La fotocopia del documento di identità come elemento costitutivo imprescindibile dell'autocertificazione
N. 4974/07 Reg. Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
OTTAVA SEZIONE DI NAPOLI
composto dai Signori Magistrati:
Evasio Speranza Presidente
Luigi Domenico Nappi Consigliere
Diego Sabatino Primo Referendario relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 6929/2006 proposto da ...omissisvld...Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Napoli, via Costantino 52, presso lo
studio dell’avv. Egidio Lamberti, unitamente ai procuratori avv.
Vincenzo Calderoni e Claudio Verini, che la rappresentano e difendono in
virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo
contro
ANM - Azienda napoletana mobilità s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Napoli, piazza della Repubblica 2, presso
lo studio del procuratore avv. Fiorenzo Liguori, che la rappresenta e
difende in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e
risposta
nonché
Biffi
s.p.a., in proprio e quale mandataria capogruppo dell’A.T.I.
costituenda con Alfa So.Ge.Mi. s.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Napoli, via Riviera di Chiaia 33, presso lo studio dei procuratori avv.
Stefano Vinti, Paola Chirulli e Paolo Minervini, che la rappresentano e
difendono in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e
risposta
Alfa So.Ge.Mi. s.r.l., non costituita
Tecno coperture s.r.l., non costituita
A.D.P. 2004 s.r.l., non costituita
Armando Galeone, non costituito
O.Me.Ca.St. Sud s.n.c., non costituita
A.I.C. Industriale s.r.l., non costituita
per l’annullamento, previa sospensione,
a.
del provvedimento di aggiudicazione del pubblico incanto per
l’affidamento dell’appalto di lavori, ai sensi della legge n. 109 del
1994, di impermeabilizzazione della copertura, sostituzione lucernai ed
integrazione del sistema di ventilazione forzata dalla rimessa dell’ANM –
Azienda napoletana mobilità s.p.a., ubicata in Napoli, via nazionale
delle Puglie n. 310, adottato con deliberazione del consiglio di
amministrazione n. 3 del 24 luglio 2006;
b.
di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale, ed
in particolare del verbale del 15 maggio 2006 della commissione di gara,
con il quale era stato aggiudicato in via provvisoria l’appalto all’ATI
controinteressata, e non erano state escluse dalla gara le altre
controinteressate;
nonché, con memoria per motivi aggiunti depositata il 5 gennaio 2007,
c. delle note prot. 1078/GAP del 27 settembre 2006 e prot. 28 del 9 ottobre 2006;
Letto il ricorso ed i relativi allegati, e tutti gli atti di causa;
Data per letta la relazione del primo referendario Diego Sabatino nella udienza pubblica del 2 aprile 2007;
Uditi altresì i difensori, come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto
Con
ricorso iscritto al n. 6929/2006, la parte ricorrente impugnava il
provvedimento indicato in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze,
premetteva:
- di
aver partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto di
lavori, ai sensi della legge n. 109 del 1994, di impermeabilizzazione
della copertura, sostituzione lucernai ed integrazione del sistema di
ventilazione forzata dalla rimessa dell’ANM – Azienda napoletana
mobilità s.p.a., ubicata in Napoli, via nazionale delle Puglie n. 310,
adottato con deliberazione del consiglio di amministrazione n. 3 del 24
luglio 2006;
- che,
nel corso della gara, tutte le partecipanti, pari al numero di cinque,
venivano ammesse alla gara, nonostante che per due di esse, tra le quali
l’aggiudicataria, la ricorrente avesse fatto presente l’esistenza di
una serie di irregolarità, poi trasfuse nel ricorso come motivi di
doglianza;
- che
la gara veniva allora aggiudicata alla controinteressata ATI Biffi
s.p.a. – Alfa So.Ge.Mi. s.r.l., mentre la ricorrente veniva esclusa, pur
avendo presentato il ribasso maggiore, per il meccanismo della
valutazione delle offerte anomale, che non sarebbe stato applicabile
qualora la stazione appaltante avesse escluso almeno una delle imprese
che avevano presentato una domanda irregolare.
Ritenendo
illegittimo il comportamento dell’Amministrazione, instava quindi per
l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si
costituiva la parte resistente, ANM - Azienda napoletana mobilità
s.p.a. nonché la parte controinteressata, Biffi s.p.a., in proprio e
quale mandataria capogruppo dell’A.T.I. costituenda con Alfa So.Ge.Mi.
s.r.l., chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata,
rigettare il ricorso.
Dopo
i rinvii avutisi alle udienze del 4 dicembre 2006 e del 18 dicembre
2006, dovuti alla necessità di presentare motivi aggiunti al ricorso,
all’udienza del 15 gennaio 2007, l’istanza cautelare veniva accolta con
ordinanza n. 154/2007, con contestuale fissazione dell’udienza di
merito. Il provvedimento veniva poi confermato in grado di appello con
ordinanza n. 1226/2007 della sezione V del Consiglio di Stato.
All’udienza del 2 aprile 2007, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.
Considerato in diritto
- Il ricorso è fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati.
- Con l’unico motivo di diritto, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della legge 109 del 1994 e dell’art. 75 comma 1 lett. b) e c) del D.P.R. 554 del 1999; violazione della lex specialis di gara; eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta e difetto di istruttoria con riferimento alla mancata esclusione della gara delle offerte formulate dalle stazioni controinteressate. La censura, riportata nella sua connotazione più stringente, evidenzia due diverse irregolarità nella presentazione delle offerte da parte delle altre partecipanti alla gara: in merito alla domanda proveniente dalla ATI Tecno Coperture s.r.l. – ADP 2004 s.r.l. – Galeone Armando, ci si duole che la stessa fosse carente della dichiarazione del direttore tecnico cessato dalla carica nel triennio precedente; in merito alla offerta presentata dalla ATI Omecast Sud s.n.c. – AIC Industriale s.r.l., si censura invece la mancata allegazione di un documento di identità valido da parte del direttore tecnico della AIC Industriale s.r.l..
Si
tratta allora di due questioni di stretto diritto, attinenti al valore
da attribuire a tali omissioni, atteso che le stesse, nella loro
esistenza, non sono contestate ed emergono dalla documentazione esibita
in atti. Ben possono quindi essere esaminate separatamente.
- La censura, avente riguardo alla irritualità della presentazione di una domanda non corredata dalla esibizione di un documento di identità valido, è fondata e va accolta.
Occorre
infatti rilevare che la giurisprudenza maggioritaria, pur in stante
presenza di alcune note dissenzienti, ha oramai negato che l'omessa
allegazione del documento integri una mera irregolarità della
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà come tale suscettibile
di emenda (tra le tante, Consiglio di Stato V, 1 ottobre 2003, n. 5677;
id., 4 maggio 2006, n. 2479). Si è infatti sottolineato, al contrario,
che la dichiarazione che si presenti difforme dal modello tipico
delineato dagli artt. 38 e 47 D.P.R. n. 445/2000 non consegue, da parte
dell’ordinamento, quella valutazione di efficacia per cui la stessa può
sostituire il documento pubblico. Le ragioni di tale scostamento vengono
ricondotte alla “mancata instaurazione di un nesso biunivocamente
rilevante tra dichiarazione e responsabilità personale del
sottoscrittore, comporta la radicale improduttività di qualunque effetto
giuridico di certezza”.
Accanto
a questa fondante motivazione, va aggiunta anche quella (sostenuta da
Consiglio di Stato V, 4 novembre 2004, n. 7140) che l'allegazione al
testo della dichiarazione sostitutiva di volta in volta rilasciata di un
valido documento di identità, lungi dal costituire un vuoto formalismo,
costituisce piuttosto un fondamentale onere del sottoscrittore,
configurandosi - nella previsione dell'art. 38, 3° co., del D.P.R. n.
445/2000 - come l'elemento della fattispecie normativa teleologicamente
diretto a comprovare, non tanto (o meglio, non soltanto) le generalità
del dichiarante, ma ancor prima l'imprescindibile nesso di imputabilità
soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica
(conformi, tra le altre, T.A.R. Sardegna Cagliari I, 8 settembre 2006 ,
n. 1683; T.A.R. Lazio Roma III, 24 maggio 2006 , n. 3797).
In
questo senso, la giurisprudenza risolve, in senso negativo, un problema
ermeneutico fondamentale. Le pronunce favorevoli alla possibilità di
una successiva integrazione della dichiarazione sottendono in fatto una
duplice lettura della normativa in tema di autocertificazione: da un
lato, vi sarebbe la rilevanza penale, derivante dal successivo art. 76
dello stesso D.P.R., che annette alle dichiarazioni sostitutive rese ai
sensi degli artt. 46 e 47 il valore di dichiarazioni fatte a pubblico
ufficiale, e sanziona le dichiarazioni mendaci "ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia"; dall’altro, il valore
amministrativo, che potrebbe essere successivamente confortato da
produzioni documentali successive (si veda, ad esempio, T.A.R. Sicilia
Catania III, 18 marzo 2005 , n. 462).
La
giurisprudenza dominante, al contrario, afferma che un tale iato non
esista, in quanto “il collegamento esistente tra il profilo
dell'efficacia amministrativa dell'attestazione proveniente dal
cittadino e quello della responsabilità penale del dichiarante si
presenta come assolutamente inscindibile, giacché l'impegno
consapevolmente assunto dal privato a "dire il vero" costituisce
l'architrave che regge l'intera costruzione giuridica degli specifici
istituti di semplificazione” (così Consiglio di Stato V, 4 maggio 2006,
n. 2479).
In
questo senso, non è solo la mancata allegazione della copia del
documento di identità a rendere impossibile il dispiegarsi degli effetti
certificativi previsti dalla corrispondente fattispecie normativa, ma
anche la non validità del documento stesso. La fattispecie è infatti del
tutto parificabile alla precedente, proprio sulla scorta della
normativa in tema di autocertificazione. Questa prevede appunto
l’ipotesi di un impiego di documenti scaduti, ma dispone che, “qualora
l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di
riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali
e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante
esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla
fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno
subito variazioni dalla data del rilascio” (art. 45 comma 3 del D.P.R.
445 del 2000). Pertanto, l’impiego di un documento scaduto, in assenza
della necessaria integrazione prevista dal testo di legge, non è idonea a
supplire alla carenza di certezza circa la imputabilità soggettiva
della dichiarazione ad una determinata persona fisica.
- Minor pregnanza ha invece la censura in relazione alla carenza, nella documentazione presentata dalla ATI Tecno Coperture s.r.l. – ADP 2004 s.r.l. – Galeone Armando, della dichiarazione relativa ad uno dei direttori tecnici, ossia Francesco Salvo, che risulta cessato dalla carica nel triennio precedente. Sotto tale aspetto viene dedotta la mancata indicazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione.
Il profilo di doglianza non pare condivisibile.
Il
meccanismo di dichiarazione, indicato nell’art. 75 lett. c) del D.P.R.
554 del 1999 e ripetuto in sede di bando di gara, contiene, ad una
analisi logica prima ancora che funzionale, l’esigenza che la posizione
di quei soggetti, indicati nella stessa norma come titolari di
determinati incarichi presso l’azienda e cessati dalla carica nel
triennio precedente, venga osservata sotto un triplice profilo: a)
l’esistenza o la non esistenza degli stessi; b) nel caso di esistenza,
la dichiarazione in merito alla presenza o meno in capo a questi delle
ragioni di esclusione dalla partecipazione alle gare; c) in caso di
esistenza di tali motivi, la dimostrazione da parte dell’impresa di aver
adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente rilevante.
Si
evince allora una concatenazione in direzione discendente delle
dichiarazioni che la partecipante alle gare deve proporre, ai sensi del
citato art. 75. Nel senso che, dichiarata la inesistenza di soggetti
allontanatisi nel triennio precedente, le ulteriori due dimostrazioni
non hanno ragione di esistere; che, qualora via sia stato allontanamento
ma che questo non sia dovuto a fatti aventi rilevanza penale, appare
inutile l’ulteriore attestazione di aver poso in essere comportamenti di
dissociazione, in quanto non ve ne sarebbe materia; che solo nel caso
di cessazione dalla carica nel triennio precedente per le ragioni
rilevanti indicati dal regolamento, l’impresa deve indicare tutti e tre i
profili richiesti dall’art. 75 citato.
Nel
caso in specie, bene è stato che l’ATI concorrente, non avendo avuto
soggetti cessati dalla carica per questioni penalmente rilevanti, si sia
limitata ad evidenziare i due primi profili, ossia l’esistenza della
situazione di allontanamento e la circostanza che questa non sia stata
determinata dalle ragioni di esclusione previste dalla normativa.
Sotto
questo profilo, il comportamento della stazione appaltante non pare
censurabile, e quindi la censura non può essere ritenuta fondata.
- Il ricorso va quindi accolto. Le spese processuali vanno poste a carico della amministrazione soccombente e si liquidano come in dispositivo, mentre possono essere integralmente compensate tra le rimanenti parti.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, ottava sezione di
Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa
istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso n. 6929/2006 e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;
2. Condanna
ANM - Azienda napoletana mobilità s.p.a. a rifondere a
...omissisvld...Costruzioni s.r.l. le spese del presente giudizio, che
liquida in complessivi €. 1.500,00 (euro millecinquecento) oltre I.V.A.,
C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.
3. Compensa integralmente tra le rimanenti parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2 aprile 2007.
Evasio Speranza Presidente
Diego Sabatino Estensore
Tribunale amministrativo regionale per la Campania – Ottava sezione di Napoli
2006 06929 Sentenza VIII, pag.
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