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mercoledì 8 maggio 2019

N. 70 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 gennaio 2019 Ordinanza del 18 gennaio 2019 del Tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di B. M.. Circolazione stradale - Sanzioni amministrative accessorie - Previsione che alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti, anche condizionalmente sospesa, per il reato di cui all'art. 590-bis del codice penale consegua la revoca della patente di guida. - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 222, comma 2, quarto periodo, come modificato dall'art. 1, comma 6, lettera b), numero 1), della legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonche' disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274). (GU n.19 del 8-5-2019 )

N. 70 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 gennaio 2019

Ordinanza  del  18  gennaio  2019  del  Tribunale  di  Verbania   nel
procedimento penale a carico di B. M..

Circolazione  stradale  -  Sanzioni   amministrative   accessorie   -
  Previsione che alla  condanna  o  all'applicazione  della  pena  su
  richiesta delle parti, anche condizionalmente sospesa, per il reato
  di cui all'art. 590-bis del codice penale consegua la revoca  della
  patente di guida.
- Decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
  strada),  art.  222,  comma  2,  quarto  periodo,  come  modificato
  dall'art. 1, comma 6, lettera b), numero 1), della legge  23  marzo
  2016, n. 41 (Introduzione del reato  di  omicidio  stradale  e  del
  reato  di  lesioni  personali  stradali,  nonche'  disposizioni  di
  coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  al
  decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274).
(GU n.19 del 8-5-2019 )

                       IL TRIBUNALE DI VERBANIA

    Letti gli atti del processo a carico di B. M. nato  a...,  il...,
dom. dich. in..., ..., difeso dagli avv. Claudio Rapetti  Lombardo  e
avv. Ilario Albertella del foro  di  Milano  di  fiducia  -  imputato
delitto  di  cui  all'art.  590-bis   c.p.,   perche',   alla   guida
dell'autovettura..., targata..., per colpa consistita in, negligenza,
imprudenza, imperizia e violazione, in  particolare,  degli  articoli
140, 141 e 191 del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,
cagionava a M. A. una lesione  personale  dalla  quale  derivava  una
malattia nel corpo consistita in: «politrauma, frattura ossa  nasali,
gamba destra», con  prognosi  di  sessanta  giorni,  s.c.  (l'agente,
percorrendo a... la..., omettendo  di  regolare  la  velocita',  onde
evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose  ed
omettendo, altresi', di porre la necessaria attenzione nella guida  e
di ispezionare continuamente lo spazio  dinanzi  a  se',  all'altezza
di..., investiva  la  persona  offesa,  che  stava  attraversando  la
medesima   sede   stradale,   utilizzando   l'apposita    segnaletica
orizzontale dedicata all'attraversamento pedonale).
    In Domodossola, il 15 dicembre 2016.
    Ha pronunciato la seguente,

                              Ordinanza

    1. B. M. e' stato tratto a giudizio, con decreto di citazione  in
data 27  dicembre  2017,  per  rispondere  del  delitto  di  «lesioni
personali colpose stradali gravi» di cui all'art. 590-bis c.p., norma
introdotta dalla legge 23 marzo 2016, n.  41,  commesso  in  data  15
dicembre 2016 ai danni di M. A., per avere colposamente cagionato, in
violazione delle norme sulla disciplina della  circolazione  stradale
dettagliatamente  enunciate  nell'imputazione,  lesioni  gravi   alla
persona offesa.
    Il Difensore fiduciario dell'imputato ha preliminarmente  chiesto
di' sollevare questione di legittimita' costituzionale della norma di
cui all'art. 222, decreto legislativo 30  aprile  1992  n.  285  (cd.
Codice della Strada), cosi' come modificata dalla legge 2016  n.  41,
nella parte in cui, al 4° periodo del comma 2, prevede l'obbligatoria
applicazione, in caso di condanna, anche condizionalmente sospesa,  o
di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art.
444 c.p.p., in relazione al reato di cui all'art. 590-bis c.p., della
sanzione amministrativa accessoria  della  revoca  della  patente  di
guida.
    Di qui la rilevanza, nel presente processo, della  questione  che
si prospetta, dal momento che,  in  caso  di  condanna,  all'imputato
dovrebbe essere  inevitabilmente  comminata  la  sanzione  accessoria
della  revoca  della  patente,  con  conseguente  impossibilita'   di
conseguirla nuovamente prima del decorso di cinque anni.
    Prima della modifica normativa citata,  la  norma  prevedeva,  in
caso di violazione delle norme del codice della strada da  cui  fosse
derivata  una  lesione  colposa  grave  o  gravissima,  la   sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della  patente  di  guida
fino a due anni, e la revoca nei  soli  casi  di  fatto  commesso  da
soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186,  comma
2 lett. c) C.d.S. ovvero da  soggetto  sotto  l'effetto  di  sostanze
stupefacenti o psicotrope.
    Nonostante, poi, la modifica normativa intervenuta, l'art. 222 al
I comma cosi' dispone, per  un  evidente  difetto  di  coordinamento:
«Quando da una violazione delle  norme  di  cui  al  presente  codice
derivino danni alle persone, il giudice applica con  la  sentenza  di
condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste,  nonche'  le
sanzioni amministrative accessorie della sospensione o  della  revoca
della patente di guida", e, al 2° comma: "Quando dal fatto derivi una
lesione personale colposa la sospensione della patente e' da quindici
giorni a tre mesi. Quando dal  fatto  derivi  una  lesione  personale
colposa grave o gravissima la sospensione della patente e' fino a due
anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione  della  patente  e'
fino a quattro anni».
    2. Premesso quanto sopra, il Tribunale dubita della  legittimita'
costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., della norma, di cui
deve fare applicazione nel presente giudizio, di  cui  all'art.  222,
comma 2, 4° periodo, del decreto legislativo n. 285 del  1992,  cosi'
come modificato dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, nella parte in  cui
prevede che «Alla condanna, ovvero  all'applicazione  della  pena  su
richiesta delle partia norma dell'art. 444 del  codice  di  procedura
penale, per i reati di cui agli articoli  [...]  590-bis  del  codice
penale consegue la revoca della patente di guida».
    Simile  scelta  del  legislatore   travalica,   ad   avviso   del
giudicante,  i  limiti  della  ragionevolezza  nella  misura  in  cui
sottopone alla medesima sanzione accessoria,  senza  possibilita'  di
graduazione,  ed  eliminando  la  previsione  della  possibilita'  di
applicare la piu' tenue sanzione della sospensione della  patente  di
guida, situazioni  ontologicamente  diverse,  la  cui  diversita'  e'
attestata dalla  notevole  differenziazione  delle  sanzioni  penali,
graduate in funzione del diverso disvalore sociale degli illeciti  in
rapporto  all'evidente  diversa  intensita'   dell'offesa   ai   beni
giuridici della vita e dell'incolumita' individuale.
    Il  legislatore  pone,  infatti,  sullo  stesso   piano,   quanto
all'individuazione  della  sanzione  amministrativa  accessoria,   le
lesioni gravi, le lesioni gravissime e l'omicidio  colposo  derivanti
dalla violazione di norme del codice della strada, facendo discendere
dalla condanna o dall'applicazione  della  pena  su  richiesta  delle
parti  a  norma  dell'art.  444  c.p.p.,  ancorche'  condizionalmente
sospesa, la revoca  della  patente,  senza  lasciare  al  giudice  la
possibilita' di commisurare la sanzione accessoria alla gravita'  del
danno, alle modalita' della condotta, all'intensita' della colpa e al
concorrere di altri fattori, quali il concorso della persona offesa.
    La richiamata disposizione appare, dunque,  in  contrasto  con  i
principi di uguaglianza, proporzionalita' e ragionevolezza in  quanto
pone  sullo  stesso  piano  e  prevede  l'obbligatoria  e  automatica
applicazione della medesima sanzione  amministrativa  accessoria,  di
particolare  afflittivita',  quale  la  revoca   della   patente,   a
fatti-reato non solo diversi quanto all'evento (omicidio colposo,  da
un lato, e lesioni gravi e gravissime, dall'altro), ma  anche  frutto
di condotte del tutto  eterogenee,  espressamente  previste  in  modo
dettagliato e specifico, con graduazione delle  pene,  proprio  dagli
articoli 589-bis e 590-bis c.p.
    Indiscussa,  poi,  la  natura   amministrativa   della   sanzione
accessoria in  questione  della  revoca  della  patente,  piu'  volte
ribadita dalla Suprema Corte  (cfr.  Cass.  n.  42346/2017),  non  si
ritiene condivisibile quanto sostenuto dalla Cassazione nella  citata
pronuncia e nelle successive (si veda ex  ceteris:  Cass.  1393/2018)
nel senso  che  «l'obbligatorieta'  dell'irrogazione  della  sanzione
derivi da una scelta legislativa rientrante nei limiti dell'esercizio
ragionevole del  potere  politico  [...]  non  sindacabile  sotto  il
profilo della irragionevolezza in quanto fondata su differenti natura
e finalita'» (cfr. Cass. cit. n. 42346/2017): nel  caso  della  norma
sottoposta al vaglio preventivo  del  giudicante,  infatti,  un'unica
sanzione amministrativa, in nessun modo attenuabile in  concreto,  e'
stata obbligatoriamente prevista in ipotesi di  condanna  relativa  a
fatti-reato  che,  proprio  con  la  stessa  unica   legge   che   ha
contemporaneamente riformato sia il codice penale che il  cd.  codice
della strada, sono stati considerati dal legislatore meritevoli di un
trattamento  sanzionatorio  penale   notevolmente   differenziato   e
dettagliatamente graduato.
    Con la conseguenza che, pur non  potendosi  porre  in  dubbio  la
correttezza della premessa del ragionamento della S.C.  dell'inerenza
della scelta della sanzione amministrativa  al  potere  discrezionale
del legislatore, la questione della violazione dell'art. 3 Cost.  non
puo'   per   cio'   solo   ritenersi   infondata,   in   quanto    le
contraddittorieta'  sopra  evidenziate  denunciano  quella  manifesta
irragionevolezza che rende  sindacabile  dalla  Corte  costituzionale
anche le scelte costituenti espressione  della  discrezionalita'  del
legislatore nel configurare il trattamento sanzionatorio (cfr.  Corte
Cost. n. 43/2017).
    Ne',  da  ultimo,  l'asserita  e  sussistente   finalita'   anche
preventiva  della  sanzione  amministrativa  di  cui  discute   rende
infondata la questione, ad avviso del giudicante, posto che anche nel
perseguimento di tali finalita' il legislatore non puo' travalicare i
limiti  della  ragionevolezza   senza   incorrere   in   censure   di
incostituzionalita'.

                                P.Q.M.

    Visti gli articoli 23 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 159 c.p.;
    dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 222, comma 2,  IV  periodo  del
decreto legislativo n. 285/1992 come modificato dalla legge 23  marzo
2016  n.  41,  nella   parte   in   cui   prevede   obbligatoriamente
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della  revoca
della patente di guida in ipotesi di condanna  o  applicazione  della
pena su richiesta delle parti, ai sensi  degli  articoli  444  e  ss.
c.p.p., anche condizionalmente sospesa, in relazione al reato di  cui
all'art. 590-bis c.p.;
    sospende il processo sopra indicato  e  dispone  la  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale;
    ordina che, a cura della Cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e  ai  Presidenti
delle due Camere del Parlamento.
      Verbania, 18 gennaio 2019

                        Il Giudice: Fornelli

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