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venerdì 29 marzo 2013

Caserta, Semafori Illegali: Cassazione Da' Torto A Comune




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Cass. civ. Sez. I, 11-11-2005, n. 21847
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Presidente
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere
Dott. GIULIANI Paolo - rel. Consigliere
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
COMUNE di CASERTA, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Giuliana n. 83/A, presso lo studio legale Del Gaiso-Zipparro, rappresentato e difeso dall'Avv. VENTIMIGLIA Giovanni del foro di Caserta in forza di procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MEZZULLO Felice;
- intimato -
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Caserta n. 1077/2002 pronunciaci 12.3.2002 e pubblicata il 20.3.2002.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 14.6.2005 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta il quale ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

 

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 10.12.2001, ......... proponeva davanti al Giudice di Pace di Caserta opposizione avverso il verbale, notificatogli il 2.11.2001, elevato dai Vigili Urbani del luogo il 14.9.2001 mediante il quale gli era stata contestata la violazione dell'art. 146, primo e terzo comma, cod. strad., per non avere nel Comune omonimo, alla guida dell'autovettura di sua proprietà targata ......., rispettato una segnalazione semaforica che, in quell'istante, era di colore rosso, secondo quanto accertato a mezzo apparecchio Photored F 17 A, omologato dal Ministero dei Lavori Pubblici.
Deduceva l'opponente l'inosservanza degli artt. 200 e 201 cod. strad., nonchè dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 e dell'art. 345, comma quarto, del regolamento di esecuzione dell'anzidetto codice.
Si costituiva il Comune di Caserta, resistendo all'opposizione avversaria.
Il Giudice adito, con sentenza del 12/20.3.2002, accoglieva il ricorso, dichiarando illegittimo il provvedimento impugnato in forza dell'assunto secondo cui l'accertamento era stato effettuato sulla base dei soli rilievi fotografici e l'infrazione era stata rilevata in assenza del vigile, laddove l'impianto semaforico risultava installato senza delibera di autorizzazione della Giunta Municipale.
Avverso tale sentenza, ricorre per Cassazione il Comune di Caserta, deducendo due motivi di gravame, illustrati da memoria, ai quali non resiste il .........

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.
Giova, al riguardo, premettere che, qualora la decisione impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la pronuncia adottata, il rigetto (o la declaratoria di inammissibilità) delle doglianze relative ad una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, l'esame relativo alle altre, pur se tutte tempestivamente sollevate, in quanto il ricorrente non ha più motivo di avanzare censure che investono una ulteriore ratio decidendi, nel senso che, ancorchè queste risultassero fondate, non potrebbero produrre in nessun caso l'annullamento della decisione anzidetta (Cass. 23 ottobre 2001, n. 12976; Cass. 10 settembre 2004, n. 18240).
Tanto premesso, si osserva nella specie, che il Giudice di Pace, nella sentenza gravata, dopo avere "in via preliminare (rilevato) che il provvedimento autorizzatorio della installazione dell'impianto semaforico in Via Douhet di Caserta non è previsto dalla delibera di giunta richiamata e prodotta dall'Amministrazione resistente" e dopo avere altresì affermato che "non risulta...l'esistenza di una norma che, per l'accertamento delle violazioni dell'art. 146 3^ (comma) C.d.S., autorizzi la sostituzione del vigile con l'apparecchio Photo Red (onde) nessuna validità può essere attribuita all'accertamento effettuato da qualsiasi apparecchiatura, anche omologata, per quanto sofisticata e perfetta, senza la presenza dell'organo accertatore che prenda almeno nota dell'infrazione e, potenzialmente, sia in grado di contestarla immediatamente al contravventore", ha, quindi, concluso nel senso di dichiarare l'illegittimità dell'accertamento:
a) "poichè dalla documentazione in atti si evince che (quest'ultimo) è stato effettuato sulla base dei soli rilievi fotografici e che l'infrazione è stata rilevata in assenza del vigile";
b) "tenuto anche conto che l'impianto semaforico in Via Douhet è stato installato senza il pur discutibile atto autorizzatorio (delibera di G.M.)".
Appare, dunque, palese come la decisione impugnata poggi, in realtà, sopra le due distinte, ed autonome, ragioni meglio sopra riportate (alle lettere "a" e "b" rispettivamente), tali da fondare, ciascuna, la decisione medesima.
Orbene, anche a voler riconoscere che dette ragioni siano state entrambe censurate da parte dell'odierno ricorrente, si osserva che, per quanto riguarda la seconda (sotto la lettera "b" che precede), la relativa doglianza si sostanzia nella denunzia (di cui alla pagina 2 del ricorso) che "L'intersezione alla quale fa riferimento il verbale di contravvenzione, invece, si riferisce proprio al quadrivio Viale Beneduce - Via Caduti sul Lavoro, richiamata dalla delibera di G.M. n. 88 del 21.2.01 che si allega con il n. 2".
Poichè l'indicata doglianza si risolve in una prospettazione di segno contrario a quanto ha formato oggetto dell'apprezzamento di fatto del Giudice di Pace pure sopra riportato ("il provvedimento autorizzatorio della installazione dell'impianto semaforico in Via Douhet di Caserta non è previsto dalla delibera di giunta richiamata e prodotta dall'Amministrazione resistente"), il quale, per la sua stessa natura, risulta incensurabile se non sotto le specie del vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non specificatamente dedotto dall'odierno ricorrente, neppure con riguardo all'omessa o erronea valutazione di risultanze istruttorie il cui contenuto sia stato (però) analiticamente riportato in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso, la doglianza medesima si palesa, di conseguenza, inammissibile, rendendo così parimenti inammissibile, per le ragioni illustrate all'inizio, l'esame delle ulteriori censure di cui alla lettera a) che precede.
Deve, pertanto, essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
Nulla è a pronunciare circa la sorte delle spese del giudizio di Cassazione, non avendo la parte intimata nè resistito, in questa sede, nè, comunque, svolto attività difensiva alcuna.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2005

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