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sabato 27 ottobre 2018

SENATO DELLA REPUBBLICA DELIBERA 16 ottobre 2018 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonche' su ogni forma di violenza di genere. (18A06907) (GU n.249 del 25-10-2018)

SENATO DELLA REPUBBLICA
DELIBERA 16 ottobre 2018
Istituzione  di  una  Commissione  parlamentare  di   inchiesta   sul
femminicidio, nonche' su ogni forma di violenza di genere. (18A06907)
(GU n.249 del 25-10-2018)

                               Art. 1

                        Istituzione e durata

  1. Ai sensi  dell'art.  82  della  Costituzione  e'  istituita  una
Commissione parlamentare di inchiesta sul  femminicidio,  nonche'  su
ogni  forma  di   violenza   di   genere,   di   seguito   denominata
«Commissione».
  2. La Commissione dura in  carica  un  anno  a  decorrere  dal  suo
insediamento ed entro tale termine presenta la  relazione  conclusiva
di cui all'art. 3, comma 10.
                               Art. 2

                               Compiti

  1. La Commissione ha il compito di:
    a) svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualita'
e cause del femminicidio, inteso come uccisione di una donna,  basata
sul genere, e, piu' in generale, di ogni forma di violenza di genere;
    b)  monitorare  la  concreta  attuazione  della  Convenzione  del
Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta  contro  la  violenza
nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta  a  Istanbul
l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n.
77, e di  ogni  altro  accordo  sovranazionale  e  internazionale  in
materia, nonche' della legislazione nazionale  ispirata  agli  stessi
principi, con particolare riguardo al decreto-legge 14  agosto  2013,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.
119;
    c) accertare le possibili incongruita' e carenze della  normativa
vigente rispetto al fine di tutelare la vittima della violenza e  gli
eventuali minori coinvolti; verificare altresi'  la  possibilita'  di
una rivisitazione sotto il profilo penale della fattispecie  riferita
alle  molestie  sessuali,  con  particolare  riferimento   a   quelle
perpetrate in luoghi di lavoro;
    d) accertare il livello di attenzione e la capacita' d'intervento
delle  autorita'  e  delle  pubbliche  amministrazioni,  centrali   e
periferiche, competenti a svolgere  attivita'  di  prevenzione  e  di
assistenza;
    e) verificare,  come  raccomandato  dall'Organizzazione  mondiale
della sanita', l'effettiva realizzazione da parte  delle  istituzioni
di  progetti  educativi  nelle  scuole  di  ogni  ordine   e   grado,
finalizzati al rispetto delle persone tutte, all'accettazione e  alla
valorizzazione di tutte le diversita', a partire da quella di genere;
    f) monitorare l'effettiva applicazione da parte delle regioni del
Piano antiviolenza e delle  linee  guida  nazionali  per  le  aziende
sanitarie  e  ospedaliere  in   tema   di   soccorso   e   assistenza
socio-sanitaria alle vittime di violenza e ai loro  parenti  fino  al
terzo grado vittime di violenza assistita;
    g) monitorare l'effettiva  destinazione  alle  strutture  che  si
occupano della violenza di genere delle risorse stanziate dal  citato
decreto-legge n. 93 del 2013, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 119 del 2013, e dalle  leggi  di  stabilita'  a  partire  da
quella per il 2011;
    h) monitorare l'attivita' svolta dai centri antiviolenza operanti
sul territorio,  quali  interlocutori  principali  delle  istituzioni
nella costruzione delle politiche  di  contrasto  al  fenomeno  della
violenza maschile sulle donne,  attingendo  dall'esperienza  da  loro
acquisita in oltre trenta anni di attivita';
    i) proporre interventi normativi e finanziari,  anche  attraverso
una revisione del Piano d'azione straordinario, per far si' che tutta
la rete dei centri antiviolenza e delle  case  rifugio  presenti  sul
territorio nazionale sia finanziata in modo certo, stabile e costante
nel tempo, in modo da scongiurarne rischio di chiusura  e  consentire
l'organizzazione di percorsi strutturati per far riemergere le  donne
dalla spirale delle violenze;
    l) proporre soluzioni di carattere legislativo  e  amministrativo
al fine di realizzare la piu' adeguata prevenzione e il piu' efficace
contrasto del femminicidio e, piu' in  generale,  di  ogni  forma  di
violenza di genere, nonche' di tutelare le vittime delle  violenze  e
gli eventuali minori coinvolti;
    m)  ipotizzare  l'approvazione  di  testi   unici   in   materia,
riepilogativi degli assetti normativi dei vari settori di  interesse,
potendo derivare da tale invocata soluzione unitaria un miglioramento
della coerenza e completezza della regolamentazione.
  2. La Commissione svolge i compiti di cui al  comma  1  avvalendosi
preliminarmente del lavoro istruttorio e della relazione finale della
Commissione parlamentare di inchiesta sul  femminicidio,  nonche'  su
ogni  forma  di  violenza  di  genere,  istituita  dal  Senato  della
Repubblica con delibera del 18 gennaio 2017.
                               Art. 3

                       Poteri e funzionamento

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e con le stesse  limitazioni  dell'autorita'  giudiziaria.  La
Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e
alla segretezza  della  corrispondenza  e  di  ogni  altra  forma  di
comunicazione,  nonche'  alla   liberta'   personale,   fatto   salvo
l'accompagnamento  coattivo  di  cui  all'art.  133  del  codice   di
procedura penale.
  2. La Commissione puo' richiedere agli organi e agli  uffici  della
pubblica amministrazione  copie  di  atti  e  di  documenti  da  essi
custoditi,  prodotti  o  comunque  acquisiti  in  materie   attinenti
all'inchiesta.
  3.  La  Commissione  puo'  richiedere,  nelle   materie   attinenti
all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti  procedimenti
e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria  o  altri  organi
inquirenti, nonche' copie di atti e di documenti relativi a  indagini
e inchieste parlamentari.
  4. Sulle richieste  di  cui  al  comma  3  l'autorita'  giudiziaria
provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.
  5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli  atti  e  i
documenti trasmessi in copia ai sensi del comma  3  sono  coperti  da
segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi.
  6. La Commissione stabilisce quali  atti  e  documenti  non  devono
essere divulgati, anche in relazione a esigenze  attinenti  ad  altre
istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere  coperti
dal segreto gli atti, le testimonianze  e  i  documenti  attinenti  a
procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al
termine delle stesse.
  7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si  applicano
le  norme  vigenti  in  materia  sempre  opponibile  il  segreto  tra
difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  8. Per segreto di Stato si applica quanto previsto  dalla  legge  3
agosto 2007, n. 124.
  9. La Commissione puo' organizzare i propri lavori  tramite  uno  o
piu' gruppi di lavoro, disciplinati dal regolamento di cui all'  art.
6, comma 1.
  10. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione  di
una relazione finale nella  quale  illustra  l'attivita'  svolta,  le
conclusioni di  sintesi  e  le  proposte,  in  conformita'  a  quanto
stabilito dagli articoli 1 e 2.
  11. Possono essere presentate e discusse Commissione  relazioni  di
minoranza.
                               Art. 4

                            Composizione

  1. La Commissione e'  composta  da  venti  senatori,  nominati  dal
Presidente del Senato, in proporzione al numero  dei  componenti  dei
gruppi parlamentari, assicurando la presenza di un rappresentante per
ciascun gruppo e favorendo comunque l'equilibrata  rappresentanza  di
senatrici e senatori.
  2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni  dalla  nomina  dei
componenti, convoca la Commissione per la  costituzione  dell'ufficio
di presidenza.
  3.  L'ufficio  di  presidenza,  composto  dal  presidente,  da  due
vicepresidenti e da due segretari, e'  eletto  dai  componenti  della
Commissione a scrutinio segreto.  Nell'elezione  del  presidente,  se
nessun componente  riporta  la  maggioranza  assoluta  dei  voti,  si
procede al ballottaggio tra i due candidati  che  hanno  ottenuto  il
maggior numero di voti. In caso di  parita'  di  voti  e'  proclamato
eletto  o  entra  in  ballottaggio  il  piu'  anziano  di  eta'.  Per
l'elezione dei  due  vicepresidenti  e  dei  due  segretari,  ciascun
componente della Commissione scrive sulla scheda un solo  nome.  Sono
eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso
di parita', il piu' anziano di eta'.
                               Art. 5

                         Obbligo del segreto

  1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa
e ogni altra persona che collabora con  la  Commissione  o  compie  o
concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne  viene  a  conoscenza
per ragioni d'ufficio o di servizio sono  obbligati  al  segreto  per
tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'art. 3.
                               Art. 6

                       Organizzazione interna

  1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione e dei gruppi di
lavoro  di  cui  all'art.  3,  comma  9,  sono  disciplinati  da   un
regolamento  approvato  dalla  Commissione  stessa  prima  dell'avvio
dell'attivita' di inchiesta.
  2. Tutte le sedute sono pubbliche.  Tuttavia  la  Commissione  puo'
deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  3. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di ufficiali  e  agenti
di polizia giudiziaria e  di  tutte  le  collaborazioni  che  ritiene
necessarie.
  4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce  di
personale, locali, strumenti operativi e risorse messi a disposizione
dal Presidente del Senato.
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione  sono  stabilite
nel limite massimo di 5.000 euro per l'anno 2018 e di 45.000 euro per
l'anno 2019 e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il
Presidente del Senato puo' autorizzare  un  incremento  delle  spese,
comunque in misura non superiore  al  30  per  cento,  a  seguito  di
richiesta formulata dal presidente  della  Commissione  per  motivate
esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
    Roma, 16 ottobre 2018

                                            p. Il Presidente: Taverna

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