PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 19 giugno 2013
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro di
Roma Capitale nelle iniziative finalizzate al superamento della
situazione di criticita' inerente il settore del traffico e della
mobilita'. (Ordinanza n. 97). (13A05500)
(GU n.148 del 26-6-2013)
IL CAPO
del Dipartimento della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora
operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4
agosto 2006 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
nel settore del traffico e della mobilita' nella citta' di Roma, il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre
2010 con il quale, nell'ambito del predetto stato di emergenza, sono
state ricomprese le attivita' di delocalizzazione dei centri di
autodemolizione e rottamazione presenti nel territorio del comune di
Roma nonche', da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 4 dicembre 2011 con il quale il predetto stato di
emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543
del 26 settembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e
privata incolumita';
Considerato che per la gestione delle attivita' poste in essere per
il superamento della situazione di criticita' in rassegna non e'
stata istituita una apposita contabilita' speciale ma sono state
utilizzate le risorse allocate sui pertinenti capitoli del bilancio
del Comune di Roma e gestite mediante le ordinarie procedure
contabili;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione
civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del
decreto-legge 15 maggio 2012 n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la
prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al
superamento della situazione di criticita' in atto;
Vista la nota del Commissario delegato del 28 settembre 2012 e la
nota del Sindaco di Roma del 20 marzo 2013;
Acquisita l'intesa delle Regione Lazio con nota del 15 maggio 2013;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. Roma Capitale e' individuata quale Amministrazione
ordinariamente competente al coordinamento delle attivita' necessarie
al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di
criticita' di cui in premessa.
2. Per i fini di cui al comma 1, il Direttore dell'Ufficio per gli
interventi previsti nei Piani emergenziali nel settore del traffico e
della mobilita' e per il programma Roma Capitale e' individuato quale
soggetto responsabile a porre in essere, entro trenta giorni dal
trasferimento della documentazione di cui al successivo comma 3,
tutte le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime
ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del
contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed
all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai
fini del trasferimento dei medesimi a Roma Capitale, unitamente ai
beni ed alle attrezzature utilizzate.
3. Il Sindaco di Roma, Commissario delegato pro-tempore, provvede
entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento sulla Gazzetta ufficiale, a trasferire al Direttore di
cui al comma 2 tutta la documentazione amministrativa e contabile
inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento
della protezione civile una relazione sulle attivita' svolte
contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi
conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro
economico.
4. Il Direttore di cui al comma 2, per l'espletamento delle
iniziative di cui alla presente ordinanza, puo' avvalersi delle
strutture organizzative dell'Amministrazione Capitolina, nonche'
della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e
delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che
provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle
risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di
ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui
alla presente ordinanza, si provvede con le risorse disponibili sul
bilancio di Roma Capitale.
6. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza
si provvede, ove ne ricorrano i presupposti, nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in deroga alle sotto
elencate disposizioni per un periodo di sei mesi dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana:
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, commi 8, 9, 10
e 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 57, 62, 63, 65,
66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 98, comma 2, 111, 118, 128, 130, 132,
141, 241, nonche' le disposizioni regolamentari per la parte
strettamente connessa.
7. Il Direttore di cui al comma 2, a seguito del completamento
degli interventi di cui alla presente ordinanza, provvede ad inviare
al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva
riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto
critico in rassegna.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Roma, 19 giugno 2013
Il Capo del dipartimento: Gabrielli
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