SENATO DELLA REPUBBLICA
DELIBERA 16 ottobre 2018
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul
femminicidio, nonche' su ogni forma di violenza di genere. (18A06907)
(GU n.249 del 25-10-2018)
Art. 1
Istituzione e durata
1. Ai sensi dell'art. 82 della Costituzione e' istituita una
Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonche' su
ogni forma di violenza di genere, di seguito denominata
«Commissione».
2. La Commissione dura in carica un anno a decorrere dal suo
insediamento ed entro tale termine presenta la relazione conclusiva
di cui all'art. 3, comma 10.
Art. 2
Compiti
1. La Commissione ha il compito di:
a) svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualita'
e cause del femminicidio, inteso come uccisione di una donna, basata
sul genere, e, piu' in generale, di ogni forma di violenza di genere;
b) monitorare la concreta attuazione della Convenzione del
Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza
nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul
l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n.
77, e di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in
materia, nonche' della legislazione nazionale ispirata agli stessi
principi, con particolare riguardo al decreto-legge 14 agosto 2013,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.
119;
c) accertare le possibili incongruita' e carenze della normativa
vigente rispetto al fine di tutelare la vittima della violenza e gli
eventuali minori coinvolti; verificare altresi' la possibilita' di
una rivisitazione sotto il profilo penale della fattispecie riferita
alle molestie sessuali, con particolare riferimento a quelle
perpetrate in luoghi di lavoro;
d) accertare il livello di attenzione e la capacita' d'intervento
delle autorita' e delle pubbliche amministrazioni, centrali e
periferiche, competenti a svolgere attivita' di prevenzione e di
assistenza;
e) verificare, come raccomandato dall'Organizzazione mondiale
della sanita', l'effettiva realizzazione da parte delle istituzioni
di progetti educativi nelle scuole di ogni ordine e grado,
finalizzati al rispetto delle persone tutte, all'accettazione e alla
valorizzazione di tutte le diversita', a partire da quella di genere;
f) monitorare l'effettiva applicazione da parte delle regioni del
Piano antiviolenza e delle linee guida nazionali per le aziende
sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza
socio-sanitaria alle vittime di violenza e ai loro parenti fino al
terzo grado vittime di violenza assistita;
g) monitorare l'effettiva destinazione alle strutture che si
occupano della violenza di genere delle risorse stanziate dal citato
decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 119 del 2013, e dalle leggi di stabilita' a partire da
quella per il 2011;
h) monitorare l'attivita' svolta dai centri antiviolenza operanti
sul territorio, quali interlocutori principali delle istituzioni
nella costruzione delle politiche di contrasto al fenomeno della
violenza maschile sulle donne, attingendo dall'esperienza da loro
acquisita in oltre trenta anni di attivita';
i) proporre interventi normativi e finanziari, anche attraverso
una revisione del Piano d'azione straordinario, per far si' che tutta
la rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio presenti sul
territorio nazionale sia finanziata in modo certo, stabile e costante
nel tempo, in modo da scongiurarne rischio di chiusura e consentire
l'organizzazione di percorsi strutturati per far riemergere le donne
dalla spirale delle violenze;
l) proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo
al fine di realizzare la piu' adeguata prevenzione e il piu' efficace
contrasto del femminicidio e, piu' in generale, di ogni forma di
violenza di genere, nonche' di tutelare le vittime delle violenze e
gli eventuali minori coinvolti;
m) ipotizzare l'approvazione di testi unici in materia,
riepilogativi degli assetti normativi dei vari settori di interesse,
potendo derivare da tale invocata soluzione unitaria un miglioramento
della coerenza e completezza della regolamentazione.
2. La Commissione svolge i compiti di cui al comma 1 avvalendosi
preliminarmente del lavoro istruttorio e della relazione finale della
Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonche' su
ogni forma di violenza di genere, istituita dal Senato della
Repubblica con delibera del 18 gennaio 2017.
Art. 3
Poteri e funzionamento
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e con le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La
Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e
alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione, nonche' alla liberta' personale, fatto salvo
l'accompagnamento coattivo di cui all'art. 133 del codice di
procedura penale.
2. La Commissione puo' richiedere agli organi e agli uffici della
pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi
custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti
all'inchiesta.
3. La Commissione puo' richiedere, nelle materie attinenti
all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti
e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organi
inquirenti, nonche' copie di atti e di documenti relativi a indagini
e inchieste parlamentari.
4. Sulle richieste di cui al comma 3 l'autorita' giudiziaria
provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.
5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i
documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da
segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono
essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre
istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti
dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a
procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al
termine delle stesse.
7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano
le norme vigenti in materia sempre opponibile il segreto tra
difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
8. Per segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3
agosto 2007, n. 124.
9. La Commissione puo' organizzare i propri lavori tramite uno o
piu' gruppi di lavoro, disciplinati dal regolamento di cui all' art.
6, comma 1.
10. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di
una relazione finale nella quale illustra l'attivita' svolta, le
conclusioni di sintesi e le proposte, in conformita' a quanto
stabilito dagli articoli 1 e 2.
11. Possono essere presentate e discusse Commissione relazioni di
minoranza.
Art. 4
Composizione
1. La Commissione e' composta da venti senatori, nominati dal
Presidente del Senato, in proporzione al numero dei componenti dei
gruppi parlamentari, assicurando la presenza di un rappresentante per
ciascun gruppo e favorendo comunque l'equilibrata rappresentanza di
senatrici e senatori.
2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei
componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio
di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due
vicepresidenti e da due segretari, e' eletto dai componenti della
Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se
nessun componente riporta la maggioranza assoluta dei voti, si
procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il
maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato
eletto o entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'. Per
l'elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun
componente della Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono
eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso
di parita', il piu' anziano di eta'.
Art. 5
Obbligo del segreto
1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa
e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o
concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza
per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per
tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'art. 3.
Art. 6
Organizzazione interna
1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione e dei gruppi di
lavoro di cui all'art. 3, comma 9, sono disciplinati da un
regolamento approvato dalla Commissione stessa prima dell'avvio
dell'attivita' di inchiesta.
2. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione puo'
deliberare di riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di ufficiali e agenti
di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene
necessarie.
4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di
personale, locali, strumenti operativi e risorse messi a disposizione
dal Presidente del Senato.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite
nel limite massimo di 5.000 euro per l'anno 2018 e di 45.000 euro per
l'anno 2019 e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il
Presidente del Senato puo' autorizzare un incremento delle spese,
comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di
richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate
esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
Roma, 16 ottobre 2018
p. Il Presidente: Taverna
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