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venerdì 28 giugno 2013

Consiglio di Stato: Finanzieri in servizio di Pg presso le Procure: non spetta l'indennità di servizio esterno Non cambia orientamento Palazzo Spada rimandando alla natura ed ai presupposti applicativi del beneficio. E il comando della GdF non ha introdotto ulteriori presupposti fattuali e giuridici rispetto alle previsioni normative


CONSIGLIO DI STATO
Finanzieri in servizio di Pg presso le Procure: non spetta l'indennità di servizio esterno
Non cambia orientamento Palazzo Spada rimandando alla natura ed ai presupposti applicativi del beneficio. E il comando della GdF non ha introdotto ulteriori presupposti fattuali e giuridici rispetto alle previsioni normative
 (Sezione quarta, decisione n. 3873/07; depositata il 12 luglio)
 N. 3873/2007Reg. Dec.
N. 1466 Reg.Ric.
Anno: 2004


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
(SEZIONE QUARTA)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso iscritto al NRG 1466\2004, proposto da omissisvldmsm tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Renato Negroni e Antonino Galletti ed elettivamente domiciliati presso quest’ultimo in Roma, viale Mazzini n. 55;
 
contro
Ministero dell’economia e delle finanze – Comando generale della Guardia di finanza - in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ex lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. II, n. 10407 del 20 novembre 2003.
Visto il ricorso in appello;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 12 giugno 2007 la relazione del consigliere Vito Poli, uditi gli avvocati Bonaccio su delega dell’Avv. Allegroni e l’Avv. dello Stato Cesaroni;
Ritenuto e considerato quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 9 febbraio 2004, e depositato il successivo 19 febbraio, un folto gruppo di finanzieri – in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale e la soppressa Pretura circondariale di Roma - proponeva appello avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio, sez. II, n. 10407 del 20 novembre 2003, che aveva respinto la domanda di corresponsione della speciale indennità giornaliera di servizio esterno divisata dagli artt. 42, d.P.R. n. 395 del 1995 e 50, d.P.R. n. 254 del 1999.
2. Si costituiva il Ministero dell’economia e delle finanze deducendo l'infondatezza del gravame in fatto e diritto.
3. La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 12 giugno 2007. 
4. L’appello è infondato e deve essere respinto.
L’unica questione sottesa al gravame in trattazione consiste nello stabilire se al personale della Guardia di finanza, assegnato alle sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica, competa o meno la speciale indennità giornaliera di servizio esterno divisata dagli artt. 42, d.P.R. n. 395 del 1995 e 50, d.P.R. n. 254 del 1999.
Sul punto è sufficiente rinviare – a mente dell’art. 9, l. n. 205 del 2000 - agli specifici ed univoci precedenti di questo Consiglio (da cui la sezione non intende discostarsi), che hanno negato al predetto personale il beneficio in questione (cfr. in generale, sulla natura ed i presupposti applicativi del beneficio, Cons. St., sez. IV, 12 febbraio 2007, n. 585; sul personale della G. di f. assegnato alle sezioni di p.g., Cons. giust. amm., 27 dicembre 2006, n. 827).
E’ appena il caso di evidenziare infine, per replicare alle diffuse argomentazioni sviluppate sul punto dalla difesa degli appellanti (nell’atto di appello e nella memoria conclusionale), che il Comando generale della G. di f., nella circolare 3 aprile 2000, non ha introdotto contra o praeter legem ulteriori  presupposti, fattuali e giuridici, rispetto a quelli divisati dai decreti presidenziali che hanno recepito gli schemi concertati  di categoria, essendosi limitato a chiarire la ratio ed i presupposti applicativi dell’indennità in questione quali emergono obbiettivamente dall’esegesi letterale, sistematica e storica di tutte le norme che si sono avvicendate in materia, a partire dall’art. 12, del d.P.R. n. 147 del 1990.
5. In conclusione l’appello deve essere respinto.
Le spese di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate come da dispositivo.
 
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:
- respinge l’appello e per l’effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti, in solido fra loro, a rifondere in favore del Ministero dell’economia e delle finanze – Comando generale della Guardia di finanza - le spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro tremila;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 giugno 2007, con la partecipazione di:
Paolo Salvatore   - Presidente
Pierluigi Lodi   - Consigliere
Antonino Anastasi  - Consigliere
Vito Poli Rel. Estensore  - Consigliere
Carlo Deodato   - Consigliere
 
LESTENSORE    IL PRESIDENTE
Vito Poli        Paolo Salvatore  
                           IL SEGRETARIO
     Rosario Giorgio Carnabuci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

10 luglio 2007
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
     Il Dirigente
     Giuseppe Testa
           


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ARC

 

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