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Cass. civ. Sez. V, 07-11-2005, n. 21516 |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente
Dott. MONACI Stefano - rel. Consigliere
Dott. MERONE Antonio - Consigliere
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, UFFICIO IVA DI PRATO, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso lo studio dell'avvocato AVV. GEN STATO, difesi
dall'avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
- ricorrente -
contro
(omissis) SRL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 55/97 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 16/12/97;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 07/04/05 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato ALESSANDRONI, che si rimette alla Corte; nel merito chiede l'accoglimento del ricorso;
udito
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI
Marco che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo per rinnovo della
notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c..
Svolgimento del processo
Con
ricorso per cassazione, con un solo motivo, notificato il 30 gennaio
1999, all'(omissis) nel domicilio eletto presso il difensore,
l'Amministrazione Finanziaria ha impugnato la sentenza n. 55/26/97, in
data 11 novembre/16 dicembre 1997, della Commissione Tributaria
Regionale della Toscana. La pronunzia impugnata aveva respinto l'appello
dell'ufficio, e confermato la sentenza di primo grado, che aveva
accolto l'impugnazione della contribuente avverso un avviso di rettifica
emesso dall'Ufficio IVA di Prato per il pagamento di penalità e
sovrattasse per l'omessa fatturazione relativa alla vendita di un
immobile di sua proprietà oggetto di vendita giudiziale nell'ambito del
procedimento esecutivo. La Commissione Regionale riteneva, infatti, che
l'obbligo di fatturazione non ricadesse sull'esecutato, cui non potevano
essere addebitate penalità e sovrattasse, perchè il rapporto
commerciale non era intercorso tra l'esecutato e l'acquirente, ma
piuttosto l'incaricato della vendita e l'acquirente. La società intimata
non ha presentato difese in questa fase.
Motivi della decisione
1.
Con l'unico motivo di impugnazione la amministrazione ricorrente
denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 21, 23, 41 e
42 del D.P.R. 26 ottobre. 1972, n. 633, nonchè la motivazione
insufficiente ed illogica su punti decisivi della controversia.
Argomenta
che l'addetto alle vendite giudiziarie non avrebbe potuto precedere
alla fatturazione dell'operazione, non essendo soggetto passivo del
tributo, nè svolgendo funzioni di sostituzione s di rappresentanza della
ditta espropriata.
Per realizzale l'obbligo
di fatturazione era necessario che il bene ceduto rientrasse
nell'attività di impresa, non che la cessione fosse volontaria: per
questo doveva essere lo stesso soggetto espropriato a procedere alla
fatturazione dell'operazione, nè quest'ultimo poteva invocare
l'ignoranza del decreto di trasferimento emesso dal giudice
dell'esecuzione, perchè era anch'egli parte del procedimento esecutivo.
Il suo comportamento era quanto meno colposo.
2. Il ricorso per Cassazione è inammissibile per difetto di notificazione.
Infatti,
non è stato notificato per mezzo di un ufficiale giudiziario, o di un
aiutante ufficiale, e neppure di un messo di conciliazione, ma a mezzo
di un messo speciale dell'ufficio Iva (vale a dire del medesimo ufficio
che ha emesso il provvedimento impugnato, e che compare
nell'intestazione dell'atto con la formula "per quanto occorre possa",
come ricorrente insieme all'Amministrazione Finanziaria).
Questi
messi speciali degli uffici finanziari hanno potere di effettuare
validamente notifiche - ove debitamente autorizzati ai sensi de l'art.
16, quarto comma, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sul
contenziosi tributario - nell'ambito del procedimento speciale dinanzi
alle commissioni tributarie, ma sono privi di qualsiasi potere
notificatorio nell'ambito del procedimento per cassazione, anche se in
materia tributaria, che è regolato esclusivamente dalle norme di
carattere generale, ed in particolare dal codice di procedura civile.
Anche se nel caso di specie il messo speciale ha indicato chiaramente la
propria qualità e ha specificato le proprie generalità, ciò non di meno
quella notifica è affetto da una nullità insanabile.
Di conseguenza il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di valida notificazione.
Proprio
perchè la parte intimata non ha svolto difese in questa fase la Corte
non deve adottare provvedimenti sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2005
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