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Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza n.11360/2005 (Presidente: D. Planteda; Relatore: M. Adamo)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel maggio 2001 veniva notificata a B. F. cartella esattoriale per il pagamento della somma di Euro 129,21, dovute a seguito di due violazioni al c.d.s. rilevate con verbali nn. 388283 e 773841, commesse dal conducente del ciclomotore munito del contrassegno identificativo (omissis).
In particolare con il verbale n. 388283 era stata contestata la violazione dell’art. 143 c.d.s. in quanto il conducente del predetto ciclomotore transitava in Roma in p. zzale Flaminio sul marciapiede mentre con il verbale n. 773841 era stata contestata la contravvenzione all’art. 7 c.d.s. perché il predetto ciclomotore era stato lasciato in zona contrassegnata dal divieto di fermata, zona rimozione.
Avverso la indicata cartella esattoriale proponeva opposizione il F. assumendo di non aver mai ricevuto i verbali di contravvenzione, allegati alla cartella esattoriale, dai quali risultava infatti come indirizzo del contravventore L. go Olgiata n. 15 mentre lo stesso era residente in L. go Olgiata 15, lotto 100 palazzina H.
Con sentenza in data 11/3/2002 il G.d.P. di Roma respingeva il ricorso.
Per la cassazione della sentenza del G.d.P. propone ricorso, fondato su un unico motivo B. F.
Non svolge attività difensiva il comune di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione degli artt. 112 e 143 c.p.c. nonché omessa pronunzia su un punto decisivo della controversia concernente l’irregolare notifica dei verbali di contravvenzione.
Assume il ricorrente che nel corso del giudizio di merito aveva evidenziato che i verbali di contravvenzione sono stati irregolarmente notificati posto che la sua esatta residenza era L. go Olgiata n. 15 lotto 100 palazzina H e non solo L. go Olgiata come ritenuto dal messo notificatore.
Di conseguenza i verbali non avrebbero dovuto essere notificati ai sensi dell’art. 143 c.p.c. essendo nota la residenza del notificando.
Sul punto il G.d.P. non ha fornito alcuna motivazione essendosi limitato ad affermare che i verbali erano stati regolarmente notificati.
Il ricorso è fondato.
Invero il G.d.P. si è limitato ad affermare che i verbali in questione sono stati notificati nei termini e nelle forme di legge, affermazione questa insufficiente a fornire adeguata risposta alla censura sollevata dal ricorrente.
Il G.d.P. infatti al fine di stabilire se la notifica, effettuata ai sensidell’art. 143 c.p.c. [1], fosse da ritenere valida avrebbe dovuto accertare, dandone conto in motivazione, se il F., benché risultasse residente in L. go Olgiata n. 15, lotto 1001 palazzina H, di fatto non abitasse più all’indicato indirizzo e non fosse possibile accertare il luogo di nuova residenza, nonostante diligenti ricerche da parte del messo notificatore (Cass. civ. SS.UU. 5/11/1981 n. 5825).
L’impugnata sentenza va pertanto cassata e rimessa al G.d.P. di Roma, in persona di diverso magistrato onorario, affinché nel rispetto del punto di diritto su indicato, risponda, con adeguata motivazione, alla censura proposta dal ricorrente.
Il giudice di rinvio provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di cassazione.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia al G.d.P. di Roma, in persona di diverso magistrato onorario, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Roma, 22 mar. 2005.
Depositata in Cancelleria il 3 maggio 2005.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel maggio 2001 veniva notificata a B. F. cartella esattoriale per il pagamento della somma di Euro 129,21, dovute a seguito di due violazioni al c.d.s. rilevate con verbali nn. 388283 e 773841, commesse dal conducente del ciclomotore munito del contrassegno identificativo (omissis).
In particolare con il verbale n. 388283 era stata contestata la violazione dell’art. 143 c.d.s. in quanto il conducente del predetto ciclomotore transitava in Roma in p. zzale Flaminio sul marciapiede mentre con il verbale n. 773841 era stata contestata la contravvenzione all’art. 7 c.d.s. perché il predetto ciclomotore era stato lasciato in zona contrassegnata dal divieto di fermata, zona rimozione.
Avverso la indicata cartella esattoriale proponeva opposizione il F. assumendo di non aver mai ricevuto i verbali di contravvenzione, allegati alla cartella esattoriale, dai quali risultava infatti come indirizzo del contravventore L. go Olgiata n. 15 mentre lo stesso era residente in L. go Olgiata 15, lotto 100 palazzina H.
Con sentenza in data 11/3/2002 il G.d.P. di Roma respingeva il ricorso.
Per la cassazione della sentenza del G.d.P. propone ricorso, fondato su un unico motivo B. F.
Non svolge attività difensiva il comune di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione degli artt. 112 e 143 c.p.c. nonché omessa pronunzia su un punto decisivo della controversia concernente l’irregolare notifica dei verbali di contravvenzione.
Assume il ricorrente che nel corso del giudizio di merito aveva evidenziato che i verbali di contravvenzione sono stati irregolarmente notificati posto che la sua esatta residenza era L. go Olgiata n. 15 lotto 100 palazzina H e non solo L. go Olgiata come ritenuto dal messo notificatore.
Di conseguenza i verbali non avrebbero dovuto essere notificati ai sensi dell’art. 143 c.p.c. essendo nota la residenza del notificando.
Sul punto il G.d.P. non ha fornito alcuna motivazione essendosi limitato ad affermare che i verbali erano stati regolarmente notificati.
Il ricorso è fondato.
Invero il G.d.P. si è limitato ad affermare che i verbali in questione sono stati notificati nei termini e nelle forme di legge, affermazione questa insufficiente a fornire adeguata risposta alla censura sollevata dal ricorrente.
Il G.d.P. infatti al fine di stabilire se la notifica, effettuata ai sensidell’art. 143 c.p.c. [1], fosse da ritenere valida avrebbe dovuto accertare, dandone conto in motivazione, se il F., benché risultasse residente in L. go Olgiata n. 15, lotto 1001 palazzina H, di fatto non abitasse più all’indicato indirizzo e non fosse possibile accertare il luogo di nuova residenza, nonostante diligenti ricerche da parte del messo notificatore (Cass. civ. SS.UU. 5/11/1981 n. 5825).
L’impugnata sentenza va pertanto cassata e rimessa al G.d.P. di Roma, in persona di diverso magistrato onorario, affinché nel rispetto del punto di diritto su indicato, risponda, con adeguata motivazione, alla censura proposta dal ricorrente.
Il giudice di rinvio provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di cassazione.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia al G.d.P. di Roma, in persona di diverso magistrato onorario, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Roma, 22 mar. 2005.
Depositata in Cancelleria il 3 maggio 2005.
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