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venerdì 28 giugno 2013

CLAMOROSA DECISIONE DEL TAR LAZIO SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE: NOMINATO UN COMMISSARIO DEL MINISTERO DELLA DIFESA PER CONCLUDERE ENTRO POCHI MESI IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLE FORZE ARMATE


Riceviamo da Ficiesse e pubblichiamo

CLAMOROSA DECISIONE DEL TAR LAZIO SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE: NOMINATO UN COMMISSARIO DEL MINISTERO DELLA DIFESA PER CONCLUDERE ENTRO POCHI MESI IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLE FORZE ARMATE
N. 02907/2013 REG.PROV.COLL.
N. 09990/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9990 del 2012, proposto da:
**********; 
contro
Ministero della Difesa, Ministero della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Dipartimento della Funzione Pubblica, n.c.; 
per la declaratoria
dell’obbligo di concludere il procedimento amministrativo preordinato all'attivazione della cosiddetta "previdenza complementare"- esecuzione giudicato (sentenza n. 9186/2011 del T.A.R. per il Lazio - sezione prima bis)

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2013 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 23 novembre 2012, depositato nei termini, i Sig.ri ************* e gli altri ricorrenti indicati nell’epigrafe del ricorso hanno proposto ricorso ex articolo 112 e seguenti del cod. proc. amm. per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 9186/2011 pronunciata da questa Sezione nella Camera di Consiglio del 5 ottobre 2011.
Va osservato che con tale sentenza veniva dichiarato l’obbligo per le Amministrazioni resistenti di concludere il procedimento amministrativo concernente la costituzione di forme pensionistiche complementari così come previsto dalle vigenti normative in materia pensionistica entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza stessa, ovvero dalla sua notifica, se anteriore.
Considerato che la suddetta sentenza non è stata eseguita, per cui i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla stessa pronuncia.
Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio.
Alla Camera di Consiglio del 30 gennaio 2013 la causa è passata in decisione.
Il ricorso si appalesa fondato e va, pertanto, accolto così come specificato in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero della Difesa ed al Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore, di dare esatta e completa esecuzione a quanto statuito con la sentenza n. 9186/2011di questa Sezione entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notifica, se anteriore.
In caso di persistente inottemperanza nel termine sopraindicato, il Collegio nomina fin d’ora Commissario “ad acta” nella persona del Direttore Generale del personale del Ministero della Difesa, o un suo delegato, affinché nell’ulteriore termine di 180 giorni ponga in essere tutti gli opportuni provvedimenti per l’esecuzione della sopracitata sentenza.
Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento delle spese
del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2013
 
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N. 09186/2011 REG.PROV.COLL.
N. 06992/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6992 del 2011, proposto da:
****************; 
contro
Ministero della Difesa, Ministero della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione - Dip Funzione Pubblica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l'annullamento
del silenzio rifiuto sulla richiesta di attivare forme pensionistiche complementari - ricorso ex art 117 cpa

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione - Dip Funzione Pubblica;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 il dott. Domenico Landi e udito per i ricorrenti l’Avv. ***********;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 19 luglio 2011, depositato nei termini, il Sig. ************ e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe, militari delle Forze Armate, hanno proposto gravame per far accertare e dichiarare l’obbligo delle Amministrazioni intimate a concludere, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, il procedimento amministrativo relativo alla instaurazione della pensione complementare, in quanto titolari di un interesse qualificato, e ciò in ossequio a quanto previsto, in materia, dal combinato disposto degli articoli 67 del D.P.R. n. 254/99, 74 della legge n. 388/2000 ed 1 della legge n. 243/2000.
I ricorrenti fanno presente di aver notificato in data 21 maggio 2010, al Ministero della Difesa ed al Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione – Dipartimento della Funzione Pubblica, atto di intimazione e messa in mora a concludere il suddetto procedimento entro il termini di 180 giorni dalla notifica del suddetto atto.
Persistendo l’inerzia delle Amministrazioni intimate, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo affinchè questo Tribunale accerti e dichiari l’obbligo delle suddette Amministrazioni di concludere, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, il procedimento amministrativo di cui è causa.
Le Amministrazioni intimate si sono formalmente costituite in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato.
Alla Camera di Consiglio del 5 ottobre 2011 la causa è passata in decisione.
Il ricorso si appalesa fondato.
Premesso che i ricorrenti, tutti militari (con varie qualifiche) appartenenti alle Forze Armate, hanno proposto ricorso contro il silenzio serbato dalle resistenti Amministrazioni sulle loro istanze rivolte a sollecitare la conclusione del procedimento amministrativo concernente la costituzione di forme pensionistiche complementari così come previsto dalle vigenti normative in materia pensionistica,va evidenziato come detta previdenza integrativa debba realizzarsi attraverso una complessa procedura destinata a concludersi con provvedimento autoritativo, con la conseguenza che i soggetti interessati a tale pensione possono vantare soltanto un interesse legittimo, consistente nella pretesa affinchè l’Amministrazione eserciti il proprio potere in proposito.
Essendo quindi titolari di una posizione giuridica legittimante i ricorrenti hanno esperito il rimedio previsto dagli art. 31 e 117 del codice del processo amministrativo per sentirsi dichiarare l’obbligo delle Amministrazioni intimate di concludere, mediante l’emanazione di un provvedimento espresso, il procedimento amministrativo di cui sopra.
Va, inoltre, precisato come nella fattispecie sussista l’obbligo per le Amministrazioni resistenti di provvedere sulle istanze dei ricorrenti atteso che tale obbligo discende direttamente dalla legge la quale ha individuato le modalità di attivazione della procedura rivolta a dare concreta attuazione della “previdenza complementare” per il personale del comparto Sicurezza – Difesa.
Conclusivamente il ricorso va accolto, con la conseguente dichiarazione dell’obbligo per le resistenti Amministrazioni di concludere il procedimento amministrativo di cui è causa nel termine, che si ritiene congruo di indicare, di 180 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notifica, se anteriore.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione.
Condanna le resistenti Amministrazioni al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011

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