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venerdì 29 marzo 2013

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Nota 27-3-2013 n. 37/0005753 Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Autorizzazione preventiva ex art. 4, D.Lgs. n. 276/2003 - Attività di crowdsourcing. Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.


Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Nota 27-3-2013 n. 37/0005753
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Autorizzazione preventiva ex art. 4, D.Lgs. n. 276/2003 - Attività di crowdsourcing.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.
Nota 27 marzo 2013, n. 37/0005753 (1).
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Autorizzazione preventiva ex art. 4, D.Lgs. n. 276/2003 - Attività di crowdsourcing.
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.


Alla
Confindustria




La Confindustria ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell'art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003, concernente l'autorizzazione preventiva rilasciata alle Agenzie per il Lavoro, da questo Ministero, ai fini dell'espletamento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale.
In particolare l'istante chiede se, ai sensi della citata disposizione, anche le società aventi ad oggetto la gestione di siti internet mediante l'attività c.d. di crowdsourcing debbano richiedere la suddetta autorizzazione.


Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro, si rappresenta quanto segue.


In via preliminare, occorre evidenziare gli elementi caratteristici del fenomeno del crowdsourcing. Con tale locuzione, si intende individuare un nuovo modello di business aziendale in forza del quale un'impresa affida la progettazione, ovvero la realizzazione di un determinato bene immateriale ad un insieme indefinito di persone, tra le quali possono essere annoverati volontari, intenditori del settore e freelance, interessati ad offrire i propri servizi sul mercato globale (c.d. community di utenti iscritti ai siti a titolo gratuito).
Questo peculiare aspetto vale a distinguere il crowdsourcing dal tradizionale outsourcing, proprio in considerazione del fatto che la realizzazione del progetto o la soluzione del problema viene esternalizzata ad un gruppo indeterminato di persone e non invece, come nella seconda fattispecie, ad uno specifico soggetto.
Si tratta, quindi, di un particolare sistema agevolato da strumenti disponibili sul web in open call, nonché sviluppato mediante alcuni portali presenti sulla rete internet (siti) attraverso i quali si realizza l'incontro tra domanda ed offerta dei prodotti (beni immateriali e servizi) da parte degli utenti.
A tal proposito, occorre precisare che l'identità degli utenti non rileva ai fini della scelta dei prodotti, in quanto quest'ultima si realizza esclusivamente in base alla valutazione delle caratteristiche tecniche dell'offerta.
Inoltre, ne costituiscono ulteriori elementi caratterizzanti la presenza di un gruppo di committenti interessati ai prodotti nonché la completa gestione a distanza dell'offerta dei prodotti stessi da parte di un soggetto terzo, di regola proprietario del sito, pagato pro quota dai committenti.
Alla luce del quadro definitorio sopra declinato, è possibile sostenere che le attività di intermediazione svolte in crowdsourcing risultano, in linea generale, finalizzate non alla conclusione di contratti di lavoro ma alla mera stipulazione di contratti di natura commerciale, tra i quali la compravendita ex art. 1470 c.c. o l'appalto ex art. 1655 c.c. e s.s. Per tali motivi non appare necessaria l'autorizzazione preventiva di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 276/2003, nè tantomeno quella prevista dall'art. 6, comma 1, lett. f), con riferimento all'attività di intermediazione svolta dai gestori di siti internet.
Diversamente l'autorizzazione ex art. 4 è richiesta, ai sensi dell'art. 2, lett. c), D.Lgs. n. 276/2003, nella misura in cui l'eventuale attività di consulenza di direzione si configuri quale attività di ricerca e selezione del personale "finalizzata, dunque, alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima su specifico incarico della stessa…".
Si ricorda, al riguardo, che questo Ministero ha chiarito che "il Legislatore, utilizzando le generiche locuzioni personale e posizioni lavorative intende quindi individuare quali destinatari dell'attività di ricerca e selezione tutti i soggetti in cerca di lavoro, in possesso delle specifiche competenze richieste dall'organizzazione committente a prescindere dalla natura subordinata, autonoma o parasubordinata del rapporto di lavoro che le parti contrattuali concorderanno di instaurare" (nota 12 giugno 2009, n. 25/I/0008642).
In ordine, invece, all'art. 6 di cui sopra si evidenzia che l'autorizzazione risulta necessaria laddove la gestione dei siti internet mediante crowdsourcing sia volta alla realizzazione dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, a condizione che la predetta attività venga svolta senza finalità di lucro e che siano resi pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante.
Conformemente alle osservazioni innanzi svolte ed in risposta al quesito avanzato si ritiene che non sia necessaria l'autorizzazione preventiva di cui agli artt. 4 e 6, D.Lgs. n. 276/2003 per lo svolgimento dell'attività di crowdsourcing qualora quest'ultima promuova la stipulazione di contratti di natura commerciale tra i quali la compravendita e l'appalto.
Nelle ipotesi in cui l'attività di crowdsourcing involga, invece, la conclusione di contratti d'opera professionale ex art. 2222 c.c., appare necessario richiedere l'autorizzazione ai sensi della citate disposizioni normativa esclusivamente se dalla stipulazione di questi contratti consegua un'attività prolungata in favore del committente tale da configurare la costituzione di posizioni lavorative in seno alla sua organizzazione.


Il Direttore generale
Paolo Pennesi

c.c. art. 2222
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 2
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 4
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 6

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