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mercoledì 8 maggio 2019

N. 68 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 novembre 2018 Ordinanza del 14 novembre 2018 del Tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di L. S.. Circolazione stradale - Sanzioni amministrative accessorie - Previsione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida alla condanna ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis del codice penale - Ipotesi di estinzione del reato di cui all'art. 590-bis del codice penale a seguito di esito positivo della sospensione del procedimento con messa alla prova. - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 222, comma 2, quarto periodo, come modificato dall'art. 1, comma 6, lettera b), numero 1), della legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonche' disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274). (GU n.19 del 8-5-2019 )



N. 68 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 novembre 2018

Ordinanza  del  14  novembre  2018  del  Tribunale  di  Verbania  nel
procedimento penale a carico di L. S..

Circolazione  stradale  -  Sanzioni   amministrative   accessorie   -
  Previsione della sanzione accessoria della revoca della patente  di
  guida alla condanna ovvero all'applicazione della pena su richiesta
  delle parti per i reati di cui agli artt.  589-bis  e  590-bis  del
  codice penale - Ipotesi di estinzione del  reato  di  cui  all'art.
  590-bis del  codice  penale  a  seguito  di  esito  positivo  della
  sospensione del procedimento con messa alla prova.
- Decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
  strada),  art.  222,  comma  2,  quarto  periodo,  come  modificato
  dall'art. 1, comma 6, lettera b), numero 1), della legge  23  marzo
  2016, n. 41 (Introduzione del reato  di  omicidio  stradale  e  del
  reato  di  lesioni  personali  stradali,  nonche'  disposizioni  di
  coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  al
  decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274).
(GU n.19 del 8-5-2019 )

                      IL TRIBUNALE DI VERBANIA

    Letti gli atti del processo a carico di L. S., nato a ... il ...,
difeso dall'avv. Ilario Albertella del foro  di  Milano  di  fiducia,
imputato del delitto di  cui  all'art.  590-bis  del  codice  penale,
perche', alla guida dell'autocarro targato ..., percorrendo  la  ...,
per colpa consistita in negligenza, imprudenza,  imperizia,  invadeva
la corsia riservata alla marcia  dei  veicoli  provenienti  in  senso
contrario, e, cosi', urtava contro il motociclo targato ..., condotto
da S. M.; a causa dell'impatto, il S. cadeva rovinosamente al  suolo,
riportando una lesione personale dalla quale  derivava  una  malattia
nel corpo, consistita in: «trauma da schiacciamento gamba sinistra...
voluminoso  ematoma  sovrafasciale...»,  con   prognosi   complessiva
superiore ai quaranta giorni (la persona offesa era anche  costretta,
in seguito, a sottoporsi ad un intervento chirurgico).
    In Verbania, il 31 luglio 2017.
    Ha pronunciato la seguente,

                              Ordinanza

    1. L. S. e' stato tratto a giudizio, con decreto di citazione  in
data 18 maggio 2018, per rispondere del delitto di «lesioni personali
colpose stradali gravi» di cui all'art. 590-bis  del  codice  penale,
norma introdotta dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, commesso  in  data
31 luglio 2017 ai danni di S. M., per avere  colposamente  cagionato,
in  violazione  delle  norme  sulla  disciplina  della   circolazione
stradale dettagliatamente enunciate nell'imputazione,  lesioni  gravi
alla persona offesa.
    Il  difensore  fiduciario  dell'imputato,  alla  presenza   dello
stesso, ha tempestivamente formulato, all'odierna udienza,  richiesta
di sospensione del procedimento  con  messa  alla  prova,  producendo
attestazione della presentazione della richiesta all'UEPE  competente
per l'elaborazione del  programma,  rispetto  al  quale  il  pubblico
ministero ha formulato parere favorevole.
    Cio' premesso, va rilevato  che  la  legge  2016,  n.  41  appena
richiamata ha anche modificato la  norma  di  cui  all'art.  222  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (cd. codice della strada),
con la previsione, al 4° periodo del comma  2  dell'articolo  citato,
dell'obbligatoria  applicazione,   in   caso   di   condanna,   anche
condizionalmente sospesa, o di applicazione della pena  su  richiesta
delle parti a norma dell'art. 444 del  codice  di  procedura  penale,
della sanzione amministrativa accessoria della revoca  della  patente
di guida; si consideri, inoltre, che anche in ipotesi di  sospensione
del procedimento con messa alla  prova  con  esito  positivo,  a  cui
consegua l'estinzione del reato, ai sensi dell'art. 168-ter, II comma
del codice penale, il giudice  e'  comunque  tenuto  all'applicazione
delle sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge; di qui
la  rilevanza,  nel  presente  processo,  della  questione   che   si
prospetta.
    Prima della modifica normativa citata,  la  norma  prevedeva,  in
caso di violazione delle norme del codice della strada da  cui  fosse
derivata  una  lesione  colposa  grave  o  gravissima,  la   sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della  patente  di  guida
fino a 2 anni, e la  revoca  nei  soli  casi  di  fatto  commesso  da
soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186,  comma
2, lettera c) del  codice  della  strada  ovvero  da  soggetto  sotto
l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
    Nonostante, poi, la modifica normativa intervenuta, l'art. 222 al
I comma cosi' dispone: «Quando da una violazione delle norme  di  cui
al presente codice derivino danni alle persone,  il  giudice  applica
con la sentenza di condanna  le  sanzioni  amministrative  pecuniarie
previste,  nonche'  le  sanzioni  amministrative   accessorie   della
sospensione o della revoca della patente di guida», e, al  2°  comma:
«Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione
della patente e' da quindici giorni a  tre  mesi.  Quando  dal  fatto
derivi  una  lesione  personale  colposa  grave   o   gravissima   la
sospensione della patente e' fino a due anni. Nel  caso  di  omicidio
colposo la sospensione della patente e' fino a quattro anni».
    2. Premesso quanto sopra, il tribunale dubita della  legittimita'
costituzionale, per violazione dell'art. 3 della Costituzione,  della
norma, di cui deve fare applicazione nel presente  giudizio,  di  cui
all'art. 222, comma 2, 4° periodo, del decreto legislativo n. 285 del
1992, cosi' come modificato dalla legge 23 marzo 2016, n.  41,  nella
parte in cui prevede  che  «Alla  condanna,  ovvero  all'applicazione
della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del  codice
di procedura penale, per i reati di cui agli articoli  [...]  590-bis
del codice penale consegue la revoca della patente di  guida»,  cosi'
da rendere obbligatoria, in base al combinato disposto con  la  norma
di cui all'art. 168-ter, comma 2 del  codice  penale,  l'applicazione
della relativa sanzione amministrativa anche in ipotesi di estinzione
del reato di  cui  all'art.  590-bis  del  codice  penale  per  esito
positivo della messa alla prova ex art.  464-septies  del  codice  di
procedura penale.
    Simile  scelta  del  legislatore   travalica,   ad   avviso   del
giudicante,  i  limiti  della  ragionevolezza  nella  misura  in  cui
sottopone alla medesima sanzione accessoria,  senza  possibilita'  di
graduazione,  ed  eliminando  la  previsione  della  possibilita'  di
applicare la piu' tenue sanzione della sospensione della  patente  di
guida, situazioni  ontologicamente  diverse,  la  cui  diversita'  e'
attestata dalla  notevole  differenziazione  delle  sanzioni  penali,
graduate in funzione del diverso disvalore sociale degli illeciti  in
rapporto  all'evidente  diversa  intensita'   dell'offesa   ai   beni
giuridici della vita e dell'incolumita' individuale.
    Il  legislatore  pone,  infatti,  sullo  stesso   piano,   quanto
all'individuazione  della  sanzione  amministrativa  accessoria,   le
lesioni gravi, le lesioni gravissime e l'omicidio  colposo  derivanti
dalla violazione di norme del codice della strada, facendo discendere
dalla condanna o dall'applicazione  della  pena  su  richiesta  delle
parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, ancorche'
condizionalmente sospesa, la revoca della patente, senza lasciare  al
giudice la possibilita' di commisurare la  sanzione  accessoria  alla
gravita' del danno, alle  modalita'  della  condotta,  all'intensita'
della colpa e al concorrere di altri fattori, quali il concorso della
persona offesa.
    La richiamata disposizione appare, dunque,  in  contrasto  con  i
principi di uguaglianza, proporzionalita' e ragionevolezza in  quanto
pone  sullo  stesso  piano  e  prevede  l'obbligatoria  e  automatica
applicazione della medesima sanzione  amministrativa  accessoria,  di
particolare  afflittivita',  quale  la  revoca   della   patente,   a
fatti-reato non solo diversi quanto all'evento (omicidio colposo,  da
un lato, e lesioni gravi e gravissime, dall'altro), ma  anche  frutto
di condotte del tutto  eterogenee,  espressamente  previste  in  modo
dettagliato e specifico, con graduazione delle  pene,  proprio  dagli
articoli 589-bis e 590-bis del codice penale.
    Indiscussa,  poi,  la  natura   amministrativa   della   sanzione
accessoria in  questione  della  revoca  della  patente,  piu'  volte
ribadita dalla Suprema Corte (cfr. Cassazione n. 42346/2017), non  si
ritiene condivisibile quanto sostenuto dalla Cassazione nella  citata
pronuncia e nelle successive  (si  veda  ex  ceteris:  Cassazione  n.
1393/2018) nel senso che  «l'obbligatorieta'  dell'irrogazione  della
sanzione derivi da  una  scelta  legislativa  rientrante  nei  limiti
dell'esercizio ragionevole del potere politico [...] non  sindacabile
sotto  il  profilo  della  irragionevolezza  in  quanto  fondata   su
differenti natura e finalita'» (cfr. Cassazione cit. n.  42346/2017):
nel caso della norma sottoposta al vaglio preventivo del  giudicante,
infatti, un'unica sanzione amministrativa, in nessun modo attenuabile
in concreto,  e'  stata  obbligatoriamente  prevista  in  ipotesi  di
condanna relativa a fatti-reato che,  proprio  con  la  stessa  unica
legge che ha contemporaneamente riformato sia il codice penale che il
cd. codice della  strada,  sono  stati  considerati  dal  legislatore
meritevoli  di  un  trattamento  sanzionatorio  penale   notevolmente
differenziato e dettagliatamente graduato.
    Con la conseguenza che, pur non  potendosi  porre  in  dubbio  la
correttezza della premessa del ragionamento della S.C.  dell'inerenza
della scelta della sanzione amministrativa  al  potere  discrezionale
del legislatore, la questione  della  violazione  dell'art.  3  della
Costituzione non puo' per cio' solo ritenersi infondata, in quanto le
contraddittorieta'  sopra  evidenziate  denunciano  quella  manifesta
irragionevolezza che rende  sindacabile  dalla  Corte  costituzionale
anche le scelte costituenti espressione  della  discrezionalita'  del
legislatore nel configurare il trattamento sanzionatorio (cfr.  Corte
costituzionale n. 43/2017).
    Ne',  da  ultimo,  l'asserita  e  sussistente   finalita'   anche
preventiva  della  sanzione  amministrativa  di  cui  discute   rende
infondata la questione, ad avviso del giudicante, posto che anche nel
perseguimento di tali finalita' il legislatore non puo' travalicare i
limiti  della  ragionevolezza   senza   incorrere   in   censure   di
incostituzionalita'.

                              P. Q. M.

    Visti gli articoli 23, legge 11 marzo  1953,  n.  87  e  159  del
codice penale;
    dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 222, comma 2,  IV  periodo  del
decreto legislativo n. 285/1992, come modificato dalla legge 23 marzo
2016,  n.  41,  nella  parte   in   cui   prevede   obbligatoriamente
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della  revoca
della patente di guida in ipotesi di  estinzione  del  reato  di  cui
all'art. 590-bis del codice penale a seguito di esito positivo  della
sospensione del procedimento con messa alla prova;
    sospende il processo sopra indicato  e  dispone  la  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale;
    ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e  ai  Presidenti
delle due Camere del Parlamento.
        Verbania, 14 novembre 2018

                        Il Giudice: Fornelli

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