COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIV. - IMPIEGO PUBBLICO
Cass. civ. Sez. Unite, 09-03-2007, n. 05405
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente ff
Dott. SENESE
Salvatore - Presidente di sezione
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di
sezione
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere
Dott. MIANI CANEVARI
Fabrizio - Consigliere
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere
Dott.
DURANTE Bruno - Consigliere
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
...omissisvld..., elettivamente domiciliala in
Roma, Via Università, n. 11, presso l'avv. Fabbri Francesco, che,
unitamente all'avv. Paolo Coli, lo difende con procura speciale apposta
a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI REGGIO
EMILIA, in persona del vice sindaco in carica, elettivamente
domiciliato in Roma, Via Luigi Luciani, n. 1, presso l'avv. Giuseppe
Sartorio, difeso dall'avv. Turco Daniele con procura speciale apposta a
margine del controricorso;
- resistente -
per la cassazione della
sentenza della Corte di appello di Bologna n. 752 in data 1 febbraio
2005 (R.g. n. 505/2002);
sentiti, nella pubblica udienza del
20.2.2007: il cons. Dr. Pasquale Picone che ha svolto la relazione
della causa;
gli avv. Fabbri e, per delega dell'avv. Turco, Sartorio,
il Pubblico ministero nella persona dell'Avvocato generale Dr. PALMIERI
Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso e conferma della
giurisdizione del giudice amministrativo.
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Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
La Corte di appello di
Bologna, con la sentenza sopra specificata, ha confermato, rigettando
l'impugnazione di ...omissisvld..., la pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia n.
287 in data 8 febbraio 2002, dichiarativa del difetto di giurisdizione
ordinaria sulla domanda proposta, con ricorso del 6 ottobre 2000,
contro il Comune di Reggio Emilia per l'accertamento dell'assegnazione
a mansioni inferiori rispetto alla qualifica rivestita (vigile urbano
assistente, 6^ qualifica funzionale), e la condanna
dell'amministrazione a reintegrarlo nel Corpo di polizia municipale o
in mansioni equivalenti, nonchè al risarcimento del danno.
All'esito
di rigetto dell'appello la Corte di Bologna è pervenuta sul rilievo che
tutti gli episodi ritenuti dal D. lesivi del diritto azionato si erano
verificati in epoca anteriore al 1 luglio 1998: conoscenza, da parte
dell'amministrazione, in data 23 settembre 1994 di un episodio relativo
a molestie sessuali in danno di una collega poste in essere dal D. il
13 agosto precedente, revoca della qualifica di agente di pubblica
sicurezza in data 30 dicembre 1994 e assegnazione, prima in via
provvisoria (dal 13 settembre 1994) e poi con provvedimento del 23
gennaio 1995, alle funzioni di "messo notificatore"; definizione tra il
1996 e il 1998 dei due procedimenti penali cui l'episodio aveva dato
luogo; estinzione del procedimento disciplinare dichiarata con Delib. 5
maggio 1997. Hanno osservato, in particolare, i giudici dell'appello
che l'asserita dequalificazione era stata determinata dai due
provvedimenti (di assegnazione provvisoria e definitiva) di
destinazione al servizio messi notificatori, essendosi protratti dopo
il 30 giugno 1998 soltanto gli effetti lesivi denunciati.
La
cassazione è domandata da ...omissisvld... con ricorso per due motivi,
ulteriormente precisati con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.
p.c., al quale resiste con controricorso il Comune di Reggio Emilia.
Motivi della decisione
I due motivi di ricorso, che vanno unitariamente
esaminati perchè concernono Tunica questione della giurisdizione,
denunciano violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, in
relazione agli art. 52 dello stesso testo normativo e art. 2103 c.c..
Si sostiene, in sintesi, che nel periodo di lavoro successivo al 30
giugno 1998, si era protratto l'inadempimento dell'amministrazione
comunale all'obbligo di adibire il D. a mansioni proprie della
qualifica rivestita, venendo in considerazione soltanto comportamenti
materiali e non provvedimenti, affetti da nullità per contrasto con
norme imperative. La Corte giudica il ricorso fondato.
Le Sezioni
unite della Corte, interpretando il riferimento alle "questioni
attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno
1998", ovvero "anteriore a tale data", operato dal D.Lgs. n. 165 del
2001, art. 69, comma 7, al fine di segnare il momento a partire dal
quale la controversia di lavoro pubblico contrattuale non appartiene
più alla giurisdizione esclusiva amministrativa, hanno rilevato che la
norma utilizza una locuzione volutamente generica e atecnica, cosicchè
risulta inadeguata un'opzione ermeneutica che colleghi rigidamente
l'indicato discrimine temporale ad elementi come la data del
compimento, da parte dell'amministrazione, dell'atto di gestione del
rapporto che abbia determinato l'insorgere della questione litigiosa,
oppure l'arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto o
anche il momento di insorgenza della contestazione. Viceversa,
l'accento va posto sul dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti
materiali e delle circostanze - così come posti a base della pretesa
avanzata -, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la
controversia. In altri termini, l'indagine deve avere ad oggetto la
collocazione temporale dell'episodio che produce la lesione definitiva
dell'interesse per la cui tutela si ricorre al giudice (principio
enunciato in modo uniforme da tutte le decisioni a partire da Cass. S.
u. 8451/1998; tra le più recenti: Cass. S.u. 12137/2004; 14172/2004;
9101/2005;
12863/2005; 13290/2005; 14206/2005;14258/2005; 2883/2006).
L'applicazione della norma transitoria così interpretata comporta
inevitabilmente che i diritti maturati (cioè divenuti esigibili) in un
certo arco temporale, debbano essere fatti valere dinanzi a giudici
diversi, la cui competenza è ripartita in base all'epoca di maturazione
di ciascuno, malgrado l'omogeneità dei fatti costitutivi dei diritti e
l'identità delle questioni di fatto e giuridiche controverse, restando,
in particolare, irrilevante la data di atti meramente ricognitivi del
rapporto goiridico.
Tuttavia, un temperamento al frazionamento delle
domande deriva dalla nozione di illecito permanente. Qualora la lesione
del diritto del lavoratore abbia origine da un comportamento illecito
permanente del datore di lavoro (es. dequalificazione, comportamenti
denunciati come mobbing), si deve fare riferimento al momento di
realizzazione del fatto dannoso e, quindi, al momento della cessazione
della permanenza, con la conseguenza che va dichiarata la giurisdizione
del giudice ordinario allorchè tale cessazione sia successiva al 30
giugno 1998 (Cass. Su. 23739/2004; 1622/2005, 6422/2005; 27896/2005,
3121/2006 13357/2006; 22101/2006).).
Quindi, resta competente il
giudice amministrativo soltanto se gli atti lesivi siano stati tutti
compiuti ed esauriti antecedentemente al 1 luglio 1998 (Cass. S.u.
8438/2004).
In applicazione dell'enunciato principio, deve essere
dichiarata la giurisdizione ordinaria sulla controversia, in quanto
l'oggetto è costituito da una domanda di accertamento di
dequalificazione e lesione della professionalità, con condanna
all'adempimento dell'obbligo di adibire il dipendente alle mansione
proprie della qualifica rivestita e al risarcimento del danno,
prospettandosi l'inadempimento come protrattosi nel tempo ed ancora
perdurante nel periodo successivo alla data del 30 giugno 1998; nessun
rilievo, infatti, può attribuirsi ai provvedimenti di destinazione del
D. al servizio notifiche, atteso che, nell'ambito di un lavoro già di
derivazione contrattuale fin dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 29
del 1993, vanno considerati alla stregua di manifestazioni di volontà
del datore di lavoro concretanti illecito contrattuale perchè assunte
in violazione delle regole del rapporto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art.
52).
La cassazione della sentenza impugnata comporta il rinvio della
causa al primo giudice (Tribunale di Reggio di Emilia), in applicazione
dell'art. 353 c.p.c., comma 1, di cui la Corte di Bologna erroneamente
non ha fatto applicazione, che provvederà anche a regolare le spese del
giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni unite, accoglie il
ricorso; cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del
giudice ordinario sulla controversia; rinvia la causa, anche per la
regolazione delle spese del giudizio di Cassazione, al primo giudice,
Tribunale di Reggio Emilia.
Così deciso in Roma, nella Camera di
consiglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il 20 febbraio
2007.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2007
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L. 30/03/2001 n. 165, art. 69
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