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venerdì 28 giugno 2013

Cassazione: Multa al Codice della Strada - Compiuta giacenza - Annullamento




Nuova pagina 1
Cass. civ. Sez. II, 17-05-2007, n. 11547
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere
Dott. ODDO Massimo - Consigliere
Dott. TROMBETTA Francesca - rel. Consigliere
Dott. TRECAPELLI Giancarlo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
...omissisvld...., elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato MASSACCI GIAMPIERO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA CAGLIARI in persona del Prefetto pro tempore, BIPIESSE RISCOSSIONI SPA in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1611/01 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 28/05/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/06 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;
udito il ...omissisvld.... in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 23.11.98 ...omissisvld.... proponeva opposizione davanti al Pretore di Cagliari (poi Tribunale con funzioni di G.U.) avverso la cartella esattoriale portante l'iscrizione a ruolo per L. 585.520 quale sanzione amministrativa relativa a violazione del C.d.S. rilevata con verbale della Polizia Stradale di Cagliari del 16.2.97.
Eccepiva l'opponente la prescrizione del diritto della P.A. di riscuotere la sanzione amministrativa.
La Prefettura di Cagliari, costituitasi, contestava la opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Il Tribunale, con funzione di G.U., con sentenza 28.5.2002, in parziale accoglimento dell'opposizione disponeva la restituzione al P. (che ad evitare l'esecuzione, aveva corrisposto la somma di cui alla cartella esattoriale) della somma di L. 342.000, rideterminando l'importo del ruolo esattoriale.
Afferma il Tribunale: che il verbale di accertamento dell'infrazione redatto il 16.2.97, è stato notificato al destinatario 20.02.97 cioè entro il termine di 150 gg. previsto dall' art. 201 C.d.S. per cui nessuna decadenza si è verificata per la riscossione della sanzione; che la sopravvenuta sentenza della Corte Costituz. 346/98, applicandosi a tutti i procedimenti pendenti alla data della medesima, pur rendendo illegittima la notifica così come avvenuta (per compiuta giacenza, senza l'invio degli avvisi che la Corte Costituz. ha ritenuto necessari) non comporta l'estinzione dell'obbligo di pagare la somma a titolo di sanzione amm.va, in quanto sanzionando l'art. 201 C.d.S. la mancata notifica, da parte della P.A., del verbale di accertamento nel termine di gg. 150 dall'infrazione, ed essendo entro tale termine l'attività materiale della notifica avvenuta, deve ritenersi che la P.A. ha adempito nei termini previsti dalla legge, la quale è stata ritenuta parzialmente illegittima; di conseguenza va ridimensionato l'importo del ruolo esattoriale, con la restituzione al P. della somma di L. 342.220.
Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione il P.. Nessuna attività difensiva ha svolto la controparte.

Motivi della decisione

Deduce il ricorrente a motivo di impugnazione:
la violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 8;
art. 201 C.d.S. ex 360 c.p.c., n. 3; l'insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, per avere il Tribunale, pur dando atto della nullità della notifica del verbale di accertamento, contraddittoriamente condannato l'Amministrazione alla rifusione di una parte delle somme versate dal ricorrente, mentre essendo nulla la notifica, in applicazione della dichiarata illegittimità della L. n. 890 del 1982, art. 8 ex sent. 346/98 della Corte Costituz. l'intera somma versata andava restituita al P. dovendosi ritenere prescritto il credito vantato dalla P.A.: atteso che la comunicazione dell'iscrizione al ruolo è stata notificata solo l'11.11.98 mentre la violazione del C.d.S. sarebbe avvenuta il 16.2.97.
Il ricorso è fondato.
La ratio della sentenza impugnata infatti è in sè contraddittoria ed illogica. E' contraddittoria perchè contemporaneamente afferma che la notifica, avvenuta per compiuta giacenza del plico postale, entro 150 gg. dalla contestazione dell'infrazione sarebbe valida come attività materiale ed illegittima in base alla sentenza N. 346 del 1998 emessa dalla Corte Costituzionale che troverebbe applicazione al processo de quo, pendente alla data di pubblicazione della suddetta sentenza.
La ratio è inoltre illogica nelle conseguenze che fa derivare dalle premesse, in quanto ritenuta valida la notifica, la sanzione andava interamente applicata e non in misura ridotta; se la notifica è da ritenere nulla, il diritto all'esazione da parte della P:A. si è estinto, perchè non tempestivamente avvenuta la contestazione dell'infrazione e la PA. avrebbe dovuto restituire al P. l'intera somma da lui corrisposta per evitare l'esecuzione.
In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione del Tribunale de Cagliari che provvederà a riesaminare la controversia sulla base del principio di diritto secondo il quale la sentenza 346/98 della corte costituzionale estende i suoi effetti retroattivamente al processo de quo, nel quale deve ritenersi tuttora in discussione la validità della notifica del verbale di contestazione della contravvenzione del C.d.S., nei confronti del P. (V. sent. 10844/03; 17184/03; 8548/03;
14859/01; 5039).
Rimette al giudice del rinvio la decisione sulle spese giudiziali della fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio anche per la liquidazione delle spese giudiziali del presente giudizio ad altra sezione del Tribunale di Cagliari.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2007

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