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Cass. pen. Sez. IV, (ud. 22-06-2005) 17-10-2005, n. 37671 |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente
Dott. DE BIASI Arcangelo - Consigliere
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTA' di CATANIA;
nei confronti di:
1) (omissis) N. IL 07/07/1964;
avverso ORDINANZA del 03/02/2005 TRIB. LIBERTA' di CATANIA;
sentita
la relazione fatta dal Consigliere Dr. IACOPINO SILVANA sentite le
conclusioni del P.G. Dr. E. Ferri che ha chiesto l'annullamento con
rinvio del provvedimento impugnato;
udito il difensore Avv. L. Furnò che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
OSSERVA
In
data 3/2/2005 il Tribunale di Catania, decidendo sulla richiesta di
riesame presentata nell'interesse di (omissis) avverso l'ordinanza del
7/1/2005 con la quale il G.I.P. del Tribunale di Siracusa aveva
applicato nei confronti del predetto la custodia in carcere per il reato
di detenzione continuata, a fini di spaccio, di ingenti quantitativi di
cocaina, annullava il provvedimento coercitivo.
Della
decisione adottata si doleva con ricorso per Cassazione il Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il gravame va dichiarato inammissibile.
Il
collegio ha annullato l'ordinanza applicativa della custodia in carcere
perchè ha ritenuto inutilizzabili le intercettazioni delle
comunicazioni tra presenti prese in considerazione dal G.I.P. nel
provvedimento emesso e ha giudicato non sufficienti ad integrare un
grave quadro indiziario in ordine al delitto contestato gli ulteriori
elementi valorizzati dallo stesso G.I.P., rappresentati da due contatti
tra l'indagato ed il suo fornitore di droga, (omissis) Antonino, che
erano emersi da atti di P.G., e precisamente da una relazione di
servizio del 28/3/2004 e da annotazione dei risultati di video riprese
effettuate il 18/4/2004 fuori dell'abitazione del (omissis) medesimo.
Per il collegio, le intercettazioni ambientali presso questo domicilio
erano inutilizzabili perchè erano state effettuate sulla base di un
decreto del P.M. con cui era stato disposto che fossero compiute
utilizzando non già gli impianti esistenti in Procura ma quelli del
Commissariato di Augusta. Il decreto però, non era in alcun modo
motivato in ordine alle ragioni dell'insufficienza o della inidoneità
degli impianti presso la Procura in modo da giustificare la deroga al
disposto dell'art. 268 co. 3, ult. parte, C.P.P. Il P.M. ricorrente non
ha contestato la circostanza della mancanza di motivazione sottolineata
dal collegio. Ha però fatto presente che le intercettazioni ambientali
attivate nel procedimento a carico dell'indagato erano state eseguite
presso gli impianti del Commissariato di Augusta per insufficienza delle
postazioni di ascolto esistenti in Procura. Anche se non erano state
specificate nel decreto le ragioni di tale insufficienza degli impianti
della Procura della Repubblica, questa situazione esisteva all'epoca ed
era stata constatata tanto da essere stata certificata dai responsabili
della Sezione di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri, della Guardia di
Finanza e della Polizia di Stato presso la stessa Procura. Tali
certificazioni, però, non erano state allegate al decreto. Per il P.M.,
il Tribunale avrebbe dovuto verificare l'esistenza di attestazioni della
mancanza di postazioni libere in Procura e, quindi, di assoluta
indisponibilità degli impianti ivi esistenti. La censura del ricorrente è
manifestamente infondata.
I giudici del
riesame hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto
affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza
n. 919 del 19/1/2004 secondo cui, ai fini della legittimità del decreto
del pubblico ministero che dispone, a norma dell'art. 268, comma 3, ult.
parte, C.P.P., il compimento delle operazioni mediante impianti in
dotazione alla polizia giudiziaria, la motivazione relativa alla
insufficienza o alla inidoneità degli impianti esistenti in Procura non
può limitarsi a dare atto di tale situazione (il che nella specie
neanche è avvenuto) ma deve anche specificare la ragione della
insufficienza o della inidoneità legittimante il ricorso a quelli
esterni Per le intercettazioni ritenute rilevanti dal G.I.P. nel
provvedimento coercitivo, invece, sono stati utilizzati gli impianti del
Commissariato di Augusta senza che fosse spiegato il motivo di tale
impiego nel decreto del PM. che aveva stabilito le menzionate modalità
di esecuzione delle operazioni di intercettazione.
Il
ricorrente ha dimostrato a posteriori, mediante allegazione all'atto di
impugnazione delle attestazioni rilasciate dai responsabili delle
Sezioni di P.G. della Procura, che, all'epoca, gli impianti ivi
esistenti erano indisponibili perchè occupati per altre indagini in
corso. Tali certificazioni dovevano al massimo essere prodotte quando è
stato emesso il decreto del P.M. che ha disposto l'utilizzo degli
impianti esterni in modo da formare parte integrante dello stesso,
dovendosi in quel momento, e non già successivamente all'effettuazione
delle operazioni di intercettazioni e dopo la dichiarazione della loro
inutilizzabilità, chiarire perchè non potevano essere impiegati gli
impianti della Procura.
Nè, come vorrebbe il
P.M., il Tribunale del riesame aveva un obbligo di attivarsi di ufficio
per verificare se effettivamente e perchè gli impianti della Procura
fossero insufficienti. Non risulta, invero, che in udienza sia stata
portata a conoscenza dei giudici la circostanza dell'esistenza delle
attestazioni dei responsabili delle Sezioni di P.G., presso la Procura
della Repubblica, come, invece, si sarebbe dovuto fare, trattandosi di
dati fattuali da esibire al Tribunale del riesame.
Motivi della decisione
Il gravame va dichiarato inammissibile.
Il
collegio ha annullato l'ordinanza applicativa della custodia in carcere
perchè ha ritenuto inutilizzabili le intercettazioni delle
comunicazioni tra presenti prese in considerazione dal G.I.P. nel
provvedimento emesso e ha giudicato non sufficienti ad integrare un
grave quadro indiziario in ordine al delitto contestato gli ulteriori
elementi valorizzati dallo stesso G.I.P., rappresentati da due contatti
tra l'indagato ed il suo fornitore di droga, (omissis) Antonino, che
erano emersi da atti di P.G., e precisamente da una relazione di
servizio del 28/3/2004 e da annotazione dei risultati di video riprese
effettuate il 18/4/2004 fuori dell'abitazione del (omissis) medesimo.
Per il collegio, le intercettazioni ambientali presso questo domicilio
erano inutilizzabili perchè erano state effettuate sulla base di un
decreto del P.M. con cui era stato disposto che fossero compiute
utilizzando non già gli impianti esistenti in Procura ma quelli del
Commissariato di Augusta. Il decreto però, non era in alcun modo
motivato in ordine alle ragioni dell'insufficienza o della inidoneità
degli impianti presso la Procura in modo da giustificare la deroga al
disposto dell'art. 268 co. 3, ult. parte, C.P.P. Il P.M. ricorrente non
ha contestato la circostanza della mancanza di motivazione sottolineata
dal collegio. Ha però fatto presente che le intercettazioni ambientali
attivate nel procedimento a carico dell'indagato erano state eseguite
presso gli impianti del Commissariato di Augusta per insufficienza delle
postazioni di ascolto esistenti in Procura. Anche se non erano state
specificate nel decreto le ragioni di tale insufficienza degli impianti
della Procura della Repubblica, questa situazione esisteva all'epoca ed
era stata constatata tanto da essere stata certificata dai responsabili
della Sezione di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri, della Guardia di
Finanza e della Polizia di Stato presso la stessa Procura. Tali
certificazioni, però, non erano state allegate al decreto. Per il P.M.,
il Tribunale avrebbe dovuto verificare l'esistenza di attestazioni della
mancanza di postazioni libere in Procura e, quindi, di assoluta
indisponibilità degli impianti ivi esistenti. La censura del ricorrente è
manifestamente infondata.
I giudici del
riesame hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto
affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza
n. 919 del 19/1/2004 secondo cui, ai fini della legittimità del decreto
del pubblico ministero che dispone, a norma dell'art. 268, comma 3, ult.
parte, C.P.P., il compimento delle operazioni mediante impianti in
dotazione alla polizia giudiziaria, la motivazione relativa alla
insufficienza o alla inidoneità degli impianti esistenti in Procura non
può limitarsi a dare atto di tale situazione (il che nella specie
neanche è avvenuto) ma deve anche specificare la ragione della
insufficienza o della inidoneità legittimante il ricorso a quelli
esterni Per le intercettazioni ritenute rilevanti dal G.I.P. nel
provvedimento coercitivo, invece, sono stati utilizzati gli impianti del
Commissariato di Augusta senza che fosse spiegato il motivo di tale
impiego nel decreto del PM. che aveva stabilito le menzionate modalità
di esecuzione delle operazioni di intercettazione.
Il
ricorrente ha dimostrato a posteriori, mediante allegazione all'atto di
impugnazione delle attestazioni rilasciate dai responsabili delle
Sezioni di P.G. della Procura, che, all'epoca, gli impianti ivi
esistenti erano indisponibili perchè occupati per altre indagini in
corso. Tali certificazioni dovevano al massimo essere prodotte quando è
stato emesso il decreto del P.M. che ha disposto l'utilizzo degli
impianti esterni in modo da formare parte integrante dello stesso,
dovendosi in quel momento, e non già successivamente all'effettuazione
delle operazioni di intercettazioni e dopo la dichiarazione della loro
inutilizzabilità, chiarire perchè non potevano essere impiegati gli
impianti della Procura.
Nè, come vorrebbe il
P.M., il Tribunale del riesame aveva un obbligo di attivarsi di ufficio
per verificare se effettivamente e perchè gli impianti della Procura
fossero insufficienti. Non risulta, invero, che in udienza sia stata
portata a conoscenza dei giudici la circostanza dell'esistenza delle
attestazioni dei responsabili delle Sezioni di P.G., presso la Procura
della Repubblica, come, invece, si sarebbe dovuto fare, trattandosi di
dati fattuali da esibire al Tribunale del riesame.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2005
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