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venerdì 29 marzo 2013

Sottopassaggio non segnalato? Pedone libero di attraversare dove vuole




Sottopassaggio non segnalato? Pedone libero di attraversare dove vuole
Niente multa: se non è visibile non può essere obbligatorio cercarlo. Anche per l'illecito amministrativo serve l'elemento psicologico. Ribaltata la sentenza del giudice di pace

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Cass. civ. Sez. I, 31-10-2005, n. 21188
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
(omissis), rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall'avv. ROSSETTI Mario ed elett.te dom.ta presso l'avv. Gianluca Mancini in Roma, Via Ovidio n. 26;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA DI ANCONA;
- intimata -
avverso la sentenza del Giudice di pace di Ancona n. 488/2001 depositata il 25 luglio 2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 luglio 2005 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 27 febbraio 2001 la sig.ra (omissis) (omissis) proponeva opposizione all'ordinanza 18 gennaio 2001, notificatale il 1^ febbraio successivo, con cui il Prefetto di Ancona le aveva intimato il pagamento della sanzione amministrativa di L. 72.000, oltre spese di notifica, per avere ella, in Falconara Marittima, attraversato la carreggiata stradale senza servirsi degli attraversamenti pedonali, in presenza di apposito sottopassaggio a distanza inferiore ai 100 metri, così violando l'art. 190, comma 2, del codice della strada. Lamentava (per quanto qui ancora rileva) il difetto di dolo o colpa da parte sua, non essendo il sottopassaggio in questione visibile - nè segnalato - dal punto in cui ella aveva attraversato la strada.
Resisteva la Prefettura di Ancona a mezzo di funzionario e l'adito Giudice di pace della stessa città, con sentenza del 25 luglio 2001, rigettava l'opposizione osservando che: l'art. 190, comma 2, c.d.s. non contempla il requisito della visibilità degli attraversamenti pedonali e pone a carico del pedone il dovere di verificarne la presenza entro i 100 metri; del resto, il sottopassaggio in questione era ben noto a tutti gli abitanti di Falconara Marittima ed era, comunque, ben visibile dal punto in cui l'opponente aveva attraversato la strada; inoltre l'opponente, ben conscia della sua omissione, aveva provveduto al pagamento della sanzione otto giorni prima del deposito dell'opposizione.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la sig.ra (omissis), articolando tre motivi illustrati anche da memoria. Il Prefetto intimato non svolge difese.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 190, comma 2, c.d.s. Premesso che il sottopassaggio non era visibile dal punto in cui ella si trovava e che la sua esistenza non era in alcun modo segnalata, censura la sentenza impugnata perchè, affermando che l'art. 190, comma 2, c.d.s. non contempla il requisito della visibilità del passaggio pedonale ed impone al pedone l'obbligo di verificarne l'esistenza nell'ambito di 100 metri, si è limitata a prendere in considerazione la fattispecie di illecito così come descritta dalla norma sul piano oggettivo, mentre ha del tutto obliterato il principio della necessità dell'elemento psicologico dell'illecito amministrativo, sancito in generale dall'art. 3 della legge n. 689/1981. 2. - Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione, la ricorrente deduce che la sentenza non ha, in realtà, indicato alcuna ragione della ritenuta visibilità dell'attraversamento pedonale, invece da escludere in base agli elementi di prova acquisiti; che è arbitrario sostenere che ella doveva necessariamente essere a conoscenza del sottopassaggio in quanto residente in Falconara, città di oltre trentamila abitanti; che l'avvenuto pagamento della sanzione è inidoneo a giustificare la ritenuta infondatezza dell'opposizione, avendo ella eseguito il pagamento in considerazione della esecutività dell'ordinanza ingiunzione, che non è sospesa dalla proposizione dell'opposizione (art. 22, ult. co., l. 689/1981).
3. - Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 23, dodicesimo comma, della legge n. 689/1981, lamenta che il Giudice di pace non abbia - come invece gli imponeva la norma invocata, ispirata al principio del favor rei - accolto l'opposizione nel dubbio sulla sussistenza dell'illecito.
4. - Il primo motivo è fondato.
Effettivamente il Giudice di pace basa il rigetto dell'opposizione anzitutto sul rilievo, considerato in sè sufficiente (gli ulteriori argomenti sono configurati come autonomi), che l'art. 190, comma 2, c.d.s. non prevede la visibilità dell'attraversamento pedonale come elemento della fattispecie ed impone al pedone l'obbligo di verificare l'esistenza dell'attraversamento stesso nell'ambito di 100 metri. Detta tesi, però, non può, nella sua assolutezza, essere condivisa, perchè prende in considerazione esclusivamente l'aspetto oggettivo dell'illecito e trascura del tutto l'elemento psicologico del medesimo, invece essenziale ai sensi della norma generale di cui all'art. 3 della legge n. 689/1981 e del cui accertamento in concreto, dunque, il giudice di merito deve darsi carico, ove richiestone (come nella specie) con l'opposizione. Agli effetti di tale accertamento, senza dubbio rileva la conoscenza ovvero conoscibilità, secondo l'ordinaria diligenza, dei presupposti di fatto dell'illecito, qual è, nella fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 190 c.d.s., l'esistenza di un attraversamento pedonale distante non più di 100 metri; sicchè sotto tale profilo - ossia ai fini del giudizio di conoscenza o conoscibilità del presupposto di fatto -certamente rileva anche la visibilità dell'attraversamento, intesa come possibilità, per il pedone, di verificare l'esistenza di esso applicandosi con l'ordinaria diligenza.
5. - Fondato è anche il secondo motivo.
Il Giudice di pace, infatti, non da minimamente conto delle ragioni per cui ha ritenuto che l'attraversamento pedonale fosse in concreto visibile dalla opponente. Inoltre l'affermazione che quest'ultima lo conosceva, come tutti gli abitanti di Falconara, è in realtà arbitraria. Del pari arbitrario è, infine, dedurre l'ammissione della colpa dell'opponente dall'avvenuto pagamento, da parte sua, della sanzione (giustamente la ricorrente sottolinea in proposito l'esecutività dell'ordinanza ingiunzione, che non viene sospesa neppure dalla proposizione dell'opposizione, ai sensi dell'art. 22, ult. co., l. 689/981).
6. - Nell'accoglimento dei primi due motivi resta assorbito l'esame del terzo (che presuppone il dubbio sull'elemento psicologico, al cui accertamento dovrà invece procedersi nel giudizio di rinvio).
7. - In conclusione, accolti i primi due motivi del ricorso e dichiarato assorbito il terzo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per un nuovo esame, al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato (al 4) e motiverà sulla sussistenza o meno del dolo o della colpa in capo all'opponente.
Il giudice di rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Ancona in persona di altro giudicante.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2005

 

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