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lunedì 17 novembre 2014

Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-03883 presentato da FRUSONE Luca testo di Mercoledì 29 ottobre 2014, seduta n. 320   FRUSONE, NESCI, LOMBARDI e LUIGI DI MAIO. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:    la riforma previdenziale di cui alla cosiddetta legge «Dini» (legge 8 agosto 1995, n. 335) ha introdotto per la liquidazione delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre forme sostitutive ed esclusive della medesima un nuovo sistema contributivo, confermando il previgente sistema retributivo per i lavoratori con anzianità contributiva di almeno diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995 e istituendo un regime misto per i lavoratori con anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla stessa data del 31 dicembre 1995 (articolo 1, commi 6 e 12); il successivo articolo 2 della legge ha poi previsto la «trasformazione» per i lavoratori pubblici dei trattamenti di fine servizio in trattamenti di fine rapporto, ossia la loro omogeneizzazione alle previsioni dell'articolo 2120 codice civile (comma 5), demandando alla contrattazione collettiva nazionale la relativa disciplina e i relativi adeguamenti della struttura retributiva e previdenziale, anche ai fini dell'attuazione della cosiddetto previdenza complementare (comma 6), e ciò anche per i lavoratori già occupati al 31 dicembre 1995 (comma 7); ...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03883
presentato da
FRUSONE Luca
testo di
Mercoledì 29 ottobre 2014, seduta n. 320

FRUSONE, NESCI, LOMBARDI e LUIGI DI MAIO. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   la riforma previdenziale di cui alla cosiddetta legge «Dini» (legge 8 agosto 1995, n. 335) ha introdotto per la liquidazione delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre forme sostitutive ed esclusive della medesima un nuovo sistema contributivo, confermando il previgente sistema retributivo per i lavoratori con anzianità contributiva di almeno diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995 e istituendo un regime misto per i lavoratori con anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla stessa data del 31 dicembre 1995 (articolo 1, commi 6 e 12); il successivo articolo 2 della legge ha poi previsto la «trasformazione» per i lavoratori pubblici dei trattamenti di fine servizio in trattamenti di fine rapporto, ossia la loro omogeneizzazione alle previsioni dell'articolo 2120 codice civile (comma 5), demandando alla contrattazione collettiva nazionale la relativa disciplina e i relativi adeguamenti della struttura retributiva e previdenziale, anche ai fini dell'attuazione della cosiddetto previdenza complementare (comma 6), e ciò anche per i lavoratori già occupati al 31 dicembre 1995 (comma 7);
   le cosiddette forme di previdenza complementare per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico sono state introdotte dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 per i lavoratori sia privati che pubblici (articolo 2, lettera a)), demandandone l'istituzione, quanto al personale pubblico, ai contratti collettivi e, per il personale non contrattualizzato, ossia in regime di diritto pubblico, alle norme dei rispettivi ordinamenti (articolo 3, comma 2); disposizioni analoghe sono state poi dettate dal decreto legislativo del 5 dicembre 2005, n. 252 che ha riformulato la disciplina delle forme di previdenza complementare;
   con particolare riguardo al personale delle forze di polizia e delle forze armate, il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ha rinviato la disciplina del rapporto di lavoro, ivi compreso il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, rispettivamente alla contrattazione collettiva (per le forze di polizia a ordinamento civile: articolo 3) e a procedure di concertazione (per le forze di polizia a ordinamento militare: articolo 4 e per le forze armate: articolo 5);
   le procedure di concertazione sono regolate dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 195 del 1995 (come modificato dal decreto legislativo n. 31 marzo 2000, n. 129); avviate dal Ministro della funzione pubblica (ora Ministro per la pubblica amministrazione), con il coinvolgimento, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per il personale delle forze di polizia a ordinamento civile, e del Comitato centrale di rappresentanza (COCER) interforze;
   dette procedure «[...] hanno inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere di contestualità nelle fasi successive [...]", ivi compresa la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale (per le forze di polizia a ordinamento civile) e dello schema di provvedimento (per il personale delle forze armate e di polizia a ordinamento militare), anche con convocazioni congiunte delle delegazioni di parte pubblica, dei rappresentanti dello Stato Maggiore della Difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER e delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle forze di polizia ad ordinamento civile;
   l'ipotesi di accordo economico collettivo e lo schema di provvedimento, corredati dai prescritti prospetti, sono approvati dal Consiglio dei Ministri, che autorizza la sottoscrizione degli accordi e fissa i contenuti dello schema di provvedimento, successivamente «recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali si prescinde dal parere del Consiglio di Stato»;
   l'articolo 26, comma 20 della legge finanziaria 23 dicembre 1998, n. 448, con norma d'interpretazione autentica, ha chiarito che compete alle procedure di negoziazione e concertazione testé illustrate, la definizione, per il personale delle forze di polizia a ordinamento civile e militare e delle forze armate, della disciplina del trattamento di fine rapporto e l'istituzione di forme di previdenza complementare:
   l'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 ha ribadito che le procedure di negoziazione e concertazione, in prima applicazione, provvedono a definire (salva la volontarietà dell'adesione ai fondi pensione): a) la costituzione di uno o più fondi nazionali pensione complementare per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare [...] anche verificando la possibilità di unificarlo con analoghi fondi istituiti ai sensi delle normative richiamate per i lavoratori del pubblico impiego; b) la misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle Amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse; c) le modalità di trasformazione della buonuscita in trattamento di fine rapporto, le voci retributive utili per gli accantonamenti del trattamento di fine rapporto, nonché la quota di trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza complementare;
   risultano numerosi ricorsi attualmente pendenti presso il T.A.R. del Lazio, Sez. III-ter (nn.rr. R.G. 7756-7757-7759-7762-7763-7765-8801-8803-11308/2008 e 879-6629/2009) presentati da militari della Guardia di finanza, oltreché da altri appartenenti al comparto della FF.PP. e FF.AA.;
   i ricorrenti sono stati, loro malgrado, assoggettati ai nuovi (e più penalizzanti) criteri di calcolo dell'ordinario trattamento di quiescenza;
   nei loro confronti non è ancora stato attivato quello che è oramai comunemente definito il secondo pilastro previdenziale (la cosiddetta previdenza complementare);
   solo mediante quest'attivazione (e, cioè, mediante la costituzione di un'ulteriore posizione previdenziale), è possibile ovviare – in tutto o in parte – agli squilibri di ordine patrimoniale connessi all'applicazione dei nuovi criteri di calcolo della propria pensione;
   l'interesse vantato in questa sede è senz'altro tale da ritenersi «qualificato»: in quanto preso in espressa considerazione dall'ordinamento positivo (che lo differenzia, nettamente, rispetto a quelli propri della generalità dei consociati);
   per come la si è concretamente disciplinata (sia nella legge fondamentale che nella normativa di dettaglio), la previdenza integrativa può realizzarsi – almeno in favore dei militari e dei soggetti ad essi equiparati – soltanto attraverso una specifica procedura amministrativa destinata a concludersi con un provvedimento autoritativo;
   ciò rende, ovviamente, configurabile la sussistenza — in capo agli scriventi — di una posizione di interesse legittimo: consistente, appunto, nella pretesa a che la pubblica amministrazione eserciti correttamente i poteri all'uopo conferitile (ex multis: TAR Lazio, Roma, sezione 1a bis, n. 9186/2011 e n. 9187/2011; TAR Lazio, Roma, sez. 1a bis, n. 2907/2013 e n. 2908/2013);
    per il combinato disposto degli articoli 1, 2, 4 e 7 del decreto legislativo n. 195 del 1995, le procedure aventi ad oggetto il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari del personale della guardia di finanza si concludono (id est: devono concludersi) con un decreto del Presidente della Repubblica, emanato a seguito di concertazione tra i Ministri (o i Sottosegretari da questi delegati) della funzione pubblica, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, delle finanze (nell'ambito della cui delegazione è prevista la presenza del Comandante generale della guardia di finanza, o di chi per esso, e dei rappresentanti del COCER), della giustizia e delle politiche agricole e forestali;
   le cennate procedure sono (id est: devono essere) avviate dal Ministro per la funzione pubblica e si concludono (id est: devono concludersi) con un apposito «Schema di provvedimento»;
   il Consiglio dei ministri, entro 15 giorni da tale sottoscrizione, approva il predetto schema e lo sottopone (senza necessità di acquisire, sul punto, il parere del Consiglio di Stato) alla firma del Presidente della Repubblica: il cui decreto (e ciò è sufficiente ad escluderne la natura, da taluno incautamente ipotizzata, di atto normativo) è sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti;
   da quanto testé evidenziato, emerge con chiarezza che l'apparato pubblico ha l'obbligo (e non solo la facoltà) di attivarsi concretamente al fine di promuovere la costituzione di forme pensionistiche complementari (in ossequio a quanto previsto, in materia, dal combinato disposto degli articoli 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999; 74 della legge n. 388 del 2000 ed 1 della legge n. 243 del 2004);
   ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990 (come sostituito dall'articolo 7 della legge n. 69 del 2009), le pubbliche amministrazioni – qualora una procedura consegua, come nella circostanza, ad un'istanza dei soggetti ad essa interessati – hanno il dovere di concluderla mediante l'adozione di un provvedimento espresso;
   altri soggetti, facenti parte dello stesso comparto delle Forze di polizia e nella medesima situazione dei ricorrenti, hanno provveduto con apposita istanza, che deve considerarsi del tutto estensibile all'interesse dei ricorrenti in quanto di portata generale, a notificare ai Ministeri competenti, atto di intimazione e messa in mora a concludere il suddetto procedimento entro il termine di 180 giorni dalla notifica del suddetto atto;
   persistendo l'inerzia delle amministrazioni intimate, è stato proposto ricorso amministrativo (T.A.R. Lazio – registro generale 6992 del 2011 – sent. n. 9186/2011) ai sensi degli articoli 31 e 117 del codice del processo amministrativo, affinché il tribunale accertasse e dichiarasse l'obbligo delle suddette amministrazioni di concludere, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, il procedimento amministrativo di cui è causa. Il TAR del Lazio (ex multis: T.A.R. Lazio, Roma, sez. 1a bis, n. 9186/2011 e n. 9187/2011; T.A.R. Lazio, Roma, sez. 1a bis, n. 2907/2013 e n. 2908/2013); ha giudicato fondato i ricorsi e li ha accolti, precisando come nella fattispecie sussista l'obbligo per le amministrazioni resistenti di provvedere sulle istanze dei ricorrenti atteso che tale obbligo discende direttamente dalla legge la quale ha individuato le modalità di attivazione della procedura rivolta a dare concreta attuazione della «previdenza complementare» per il personale del comparto sicurezza — difesa;
   per l'effetto, il TAR del Lazio ha dichiarato l'obbligo per le amministrazioni di concludere il procedimento amministrativo di cui è causa nel termine di 180 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notifica, se anteriore;
   per i ricorrenti che si trovano tutti nella situazione di chi non aveva ancora 18 anni di contributi il 31 dicembre 1995 (e, quindi, per legge assegnato al sistema di calcolo «misto») ovvero di chi è stato (neo)assunto dal 1o gennaio 1996 (e, quindi, assegnato al sistema di calcolo contributivo puro), è determinante la circostanza — accertata dal giudice amministrativo che l'amministrazione è rimasta inadempiente per non aver dato avvio alla previdenza integrativa (mediante la costituzione del relativo Fondo pensione cosiddetti «di categoria» e/o, in assenza, mediante il ricorso ai fondi pensione «aperti» o «di mercato») — prevista dalla legge di riforma (Dini) — che ad avviso dello stesso legislatore avrebbe dovuto integrare, per l'appunto, la quota parte del trattamento pensionistico futuro che si sarebbe perduto con il mutamento del sistema di calcolo dello stesso;
   ciò è ancor più valido dopo la recente riforma pensionistica approvata dal Governo che, solo con inizio dal 1° gennaio 2012, ha esteso il previgente sistema contributivo a tutti i lavoratori del pubblico impiego;
   tale provvedimento rende ancora più evidente la necessità di posticipare al 1o gennaio 2012 il sistema contributivo anche per i ricorrenti, atteso che nell'arco temporale 1o gennaio 1996 – 31 dicembre 2011 vi è stata l'inadempienza che ha impedito il decollo della previdenza complementare, ciò nonostante un quadro normativo del tutto idoneo alla sua attuazione;
   le molteplici azioni giudiziarie, sono state legittimamente avviate dai ricorrenti per il recupero di concreti danni patiti per il suddetto arco temporale (171/1996 — 31 dicembre 2011), mediante la richiesta riassegnazione, ora per allora, al sistema retributivo ovvero la corresponsione di una somma, a titolo di risarcimento danni, pari alla perdita di quota parte del trattamento pensionistico futuro, in vista di una pensione che possa essere e debba essere la più equa possibile –:
   se i Ministri interrogati non ritengano necessario e ormai non più indifferibile dare urgente attuazione alla normativa in materia di promozione e costituzione di forme pensionistiche complementari in ossequio a quanto previsto, in materia, dal combinato disposto degli articoli 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999; 74 della legge n. 388 del 2000 ed 1 della legge n. 243 del 2004;
   se non ritengano i Ministri di doversi attivare con urgenza per l'effettivo avvio del procedimento di concertazione preliminare all'adozione dello schema di atto da emanarsi nella forma di decreto del Presidente della Repubblica;
   se i Ministri non ritengano opportuno, per quanto di loro competenza, sollecitare la tempestiva attivazione e coinvolgimento di organismi di rappresentanza, affinché le procedure concertative sulla previdenza complementare per le FF.PP. E FF.AA. si avviino e giungano a conclusione in tempi rapidi. (5-03883)

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