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venerdì 28 giugno 2013

Atto Senato Risoluzione in Commissione 7-00007 ..la proposta di regolamento è volta ad adeguare Europol alle prescrizioni del trattato di Lisbona, potenziandone il ruolo con particolare riguardo all'interscambio di intelligence tra le autorità di contrasto alla criminalità degli Stati membri, all'assorbimento dei compiti di CEPOL (l'Accademia europea di polizia, contestualmente soppressa), al rafforzamento del regime di protezione dei dati applicabile ad Europol ed al miglioramento della governance dell'Agenzia, in particolare semplificando le procedure decisionali degli organi direttivi, la cui struttura è peraltro parzialmente diversa rispetto all'Ufficio attuale;..




Atto Senato

Risoluzione in Commissione 7-00007
presentata da
FRANCESCO CAMPANELLA
mercoledì 26 giugno 2013, seduta n.019
La Commissione, esaminato l'Atto Comunitario recante la proposta di regolamento COM (2013) 173 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto che sostituisce e succede all'attuale ufficio Europol nonché a CEPOL (Accademia europea di polizia), di cui assorbe le funzioni, abrogando le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio,
tenuto conto che:
la proposta di regolamento è volta ad adeguare Europol alle prescrizioni del trattato di Lisbona, potenziandone il ruolo con particolare riguardo all'interscambio di intelligence tra le autorità di contrasto alla criminalità degli Stati membri, all'assorbimento dei compiti di CEPOL (l'Accademia europea di polizia, contestualmente soppressa), al rafforzamento del regime di protezione dei dati applicabile ad Europol ed al miglioramento della governance dell'Agenzia, in particolare semplificando le procedure decisionali degli organi direttivi, la cui struttura è peraltro parzialmente diversa rispetto all'Ufficio attuale;
a tal fine la proposta di regolamento in oggetto appare volta ad aumentare le informazioni che gli Stati membri devono comunicare a Europol, rafforzare l'obbligo degli Stati membri di fornire dati pertinenti nonché il coordinamento delle indagini e delle azioni operative dell'Agenzia, garantendo la semplificazione delle operazioni decisionali,
osservato che:
la proposta di Regolamento in oggetto da un lato appare suscettibile di superare gli stessi obiettivi che si propone, dall'altro presenta aspetti di indeterminatezza che richiedono una revisione e precisazione del testo;
in particolare, in materia di formazione, appare necessario valutare con maggior attenzione i profili operativi derivanti dall'incorporazione di CEPOL in Europol, onde assicurare l'effettività dei risparmi di spesa attesi e la maggior efficacia delle attività di formazione;
nell'ambito del documento all'esame, la Commissione europea non fornisce alcuna indicazione circa il suo giudizio di compatibilità della proposta con il principio di sussidiarietà, se non nella formula di rito contenuta nel considerando 59 della proposta di regolamento stesso,
considerato che:
Europol può svolgere un ruolo molto importante ai fini dello scambio di informazioni, del coordinamento delle operazioni tra i Paesi membri dell'Unione europea per la prevenzione e la lotta alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo e della ampiezza delle materie che rientrano nelle competenze di Europol;
è necessario garantire un più elevato livello di formazione dei funzionari addetti alle autorità di contrasto alla criminalità organizzata, attualmente svolta dall'Accademia europea di polizia (CEPOL), la quale verrebbe ad essere incorporata nell'Agenzia Europol;
appare necessario conciliare con maggior attenzione le disposizioni relative al trattamento delle informazioni, per le finalità istituzionali di contrasto, con la tutela delle persone fisiche e dei loro dati sensibili,
si esprime in senso favorevole con le seguenti condizioni:
con riferimento all'articolo 3, siano puntualmente definiti i limiti della cooperazione in riferimento all'allargamento del mandato di Europol in considerazione della presenza di altri organismi di cooperazione (Interpol e Sistema di Informazione Schengen);
in materia di cooperazione, sia specificato, all'articolo 4, paragrafo 1 lettera c) che lo svolgimento di indagini e azioni operative è conferito a Europol esclusivamente nell'ambito delle funzioni tipiche di coordinamento, già istituzionalmente proprie come definite dal Trattato di Lisbona;
siano puntualmente indicate le attività, attualmente svolte da Cepol le quali, non rientrando tra quelle istituzionali, presumibilmente non sarebbero trasferite a Europol;
con riferimento all'articolo 7, comma 5, sia mantenuto il ruolo dell'Unità Nazionale Europol;
con riferimento all'articolo 6, sia mantenuta l'attuale formulazione dell'articolo 7 del Regolamento vigente in materia di obbligo degli Stati membri e delle Autorità Competenti all'avvio delle indagini di inviare comunicazioni motivate ad Europol;
sia esclusa o comunque limitata, all'articolo 12, la facoltà di istituire organismi, attualmente non previsti, sulla base di una determinazione del consiglio d'amministrazione, rafforzando a tal fine l'aspetto del conseguimento di maggiori risparmi;
sia esclusa, nello specifico, la possibilità di conferire al comitato esecutivo di cui agli artt. 21 e 22 funzioni svolte dal direttore esecutivo di cui all'articolo 18;
con riferimento all'articolo 25 sia assicurata, ridefinendo il potere di ciascun soggetto di determinare autonomamente limitazioni all'accesso alle informazioni, la omogeneità delle competenze di ciascun soggetto, ed in particolare degli Stati membri;
siano rafforzate le disposizioni volte a prevenire e sanzionare ogni abuso e violazione in materia di accesso e trattamento dei dati personali, valutando altresì la esclusione della possibilità per Europol di determinare limitazioni per quanto riguarda informazioni ottenute da fonti accessibili al pubblico;
sia espunta, o comunque definita con criteri stringenti, la tipologia dei soggetti privati con i quali si potrebbe procedere allo scambio e alla condivisione di informazioni, prevedendo comunque l'obbligo di motivazione per ciascuna operazione in tal senso;
con riferimento all'articolo 54 e all'accesso del Parlamento europeo ad informazioni classificate e dati sensibili non classificati transitati attraverso Europol, siano apportate le necessarie integrazioni finalizzate ad assicurare la riservatezza delle indagini e la tutela dei dati sensibili;
con riferimento al Capo IX in materia di controllo parlamentare:
a) siano introdotte disposizioni specifiche volte a rafforzare il ruolo dei parlamenti nazionali e lo strumento di controllo rappresentato delle riunioni interparlamentari delle Commissioni competenti per materia, secondo quanto stabilito nelle conclusioni della Conferenza di Stoccolma del 15 maggio 2013;
b) siano introdotte idonee modalità di verifica, da parte parlamentare, sia sugli indirizzi programmatici dell'attività di Europol, che, soprattutto, sugli esiti di tale attività e sui risultati raggiunti;
c) siano previste idonee forme di partecipazione parlamentare alle procedure di valutazione dell'idoneità dei candidati agli incarichi di vertice dell'Agenzia.
(7-00007)
CAMPANELLA

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