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mercoledì 8 maggio 2019
N. 68 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 novembre 2018 Ordinanza del 14 novembre 2018 del Tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di L. S.. Circolazione stradale - Sanzioni amministrative accessorie - Previsione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida alla condanna ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis del codice penale - Ipotesi di estinzione del reato di cui all'art. 590-bis del codice penale a seguito di esito positivo della sospensione del procedimento con messa alla prova. - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 222, comma 2, quarto periodo, come modificato dall'art. 1, comma 6, lettera b), numero 1), della legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonche' disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274). (GU n.19 del 8-5-2019 )
N. 68 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 novembre 2018
Ordinanza del 14 novembre 2018 del Tribunale di Verbania nel
procedimento penale a carico di L. S..
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative accessorie -
Previsione della sanzione accessoria della revoca della patente di
guida alla condanna ovvero all'applicazione della pena su richiesta
delle parti per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis del
codice penale - Ipotesi di estinzione del reato di cui all'art.
590-bis del codice penale a seguito di esito positivo della
sospensione del procedimento con messa alla prova.
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), art. 222, comma 2, quarto periodo, come modificato
dall'art. 1, comma 6, lettera b), numero 1), della legge 23 marzo
2016, n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del
reato di lesioni personali stradali, nonche' disposizioni di
coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274).
(GU n.19 del 8-5-2019 )
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
Letti gli atti del processo a carico di L. S., nato a ... il ...,
difeso dall'avv. Ilario Albertella del foro di Milano di fiducia,
imputato del delitto di cui all'art. 590-bis del codice penale,
perche', alla guida dell'autocarro targato ..., percorrendo la ...,
per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, invadeva
la corsia riservata alla marcia dei veicoli provenienti in senso
contrario, e, cosi', urtava contro il motociclo targato ..., condotto
da S. M.; a causa dell'impatto, il S. cadeva rovinosamente al suolo,
riportando una lesione personale dalla quale derivava una malattia
nel corpo, consistita in: «trauma da schiacciamento gamba sinistra...
voluminoso ematoma sovrafasciale...», con prognosi complessiva
superiore ai quaranta giorni (la persona offesa era anche costretta,
in seguito, a sottoporsi ad un intervento chirurgico).
In Verbania, il 31 luglio 2017.
Ha pronunciato la seguente,
Ordinanza
1. L. S. e' stato tratto a giudizio, con decreto di citazione in
data 18 maggio 2018, per rispondere del delitto di «lesioni personali
colpose stradali gravi» di cui all'art. 590-bis del codice penale,
norma introdotta dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, commesso in data
31 luglio 2017 ai danni di S. M., per avere colposamente cagionato,
in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale dettagliatamente enunciate nell'imputazione, lesioni gravi
alla persona offesa.
Il difensore fiduciario dell'imputato, alla presenza dello
stesso, ha tempestivamente formulato, all'odierna udienza, richiesta
di sospensione del procedimento con messa alla prova, producendo
attestazione della presentazione della richiesta all'UEPE competente
per l'elaborazione del programma, rispetto al quale il pubblico
ministero ha formulato parere favorevole.
Cio' premesso, va rilevato che la legge 2016, n. 41 appena
richiamata ha anche modificato la norma di cui all'art. 222 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (cd. codice della strada),
con la previsione, al 4° periodo del comma 2 dell'articolo citato,
dell'obbligatoria applicazione, in caso di condanna, anche
condizionalmente sospesa, o di applicazione della pena su richiesta
delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale,
della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente
di guida; si consideri, inoltre, che anche in ipotesi di sospensione
del procedimento con messa alla prova con esito positivo, a cui
consegua l'estinzione del reato, ai sensi dell'art. 168-ter, II comma
del codice penale, il giudice e' comunque tenuto all'applicazione
delle sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge; di qui
la rilevanza, nel presente processo, della questione che si
prospetta.
Prima della modifica normativa citata, la norma prevedeva, in
caso di violazione delle norme del codice della strada da cui fosse
derivata una lesione colposa grave o gravissima, la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
fino a 2 anni, e la revoca nei soli casi di fatto commesso da
soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma
2, lettera c) del codice della strada ovvero da soggetto sotto
l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Nonostante, poi, la modifica normativa intervenuta, l'art. 222 al
I comma cosi' dispone: «Quando da una violazione delle norme di cui
al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica
con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie
previste, nonche' le sanzioni amministrative accessorie della
sospensione o della revoca della patente di guida», e, al 2° comma:
«Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione
della patente e' da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto
derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la
sospensione della patente e' fino a due anni. Nel caso di omicidio
colposo la sospensione della patente e' fino a quattro anni».
2. Premesso quanto sopra, il tribunale dubita della legittimita'
costituzionale, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, della
norma, di cui deve fare applicazione nel presente giudizio, di cui
all'art. 222, comma 2, 4° periodo, del decreto legislativo n. 285 del
1992, cosi' come modificato dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, nella
parte in cui prevede che «Alla condanna, ovvero all'applicazione
della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice
di procedura penale, per i reati di cui agli articoli [...] 590-bis
del codice penale consegue la revoca della patente di guida», cosi'
da rendere obbligatoria, in base al combinato disposto con la norma
di cui all'art. 168-ter, comma 2 del codice penale, l'applicazione
della relativa sanzione amministrativa anche in ipotesi di estinzione
del reato di cui all'art. 590-bis del codice penale per esito
positivo della messa alla prova ex art. 464-septies del codice di
procedura penale.
Simile scelta del legislatore travalica, ad avviso del
giudicante, i limiti della ragionevolezza nella misura in cui
sottopone alla medesima sanzione accessoria, senza possibilita' di
graduazione, ed eliminando la previsione della possibilita' di
applicare la piu' tenue sanzione della sospensione della patente di
guida, situazioni ontologicamente diverse, la cui diversita' e'
attestata dalla notevole differenziazione delle sanzioni penali,
graduate in funzione del diverso disvalore sociale degli illeciti in
rapporto all'evidente diversa intensita' dell'offesa ai beni
giuridici della vita e dell'incolumita' individuale.
Il legislatore pone, infatti, sullo stesso piano, quanto
all'individuazione della sanzione amministrativa accessoria, le
lesioni gravi, le lesioni gravissime e l'omicidio colposo derivanti
dalla violazione di norme del codice della strada, facendo discendere
dalla condanna o dall'applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, ancorche'
condizionalmente sospesa, la revoca della patente, senza lasciare al
giudice la possibilita' di commisurare la sanzione accessoria alla
gravita' del danno, alle modalita' della condotta, all'intensita'
della colpa e al concorrere di altri fattori, quali il concorso della
persona offesa.
La richiamata disposizione appare, dunque, in contrasto con i
principi di uguaglianza, proporzionalita' e ragionevolezza in quanto
pone sullo stesso piano e prevede l'obbligatoria e automatica
applicazione della medesima sanzione amministrativa accessoria, di
particolare afflittivita', quale la revoca della patente, a
fatti-reato non solo diversi quanto all'evento (omicidio colposo, da
un lato, e lesioni gravi e gravissime, dall'altro), ma anche frutto
di condotte del tutto eterogenee, espressamente previste in modo
dettagliato e specifico, con graduazione delle pene, proprio dagli
articoli 589-bis e 590-bis del codice penale.
Indiscussa, poi, la natura amministrativa della sanzione
accessoria in questione della revoca della patente, piu' volte
ribadita dalla Suprema Corte (cfr. Cassazione n. 42346/2017), non si
ritiene condivisibile quanto sostenuto dalla Cassazione nella citata
pronuncia e nelle successive (si veda ex ceteris: Cassazione n.
1393/2018) nel senso che «l'obbligatorieta' dell'irrogazione della
sanzione derivi da una scelta legislativa rientrante nei limiti
dell'esercizio ragionevole del potere politico [...] non sindacabile
sotto il profilo della irragionevolezza in quanto fondata su
differenti natura e finalita'» (cfr. Cassazione cit. n. 42346/2017):
nel caso della norma sottoposta al vaglio preventivo del giudicante,
infatti, un'unica sanzione amministrativa, in nessun modo attenuabile
in concreto, e' stata obbligatoriamente prevista in ipotesi di
condanna relativa a fatti-reato che, proprio con la stessa unica
legge che ha contemporaneamente riformato sia il codice penale che il
cd. codice della strada, sono stati considerati dal legislatore
meritevoli di un trattamento sanzionatorio penale notevolmente
differenziato e dettagliatamente graduato.
Con la conseguenza che, pur non potendosi porre in dubbio la
correttezza della premessa del ragionamento della S.C. dell'inerenza
della scelta della sanzione amministrativa al potere discrezionale
del legislatore, la questione della violazione dell'art. 3 della
Costituzione non puo' per cio' solo ritenersi infondata, in quanto le
contraddittorieta' sopra evidenziate denunciano quella manifesta
irragionevolezza che rende sindacabile dalla Corte costituzionale
anche le scelte costituenti espressione della discrezionalita' del
legislatore nel configurare il trattamento sanzionatorio (cfr. Corte
costituzionale n. 43/2017).
Ne', da ultimo, l'asserita e sussistente finalita' anche
preventiva della sanzione amministrativa di cui discute rende
infondata la questione, ad avviso del giudicante, posto che anche nel
perseguimento di tali finalita' il legislatore non puo' travalicare i
limiti della ragionevolezza senza incorrere in censure di
incostituzionalita'.
P. Q. M.
Visti gli articoli 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 159 del
codice penale;
dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 222, comma 2, IV periodo del
decreto legislativo n. 285/1992, come modificato dalla legge 23 marzo
2016, n. 41, nella parte in cui prevede obbligatoriamente
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca
della patente di guida in ipotesi di estinzione del reato di cui
all'art. 590-bis del codice penale a seguito di esito positivo della
sospensione del procedimento con messa alla prova;
sospende il processo sopra indicato e dispone la trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale;
ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti
delle due Camere del Parlamento.
Verbania, 14 novembre 2018
Il Giudice: Fornelli
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