N. 70 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 gennaio 2019
Ordinanza del 18 gennaio 2019 del Tribunale di Verbania nel
procedimento penale a carico di B. M..
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative accessorie -
Previsione che alla condanna o all'applicazione della pena su
richiesta delle parti, anche condizionalmente sospesa, per il reato
di cui all'art. 590-bis del codice penale consegua la revoca della
patente di guida.
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), art. 222, comma 2, quarto periodo, come modificato
dall'art. 1, comma 6, lettera b), numero 1), della legge 23 marzo
2016, n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del
reato di lesioni personali stradali, nonche' disposizioni di
coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274).
(GU n.19 del 8-5-2019 )
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
Letti gli atti del processo a carico di B. M. nato a..., il...,
dom. dich. in..., ..., difeso dagli avv. Claudio Rapetti Lombardo e
avv. Ilario Albertella del foro di Milano di fiducia - imputato
delitto di cui all'art. 590-bis c.p., perche', alla guida
dell'autovettura..., targata..., per colpa consistita in, negligenza,
imprudenza, imperizia e violazione, in particolare, degli articoli
140, 141 e 191 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
cagionava a M. A. una lesione personale dalla quale derivava una
malattia nel corpo consistita in: «politrauma, frattura ossa nasali,
gamba destra», con prognosi di sessanta giorni, s.c. (l'agente,
percorrendo a... la..., omettendo di regolare la velocita', onde
evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed
omettendo, altresi', di porre la necessaria attenzione nella guida e
di ispezionare continuamente lo spazio dinanzi a se', all'altezza
di..., investiva la persona offesa, che stava attraversando la
medesima sede stradale, utilizzando l'apposita segnaletica
orizzontale dedicata all'attraversamento pedonale).
In Domodossola, il 15 dicembre 2016.
Ha pronunciato la seguente,
Ordinanza
1. B. M. e' stato tratto a giudizio, con decreto di citazione in
data 27 dicembre 2017, per rispondere del delitto di «lesioni
personali colpose stradali gravi» di cui all'art. 590-bis c.p., norma
introdotta dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, commesso in data 15
dicembre 2016 ai danni di M. A., per avere colposamente cagionato, in
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale
dettagliatamente enunciate nell'imputazione, lesioni gravi alla
persona offesa.
Il Difensore fiduciario dell'imputato ha preliminarmente chiesto
di' sollevare questione di legittimita' costituzionale della norma di
cui all'art. 222, decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (cd.
Codice della Strada), cosi' come modificata dalla legge 2016 n. 41,
nella parte in cui, al 4° periodo del comma 2, prevede l'obbligatoria
applicazione, in caso di condanna, anche condizionalmente sospesa, o
di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art.
444 c.p.p., in relazione al reato di cui all'art. 590-bis c.p., della
sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di
guida.
Di qui la rilevanza, nel presente processo, della questione che
si prospetta, dal momento che, in caso di condanna, all'imputato
dovrebbe essere inevitabilmente comminata la sanzione accessoria
della revoca della patente, con conseguente impossibilita' di
conseguirla nuovamente prima del decorso di cinque anni.
Prima della modifica normativa citata, la norma prevedeva, in
caso di violazione delle norme del codice della strada da cui fosse
derivata una lesione colposa grave o gravissima, la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
fino a due anni, e la revoca nei soli casi di fatto commesso da
soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma
2 lett. c) C.d.S. ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze
stupefacenti o psicotrope.
Nonostante, poi, la modifica normativa intervenuta, l'art. 222 al
I comma cosi' dispone, per un evidente difetto di coordinamento:
«Quando da una violazione delle norme di cui al presente codice
derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di
condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonche' le
sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca
della patente di guida", e, al 2° comma: "Quando dal fatto derivi una
lesione personale colposa la sospensione della patente e' da quindici
giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale
colposa grave o gravissima la sospensione della patente e' fino a due
anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione della patente e'
fino a quattro anni».
2. Premesso quanto sopra, il Tribunale dubita della legittimita'
costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., della norma, di cui
deve fare applicazione nel presente giudizio, di cui all'art. 222,
comma 2, 4° periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, cosi'
come modificato dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, nella parte in cui
prevede che «Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su
richiesta delle partia norma dell'art. 444 del codice di procedura
penale, per i reati di cui agli articoli [...] 590-bis del codice
penale consegue la revoca della patente di guida».
Simile scelta del legislatore travalica, ad avviso del
giudicante, i limiti della ragionevolezza nella misura in cui
sottopone alla medesima sanzione accessoria, senza possibilita' di
graduazione, ed eliminando la previsione della possibilita' di
applicare la piu' tenue sanzione della sospensione della patente di
guida, situazioni ontologicamente diverse, la cui diversita' e'
attestata dalla notevole differenziazione delle sanzioni penali,
graduate in funzione del diverso disvalore sociale degli illeciti in
rapporto all'evidente diversa intensita' dell'offesa ai beni
giuridici della vita e dell'incolumita' individuale.
Il legislatore pone, infatti, sullo stesso piano, quanto
all'individuazione della sanzione amministrativa accessoria, le
lesioni gravi, le lesioni gravissime e l'omicidio colposo derivanti
dalla violazione di norme del codice della strada, facendo discendere
dalla condanna o dall'applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell'art. 444 c.p.p., ancorche' condizionalmente
sospesa, la revoca della patente, senza lasciare al giudice la
possibilita' di commisurare la sanzione accessoria alla gravita' del
danno, alle modalita' della condotta, all'intensita' della colpa e al
concorrere di altri fattori, quali il concorso della persona offesa.
La richiamata disposizione appare, dunque, in contrasto con i
principi di uguaglianza, proporzionalita' e ragionevolezza in quanto
pone sullo stesso piano e prevede l'obbligatoria e automatica
applicazione della medesima sanzione amministrativa accessoria, di
particolare afflittivita', quale la revoca della patente, a
fatti-reato non solo diversi quanto all'evento (omicidio colposo, da
un lato, e lesioni gravi e gravissime, dall'altro), ma anche frutto
di condotte del tutto eterogenee, espressamente previste in modo
dettagliato e specifico, con graduazione delle pene, proprio dagli
articoli 589-bis e 590-bis c.p.
Indiscussa, poi, la natura amministrativa della sanzione
accessoria in questione della revoca della patente, piu' volte
ribadita dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 42346/2017), non si
ritiene condivisibile quanto sostenuto dalla Cassazione nella citata
pronuncia e nelle successive (si veda ex ceteris: Cass. 1393/2018)
nel senso che «l'obbligatorieta' dell'irrogazione della sanzione
derivi da una scelta legislativa rientrante nei limiti dell'esercizio
ragionevole del potere politico [...] non sindacabile sotto il
profilo della irragionevolezza in quanto fondata su differenti natura
e finalita'» (cfr. Cass. cit. n. 42346/2017): nel caso della norma
sottoposta al vaglio preventivo del giudicante, infatti, un'unica
sanzione amministrativa, in nessun modo attenuabile in concreto, e'
stata obbligatoriamente prevista in ipotesi di condanna relativa a
fatti-reato che, proprio con la stessa unica legge che ha
contemporaneamente riformato sia il codice penale che il cd. codice
della strada, sono stati considerati dal legislatore meritevoli di un
trattamento sanzionatorio penale notevolmente differenziato e
dettagliatamente graduato.
Con la conseguenza che, pur non potendosi porre in dubbio la
correttezza della premessa del ragionamento della S.C. dell'inerenza
della scelta della sanzione amministrativa al potere discrezionale
del legislatore, la questione della violazione dell'art. 3 Cost. non
puo' per cio' solo ritenersi infondata, in quanto le
contraddittorieta' sopra evidenziate denunciano quella manifesta
irragionevolezza che rende sindacabile dalla Corte costituzionale
anche le scelte costituenti espressione della discrezionalita' del
legislatore nel configurare il trattamento sanzionatorio (cfr. Corte
Cost. n. 43/2017).
Ne', da ultimo, l'asserita e sussistente finalita' anche
preventiva della sanzione amministrativa di cui discute rende
infondata la questione, ad avviso del giudicante, posto che anche nel
perseguimento di tali finalita' il legislatore non puo' travalicare i
limiti della ragionevolezza senza incorrere in censure di
incostituzionalita'.
P.Q.M.
Visti gli articoli 23 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 159 c.p.;
dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 222, comma 2, IV periodo del
decreto legislativo n. 285/1992 come modificato dalla legge 23 marzo
2016 n. 41, nella parte in cui prevede obbligatoriamente
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca
della patente di guida in ipotesi di condanna o applicazione della
pena su richiesta delle parti, ai sensi degli articoli 444 e ss.
c.p.p., anche condizionalmente sospesa, in relazione al reato di cui
all'art. 590-bis c.p.;
sospende il processo sopra indicato e dispone la trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale;
ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti
delle due Camere del Parlamento.
Verbania, 18 gennaio 2019
Il Giudice: Fornelli
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mercoledì 8 maggio 2019
N. 70 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 gennaio 2019 Ordinanza del 18 gennaio 2019 del Tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di B. M.. Circolazione stradale - Sanzioni amministrative accessorie - Previsione che alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti, anche condizionalmente sospesa, per il reato di cui all'art. 590-bis del codice penale consegua la revoca della patente di guida. - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 222, comma 2, quarto periodo, come modificato dall'art. 1, comma 6, lettera b), numero 1), della legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonche' disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274). (GU n.19 del 8-5-2019 )
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