Riceviamo da Ficiesse e pubblichiamo
CLAMOROSA DECISIONE DEL TAR LAZIO SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE: NOMINATO UN
COMMISSARIO DEL MINISTERO DELLA DIFESA PER CONCLUDERE ENTRO POCHI MESI IL
PROCEDIMENTO RELATIVO ALLE FORZE ARMATE
N. 02907/2013
REG.PROV.COLL.
N. 09990/2012
REG.RIC.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima
Bis)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero di
registro generale 9990 del 2012, proposto da:
**********;
**********;
contro
Ministero della Difesa,
Ministero della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Dipartimento della
Funzione Pubblica, n.c.;
per la
declaratoria
dell’obbligo di concludere
il procedimento amministrativo preordinato all'attivazione della cosiddetta
"previdenza complementare"- esecuzione giudicato (sentenza n. 9186/2011 del T.A.R. per il
Lazio - sezione prima bis)
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nella camera di
consiglio del giorno 30 gennaio 2013 il dott. Domenico Landi e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in
fatto e diritto quanto segue.
FATTO e
DIRITTO
Con atto notificato il 23
novembre 2012, depositato nei termini, i Sig.ri ************* e gli altri
ricorrenti indicati nell’epigrafe del ricorso hanno proposto ricorso ex articolo
112 e seguenti del cod. proc. amm. per l’esecuzione del giudicato formatosi
sulla sentenza n. 9186/2011 pronunciata da questa Sezione nella Camera di
Consiglio del 5 ottobre 2011.
Va osservato che con tale
sentenza veniva dichiarato l’obbligo per le Amministrazioni resistenti di
concludere il procedimento amministrativo concernente la costituzione di forme
pensionistiche complementari così come previsto dalle vigenti normative in
materia pensionistica entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione in via
amministrativa della sentenza stessa, ovvero dalla sua notifica, se
anteriore.
Considerato che la
suddetta sentenza non è stata eseguita, per cui i ricorrenti hanno proposto il
presente ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla stessa
pronuncia.
Le Amministrazioni
intimate si sono costituite in giudizio.
Alla Camera di Consiglio
del 30 gennaio 2013 la causa è passata in decisione.
Il ricorso si appalesa
fondato e va, pertanto, accolto così come specificato in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per
l’effetto, ordina al
Ministero della Difesa ed al Ministero per la Pubblica Amministrazione e
l’innovazione in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore, di dare esatta e
completa esecuzione a quanto statuito con la sentenza n.
9186/2011di questa Sezione entro il
termine di 180 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente
sentenza, ovvero dalla sua notifica, se anteriore.
In caso di persistente
inottemperanza nel termine sopraindicato, il
Collegio nomina fin d’ora Commissario “ad acta” nella persona del Direttore
Generale del personale del Ministero della Difesa, o un suo delegato, affinché
nell’ulteriore termine di 180 giorni ponga in essere tutti gli opportuni
provvedimenti per l’esecuzione della sopracitata sentenza.
Condanna il Ministero
della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento delle
spese
del presente giudizio che
liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento).
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella
camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2013
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N. 09186/2011
REG.PROV.COLL.
N. 06992/2011
REG.RIC.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima
Bis)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero di
registro generale 6992 del 2011, proposto da:
****************;
****************;
contro
Ministero della Difesa,
Ministero della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione - Dip Funzione
Pubblica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per
l'annullamento
del silenzio rifiuto sulla
richiesta di attivare forme pensionistiche complementari - ricorso ex art 117
cpa
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visti gli atti di
costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero della
Pubblica Amministrazione e l'Innovazione - Dip Funzione Pubblica;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nella camera di
consiglio del giorno 5 ottobre 2011 il dott. Domenico Landi e udito per i
ricorrenti l’Avv. ***********;
Ritenuto e considerato in
fatto e diritto quanto segue.
FATTO e
DIRITTO
Con atto notificato il 19
luglio 2011, depositato nei termini, il Sig. ************ e gli altri ricorrenti
indicati in epigrafe, militari delle Forze Armate, hanno proposto gravame per
far accertare e dichiarare l’obbligo delle Amministrazioni intimate a
concludere, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, il procedimento
amministrativo relativo alla instaurazione della pensione complementare, in
quanto titolari di un interesse qualificato, e ciò in ossequio a quanto
previsto, in materia, dal combinato disposto degli articoli 67 del D.P.R. n.
254/99, 74 della legge n. 388/2000 ed 1 della legge n. 243/2000.
I ricorrenti fanno
presente di aver notificato in data 21 maggio 2010, al Ministero della Difesa ed
al Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione – Dipartimento
della Funzione Pubblica, atto di intimazione e messa in mora a concludere il
suddetto procedimento entro il termini di 180 giorni dalla notifica del suddetto
atto.
Persistendo l’inerzia
delle Amministrazioni intimate, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso
ai sensi degli artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo affinchè
questo Tribunale accerti e dichiari l’obbligo delle suddette Amministrazioni di
concludere, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, il procedimento
amministrativo di cui è causa.
Le Amministrazioni
intimate si sono formalmente costituite in giudizio a mezzo dell’Avvocatura
Generale dello Stato.
Alla Camera di Consiglio
del 5 ottobre 2011 la causa è passata in decisione.
Il ricorso si appalesa
fondato.
Premesso che i ricorrenti,
tutti militari (con varie qualifiche) appartenenti alle Forze Armate, hanno
proposto ricorso contro il silenzio serbato dalle resistenti Amministrazioni
sulle loro istanze rivolte a sollecitare
la conclusione del procedimento amministrativo concernente la costituzione di
forme pensionistiche complementari così come previsto dalle vigenti normative in
materia pensionistica,va evidenziato come detta
previdenza integrativa debba realizzarsi attraverso una complessa procedura
destinata a concludersi con provvedimento autoritativo, con la conseguenza che i
soggetti interessati a tale pensione possono vantare soltanto un interesse
legittimo, consistente nella pretesa affinchè l’Amministrazione eserciti il
proprio potere in proposito.
Essendo quindi titolari di
una posizione giuridica legittimante i ricorrenti hanno esperito il rimedio
previsto dagli art. 31 e 117 del codice del processo amministrativo per sentirsi
dichiarare l’obbligo delle Amministrazioni intimate di concludere, mediante
l’emanazione di un provvedimento espresso, il procedimento amministrativo di cui
sopra.
Va, inoltre, precisato
come nella fattispecie sussista l’obbligo per le Amministrazioni resistenti di
provvedere sulle istanze dei ricorrenti atteso che tale obbligo discende
direttamente dalla legge la quale ha individuato le modalità di attivazione
della procedura rivolta a dare concreta attuazione della “previdenza
complementare” per il personale del comparto Sicurezza – Difesa.
Conclusivamente il ricorso
va accolto, con la conseguente dichiarazione dell’obbligo per le resistenti
Amministrazioni di concludere il procedimento amministrativo di cui è causa nel
termine, che si ritiene congruo di indicare, di 180 giorni dalla comunicazione
in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notifica, se
anteriore.
Le spese seguono la
soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi
indicati in motivazione.
Condanna le resistenti
Amministrazioni al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del presente
giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila).
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella
camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011
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