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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale Per La Campania - Sede di Napoli, Sezione Interna Quinta, composto dai Signori Magistrati:
- Dr. Carlo d’Alessandro - Presidente;
- Dr. Paolo Carpentieri – Giudice;
- Dr. Michelangelo Francavilla – Giudice relatore estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul
ricorso n. 8427/05 R.G. proposto da ..omissvld.. ..omissvld..,
elettivamente domiciliato in Napoli, via Tino di Camaino n. 6 presso lo
studio dell’avv. Giancarlo Violante che lo rappresenta e difende nel
presente giudizio
CONTRO
-
COMUNE DI GRUMO NEVANO, in persona del legale rappresentante p.t.,
domiciliato ex lege in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. e
rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. Giuseppe Liguori
con studio in Frattamaggiore (Na), via Torino n. 11;
- AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3, in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio;
per l’annullamento dei seguenti atti:
a)
ordinanza n. 18 prot. n. 10845 emessa il 15 luglio 2005 con cui il
Sindaco del Comune di Grumo Nevano ha intimato al ricorrente di
procedere “ad horas” alla bonifica dello stabile sito in Grumo Nevano,
via S. Domenico, angolo Corso Cirillo;
b)
verbale di accertamento prot. n. 62 del 19/05/05 redatto da funzionari
dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 della Regione Campania;
c)
nota prot. Dip. 1499/S.S.P. del 23/05/05 emessa dal Dipartimento di
Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.L. Napoli 3;
Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;
Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la pubblica udienza del 27 aprile 2006;
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;
Ritenuto, in FATTO, e considerato, in DIRITTO, quanto segue:
FATTO
Con
ordinanza n. 18 prot. n. 10845 del 15 luglio 2005 il Sindaco del Comune
di Grumo Nevano ha intimato a ..omissvld.. ..omissvld.. di procedere
“ad horas” alla bonifica dello stabile di sua proprietà sito in Grumo
Nevano, via S. Domenico, angolo Corso Cirillo con la rimozione
dell’amianto ivi esistente.
Con
ricorso notificato in data 16/11/05 e depositato il 05/12/05 il
..omissvld.. ha impugnato il provvedimento in esame, unitamente agli
atti presupposti in epigrafe indicati, deducendone l’illegittimità in
relazione ai vizi di violazione e falsa applicazione della L. n. 257/92,
del D.M. del 06/09/94 e del D.M. del 20/08/99, eccesso di potere per
carenza dei presupposti, contraddittorietà tra atti, omessa
ponderazione, perplessità, violazione del giusto procedimento,
straripamento, sviamento, difetto del contraddittorio e di motivazione,
violazione dell’art. 54 D. Lgs. n. 267/00.
Il Comune di Grumo Nevano, costituitosi con memoria depositata il 14/12/05, ha chiesto il rigetto del ricorso.
L’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3, benchè ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
Con
ordinanza n. 3642/05 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare
proposta dal ricorrente ed ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza
impugnata.
All’udienza pubblica del 27 aprile 2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
..omissvld..
..omissvld.. impugna, unitamente agli atti presupposti emessi dalla
A.S.L. Napoli 3 in epigrafe indicati, l’ordinanza n. 18 prot. n. 10845
del 15 luglio 2005 con cui il Sindaco del Comune di Grumo Nevano ha
intimato al ricorrente di procedere “ad horas” alla bonifica dello
stabile di sua proprietà sito in Grumo Nevano, via S. Domenico, angolo
Corso Cirillo con la rimozione dell’amianto ivi esistente.
Con
la prima censura il ricorrente deduce l’illegittimità degli atti
impugnati per violazione e falsa applicazione della L. n. 257/92, dei
DD.MM. 06/09/94 e 20/08/99, eccesso di potere sotto vari profili e
difetto di motivazione; in particolare, l’Azienda Sanitaria Locale
competente avrebbe prescritto la rimozione dell’amianto non in ragione
del cattivo stato del materiale rinvenuto nel corso del sopralluogo
(mancando ogni riferimento in tal senso) ma a causa del pericolo
conseguente alle modalità dell’intervento di demolizione parziale del
fabbricato posto in essere, per conto del Comune, dalla ditta Pagliarulo
(l’amianto proverrebbe dallo smantellamento parziale del tetto).
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
La
normativa volta a prevenire i rischi derivanti dall’amianto individua
la pericolosità di tale sostanza in riferimento all’eventualità del
rilascio di fibre aerodisperse nell’ambiente che costituisce, pertanto,
il presupposto per l’applicazione delle misure di salvaguardia ivi
previste.
In questo senso depongono:
a)
l’art. 2 L. n. 257/92 ove si specifica che per rifiuti di amianto si
intendono “i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i
detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche
provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi
sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua
destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto
nell'ambiente”;
b)
l’art. 1 dell’allegato 1 del D.M. del 06/09/94 secondo cui “la
potenziale pericolosità dei materiali di amianto dipende
dall'eventualità che siano rilasciate fibre aerodisperse nell'ambiente
che possono venire inalate dagli occupanti. Il criterio più importante
da valutare in tal senso è rappresentato dalla friabilità dei materiali:
si definiscono friabili i materiali che possono essere sbriciolati o
ridotti in polvere mediante la semplice pressione delle dita. I
materiali friabili possono liberare fibre spontaneamente per la scarsa
coesione interna (soprattutto se sottoposti a fattori di deterioramento
quali vibrazioni, correnti d'aria, infiltrazioni di acqua) e possono
essere facilmente danneggiati nel corso di interventi di manutenzione o
da parte degli occupanti dell'edificio, se sono collocati in aree
accessibili”;
c)
l’art. 7 dell’allegato n. 1 al D.M. del 06/09/94 (concernente
specificamente le lastre di cemento – amianto quali quelle di causa)
secondo il quale “le lastre piane o ondulate di cemento-amianto,
impiegate per copertura in edilizia, sono costituite da materiale non
friabile che, quando è nuovo o in buono stato di conservazione, non
tende a liberare fibre spontaneamente. Il cemento-amianto, quando si
trova all'interno degli edifici, anche dopo lungo tempo, non va incontro
ad alterazioni significative tali da determinare un rilascio di fibre,
se non viene manomesso. Invece, lo stesso materiale esposto ad agenti
atmosferici subisce un progressivo degrado per azione delle piogge
acide, degli sbalzi termici, dell'erosione eolica e di microrganismi
vegetali”.
Quanto
fin qui evidenziato induce a ritenere che l’obbligo di smaltimento dei
materiali contenenti amianto deriva dal pericolo di dispersione delle
relative fibre dovuto ad un cattivo stato di conservazione della
sostanza o ad interventi di manutenzione (art. 1 allegato 1 D.M. del
06/09/94).
Orbene,
nella fattispecie in esame l’Azienda Sanitaria Locale competente non ha
mai fatto riferimento al cattivo stato di conservazione dell’amianto
quale presupposto dell’obbligo di rimozione ivi prescritto (si vedano,
in proposito l’atto prot. n. 62 del 19/05/05 relativo alle risultanze
del sopralluogo e la nota del 23/05/05 contenente l’invito al Comune a
procedere allo smaltimento della sostanza) nè alcuna indicazione in tal
senso è contenuta nel provvedimento impugnato.
Ne
deriva, come correttamente sostenuto dal ricorrente, che la rimozione
della sostanza è stata ritenuta dall’A.S.L. necessaria in relazione al
pericolo derivante dalle modalità di esecuzione dei lavori di parziale
demolizione del fabbricato, il cui tetto è composto da lastre di cemento
– amianto, posti in essere da una ditta privata per conto del Comune
nell’ambito delle opere di ampliamento dell’adiacente via pubblica.
Ciò
è desumibile anche dall’esplicito riferimento, contenuto nella nota del
23/05/05 con cui l’Azienda Sanitaria Locale ha invitato il Comune a
“disporre ad horas la rimozione”, alla necessità per l’ente locale di
presentare un piano di lavoro ai sensi dell'art. 34 D. Lgs. n. 277/91;
la norma in esame prevede tale obbligo in capo al datore di lavoro
“prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione
dell'amianto, ovvero dei materiali contenenti amianto, dagli edifici,
strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto” al fine
di “garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione
dell'ambiente esterno”.
Del
resto che la presenza delle lastre di cemento – amianto rinvenute
accatastate sia conseguente ai lavori di demolizione parziale del
fabbricato eseguiti per conto del Comune è desumibile dal fatto che lo
stesso personale dell’Azienda Sanitaria Locale nel corso del sopralluogo
ha rilevato che le lastre erano “probabilmente quelle mancanti nella
parte terminale della tettoia” e che di tale materiale non vi è traccia
alcuna nel verbale d’immissione in possesso del 23/11/04 redatto nel
momento in cui il Comune ha occupato il bene per l’esecuzione dei lavori
necessari per l’ampliamento della strada pubblica limitrofa.
La
ritenuta fondatezza della prima censura comporta l’accoglimento del
ricorso (con assorbimento nella predetta statuizione, per esigenze di
economia processuale, delle ulteriori doglianze proposte) e
l’annullamento dell’ordinanza n. 18 prot. n. 10845 emessa dal Sindaco
del Comune di Grumo Nevano il 15/07/05, unico tra gli atti impugnati
lesivo dell’interesse del ..omissvld...
Il
Comune di Grumo Nevano, in quanto soccombente, deve essere condannato a
pagare, in favore del ricorrente, le spese del presente giudizio il cui
importo viene liquidato come da parte dispositiva.
Sussistono,
invece, “giusti motivi” per disporre, ai sensi dell’art. 92 c.p.c.,
l’integrale compensazione delle spese di lite relative al rapporto
giuridico processuale instauratosi tra il ricorrente e l’Azienda
Sanitaria Locale Napoli 3;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sede di Napoli, Sezione Interna Quinta:
1)
accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’ordinanza n. 18 prot.
n. 10845 emessa dal Sindaco del Comune di Grumo Nevano il 15/07/05;
2)
condanna il Comune di Grumo Nevano a pagare, in favore del ricorrente,
le spese processuali da quest’ultimo sostenute il cui importo si liquida
in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), per diritti ed
onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3)
dispone l’integrale compensazione delle spese di lite relative al
rapporto giuridico – processuale instauratosi tra il ricorrente e
l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3;
4) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 27 aprile 2006.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
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