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venerdì 29 marzo 2013

custodia in carcere per il reato di detenzione continuata, a fini di spaccio




Nuova pagina 1

Cass. pen. Sez. IV, (ud. 22-06-2005) 17-10-2005, n. 37671
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente
Dott. DE BIASI Arcangelo - Consigliere
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTA' di CATANIA;
nei confronti di:
1) (omissis) N. IL 07/07/1964;
avverso ORDINANZA del 03/02/2005 TRIB. LIBERTA' di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. IACOPINO SILVANA sentite le conclusioni del P.G. Dr. E. Ferri che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udito il difensore Avv. L. Furnò che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

OSSERVA
In data 3/2/2005 il Tribunale di Catania, decidendo sulla richiesta di riesame presentata nell'interesse di (omissis) avverso l'ordinanza del 7/1/2005 con la quale il G.I.P. del Tribunale di Siracusa aveva applicato nei confronti del predetto la custodia in carcere per il reato di detenzione continuata, a fini di spaccio, di ingenti quantitativi di cocaina, annullava il provvedimento coercitivo.
Della decisione adottata si doleva con ricorso per Cassazione il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il gravame va dichiarato inammissibile.
Il collegio ha annullato l'ordinanza applicativa della custodia in carcere perchè ha ritenuto inutilizzabili le intercettazioni delle comunicazioni tra presenti prese in considerazione dal G.I.P. nel provvedimento emesso e ha giudicato non sufficienti ad integrare un grave quadro indiziario in ordine al delitto contestato gli ulteriori elementi valorizzati dallo stesso G.I.P., rappresentati da due contatti tra l'indagato ed il suo fornitore di droga, (omissis) Antonino, che erano emersi da atti di P.G., e precisamente da una relazione di servizio del 28/3/2004 e da annotazione dei risultati di video riprese effettuate il 18/4/2004 fuori dell'abitazione del (omissis) medesimo. Per il collegio, le intercettazioni ambientali presso questo domicilio erano inutilizzabili perchè erano state effettuate sulla base di un decreto del P.M. con cui era stato disposto che fossero compiute utilizzando non già gli impianti esistenti in Procura ma quelli del Commissariato di Augusta. Il decreto però, non era in alcun modo motivato in ordine alle ragioni dell'insufficienza o della inidoneità degli impianti presso la Procura in modo da giustificare la deroga al disposto dell'art. 268 co. 3, ult. parte, C.P.P. Il P.M. ricorrente non ha contestato la circostanza della mancanza di motivazione sottolineata dal collegio. Ha però fatto presente che le intercettazioni ambientali attivate nel procedimento a carico dell'indagato erano state eseguite presso gli impianti del Commissariato di Augusta per insufficienza delle postazioni di ascolto esistenti in Procura. Anche se non erano state specificate nel decreto le ragioni di tale insufficienza degli impianti della Procura della Repubblica, questa situazione esisteva all'epoca ed era stata constatata tanto da essere stata certificata dai responsabili della Sezione di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato presso la stessa Procura. Tali certificazioni, però, non erano state allegate al decreto. Per il P.M., il Tribunale avrebbe dovuto verificare l'esistenza di attestazioni della mancanza di postazioni libere in Procura e, quindi, di assoluta indisponibilità degli impianti ivi esistenti. La censura del ricorrente è manifestamente infondata.
I giudici del riesame hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 919 del 19/1/2004 secondo cui, ai fini della legittimità del decreto del pubblico ministero che dispone, a norma dell'art. 268, comma 3, ult. parte, C.P.P., il compimento delle operazioni mediante impianti in dotazione alla polizia giudiziaria, la motivazione relativa alla insufficienza o alla inidoneità degli impianti esistenti in Procura non può limitarsi a dare atto di tale situazione (il che nella specie neanche è avvenuto) ma deve anche specificare la ragione della insufficienza o della inidoneità legittimante il ricorso a quelli esterni Per le intercettazioni ritenute rilevanti dal G.I.P. nel provvedimento coercitivo, invece, sono stati utilizzati gli impianti del Commissariato di Augusta senza che fosse spiegato il motivo di tale impiego nel decreto del PM. che aveva stabilito le menzionate modalità di esecuzione delle operazioni di intercettazione.
Il ricorrente ha dimostrato a posteriori, mediante allegazione all'atto di impugnazione delle attestazioni rilasciate dai responsabili delle Sezioni di P.G. della Procura, che, all'epoca, gli impianti ivi esistenti erano indisponibili perchè occupati per altre indagini in corso. Tali certificazioni dovevano al massimo essere prodotte quando è stato emesso il decreto del P.M. che ha disposto l'utilizzo degli impianti esterni in modo da formare parte integrante dello stesso, dovendosi in quel momento, e non già successivamente all'effettuazione delle operazioni di intercettazioni e dopo la dichiarazione della loro inutilizzabilità, chiarire perchè non potevano essere impiegati gli impianti della Procura.
Nè, come vorrebbe il P.M., il Tribunale del riesame aveva un obbligo di attivarsi di ufficio per verificare se effettivamente e perchè gli impianti della Procura fossero insufficienti. Non risulta, invero, che in udienza sia stata portata a conoscenza dei giudici la circostanza dell'esistenza delle attestazioni dei responsabili delle Sezioni di P.G., presso la Procura della Repubblica, come, invece, si sarebbe dovuto fare, trattandosi di dati fattuali da esibire al Tribunale del riesame.

Motivi della decisione

Il gravame va dichiarato inammissibile.
Il collegio ha annullato l'ordinanza applicativa della custodia in carcere perchè ha ritenuto inutilizzabili le intercettazioni delle comunicazioni tra presenti prese in considerazione dal G.I.P. nel provvedimento emesso e ha giudicato non sufficienti ad integrare un grave quadro indiziario in ordine al delitto contestato gli ulteriori elementi valorizzati dallo stesso G.I.P., rappresentati da due contatti tra l'indagato ed il suo fornitore di droga, (omissis) Antonino, che erano emersi da atti di P.G., e precisamente da una relazione di servizio del 28/3/2004 e da annotazione dei risultati di video riprese effettuate il 18/4/2004 fuori dell'abitazione del (omissis) medesimo. Per il collegio, le intercettazioni ambientali presso questo domicilio erano inutilizzabili perchè erano state effettuate sulla base di un decreto del P.M. con cui era stato disposto che fossero compiute utilizzando non già gli impianti esistenti in Procura ma quelli del Commissariato di Augusta. Il decreto però, non era in alcun modo motivato in ordine alle ragioni dell'insufficienza o della inidoneità degli impianti presso la Procura in modo da giustificare la deroga al disposto dell'art. 268 co. 3, ult. parte, C.P.P. Il P.M. ricorrente non ha contestato la circostanza della mancanza di motivazione sottolineata dal collegio. Ha però fatto presente che le intercettazioni ambientali attivate nel procedimento a carico dell'indagato erano state eseguite presso gli impianti del Commissariato di Augusta per insufficienza delle postazioni di ascolto esistenti in Procura. Anche se non erano state specificate nel decreto le ragioni di tale insufficienza degli impianti della Procura della Repubblica, questa situazione esisteva all'epoca ed era stata constatata tanto da essere stata certificata dai responsabili della Sezione di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato presso la stessa Procura. Tali certificazioni, però, non erano state allegate al decreto. Per il P.M., il Tribunale avrebbe dovuto verificare l'esistenza di attestazioni della mancanza di postazioni libere in Procura e, quindi, di assoluta indisponibilità degli impianti ivi esistenti. La censura del ricorrente è manifestamente infondata.
I giudici del riesame hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 919 del 19/1/2004 secondo cui, ai fini della legittimità del decreto del pubblico ministero che dispone, a norma dell'art. 268, comma 3, ult. parte, C.P.P., il compimento delle operazioni mediante impianti in dotazione alla polizia giudiziaria, la motivazione relativa alla insufficienza o alla inidoneità degli impianti esistenti in Procura non può limitarsi a dare atto di tale situazione (il che nella specie neanche è avvenuto) ma deve anche specificare la ragione della insufficienza o della inidoneità legittimante il ricorso a quelli esterni Per le intercettazioni ritenute rilevanti dal G.I.P. nel provvedimento coercitivo, invece, sono stati utilizzati gli impianti del Commissariato di Augusta senza che fosse spiegato il motivo di tale impiego nel decreto del PM. che aveva stabilito le menzionate modalità di esecuzione delle operazioni di intercettazione.
Il ricorrente ha dimostrato a posteriori, mediante allegazione all'atto di impugnazione delle attestazioni rilasciate dai responsabili delle Sezioni di P.G. della Procura, che, all'epoca, gli impianti ivi esistenti erano indisponibili perchè occupati per altre indagini in corso. Tali certificazioni dovevano al massimo essere prodotte quando è stato emesso il decreto del P.M. che ha disposto l'utilizzo degli impianti esterni in modo da formare parte integrante dello stesso, dovendosi in quel momento, e non già successivamente all'effettuazione delle operazioni di intercettazioni e dopo la dichiarazione della loro inutilizzabilità, chiarire perchè non potevano essere impiegati gli impianti della Procura.
Nè, come vorrebbe il P.M., il Tribunale del riesame aveva un obbligo di attivarsi di ufficio per verificare se effettivamente e perchè gli impianti della Procura fossero insufficienti. Non risulta, invero, che in udienza sia stata portata a conoscenza dei giudici la circostanza dell'esistenza delle attestazioni dei responsabili delle Sezioni di P.G., presso la Procura della Repubblica, come, invece, si sarebbe dovuto fare, trattandosi di dati fattuali da esibire al Tribunale del riesame.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2005

 

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