Ministero dell'interno
Circ. 16-5-2007 n. 24
Competenza a concedere il
beneficio della rateizzazione del pagamento nel caso in cui il verbale
di contestazione di violazioni al Codice della strada sia stato elevato
da agenti della Polizia locale.
Emanata dal Ministero dell'interno,
Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale
per l’Amministrazione generale e per gli Uffici territoriali del
Governo.
Circ. 16 maggio 2007, n. 24 (1).
Competenza a concedere il
beneficio della rateizzazione del pagamento nel caso in cui il verbale
di contestazione di violazioni al Codice della strada sia stato elevato
da agenti della Polizia locale.
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(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari
interni e territoriali, Direzione centrale per l’Amministrazione
generale e per gli Uffici territoriali del Governo.
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Ai Prefetti della Repubblica
Loro sedi
Al Commissario del
Governo per la Provincia di Trento
Trento
Al Commissario del
Governo per la Provincia
di Bolzano
Bolzano
Al Presidente
della Giunta regionale della Valle d'Aosta
Aosta
e, p.c.: Al
Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione centrale della
Polizia stradale, ferroviaria,
di frontiera e postale
Sede
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È stato chiesto, da più parti, di conoscere l’avviso di questo
Ministero in merito al problema della individuazione dell’Autorità
competente a concedere il beneficio della rateizzazione del pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria nel caso in cui il verbale di
contestazione di violazioni al Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del
1992) sia stato elevato da Agenti della Polizia locale.
È stata
interpellata, al riguardo, anche l’Avvocatura generale dello Stato, la
quale, con parere del 14 marzo 2007, ha osservato che, nell’ipotesi in
cui il verbale elevato da agenti della Polizia locale abbia acquistato
efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell’art. 203, comma 3, del
Codice della strada - perché il contravventore non ha proposto ricorso
amministrativo, prestandovi in tal modo acquiescenza, o lo ha impugnato
davanti al Giudice di pace ai sensi dell’art. 204-bis del Codice della
strada - «il Prefetto è privo di qualsiasi competenza procedimentale e
provvedimentale e non potrà, pertanto, essere investito dell’istanza ex
art. 26, 1° comma della legge n. 689 del 1981». Secondo il predetto
Organo legale, in siffatta ipotesi, competente a concedere il beneficio
della rateizzazione «parrebbe essere il soggetto titolare del diritto
cioè l’autorità amministrativa che procede alla riscossione della somma
ai sensi del successivo art. 27, 1° comma della legge n. 689 del 1981
e, cioè, nel caso che la violazione sia stata accertata dagli agenti
della Polizia locale, i Comuni o la Provincia cui i proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti a norma dell’art. 208
del Codice della strada».
«Peraltro - aggiunge l’Avvocatura generale -
l’esecuzione parziale della obbligazione pecuniaria sorta da illecito
amministrativo, nella forma della rateizzazione, se disposta dal
Prefetto, verrebbe ad interferire sulla gestione delle entrate degli
Enti locali, i quali, alla luce dell’art. 393 del D.P.R. 16 dicembre
1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del Codice della strada), sono
tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di
entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma del citato
art. 208 del Codice della strada».
L’orientamento di cui sopra appare
condivisibile, per cui, nell’ipotesi in cui il verbale di contestazione
elevato da agenti della Polizia locale abbia acquistato efficacia di
titolo esecutivo, la competenza a concedere il beneficio della
rateizzazione della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata in
conseguenza della violazione di norme del Codice della strada è da
individuare nell’Ente destinatario dei proventi della stessa sanzione.
Il Direttore centrale
Penta
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