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venerdì 29 marzo 2013

Misure di prevenzione antimafia: dieci giorni per impugnare




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Cass. pen. Sez. II, (ud. 06-10-2005) 09-11-2005, n. 40773
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIZZO Aldo - Presidente
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) (omissis) N. IL 04/05/1961;
avverso DECRETO del 09/03/2005 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONASTERO FRANCESCO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. IZZO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Svolgimento del processo

Con decreto in data 27 aprile 2000, il Tribunale di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, a seguito di proposta formulata dal Questore di Reggio Calabria, disponeva l'aggravamento nei confronti di (omissis), della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno fino a cinque anni, reiterando le prescrizioni contenute nel decreto originario:
disponeva altresì la confisca di una quota societaria e di un libretto nominativo di deposito aperto presso l'ufficio postale di Chiodo di San Lorenzo.
Il provvedimento veniva notificato al (omissis) in data 20 giugno 2000.
In data 26 giugno 2000 la persona sottoposta alla misura di prevenzione proponeva appello avverso il citato provvedimento riservando ai propri legali di fiducia, Avv. Giuseppe Cucinotta e Avv. Alfredo Gaito, la proposizione dei motivi del ricorso.
A seguito della citata dichiarazione di impugnazione, il Tribunale trasmetteva gli atti alla Corte di appello che fissava per l'udienza del 30 maggio 2003 la trattazione del ricorso. L'avviso di fissazione di tale udienza veniva notificato ai difensori dell'interessato, rispettivamente in data 5 e 6 maggio 2003.
All'udienza fissata per la trattazione del ricorso l'Avv. Cucinotta presentava una memoria con la quale, preliminarmente, eccepiva l'omessa notifica ai difensori dell'avviso di deposito del decreto del tribunale e, quindi, proponeva numerose censure sia di rito che di merito.
Con riferimento all'eccezione dell'omessa notifica ai difensori dell'avviso di deposito del decreto del Tribunale, la Corte territoriale rilevava, in primo luogo, che il ricorso presentato personalmente dal (omissis) doveva ritenersi tardivo, e, quindi, inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c) cod. proc. pen., perchè i motivi (riservati ai difensori) erano stati presentati per la prima volta solo con la memoria del 30 maggio 2003, dopo circa tre anni dalla presentazione del ricorso e, quindi, ben al di là del termine di dieci giorni previsto dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 10; e, secondariamente, che "pur prescindendo dall'effettiva notifica dell'avviso di deposito del decreto di primo grado", ai difensori era stato comunque notificato, rispettivamente in data 5 e 6 maggio 2003, l'avviso di fissazione dell'udienza camerale di trattazione dell'appello proposta dal (omissis). Poichè tale avviso doveva ritenersi atto equipollente all'avviso di deposito del decreto del Tribunale, i termini per impugnare il decreto per i difensori dovevano ritenersi ormai ampiamente decorsi al momento della presentazione della memoria del 30 maggio 2003.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per Cassazione il difensore del (omissis) deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., in relazione alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4 comma 9.
Il ricorrente afferma che il provvedimento in data 28 aprile 2000 con il quale il Tribunale di Reggio Calabria aveva disposto l'aggravamento della misura personale e la confisca di alcuni beni del preposto, era stato notificato solo ed esclusivamente al (omissis) e non anche, come espressamente previsto, ai difensori che lo avevano assistito in primo grado e ciò aveva determinato la nullità del giudizio di appello.
Il ricorrente censura altresì l'ulteriore considerazione della Corte territoriale che, presupponendo l'equipollenza dell'avviso di deposito del decreto (non notificato) con l'avviso di fissazione dell'udienza per la trattazione dell'impugnazione presso il giudice del gravame, era giunta alla conclusione che, in ogni caso, il termine di dieci giorni sarebbe decorso rispettivamente il quindici o il sedici dello stesso mese. Gli atti in questione, infatti, ad avviso del ricorrente, non ammetterebbero equipollenti attesa la tassatività della previsione normativa che stabilisce che l'avviso di deposito deve essere notificato anche al difensore in modo autonomo rispetto all'interessato.
Il Procuratore generale presso questa Corte chiedeva l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato nella considerazione che, dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, L. n. 1423 del 1956, art. 4, doveva essere interpretato nel senso di ritenere applicabili gli articoli 666 e 571, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente legittimazione autonoma del difensore ad impugnare: nella specie, essendo mancata la notifica dell'avviso di deposito che non ammette equipollenti, il ricorso non poteva essere considerato intempestivo.
In data 22 agosto 2005 venivano presentati motivi aggiunti: deduceva il difensore che la misura di sorveglianza speciale era stata applicata illegittimamente per l'assenza della condizione di procedibilità costituita dall'estradizione.
La disposizione dell'art. 14 della Convenzione di estradizione (principio di specialità) stabilisce infatti che la persona estradata non può essere perseguita, giudicata o arrestata nè sottoposta a qualunque altra restrizione della libertà personale per un qualsiasi atto anteriore alla consegna diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione: e la disposizione, ad avviso del ricorrente, deve trovare applicazione, alla luce della sicura afflittività dei provvedimenti di prevenzione, anche ai procedimenti concernenti tali misure, come recentemente riaffermato dalla quinta sezione di questa Corte con la sentenza n. 23695 del 2005.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto.
Risulta infatti pacificamente dagli atti processuali, che il decreto del Tribunale, sezione misure di prevenzione, con il quale era stato disposto l'aggravamento fino a cinque anni della misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno già irrogata a (omissis), ed era stata disposta la confisca di alcuni beni nella disponibilità del medesimo, non era stato notificato agli Avv.ti Giuseppe Cucinotta e Alfredo Gaito, che risultavano nominati dal (omissis) già nel procedimento davanti al tribunale.
Il decreto è stato, infatti, notificato solo al soggetto sottoposto alla misura che, proponendo impugnazione nei termini, aveva riservato i motivi ai propri legali di fiducia.
Ciò posto in punto di fatto, e premesso che il procedimento di prevenzione ha carattere giurisdizionale avendo ad oggetto interessi attinenti alla libertà personale, sì che allo stesso, sono estensivamente applicabili le garanzie previste per il processo di cognizione a tutela dei diritti di difesa (Cass., Sez. 1^, n. 2907, 21 gennaio 1985, De Cicco), va rilevato, in punto di diritto, che l'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, stabilisce che il provvedimento del tribunale deve essere comunicato al Procuratore della Repubblica, al Procuratore generale presso la Corte di appello e all'interessato i quali hanno facoltà di proporre ricorso alla Corte di appello, anche per il merito.
Già prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di rito la giurisprudenza, pur nel silenzio della disposizione sul punto specifico della autonoma legittimazione del difensore a impugnare il provvedimento, aveva costantemente affermato che l'avviso di deposito in cancelleria del decreto conclusivo del procedimento di prevenzione spetta non solo al soggetto proposto per la misura ma anche al suo difensore (Cass., Sez. 1^, n. 1743, 23 aprile 1986, Miele) e che il termine per proporre impugnazione decorre, per l'interessato e il suo difensore, dalle date delle rispettive notifiche del provvedimento (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1^, n. 3061, 2 novembre 1990, Cinci).
Dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di rito, dovendo essere utilizzato il modello del procedimento in camera di consiglio disegnato dall'art. 127 cod. proc. pen., il rinvio operato dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 5, agli artt. 636 e 637 del cod. proc. pen. deve intendersi riferito agli attuali artt. 678 e 666 cod. proc. pen.: in particolare, trattandosi di partecipazione necessaria del difensore, ex art. 666, comma 4, cod. proc. pen., trova applicazione anche l'art. 666, comma 6, cod. proc. pen., che prevede la comunicazione o la notificazione del provvedimento alle parti e ai difensori che possono proporre impugnazione. (Cass., Sez. 1^, n. 20933, 19 maggio 2003, Quartararo).
Poichè tale notifica non ammette equipollenti, non può convenirsi con le conclusioni della Corte di appello di Reggio Calabria che, su tale erroneo presupposto, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso dell'interessato per tardiva presentazione dei motivi.
L'annullamento del provvedimento della Corte territoriale per mancata notifica ai difensori dell'interessato dell'avviso di deposito del decreto del tribunale, assorbe i motivi aggiunti concernenti la ritenuta violazione dell'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, con riferimento all'art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen..

P.Q.M.

annulla il provvedimento impugnato emesso dalla Corte di appello di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, in data 9 marzo 2005, e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale della stessa città per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2005

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