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Cassazione Sezione Lavoro, Sentenza n. 18270 del 15 settembre 2005
IN CASO DI RIPETUTA ASSEGNAZIONE
DEL LAVORATORE A MANSIONI SUPERIORI PER UN PERIODO COMPLESSIVAMENTE
SUPERIORE A TRE MESI PUO’ ESSERE RICONOSCIUTO IL SUO DIRITTO ALLA
PROMOZIONE AUTOMATICA – Se il comportamento dell’azienda
non sia stato reso necessario da effettive ragioni organizzative
(Cassazione Sezione Lavoro n. 18270 del 15 settembre 2005, Pres. Senese,
Rel. Curcuruto).
Andrea D., dipendente dell’ACEA inquadrato nel livello retributivo C1 del contratto collettivo delle aziende elettriche municipalizzate, nell’arco di tempo tra il 29 febbraio 1988 e il 27 agosto 1994 è stato adibito alle mansioni superiori di “idraulico provetto capo turno” di seconda fascia presso l’impianto di depurazione di Fregene per nove periodi, inferiori ciascuno a 90 giorni. Egli ha chiesto al Pretore di Roma il riconoscimento del suo diritto all’inquadramento nella categoria B1 in base all’art. 2103 cod. civ. secondo cui l’assegnazione a mansioni superiori diviene definitiva ove sia durata tre mesi. Egli ha fatto presente che l’azienda aveva eluso la legge, provvedendo alla copertura del posto di capo turno in Fregene mediante l’impiego a rotazione di lavoratori di livello inferiore per periodi di poco inferiori a tre mesi. L’azienda si è difesa sostenendo che il ricorso al ripetuto impiego del lavoratore con mansioni superiori era stato reso necessario dalla lunghezza e laboriosità delle procedure concorsuali previste dal contratto collettivo per la copertura del posto di capo turno. Il Pretore ha rigettato la domanda, che invece è stata pienamente accolta in grado di appello dal Tribunale di Roma. Il diritto del lavoratore al superiore inquadramento – ha affermato il Tribunale – può derivare da distinte e reiterate assegnazioni provvisorie caratterizzate da sistematicità e frequenza, a prescindere dalla prova di un intento fraudolento del datore di lavoro; il carattere obbligatorio delle selezioni non può giustificare il ricorso continuo e sistematico alle assegnazioni provvisorie; gli ultimi due incarichi conferiti ad Andrea D. non erano concomitanti con alcuna procedura di concorso, anzi l’ultima utilizzazione come capo turno del lavoratore era stata disposta in vista del completamento del processo di gestione telecomandata che avrebbe comportato l’abolizione dei turni continui. L’ACEA ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione del Tribunale di Roma per difetto di motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 18270 del 15 settembre 2005, Pres. Senese, Rel. Curcuruto) ha rigettato il ricorso. Con riferimento alle assegnazioni disposte durante lo svolgimento delle procedure concorsuali – ha affermato la Corte – si deve escludere la maturazione del diritto alla qualifica superiore in considerazione del principio per cui, nel caso di successive applicazioni di uno o più lavoratori ad un posto di lavoro che implichi lo svolgimento di mansioni superiori, ipotesi caratterizzata dal fatto che ciascuna applicazione ha durata inferiore al termine contrattuale o legale previsto per l’acquisizione del diritto alla qualifica corrispondente, ma superiore ad esso se sommate, la circostanza che tali applicazioni siano effettuate in concomitanza con lo svolgimento della procedura concorsuale – prevista come obbligatoria dalla contrattazione collettiva – per la copertura di quel posto, non implica, di per sé, una presunzione di preordinazione utilitaristica, salvo prova contraria, e costituisce anzi una presunzione che la condotta del datore di lavoro sia determinata da un’esigenza organizzativa reale, idonea in quanto tale a mantenere l’effetto interruttivo della revoca dell’assegnazione alle mansioni superiori e ad evitare, pertanto, che maturi il diritto al superiore inquadramento. Infatti – ha precisato la Corte – l’ottemperanza all’obbligo contrattuale di bandire un concorso costituisce di per sé una reale esigenza di organizzazione della produzione, ed esclude, in assenza di ulteriori elementi diversificatori della fattispecie, che il fine del comportamento sia rivolto ad eludere la legge ed a locupletare la maggiore professionalità del lavoratore incaricato di svolgere quelle mansioni. Tale principio, che la sentenza impugnata ha preso in considerazione e dal quale, nella sostanza, non si è discostata – ha osservato la Corte – non può però giovare alla ricorrente nel caso concreto perché esso non è idoneo a legittimare le ulteriori assegnazioni avvenute al di là delle esigenze delle procedure concorsuali, così come accertate dal giudice di merito.
Andrea D., dipendente dell’ACEA inquadrato nel livello retributivo C1 del contratto collettivo delle aziende elettriche municipalizzate, nell’arco di tempo tra il 29 febbraio 1988 e il 27 agosto 1994 è stato adibito alle mansioni superiori di “idraulico provetto capo turno” di seconda fascia presso l’impianto di depurazione di Fregene per nove periodi, inferiori ciascuno a 90 giorni. Egli ha chiesto al Pretore di Roma il riconoscimento del suo diritto all’inquadramento nella categoria B1 in base all’art. 2103 cod. civ. secondo cui l’assegnazione a mansioni superiori diviene definitiva ove sia durata tre mesi. Egli ha fatto presente che l’azienda aveva eluso la legge, provvedendo alla copertura del posto di capo turno in Fregene mediante l’impiego a rotazione di lavoratori di livello inferiore per periodi di poco inferiori a tre mesi. L’azienda si è difesa sostenendo che il ricorso al ripetuto impiego del lavoratore con mansioni superiori era stato reso necessario dalla lunghezza e laboriosità delle procedure concorsuali previste dal contratto collettivo per la copertura del posto di capo turno. Il Pretore ha rigettato la domanda, che invece è stata pienamente accolta in grado di appello dal Tribunale di Roma. Il diritto del lavoratore al superiore inquadramento – ha affermato il Tribunale – può derivare da distinte e reiterate assegnazioni provvisorie caratterizzate da sistematicità e frequenza, a prescindere dalla prova di un intento fraudolento del datore di lavoro; il carattere obbligatorio delle selezioni non può giustificare il ricorso continuo e sistematico alle assegnazioni provvisorie; gli ultimi due incarichi conferiti ad Andrea D. non erano concomitanti con alcuna procedura di concorso, anzi l’ultima utilizzazione come capo turno del lavoratore era stata disposta in vista del completamento del processo di gestione telecomandata che avrebbe comportato l’abolizione dei turni continui. L’ACEA ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione del Tribunale di Roma per difetto di motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 18270 del 15 settembre 2005, Pres. Senese, Rel. Curcuruto) ha rigettato il ricorso. Con riferimento alle assegnazioni disposte durante lo svolgimento delle procedure concorsuali – ha affermato la Corte – si deve escludere la maturazione del diritto alla qualifica superiore in considerazione del principio per cui, nel caso di successive applicazioni di uno o più lavoratori ad un posto di lavoro che implichi lo svolgimento di mansioni superiori, ipotesi caratterizzata dal fatto che ciascuna applicazione ha durata inferiore al termine contrattuale o legale previsto per l’acquisizione del diritto alla qualifica corrispondente, ma superiore ad esso se sommate, la circostanza che tali applicazioni siano effettuate in concomitanza con lo svolgimento della procedura concorsuale – prevista come obbligatoria dalla contrattazione collettiva – per la copertura di quel posto, non implica, di per sé, una presunzione di preordinazione utilitaristica, salvo prova contraria, e costituisce anzi una presunzione che la condotta del datore di lavoro sia determinata da un’esigenza organizzativa reale, idonea in quanto tale a mantenere l’effetto interruttivo della revoca dell’assegnazione alle mansioni superiori e ad evitare, pertanto, che maturi il diritto al superiore inquadramento. Infatti – ha precisato la Corte – l’ottemperanza all’obbligo contrattuale di bandire un concorso costituisce di per sé una reale esigenza di organizzazione della produzione, ed esclude, in assenza di ulteriori elementi diversificatori della fattispecie, che il fine del comportamento sia rivolto ad eludere la legge ed a locupletare la maggiore professionalità del lavoratore incaricato di svolgere quelle mansioni. Tale principio, che la sentenza impugnata ha preso in considerazione e dal quale, nella sostanza, non si è discostata – ha osservato la Corte – non può però giovare alla ricorrente nel caso concreto perché esso non è idoneo a legittimare le ulteriori assegnazioni avvenute al di là delle esigenze delle procedure concorsuali, così come accertate dal giudice di merito.
Cass. civ. Sez. lavoro, 15-09-2005, n. 18270 |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere
Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
ACEA
S.P.A., in persona del Presidente dr. (omissis), elettivamente
domiciliato in ROMA P.LE OSTIENSE 2, presso lo studio dell'avvocato PUCA
VINCENZO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
(omissis),
elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MEDAGLIE D'ORO 157, presso lo
studio dell'avvocato PELLEGRINI ANTONIO, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato ROMOLO G. CIPRIANI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 26210/02 del Tribunale di ROMA, depositata il 16/09/02 r.g.n. 18062/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/05 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito l'Avvocato CIPRIANI;
udito
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI
Raffaele che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con
ricorso al Pretore di Roma Andrea (omissis), dipendente dell'Acea,
inquadrato nel livello retributivo CI del contratto collettivo nazionale
di lavoro per i dipendenti delle aziende elettriche municipalizzate,
esponeva che per nove volte, in un arco di tempo tra il 29 febbraio 1988
e il 27 agosto 1994, era stato adibito alle mansioni superiori di
"idraulico provetto capo turno" di fascia il presso l'impianto di
depurazione di Fregene, sempre per periodi, ciascuna volta, inferiori a
novanta giorni; che, come lui, altri lavoratori avevano ricevuto
incarichi per le medesime mansioni in determinati periodi e che con tale
sistema l'azienda aveva coperto il posto di capoturno senza soluzione
di continuità. Sulla base di tali premesse di fatto, il lavoratore,
invocando l'articolo 2103 codice civile chiedeva che fosse
riconosciuto il suo diritto al inquadramento nella categoria B 1, fascia
seconda n, con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle
differenze retributive.
La convenuta resisteva
in giudizio deducendo che il ricorrente era stato assunto nel 1987
presso l'impianto di Fregene - da allora gestito in economia- dove come
negli impianti analoghi era previsto il presidio continuo, mediante
turni, di un capoturno, inquadrato in seconda fascia e di un aiuto
capoturno inquadrato in prima fascia;
che,
stante la necessità e l'urgenza di garantire la copertura del servizio
era stata disposta l'utilizzazione precaria di alcuni dipendenti, fra i
quali il ricorrente, in mansioni superiori con contestuale attivazione
delle procedure concorsuali stabilite da accordi collettivi, per la
copertura definitiva dei posti vacanti;
che
tali procedure prevedevano laboriose contrattazioni preventive con le
organizzazioni sindacali circa i metodi da seguire per la ricognizione
dei posti da ricoprire; che a partire dal marzo 1993, in esito
all'espletato concorso, al quale il (omissis) non aveva partecipato, i
posti vacanti erano stati ricoperti e non vi era stata più necessità di
assegnazione temporanea; che peraltro, nel frattempo l'azienda aveva
programmato la direzione telecomandata dell'impianto di depurazione di
Fregene, cosa che avrebbe consentito di abolire i turni; che nelle more
dell'espletamento dei lavori a tal fine necessari, a causa del
trasferimento di un lavoratore addetto, l'azienda aveva nuovamente
adibito il (omissis) alle mansioni di capoturno non ritenendo opportuno
procedere ad una nuova selezione per un posto di prossima abolizione. In
base a tali premesse si doveva ritenere - secondo l'Acea - che la
reiterazione dell'assegnazione ricorrente alle superiori mansioni di
capoturno non era stata programmata nè tantomeno frutto di
predeterminazione utilitaristica. Infatti le singole assegnazioni erano
funzionali alla necessità di far terminare la procedura concorsuale in
fase di svolgimento e in ogni caso non ricorrevano quei caratteri di
frequenza e sistematicità necessari a fondare il diritto del ricorrente
alla promozione automatica.
Il pretore
rigettava la domanda che veniva tuttavia accolta in sede di appello dal
tribunale di Roma in base ad argomenti che possono riassumersi come
segue.
Il diritto del lavoratore al superiore
inquadramento può derivare da distinte e reiterate assegnazioni
provvisorie caratterizzate da sistematicità e frequenza, a prescindere
dalla prova di un intento fraudolento del datore di lavoro.
Tenuto
conto del lungo arco temporale in cui le assegnazioni si sono succedute
del loro numero e del fatto che ad esse erano interessati anche altri
lavoratori per lo svolgimento delle medesime mansioni l'utilizzazione
del (omissis) e di altri in via continuativa e sistematica risulta
essere lo strumento utilizzato in via ordinaria dall'azienda per
garantire la regolare gestione dell'impianto.
La
tesi difensiva della Azienda non può essere condivisa perchè la prima
assegnazione ha avuto luogo il 29 febbraio 1988, mentre il concorso è
stato bandito rii marzo 1988; il carattere obbligatorio delle selezioni
non può giustificare il ricorso continuo e sistematico per cinque anni
alle assegnazioni provvisorie; l'incarico per il periodo 22 marzo 1990
al 9 maggio 1990, come pure l'ultimo conferito, non era concomitante con
alcuna procedura di concorso, anzi l'ultimo incarico era stato
assegnato in vista del completamento del processo di gestione
telecomandata che avrebbe comportato l'abolizione dei turni continui.
Non ricorre d'altra parte la situazione che, secondo la giurisprudenza
di legittimità, esclude che la reiterata assegnazione del lavoratore a
mansioni superiori per periodi di per se inferiori al termine
trimestrale, possa essere considerata come comportamento elusivo della
legge e diretto ad arricchire il datore di lavoro della maggiore
professionalità del lavoratore incaricato di svolgere quelle mansioni.
Infatti nel caso di specie se anche può ammettersi contestualità tra la
prima assegnazione 29 febbraio 1988 e il bando del 1^ concorso, (11
marzo 1988) e se può ritenersi che le prime assegnazioni (29 febbraio
1988 - 18 maggio 1988; 7 agosto 1988-27 novembre 1988, e dal 6 maggio
1989) siano state funzionali al concorso bandito con ordine di servizio
11 marzo 1988, la stessa cosa non può dirsi per le assegnazioni
successive. Invero una volta terminata la selezione il posto rivestito
dal (omissis) avrebbe dovuto essere ricoperto mentre, da un lato ciò non
è avvenuto, dall'altro vi sono state ulteriori assegnazioni due delle
quali, quella dal 22 marzo 1990 al 9 maggio '90 e del 9 giugno '94 al 27
agosto '94 neppure in concomitanza con una procedura concorsuale.
In
sostanza, a seguito del primo concorso il posto non è stato ricoperto,
non vi è stato un unico concorso ma una successione di ben tre concorsi,
così che l'arco delle assegnazione temporanea a rotazione è stato tanto
lungo da farle divenire una sorta di sistema normale per assicurare la
regolarità del servizio. Quindi l'assegnazione definita provvisoria è
stata disposta non per contingenti necessità dell'impresa (quale sarebbe
stata quella di attendere il completamento di un unico concorso) ma per
un'obiettiva carenza o insufficienza di organico - non superata grazie
alla prima prova selettiva e neppure successivamente - correlata ad
un'organizzazione del lavoro diretta ad utilizzare in modo duraturo le
maggiori capacità di lavoratori assunti con qualifica inferiore, così
come reso palese dalla circostanza pacifica dell'adduzione anche di
altri lavoratori, nei diversi periodi all'espletamento delle superiori
mansioni presso l'impianto in questione. L'ACEA chieda cassazione di
questa sentenza con ricorso affidato a due motivi.
Il (omissis) resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con due motivi di ricorso, unitariamente illustrati, sono denunziate violazione e falsa applicazione dell'articolo 2103 codice civile, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
La
società ricorrente muove dalla premessa fondamentale di aver dovuto
assumere nel dicembre 1987 la gestione diretta dell'impianto di
depurazione di Fregene e di essersi trovata nella necessità improvvisa,
per garantire il servizio svolto precedentemente da terzi, di adibire
personale di prima fascia nelle mansioni di capoturno proprie della
seconda fascia, mentre si convenivano le modalità di esperimento della
procedura concorsuale.
Le ulteriori assunzioni
fondamentali della ricorrente, sul piano dei fatti, sono: che la
procedura fu avviata in data 11 marzo 1988, e quindi con ragionevole
intervallo di tempo rispetto al manifestarsi della carenza di unità
lavorative da selezionare; che tale procedura venne conclusa il 21
luglio 1989 con approvazione della graduatoria dei vincitori, che essa
tuttavia venne annullata con decreto del pretore di Roma ex articolo 28 legge 300/70,
emesso il 2 agosto 1989, che il giudizio venne transatto nel febbraio
del 1990, che comunque venne indetta nuova selezione con ordine di
servizio del 10 dicembre 1991 conclusasi nel luglio 1993 con
l'immissione dei vincitori nei posti messi a concorso.
Poste
tali premesse di fatto, la ricorrente assume quanto alla prima
selezione che non può quindi ritenersi, contrariamente alla tesi del
Tribunale, che vi sia stata un'eccessiva e capziosa dilatazione della
durata delle procedure concorsuali, poichè si doveva tener conto della
concreta articolazione delle prove d'esame in due parti volte ad
accertare le capacità pratico professionali da un lato e le necessarie
conoscenze teoriche nonchè le latitudini personali dei candidati,
dall'altro, mentre poi poteva esserle addossata la responsabilità
relativa all'annullamento della selezione in conseguenza del decreto
pretorile.
Quanto alla seconda selezione
avviata nel dicembre '91 e conclusa nel luglio '93, era risultato
accertato che anch'essa era stata caratterizzata da eventi non
ascrivibili all'Acea che ne avevano ritardato il cammino (sostituzione
del Presidente e di uno dei membri, ricorsi giudiziali con ammissioni
con riserva).
La ricorrente sostiene inoltre
che in presenza di un obbligo contrattuale che vincola l'imprenditore a
promuovere una procedura concorsuale è onere di colui che invochi in
proprio favore la regola contenuta nell'articolo 2103 codice civile
dimostrare che le reiterate adibizione alle mansioni superiori, per
periodi infra trimestrali, derivino da una artificiosa o capziosa
dilatazione dei tempi della procedura o dall'intento di trarre profitto
dalla maggior professionalità del lavoratore. La ricorrente addebita
ancora alla sentenza impugnata di aver ritenuto inapplicabili tali
principi al caso di specie in base a due premesse egualmente erronee,
ossia che non vi era stato un unico concorso ma una successione di ben
tre concorsi e che non risultava che a seguito del primo concorso il
posto fosse stato coperto.
In tal modo infatti
il giudice di merito avrebbe sbagliato nell'identificare la prima
adibizione disposta in favore dell'esistente, la quale risaliva al 7
agosto 1988, ed era stata disposta quindi in costanza di espletamento
della prima procedura concorsuale, e non già come ritenuto dal tribunale
il 28 febbraio 1988. Il Tribunale avrebbe sbagliato anche nel ritenere
che il solo p>osto precariamente assegnato al (omissis) non fosse
stato ricoperto, dato che in realtà nessun posto vacante era stato
ricoperto, tanto che l'azienda aveva dovuto procedere ad una ulteriore
selezione.
Con il secondo motivo la società
ricorrente, premesso che il tribunale aveva riconosciuto fondata la
domanda in quanto aveva ritenuto di trovarsi di fronte ad adibizioni
frequenti e sistematiche, osserva in via di fatto che erano state
accertate complessivamente n. 8 assegnazioni del lavoratore a mansioni
superiori, 5 delle quali raccordate alla procedura concorsuale e tre
estranee alla stessa. Tali ultimi assegnazioni disposte il 22 marzo
1990, il primo marzo 1991 e il 9 giugno 1994 per la loro distanza
temporale non potevano ragionevolmente essere considerate quale mezzo
per eludere il disposto di cui all'articolo 2103 codice civile.
I due morivi da trattare congiuntamente perchè connessi sono infondati.
Con
riferimento alle assegnazioni disposte durante lo svolgimento delle
procedure concorsuali si deve escludere la maturazione del diritto alla
qualifica superiore in considerazione del principio, al quale questa
Corte intende qui dare continuità, per cui nel caso di successive
applicazioni di uno o più lavoratori ad un posto di lavoro che implichi
lo svolgimento di mansioni superiori, ipotesi caratterizzata dal fatto
che ciascuna applicazione ha durata inferiore al termine contrattuale o
legale previsto per l'acquisizione del diritto alla qualifica
corrispondente, ma superiore ad esso se sommate, la circostanza che tali
applicazioni siano effettuate in concomitanza con lo svolgimento della
procedura concorsuale - prevista come obbligatoria dalla contrattazione
collettiva - per la copertura di quel posto, non implica, di per sè, una
presunzione di preordinazione utilitaristica, salvo prova contraria, e
costituisce anzi una presunzione che la condotta del datore di lavoro
sia determinata da un'esigenza organizzativa reale, idonea in quanto
tale a mantenere l'effetto interruttivo della revoca dell'assegnazione
alle mansioni superiori e ad evitare, pertanto, che maturi il diritto al
superiore inquadramento. Infatti l'ottemperanza all'obbligo
contrattuale costituisce di per sè una reale esigenza di organizzazione
della produzione, ed esclude, in assenza di ulteriori elementi
diversificatori della fattispecie, che il fine del comportamento sia
rivolto ad eludere la legge ed a locupletare la i maggiore
professionalità del lavoratore incaricato di svolgere quelle i mansioni
(Cass. Sez. Un. 28 gennaio 1995, n. .... (dato mancante); conf. 26
agosto 2003, n. 12506; 21 gennaio 2004, n. 977).
Tale
principio, che la sentenza impugnata ha preso in considerazione e dal
quale, nella sostanza, non si è discostata, non può però giovare alla
ricorrente nel caso concreto perchè esso non è idoneo a legittimare le
ulteriori assegnazioni avvenute al di la delle esigenze delle procedure
concorsuali, così come accertate dal giudice di merito. In conclusione
il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente alle
spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta
il ricorso; condanna la ricorrente alle spese in E. 10,00 E. oltre ad
E. 2000 per onorari, nonchè spese generali IVA e CPA. Così deciso in
Roma, il 4 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2005
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