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martedì 6 ottobre 2020

SCHEDA = Dl sicurezza: cosi' l'immigrazione volta pagina

 

MARTEDÌ 06 OTTOBRE 2020 16.06.45



= SCHEDA = Dl sicurezza: cosi' l'immigrazione volta pagina =


(AGI) - Roma, 6 ott. - Sicurezza, ma anche accoglienza e integrazione. Il decreto legge approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri - dopo 13 mesi di confronto, all'interno della maggioranza, su modifiche e limature ai decreti Salvini - rappresenta una nuova pagina del corposo libro dell'immigrazione made in Italy. Un complesso di norme che - nella direzione indicata dallo stesso presidente della Repubblica - restituisce centralita' ai principi costituzionali e internazionali vigenti in materia, stoppa i respingimenti e non penalizza piu' il soccorso in mare. Queste le novita' piu' importanti. - Il divieto di refoulement previsto dal Testo unico immigrazione vige anche nei confronti di coloro per i quali sussiste il rischio di essere sottoposti a trattamenti inumani o degradanti, oltre che per il rischio di tortura, e nei casi in cui il rimpatrio determini il rischio di una violazione del diritto alla vita privata e familiare. Il riferimento, esplicito, e' a quanto piu' volte ribadito dalla Cedu. (AGI)Bas (Segue) 061605 OCT 20 NNNN

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= SCHEDA = Dl sicurezza: cosi' l'immigrazione volta pagina (2)=


(AGI) - Roma, 6 ott. - Torna ad essere ammessa la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro per i permessi di soggiorno per protezione speciale, concessi per calamita', per residenza elettiva, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, per attivita' sportiva, per lavoro di tipo artistico, per motivi religiosi e per assistenza minori. La durata della protezione speciale diventa biennale. Possono svolgere un'attivita' lavorativa gli stranieri che, intendendo ricevere cure mediche in Italia, ottengano uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. - La limitazione o il divieto di transito di navi nel mare territoriale torna in capo al ministero dei Trasporti. Qualora ricorrano "motivi di ordine e sicurezza pubblica o legati a violazione delle leggi sull'immigrazione", il ministro dell'Interno adotta il provvedimento di concerto con il ministro della Difesa e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa informazione al premier, ma nella previsione non ricadono le operazioni di soccorso, "immediatamente comunicate alle autorita' italiane ed alle autorita' dello Stato di bandiera e condotte nel rispetto delle norme di diritto internazionale e delle indicazioni del competente Centro di coordinamento dei soccorsi in mare". - Cancellate le megamulte alle Ong che fanno attivita' di salvataggio. Solo in caso di violazione dei provvedimenti limitativi della navigazione connessi a motivi di ordine e sicurezza pubblica o legati a violazione delle leggi sull'immigrazione (articolo 1102 del Codice della navigazione) le Ong rischiano le relative sanzioni penali - decise nel corso di regolare processo - e una multa compresa tra 10 mila e 50 mila euro. (AGI)Bas (Segue) 061605 OCT 20 NNNN

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(AGI) - Roma, 6 ott. - I tempi massimi di trattenimento degli stranieri nei Centri per il rimpatrio scendono da 180 a 90 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia ha sottoscritto accordi in materia di rimpatri. Gli stranieri rintracciati in posizione di irregolarita' sul territorio nazionale o soccorsi in mare devono essere tempestivamente informati dei diritti e delle facolta' connessi al procedimento di convalida dell'eventuale trattenimento. Nei Centri per il rimpatrio vanno assicurati adeguati standard igienico-sanitari e abitativi. - Viene ripristinato il diritto all'iscrizione anagrafica per il richiedente protezione internazionale: la Corte costituzionale, con la sentenza 186 del 9 luglio 2020, aveva gia' annullato l'articolo del decreto Salvini che abrogava le norme preesistenti, individuando due profili di illegittimita' costituzionale. - Viene 'riscritto' il sistema complessivo di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, dei beneficiari di protezione e dei minori stranieri non accompagnati. La prima assistenza viene svolta nei centri governativi mentre l'accoglienza si effettua, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione (Sai), gestite dagli enti locali (ex Siproimi). Viene riconosciuta la precedenza ai richiedenti 'vulnerabili'. Reintrodotta la possibilita' di avviare i richiedenti protezione internazionale a lavori di utilita' sociale. - Il termine massimo dei procedimenti per il riconoscimento della cittadinanza passa da 48 a 36 mesi. Il nuovo termine si applica alle domande presentate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. (AGI)Bas 061605 OCT 20 NNNN


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