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Cass. civ. Sez. II, 17-05-2007, n. 11547
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere
Dott. ODDO Massimo - Consigliere
Dott. TROMBETTA Francesca - rel. Consigliere
Dott. TRECAPELLI Giancarlo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
...omissisvld....,
elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di
CASSAZIONE, difeso dall'avvocato MASSACCI GIAMPIERO, giusta delega in
atti;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA
CAGLIARI in persona del Prefetto pro tempore, BIPIESSE RISCOSSIONI SPA
in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1611/01 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 28/05/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/06 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;
udito
il ...omissisvld.... in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con
ricorso depositato in data 23.11.98 ...omissisvld.... proponeva
opposizione davanti al Pretore di Cagliari (poi Tribunale con funzioni
di G.U.) avverso la cartella esattoriale portante l'iscrizione a ruolo
per L. 585.520 quale sanzione amministrativa relativa a violazione del
C.d.S. rilevata con verbale della Polizia Stradale di Cagliari del
16.2.97.
Eccepiva l'opponente la prescrizione del diritto della P.A. di riscuotere la sanzione amministrativa.
La Prefettura di Cagliari, costituitasi, contestava la opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Il
Tribunale, con funzione di G.U., con sentenza 28.5.2002, in parziale
accoglimento dell'opposizione disponeva la restituzione al P. (che ad
evitare l'esecuzione, aveva corrisposto la somma di cui alla cartella
esattoriale) della somma di L. 342.000, rideterminando l'importo del
ruolo esattoriale.
Afferma il Tribunale: che
il verbale di accertamento dell'infrazione redatto il 16.2.97, è stato
notificato al destinatario 20.02.97 cioè entro il termine di 150 gg.
previsto dall' art. 201 C.d.S. per cui nessuna decadenza si è verificata
per la riscossione della sanzione; che la sopravvenuta sentenza della
Corte Costituz. 346/98, applicandosi a tutti i procedimenti pendenti
alla data della medesima, pur rendendo illegittima la notifica così come
avvenuta (per compiuta giacenza, senza l'invio degli avvisi che la
Corte Costituz. ha ritenuto necessari) non comporta l'estinzione
dell'obbligo di pagare la somma a titolo di sanzione amm.va, in quanto
sanzionando l'art. 201 C.d.S. la mancata notifica, da parte della P.A.,
del verbale di accertamento nel termine di gg. 150 dall'infrazione, ed
essendo entro tale termine l'attività materiale della notifica avvenuta,
deve ritenersi che la P.A. ha adempito nei termini previsti dalla
legge, la quale è stata ritenuta parzialmente illegittima; di
conseguenza va ridimensionato l'importo del ruolo esattoriale, con la
restituzione al P. della somma di L. 342.220.
Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione il P.. Nessuna attività difensiva ha svolto la controparte.
Motivi della decisione
Deduce il ricorrente a motivo di impugnazione:
la violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 8;
art. 201 C.d.S. ex 360 c.p.c., n. 3; l'insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c.,
n. 5, per avere il Tribunale, pur dando atto della nullità della
notifica del verbale di accertamento, contraddittoriamente condannato
l'Amministrazione alla rifusione di una parte delle somme versate dal
ricorrente, mentre essendo nulla la notifica, in applicazione della
dichiarata illegittimità della L. n. 890 del 1982, art. 8 ex
sent. 346/98 della Corte Costituz. l'intera somma versata andava
restituita al P. dovendosi ritenere prescritto il credito vantato dalla
P.A.: atteso che la comunicazione dell'iscrizione al ruolo è stata
notificata solo l'11.11.98 mentre la violazione del C.d.S. sarebbe
avvenuta il 16.2.97.
Il ricorso è fondato.
La
ratio della sentenza impugnata infatti è in sè contraddittoria ed
illogica. E' contraddittoria perchè contemporaneamente afferma che la
notifica, avvenuta per compiuta giacenza del plico postale, entro 150
gg. dalla contestazione dell'infrazione sarebbe valida come attività
materiale ed illegittima in base alla sentenza N. 346 del 1998 emessa
dalla Corte Costituzionale che troverebbe applicazione al processo de
quo, pendente alla data di pubblicazione della suddetta sentenza.
La
ratio è inoltre illogica nelle conseguenze che fa derivare dalle
premesse, in quanto ritenuta valida la notifica, la sanzione andava
interamente applicata e non in misura ridotta; se la notifica è da
ritenere nulla, il diritto all'esazione da parte della P:A. si è
estinto, perchè non tempestivamente avvenuta la contestazione
dell'infrazione e la PA. avrebbe dovuto restituire al P. l'intera somma
da lui corrisposta per evitare l'esecuzione.
In
accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad
altra sezione del Tribunale de Cagliari che provvederà a riesaminare la
controversia sulla base del principio di diritto secondo il quale la
sentenza 346/98 della corte costituzionale estende i suoi effetti
retroattivamente al processo de quo, nel quale deve ritenersi tuttora in
discussione la validità della notifica del verbale di contestazione
della contravvenzione del C.d.S., nei confronti del P. (V. sent.
10844/03; 17184/03; 8548/03;
14859/01; 5039).
Rimette al giudice del rinvio la decisione sulle spese giudiziali della fase di legittimità.
P.Q.M.
La
Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio
anche per la liquidazione delle spese giudiziali del presente giudizio
ad altra sezione del Tribunale di Cagliari.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2007
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