Translate

venerdì 28 giugno 2013

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.


 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 

Regolamento recante definizione dei criteri generali  in  materia  di
esercizio, conduzione,  controllo,  manutenzione  e  ispezione  degli
impianti termici per la climatizzazione  invernale  ed  estiva  degli
edifici e per la  preparazione  dell'acqua  calda  per  usi  igienici
sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1,  lettere  a)  e  c),  del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. (13G00114)
(GU n.149 del 27-6-2013)  
 Vigente al: 27-6-2013    
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  recante   norme   per
l'attuazione  del  Piano  energetico  nazionale  in  materia  di  uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di  sviluppo  delle
fonti rinnovabili di energia;
  Vista  la  direttiva  2002/91/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  16  dicembre   2002,   sul   rendimento   energetico
nell'edilizia;
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  e  successive
modificazioni, recante attuazione della citata direttiva  2002/91/CE,
di seguito  denominato  «decreto  legislativo»  ed,  in  particolare,
l'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), concernente l'adozione di
criteri generali, di una metodologia di calcolo e dei requisiti della
prestazione energetica;
  Visto l'articolo 7, del citato decreto legislativo  che  disciplina
l'esercizio  e  la  manutenzione  degli  impianti  termici   per   la
climatizzazione invernale ed estiva;
  Visto l'articolo 9, comma 1, del citato  decreto  legislativo  che,
fermo restando il rispetto  della  clausola  di  cedevolezza  di  cui
all'articolo 17, assegna alle regioni e  alle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, l'attuazione delle  disposizioni  contenute  nel
medesimo decreto legislativo;
  Visto l'articolo 12, comma 1, del citato  decreto  legislativo  che
disciplina  in  via  transitoria  l'esercizio,  la   manutenzione   e
l'ispezione degli impianti termici per la  climatizzazione  invernale
ed estiva;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio
e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai  fini  del
contenimento del consumo d'energia, in  attuazione  dell'articolo  4,
comma 4, della legge 9 gennaio  1991,  n.  10,  come  modificato  dal
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009,  n.
59, concernente la definizione dei criteri generali,  le  metodologie
di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione  energetica  degli
edifici e degli impianti termici per la climatizzazione  invernale  e
per la preparazione dell'acqua calda per usi  igienici  sanitari,  in
attuazione del citato articolo 4, comma  1,  lettere  a)  e  b),  del
decreto legislativo;
  Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008,  n.  115,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo 29  marzo  2010,  n.  56,  recante
attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza  degli
usi finali dell'energia e i servizi energetici,  nonche'  abrogazione
della  direttiva  93/76/CE  e,  in  particolare,  l'articolo  4   che
individua  le  funzioni  attribuite   all'Unita'   per   l'efficienza
energetica  istituita  presso  l'Agenzia  nazionale  per   le   nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
  Sentito il parere del Consiglio nazionale delle  ricerche  (CNR)  e
dell'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (ENEA);
  Sentito il parere del Consiglio  nazionale  consumatori  ed  utenti
(CNCU);
  Considerato che l'emanazione del  presente  decreto  e'  funzionale
alla piena  attuazione  della  direttiva  2002/91/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del  16  dicembre  2002,  e  in  particolare
dell'articolo 9, e che, in proposito, la Commissione europea,  il  18
ottobre 2006, ha avviato nei confronti della Repubblica italiana,  ai
sensi  dell'articolo  258  del  TFUE,  la  procedura  di   infrazione
2006/2378 e che, il 19 luglio 2012, e' stato presentato ricorso  alla
Corte di Giustizia dell'Unione  europea  con  richiesta  di  condanna
dell'Italia per attuazione incompleta e  non  conforme  della  citata
direttiva 2002/91/CE;
  Considerato che, in relazione alla disciplina delle ispezioni degli
impianti   per   la   climatizzazione   estiva,   la   cui    assenza
nell'ordinamento  italiano  e'  stata  rilevata   dalla   Commissione
europea, risulta opportuno, ai fini gestionali e di contenimento  dei
costi per gli utenti finali, integrare le operazioni di manutenzione,
esercizio e ispezione di tutte le tipologie di servizi forniti  dagli
impianti termici installati negli edifici;
  Considerato  che  l'articolo  8  della  direttiva  2002/91/CE   del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  16  dicembre  2002,  sul
rendimento energetico nell'edilizia, al fine di  ridurre  il  consumo
energetico e i livelli di emissione di biossido di carbonio,  prevede
che gli Stati Membri adottino le misure  necessarie  per  prescrivere
ispezioni  periodiche  delle  caldaie  alimentate  con   combustibili
gassosi, liquidi o solidi non rinnovabili, fornisce indicazioni sulle
potenze utili significative delle caldaie da sottoporre a ispezione e
sulla frequenza delle medesime;
  Considerato  che  l'articolo  9  della  direttiva  2002/91/CE   del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  16  dicembre  2002,  sul
rendimento energetico nell'edilizia, al fine di  ridurre  il  consumo
energetico e i livelli di emissione di biossido di carbonio,  prevede
che gli Stati Membri adottino le misure  necessarie  per  prescrivere
ispezioni periodiche sui sistemi di  condizionamento  d'aria  la  cui
potenza nominale utile e' superiore a 12 kW;
  Acquisita l'intesa  espressa  dalla  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nella
seduta del 26 settembre 2012;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
Consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza  di  Sezione  del  20
dicembre 2012;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 febbraio 2013;
  Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

                  Ambito di intervento e finalita'

  1. Il presente decreto definisce i criteri generali in  materia  di
esercizio, conduzione,  controllo,  manutenzione  e  ispezione  degli
impianti termici per la climatizzazione  invernale  ed  estiva  degli
edifici, per  la  preparazione  dell'acqua  calda  per  usi  igienici
sanitari,  nonche'  i  requisiti  professionali  e   i   criteri   di
accreditamento per  assicurare  la  qualificazione  e  l'indipendenza
degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti  di  ispezione
degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  192,  di
seguito denominato: "decreto legislativo".
  2. I criteri generali di cui al comma 1 si  applicano  all'edilizia
pubblica e privata.
                               Art. 2

                             Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento  si  applicano  le  definizioni
contenute nell'articolo 2, comma 1, e  nell'Allegato  A  del  decreto
legislativo.
                               Art. 3

              Valori massimi della temperatura ambiente

  1.  Durante  il  funzionamento  dell'impianto  di   climatizzazione
invernale, la media ponderata delle temperature  dell'aria,  misurate
nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unita'  immobiliare,  non
deve superare:
    a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad  attivita'
industriali, artigianali e assimilabili;
    b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
  2.  Durante  il  funzionamento  dell'impianto  di   climatizzazione
estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate  nei
singoli ambienti raffrescati di ciascuna unita' immobiliare, non deve
essere minore di 26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.
  3. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro
i limiti fissati ai commi 1 e 2 e' ottenuto con accorgimenti che  non
comportino spreco di energia.
  4. Gli edifici adibiti a  ospedali,  cliniche  o  case  di  cura  e
assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori
o anziani, nonche'  le  strutture  protette  per  l'assistenza  e  il
recupero dei  tossico-dipendenti  e  di  altri  soggetti  affidati  a
servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei commi 1 e  2,
limitatamente alle zone riservate alla permanenza  e  al  trattamento
medico dei degenti o degli ospiti. Per gli edifici adibiti a piscine,
saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e
di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali,
le autorita' comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di
temperatura dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e  2,  qualora
elementi oggettivi o  esigenze  legati  alla  specifica  destinazione
d'uso giustifichino temperature diverse di detti valori.
  5. Per gli edifici adibiti ad attivita' industriali, artigianali  e
assimilabili, le autorita'  comunali  possono  concedere  deroghe  ai
limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2,
qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
    a)  le  esigenze  tecnologiche   o   di   produzione   richiedano
temperature diverse dai valori limite;
    b) l'energia termica per la climatizzazione  estiva  e  invernale
degli ambienti derivi da sorgente non  convenientemente  utilizzabile
in altro modo.
                               Art. 4

Limiti di esercizio degli impianti  termici  per  la  climatizzazione
                              invernale

  1.  Gli  impianti  termici  destinati  alla  climatizzazione  degli
ambienti invernali  sono  condotti  in  modo  che,  durante  il  loro
funzionamento, non siano superati i  valori  massimi  di  temperatura
indicati all'articolo 3 del presente decreto.
  2.  L'esercizio  degli  impianti  termici  per  la  climatizzazione
invernale e' consentito con i seguenti  limiti  relativi  al  periodo
annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in
due o piu' sezioni:
    a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
    b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
    c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
    d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
    e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
    f) Zona F: nessuna limitazione.
  3. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere
attivati  solo  in  presenza  di   situazioni   climatiche   che   ne
giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non
superiore alla meta' di quella consentita in via ordinaria.
  4. La durata giornaliera di attivazione degli impianti non  ubicati
nella zona F e' compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
  5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano:
    a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o  case  di  cura  e
assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di  minori
o anziani, nonche' alle strutture protette  per  l'assistenza  ed  il
recupero dei  tossico-dipendenti  e  di  altri  soggetti  affidati  a
servizi sociali pubblici;
    b)   alle   sedi   delle   rappresentanze   diplomatiche   e   di
organizzazioni internazionali,  che  non  siano  ubicate  in  stabili
condominiali;
    c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
    d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
    e) agli edifici adibiti ad attivita' industriali ed artigianali e
assimilabili, nei casi in  cui  ostino  esigenze  tecnologiche  o  di
produzione.
  6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3  e  4,  limitatamente  alla
sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti
casi:
    a) edifici adibiti  a  uffici  e  assimilabili,  nonche'  edifici
adibiti ad attivita' commerciali e assimilabili,  limitatamente  alle
parti  adibite  a  servizi  senza  interruzione   giornaliera   delle
attivita';
    b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali
di cogenerazione con produzione combinata di elettricita' e calore;
    c) impianti termici che utilizzano sistemi  di  riscaldamento  di
tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
    d) impianti termici al servizio di uno o piu' edifici  dotati  di
circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici  di
cui alle deroghe previste al comma 5,  per  la  produzione  di  acqua
calda per usi igienici e sanitari, nonche' al fine  di  mantenere  la
temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore  necessario  a
garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
    e) impianti  termici  al  servizio  di  piu'  unita'  immobiliari
residenziali e assimilate dotati di gruppo  termoregolatore  pilotato
da  una  sonda  di  rilevamento   della   temperatura   esterna   con
programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della
temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti  possono
essere  condotti  in  esercizio  continuo  purche'  il  programmatore
giornaliero venga tarato e sigillato per  il  raggiungimento  di  una
temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle  ore
al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2
del presente articolo;
    f) impianti  termici  al  servizio  di  piu'  unita'  immobiliari
residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante,  in
ogni singola unita' immobiliare, un sistema di contabilizzazione  del
calore e un sistema di termoregolazione  della  temperatura  ambiente
dell'unita'  immobiliare  stessa  dotato  di  un  programmatore   che
consenta la regolazione almeno su due livelli  di  detta  temperatura
nell'arco delle 24 ore;
    g) impianti termici per singole unita' immobiliari residenziali e
assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura
ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di
detta temperatura almeno  su  due  livelli  nell'arco  delle  24  ore
nonche' lo spegnimento del generatore  di  calore  sulla  base  delle
necessita' dell'utente;
    h) impianti termici  condotti  mediante  "contratti  di  servizio
energia" ove i corrispettivi sono  correlati  al  raggiungimento  del
comfort ambientale nei limiti consentiti  dal  presente  regolamento,
purche' si provveda, durante le ore  al  di  fuori  della  durata  di
attivazione degli impianti consentita dai commi 2 e 3,  ad  attenuare
la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e).
  7.  Presso  ogni  impianto  termico  al  servizio  di  piu'  unita'
immobiliari   residenziali   e   assimilate,   il   proprietario    o
l'amministratore espongono una tabella contenente:
    a) l'indicazione del periodo annuale di  esercizio  dell'impianto
termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto;
    b) le generalita' e il recapito  del  responsabile  dell'impianto
termico;
    c) il codice dell'impianto  assegnato  dal  Catasto  territoriale
degli impianti termici istituito dalla Regione o  Provincia  autonoma
ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera a).
                               Art. 5

Facolta' delle  Amministrazioni  comunali  in  merito  ai  limiti  di
                  esercizio degli impianti termici

  1. In deroga a quanto previsto  dall'articolo  4,  i  sindaci,  con
propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate
esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata  giornaliera  di
attivazione degli impianti termici, nonche'  stabilire  riduzioni  di
temperatura ambiente massima consentita sia nei  centri  abitati  sia
nei singoli immobili.
  2. I sindaci assicurano l'immediata informazione  alla  popolazione
dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.
                               Art. 6

Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per  l'esercizio,
  la conduzione,  il  controllo  e  la  manutenzione  degli  impianti
  termici per la climatizzazione invernale ed estiva.

  1.  L'esercizio,  la  conduzione,  il  controllo,  la  manutenzione
dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni  di  legge  in
materia  di  efficienza  energetica  sono  affidati  al  responsabile
dell'impianto, che puo' delegarle ad un terzo.  La  delega  al  terzo
responsabile non e' consentita nel caso di singole unita' immobiliari
residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati
in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti  i  casi  in  cui
nello stesso locale  tecnico  siano  presenti  generatori  di  calore
oppure macchine frigorifere al servizio  di  piu'  impianti  termici,
puo' essere delegato un unico terzo responsabile che  risponde  delle
predette attivita' degli impianti.
  2. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge,  la
delega di cui al comma  1  non  puo'  essere  rilasciata,  salvo  che
nell'atto  di  delega  sia  espressamente  conferito  l'incarico   di
procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in  essere
ogni atto,  fatto  o  comportamento  necessario  affinche'  il  terzo
responsabile possa adempiere agli obblighi previsti  dalla  normativa
vigente e garantire la copertura  finanziaria  per  l'esecuzione  dei
necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in  cui  sia
instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia  e'  fornita
attraverso apposita delibera dell'assemblea dei  condomini.  In  tale
ipotesi  la  responsabilita'  degli  impianti  resta  in  carico   al
delegante, fino alla comunicazione dell'avvenuto completamento  degli
interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte  del  delegato
al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi  dal  termine
dei lavori.
  3.  Il  responsabile  o,  ove  delegato,  il   terzo   responsabile
rispondono del mancato rispetto  delle  norme  relative  all'impianto
termico,  in  particolare  in  materia  di  sicurezza  e  di   tutela
dell'ambiente. L'atto di assunzione di responsabilita' da  parte  del
terzo,  anche  come  destinatario  delle   sanzioni   amministrative,
applicabili ai sensi dell'articolo 11, deve essere redatto  in  forma
scritta contestualmente all'atto di delega.
  4. Il terzo responsabile, ai fini  di  cui  al  comma  3,  comunica
tempestivamente  in  forma  scritta  al   delegante   l'esigenza   di
effettuare gli interventi,  non  previsti  al  momento  dell'atto  di
delega o richiesti dalle evoluzioni della  normativa,  indispensabili
al corretto funzionamento dell'impianto termico  affidatogli  e  alla
sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in
cui vige un regime di  condominio  il  delegante  deve  espressamente
autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo  responsabile
a  effettuare  i  predetti   interventi   entro   10   giorni   dalla
comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi  costi.  In
assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega  del
terzo responsabile decade automaticamente.
  5. Il terzo responsabile informa la Regione  o  Provincia  autonoma
competente  per  territorio,  o  l'organismo  da  loro  eventualmente
delegato:
    a) della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
    b) della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia  allo  stesso,
entro due giorni lavorativi;
    c) della decadenza di cui al comma  4,  entro  i  due  successivi
giorni  lavorativi,  nonche'  le  eventuali  variazioni   sia   della
consistenza che della titolarita' dell'impianto.
  6.  Il  terzo  responsabile  non  puo'   delegare   ad   altri   le
responsabilita' assunte e  puo'  ricorrere  solo  occasionalmente  al
subappalto o all'affidamento di alcune attivita' di  sua  competenza,
fermo restando il rispetto del decreto del  Ministro  dello  sviluppo
economico  22  gennaio  2008,  n.  37,  per  le  sole  attivita'   di
manutenzione, e la propria diretta responsabilita' ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 1667 e seguenti del codice civile.
  7. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto  e'  incompatibile
con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e  con
le societa' a qualsiasi titolo  legate  al  ruolo  di  venditore,  in
qualita' di partecipate o controllate o associate  in  ATI  o  aventi
stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di
collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di
un contratto di servizio energia, di cui al  decreto  legislativo  30
maggio 2008, n. 115, in cui la remunerazione del servizio fornito non
sia  riconducibile  alla  quantita'  di  combustibile  o  di  energia
fornita,  ma  misurabile  in  base  a  precisi  parametri   oggettivi
preventivamente concordati. Nel contratto di  servizio  energia  deve
essere riportata esplicitamente la conformita' alle disposizioni  del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
  8. Nel caso di impianti termici con potenza  nominale  al  focolare
superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di
appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere  in  possesso  di
certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attivita' di  gestione  e
manutenzione degli impianti termici,  o  attestazione  rilasciata  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010,
n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.
                               Art. 7

           Controllo e manutenzione degli impianti termici

  1.  Le  operazioni   di   controllo   ed   eventuale   manutenzione
dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi  del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37,
conformemente alle prescrizioni e con la periodicita' contenute nelle
istruzioni tecniche per l'uso  e  la  manutenzione  rese  disponibili
dall'impresa installatrice dell'impianto  ai  sensi  della  normativa
vigente.
  2.  Qualora  l'impresa  installatrice  non  abbia  fornito  proprie
istruzioni specifiche,  o  queste  non  siano  piu'  disponibili,  le
operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi  e
dei dispositivi facenti parte  dell'impianto  termico  devono  essere
eseguite  conformemente  alle  prescrizioni  e  con  la  periodicita'
contenute nelle istruzioni tecniche relative allo  specifico  modello
elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.
  3. Le operazioni  di  controllo  ed  eventuale  manutenzione  delle
restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi
per i quali non siano disponibili ne' reperibili  le  istruzioni  del
fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con  la
periodicita' prevista dalle normative UNI  e  CEI  per  lo  specifico
elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
  4.  Gli  installatori  e  i  manutentori  degli  impianti  termici,
abilitati  ai  sensi  del  decreto  del   Ministro   dello   sviluppo
economico 22  gennaio  2008,  n.  37,  nell'ambito  delle  rispettive
responsabilita',  devono  definire  e  dichiarare  esplicitamente  al
committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla
documentazione  tecnica   del   progettista   dell'impianto   o   del
fabbricante degli apparecchi:
    a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione  di  cui
necessita l'impianto da loro installato o manutenuto,  per  garantire
la sicurezza delle persone e delle cose;
    b) con quale frequenza le  operazioni  di  cui  alla  lettera  a)
vadano effettuate.
  5. Gli impianti termici per  la  climatizzazione  o  produzione  di
acqua calda  sanitaria  devono  essere  muniti  di  un  "Libretto  di
impianto  per  la  climatizzazione".  In  caso  di  trasferimento   a
qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unita' immobiliare  i  libretti
di impianto devono essere consegnati  all'avente  causa,  debitamente
aggiornati, con gli eventuali allegati.
  6. I modelli dei libretti di impianto di  cui  al  comma  5  e  dei
rapporti di efficienza energetica di cui  all'articolo  8,  comma  3,
nelle versioni  o  configurazioni  relative  alle  diverse  tipologie
impiantistiche, sono aggiornati, integrati e  caratterizzati  da  una
numerazione progressiva che li identifica, con decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, entro il 1° luglio 2013, ferma restando  la
facolta' delle Regioni e Province  autonome  di  apportare  ulteriori
integrazioni. I predetti rapporti di efficienza energetica  prevedono
una sezione, sotto forma di check-list, in cui riportare i  possibili
interventi atti a migliorare il rendimento  energetico  dell'impianto
in modo economicamente conveniente.
                               Art. 8

                Controllo dell'efficienza energetica
                       degli impianti termici

  1.  In  occasione  degli  interventi  di  controllo  ed   eventuale
manutenzione  di  cui  all'articolo  7   su   impianti   termici   di
climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale  maggiore
di 10 kW e  sugli  impianti  di  climatizzazione  estiva  di  potenza
termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di
efficienza energetica riguardante:
    a) il sottosistema di generazione come definito  nell'Allegato  A
del decreto legislativo;
    b) la verifica della presenza e della funzionalita'  dei  sistemi
di  regolazione  della  temperatura  centrale  e  locale  nei  locali
climatizzati;
    c) la verifica della presenza e della funzionalita'  dei  sistemi
di trattamento dell'acqua, dove previsti.
  2. Le operazioni di cui  al  comma  1  sono  effettuate  secondo  i
rispettivi rapporti  di  controllo  di  efficienza  energetica,  come
individuati all'Allegato A del presente decreto.
  3. I controlli di efficienza energetica di  cui  ai  commi  1  e  2
devono essere inoltre realizzati:
    a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a  cura
dell'installatore;
    b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema  di
generazione, come per esempio il generatore di calore;
    c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici,
ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.
  4. Il successivo controllo deve essere effettuato entro  i  termini
previsti a far data dalla effettuazione dei controlli di cui al comma
3.
  5. Al  termine  delle  operazioni  di  controllo,  l'operatore  che
effettua  il  controllo  provvede  a  redigere  e  sottoscrivere  uno
specifico  Rapporto  di  controllo  di  efficienza  energetica,  come
indicato nell'Allegato A del presente decreto. Una copia del Rapporto
e' rilasciata al responsabile dell'impianto, che  lo  conserva  e  lo
allega ai libretti di cui al comma 5 dell'articolo 7;  una  copia  e'
trasmessa a cura del manutentore o terzo  responsabile  all'indirizzo
indicato  dalla  Regione  o   Provincia   autonoma   competente   per
territorio, con la  cadenza  indicata  all'Allegato  A  del  presente
decreto. Al fine di garantire il costante aggiornamento del  catasto,
la trasmissione alle Regioni o Province autonome deve essere eseguita
prioritariamente con strumenti informatici. Restano ferme le sanzioni
di  cui  all'articolo  11  in  caso  di  non  ottemperanza  da  parte
dell'operatore che effettua il controllo.
  6. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei  controlli,
misurato alla massima potenza  termica  effettiva  del  focolare  del
generatore di calore nelle condizioni di  normale  funzionamento,  in
conformita' alle norme tecniche UNI in  vigore,  deve  risultare  non
inferiore ai valori limite riportati  nell'Allegato  B  del  presente
decreto.
  7. I generatori di calore per i quali,  durante  le  operazioni  di
controllo, siano stati rilevati rendimenti di  combustione  inferiori
ai  limiti  fissati  nell'Allegato  B  del  presente   decreto,   non
riconducibili a tali  valori  mediante  operazioni  di  manutenzione,
devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data
del controllo. Ove il  responsabile  si  avvalga  della  facolta'  di
richiedere,   a   sue   spese,   un'ulteriore   verifica   da   parte
dell'autorita' competente ai sensi  dell'articolo  9,  tale  scadenza
viene sospesa fino all'ottenimento  delle  definitive  risultanze  di
tale verifica.
  8. I generatori di calore per i quali,  durante  le  operazioni  di
controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a
quelli fissati nell'Allegato B del  presente  decreto  sono  comunque
esclusi dalla conduzione in esercizio continuo, di  cui  all'articolo
4, comma 6, lettera e).
  9. Le macchine frigorifere e le pompe di calore per  le  quali  nel
corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che  i  valori
dei  parametri  che  caratterizzano  l'efficienza  energetica   siano
inferiori del 15 per cento rispetto a  quelli  misurati  in  fase  di
collaudo o primo  avviamento  riportati  sul  libretto  di  impianto,
devono essere riportate alla situazione iniziale, con una  tolleranza
del 5 per cento. Qualora i valori misurati  in  fase  di  collaudo  o
primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento  ai  valori
di targa.
  10. Le unita' cogenerative per le quali nel corso delle  operazioni
di controllo sia stato  rilevato  che  i  valori  dei  parametri  che
caratterizzano l'efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze
definite dal fabbricante  devono  essere  riportate  alla  situazione
iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.
                               Art. 9

                  Ispezioni sugli impianti termici

  1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto  legislativo,  le
autorita' competenti  effettuano  gli  accertamenti  e  le  ispezioni
necessari all'osservanza delle norme  relative  al  contenimento  dei
consumi di  energia  nell'esercizio  e  manutenzione  degli  impianti
termici, in  un  quadro  di  azioni  che  promuova  la  tutela  degli
interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese  informazione,
sensibilizzazione ed assistenza all'utenza.
  2. Le  ispezioni  si  effettuano  su  impianti  di  climatizzazione
invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e  di
climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale  non  minore
di  12  kW.  L'ispezione  comprende  una  valutazione  di  efficienza
energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento
rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed
estiva dell'edificio, in riferimento al  progetto  dell'impianto,  se
disponibile,  e  una  consulenza  sui  possibili  interventi  atti  a
migliorare   il   rendimento   energetico   dell'impianto   in   modo
economicamente conveniente.
  3. I  risultati  delle  ispezioni  sono  allegati  al  libretto  di
impianto di cui all'articolo 7, comma 5.
  4. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica
utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas,  metano
o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica
utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l'accertamento  del  rapporto
di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo
responsabile e' ritenuto sostitutivo dell'ispezione.
  5. In caso di affidamento a organismi esterni  delle  attivita'  di
cui al comma 1, questi devono comunque soddisfare i requisiti  minimi
di cui all'Allegato C del presente decreto.
  6. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008,
n.  115,  l'Unita'  tecnica  per  l'efficienza  energetica  dell'Enea
(ENEA-UTEE) fornisce alle Regioni, alle Province autonome di Trento e
di Bolzano,  nonche'  alle  autorita'  competenti  e  agli  organismi
esterni che  ne  facciano  richiesta,  supporto  nelle  attivita'  di
formazione  e   qualificazione   del   personale   incaricato   degli
accertamenti e ispezioni degli impianti termici di  cui  al  presente
articolo.
  7. Le Regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
nell'ambito delle proprie competenze territoriali,  ed  eventualmente
attraverso gli organismi da esse delegati, assolvono i compiti di cui
al presente articolo, accertano la rispondenza alle  norme  contenute
nel  presente  provvedimento  degli  impianti  termici  presenti  nel
territorio di competenza e, nell'ambito della propria autonomia,  con
provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, stabiliscono le
modalita' per l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione  di
un  sistema  informativo  relativo  agli  impianti  termici  e   allo
svolgimento dei propri compiti.
  8. Le Regioni, le Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  o
l'organismo incaricato provvedono all'accertamento  dei  rapporti  di
controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora  ne  rilevino
la necessita', si  attivano  presso  i  responsabili  degli  impianti
affinche' questi  ultimi  procedano  agli  adeguamenti  eventualmente
necessari.
  9.  Ai  fini  degli  obiettivi  di  miglioramento   dell'efficienza
energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri
e priorita':
    a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di
efficienza energetica o per i quali in  fase  di  accertamento  siano
emersi elementi di criticita';
    b) impianti dotati  di  generatori  o  macchine  frigorifere  con
anzianita' superiore a 15 anni;
    c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o  solido
con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni  sul
100 per cento degli impianti, ogni due anni;
    d) impianti dotati di macchine frigorifere  con  potenza  termica
utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli
impianti, ogni quattro anni;
    e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica  utile
nominale superiore a  100  kW  e  impianti  dotati  di  generatori  a
combustibile liquido o solido  con  potenza  termica  utile  nominale
compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti,
ogni quattro anni;
    f) gli impianti, di cui all'articolo 8, comma 7, per i quali  dai
rapporti di  controllo  dell'efficienza  energetica  risulti  la  non
riconducibilita'   a   rendimenti   superiori   a   quelli    fissati
nell'Allegato B del presente decreto.
  10. Entro il 31 dicembre 2014, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano predispongono e trasmettono  al  Ministero  dello
sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare una relazione  sulle  caratteristiche  e  sullo
stato  di  efficienza  e  manutenzione  degli  impianti  termici  nel
territorio di propria competenza, con  particolare  riferimento  alle
risultanze  delle  ispezioni  effettuate  nell'ultimo   biennio.   La
relazione e' aggiornata con frequenza biennale. Convenzionalmente  il
periodo di riferimento della stagione termica e' fissato come  inizio
al primo agosto di  ogni  anno  e  termine  al  31  luglio  dell'anno
successivo.
                               Art. 10

         Competenze delle Regioni e delle Province autonome

  1. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo e nel rispetto
del principio di sussidiarieta', le disposizioni del presente decreto
si applicano ai territori per  i  quali  le  Regioni  o  le  Province
autonome  non  abbiano  ancora  adottato  propri   provvedimenti   di
applicazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 16 dicembre 2002, e comunque fino alla data di entrata
in vigore dei predetti provvedimenti, fermo restando quanto  previsto
dal presente articolo.
  2.  Al  fine  di  garantire  un'applicazione  omogenea  sull'intero
territorio  nazionale  dei  principi  fondamentali  della   direttiva
2002/91/CE e del  decreto  legislativo,  le  Regioni  e  le  Province
autonome provvedono affinche' sia assicurata  la  coerenza  dei  loro
provvedimenti con i contenuti del presente decreto, assumendoli  come
riferimento minimo inderogabile.
  3. Nel disciplinare la materia, le Regioni e le Province  autonome,
tenendo conto delle peculiarita' del territorio, del parco edilizio e
impiantistico   esistente,   delle   valutazioni   tecnico-economiche
concernenti i costi di costruzione e di gestione degli edifici, delle
specificita'  ambientali,  del  contesto  socio-economico  e  di   un
corretto rapporto costi-benefici per i cittadini, possono:
    a) individuare le  modalita'  piu'  opportune  per  garantire  il
corretto esercizio degli impianti termici  e  piu'  efficaci  per  lo
svolgimento delle previste attivita'  di  controllo,  accertamento  e
ispezione, anche:
      1) ampliando il campo  delle  potenze  degli  impianti  su  cui
eseguire gli interventi di controllo e le ispezioni, con  particolare
attenzione agli impianti a combustibile solido;
      2) fissando requisiti minimi  di  efficienza  energetica  degli
impianti  termici,  migliorativi  rispetto  a  quelli  previsti   dal
presente decreto;
      3) differenziando le modalita' e la cadenza della  trasmissione
dei rapporti di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 5;
    b) istituire un sistema di accreditamento degli organismi  e  dei
soggetti cui  affidare  le  attivita'  di  ispezione  sugli  impianti
termici e di certificazione  energetica  degli  edifici,  promuovendo
programmi per la  loro  qualificazione  e  formazione  professionale,
tenendo conto dei requisiti minimi previsti dal  presente  decreto  e
nel  rispetto  delle  norme  comunitarie   in   materia   di   libera
circolazione dei servizi;
    c) assicurare la copertura dei costi necessari per  l'adeguamento
e la gestione del catasto degli impianti  termici,  nonche'  per  gli
accertamenti e  le  ispezioni  sugli  impianti  stessi,  mediante  la
corresponsione di un  contributo  da  parte  dei  responsabili  degli
impianti, da articolare in base alla potenza degli impianti,  secondo
modalita' uniformi su tutto il territorio regionale.
  4.  Le  Regioni  e  le  Province  autonome,  in  attuazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 9, provvedono a:
    a) istituire un  catasto  territoriale  degli  impianti  termici,
anche in collaborazione  con  gli  Enti  locali  e  accessibile  agli
stessi, stabilendo contestualmente gli obblighi di  cui  all'articolo
9, comma  3,  del  decreto  legislativo,  per  i  responsabili  degli
impianti e per i distributori di combustibile;
    b) predisporre e gestire il catasto territoriale  degli  impianti
termici e quello relativo agli attestati di  prestazione  energetica,
favorendo la loro interconnessione;
    c) promuovere programmi per  la  qualificazione  e  aggiornamento
professionale dei soggetti cui affidare  le  attivita'  di  ispezione
sugli impianti termici nonche' avviare programmi di verifica  annuale
della conformita' dei rapporti di ispezione;
    d) promuovere campagne di informazione  e  sensibilizzazione  dei
cittadini.
  1. Ai fini di cui al comma 2, le Regioni e le Province autonome che
alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  abbiano  gia'
provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE  in  materia  di
esercizio, conduzione,  controllo,  manutenzione  e  ispezione  degli
impianti termici, provvedono ad  adeguare  le  disposizioni  adottate
alle previsioni del presente decreto.
                               Art. 11

                              Sanzioni

  1. In relazione agli adempimenti di cui al presente decreto  vigono
le  sanzioni  previste  dall'articolo  15,   comma   5,   del decreto
legislativo, a carico di proprietario, conduttore, amministratore  di
condominio e terzo responsabile, e comma 6, a  carico  dell'operatore
incaricato del controllo e manutenzione.
                               Art. 12

                             Abrogazioni

  1. E' abrogato  l'articolo  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.
  2. Sono abrogati l'allegato I ed i seguenti  articoli  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412:
    a) articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4;
    b) articolo 9;
    c) articolo 10;
    d) articolo 11, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13 e 17.
                               Art. 13

                        Copertura finanziaria

  1. All'attuazione del presente decreto si provvede con  le  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 16 aprile 2013

                             NAPOLITANO

                            Monti,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            Ministri

                            Passera,    Ministro    dello    sviluppo
                            economico e delle  infrastrutture  e  dei
                            trasporti

                            Clini,  Ministro  dell'ambiente  e  della
                            tutela del territorio e del mare

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2013
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 6, foglio n. 229
                                                         
Allegato A


              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                           Allegato B


              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                           Allegato C


              Parte di provvedimento in formato grafico


 

Nessun commento: