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mercoledì 8 maggio 2019

N. 69 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 novembre 2018 Ordinanza del 23 novembre 2018 del Tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di S. M.. Circolazione stradale - Sanzioni amministrative accessorie - Previsione che alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti, anche condizionalmente sospesa, per il reato di cui all'art. 590-bis del codice penale consegua la revoca della patente di guida. - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 222, comma 2, quarto periodo, come modificato dall'art. 1, comma 6, lettera b), numero 1), della legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonche' disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274). (GU n.19 del 8-5-2019 )



N. 69 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 novembre 2018

Ordinanza  del  23  novembre  2018  del  Tribunale  di  Verbania  nel
procedimento penale a carico di S. M..

Circolazione  stradale  -  Sanzioni   amministrative   accessorie   -
  Previsione che alla  condanna  o  all'applicazione  della  pena  su
  richiesta delle parti, anche condizionalmente sospesa, per il reato
  di cui all'art. 590-bis del codice penale consegua la revoca  della
  patente di guida.
- Decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
  strada),  art.  222,  comma  2,  quarto  periodo,  come  modificato
  dall'art. 1, comma 6, lettera b), numero 1), della legge  23  marzo
  2016, n. 41 (Introduzione del reato  di  omicidio  stradale  e  del
  reato  di  lesioni  personali  stradali,  nonche'  disposizioni  di
  coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  al
  decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274).
(GU n.19 del 8-5-2019 )

                      IL TRIBUNALE DI VERBANIA

    Letti gli atti del processo a carico di S. M., nato a ... il ...,
difeso dall'avv. Giulia Vistoli del  foro  di  Verbania  di  fiducia,
imputato del reato p. e p. dall' art. 590-bis,  comma  1  del  codice
penale perche', alla guida dell'autovettura  targata  ...  per  colpa
consistita in negligenza/imprudenza nell'osservanza dell'  art.  145,
comma 2 e 10 del codice della strada, impegnando  l'intersezione  ...
omettendo di dare la precedenza alla  motocicletta  ...  targata  ...
condotta da S. L. proveniente dalla sua destra,  andava  a  collidere
con la stessa, causando al medesimo lesioni personali consistenti  in
«trauma della colonna, trauma toracico,  trauma  delle  ossa  lunghe»
giudicate guaribili in giorni novanta.
    In Arona, il 5 agosto 2017.
    Ha pronunciato la seguente,

                              Ordinanza

    1. S. M. e' stato tratto a giudizio, con decreto di citazione  in
data 2 maggio 2018, per rispondere del delitto di «lesioni  personali
colpose stradali gravi» di cui all'art. 590-bis  del  codice  penale,
norma introdotta dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, commesso in data 5
agosto 2017 ai danni di S. L., per avere colposamente  cagionato,  in
violazione delle norme sulla disciplina della  circolazione  stradale
dettagliatamente  enunciate  nell'imputazione,  lesioni  gravi   alla
persona offesa.
    Il difensore fiduciario dell'imputato, con memoria depositata  in
data 21 novembre 2018, in cui non contesta la penale  responsabilita'
del predetto, ha preliminarmente chiesto di  sollevare  questione  di
legittimita' costituzionale della  norma  di  cui  all'art.  222  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (cd. codice della strada),
cosi' come modificata dalla legge 2016, n. 41, nella parte in cui, al
4° periodo del comma 2, prevede l'obbligatoria applicazione, in  caso
di condanna, anche condizionalmente sospesa, o di applicazione  della
pena su richiesta delle parti a norma dell'art.  444  del  codice  di
procedura penale, in relazione al reato di cui all'art.  590-bis  del
codice penale, della sanzione amministrativa accessoria della  revoca
della patente di guida; si consideri, inoltre, che anche  in  ipotesi
di sospensione del  procedimento  con  messa  alla  prova  con  esito
positivo, a cui consegua l'estinzione del reato, ai  sensi  dell'art.
168-ter, II comma del codice penale, il giudice  e'  comunque  tenuto
all'applicazione delle sanzioni  amministrative  accessorie  previste
dalla legge; di  qui  la  rilevanza,  nel  presente  processo,  della
questione che si prospetta.
    Prima della modifica normativa citata,  la  norma  prevedeva,  in
caso di violazione delle norme del codice della strada da  cui  fosse
derivata  una  lesione  colposa  grave  o  gravissima,  la   sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della  patente  di  guida
fino a 2 anni, e la  revoca  nei  soli  casi  di  fatto  commesso  da
soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186,  comma
2, lettera c) del  codice  della  strada  ovvero  da  soggetto  sotto
l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
    Nonostante, poi, la modifica normativa intervenuta, l'art. 222 al
I comma cosi' dispone, per  un  evidente  difetto  di  coordinamento:
«Quando da una violazione delle  norme  di  cui  al  presente  codice
derivino danni alle persone, il giudice applica con  la  sentenza  di
condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste,  nonche'  le
sanzioni amministrative accessorie della sospensione o  della  revoca
della patente di guida», e, al 2° comma: «Quando dal fatto derivi una
lesione personale colposa la sospensione della patente e' da quindici
giorni a tre mesi. Quando dal  fatto  derivi  una  lesione  personale
colposa grave o gravissima la sospensione della patente e' fino a due
anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione  della  patente  e'
fino a quattro anni».
    2. Premesso quanto sopra, il tribunale dubita della  legittimita'
costituzionale, per violazione dell'art. 3 della Costituzione,  della
norma, di cui deve fare applicazione nel presente  giudizio,  di  cui
all'art. 222, comma 2, 4° periodo, del decreto legislativo n. 285 del
1992, cosi' come modificato dalla legge 23 marzo 2016, n.  41,  nella
parte in cui prevede  che  «Alla  condanna,  ovvero  all'applicazione
della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del  codice
di procedura penale, per i reati di cui agli articoli  [...]  590-bis
del codice penale consegue la revoca della  patente  di  guida»,  che
rende poi obbligatoria, in base al combinato disposto con la norma di
cui all'art. 168-ter, comma 2 del codice penale, l'applicazione della
relativa sanzione amministrativa anche in ipotesi di  estinzione  del
reato di cui all'art. 590-bis del codice penale  per  esito  positivo
della messa alla prova ex art. 464-septies del  codice  di  procedura
penale.
    Simile  scelta  del  legislatore   travalica,   ad   avviso   del
giudicante,  i  limiti  della  ragionevolezza  nella  misura  in  cui
sottopone alla medesima sanzione accessoria,  senza  possibilita'  di
graduazione,  ed  eliminando  la  previsione  della  possibilita'  di
applicare la piu' tenue sanzione della sospensione della  patente  di
guida, situazioni  ontologicamente  diverse,  la  cui  diversita'  e'
attestata dalla  notevole  differenziazione  delle  sanzioni  penali,
graduate in funzione del diverso disvalore sociale degli illeciti  in
rapporto  all'evidente  diversa  intensita'   dell'offesa   ai   beni
giuridici della vita e dell'incolumita' individuale.
    Il  legislatore  pone,  infatti,  sullo  stesso   piano,   quanto
all'individuazione  della  sanzione  amministrativa  accessoria,   le
lesioni gravi, le lesioni gravissime e l'omicidio  colposo  derivanti
dalla violazione di norme del codice della strada, facendo discendere
dalla condanna o dall'applicazione  della  pena  su  richiesta  delle
parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, ancorche'
condizionalmente sospesa, la revoca della patente, senza lasciare  al
giudice la possibilita' di commisurare la  sanzione  accessoria  alla
gravita' del danno, alle  modalita'  della  condotta,  all'intensita'
della colpa e al concorrere di altri fattori, quali il concorso della
persona offesa.
    La richiamata disposizione appare, dunque,  in  contrasto  con  i
principi di uguaglianza, proporzionalita' e ragionevolezza in  quanto
pone  sullo  stesso  piano  e  prevede  l'obbligatoria  e  automatica
applicazione della medesima sanzione  amministrativa  accessoria,  di
particolare  afflittivita',  quale  la  revoca   della   patente,   a
fatti-reato non solo diversi quanto all'evento (omicidio colposo,  da
un lato, e lesioni gravi e gravissime, dall'altro), ma  anche  frutto
di condotte del tutto  eterogenee,  espressamente  previste  in  modo
dettagliato e specifico, con graduazione delle  pene,  proprio  dagli
articoli 589-bis e 590-bis del codice penale.
    Indiscussa,  poi,  la  natura   amministrativa   della   sanzione
accessoria in  questione  della  revoca  della  patente,  piu'  volte
ribadita dalla Suprema Corte (cfr. Cassazione n. 42346/2017), non  si
ritiene condivisibile quanto sostenuto dalla Cassazione nella  citata
pronuncia e nelle successive  (si  veda  ex  ceteris:  Cassazione  n.
1393/2018) nel senso che  «l'obbligatorieta'  dell'irrogazione  della
sanzione derivi da  una  scelta  legislativa  rientrante  nei  limiti
dell'esercizio ragionevole del potere politico [...] non  sindacabile
sotto  il  profilo  della  irragionevolezza  in  quanto  fondata   su
differenti natura e finalita'» (cfr. Cassazione cit. n.  42346/2017):
nel caso della norma sottoposta al vaglio preventivo del  giudicante,
infatti, un'unica sanzione amministrativa, in nessun modo attenuabile
in concreto,  e'  stata  obbligatoriamente  prevista  in  ipotesi  di
condanna relativa a fatti-reato che,  proprio  con  la  stessa  unica
legge che ha contemporaneamente riformato sia il codice penale che il
cd. codice della  strada,  sono  stati  considerati  dal  legislatore
meritevoli  di  un  trattamento  sanzionatorio  penale   notevolmente
differenziato e dettagliatamente graduato.
    Con la conseguenza che, pur non  potendosi  porre  in  dubbio  la
correttezza della premessa del ragionamento della S.C.  dell'inerenza
della scelta della sanzione amministrativa  al  potere  discrezionale
del legislatore, la questione  della  violazione  dell'art.  3  della
Costituzione non puo' per cio' solo ritenersi infondata, in quanto le
contraddittorieta'  sopra  evidenziate  denunciano  quella  manifesta
irragionevolezza che rende  sindacabile  dalla  Corte  costituzionale
anche le scelte costituenti espressione  della  discrezionalita'  del
legislatore nel configurare il trattamento sanzionatorio (cfr.  Corte
costituzionale n. 43/2017).
    Ne',  da  ultimo,  l'asserita  e  sussistente   finalita'   anche
preventiva  della  sanzione  amministrativa  di  cui  discute   rende
infondata la questione, ad avviso del giudicante, posto che anche nel
perseguimento di tali finalita' il legislatore non puo' travalicare i
limiti  della  ragionevolezza   senza   incorrere   in   censure   di
incostituzionalita'.

                             P.  Q.  M.

    Visti gli articoli 23, legge 11 marzo  1953,  n.  87  e  159  del
codice penale;
    dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 222, comma 2,  IV  periodo  del
decreto legislativo n. 285/1992 come modificato dalla legge 23  marzo
2016,  n.  41,  nella  parte   in   cui   prevede   obbligatoriamente
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della  revoca
della patente di guida in ipotesi di condanna  o  applicazione  della
pena su richiesta delle parti, ai sensi degli articoli 444 e seguenti
del codice di procedura penale, anche  condizionalmente  sospesa,  in
relazione al reato di cui all'art. 590-bis del codice penale;
    sospende il processo sopra indicato  e  dispone  la  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale;
    ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e  ai  Presidenti
delle due Camere del Parlamento.
        Verbania, 23 novembre 2018

                        Il Giudice: Fornelli

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