R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Reg. Dec.
N. 9859 Reg. Ric.
Anno 2002
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 9859/02, proposto da
.........
rappresentati
e difesi dall’avv. Spartaco Celletti ed elettivamente domiciliati in
Roma, via Tolero, 21, presso l’avv. Flavio La Battista;
C O N T R O
IL MINISTERO DELLA SALUTE,
in
persona del Ministro in carica, costituitosi in giudizio, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima
domiciliato “ex lege”, in Roma, via dei Portoghesi, 12;
PER L’ANNULLAMENTO
della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione
staccata di Latina, n. 958 del 26 novembre 2001, resa “inter partes”.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 27 aprile 2007, il Consigliere Eugenio Mele;
Uditi gli avv.ti Casellato su delega dell’avv. Spartaco Celletti e l’avvocato dello Stato Varrone;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Gli
appellanti, operatori del NAS di Latina, hanno proposto ricorso in
primo grado al fine di ottenere, il riconoscimento del diritto al
compenso di lavoro straordinario anche relativamente ai tempi di
percorrenza per raggiungere le varie località ove espletano (nell’ambito
del territorio delle province di Latina e Frosinone) la loro attività
ispettiva, avendo ricevuto un diniego dal Ministero della salute.
Il ricorso è stato rigettato.
Avverso
la suddetta sentenza reiettiva, gli appellanti medesimi rilevano che
gli stessi operano continuamente sul territorio delle due province e che
gli spostamenti sono frequenti, per cui non può negarsi che il tempo
occorrente per trasferirsi da una località ad un’altra, quando
contribuisce ad eccedere il normale orario di lavoro, debba essere
considerato alla stregua di lavoro straordinario e come tale retribuito.
L’Amministrazione
appellata, costituitasi in giudizio, si oppone all’appello e ne domanda
la reiezione, rilevando che durante gli spostamenti gli appellanti non
svolgono attività tipiche delle loro funzioni e sono retribuiti con
un’indennità oraria atta a compensare proprio lo spostamento, cioè
neutra rispetto all’attività lavorativa vera e propria.
La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 27 aprile 2007.
D I R I T T O
L’appello non è fondato.
Per
ben comprendere la fattispecie, che presenta indubbiamente, quanto meno
immediatamente, suggestioni interessanti, è necessario precisare
l’attività svolta dagli appellanti e le ragioni che sottostanno,
rispettivamente, all’indennità di missione e al compenso per lavoro
straordinario.
Gli
appellanti operano spostandosi da una località all’altra nell’ambito
delle due province di riferimento (Latina e Frosinone); relativamente a
tale attività, fortemente movimentata, una parte del tempo serve per
raggiungere le varie località di operazione e un’altra parte concerne
l’esercizio della propria attività tipica, che è attività ispettiva.
Ora,
l’indennità di missione si compone di due parti ben distinte fra di
loro: una parte tende a compensare le spese del viaggio e un’altra parte
tende a compensare, invece, il disagio di lavorare in località diversa
da quella propria del rapporto di servizio; il compenso per lavoro
straordinario ha invece lo scopo di compensare il maggior orario di
lavoro rispetto a quello ordinario.
Da
questa premessa, appare evidente che l’attività lavorativa è solo
quella effettiva, non anche il tempo necessario per raggiungere la
località di missione: questo, infatti, riceve una diversa indennità,
commisurata alla distanza esistente e al tempo occorso ed è quindi
satisfattiva dell’onere dello spostamento, non rientrando nel lavoro
straordinario, che è, naturalmente, solo quello effettivamente svolto,
per il quale, al soggetto in missione competono tre distinti emolumenti.
Due fissi e uno eventuale. I due compensi fissi sono la retribuzione
ordinaria e l’indennità di missione, mentre quello eventuale è il
compenso per lavoro straordinario, quando e nella misura in cui esso si
verifichi e sia debitamente autorizzato.
Pertanto,
nella specie, risulta evidente l’infondatezza della richiesta degli
appellanti, in quanto il tempo necessario agli spostamenti, durante il
quale gli stessi non esercitano attività lavorativa tipica, riceve una
speciale indennità commisurata allo spostamento stesso.
L’appello è, pertanto, infondato e va, conseguentemente, respinto.
Sussistono, però, giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta.
Spese di giudizio compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, addì 27 aprile 2007, dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con
l'intervento dei signori:
Carlo SALTELLI - Presidente f.f.
Salvatore CACACE - Consigliere
Sergio DE FELICE - Consigliere
Eugenio MELE - Consigliere est.
Sandro AURELI - Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F.
Eugenio Mele Carlo Saltelli
IL SEGRETARIO
Rosario Giorgio Carnabuci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
12 luglio 2007(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
Il Dirigente
Giuseppe Testa
- -
N.R.G. 9859/2002
TRG
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