DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74
Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di
esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli
impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli
edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici
sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. (13G00114)
(GU n.149 del 27-6-2013)
Vigente al: 27-6-2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per
l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia;
Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico
nell'edilizia;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, recante attuazione della citata direttiva 2002/91/CE,
di seguito denominato «decreto legislativo» ed, in particolare,
l'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), concernente l'adozione di
criteri generali, di una metodologia di calcolo e dei requisiti della
prestazione energetica;
Visto l'articolo 7, del citato decreto legislativo che disciplina
l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva;
Visto l'articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo che,
fermo restando il rispetto della clausola di cedevolezza di cui
all'articolo 17, assegna alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, l'attuazione delle disposizioni contenute nel
medesimo decreto legislativo;
Visto l'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo che
disciplina in via transitoria l'esercizio, la manutenzione e
l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale
ed estiva;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio
e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del
contenimento del consumo d'energia, in attuazione dell'articolo 4,
comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.
59, concernente la definizione dei criteri generali, le metodologie
di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli
edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e
per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, in
attuazione del citato articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, cosi' come
modificato dal decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56, recante
attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli
usi finali dell'energia e i servizi energetici, nonche' abrogazione
della direttiva 93/76/CE e, in particolare, l'articolo 4 che
individua le funzioni attribuite all'Unita' per l'efficienza
energetica istituita presso l'Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e
dell'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (ENEA);
Sentito il parere del Consiglio nazionale consumatori ed utenti
(CNCU);
Considerato che l'emanazione del presente decreto e' funzionale
alla piena attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, e in particolare
dell'articolo 9, e che, in proposito, la Commissione europea, il 18
ottobre 2006, ha avviato nei confronti della Repubblica italiana, ai
sensi dell'articolo 258 del TFUE, la procedura di infrazione
2006/2378 e che, il 19 luglio 2012, e' stato presentato ricorso alla
Corte di Giustizia dell'Unione europea con richiesta di condanna
dell'Italia per attuazione incompleta e non conforme della citata
direttiva 2002/91/CE;
Considerato che, in relazione alla disciplina delle ispezioni degli
impianti per la climatizzazione estiva, la cui assenza
nell'ordinamento italiano e' stata rilevata dalla Commissione
europea, risulta opportuno, ai fini gestionali e di contenimento dei
costi per gli utenti finali, integrare le operazioni di manutenzione,
esercizio e ispezione di tutte le tipologie di servizi forniti dagli
impianti termici installati negli edifici;
Considerato che l'articolo 8 della direttiva 2002/91/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul
rendimento energetico nell'edilizia, al fine di ridurre il consumo
energetico e i livelli di emissione di biossido di carbonio, prevede
che gli Stati Membri adottino le misure necessarie per prescrivere
ispezioni periodiche delle caldaie alimentate con combustibili
gassosi, liquidi o solidi non rinnovabili, fornisce indicazioni sulle
potenze utili significative delle caldaie da sottoporre a ispezione e
sulla frequenza delle medesime;
Considerato che l'articolo 9 della direttiva 2002/91/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul
rendimento energetico nell'edilizia, al fine di ridurre il consumo
energetico e i livelli di emissione di biossido di carbonio, prevede
che gli Stati Membri adottino le misure necessarie per prescrivere
ispezioni periodiche sui sistemi di condizionamento d'aria la cui
potenza nominale utile e' superiore a 12 kW;
Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
seduta del 26 settembre 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
Consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza di Sezione del 20
dicembre 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 febbraio 2013;
Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di intervento e finalita'
1. Il presente decreto definisce i criteri generali in materia di
esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli
impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli
edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici
sanitari, nonche' i requisiti professionali e i criteri di
accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza
degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione
degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di
seguito denominato: "decreto legislativo".
2. I criteri generali di cui al comma 1 si applicano all'edilizia
pubblica e privata.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni
contenute nell'articolo 2, comma 1, e nell'Allegato A del decreto
legislativo.
Art. 3
Valori massimi della temperatura ambiente
1. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione
invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate
nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unita' immobiliare, non
deve superare:
a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attivita'
industriali, artigianali e assimilabili;
b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
2. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione
estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei
singoli ambienti raffrescati di ciascuna unita' immobiliare, non deve
essere minore di 26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.
3. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro
i limiti fissati ai commi 1 e 2 e' ottenuto con accorgimenti che non
comportino spreco di energia.
4. Gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e
assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori
o anziani, nonche' le strutture protette per l'assistenza e il
recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a
servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei commi 1 e 2,
limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento
medico dei degenti o degli ospiti. Per gli edifici adibiti a piscine,
saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e
di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali,
le autorita' comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di
temperatura dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora
elementi oggettivi o esigenze legati alla specifica destinazione
d'uso giustifichino temperature diverse di detti valori.
5. Per gli edifici adibiti ad attivita' industriali, artigianali e
assimilabili, le autorita' comunali possono concedere deroghe ai
limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2,
qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano
temperature diverse dai valori limite;
b) l'energia termica per la climatizzazione estiva e invernale
degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile
in altro modo.
Art. 4
Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione
invernale
1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli
ambienti invernali sono condotti in modo che, durante il loro
funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura
indicati all'articolo 3 del presente decreto.
2. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione
invernale e' consentito con i seguenti limiti relativi al periodo
annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in
due o piu' sezioni:
a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
f) Zona F: nessuna limitazione.
3. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere
attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne
giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non
superiore alla meta' di quella consentita in via ordinaria.
4. La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati
nella zona F e' compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano:
a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e
assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori
o anziani, nonche' alle strutture protette per l'assistenza ed il
recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a
servizi sociali pubblici;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di
organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili
condominiali;
c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
e) agli edifici adibiti ad attivita' industriali ed artigianali e
assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di
produzione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, limitatamente alla
sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti
casi:
a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonche' edifici
adibiti ad attivita' commerciali e assimilabili, limitatamente alle
parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle
attivita';
b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali
di cogenerazione con produzione combinata di elettricita' e calore;
c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di
tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
d) impianti termici al servizio di uno o piu' edifici dotati di
circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di
cui alle deroghe previste al comma 5, per la produzione di acqua
calda per usi igienici e sanitari, nonche' al fine di mantenere la
temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a
garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
e) impianti termici al servizio di piu' unita' immobiliari
residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato
da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con
programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della
temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono
essere condotti in esercizio continuo purche' il programmatore
giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una
temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore
al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2
del presente articolo;
f) impianti termici al servizio di piu' unita' immobiliari
residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in
ogni singola unita' immobiliare, un sistema di contabilizzazione del
calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente
dell'unita' immobiliare stessa dotato di un programmatore che
consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura
nell'arco delle 24 ore;
g) impianti termici per singole unita' immobiliari residenziali e
assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura
ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di
detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore
nonche' lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle
necessita' dell'utente;
h) impianti termici condotti mediante "contratti di servizio
energia" ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del
comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento,
purche' si provveda, durante le ore al di fuori della durata di
attivazione degli impianti consentita dai commi 2 e 3, ad attenuare
la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e).
7. Presso ogni impianto termico al servizio di piu' unita'
immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o
l'amministratore espongono una tabella contenente:
a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto
termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto;
b) le generalita' e il recapito del responsabile dell'impianto
termico;
c) il codice dell'impianto assegnato dal Catasto territoriale
degli impianti termici istituito dalla Regione o Provincia autonoma
ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera a).
Art. 5
Facolta' delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di
esercizio degli impianti termici
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con
propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate
esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di
attivazione degli impianti termici, nonche' stabilire riduzioni di
temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia
nei singoli immobili.
2. I sindaci assicurano l'immediata informazione alla popolazione
dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.
Art. 6
Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio,
la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti
termici per la climatizzazione invernale ed estiva.
1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione
dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in
materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile
dell'impianto, che puo' delegarle ad un terzo. La delega al terzo
responsabile non e' consentita nel caso di singole unita' immobiliari
residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati
in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui
nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore
oppure macchine frigorifere al servizio di piu' impianti termici,
puo' essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle
predette attivita' degli impianti.
2. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la
delega di cui al comma 1 non puo' essere rilasciata, salvo che
nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di
procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere
ogni atto, fatto o comportamento necessario affinche' il terzo
responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa
vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei
necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in cui sia
instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia e' fornita
attraverso apposita delibera dell'assemblea dei condomini. In tale
ipotesi la responsabilita' degli impianti resta in carico al
delegante, fino alla comunicazione dell'avvenuto completamento degli
interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato
al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine
dei lavori.
3. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile
rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto
termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela
dell'ambiente. L'atto di assunzione di responsabilita' da parte del
terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative,
applicabili ai sensi dell'articolo 11, deve essere redatto in forma
scritta contestualmente all'atto di delega.
4. Il terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica
tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di
effettuare gli interventi, non previsti al momento dell'atto di
delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili
al corretto funzionamento dell'impianto termico affidatogli e alla
sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in
cui vige un regime di condominio il delegante deve espressamente
autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile
a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla
comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In
assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del
terzo responsabile decade automaticamente.
5. Il terzo responsabile informa la Regione o Provincia autonoma
competente per territorio, o l'organismo da loro eventualmente
delegato:
a) della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
b) della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso,
entro due giorni lavorativi;
c) della decadenza di cui al comma 4, entro i due successivi
giorni lavorativi, nonche' le eventuali variazioni sia della
consistenza che della titolarita' dell'impianto.
6. Il terzo responsabile non puo' delegare ad altri le
responsabilita' assunte e puo' ricorrere solo occasionalmente al
subappalto o all'affidamento di alcune attivita' di sua competenza,
fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attivita' di
manutenzione, e la propria diretta responsabilita' ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 1667 e seguenti del codice civile.
7. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto e' incompatibile
con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e con
le societa' a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in
qualita' di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi
stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di
collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di
un contratto di servizio energia, di cui al decreto legislativo 30
maggio 2008, n. 115, in cui la remunerazione del servizio fornito non
sia riconducibile alla quantita' di combustibile o di energia
fornita, ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi
preventivamente concordati. Nel contratto di servizio energia deve
essere riportata esplicitamente la conformita' alle disposizioni del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
8. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare
superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di
appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di
certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attivita' di gestione e
manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010,
n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.
Art. 7
Controllo e manutenzione degli impianti termici
1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione
dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37,
conformemente alle prescrizioni e con la periodicita' contenute nelle
istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili
dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa
vigente.
2. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie
istruzioni specifiche, o queste non siano piu' disponibili, le
operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e
dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere
eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicita'
contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello
elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.
3. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle
restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi
per i quali non siano disponibili ne' reperibili le istruzioni del
fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la
periodicita' prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico
elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
4. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici,
abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell'ambito delle rispettive
responsabilita', devono definire e dichiarare esplicitamente al
committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla
documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del
fabbricante degli apparecchi:
a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui
necessita l'impianto da loro installato o manutenuto, per garantire
la sicurezza delle persone e delle cose;
b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a)
vadano effettuate.
5. Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di
acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di
impianto per la climatizzazione". In caso di trasferimento a
qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unita' immobiliare i libretti
di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente
aggiornati, con gli eventuali allegati.
6. I modelli dei libretti di impianto di cui al comma 5 e dei
rapporti di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 3,
nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie
impiantistiche, sono aggiornati, integrati e caratterizzati da una
numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, entro il 1° luglio 2013, ferma restando la
facolta' delle Regioni e Province autonome di apportare ulteriori
integrazioni. I predetti rapporti di efficienza energetica prevedono
una sezione, sotto forma di check-list, in cui riportare i possibili
interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto
in modo economicamente conveniente.
Art. 8
Controllo dell'efficienza energetica
degli impianti termici
1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale
manutenzione di cui all'articolo 7 su impianti termici di
climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore
di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza
termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di
efficienza energetica riguardante:
a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A
del decreto legislativo;
b) la verifica della presenza e della funzionalita' dei sistemi
di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali
climatizzati;
c) la verifica della presenza e della funzionalita' dei sistemi
di trattamento dell'acqua, dove previsti.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo i
rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, come
individuati all'Allegato A del presente decreto.
3. I controlli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2
devono essere inoltre realizzati:
a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura
dell'installatore;
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di
generazione, come per esempio il generatore di calore;
c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici,
ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.
4. Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini
previsti a far data dalla effettuazione dei controlli di cui al comma
3.
5. Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che
effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno
specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, come
indicato nell'Allegato A del presente decreto. Una copia del Rapporto
e' rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo
allega ai libretti di cui al comma 5 dell'articolo 7; una copia e'
trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all'indirizzo
indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per
territorio, con la cadenza indicata all'Allegato A del presente
decreto. Al fine di garantire il costante aggiornamento del catasto,
la trasmissione alle Regioni o Province autonome deve essere eseguita
prioritariamente con strumenti informatici. Restano ferme le sanzioni
di cui all'articolo 11 in caso di non ottemperanza da parte
dell'operatore che effettua il controllo.
6. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli,
misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del
generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in
conformita' alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non
inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B del presente
decreto.
7. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di
controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori
ai limiti fissati nell'Allegato B del presente decreto, non
riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione,
devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data
del controllo. Ove il responsabile si avvalga della facolta' di
richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte
dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo 9, tale scadenza
viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze di
tale verifica.
8. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di
controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a
quelli fissati nell'Allegato B del presente decreto sono comunque
esclusi dalla conduzione in esercizio continuo, di cui all'articolo
4, comma 6, lettera e).
9. Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel
corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori
dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica siano
inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di
collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto,
devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza
del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o
primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori
di targa.
10. Le unita' cogenerative per le quali nel corso delle operazioni
di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che
caratterizzano l'efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze
definite dal fabbricante devono essere riportate alla situazione
iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.
Art. 9
Ispezioni sugli impianti termici
1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, le
autorita' competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni
necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei
consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti
termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli
interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione,
sensibilizzazione ed assistenza all'utenza.
2. Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione
invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di
climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore
di 12 kW. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza
energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento
rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed
estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se
disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a
migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo
economicamente conveniente.
3. I risultati delle ispezioni sono allegati al libretto di
impianto di cui all'articolo 7, comma 5.
4. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica
utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano
o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica
utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l'accertamento del rapporto
di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo
responsabile e' ritenuto sostitutivo dell'ispezione.
5. In caso di affidamento a organismi esterni delle attivita' di
cui al comma 1, questi devono comunque soddisfare i requisiti minimi
di cui all'Allegato C del presente decreto.
6. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008,
n. 115, l'Unita' tecnica per l'efficienza energetica dell'Enea
(ENEA-UTEE) fornisce alle Regioni, alle Province autonome di Trento e
di Bolzano, nonche' alle autorita' competenti e agli organismi
esterni che ne facciano richiesta, supporto nelle attivita' di
formazione e qualificazione del personale incaricato degli
accertamenti e ispezioni degli impianti termici di cui al presente
articolo.
7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito delle proprie competenze territoriali, ed eventualmente
attraverso gli organismi da esse delegati, assolvono i compiti di cui
al presente articolo, accertano la rispondenza alle norme contenute
nel presente provvedimento degli impianti termici presenti nel
territorio di competenza e, nell'ambito della propria autonomia, con
provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, stabiliscono le
modalita' per l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione di
un sistema informativo relativo agli impianti termici e allo
svolgimento dei propri compiti.
8. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano o
l'organismo incaricato provvedono all'accertamento dei rapporti di
controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevino
la necessita', si attivano presso i responsabili degli impianti
affinche' questi ultimi procedano agli adeguamenti eventualmente
necessari.
9. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza
energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri
e priorita':
a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di
efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano
emersi elementi di criticita';
b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con
anzianita' superiore a 15 anni;
c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido
con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul
100 per cento degli impianti, ogni due anni;
d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica
utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli
impianti, ogni quattro anni;
e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile
nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a
combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale
compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti,
ogni quattro anni;
f) gli impianti, di cui all'articolo 8, comma 7, per i quali dai
rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non
riconducibilita' a rendimenti superiori a quelli fissati
nell'Allegato B del presente decreto.
10. Entro il 31 dicembre 2014, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano predispongono e trasmettono al Ministero dello
sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare una relazione sulle caratteristiche e sullo
stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel
territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle
risultanze delle ispezioni effettuate nell'ultimo biennio. La
relazione e' aggiornata con frequenza biennale. Convenzionalmente il
periodo di riferimento della stagione termica e' fissato come inizio
al primo agosto di ogni anno e termine al 31 luglio dell'anno
successivo.
Art. 10
Competenze delle Regioni e delle Province autonome
1. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo e nel rispetto
del principio di sussidiarieta', le disposizioni del presente decreto
si applicano ai territori per i quali le Regioni o le Province
autonome non abbiano ancora adottato propri provvedimenti di
applicazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2002, e comunque fino alla data di entrata
in vigore dei predetti provvedimenti, fermo restando quanto previsto
dal presente articolo.
2. Al fine di garantire un'applicazione omogenea sull'intero
territorio nazionale dei principi fondamentali della direttiva
2002/91/CE e del decreto legislativo, le Regioni e le Province
autonome provvedono affinche' sia assicurata la coerenza dei loro
provvedimenti con i contenuti del presente decreto, assumendoli come
riferimento minimo inderogabile.
3. Nel disciplinare la materia, le Regioni e le Province autonome,
tenendo conto delle peculiarita' del territorio, del parco edilizio e
impiantistico esistente, delle valutazioni tecnico-economiche
concernenti i costi di costruzione e di gestione degli edifici, delle
specificita' ambientali, del contesto socio-economico e di un
corretto rapporto costi-benefici per i cittadini, possono:
a) individuare le modalita' piu' opportune per garantire il
corretto esercizio degli impianti termici e piu' efficaci per lo
svolgimento delle previste attivita' di controllo, accertamento e
ispezione, anche:
1) ampliando il campo delle potenze degli impianti su cui
eseguire gli interventi di controllo e le ispezioni, con particolare
attenzione agli impianti a combustibile solido;
2) fissando requisiti minimi di efficienza energetica degli
impianti termici, migliorativi rispetto a quelli previsti dal
presente decreto;
3) differenziando le modalita' e la cadenza della trasmissione
dei rapporti di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 5;
b) istituire un sistema di accreditamento degli organismi e dei
soggetti cui affidare le attivita' di ispezione sugli impianti
termici e di certificazione energetica degli edifici, promuovendo
programmi per la loro qualificazione e formazione professionale,
tenendo conto dei requisiti minimi previsti dal presente decreto e
nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera
circolazione dei servizi;
c) assicurare la copertura dei costi necessari per l'adeguamento
e la gestione del catasto degli impianti termici, nonche' per gli
accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, mediante la
corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli
impianti, da articolare in base alla potenza degli impianti, secondo
modalita' uniformi su tutto il territorio regionale.
4. Le Regioni e le Province autonome, in attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 9, provvedono a:
a) istituire un catasto territoriale degli impianti termici,
anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli
stessi, stabilendo contestualmente gli obblighi di cui all'articolo
9, comma 3, del decreto legislativo, per i responsabili degli
impianti e per i distributori di combustibile;
b) predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti
termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica,
favorendo la loro interconnessione;
c) promuovere programmi per la qualificazione e aggiornamento
professionale dei soggetti cui affidare le attivita' di ispezione
sugli impianti termici nonche' avviare programmi di verifica annuale
della conformita' dei rapporti di ispezione;
d) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei
cittadini.
1. Ai fini di cui al comma 2, le Regioni e le Province autonome che
alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano gia'
provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE in materia di
esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli
impianti termici, provvedono ad adeguare le disposizioni adottate
alle previsioni del presente decreto.
Art. 11
Sanzioni
1. In relazione agli adempimenti di cui al presente decreto vigono
le sanzioni previste dall'articolo 15, comma 5, del decreto
legislativo, a carico di proprietario, conduttore, amministratore di
condominio e terzo responsabile, e comma 6, a carico dell'operatore
incaricato del controllo e manutenzione.
Art. 12
Abrogazioni
1. E' abrogato l'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.
2. Sono abrogati l'allegato I ed i seguenti articoli del decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412:
a) articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4;
b) articolo 9;
c) articolo 10;
d) articolo 11, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13 e 17.
Art. 13
Copertura finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 16 aprile 2013
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Passera, Ministro dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e dei
trasporti
Clini, Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2013
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 6, foglio n. 229
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico
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