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venerdì 28 giugno 2013

Cassazione: Giurisprudenza di legittimità Sorpassi - In curva con invasione della opposta corsia - Violazione delle norme sul sorpasso e di quelle sulla mano da tenere - Concorso formale - Configurabilità





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Giurisprudenza di legittimità Sorpassi - In curva con invasione della
opposta corsia - Violazione delle norme sul sorpasso e di quelle sulla
mano da tenere - Concorso formale - Configurabilità (Corte Cass. Civ.,
sez. II, 28 settembre 2006, n. 21083)


CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass.
civ. Sez. II, 28-09-2006, n. 21083


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PONTORIERI Franco -
Presidente

Dott. ODDO Massimo – rel. Consigliere

Dott. TROMBETTA
Francesco - Consigliere

Dott. TRECAPELLI Giancarlo - Consigliere

Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto il 30 maggio 2003 da:

...omissisvld... -
rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del
ricorso dall’Avv. Tripodi Enzo del foro di Palmi e dall’Avv. Naccari
Domenico, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla via
Carlo Alberto Racchia, n. 2;

- ricorrente -

contro

Ufficio
Territoriale del Governo di Reggio Calabria — in persona del Prefetto
pro tempore — rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello
Stato, presso la quale è domiciliato ope legis in Roma, alla via dei
Portoghesi, n. 12;

- intimato -

avverso la sentenza del Giudice di
Pace di Palmi n. 214 del 10 settembre 2002 - non notificata;

udita la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 luglio 2006
dal Consigliere Dott. ODDO Massimo;

udito il P.M., in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.


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Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Il Giudice di Pace di
Palmi, con sentenza del 10 settembre 2002, rigettò l’opposizione
proposta da ...omissisvld... avverso il decreto emesso l’11 ottobre 2000, con il
quale il Prefetto di Reggio Calabria aveva disposto la sospensione
della sua patente di guida per la durata di un mese, per avere il L.,
in violazione dell’art. 143 C.d.S., comma 12, proceduto contromano il 3
ottobre 2000 in territorio del Comune di Palmi alla guida della propria
autovettura tg. (OMISSIS) in corrispondenza di curva della SS 19.

Osservò il giudice, per quel che ancora interessa, che ricorreva nella
specie la violazione contestata, e non quella eccepita di cui all’art.
148 C.d.S., comma 10, atteso che era ininfluente ai fini della
qualificazione dell’infrazione la circostanza che la circolazione
contro mano in prossimità di curva fosse avvenuta nell’esecuzione di un
sorpasso.

Il L. è ricorso con un morivo per la cassazione della
sentenza e l’intimato Ufficio Territoriale del Governo di Reggio
Calabria ha depositato il 26 settembre 2003 "atto di costituzione".

Motivi della decisione
Il ricorrente, lamentando con l’unico motivo la
falsa applicazione del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 143, comma
1, e art. 148, comma 10, deduce che, in ragione del principio di
specialità, l’avvenuta invasione dell’opposta corsia in prossimità di
curva in modo repentino per l’effettuazione di una manovra di sorpasso,
seguita dall’immediato rientro nella corsia di marcia, avrebbe
integrato la violazione delle disposizioni regolanti il sorpasso dei
veicoli e non di quelle disciplinanti la loro posizione sulla
carreggiata.

Il motivo è infondato.

Il sorpasso che, in quanto
necessario per evitare intralci alla circolazione e sveltire il
traffico, costituisce una manovra connaturale alla circolazione dei
veicoli e sempre consentita, salvo che non ricorrano le condizioni di
pericolo specificamente menzionate nell’art. 148 C.d.S., non comporta
necessariamente l’invasione dell’opposta corsia di marcia e da essa
prescinde la disciplina per esso stabilita, limitandosi questa a
stabilire la regola comune che il sorpasso deve avvenire sulla sinistra
del veicolo o di altro utente della strada che procede nella stessa
corsia e che se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più
corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente
alla sinistra del veicolo che si intende sorpassare.

Il divieto di
sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in
ogni caso di scarsa visibilità, stabilito dall’art. 148 C.d.S., comma
10, ha conseguentemente l’esclusiva finalità di prevenire il non
avvertibile pericolo derivante dalla possibilità che un veicolo
procedente in senso inverso abbia invaso la parte della carreggiata
percorsa dai veicoli procedenti in senso inverso e, in generale, che la
riduzione dello spazio di manovra non consenta ai veicoli coinvolti in
un sorpasso di evitare gli ostacoli alla normale circolazione non
percepibili dai loro conducenti con la normale tempestività (cfr., tra
le altre, in rif. art. 106 cod. abrog.: cass. pen., sez. IV, 4 febbraio
1983, n. 1566).

L’obbligo imposto ai veicoli dall’art. 143 C.d.S., di
circolare sulla parte destra della carreggiata, oltre che in prossimità
del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera, e
la previsione di una particolare sanzione per colui che circola
contromano in corrispondenza della curve e dei raccordi convessi o in
ogni altro caso di limitata visibilità, non mira, invece, a tutelare la
possibilità di reagire efficacemente ad un altrui comportamento
pericoloso, ma ad impedire che la violazione del precetto venga posta
in essere mediante l’invasione dell’opposta corsia di marcia in
situazioni che non garantiscano che la stessa, oltre ad essere
necessitata, sia anche consentita dalle condizioni del flusso veicolare
opposto e che, in ogni caso, sia rilevabile dai veicoli sopraggiungenti
nell’altra corsia e consenta ai loro conducenti di adeguare a detta
invasione la propria condotta. L’effettuazione di una manovra di
sorpasso in prossimità di una curva con l’invasione dell’opposta corsia
di marcia realizza, conseguentemente, tanto la fattispecie di un
sorpasso vietato quanto quella della circolazione contro mano, non
sussistendo tra le due violazioni un rapporto di specialità, bensì di
concorso formale, e correttamente, dunque, la sentenza ha escluso che
non potesse trovare luogo la sanzione accessoria della sospensione
della patente di guida, che, diversamente peraltro da quanto opinato
dal ricorrente, trovava applicazione in relazione alla violazione sia
dell’art. 143 C.d.S., comma 12, e sia dell’art. 148 C.d.S., comma 10.

Non va provveduto sulle spese del giudizio, essendosi l’intimato
limitato a depositare un "atto di costituzione" e non avendo il
medesimo svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso.

Così deliberato in Roma, il 3 luglio 2006.

Depositato in Cancelleria
il 28 settembre 2006


 

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