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sabato 27 ottobre 2018

TAR 2018: chiesto accertamento e il riconoscimento in suo favore della qualifica di operatore N.O.C.S. della Polizia di Stato e dei relativi emolumenti. Pubblicato il 13/07/2018 N. 07834/2018 REG.PROV.COLL. N. 10579/2017 REG.RIC.



TAR 2018: chiesto accertamento e il riconoscimento in suo favore della qualifica di operatore N.O.C.S. della Polizia di Stato e dei relativi emolumenti.

Pubblicato il 13/07/2018

N. 07834/2018 REG.PROV.COLL.

N. 10579/2017 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10579 del 2017, proposto da XXX XXX, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Vittorio Antonio Giunta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Benito Panariti in Roma, Celimontana N°38;

contro

Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

avverso

il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza formulata dal ricorrente per l’accertamento e il riconoscimento in suo favore della qualifica di operatore N.O.C.S. della Polizia di Stato e dei relativi emolumenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2018 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, vice sovrintendente della Polizia di Stato, in servizio presso la Direzione centrale per la polizia di prevenzione, Servizio centrale antiterrorismo - N.O.C.S. di Roma, con il ricorso in epigrafe ha azionato il rito di cui all’art. 117 del codice del processo amministrativo avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza formulata per ottenere l’accertamento e il riconoscimento della qualifica di operatore N.O.C.S. della Polizia di Stato e ottenere i relativi emolumenti economici, anche arretrati.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno, eccependo l’inammissibilità del ricorso per estraneità della materia del contendere all’ambito sottoposto all’obbligo di provvedere, e comunque l’infondatezza della pretesa.

Con ordinanza n. 2419/2018 del 5 marzo 2019 la Sezione ha disposto la conversione del rito, trattandosi di un’azione di accertamento e di condanna, ritualmente proposta nei confronti del soggetto asseritamente obbligato innanzi al Tribunale competente per materia in via esclusiva, ex art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a..

Nell’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

Espone il ricorrente di essere Vice Sovrintendente della Polizia di Stato, in servizio c/o la Direzione Centrale per la Polizia di Prevenzione-Servizio Centrale Antiterrorismo- N.O.C.S di Roma e che, malgrado di fatto svolga mansione di operatore N.O.C.S., non gli vengono formalmente riconosciute né la qualifica di operatore N.O.C.S, né il relativo emolumento, malgrado l’impiego – acclarato con ordine e foglio di servizio in addestramento- nella medesima attività operativa del personale della medesima squadra in possesso della qualifica di operatore N.O.C.S. che ha superato la verifica periodica d’idoneità per l’impiego nel settore operativo dello stesso Nucleo.

In particolare, argomenta il ricorrente di essere inquadrato nell’organico del personale appartenente alla Direzione Centrale per la Polizia di Prevenzione, N.O.C.S di Roma, in qualità operatore N.O.C.S e, secondo quanto previsto dalle norme disciplinanti i compiti e le funzioni specifiche, di espletare attività di prevenzione e di salvataggio, consistenti in operazioni di immersione per l’espletamento della funzione teleologica di operatore N.O.C.S., oltre alla funzione istituzionale di ordine pubblico e Pubblica Sicurezza e l’attività di Prevenzione e Antiterrorismo.

Inoltre, con decreto 224/N.O.C.S./A/25/4 di prot. del 10/02/2015 il ricorrente veniva assegnato al Comando dell’unità navale d’assalto targata PS 1112, in dotazione al Servizio Centrale Antiterrorismo-N.O.C.S.

Chiede, pertanto, l’accertamento di detta qualifica - anche in virtù di una “prassi consolidata da parte dell’Amministrazione di concessione della qualifica di operatore N.O.C.S. a personale non già frequentatore di corso basico e rispettivamente inquadrato nei ruoli di Dirigente Sanitario, Dirigente della Polizia di Stato, Ruolo Ispettori e ruolo Sovrintendenti ed Agenti”- ritenendosi in possesso dei necessari requisiti sia soggettivi (qualifica superiore acquisita per effetto delle procedure selettive di cui all’art.35, comma 1, lettera a dell’art.52 del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165, per la quale espleta la mansione) che oggettivi (essendo inquadrato nell’organico di diritto nella 1° Sezione Intervento Speciale-Squadra Nautica e in servizio presso la Direzione Centrale per la Polizia di Prevenzione, Servizio Centrale Antiterrorismo, N.O.C.S. di Roma a far data dal 13/01/2013), oltre alla condanna dell’amministrazione alla corresponsione del relativo emolumento previsto dall’art.9 comma 1 del DPR n.51/2009.

Il Ministero si è costituito in giudizio con articolata memoria e nell’odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso non può essere accolto.

Ed invero, l’art.9, comma 1 del DPR n.51/2009 prevede espressamente che l’indennità mensile ivi contemplata è attribuita “al personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS) della Polizia di Stato in possesso della qualifica di operatore NOCS, che ha superato la verifica periodica d'idoneità per l'impiego nel settore operativo dello stesso Nucleo”,mentre il successivo comma 2 stabilisce che “al personale del Nucleo centrale di sicurezza non in possesso della qualifica di operatore NOCS, addetto ai compiti di supporto e sanitari, è corrisposta l'indennità di cui al medesimo comma 1, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni” .

Orbene, mentre dagli atti di causa risulta che l’indennità di cui all’art.9, comma 2, citato risulta effettivamente percepita dal ricorrente, quanto all’indennità di cui al comma 1 il legislatore ritiene che non possa prescindersi dal previo riconoscimento, con provvedimento formale, della qualifica di NOCS.

Oltre al possesso della qualifica, inoltre, anche il superamento della verifica periodica per l’impiego della qualifica costituisce requisito imprescindibile per poter usufruire dell’indennità di cui all’art.9 comma 1 DPR n.51/09.

In particolare, come chiarito dall’amministrazione nella memoria in atti, l’attribuzione della “qualifica” di operatore N.O.C.S. è subordinata ad un articolato procedimento che prevede, come da circolare del Dipartimento del 31.10.2016 - relativa all’ultima selezione in ordine di tempo - il possesso di particolari requisiti, nell’ordine:

1) Aver maturato almeno due anni di servizio dalla data della nomina nel ruolo;

2) Aver riportato, nell’ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a “buono”;

3) Non aver superato il 31° anno di età;

4) Visus naturale 10/10;

5) Eccellente costituzione psico-fisica;

6) Non aver riportato sanzioni disciplinari più gravi del richiamo scritto e non essere sottoposti a procedimento penale;

7) Aver prodotto, contestualmente alla domanda di partecipazione, istanza di trasferimento per la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione- N.O.C.S. Roma, subordinandola al superamento del corso.

Ne deriva, quindi, che il ricorrente potrà acquisire la qualifica richiesta solo all’esito di apposito procedimento, non essendo a tal fine sufficiente – come argomentato in atti- il mero possesso di qualifica superiore acquisita per effetto delle procedure selettive di cui all’art.35, comma 1, lettera a dell’art.52 del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e l’ inquadramento nell’organico di diritto nella 1° Sezione Intervento Speciale-Squadra Nautica unitamente al in servizio presso la Direzione Centrale per la Polizia di Prevenzione, Servizio Centrale Antiterrorismo, N.O.C.S.

Il ricorso pertanto deve essere respinto.

Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

Laura Marzano, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Ines Simona Immacolata Pisano
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

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