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venerdì 29 marzo 2013

Cassazione: responsabile del reato di diserzione pluriaggravata nonchè di disobbedienza aggravata continuata e di ritenzione di effetti militari aggravata,




DISERZIONE   -   REATO MILITARE
Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-11-2010) 26-01-2011, n. 2660
DISERZIONE

REATO MILITARE


Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente
Dott. SIOTTO Maria C. - rel. Consigliere
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) -
avverso la sentenza n. 15/2009 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA, del 17/12/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO Maria Cristina;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GENTILE Franco che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 17/12/2009, depositata il 2/2/2010, la Corte Militare di Appello, in parziale riforma delle due distinte sentenze pronunciate il 24/10/2008 dal Tribunale Militare di Roma nei confronti del M.llo Capo (Lpd)., dichiarato responsabile del reato di diserzione pluriaggravata nonchè di disobbedienza aggravata continuata e di ritenzione di effetti militari aggravata, riuniti i procedimenti, ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Militare, previa separazione degli atti ad esso riferibili, in relazione al reato di ritenzione di effetti militari perchè connesso con altro reato di cui al procedimento pendente dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma;
ha assolto l'imputato dal reato di disobbedienza aggravata "perchè il fatto non costituisce reato" in relazione ai fatti di cui al capo a) ed in relazione all'episodio dell'8/5/2007 contemplato al capo b) della sentenza n. 25/2008; ha rideterminato la pena per i residui reati, previo giudizio di equivalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate e riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione, in complessivi mesi otto di reclusione militare, confermando per il resto le sentenze di primo grado.
La Corte di merito ha ritenuto, in relazione al reato di diserzione, che non sussistesse alcun giusto motivo della mancata presentazione dell'imputato al nuovo reparto di destinazione, sia perchè non provate le vessazioni di cui asseritamente egli sarebbe stato vittima da parte dei suoi superiori, sia perchè, ove veritiere, tali vessazioni non avrebbero mai potuto costituire giusto motivo della mancata presentazione atteso che proprio attraverso il raggiungimento della nuova destinazione il P. si sarebbe potuto allontanare dagli autori degli asseriti soprusi.
Quanto alle residue imputazioni la Corte, rilevata la carenza di dolo in relazione ad alcuni episodi, ha condiviso l'affermazione di responsabilità del Tribunale in ordine alla mancata ottemperanza da parte del P. all'ordine di restituzione degli oggetti di armamento in sua dotazione, pur essendo egli stato giudicato non idoneo al servizio militare; ha al proposito rilevato che il fatto di non avere con sè il P. la pistola e gli altri oggetti d'armamento non valeva come scusante del rifiuto atteso che egli si era altresì rifiutato, alla esplicita intimazione del Capitano, di recuperare tali oggetti d'armamento presso l'abitazione e di ritornare con essi alla Stazione CC per la loro consegna.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato con atto dell'1/4/2010 deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b e c) in relazione al canone di valutazione della prova nonchè in relazione al trattamento sanzionatorio ed alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Motivi della decisione
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la evidente irricevibilità o per la palese inconsistenza delle generiche censure sulle quali si fonda.
Il ricorrente ha in particolare lamentato: che non si fossero -in sentenza- specificati in maniera esaustiva i criteri adottati per la valutazione delle prove nonchè chiarito il percorso argomentativo, che si fossero disattese completamente le tesi difensive, che si fosse effettuata una valutazione parcellizzata degli elementi di causa, che si fosse illogicamente e lacunosamente motivato in ordine al trattamento sanzionatorio ed al diniego della sospensione condizionale della pena.
Quanto alle censure svolte nel primo motivo ed appuntate sulla affermazione di sussistenza del reato di diserzione, il ricorso, di non comune genericità, neanche si fa carico di contestare le due specifiche affermazioni articolate dalla Corte Militare (pag. 8) a sostegno della sua valutazione (quella relativa alla inconsistenza della difesa afferente le "vessazioni", inconsistenza acclarata dalle due pronunzie di archiviazione dei GIP ordinario e militare, e quella afferente la irrilevanza di siffatte vessazioni a scriminare il rifiuto di prendere servizio presso un reparto.....immune da tali pericoli). E di qui la irricevibilità di censure generiche e prive di alcuna continenza.
Quanto alle doglianze dispiegate nel secondo motivo, ed attingenti l'eccessivo trattamento sanzionatorio e la motivazione del diniego della sospensione condizionale, esse appaiono prive di alcuna consistenza posto che, contrariamente a quanto dedotto, la Corte Militare ha valutato con sintetica ma chiara argomentazione (pag. 11) la gravità dei fatti di diserzione al fine di statuire la pena base irroganda e su di essa, operato il bilanciamento delle circostanze, ha applicato l'aumento ex art. 81 cpv. c.p., individuandolo in un mese di reclusione e pervenendo alla pena complessiva di mesi otto di reclusione militare. Del tutto immune da censure è infine la logica e neanche compresa considerazione per la quale il beneficio della sospensione ex art. 163 c.p. doveva essere escluso alla luce della prognosi infausta desumibile dalla condotta attuale di renitenza dell'imputato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente P. D. al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.


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