I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Circ. 28-3-2013 n. 48
Art. 4, comma 24, lett. b), legge 28 giugno 2012, n. 92 - "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita": Diritto della madre lavoratrice alla corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale entrate, Direzione centrale pensioni, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, Ufficio legislativo.
Circ. 28 marzo 2013, n. 48 (1).
Art. 4, comma 24, lett. b), legge 28 giugno 2012, n. 92 - "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita": Diritto della madre lavoratrice alla corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale entrate, Direzione centrale pensioni, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, Ufficio legislativo.
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Responsabili delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici
e, p.c.:
Al
Presidente
Al
Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
Al
Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei comitati regionali
Ai
Presidenti dei comitati provinciali
1. Premessa e quadro normativo
La legge 28 giugno 2012, n. 92 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", prevede nuovi interventi volti a favorire l'inclusione delle donne nel mercato del lavoro e il sostegno alla genitorialità, attraverso l'introduzione di misure orientate a migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la condivisione dei compiti di cura dei figli.
In particolare, l'art. 4, comma 24, lett. b) della legge n. 92/2012 introduce in via sperimentale, per il triennio 2013 - 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi.
Con D.M. 22 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. 13 febbraio 2013, n. 37, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha definito i criteri di accesso e le modalità di utilizzo del contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia. Tale contributo viene erogato, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto, tenendo conto del limite di spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015.
Tale decreto prevede che, per l'accesso alla prestazione, la madre lavoratrice presenti domanda telematica all'INPS, secondo modalità e tempistiche definite nella presente circolare.
2. Ambito di applicazione
È prevista la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting ovvero un contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, di cui all'art. 4, comma 24, lett. b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, da utilizzare negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità ed in alternativa al congedo parentale di cui all'art. 32, comma 1, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche (T.U. sulla maternità) [1].
Tale contributo può essere richiesto anche se la lavoratrice ha già usufruito in parte del congedo parentale.
Ai sensi del D.M. 22 dicembre 2012, al beneficio possono accedere esclusivamente le madri, anche adottive o affidatarie, sia lavoratrici dipendenti, sia iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo i criteri definiti con Circ. 21 dicembre 2007, n. 137, per i bambini già nati (o entrati in famiglia o in Italia) o quelli la cui data presunta del parto è fissata entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda.
Con riferimento alla Gestione separata, si precisa che destinatarie della tutela sono tutte le lavoratrici, ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena.
Si precisa che non sono ricomprese le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e alla legge 22 luglio 1966, n. 613, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n. 250).
La lavoratrice può accedere al beneficio, sia come genitore anche per più figli (in tale caso deve presentare una domanda per ogni figlio), che come gestante (in caso di gravidanza gemellare potrà presentare domanda per ogni nascituro), purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.
Sono escluse dal beneficio:
1. le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati;
2. le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l'art. 19, comma 3, del D.L. 4 giugno 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
[1] Ai sensi dell'art. 32, comma 1, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche, "Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.
Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi".
3. Misura e durata del beneficio
L'importo del contributo è di 300,00 euro mensili.
È erogato per un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice.
Si precisa che per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell'ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità.
Ne consegue che se la lavoratrice, a titolo esemplificativo, ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile così come sopra definita.
Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruire del contributo per un periodo massimo di tre mesi.
Poiché la fruizione del beneficio è legata alla disponibilità di giornate di congedo parentale in capo alla madre, si ricorda che per le controversie in materia di congedo parentale per i lavoratori dipendenti, è possibile proporre, nei termini di legge, ricorso al Comitato Provinciale Inps di cui all'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Per i lavoratori iscritti alla gestione separata il ricorso in materia di congedo parentale andrà presentato, nei termini di legge, al Comitato Amministratore del fondo per la gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, istituito presso l'Inps.
In merito alle modalità di presentazione dei ricorsi amministrativi si richiamano le disposizioni di cui alla Circ. 10 febbraio 2011, n. 32.
4. Modalità di erogazione del beneficio
Il beneficio di cui in premessa previsto all'art. 4 del D.M. 22 dicembre 2012, consiste in un contributo per il pagamento del servizio di baby sitting ovvero per il pagamento di strutture eroganti servizi per l'infanzia.
Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati verrà erogato attraverso pagamento diretto alla struttura prescelta dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell'importo di 300 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.
Diversamente il contributo concesso per pagamento dei servizi di baby sitting viene erogato attraverso il sistema di buoni lavoro ex art. 72 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni. L'Istituto pertanto erogherà 300 euro in voucher, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.
4.1 Ritiro dei voucher
I voucher consegnati alle beneficiarie sono unicamente quelli cartacei.
I voucher, per l'importo riconosciuto, verranno ritirati dalla madre lavoratrice presso la sede provinciale INPS territorialmente competente individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, se diverso dalla residenza.
La madre lavoratrice potrà ritirare i voucher in un'unica soluzione oppure scegliere di ritirarne solo una parte o ritirarli con cadenza mensile.
La madre lavoratrice beneficiaria di più contributi per servizi di baby sitting, quando si reca in sede per ritirare i voucher deve indicare espressamente il codice fiscale del figlio per cui è concesso il beneficio.
In analogia alle modalità già in uso nell'utilizzo dei buoni lavoro, prima dell'inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby-sitting la madre è tenuta ad effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell'attività lavorativa, attraverso i seguenti canali:
- il contact center Inps/Inail (tel. 803.164, gratuito da telefono fisso, oppure, da cellulare il n. 06164164, con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
- il numero di fax gratuito INAIL 800.657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell'INAIL;
- il sito www.inail.it /Sezione “Punto cliente”;
- la sede INPS.
In caso di annullamento della prestazione per le date previste o di modifica delle suddette date, dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di variazione all'INAIL/INPS tramite gli stessi canali sopra indicati.
Al termine della prestazione lavorativa, la madre lavoratrice - prima di consegnare alla prestatrice i voucher - provvede ad intestarli, scrivendo su ciascun buono lavoro, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il periodo della relativa prestazione e convalidando il buono con la propria firma.
La prestatrice del servizio di baby-sitting può riscuotere il corrispettivo dei buoni lavoro ricevuti, intestati e sottoscritti dalla committente, presentandoli all'incasso - dopo averli convalidati con la propria firma - presso qualsiasi ufficio postale ed esibendo un valido documento di riconoscimento, entro e non oltre i 24 mesi dalla data di emissione del voucher.
La madre lavoratrice può richiedere la riemissione dei voucher a lei consegnati, solamente nel caso di furto o smarrimento degli stessi, presentando la denuncia effettuata alle Autorità competenti. In questo caso la Sede provvederà all'annullamento dei voucher e alla conseguente riemissione di altri voucher, sulla base di quanto previsto dal Msg. 4 maggio 2010, n. 12082.
I voucher emessi per servizi di baby-sitting non possono essere oggetto di richiesta di rimborso in caso di mancato utilizzo.
5. Formazione dell'elenco delle strutture della rete pubblica e private accreditate eroganti servizi per l'infanzia
Il contributo per la fruizione dei servizi per l'infanzia erogati da strutture della rete pubblica e private accreditate, potrà essere erogato esclusivamente se il servizio viene svolto da una struttura scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti in un apposito elenco gestito dall'Istituto.
Tale elenco viene formato annualmente, per tutti gli anni della sperimentazione, sulla base delle adesioni delle strutture stesse ad apposito bando, e viene pubblicato sul sito web istituzionale (www.inps.it), affinché le lavoratrici possano preventivamente consultarlo al fine di effettuare l'iscrizione del bambino alla struttura prescelta, prima di presentare la domanda di ammissione al beneficio.
Il sopra menzionato procedimento di iscrizione consente all'INPS di gestire e contabilizzare tempestivamente l'elenco delle strutture scolastiche, permettendone l'aggiornamento in tempo reale, in caso di cancellazione delle strutture dall'elenco stesso.
L'iscrizione nell'elenco può essere richiesta dalle strutture scolastiche mediante domanda on line, per la presentazione della quale, le strutture stesse dovranno preventivamente munirsi di PIN dispositivo (Circ. 15 marzo 2011, n. 50).
6. Accesso al contributo da parte delle lavoratrici
Per accedere al contributo le lavoratrici devono presentare domanda telematica all'Istituto, il quale, nei limiti della copertura finanziaria indicata nel D.M. 22 dicembre 2012 pari ad euro 20.000.000,00 per ciascun anno, provvederà a redigere una graduatoria delle lavoratrici ammesse a tale beneficio.
La graduatoria è definita tenendo conto dell'ISEE, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 6.4.
6.1 Pubblicazione del bando per accedere al contributo
L'Istituto con apposito messaggio comunica l'imminente pubblicazione, sul proprio sito WEB, del bando per l'assegnazione dei benefici oggetto della presente circolare, nel quale sono stabiliti i tempi e le modalità di presentazione della domanda da parte delle lavoratrici madri, nonché tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale e gli adempimenti conseguenti alla formazione della graduatoria.
6.2 Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata all'Istituto in modo esclusivo attraverso il sito WEB istituzionale, accedendo direttamente tramite PIN dispositivo (Circ. 15 marzo 2011, n. 50).
Il servizio d'invio delle domande per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia ex art. 4 del D.M. 22 dicembre 2012 è disponibile nel portale Internet dell'Istituto (www.inps.it) attraverso il seguente percorso: Al servizio del cittadino -Autenticazione con PIN - Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito - Invio delle domande per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia.
In sede di domanda la lavoratrice richiedente deve:
a) indicare a quale dei due benefici intende accedere, ed in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per l'infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale la lavoratrice stessa ha effettuato l'iscrizione del minore;
b) indicare il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi;
c) dichiarare la rinuncia al corrispondente numero di mesi di congedo parentale;
d) dichiarare di aver presentato la dichiarazione ISEE valida. A tal fine si ricorda che la dichiarazione ISEE ha validità di un anno dall'attestazione della presentazione e vale per tutti i componenti il nucleo familiare.
6.3 Variazione e cancellazione della domanda
L'invio della domanda compilata on line può essere effettuato immediatamente oppure rinviato ad un momento successivo, utilizzando in quest'ultimo caso l'apposita funzionalità di salvataggio dei dati inseriti, presente nella procedura.
La domanda salvata e non inviata può essere modificata sino al momento dell'invio, termine oltre il quale la domanda non potrà più essere modificata, ma solamente cancellata ed eventualmente ripresentata. Il tutto sino alla scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda.
Ai fini della definizione della graduatoria farà fede la data e l'orario di invio, così come recepiti dal sistema informatico dell'Istituto e riportati nella ricevuta di invio.
6.4 Formazione e pubblicazione della graduatoria
La graduatoria è definita tenendo conto dell'ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente - con ordine di priorità per i nuclei familiari con ISEE di valore inferiore e, a parità di ISEE, secondo l'ordine di presentazione della domanda.
La graduatoria è pubblicata sul sito www.inps.it entro 15 giorni dalla scadenza del bando. L'Istituto provvede ad avvisare il datore di lavoro della lavoratrice della proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio.
7. Rinuncia del beneficio
La rinuncia del beneficio può essere effettuata dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria, esclusivamente in via telematica sul sito web dell'Istituto (www.inps.it).
In caso la rinuncia avvenga in un periodo successivo al ritiro dei voucher, i voucher non ancora fruiti potranno essere restituiti, alla sede INPS presso la quale sono stati ritirati, che provvederà al loro annullamento.
La restituzione dei voucher vale come manifestazione implicita di volontà di non voler fruire del beneficio per il numero di mesi corrispondenti all'importo dei voucher riconsegnati.
Come già precedentemente precisato il beneficio è divisibile solo per frazioni mensili e pertanto in caso di rinuncia la lavoratrice dovrà comunque restituire voucher in misura pari a 300 euro 0 a multipli di 300 euro.
Pertanto, a titolo di esemplificazione, qualora la lavoratrice abbia richiesto ed ottenuto un contributo di due mesi di voucher (importo 600 euro di voucher), nel caso in cui abbia utilizzato voucher per un importo pari a 310 euro e voglia rinunciare al residuo beneficio, non potrà chiedere di recuperare il secondo mese di congedo parentale, in quanto l'utilizzo di voucher per un importo superiore a 300 euro si colloca nella seconda mensilità che non può essere frazionata in giorni.
La madre lavoratrice a cui è stato riconosciuto il beneficio e che abbia ritirato i voucher, qualora effettui la rinuncia on-line, è tenuta a riconsegnare i voucher percepiti e non utilizzati. In mancanza, la rinuncia non avrà effetto e la lavoratrice non potrà chiedere i periodi di congedo parentale a cui aveva rinunciato per accedere al beneficio.
I voucher non restituiti verranno considerati come fruiti.
L'Istituto, ai fini del reintegro del periodo di congedo parentale spettante alla lavoratrice, provvede a comunicare al datore di lavoro (tramite PEC), l'avvenuta rinuncia al beneficio da parte della stessa, indicando altresì i periodi per i quali la rinuncia è stata esercitata.
L'Istituto, salvo quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 provvederà a recuperare le somme erogate a coloro che avranno prodotto dichiarazioni risultate mendaci a seguito dei controlli che verranno effettuati.
L'Istituto provvede ad effettuare controlli in merito alle situazioni dichiarate dalle lavoratrici richiedenti il beneficio.
8. Monitoraggio della spesa
Ai sensi dell'art. 10 del D.M. 22 dicembre 2012, l'Istituto provvede al monitoraggio della spesa anche al fine di consentire l'eventuale revisione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo del beneficio per gli anni di sperimentazione successivi al primo.
Il Direttore generale
Nori
D.M. 22 dicembre 2012
L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 4
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 32
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