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venerdì 29 marzo 2013

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Nota 27-3-2013 n. 37/0005756 Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Contratto di lavoro intermittente per il personale addetto agli stabilimenti balneari. Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.


Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Nota 27-3-2013 n. 37/0005756
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Contratto di lavoro intermittente per il personale addetto agli stabilimenti balneari.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.
Nota 27 marzo 2013, n. 37/0005756 (1).
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Contratto di lavoro intermittente per il personale addetto agli stabilimenti balneari.
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.


Alla
Agci - Associazione generale cooperative italiane
Alla
Confcooperative
Alla
Legacoop




L'Agci - Associazione generale cooperative italiane, la Confcooperative e la Legacoop hanno avanzato istanza di interpello a questa Direzione per sapere se è possibile impiegare il personale addetto ai servizi di salvataggio presso gli stabilimenti balneari per l'attività di assistenza ai bagnanti con contratto di lavoro intermittente, assimilando tale figura al "personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali" di cui al n. 19 della tabella allegata al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657.


Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.


Ai sensi degli artt. 34, comma 1 e 40 del D.Lgs. n. 276/2003, come da ultimo modificato dalla L. n. 92/2012, l'individuazione delle attività lavorative per le quali è ammesso il ricorso al contratto di lavoro intermittente è rimessa alla contrattazione collettiva oppure, secondo quanto previsto dal D.M. 23 ottobre 2004, in assenza della disciplina contrattuale, alla tabella allegata al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657.
Il Regio Decreto citato elenca una serie di specifiche attività relative a differenti settori che, per il carattere di discontinuità ad esse correlato, si prestano tuttora ad essere considerate quale parametro oggettivo per l'individuazione delle prestazioni cui è possibile applicare la disciplina del lavoro intermittente ai sensi dell'art. 34, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003.
È proprio a tale ambito che occorre ricorrere per la categoria del personale addetto ai servizi di salvataggio presso gli stabilimenti con mansioni di assistenza ai bagnanti, stante il mancato intervento della contrattazione collettiva di settore, per comprendere se è possibile applicare l'istituto del contratto intermittente.
Ciò premesso, la figura del "personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali" di cui al n. 19 della tabella allegata al citato Regio Decreto risulta assimilabile a quella dei bagnini assistenti bagnanti degli stabilimenti balneari.
Analizzando lo svolgimento dell'attività di entrambe le categorie, infatti, appare evidente che le funzioni svolte dal personale degli stabilimenti di bagni e acque minerali e dagli assistenti bagnanti degli stabilimenti balneari è sostanzialmente identica. In entrambe le ipotesi la prestazione richiesta ai lavoratori in questione consiste nello svolgere assistenza e/o soccorso ai bagnanti delle strutture acquatiche dei parchi termali - nell'accezione più moderna rispetto ai "bagni" descritti nel R.D. n. 2657 del 1923 - nel primo caso e delle località balneari nel secondo.


Premesso quanto sopra si ritiene possibile instaurare rapporti di lavoro intermittente per il personale addetto ai servizi di salvataggio presso gli stabilimenti balneari per l'attività di assistenti bagnanti al pari del personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali.


Il Direttore generale
Paolo Pennesi

D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 34
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 40
R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, tabella, n. 19
L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1
D.M. 23 ottobre 2004

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