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sabato 19 agosto 2023

Corte d'Appello 2023 "per tutto questo periodo" aveva svolto le mansioni di vigile urbano, esulanti dalla figura dell'ausiliario del traffico, quali controllo viabilità, della gestione del servizio della raccolta differenziata, di eventuali attività commerciali abusive, servizio presso l'aeroporto OMISSIS, il tutto facendo uso di "divisa e paletta"

 

Corte d'Appello 2023 "per tutto questo periodo" aveva svolto le mansioni di vigile urbano, esulanti dalla figura dell'ausiliario del traffico, quali controllo viabilità, della gestione del servizio della raccolta differenziata, di eventuali attività commerciali abusive, servizio presso l'aeroporto OMISSIS, il tutto facendo uso di "divisa e paletta"



Corte d'Appello Catanzaro Sez. lavoro, Sent., 21-06-2023

Fatto - Diritto P.Q.M. 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO

SEZIONE LAVORO

composta dai signori magistrati:

dott. Emilio Sirianni - Presidente relatore

dott.ssa Gabriella Portale - Consigliere

dott. Antonio Cestone - Consigliere

riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 31 del Ruolo generale contenzioso Lavoro dell'anno 2021 e vertente

tra

Comune di OMISSIS(avv. OMISSIS);

appellante

e

C.T. (avv. OMISSIS);

O. s.p.a. (avv.ti OMISSIS e OMISSIS)

appellate


Svolgimento del processo - Motivi della decisione


1. Il Comune di OMISSISappella la sentenza con cui il Tribunale di Crotone, ritenuta l'illegittimità dei plurimi contratti di somministrazione stipulati da C.T. con la O. s.p.a. da giugno 2010 a dicembre 2015 ed in forza dei quali la suddetta C. ha prestato ininterrottamente la propria attività lavorativa presso l'amministrazione comunale appellante, ha condannato la medesima al risarcimento del danno, determinato in misura pari ad otto mensilità dell'ultima retribuzione alla stessa corrisposta.

L'appellante assume che, contrariamente a quanto in sentenza ritenuto, le causali dei rapporti di somministrazione non fossero da ritenere generiche e tantomeno si sarebbero rivelate di fatto insussistenti, essendo riferite alle punte di attività relative al servizio cui era addetta la ricorrente nel periodo estivo o a loro incrementi per determinati periodi stagionali, il territorio del comune essendo notoriamente ad elevata a vocazione turistica. Assume, inoltre, che la prova testimoniale non abbia in alcun modo scalfito le proprie allegazioni sul punto, anzi confermandole.

Chiede, pertanto, che, in parziale riforma della sentenza impugnata, sia interamente rigettato il ricorso proposto dalla C..

2. Costituitesi tempestivamente le due parti appellate, la società di somministrazione O. s.p.a. chiede la conferma del capo di sentenza che ha escluso qualsiasi propria responsabilità risarcitoria per la ritenuta illegittima somministrazione della signora C. e quest'ultima che sia rigettato l'appello e confermata la sentenza resa dal Tribunale di Crotone.

3. All'udienza odierna la causa è decisa con contestuale lettura del dispositivo.

4. L'appello non merita accoglimento.

5.1. Con ricorso dell'8.8.16 C.T. conveniva in giudizio il Comune di OMISSISe O. Spa esponendo:

a) di aver lavorato dal 2010 per il Comune di OMISSIScon inquadramento nella categoria (...) CCNL Enti locali e qualifica di ausiliario del traffico in forza di plurimi contratti di somministrazione a termine, e relative proroghe, stipulati con O. Spa;

b) che "per tutto questo periodo" aveva svolto le mansioni di vigile urbano, esulanti dalla figura dell'ausiliario del traffico, quali controllo viabilità, della gestione del servizio della raccolta differenziata, di eventuali attività commerciali abusive, servizio presso l'aeroporto OMISSIS, il tutto facendo uso di "divisa e paletta";

c) che il ricorso alla somministrazione a tempo determinato era durato "per ben cinque anni" senza soluzione di continuità e senza una valida ragione giustificativa del ricorso a tale tipologia di contratto;

5.2. Ciò premesso, denunciava:

a) "la dubbia bontà e regolarità" della prassi di nominare ausiliari del traffico con ricorso alla somministrazione a tempo determinato perché in contrasto con le previsioni dell'art. 17, commi 132 e 133, L. n. 127 del 1997.

b) che, in ogni caso, ella aveva svolto mansioni eccedenti quelle dell'ausiliario del traffico perché non limitate a quelle di accertamento delle violazioni in materia di sosta nelle aree soggette a concessione, ma estese ad altre attività di controllo come sopra indicate rientranti nelle mansioni del vigile urbano;

c) che nel caso di specie vi era stato il ricorso alla somministrazione a tempo determinato in violazione dell'art. 36 D.Lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 2 CCNL Enti Locali perché, pur ammettendo che le singole assunzioni, e relative proroghe, potevano avvenire anche per il soddisfacimento di esigenze ordinarie dell'utilizzatore, nondimeno tali esigenze dovevano essere temporanee ed eccezionali, mentre tale requisito era chiaramente contraddetto da utilizzazioni da parte dell'ente locale verificatesi per ben 5 anni consecutivi, sicché doveva ritenersi che esse celavano l'esigenza di far fronte ad esigenze permanenti e durature;

d) che l'insussistenza di esigenze temporanee ed eccezionali era dimostrato dalla genericità "degli stessi contratti" che si limitavano a prevedere generiche "ragioni di carattere organizzativo e causa aumentato carico di lavoro". La giurisprudenza di legittimità, infatti, era costante nel richiedere l'indicazione di specifiche ragioni per il ricorso alla somministrazione temporanea, la cui mancanza comportava la nullità "del contratto di lavoro stesso";

e) che nel caso di specie vi era stato anche il superamento del limite massimo di 36 mesi previsto per i contratti a tempo determinato.

5.3. Sosteneva quindi di aver diritto alla conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze del Comune di Isola Capo Rizzuto, anche in ragione dei rapporti di lavoro intercorsi con l'ente locale prima del 2010, e al risarcimento dei danni "patiti e patiendi" derivanti dall'abusivo e reiterato ricorso a contratti di somministrazione a termine, in ciò richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 5072/16.

Concludeva chiedendo:

a) di accertare la illegittimità dei contratti di somministrazione a termine formalmente stipulati con O. Spa e di dichiarare la esistenza "fin dall'origine" di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del Comune di OMISSISquale effettivo utilizzatore delle prestazioni "per tutti questi anni";

b) di condannare le parti convenute, in solido o ciascuna per la sua parte, al risarcimento dei danni patiti e patiendi derivanti dall'illegittima condotta del Comune di Isola Capo Rizzuto.

6.1. L'adito Tribunale, con sentenza del 10/12/2020, ha accolto solo in parte il ricorso della C., rigettandone la domanda di costituzione di un rapporto lavorativo a tempo indeterminato con l'amministrazione comunale, giusta il disposto ostativo dell'art.36, co.5, D.Lgs. n. 165 del 2001 e nel contempo ritenendo "l'illegittimità della reiterazione dei plurimi contratti di somministrazione sopra descritti per tutto il periodo da giugno 2010 a dicembre 2015, senza soluzione di continuità, in ragione della genericità delle ragioni giustificative, prive di natura temporanea ed eccezionale e, comunque, non correlate all'effettivo impiego della ricorrente, addetta allo svolgimento di attività lavorative diverse da quelle dell'ausiliario de traffico". Condannando conseguentemente la sola amministrazione comunale al risarcimento del danno, quantificato, in base ai parametri di cui all'art.32, co.5, L. n. 132 del 2010, in una somma pari ad otto mensilità dell'ultima retribuzione in godimento e così ad Euro. 11.548,24, oltre interessi legali.

6.2. Nello specifico, il giudice di primo grado, rilevato che la somministrazione a termine è ammessa a fronte di "ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo" (art.20, co.4 D.Lgs. n. 276 del 2003) e che esse devono essere indicate nel contratto scritto di somministrazione (art.21, co.1 lett.c), ha ritenuto che, nel caso di specie, tali ragioni erano state espresse del tutto genericamente, oltre che smentite dai fatti, posto che il primo contratto, finalizzato a fare fronte ad esigenze temporanee collegate alla stagione estiva si era poi protratto per quasi un anno e che, comunque, la prova testimoniale assunta aveva confermato che i lavoratori somministrati dalla O. erano stati utilizzati dall'amministrazione comunale per fare fronte ad un'ordinaria attività di controllo del traffico e del territorio propria del corpo di polizia   municipale .

7. La pronuncia del Tribunale è censurata dall'amministrazione appellante sotto diversi profili.

7.1. In primo luogo, assume che le ragioni della somministrazione indicate nei diversi contratti succedutisi, pressoché senza soluzione di continuità, nel ridetto arco di tempo non siano affatto generiche e tali da non consentire un controllo della loro effettività. Essendo stato sempre indicato, in modo trasparente, che la somministrazione aveva ad oggetto lo svolgimento dell'attività di "ausiliario del traffico" in "supporto del personale di struttura" nei periodi, "estivi", "stagionali", "natalizi" e "pasquali" di sensibile aumento delle utenze in un territorio, quale quello comunale, ad alta vocazione turistica.

7.2. L'appellante censura poi la sentenza nella parte in cui è stata erroneamente valorizzata l'assenza di continuità fra una somministrazione e l'altra in quanto indicativa della insussistenza delle ragioni addotte a sostegno della somministrazione, atteso che le proroghe di ogni contratto si sono sempre mantenute nel limite massimo dei 36 mesi consentito in base al combinato disposto dell'art.22, co.2 D.Lgs. n. 276 del 2003 e 42 del CCNL 2008 delle Agenzie di Somministrazione.

7.3. Il comune di OMISSIScontesta anche la valutazione della prova testimoniale che ha portato il Tribunale a ritenere erroneamente non credibili le dichiarazioni rese dal teste I., all'epoca dei fatti comandante della locale  Polizia   Municipale e viceversa credibili quelle rese dalla teste di parte ricorrente, D.M.L., collega della resistente ed anche lei somministrata nell'identico periodo, a dispetto dell'interesse che le muoveva per via dell'analoga controversia da questa instaurata e, peraltro, conclusa con rigetto del ricorso che aveva proposto.

7.4. Infine, l'appellante contesta il criterio di liquidazione del danno adottato dal Tribunale, che avrebbe dovuto essere contenuto entro il limite massimo delle sei mensilità retributive.

7.5. Chiede, dunque, la riforma integrale della sentenza impugnata, con conseguente rigetto del ricorso ex adverso proposto ed, in subordine, di ridurre comunque il risarcimento del danno nella misura minima prevista.

8.1.1. Il collegio non ritiene condivisibili le censure formulate quanto alla ritenuta genericità delle ragioni addotte a sostegno della somministrazione. Come già rilevato dal Tribunale, il primo contratto di lavoro a termine sottoscritto dalla lavoratrice in somministrazione, per il periodo 21/6/2010-21/9/2010, reca come causale della somministrazione quella del "supporto del personale di struttura nell'attività di ausiliari al traffico per aumento del carico di lavoro dovuto al periodo estivo".

Quale personale, quale struttura e quale tipo di supporto non è detto e lo stesso "periodo estivo", come indicativo di un aumento dell'attività lavorativo è platealmente smentito dalle successive proroghe della somministrazione fino al 15/1/2011.

8.1.2. Il successivo contratto reca come causale "Ragioni di carattere organizzativo: a supporto del personale di struttura nell'attività di ausiliario al traffico dal 1/04/2011 al 7/04/2011 (prorogabile) causa aumentato carico di lavoro". Anche qui ignota la struttura e il personale ed anche le ragioni dell'aumento di lavoro prospettate. Con il di più di un'evidente contraddizione fra la citata durata di tale aumento dei carichi lavorativi e quella del contratto di somministrazione, fissata invece fino al 9/5/2011. Ed anche qui una serie di proroghe ininterrotte fino al 31/10/2011 (v. ultima proroga nel fascicolo della ricorrente).

8.1.3. Le stesse considerazioni valgono per il contratto del 19/12/2011, nel quale le ragioni della somministrazione sono formulate in termini letterali identici tranne che per la durata stabilita fino al 31/12/2011 e di nuovo prorogata più volte fino al 30/4/2012.

8.1.4. Segue il contratto di somministrazione stipulato il 27/4/2012, contenente una leggera variante nella causale: "Ragioni di carattere organizzativo motivate dalla necessità di inserire figure di supporto del personale di struttura nell'attività di ausiliario al traffico in ottemperanza alla Delib. n. 89 del 18 maggio 2010". Si ignora il contenuto della delibera, mai prodotta dall'amministrazione convenuta, circostanza che si va ad aggiungere ai rilievi di genericità reiterabili anche rispetto a tale contratto. Come pure si aggiunge ad essi l'ulteriore rilievo della lontananza temporale da qualsiasi periodo ("estivo", "natalizio" o "pasquale") astrattamente connesso a maggiori afflussi di persone nel territorio comunale. Contratto prorogato fino al 10/6/2012.

8.1.5. Del tutto identica la ragione della somministrazione pattuita nel successivo contratto del 15/6/2012 e con durata dal 18/6/2012 al 31/7/2012, per cui valgono i rilievi di cui al precedente periodo. Anche qui proroghe fino al 7/11/2012.

8.1.6. Lievissima variazione nella causale del contratto di somministrazione del 19/12/2012, con durata fino al 10/1/2013: "Necessità di inserire figure di supporto del personale di struttura nell'attività di ausiliario al traffico per fare fronte al carico di lavoro da evadere entro primavera 2013". Quale fosse il carico di lavoro da evadere in quest'arco temporale così genericamente indicato rimane un mistero. Come rimane un mistero la ragione dell'indicazione di un termine finale al 10 gennaio, che non è certo data ricadente in periodo primaverile. Ad ogni modo soccorrono le proroghe, ben sei fino al 8/4/2013.

8.1.7. Segue il contratto di somministrazione del 21/05/2013, di durata sino al 13/09/2013, prorogato per 4 volte e cessato il 31/12/2013. Per la causale si ritorna alla più ampia genericità: "ragioni di carattere organizzativo motivate dalla necessità di inserire figure a supporto del personale di struttura nell'attività di ausiliario al traffico". Una generica necessità di supporto in un periodo che va da maggio a dicembre. Superfluo ribadire i soliti rilievi di genericità.

8.1.8. Poi il contratto di somministrazione del 1/8/2014, di durata sino al 31/8/2014, prorogato per due volte sino al 30/9/2014. Questa volta c'è una sensibile variazione delle ragioni della somministrazione: "ragioni di carattere organizzativo motivate dalla necessità di inserire due risorse a supporto del personale di struttura nell'attività di autista presso il campo profughi e/o il territorio comunale di OMISSIS(KR) in ottemperanza della Delib. n. 89 del 18 maggio 2010". Torna la fantomatica d.N. e compare un non meglio identificato campo profughi ed addirittura un'attività di autista. L'appellante parla, al riguardo, di un refuso di stampa, ma omette maggiori chiarimenti. Ignora il collegio se la circostanza sia sintomatica di un generalizzato ricorso alla pratica della somministrazione per coprire i più vari ambiti dell'azione comunale, certo è che si conferma la genericità e inintelligibilità della ragioni di somministrazione.

8.1.9. Segue il contratto di somministrazione del 11/11/2014, di durata sino al 30/11/2014, prorogato per una volta sino al 31/12/2014 e quello del 30/4/2015, di durata dal 4/5/2015 al 31/5/2015, prorogato per sei volte sino al 31/12/2015. Entrambi sorretti dalla solita causale della "necessità di inserire figure di supporto del personale di struttura nell'attività di ausiliario al traffico in ottemperanza alla Delib. n. 89 del 18 maggio 2010".

8.2.1. Ciò detto, insegna il giudice di legittimità che "In tema di somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 3 dell'art. 27 del D.Lgs. n. 276 del 2003, il controllo giudiziale, che non si estende al sindacato delle scelte tecniche, organizzative e produttive dell'utilizzatore, va concentrato sulla verificadell'effettività delle ragioni che giustificano il ricorso alla somministrazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto inidonee a consentire tale controllo l'indicazione di ragioni prive di specificazione sui componenti identificativi essenziali, quali i processi organizzativi in atto, le esigenze produttive e quelle di sostituzione del personale assente)" (Cass.21916/2015 e conforme, ex plurimis, Cass.26018/2018).

Meglio precisando, in parte motiva, che "come già osservato in precedenti di questa Corte (cfr, in tali termini, in particolare, Cass. 8.5.2012 n. 6933) 'la risposta da dare al problema concernente !a necessità o meno che le ragioni del ricorso alla somministrazione siano specificate non può che essere positiva’. Ed invero, la normativa prevede come 'condizione di liceità’ che il contratto sia stipulato solo in presenza di ragioni rientranti in quelle categorie ed impone di indicarle per iscritto nel contratto a pena di nullità (art. 21, u.c.); inoltre, l'art. 27, comma 3, sancisce che il controllo giudiziale è limitato 'all'accertamento della esistenza delle ragioni’ (e quindi consiste proprio in tale verifica). La conseguenza di tutto ciò è che tali ragioni devono essere indicate per iscritto nel contratto e devono essere indicate, in quella sede, con un grado di specificazione tale da consentire di verificare se rientrino nella tipologia di ragioni cui è legata la legittimità del contratto e da rendere possibile la verifica della loro effettività. L'indicazione, pertanto, non può essere tautologica, ne' può essere generica. Non può risolversi in una parafrasi della norma, ma deve esplicitare il collegamento tra la previsione astratta e la situazione concreta. (cfr. in tali termini , Cass. 6933/2012 cit.). A tale esigenza di specificazione della causale si ricollega il successivo controllo di effettività dellaesigenza che si intendeva soddisfare presso la realtà aziendale facente capo all'utilizzatore.

8.2.2. Risulta evidente, a parere del collegio, che le ragioni addotte a sostengo dei contratti di cui si discute non soddisfano tali requisiti atteso che esse risultano affatto generiche nel riferimento alla struttura (ufficio, settore, dipartimento?) da supportare e alle stesse ragioni che determinano la necessità del supporto. Indicate a volte con riferimento ad una stagionalità (estiva, natalizia, ecc.) che subito dopo è smentita da proroghe che si protraggono ben oltre l'evocata stagione. Stagione a volte del tutto indeterminata ab origine, come nel contratto stipulato a dicembre per smaltire indeterminati carichi di lavoro fino alla "primavera successiva".

Così come a volte addirittura si indicano mansioni (quelle di autista) del tutto estranee a quelle pacificamente svolte dalla ricorrente.

9. Né solo questo è il profilo di illegittimità della somministrazione di cui si discute.

9.1. Come, infatti, già rilevato da questa Corte nella sentenza che, in accoglimento dell'appello proposto da D.M.L., altra lavoratrice somministrata dalla Opensobmetis al Comune di Isola nell'identico periodo e con le identiche modalità, ne ha parzialmente accolto il ricorso, nel caso di specie è da ritenere accertato che la somministrazione è avvenuta per fare fronte ad esigenze permanenti e durature e non temporanee ed eccezionali.

Circostanza dedotta specificamente dalla ricorrente a sostegno delle proprie domande (v. supra n.5.2., lett.c ), ma non esaminata dal giudice di primo grado, di talché può (e deve) essere qui valutata.

9.2. Come già rilevato nel giudizio gemello n.697/2020 fra la lavoratrice somministrata D.M.L. e le medesime parti convenute, occorre fare applicazione dei seguenti principi affermati dalla Suprema Corte di cassazione e da questa Corte condivisi:

"In tema di successione di contratti di somministrazione a tempo determinato, il carattere di temporaneità, pur nell'assenza di limiti legislativamente previsti, costituisce requisito immanente e strutturale del ricorso all'istituto, dovendo attribuirsi alla normativa in materia un significato conforme alla direttiva 2008/104/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia con sentenza del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18, sicché il giudice non può arrestarsi alla verifica della ricorrenza delle causali giustificative, dovendo, invece, controllare, anche sulla base degli indici rivelatori indicati dalla Corte di giustizia, se sia da ravvisare nel caso concreto un abusivo ricorso all'istituto della somministrazione. (Fattispecie ricadente sotto la disciplina anteriore alla L. n. 92 del 2012) (Cass. n. 23495/22);

"In tema di pubblico impiego privatizzato, la successione di contratti di somministrazione a tempo determinato è legittima, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e della disciplina di cui al D.Lgs. n. 81 del 2015 (già D.Lgs. n. 273 del 2006), quando non sia tale da eludere la natura necessariamente temporanea del lavoro tramite agenzia, dovendo attribuirsi alla normativa in materia un significato conforme alla direttiva 2008/104/CE sulla somministrazione, come interpretata dalla Corte di Giustizia con sentenza del 14ottobre 2020 in causa C-681/18. (Nella specie, la S.C., cassando la sentenza impugnata, ha ritenuto l'illegittimità di plurimi contratti di somministrazione a temine, in forza dei quali il lavoratore era stato assunto da varie agenzie di somministrazione per essere destinato a svolgere sempre le medesime mansioni in favore dell'INPDAP, come ente utilizzatore, in un arco temporale pressoché ininterrotto di sei anni) (Cass. n. 13982/22);

"In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima o abusiva successione di contratti di somministrazione di lavoro a termine, pur essendo esclusa, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 86, comma 9, del D.Lgs. n. 276 del 2003, la trasformazione in un rapporto a tempo indeterminato, si verifica in ogni caso la sostituzione della pubblica amministrazione-utilizzatrice nel rapporto di lavoro a termine e il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all'art. 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto. Tale disciplina appare conforme allo scopo della direttiva 2008/104/CE, la quale, secondo l'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia (sentenza del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18), è finalizzata a far sì che gli Stati membri si adoperino affinché il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per uno stesso lavoratore. (Principio affermato in una fattispecie in cui, essendosi concluso il rapporto dopo l'entrata in vigore della direttiva n. 2008/104/CE, ma prima della scadenza del termine fissato per la sua trasposizione nell'ordinamento interno, la S.C. ha affermato cheil giudice nazionale era tenuto ad applicare il diritto interno, ma senza poterne dare un'interpretazione difforme dagli obiettivi della direttiva) (Cass. n. 446/21); 9.3. Orbene, anche nella vicenda che qui occupa (come nella gemella testé citata) ci si trova di fronte a ben 10 contratti di somministrazione a tempo determinato e innumerevoli proroghe per un'utilizzazione da parte del Comune di OMISSISche si è protratta in un arco temporale dal 18/6/2010 al 31/12/2015, salve alcune brevi o brevissime interruzioni, per come sopra dettagliatamente riportato, per quasi 48 mesi effettivi totali.

Non può dunque dubitarsi che vi sia stato un abusivo ricorso all'istituto della somministrazione, per la quale il carattere di temporaneità, pur nell'assenza di limiti legislativamente previsti, costituisce requisito immanente e strutturale del ricorso all'istituto, dovendo attribuirsi alla normativa in materia un significato conforme alla direttiva 2008/104/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia con sentenza del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18.

10. La ribadita illegittimità dei contratti di somministrazione per le ragioni fin qui esposte rende superfluo l'esame delle censure inerenti alla valutazione della prova testimoniale.

11. Quanto, infine, alla domanda subordinata di rivedere i criteri di quantificazione del danno risarcibile, ritiene il collegio che non vi sia alcuna ragione di rivedere al ribasso l'ammontare del risarcimento accordato dal tribunale attesa la durata complessiva dei rapporti lavorativi oltre che il numero e la gravità e reiterazione delle illegittimità commesse dall'amministrazione comunale di Isola Capo Rizzuto.

12. Le spese seguono la soccombenza e sono, quindi, liquidate nei confronti della sola C.T., atteso che l'appellante non ha formulato nessuna domanda nei confronti di O. s.p.a., sicché la costituzione in giudizio di quest'ultima è frutto di una propria insindacabile scelta, ma certo non determinata dalla necessità di difendersi in questo grado di giudizio.


P.Q.M.


la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal comune di OMISSISavverso la sentenza del Tribunale di Crotone del 10/12/2020, così provvede:

1) rigetta il ricorso in appello;

2) condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di C.T., che liquida in Euro.2.800,00, oltre accessori;

3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente.

Così deciso in Catanzaro, il 2 maggio 2023.

Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2023.


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