TAR 2018: chiesto
accertamento e il riconoscimento in suo favore della qualifica di
operatore N.O.C.S. della Polizia di Stato e dei relativi emolumenti.
Pubblicato il
13/07/2018
N. 07834/2018
REG.PROV.COLL.
N. 10579/2017
REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima
Quater)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero
di registro generale 10579 del 2017, proposto da XXX XXX,
rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Vittorio Antonio Giunta,
con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Benito Panariti
in Roma, Celimontana N°38;
contro
Ministero
dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma,
via dei Portoghesi, 12;
avverso
il silenzio serbato
dall’Amministrazione sull’istanza formulata dal ricorrente per
l’accertamento e il riconoscimento in suo favore della qualifica di
operatore N.O.C.S. della Polizia di Stato e dei relativi emolumenti.
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2018 la dott.ssa Ines
Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, vice
sovrintendente della Polizia di Stato, in servizio presso la
Direzione centrale per la polizia di prevenzione, Servizio centrale
antiterrorismo - N.O.C.S. di Roma, con il ricorso in epigrafe ha
azionato il rito di cui all’art. 117 del codice del processo
amministrativo avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione
sull’istanza formulata per ottenere l’accertamento e il
riconoscimento della qualifica di operatore N.O.C.S. della Polizia di
Stato e ottenere i relativi emolumenti economici, anche arretrati.
Si è costituito in
giudizio il Ministero dell’interno, eccependo l’inammissibilità
del ricorso per estraneità della materia del contendere all’ambito
sottoposto all’obbligo di provvedere, e comunque l’infondatezza
della pretesa.
Con ordinanza n.
2419/2018 del 5 marzo 2019 la Sezione ha disposto la conversione del
rito, trattandosi di un’azione di accertamento e di condanna,
ritualmente proposta nei confronti del soggetto asseritamente
obbligato innanzi al Tribunale competente per materia in via
esclusiva, ex art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a..
Nell’odierna
udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
Espone il ricorrente
di essere Vice Sovrintendente della Polizia di Stato, in servizio c/o
la Direzione Centrale per la Polizia di Prevenzione-Servizio Centrale
Antiterrorismo- N.O.C.S di Roma e che, malgrado di fatto svolga
mansione di operatore N.O.C.S., non gli vengono formalmente
riconosciute né la qualifica di operatore N.O.C.S, né il relativo
emolumento, malgrado l’impiego – acclarato con ordine e foglio di
servizio in addestramento- nella medesima attività operativa del
personale della medesima squadra in possesso della qualifica di
operatore N.O.C.S. che ha superato la verifica periodica d’idoneità
per l’impiego nel settore operativo dello stesso Nucleo.
In particolare,
argomenta il ricorrente di essere inquadrato nell’organico del
personale appartenente alla Direzione Centrale per la Polizia di
Prevenzione, N.O.C.S di Roma, in qualità operatore N.O.C.S e,
secondo quanto previsto dalle norme disciplinanti i compiti e le
funzioni specifiche, di espletare attività di prevenzione e di
salvataggio, consistenti in operazioni di immersione per
l’espletamento della funzione teleologica di operatore N.O.C.S.,
oltre alla funzione istituzionale di ordine pubblico e Pubblica
Sicurezza e l’attività di Prevenzione e Antiterrorismo.
Inoltre, con decreto
224/N.O.C.S./A/25/4 di prot. del 10/02/2015 il ricorrente veniva
assegnato al Comando dell’unità navale d’assalto targata PS
1112, in dotazione al Servizio Centrale Antiterrorismo-N.O.C.S.
Chiede, pertanto,
l’accertamento di detta qualifica - anche in virtù di una “prassi
consolidata da parte dell’Amministrazione di concessione della
qualifica di operatore N.O.C.S. a personale non già frequentatore di
corso basico e rispettivamente inquadrato nei ruoli di Dirigente
Sanitario, Dirigente della Polizia di Stato, Ruolo Ispettori e ruolo
Sovrintendenti ed Agenti”- ritenendosi in possesso dei necessari
requisiti sia soggettivi (qualifica superiore acquisita per effetto
delle procedure selettive di cui all’art.35, comma 1, lettera a
dell’art.52 del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165, per la quale espleta
la mansione) che oggettivi (essendo inquadrato nell’organico di
diritto nella 1° Sezione Intervento Speciale-Squadra Nautica e in
servizio presso la Direzione Centrale per la Polizia di Prevenzione,
Servizio Centrale Antiterrorismo, N.O.C.S. di Roma a far data dal
13/01/2013), oltre alla condanna dell’amministrazione alla
corresponsione del relativo emolumento previsto dall’art.9 comma 1
del DPR n.51/2009.
Il Ministero si è
costituito in giudizio con articolata memoria e nell’odierna
udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso non può
essere accolto.
Ed invero, l’art.9,
comma 1 del DPR n.51/2009 prevede espressamente che l’indennità
mensile ivi contemplata è attribuita “al personale del Nucleo
operativo centrale di sicurezza (NOCS) della Polizia di Stato in
possesso della qualifica di operatore NOCS, che ha superato la
verifica periodica d'idoneità per l'impiego nel settore operativo
dello stesso Nucleo”,mentre il successivo comma 2 stabilisce che
“al personale del Nucleo centrale di sicurezza non in possesso
della qualifica di operatore NOCS, addetto ai compiti di supporto e
sanitari, è corrisposta l'indennità di cui al medesimo comma 1,
limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed
esercitazioni” .
Orbene, mentre dagli
atti di causa risulta che l’indennità di cui all’art.9, comma 2,
citato risulta effettivamente percepita dal ricorrente, quanto
all’indennità di cui al comma 1 il legislatore ritiene che non
possa prescindersi dal previo riconoscimento, con provvedimento
formale, della qualifica di NOCS.
Oltre al possesso
della qualifica, inoltre, anche il superamento della verifica
periodica per l’impiego della qualifica costituisce requisito
imprescindibile per poter usufruire dell’indennità di cui
all’art.9 comma 1 DPR n.51/09.
In particolare, come
chiarito dall’amministrazione nella memoria in atti, l’attribuzione
della “qualifica” di operatore N.O.C.S. è subordinata ad un
articolato procedimento che prevede, come da circolare del
Dipartimento del 31.10.2016 - relativa all’ultima selezione in
ordine di tempo - il possesso di particolari requisiti, nell’ordine:
1) Aver maturato
almeno due anni di servizio dalla data della nomina nel ruolo;
2) Aver riportato,
nell’ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a
“buono”;
3) Non aver superato
il 31° anno di età;
4) Visus naturale
10/10;
5) Eccellente
costituzione psico-fisica;
6) Non aver
riportato sanzioni disciplinari più gravi del richiamo scritto e non
essere sottoposti a procedimento penale;
7) Aver prodotto,
contestualmente alla domanda di partecipazione, istanza di
trasferimento per la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione-
N.O.C.S. Roma, subordinandola al superamento del corso.
Ne deriva, quindi,
che il ricorrente potrà acquisire la qualifica richiesta solo
all’esito di apposito procedimento, non essendo a tal fine
sufficiente – come argomentato in atti- il mero possesso di
qualifica superiore acquisita per effetto delle procedure selettive
di cui all’art.35, comma 1, lettera a dell’art.52 del D.lgs. 30
marzo 2001, n.165 e l’ inquadramento nell’organico di diritto
nella 1° Sezione Intervento Speciale-Squadra Nautica unitamente al
in servizio presso la Direzione Centrale per la Polizia di
Prevenzione, Servizio Centrale Antiterrorismo, N.O.C.S.
Il ricorso pertanto
deve essere respinto.
Le spese di lite
possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Compensa spese.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2018 con l'intervento
dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo,
Presidente
Ines Simona
Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
Laura Marzano,
Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Ines Simona
Immacolata Pisano
Salvatore Mezzacapo
IL SEGRETARIO
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