Ministero dell'interno
Nota 19-4-2013 n. DCPREV/5307
D.P.R. n. 151/2011 - Regolamento di semplificazione prevenzione incendi - Nuovi procedimenti e regime dell'imposta di bollo.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.
Nota 19 aprile 2013, n. DCPREV/5307 (1).
D.P.R. n. 151/2011 - Regolamento di semplificazione prevenzione incendi - Nuovi procedimenti e regime dell'imposta di bollo.
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(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.
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Alle
Direzioni regionali/interregionali dei Vigili del fuoco
Loro sedi
Ai
Comandi provinciali dei Vigili del fuoco
Loro sedi
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È pervenuta da parte dell'Agenzia delle entrate, Direzione normativa, la nota n. 954-23/2013 del 19 marzo 2013, di riscontro ad apposito quesito dalla scrivente Direzione centrale, formulato il 24/04/2012, in ordine all'applicazione del regime dell'imposta di bollo a seguito delle novità introdotte dal regolamento di semplificazione di cui al D.P.R. n. 151/2011.
Si riassumono, pertanto, per informazione e norma, le indicazioni ricevute al riguardo.
CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI: nell'ambito del procedimento di controllo di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011 possono darsi le seguenti indicazioni.
a) SCIA: alla Segnalazione certificata di inizio attività non trova applicazione l'imposta di bollo per le attività di cui all'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011, categorie A, B e C, poiché atto privato non contenente alcuna istanza.
b) Verbale di visita tecnica: la richiesta e la copia sono esenti ai sensi dell'art. 25, legge 7 agosto 1990, n. 241 e artt. 4 e 5, D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 (v. Ministero delle finanze, ris. 20 aprile 1993, n. 391804, ris. 4 ottobre 2001, n. 151/E). In tali casi sono fatti salvi i diritti di copia. Se la copia del verbale è richiesta: con dichiarazione di conformità all'originale, si applica l'imposta di bollo sia sulla istanza che sulla copia rilasciata.
c) CPI: il Certificato di prevenzione incendi predisposto all'esito del positivo sopralluogo sulle attività in fascia C, già sottratto alla normativa sulla cosiddetta decertificazione di cui all'art. 15 della legge n. 183/2011 (circ. n. 2973 del 13 giugno 2012 del Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile), è esente in quanto non rientra nella definizione di cui all'art. 1, lett. f) del D.P.R. n. 445/2000 ed è rilasciato obbligatoriamente in base all'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 151/2011 e non su istanza del cittadino.
ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO CONFORMITÀ ANTINCENDIO: l'attestazione di rinnovo periodico è esente per le medesime considerazioni fatte in merito alla SCIA.
NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ E VERIFICHE IN CORSO D'OPERA: le istanze sono soggette ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 3 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, mentre gli atti emanati in riscontro sono soggetti ai sensi dell'art. 4 della stessa.
Si precisa, da ultimo, che nulla muta relativamente ai restanti procedimenti (valutazione del progetto, deroga) che non sono stati oggetto di modifiche normative.
Il Direttore centrale
Dattilo
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D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, art. 4
D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, art. 5
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, art. 4
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, All. I
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 25
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