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venerdì 29 marzo 2013

Nulla la notifica del ricorso affidata al messo delle Finanze




Nuova pagina 1

Cass. civ. Sez. V, 07-11-2005, n. 21516
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente
Dott. MONACI Stefano - rel. Consigliere
Dott. MERONE Antonio - Consigliere
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, UFFICIO IVA DI PRATO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell'avvocato AVV. GEN STATO, difesi dall'avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
(omissis) SRL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 55/97 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 16/12/97;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 07/04/05 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato ALESSANDRONI, che si rimette alla Corte; nel merito chiede l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo per rinnovo della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c..

 

Svolgimento del processo

Con ricorso per cassazione, con un solo motivo, notificato il 30 gennaio 1999, all'(omissis) nel domicilio eletto presso il difensore, l'Amministrazione Finanziaria ha impugnato la sentenza n. 55/26/97, in data 11 novembre/16 dicembre 1997, della Commissione Tributaria Regionale della Toscana. La pronunzia impugnata aveva respinto l'appello dell'ufficio, e confermato la sentenza di primo grado, che aveva accolto l'impugnazione della contribuente avverso un avviso di rettifica emesso dall'Ufficio IVA di Prato per il pagamento di penalità e sovrattasse per l'omessa fatturazione relativa alla vendita di un immobile di sua proprietà oggetto di vendita giudiziale nell'ambito del procedimento esecutivo. La Commissione Regionale riteneva, infatti, che l'obbligo di fatturazione non ricadesse sull'esecutato, cui non potevano essere addebitate penalità e sovrattasse, perchè il rapporto commerciale non era intercorso tra l'esecutato e l'acquirente, ma piuttosto l'incaricato della vendita e l'acquirente. La società intimata non ha presentato difese in questa fase.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo di impugnazione la amministrazione ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 21, 23, 41 e 42 del D.P.R. 26 ottobre. 1972, n. 633, nonchè la motivazione insufficiente ed illogica su punti decisivi della controversia.
Argomenta che l'addetto alle vendite giudiziarie non avrebbe potuto precedere alla fatturazione dell'operazione, non essendo soggetto passivo del tributo, nè svolgendo funzioni di sostituzione s di rappresentanza della ditta espropriata.
Per realizzale l'obbligo di fatturazione era necessario che il bene ceduto rientrasse nell'attività di impresa, non che la cessione fosse volontaria: per questo doveva essere lo stesso soggetto espropriato a procedere alla fatturazione dell'operazione, nè quest'ultimo poteva invocare l'ignoranza del decreto di trasferimento emesso dal giudice dell'esecuzione, perchè era anch'egli parte del procedimento esecutivo.
Il suo comportamento era quanto meno colposo.
2. Il ricorso per Cassazione è inammissibile per difetto di notificazione.
Infatti, non è stato notificato per mezzo di un ufficiale giudiziario, o di un aiutante ufficiale, e neppure di un messo di conciliazione, ma a mezzo di un messo speciale dell'ufficio Iva (vale a dire del medesimo ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, e che compare nell'intestazione dell'atto con la formula "per quanto occorre possa", come ricorrente insieme all'Amministrazione Finanziaria).
Questi messi speciali degli uffici finanziari hanno potere di effettuare validamente notifiche - ove debitamente autorizzati ai sensi de l'art. 16, quarto comma, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sul contenziosi tributario - nell'ambito del procedimento speciale dinanzi alle commissioni tributarie, ma sono privi di qualsiasi potere notificatorio nell'ambito del procedimento per cassazione, anche se in materia tributaria, che è regolato esclusivamente dalle norme di carattere generale, ed in particolare dal codice di procedura civile. Anche se nel caso di specie il messo speciale ha indicato chiaramente la propria qualità e ha specificato le proprie generalità, ciò non di meno quella notifica è affetto da una nullità insanabile.
Di conseguenza il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di valida notificazione.
Proprio perchè la parte intimata non ha svolto difese in questa fase la Corte non deve adottare provvedimenti sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2005

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