Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
D.M. 18-3-2013
Individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per l'asporto delle merci.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 marzo 2013, n. 73.
D.M. 18 marzo 2013 (1).
Individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per l'asporto delle merci. (2)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 marzo 2013, n. 73.
(2) Emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
E
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, ed in particolare la parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti;
Visto in particolare, l'art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti;
Visto inoltre, l'art. 182-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel quale è previsto che la raccolta separata dei rifiuti organici debba essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432:2002;
Visto il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale e, in particolare, l'art. 2 recante disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente;
Visto in particolare, che il comma 2 del predetto art. 2 della citata legge n. 28/2012 prevede che, con decreto di natura non regolamentare adottato dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, possono essere individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della commercializzazione dei sacchi di asporto merci, anche prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti, nonché, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori;
Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
Decretano:
Art. 1 Definizioni
Ai fini del presente decreto sono definiti:
a) Sacchi per l'asporto delle merci: sacchi messi a disposizione nel punto vendita, a pagamento o gratuitamente, per l'asporto di merci alimentari e non alimentari da parte del consumatore;
b) Sacchi per l'asporto delle merci destinate all'uso alimentare: sacchi per l'asporto delle merci utilizzati anche non esclusivamente per l'asporto di alimenti;
c) Sacchi per l'asporto delle merci non destinati all'uso alimentare: sacchi destinati esclusivamente all'asporto dei prodotti diversi dai generi alimentari;
d) Commercializzazione: l'offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita, inclusa l'importazione ma esclusa l'esportazione.
Art. 2 Commercializzazione
1. È consentita la commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci rientranti in una delle seguenti categorie:
a) sacchi monouso biodegradabili e compostabili, conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002;
b) sacchi riutilizzabili composti da polimeri diversi da quelli di cui alla lettera a) che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:
b.1) con spessore superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno 30 per cento se destinati all'uso alimentare;
b.2) con spessore superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento se non destinati all'uso alimentare;
c) sacchi riutilizzabili composti da polimeri diversi da quelli di cui alla lettera a) che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco:
c.1) con spessore superiore ai 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno 30 per cento se destinati all'uso alimentare;
c.2) con spessore superiore ai 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento se non destinati all'uso alimentare.
2. È altresì consentita la commercializzazione dei sacchi riutilizzabili per l'asporto delle merci realizzati in carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide e in materiali diversi dai polimeri.
3. La riconversione degli impianti esistenti può essere assistita da contributi pubblici nel rispetto delle disposizioni comunitarie sugli aiuti di stato, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento.
Art. 3 Modalità di informazione ai consumatori
Al fine di fornire idonee modalità di informazione ai consumatori, i sacchi per l'asporto merci di cui all'art. 2 del presente decreto devono rispettare le seguenti prescrizioni:
a) i sacchi monouso per l'asporto delle merci di cui alla lettera a) dell'art. 2 devono riportare la dicitura: «Sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002. Sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici»;
b) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri, di cui alla lettera b.1. dell'art. 2, devono riportare la dicitura «Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 200 micron - per uso alimentare»;
c) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri, di cui alla lettera b.2. dell'art. 2 devono riportare la dicitura «Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron - per uso non alimentare»;
d) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri, di cui alla lettera c.1. dell'art. 2 devono riportare la dicitura «Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron - per uso alimentare»;
e) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri, di cui alla lettera c.2. dell'art. 2 devono riportare la dicitura «Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 60 micron - per uso non alimentare».
Art. 4 Sanzioni
Restano ferme le sanzioni di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, della legge 24 marzo 2012, n. 28.
Art. 5 Clausola di salvaguardia
L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 6 Disposizioni transitorie e finali
Il presente decreto è sottoposto a procedura di comunicazione ai sensi della Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed entra in vigore dalla data di conclusione, con esito favorevole, della procedura stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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