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Cass. civ. Sez. I, 11-11-2005, n. 21847 |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Presidente
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere
Dott. GIULIANI Paolo - rel. Consigliere
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
COMUNE
di CASERTA, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Giuliana n.
83/A, presso lo studio legale Del Gaiso-Zipparro, rappresentato e difeso
dall'Avv. VENTIMIGLIA Giovanni del foro di Caserta in forza di procura
speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MEZZULLO Felice;
- intimato -
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Caserta n. 1077/2002 pronunciaci 12.3.2002 e pubblicata il 20.3.2002.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 14.6.2005 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Udito
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA
Antonietta il quale ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine,
per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con
ricorso depositato il 10.12.2001, ......... proponeva davanti al
Giudice di Pace di Caserta opposizione avverso il verbale, notificatogli
il 2.11.2001, elevato dai Vigili Urbani del luogo il 14.9.2001 mediante
il quale gli era stata contestata la violazione dell'art. 146, primo e
terzo comma, cod. strad., per non avere nel Comune omonimo, alla guida
dell'autovettura di sua proprietà targata ......., rispettato una
segnalazione semaforica che, in quell'istante, era di colore rosso,
secondo quanto accertato a mezzo apparecchio Photored F 17 A, omologato
dal Ministero dei Lavori Pubblici.
Deduceva l'opponente l'inosservanza degli artt. 200 e 201 cod. strad., nonchè dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 e dell'art. 345, comma quarto, del regolamento di esecuzione dell'anzidetto codice.
Si costituiva il Comune di Caserta, resistendo all'opposizione avversaria.
Il
Giudice adito, con sentenza del 12/20.3.2002, accoglieva il ricorso,
dichiarando illegittimo il provvedimento impugnato in forza dell'assunto
secondo cui l'accertamento era stato effettuato sulla base dei soli
rilievi fotografici e l'infrazione era stata rilevata in assenza del
vigile, laddove l'impianto semaforico risultava installato senza
delibera di autorizzazione della Giunta Municipale.
Avverso
tale sentenza, ricorre per Cassazione il Comune di Caserta, deducendo
due motivi di gravame, illustrati da memoria, ai quali non resiste il
.........
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile.
Giova,
al riguardo, premettere che, qualora la decisione impugnata sia
sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna
delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la
pronuncia adottata, il rigetto (o la declaratoria di inammissibilità)
delle doglianze relative ad una di tali ragioni rende inammissibile, per
difetto di interesse, l'esame relativo alle altre, pur se tutte
tempestivamente sollevate, in quanto il ricorrente non ha più motivo di
avanzare censure che investono una ulteriore ratio decidendi, nel senso
che, ancorchè queste risultassero fondate, non potrebbero produrre in
nessun caso l'annullamento della decisione anzidetta (Cass. 23 ottobre
2001, n. 12976; Cass. 10 settembre 2004, n. 18240).
Tanto
premesso, si osserva nella specie, che il Giudice di Pace, nella
sentenza gravata, dopo avere "in via preliminare (rilevato) che il
provvedimento autorizzatorio della installazione dell'impianto
semaforico in Via Douhet di Caserta non è previsto dalla delibera di
giunta richiamata e prodotta dall'Amministrazione resistente" e dopo
avere altresì affermato che "non risulta...l'esistenza di una norma che,
per l'accertamento delle violazioni dell'art. 146 3^ (comma) C.d.S.,
autorizzi la sostituzione del vigile con l'apparecchio Photo Red (onde)
nessuna validità può essere attribuita all'accertamento effettuato da
qualsiasi apparecchiatura, anche omologata, per quanto sofisticata e
perfetta, senza la presenza dell'organo accertatore che prenda almeno
nota dell'infrazione e, potenzialmente, sia in grado di contestarla
immediatamente al contravventore", ha, quindi, concluso nel senso di
dichiarare l'illegittimità dell'accertamento:
a)
"poichè dalla documentazione in atti si evince che (quest'ultimo) è
stato effettuato sulla base dei soli rilievi fotografici e che
l'infrazione è stata rilevata in assenza del vigile";
b)
"tenuto anche conto che l'impianto semaforico in Via Douhet è stato
installato senza il pur discutibile atto autorizzatorio (delibera di
G.M.)".
Appare, dunque, palese come la
decisione impugnata poggi, in realtà, sopra le due distinte, ed
autonome, ragioni meglio sopra riportate (alle lettere "a" e "b"
rispettivamente), tali da fondare, ciascuna, la decisione medesima.
Orbene,
anche a voler riconoscere che dette ragioni siano state entrambe
censurate da parte dell'odierno ricorrente, si osserva che, per quanto
riguarda la seconda (sotto la lettera "b" che precede), la relativa
doglianza si sostanzia nella denunzia (di cui alla pagina 2 del ricorso)
che "L'intersezione alla quale fa riferimento il verbale di
contravvenzione, invece, si riferisce proprio al quadrivio Viale
Beneduce - Via Caduti sul Lavoro, richiamata dalla delibera di G.M. n.
88 del 21.2.01 che si allega con il n. 2".
Poichè
l'indicata doglianza si risolve in una prospettazione di segno
contrario a quanto ha formato oggetto dell'apprezzamento di fatto del
Giudice di Pace pure sopra riportato ("il provvedimento autorizzatorio
della installazione dell'impianto semaforico in Via Douhet di Caserta
non è previsto dalla delibera di giunta richiamata e prodotta
dall'Amministrazione resistente"), il quale, per la sua stessa natura,
risulta incensurabile se non sotto le specie del vizio di motivazione ex
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non specificatamente
dedotto dall'odierno ricorrente, neppure con riguardo all'omessa o
erronea valutazione di risultanze istruttorie il cui contenuto sia stato
(però) analiticamente riportato in ossequio al principio
dell'autosufficienza del ricorso, la doglianza medesima si palesa, di
conseguenza, inammissibile, rendendo così parimenti inammissibile, per
le ragioni illustrate all'inizio, l'esame delle ulteriori censure di cui
alla lettera a) che precede.
Deve, pertanto, essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
Nulla
è a pronunciare circa la sorte delle spese del giudizio di Cassazione,
non avendo la parte intimata nè resistito, in questa sede, nè, comunque,
svolto attività difensiva alcuna.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2005
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