DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 75
Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per
assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli
organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici,
a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192. (13G00115)
(GU n.149 del 27-6-2013)
Vigente al: 27-6-2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico
nell'edilizia ed, in particolare, l'articolo 10;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa
al rendimento energetico nell'edilizia;
Visto il Titolo I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
ed in particolare l'articolo 4, comma 1, lettera c), che prevede
l'emanazione di uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica al
fine di definire i requisiti professionali e i criteri di
accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza
degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione
energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di
climatizzazione;
Visto l'articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192 che, fermo restando il rispetto dell'articolo 17,
assegna alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano
l'attuazione delle disposizioni per l'efficienza energetica contenute
nel medesimo decreto legislativo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.
59, concernente attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b),
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali
dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della
direttiva 93/76/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di attuazione
della predetta direttiva 2006/32/CE ed in particolare il comma 6
dell'articolo 18;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e
dell'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (ENEA);
Acquisito il parere del Consiglio nazionale consumatori e utenti
(CNCU), reso nella seduta del 12 dicembre 2007;
Considerato che l'emanazione del presente decreto e' funzionale
alla piena attuazione della direttiva 2002/91/CE, ed in particolare
dell'articolo 7, e che, in proposito, la Commissione europea gia' il
18 ottobre 2006 ha avviato la procedura di messa in mora nei
confronti della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 226 del
Trattato CE (procedura di infrazione 2006/2378);
Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza Unificata nella seduta
del 20 marzo 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 novembre 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 febbraio 2013;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Finalita' e ambito di intervento
1. Il presente regolamento definisce i requisiti professionali e i
criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e
l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la
certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 4, comma
1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive modificazioni, di seguito denominato «decreto
legislativo», per le finalita' di cui all'articolo 1 del medesimo
decreto e per una applicazione omogenea, coordinata e immediatamente
operativa delle norme per la certificazione energetica degli edifici
su tutto il territorio nazionale.
2. I requisiti professionali e i criteri di accreditamento per
assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli
organismi a cui affidare l'ispezione degli impianti di
climatizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo, sono individuati dal decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, recante definizione dei
criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo,
manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la
preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari, ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento
energetico in edilizia.
Art. 2
Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti
abilitati alla certificazione energetica degli edifici
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo, sono abilitati ai fini dell'attivita' di certificazione
energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori:
a) i tecnici abilitati, la cui disciplina dei requisiti e'
riportata al comma 2, lettera b);
b) gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti
nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attivita'
con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e
la cui disciplina dei requisiti e' riportata al comma 2, lettera b);
c) gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare
attivita' di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di
ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati
presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui
all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, o altro
soggetto equivalente in ambito europeo, sulla base delle norme UNI
CEI EN ISO/IEC 17020, criteri generali per il funzionamento dei vari
tipi di organismi che effettuano attivita' di ispezione, sempre che
svolgano l'attivita' con un tecnico, o con un gruppo di tecnici
abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti e' riportata
al comma 2, lettera b);
d) le societa' di servizi energetici (ESCO) di cui al comma 2,
lettera a), che operano conformemente alle disposizioni di
recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza
degli usi finali dell'energia e i servizi energetici sempre che
svolgano l'attivita' con un tecnico, o con un gruppo di tecnici
abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti e' riportata
al comma 2, lettera b).
2. Ai fini del presente decreto sono disciplinati i seguenti
requisiti:
a) societa' di servizi energetici (ESCO), persona fisica o
giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di
miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei
locali dell'utente e, cio' facendo, accetta un margine di rischio
finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o
parzialmente, sui risparmi di spesa derivanti dal miglioramento
dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli
altri criteri di rendimento stabiliti;
b) tecnico abilitato, un tecnico operante sia in veste di
dipendente di enti e organismi pubblici o di societa' di servizi
pubbliche o private, comprese le societa' di ingegneria, che di
professionista libero od associato. I tecnici abilitati devono
rispondere almeno a uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 del
presente articolo.
3. Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve
essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e)
del presente comma, iscritto ai relativi ordini e collegi
professionali, ove esistenti, e abilitato all'esercizio della
professione relativa alla progettazione di edifici e impianti
asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche
competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico
abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il
tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso
che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli
deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo
che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui
e' richiesta la competenza. I titoli richiesti sono:
a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi:
LM-4, da LM-22 a LM-24, LM-26, LM-28, LM-30, LM-31, LM-33, LM-35,
LM-53, LM-69, LM-73, di cui al decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero
laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 27/S a
28/S, 31/S, 33/S, 34/S, 36/S, 38/S, 61/S, 74/S, 77/S, di cui al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero
corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in data 5 maggio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;
b) laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L9, L17, L23,
L25, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio
2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 4, 8, 10, 20, di cui al
decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre
2000;
c) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei
seguenti indirizzi e articolazioni: indirizzo C1 'meccanica,
meccatronica ed energia' articolazione 'energia', indirizzo C3
'elettronica ed elettrotecnica' articolazione 'elettrotecnica', di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88,
ovvero, diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi
specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n.
1222, e successive modificazioni;
d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo
C9 'costruzioni, ambiente e territorio', di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di
geometra;
e) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo
C8 'agraria, agroalimentare e agroindustria' articolazione 'gestione
dell'ambiente e del territorio', di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di perito
agrario o agrotecnico.
4. Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve
essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) a d)
del presente comma, e di un attestato di frequenza, con superamento
dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la
certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 5. Il
soggetto in possesso di detti requisiti e' tecnico abilitato
esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici.
I titoli richiesti sono:
a) titoli di cui al comma 3, ove non corredati della abilitazione
professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di
edifici e impianti asserviti agli edifici stessi;
b) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi:
LM-17, LM-20, LM-21, LM-25, LM-27, LM-29, LM-32, LM-34, LM-40, LM-44,
LM-48, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79, di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca in data 16 marzo 2007,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157
del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle
seguenti classi: 20/S, 25/S, 26/S, 29/S, 30/S, 32/S, 35/S, 37/S,
45/S, 50/S, 54/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S, di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente
diploma di laurea ai sensi del Ministro dell'universita' e della
ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
196 del 21 agosto 2004;
c) laurea conseguita nelle seguenti classi: L8, L30, L21, L27,
L32, L34, L35, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155
del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 7, 9, 16,
21, 25, 27, 32, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245
del 19 ottobre 2000;
d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, con
indirizzi e articolazioni diversi da quelli indicati al comma 3,
lettere c), d) ed e), ovvero diploma di perito industriale di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e
successive modificazioni, con indirizzi specializzati diversi da
quelli indicati al comma 3, lettera c).
5. I corsi di formazione per la certificazione energetica degli
edifici e i relativi esami sono svolti, a livello nazionale, da
universita', da organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e
collegi professionali, autorizzati dal Ministero dello sviluppo
economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare; a livello regionale, i medesimi corsi sono svolti
direttamente da regioni e province autonome, e da altri soggetti di
ambito regionale con competenza in materia di certificazione
energetica autorizzati dalle predette regioni e province autonome.
Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, i corsi sono svolti
in base ai contenuti minimi definiti nell'Allegato 1. L'attestato di
frequenza con superamento di esame finale e' rilasciato dai soggetti
erogatori dei corsi e degli esami.
6. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo.
Art. 3
Requisiti di indipendenza e imparzialita' dei soggetti
abilitati alla certificazione energetica degli edifici
1. Ai fini di assicurare indipendenza e imparzialita' di giudizio
dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, i tecnici abilitati,
all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione
energetica, dichiarano:
a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione,
l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso
il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di
progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i
produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonche'
rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in
ogni caso non deve essere ne' il coniuge ne' un parente fino al
quarto grado;
b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di
conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o
indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso
incorporati nonche' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al
richiedente, che in ogni caso non deve essere ne' coniuge ne' parente
fino al quarto grado.
Art. 4
Funzioni delle Regioni e Province autonome
1. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo, fermo
restando quanto disposto dal comma 3, le disposizioni del presente
decreto si applicano per le regioni e province autonome che non
abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in
applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di
entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali.
2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo, per
promuovere la tutela degli interessi degli utenti attraverso una
applicazione omogenea della predetta norma sull'intero territorio
nazionale, nel disciplinare la materia le regioni e le province
autonome nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario nonche' dei principi fondamentali della direttiva
2002/91/CE e desumibili dal decreto legislativo, possono:
a) adottare un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati
di cui all'articolo 2 a svolgere le attivita' di certificazione
energetica degli edifici, nel rispetto delle norme comunitarie in
materia di libera circolazione dei servizi;
b) promuovere iniziative di informazione e orientamento dei
soggetti certificatori e degli utenti finali;
c) promuovere attivita' di formazione e aggiornamento dei
soggetti certificatori;
d) monitorare l'impatto del sistema di certificazione degli
edifici in termini di adempimenti burocratici, oneri e benefici per i
cittadini;
e) predisporre, nell'ambito delle funzioni delle regioni e degli
enti locali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo, un sistema
di accertamento della correttezza e qualita' dei servizi di
certificazione di cui all'articolo 5, direttamente o attraverso enti
pubblici ovvero organismi pubblici o privati di cui sia garantita la
qualificazione e indipendenza, e assicurare che la copertura dei
costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti
interessati al servizio;
f) promuovere la conclusione di accordi volontari ovvero di altri
strumenti al fine di assicurare agli utenti prezzi equi di accesso a
qualificati servizi di certificazione energetica degli edifici.
3. Ai fini del comma 2, le regioni e le province autonome che alla
data di entrata in vigore del presente decreto abbiano gia'
provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, adottano misure atte a
favorire un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti anche
nell'ambito delle azioni di coordinamento tra lo Stato le regioni e
le province autonome, di cui al decreto ai sensi dell'articolo 6,
comma 9, del decreto legislativo. Le regioni e le province autonome
provvedono affinche' sia assicurata la coerenza dei loro
provvedimenti con i contenuti del presente decreto.
Art. 5
Criteri di controllo della qualita'
del servizio di certificazione energetica
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
procedono ai controlli della qualita' del servizio di certificazione
energetica reso dai Soggetti certificatori attraverso l'attuazione di
una procedura di controllo congruente con gli obiettivi del decreto
legislativo e le finalita' della certificazione energetica,
coerentemente agli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera
e). Ove non diversamente disposto da norme regionali i predetti
controlli sono svolti dalle stesse autorita' competenti a cui sono
demandati gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza
delle norme relative al contenimento dei consumi di energia
nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo.
2. Ai fini del comma 1, i controlli sono prioritariamente orientati
alle classi energetiche piu' efficienti e comprendono tipicamente:
a) l'accertamento documentale degli attestati di certificazione
includendo in esso anche la verifica del rispetto delle procedure;
b) le valutazioni di congruita' e coerenza dei dati di progetto o
di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi;
c) le ispezioni delle opere o dell'edificio.
Art. 6
Disposizioni finali
1. Per gli edifici gia' dotati di attestato di certificazione
energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la
sostituzione del generatore di calore, l'eventuale aggiornamento
dell'attestato di certificazione, di cui all'articolo 6, comma 5, del
decreto legislativo, puo' essere predisposto anche da un tecnico
abilitato, la cui disciplina dei requisiti e' riportata al comma 2,
lettera b), dell'articolo 2, dell'impresa di costruzione ovvero
installatrice incaricata dei predetti adeguamenti.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto sono modificate e
integrate con la medesima procedura.
Art. 7
Copertura finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 16 aprile 2013
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
ministri
Passera, Ministro dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e dei
trasporti
Clini, Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2013
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 6, foglio n. 228
Allegato 1 (Art.2, comma 5)
Contenuti minimi del corso di formazione
per tecnici abilitati alla
certificazione energetica degli edifici
Durata minima 64 ore
I Modulo
La legislazione per l'efficienza energetica degli edifici.
Le procedure di certificazione.
La normativa tecnica.
Obblighi e responsabilita' del certificatore.
II Modulo
Il bilancio energetico del sistema edificio impianto.
Il calcolo della prestazione energetica degli edifici.
Analisi di sensibilita' per le principali variabili che ne
influenzano la determinazione.
III Modulo
Analisi tecnico economica degli investimenti.
Esercitazioni pratiche con particolare attenzione agli edifici
esistenti.
IV Modulo
Involucro edilizio:
le tipologie e le prestazione energetiche dei componenti;
soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione:
dei nuovi edifici;
del miglioramento degli edifici esistenti.
V Modulo
Impianti termici:
fondamenti e prestazione energetiche delle tecnologie
tradizionali e innovative;
soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione:
dei nuovi impianti;
della ristrutturazione degli impianti esistenti.
VI Modulo
L'utilizzo e l'integrazione delle fonti rinnovabili.
VII Modulo
Comfort abitativo.
La ventilazione naturale e meccanica controllata.
L'innovazione tecnologica per la gestione dell'edificio e degli
impianti.
VIII Modulo
La diagnosi energetica degli edifici.
Esempi applicativi.
Esercitazioni all'utilizzo degli strumenti informatici posti a
riferimento dalla normativa nazionale e predisposti dal CTI.
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