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venerdì 29 marzo 2013

Ministero dell'interno Circ. 27-3-2013 n. 9/2013 Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica ai sensi degli artt. 8 e ss. del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. Verifiche di regolarità contributiva, ai sensi degli artt. 13, comma 6-bis e 6-bis.1, 247, 248 e 249 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali.


Ministero dell'interno
Circ. 27-3-2013 n. 9/2013
Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica ai sensi degli artt. 8 e ss. del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. Verifiche di regolarità contributiva, ai sensi degli artt. 13, comma 6-bis e 6-bis.1, 247, 248 e 249 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali.
Circ. 27 marzo 2013, n. 9/2013 (1).
Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica ai sensi degli artt. 8 e ss. del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. Verifiche di regolarità contributiva, ai sensi degli artt. 13, comma 6-bis e 6-bis.1, 247, 248 e 249 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali.



Ai
Sigg. Prefetti della Repubblica


Loro sedi

Al
Sig. Commissario del Governo per la provincia di Trento

Al
Sig. Commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Al
Sig. Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta


Servizio Affari di prefettura


Piazza della Repubblica, 15


Aosta

Al
Commissario dello Stato per la Regione siciliana


Palermo

Al
Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna


Cagliari
e, p.c:
Alla
Presidenza della Repubblica


Segretariato generale


Roma

Al
Consiglio di Stato


Roma

Al
Ministero della giustizia


Roma

All’
Agenzia delle entrate


Roma

Al
Gabinetto del Sig. Ministro


Sede

All’
Ispettorato generale di amministrazione


Sede





Come è noto, l'art. 37, comma 6, lett. s), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel sostituire l'art. 13, comma 6-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, alla lett. e), ha introdotto, anche per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il pagamento del contributo unificato, all'uopo determinato nella misura fissa di euro 600,00 e dovuto per gli atti di gravame presentati in data successiva al 6 luglio 2011.
In seguito, l'art. 2, comma 35-bis, lett. e), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha introdotto, nel citato art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2012, il comma 6-bis.1 che prevede che gli importi di cui alla lett. e) del comma 6-bis sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'art. 136 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso.
L'art. 1, comma 25, lett. a), n. 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel modificare l'art. 37, comma 6, ha inoltre aumentato la misura del contributo dovuto per il ricorso straordinario a euro 650,00.
Il Consiglio di Stato - Sezione I, con parere n. 4281/2011 del 9 novembre 2011, ha riaffermato l'obbligo del pagamento del contributo unificato, anche in caso di rinuncia al gravame, sulla base delle argomentazioni che di seguito si riportano: «Ad opinione della Sezione, la successiva rinuncia non può comportare la esenzione dal pagamento del contributo unificato, non potendo la causa estintiva del procedimento eliminare il fatto (presupposto oggettivo del dovere contributivo) della avvenuta proposizione del ricorso. D'altronde, nell'ambito del procedimento giurisdizionale, al quale sotto tale profilo ben può assimilarsi quello giustiziale, la rinuncia al ricorso costituisce causa di improcedibilità o di estinzione del giudizio (da ultimo, articolo 84 c.p.a.), che però ha avuto una sua vita e durata. E non esime certo dal pagamento del contributo. Il contributo unificato ha natura di prestazione imposta rientrante nel concetto di tributo, che trova il suo presupposto nella insorgenza di un processo giurisdizionale o di un procedimento di tipo giustiziale. La normativa in tema di contributo unificato fa riferimento soltanto ai "processi", facendo intendere che a concretizzare la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligazione tributaria sia sufficiente la avvenuta proposizione del ricorso, non rilevando quindi le vicende del procedimento o la sua estinzione per ogni tipo di causa. La rinuncia viene qualificata solitamente quale causa estintiva del processo o dell'azione (rinuncia agli atti o all'azione). Non è invocabile neanche la mancanza di conoscenza da parte di coloro che hanno nel frattempo proposto ricorso straordinario, sia per il generale principio secondo cui l'ignoranza della legge non scusa, sia perché laddove si sono concretizzati i presupposti per il sorgere dell'obbligazione contributiva, soltanto il pagamento è in grado di estinguerla o di determinarne la estinzione».
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ufficio del Coordinamento legislativo - Finanze, con nota 5 novembre 2012, n. 3-14460 (unita in copia), indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento affari giuridici e legislativi, e qui trasmessa dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, con nota n. 1629 del 28 gennaio 2013, ha inoltre fornito risposta ai quesiti applicativi di varie Amministrazioni, in ordine all'individuazione dell'Ufficio competente ad esigere il contributo, alle modalità di versamento, all'individuazione del codice tributo, all'assenza di deroghe espresse che consentano di estendere all'istituto in esame le riduzioni e le esenzioni dal pagamento del contributo unificato, previste dal D.P.R. n. 115/2002 per le controversie in materia di pubblico impiego.
Le prefate disposizioni di legge e i relativi chiarimenti, in sede giurisprudenziale e amministrativa, peraltro, si inseriscono coerentemente nel solco della progressiva giurisdizionalizzazione dell'istituto in esame, tracciato fin dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, approfondito dal Codice del processo amministrativo, e giunto fino alla fondamentale sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 19 dicembre 2012, n. 23464.
Alla luce del quadro normativo così delineato, in relazione ai ricorsi straordinari notificati in data successiva al 6 luglio 2011, presso questo Dipartimento o le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, ovvero direttamente presso il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, si evidenzia la necessità che le SS.LL. dispongano, per il tramite degli Uffici competenti secondo la materia interessata dal gravame, la costante verifica dell'avvenuto, integrale, pagamento del contributo dovuto, nella misura di legge, e, in caso negativo, assegnino perentoriamente al ricorrente il termine di un mese per il pagamento, secondo il procedimento di cui agli artt. 247, 248 e 249 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Decorso inutilmente il termine, gli atti relativi dovranno essere trasmessi al locale Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, competente per la fase della riscossione, a salvaguardia delle ragioni erariali, dandone comunicazione ai competenti Uffici di questo Dipartimento, ai fini della compiuta definizione dell'istruttoria di competenza, per la difesa giudiziale dell'Amministrazione.
Per i ricorsi presentati presso gli enti locali, le SS.LL. dovranno evidenziare ai predetti enti la necessità che gli stessi dispongano, attraverso i propri uffici, la verifica predetta e, in caso di omesso versamento, procedano nei riguardi degli interessati, ai sensi delle richiamate disposizioni di legge, assicurando le Prefetture - U.T.G. sull'avvenuta, puntuale esecuzione dei richiamati adempimenti.
Si coglie l'occasione per rammentare che, per i ricorsi straordinari presentati in data antecedente al 7 luglio 2011 e tuttora in istruttoria, deve invece essere verificata la corretta osservanza delle disposizioni ratione temporis applicabili in materia di imposta di bollo, disponendo l'invio di quelli risultanti carenti ai competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate, per la procedura di regolarizzazione, ai sensi degli artt. 19 e 31, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, avendo cura di prevenire la maturazione del termine di decadenza di tre anni, previsto dall'art. 37 del D.P.R. n. 642 del 1972 per l'accertamento dell'amministrazione finanziaria, e sempre qui assicurando.


Le SS.LL. vorranno, pertanto, dare immediata notizia dei contenuti e degli adempimenti di cui alla presente circolare ai Sindaci, ai Segretari comunali e agli altri soggetti coinvolti affinché siano assicurate la tempestività e la massima precisione delle operazioni ad essi demandate, esercitando inoltre una particolare vigilanza affinché venga data esatta e puntuale osservanza agli adempimenti sopraindicati.


Si ravvisa, infine, l'opportunità che gli Uffici di codeste Prefetture, competenti all'adozione di provvedimenti suscettibili di impugnazione in sede di giurisdizione amministrativa, abbiano cura di informare i destinatari sulle disposizioni di legge che regolano la materia, ivi compresi gli aspetti connessi all'adempimento degli obblighi contributivi.


Il Capo dipartimento
Pansa

Allegato


Nota 5 novembre 2012, n. 3-14460
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - Assolvimento del contributo unificato - Art. 13, comma 6-bis, lett. e), del D.P.R. n. 115/2002 (2)
(2) Il testo della nota 5 novembre 2012, n. 3-14460, emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, è riportato autonomamente.

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 247-249
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 37
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 25

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