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venerdì 28 giugno 2013

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro di Roma Capitale nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' inerente il settore del traffico e della mobilita'.


 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 19 giugno 2013 

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro di
Roma Capitale  nelle  iniziative  finalizzate  al  superamento  della
situazione di criticita' inerente il settore  del  traffico  e  della
mobilita'. (Ordinanza n. 97). (13A05500)
(GU n.148 del 26-6-2013) 
                               IL CAPO
              del Dipartimento della protezione civile

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  4
agosto 2006 con il quale e' stato dichiarato lo  stato  di  emergenza
nel settore del traffico e della mobilita' nella citta' di  Roma,  il
decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  17  dicembre
2010 con il quale, nell'ambito del predetto stato di emergenza,  sono
state ricomprese le  attivita'  di  delocalizzazione  dei  centri  di
autodemolizione e rottamazione presenti nel territorio del comune  di
Roma nonche', da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri del 4 dicembre 2011  con  il  quale  il  predetto  stato  di
emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543
del 26 settembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni;
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita';
  Considerato che per la gestione delle attivita' poste in essere per
il superamento della situazione di  criticita'  in  rassegna  non  e'
stata istituita una apposita  contabilita'  speciale  ma  sono  state
utilizzate le risorse allocate sui pertinenti capitoli  del  bilancio
del  Comune  di  Roma  e  gestite  mediante  le  ordinarie  procedure
contabili;
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge 15 maggio 2012 n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  15  luglio  2012,  n.  100,  con  cui   consentire   la
prosecuzione, in regime ordinario, delle  iniziative  finalizzate  al
superamento della situazione di criticita' in atto;
  Vista la nota del Commissario delegato del 28 settembre 2012  e  la
nota del Sindaco di Roma del 20 marzo 2013;
  Acquisita l'intesa delle Regione Lazio con nota del 15 maggio 2013;
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

                              Dispone:

                               Art. 1

  1.   Roma   Capitale   e'   individuata    quale    Amministrazione
ordinariamente competente al coordinamento delle attivita' necessarie
al completamento  degli  interventi  da  eseguirsi  nel  contesto  di
criticita' di cui in premessa.
  2. Per i fini di cui al comma 1, il Direttore dell'Ufficio per  gli
interventi previsti nei Piani emergenziali nel settore del traffico e
della mobilita' e per il programma Roma Capitale e' individuato quale
soggetto responsabile a porre in  essere,  entro  trenta  giorni  dal
trasferimento della documentazione di  cui  al  successivo  comma  3,
tutte  le  attivita'  occorrenti  per  il  proseguimento  in   regime
ordinario delle iniziative in corso finalizzate  al  superamento  del
contesto  critico  in  rassegna,  e  provvede  alla  ricognizione  ed
all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai
fini del trasferimento dei medesimi a Roma  Capitale,  unitamente  ai
beni ed alle attrezzature utilizzate.
  3. Il Sindaco di Roma, Commissario delegato  pro-tempore,  provvede
entro  dieci  giorni  dalla  data  di  pubblicazione   del   presente
provvedimento sulla Gazzetta ufficiale, a trasferire al Direttore  di
cui al comma 2 tutta la  documentazione  amministrativa  e  contabile
inerente alla gestione commissariale e  ad  inviare  al  Dipartimento
della  protezione  civile  una  relazione  sulle   attivita'   svolte
contenente l'elenco  dei  provvedimenti  adottati,  degli  interventi
conclusi e delle  attivita'  ancora  in  corso  con  relativo  quadro
economico.
  4. Il Direttore  di  cui  al  comma  2,  per  l'espletamento  delle
iniziative di cui  alla  presente  ordinanza,  puo'  avvalersi  delle
strutture  organizzative  dell'Amministrazione  Capitolina,   nonche'
della collaborazione degli Enti territoriali  e  non  territoriali  e
delle  Amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato,   che
provvedono sulla base  di  apposita  convenzione,  nell'ambito  delle
risorse gia' disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di  bilancio  di
ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica.
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, si provvede con le risorse  disponibili  sul
bilancio di Roma Capitale.
  6. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza
si provvede,  ove  ne  ricorrano  i  presupposti,  nel  rispetto  dei
principi generali dell'ordinamento  giuridico,  della  direttiva  del
Presidente del Consiglio dei Ministri  del  22  ottobre  2004  e  dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in deroga alle  sotto
elencate disposizioni per un  periodo  di  sei  mesi  dalla  data  di
pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana:
    decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e   successive
modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, commi 8, 9, 10
e 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 57, 62, 63, 65,
66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 98, comma 2, 111, 118, 128, 130, 132,
141,  241,  nonche'  le  disposizioni  regolamentari  per  la   parte
strettamente connessa.
  7. Il Direttore di cui al comma  2,  a  seguito  del  completamento
degli interventi di cui alla presente ordinanza, provvede ad  inviare
al Dipartimento della  protezione  civile  una  relazione  conclusiva
riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto
critico in rassegna.
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana.
    Roma, 19 giugno 2013

                                  Il Capo del dipartimento: Gabrielli

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