N. 106 SENTENZA 2 aprile - 2 maggio 2019
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Istruzione - Dirigenti scolastici - Speciale procedura selettiva di
dirigenti scolastici riservata ad alcune categorie di aspiranti.
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti), art. 1, commi 87, 88, 89 e 90.
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(GU n.19 del 8-5-2019 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici :Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI,
Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de
PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA,
Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 87,
88, 89 e 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti), promossi dal Consiglio di Stato,
sezione sesta, con quattro ordinanze del 21 giugno 2017,
rispettivamente iscritte ai numeri 173, 174, 175 e 176 del registro
ordinanze 2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 49, prima serie speciale, dell'anno 2017.
Visti gli atti di costituzione di Anna Maria Farina e altri,
Mariacristina Montalbano e altri, Simona Rampello e altri, Daniela
Rizzotto e altri, nonche' gli atti di intervento di Giuseppina Alaimo
e altri, Patrizia Alauria e altri, Mariafrancesca Maviglia e altri,
Rosaria Brusaferri e altri, Sabrina Pozzi, Maria Gabriella Serino e
altri, Giacinto Fabiano e altri, Rosalba Agenori e altri, Floriana
Peracchia e altri, Mariaconcetta Del Prete, Luigi Tuccillo e altri,
Angelo Cornetta e altri, Luigi Orabona e altri, Giovanni Acerra e
altri e Rosaria Brusaferri e altra, e del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nella udienza pubblica del 2 aprile 2019 il Giudice
relatore Giuliano Amato;
uditi gli avvocati Fortunato Niro per Giuseppina Alaimo e altri,
Elena Giardina per Sabrina Pozzi e per Rosaria Brusaferri e altri,
Massimo Vernola per Rosalba Agenori e altri, Massimo Valenza per Anna
Maria Farina e altri, per Mariacristina Montalbano e altri e per
Simona Rampello e altri, Salvatore Mazza per Daniela Rizzotto e
altri, e l'avvocato dello Stato Federico Basilica per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.- Con quattro ordinanze di identico contenuto, del 21 giugno
2017, emessa nel corso di altrettanti giudizi di appello instaurati
nei confronti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca (MIUR), il Consiglio di Stato, sezione sesta, ha sollevato,
in via principale, questioni di legittimita' costituzionale dell'art.
1, commi 87, 88, 89 e 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti), in riferimento agli
artt. 3, 51, primo comma, 97, quarto comma, e 117, primo comma, della
Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1,
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950,
ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; e, in
subordine, questione di legittimita' costituzionale del solo art. 1,
comma 88, della legge n. 107 del 2015, in riferimento all'art. 3
Cost.
1.1.- Il comma 87 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 prevede
una speciale procedura selettiva dei dirigenti scolastici, indetta
con decreto del MIUR, realizzata attraverso lo svolgimento di un
corso intensivo di formazione e della relativa unica prova scritta
finale.
La procedura e' riservata ad alcune categorie di aspiranti,
previste dal successivo comma 88. Sono ammessi a partecipare al
concorso:
«[...] a) i soggetti gia' vincitori ovvero utilmente collocati
nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le
fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede
giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il
reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13
luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,
n. 56 del 15 luglio 2011;
b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno
nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di
entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva,
nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente
scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 novembre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26
novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3
ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,
n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della
procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202».
Il comma 89 stabilisce, a sua volta, che le graduatorie regionali
rimangono aperte in funzione degli esiti dei percorsi formativi di
cui al precedente comma 87 nelle Regioni in cui sono in atto i
contenziosi relativi al concorso indetto con decreto direttoriale del
MIUR 13 luglio 2011, recante «Concorso, per esami e titoli, per il
reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria,
secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli
istituti educativi» (d'ora in avanti: il concorso del 2011).
Infine, il comma 90 prevede una sessione speciale di esame per i
soggetti di cui al precedente comma 88, lettera a), «che, nell'anno
scolastico 2014/2015, hanno prestato servizio con contratti di
dirigente scolastico». Tale sessione consiste nell'espletamento di
una prova orale sull'esperienza maturata nel corso del servizio
prestato.
1.2.- Ad avviso del giudice a quo, il complesso di tali
disposizioni violerebbe gli artt. 3, 51, primo comma, e 97, quarto
comma, Cost., poiche' la speciale procedura di reclutamento ivi
prevista - non consentendo la partecipazione di coloro che abbiano
impugnato gli atti del concorso del 2011 - limiterebbe in modo
irragionevole l'accesso ai ruoli dei dirigenti scolastici; inoltre
tale procedura sarebbe strutturata in modo non idoneo a garantire la
selezione dei soggetti piu' meritevoli.
Le disposizioni censurate si porrebbero altresi' in contrasto con
l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, paragrafo 1,
CEDU, poiche' si consentirebbe a coloro che abbiano in corso un
contenzioso non ancora definito relativo ai concorsi del 2004 e del
2006 di partecipare, per cio' solo, alla procedura riservata. Ad essi
sarebbe permesso di conseguire il bene della vita cui aspirano con
modalita' piu' agevoli di quelle ordinarie e senza riguardo all'esito
del giudizio, interferendo cosi' sul suo svolgimento.
1.3.- In via subordinata, il giudice a quo censura il solo art.
1, comma 88, della stessa legge n. 107 del 2015, denunciando la
violazione dell'art. 3 Cost., per l'irragionevole disparita' di
trattamento fra i soggetti che hanno partecipato ai concorsi del 2004
e del 2006, i quali possono accedere alla procedura riservata per il
solo fatto di aver presentato ricorso giurisdizionale, e quelli che
hanno partecipato al concorso del 2011, i quali possono accedervi
solo se abbiano superato le relative prove.
2.- Nelle quattro ordinanze di rimessione, il Consiglio di Stato
riferisce di essere chiamato a decidere in ordine all'impugnazione
delle sentenze con le quali il Tribunale amministrativo regionale per
il Lazio ha respinto i ricorsi di una pluralita' di soggetti per
l'annullamento del decreto del MIUR 20 luglio 2015, n. 499, recante
«Modalita' di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della
relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di
esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n.
107» (d'ora in avanti, anche: il concorso del 2015), adottato sulla
base delle disposizioni censurate.
Il giudice a quo evidenzia che le parti appellanti hanno
partecipato al concorso del 2011 e, non avendo superato le relative
fasi, ne hanno impugnato l'esito, nell'ambito di giudizi tuttora
pendenti. Con ulteriori e successivi ricorsi, oggetto dei giudizi a
quibus, essi hanno, inoltre, denunciato l'illegittimita' del
richiamato d.m. n. 499 del 2015, nella parte in cui li esclude dalla
successiva procedura di reclutamento.
Ad avviso del Consiglio di Stato, la situazione delle parti
appellanti, gia' ricorrenti avverso gli atti di una procedura
concorsuale, in attesa di una risposta giudiziale, sarebbe simile a
quella dei soggetti contemplati dalla lettera b) del richiamato comma
88. Tuttavia essi non sono legittimati a partecipare alla procedura
straordinaria, avendo impugnato gli atti di un concorso diverso da
quelli indicati nella menzionata lettera b).
2.1.- Con riferimento al requisito della rilevanza, il rimettente
evidenzia come la disciplina dei commi da 87 a 90 dell'art. 1 della
legge n. 107 del 2015, pedissequamente recepita dal d.m. n. 499 del
2015, precluda ai ricorrenti la partecipazione alla procedura
straordinaria. Essa non si limiterebbe a regolare le modalita' di
esercizio di un potere preesistente, ma ne costituirebbe l'unica
fonte. Il provvedimento che ne fa applicazione dovrebbe essere
dichiarato nullo d'ufficio dal giudice chiamato a decidere della sua
impugnazione, a prescindere dal fatto che le parti abbiano articolato
una specifica censura sul punto.
Il giudizio a quo non potrebbe, pertanto, essere definito
indipendentemente dalla soluzione della questione di legittimita'
costituzionale delle disposizioni dell'art. 1, commi 87, 88, 89 e 90,
della legge n. 107 del 2015.
2.1.1.- La rilevanza e' affermata anche in riferimento alla
questione proposta in via subordinata, relativa al solo comma 88, il
quale stabilisce i criteri per l'ammissione alla procedura riservata.
Infatti, se essa fosse accolta, gli appellanti avrebbero titolo a
partecipare alla procedura del 2015, e quindi il loro ricorso,
fondato unicamente su tale profilo di illegittimita', dovrebbe essere
accolto. Viceversa, se la questione fosse dichiarata non fondata, gli
appellanti non potrebbero partecipare a tale procedura, l'atto che li
esclude sarebbe legittimo e i loro ricorsi andrebbero, quindi,
respinti.
2.2.- Con riferimento alla non manifesta infondatezza della
questione di legittimita' costituzionale sollevata in via principale,
il giudice a quo denuncia il contrasto delle disposizioni censurate
con gli artt. 3, 51, primo comma, e 97, quarto comma, Cost.
L'intervento normativo in esame rientrerebbe nella categoria
delle leggi provvedimento, le quali incidono su un numero determinato
di destinatari e presentano un contenuto particolare e concreto.
Infatti, sono soggetti alle disposizioni in questione solamente
coloro che hanno partecipato alle procedure concorsuali indicate,
conseguendo i risultati specificati nel comma 88. In teoria, essi
potrebbero essere individuati nominativamente. Osserva il rimettente
che leggi di questo tipo non sono di per se' contrarie alla
Costituzione, ma devono sottostare «ad un rigoroso scrutinio di
legittimita' costituzionale per il pericolo di disparita' di
trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio»
(e' citata la sentenza n. 275 del 2013).
Nel richiamare la giurisprudenza costituzionale in ordine ai
caratteri propri del concorso per l'accesso al pubblico impiego, il
Consiglio di Stato evidenzia la necessita' che la procedura
concorsuale sia aperta, nel senso che vi possa partecipare il maggior
numero possibile di cittadini, che sia di tipo comparativo, in quanto
volta a selezionare i migliori fra gli aspiranti, e che sia
«congrua», nel senso che consenta di verificare che i candidati
posseggano la professionalita' necessaria a svolgere le mansioni
proprie del ruolo che aspirano a ricoprire.
D'altra parte, osserva il Consiglio di Stato, le eccezioni alla
regola del pubblico concorso, oltre che rigorose e limitate, devono
rispondere ad una «specifica necessita' funzionale»
dell'amministrazione, ovvero a «peculiari e straordinarie ragioni di
interesse pubblico» (e' richiamata la sentenza n. 293 del 2009). A
questi fini, non rilevano ne' l'esigenza di consolidare il
precariato, ne' quella di venire incontro a personali aspettative
degli aspiranti (e' citata la sentenza n. 81 del 2006). Al contrario,
un concorso riservato puo' giustificarsi solo quando si tratti di
consolidare specifiche professionalita' che non possano essere
acquisite all'esterno.
Devono, inoltre, essere previsti accorgimenti idonei a garantire
la professionalita' del personale assunto. Riguardo all'assunzione di
dirigenti, sono necessarie procedure imparziali e obiettive di
verifica dell'attivita' svolta e dell'idoneita' ad incarichi
dirigenziali, volte ad assicurare la selezione dei migliori.
2.2.1.- La procedura selettiva in esame rappresenterebbe dunque
un'eccezione alla regola del pubblico concorso, essendo aperta
soltanto a soggetti determinati, e non alla generalita' degli
aspiranti in possesso dei requisiti di professionalita' per il ruolo
da ricoprire. Essa, tuttavia, non sarebbe sorretta da alcuna
peculiare ragione di interesse pubblico idonea a giustificarla.
Osserva il Consiglio di Stato che la procedura in esame riguarda,
anzitutto, i soggetti che abbiano superato le prove del concorso del
2011 (comma 88, lettera a). Trattandosi di risultato risalente nel
tempo, non sarebbe garantita la professionalita' attuale dei
candidati, ne' si tratterebbe di una particolare professionalita' che
l'amministrazione non possa acquisire altrimenti.
In base al comma 88, lettera b), alla procedura riservata sono
altresi' ammessi coloro che abbiano in corso un contenzioso relativo
ai concorsi del 2004 e del 2006. Tuttavia, la pendenza dei relativi
giudizi dipenderebbe da circostanze casuali, che nulla avrebbero a
che vedere con la professionalita' dell'aspirante.
D'altra parte, sarebbe indimostrata la maggiore economicita'
della procedura in esame rispetto al reclutamento ordinario. Si
osserva in proposito che l'impatto delle decisioni giudiziarie
sull'organizzazione amministrativa sarebbe fisiologico nel sistema,
cosi' da non richiederebbe interventi correttivi del legislatore. Di
contro, la disciplina censurata sarebbe ispirata dall'intento di
tutelare aspettative dei soggetti coinvolti, cio' che non varrebbe a
legittimarla.
Inoltre, non sarebbe garantita la selezione di soggetti idonei al
ruolo da ricoprire. Per la generalita' dei destinatari, le prove da
affrontare consistono in un «corso intensivo di formazione» e nella
«relativa prova scritta finale». Il corso di formazione ha la durata
di ottanta ore complessive, ma puo' essere validamente frequentato
anche per sole sessantacinque ore e da' accesso ad una sola prova
scritta, che consiste nella trattazione di un argomento fra quelli
oggetto del concorso.
Viceversa, il reclutamento dei dirigenti scolastici, come
disciplinato in via ordinaria dall'art. l, comma 618, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»,
e dal d.P.R. 10 luglio 2008, n. 140 (Regolamento recante la
disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi
dell'articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296),
prevedeva una prova preselettiva, due prove scritte e un colloquio
interdisciplinare su tutte le materie di esame. Analogamente, il
vigente art. 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca), convertito,
con modificazioni, nella legge 8 novembre 2013, n. 128, prevede una
eventuale prova preselettiva, una o piu' prove scritte e una prova
orale, a cui segue la valutazione dei titoli.
Il Consiglio di Stato ritiene, pertanto, che il reclutamento
ordinario comporti prove di difficolta' notevolmente superiore
rispetto a quella prevista dalle disposizioni censurate. Tale rilievo
varrebbe soprattutto per la sessione speciale prevista dal comma 90.
Essa si limita ad una prova orale sull'esperienza maturata da coloro
che abbiano gia' prestato servizio nell'amministrazione. Non sarebbe,
pertanto, assicurata un'adeguata valutazione della professionalita'
del dirigente.
2.3.- Il Consiglio di Stato ritiene, inoltre, che la disciplina
dei commi da 87 a 90 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 si ponga
in contrasto con l'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, che prevede il
diritto ad un equo processo ed «assume rango costituzionale [...] ai
sensi dell'art. 117 [primo comma] Cost.»
Si consentirebbe a coloro che hanno in corso un contenzioso non
ancora definito, relativo ai concorsi del 2004 e del 2006, di
partecipare per cio' solo alla procedura riservata, permettendogli di
conseguire il bene della vita cui essi aspirano con modalita' piu'
agevoli di quelle ordinarie e senza riguardo all'esito del giudizio,
interferendo cosi' sul suo svolgimento.
Al riguardo, e' richiamata la giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo, che ha ritenuto violato il diritto ad un equo
processo laddove il legislatore nazionale adotti una legge a
contenuto interpretativo diretta ad influire su di un procedimento
giurisdizionale in corso, senza che detto intervento normativo sia
sorretto da motivi imperativi di interesse pubblico (Corte EDU,
sentenze 28 ottobre 1999, Zielinski e Pradal & Gonzalez e altri
contro Francia, e 7 giugno 2011, Agrati e altri contro Italia).
Le disposizioni censurate consentirebbero a chi abbia un
contenzioso pendente relativo a concorsi precedenti di partecipare -
per cio' solo - alla procedura selettiva riservata. Viene attribuita
la possibilita' di conseguire il bene della vita, cui i ricorrenti
aspirano nel giudizio in corso, con modalita' piu' agevoli di quelle
ordinarie, senza avere riguardo all'esito del giudizio stesso. In
cio' si realizzerebbe un'interferenza con la decisione giudiziale, in
assenza di alcun particolare motivo di interesse pubblico.
3.- In tutti i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo - con atti di analogo contenuto - che le questioni
siano dichiarate non fondate.
3.1.- Ad avviso dell'Avvocatura, le disposizioni censurate, nel
prevedere una procedura straordinaria per il reclutamento dei
dirigenti scolastici, si sono poste l'obiettivo di intervenire sulla
complessa situazione creatasi a seguito del rilevante contenzioso
giurisdizionale relativo a precedenti concorsi. Esse non avrebbero
introdotto una modalita' di accesso alla dirigenza scolastica diversa
e alternativa rispetto a quella prevista in via generale dall'art. 29
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche), come sostituito dall'art. 17, comma 1, del d.l. n. 104
del 2013, ma avrebbero inteso risolvere in modo uniforme, a livello
nazionale, specifiche situazioni legate a procedure concorsuali
precedenti.
Le disposizioni censurate, riconducibili alla categoria delle
leggi-provvedimento, sarebbero volte a regolarizzare situazioni di
portata generale (in considerazione dell'annullamento dell'intera
procedura regionale), ovvero protratte nel tempo (relative a
contenziosi risalenti). Tali situazioni sarebbero suscettibili di
riflettersi negativamente sulla corretta gestione del sistema
scolastico e, piu' in generale, sul buon andamento della pubblica
amministrazione.
3.2.- In particolare, la previsione di cui al comma 88, lettera
a), sarebbe volta a definire le situazioni di soggetti, gia'
vincitori o utilmente collocati nelle graduatorie del concorso del
2011, specificamente delle Regioni Lombardia e Toscana, alcuni dei
quali gia' inseriti nei ruoli da diversi anni. Si tratterebbe,
dunque, di situazioni soggettive differenziate rispetto a quella dei
ricorrenti nei giudizi a quibus, che hanno partecipato al medesimo
concorso senza superare una o piu' fasi di esso.
L'interveniente evidenzia inoltre che, a seguito
dell'annullamento in sede giurisdizionale della procedura
concorsuale, i soggetti che vantavano un'aspettativa sulla base della
propria inclusione nelle graduatorie nonche', in molti casi,
dell'avvenuta immissione in ruolo, hanno intrapreso un cospicuo
contenzioso, il cui esito era suscettibile di ripercuotersi sul
sistema scolastico di alcune Regioni. Essi avrebbero dovuto essere
riassegnati in soprannumero agli istituti di provenienza o a diversa
scuola. Cio' avrebbe reso problematica la programmazione dei
trasferimenti di dirigenti per l'anno scolastico successivo, mentre
gli istituti scolastici precedentemente diretti avrebbero dovuto
essere assegnati in reggenza ad altro titolare.
3.3.- La previsione di cui al comma 88, lettera b), sarebbe
volta, invece, a dirimere un contenzioso numericamente limitato e
risalente. Esso ha ad oggetto procedure concorsuali del 2004 e del
2006, che prevedevano requisiti di ammissione e prove concorsuali
differenti rispetto a quelli del successivo concorso bandito nel
2011.
Per la risoluzione di questo contenzioso anche in passato vi sono
state procedure riservate a specifiche categorie di candidati (art.
l, commi 605, 618 e 619, della legge n. 296 del 2006). Anche in
questi casi le prove presentavano un livello di difficolta' inferiore
rispetto a quelle previste per i concorsi ordinari.
Con riferimento al carattere selettivo della procedura prevista
dalle norme censurate, l'Avvocatura generale dello Stato evidenzia
che il d.m. n. 499 del 2015 ha consentito l'immissione nei ruoli dei
soli soggetti che abbiano riportato una votazione non inferiore a
ventuno trentesimi, soglia non raggiunta da circa ottanta candidati.
3.4.- D'altra parte, l'Avvocatura ritiene inconferente il
riferimento all'art. 6, paragrafo 1, CEDU. L'intervento legislativo
in esame non avrebbe ad oggetto l'interpretazione di una norma
precedente, ma avrebbe introdotto una nuova disciplina che, pur
traendo origine da fatti pregressi, sarebbe autonoma rispetto ad
essi, dal momento che solo in caso di votazione sufficiente i
beneficiari hanno potuto ottenere la nomina. La situazione
disciplinata dalla legge n. 107 del 2015 non sarebbe, dunque,
collegata alla pregressa vicenda contenziosa e alla fase esecutiva
delle relative pronunce giudiziali.
3.5.- Anche la questione relativa alla violazione dei principi di
eguaglianza e ragionevolezza non sarebbe fondata.
Tra la situazione dei ricorrenti che hanno impugnato il bando del
2011 e quella dei soggetti previsti dalla lettera b) del comma 88 non
sarebbe riscontrabile alcuna disparita' di trattamento. Infatti,
mentre la pendenza di un ricorso relativo al concorso del 2011
costituirebbe un evento naturale, connesso alla normale durata dei
procedimenti giurisdizionali, invece, nel secondo caso, considerato
il notevole lasso di tempo trascorso dai concorsi del 2004 e del
2006, la mancanza di una sentenza definitiva costituirebbe il sintomo
di una difficolta' nella definizione del relativo contenzioso.
Si tratterebbe, dunque, di una disciplina differenziata per
situazioni meritevoli di specifica attenzione da parte del
legislatore e non sussisterebbe, dunque, la violazione del principio
di eguaglianza. D'altra parte, in relazione al contenzioso relativo
al 2011 non sussisterebbero quelle peculiari e straordinarie ragioni
di pubblico interesse che hanno ispirato la disciplina censurata.
La difesa dell'interveniente evidenzia, inoltre, che, rispetto
alle poche decine di ricorrenti contemplati dalla lettera b) del
comma 88, il numero dei soggetti che hanno impugnato gli atti del
concorso del 2011 sarebbe ben piu' cospicuo, tanto che, da soli, essi
potrebbero coprire l'intero fabbisogno di dirigenti scolastici da
reclutare con il prossimo concorso.
4.- Nei giudizi dinanzi alla Corte si sono costituiti Anna Maria
Farina e altri, Mariacristina Montalbano e altri, Simona Rampello e
altri, Daniela Rizzotto e altri, quali parti appellanti nei giudizi a
quibus.
4.1.- In via preliminare, le parti costituite hanno chiesto che
la questione di legittimita' costituzionale sollevata in via
principale e d'ufficio dal Consiglio di Stato, relativa all'intero
corpus normativo dell'art. 1, commi 87, 88, 89 e 90, della legge n.
107 del 2015, sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.
A sostegno di tale eccezione, esse fanno rilevare che, nei
rispettivi giudizi a quibus, il d.m. n. 449 del 2015 e' stato
impugnato solo nella parte in cui esso, in applicazione dell'art. 1,
comma 88, della legge n. 107 del 2015, non ha consentito agli stessi
appellanti di partecipare al corso di formazione ivi previsto.
4.2.- Nel merito, le parti chiedono l'accoglimento della sola
questione di legittimita' costituzionale sollevata in via subordinata
dal Consiglio di Stato, relativa alla disposizione del comma 88,
nella parte in cui non consente la partecipazione alla procedura
selettiva del 2015 anche ai soggetti che abbiano impugnato gli atti
del concorso del 2011.
E' denunciato il carattere irragionevole e discriminatorio dei
criteri per l'ammissione alla procedura riservata. Quali ricorrenti
avverso gli atti del concorso del 2011, essi si troverebbero in una
situazione del tutto assimilabile a quella dei soggetti indicati
dall'art. l, comma 88, lettera b). Questi ultimi, ancorche' non
fossero titolari di una pretesa giuridica definitivamente
riconosciuta e consolidata, ne hanno ricavato un'evidente utilita',
rappresentata dall'assunzione in ruolo mediante procedure
semplificate di reclutamento. La mera proposizione di un giudizio, a
prescindere dalla fondatezza dei motivi di censura, finirebbe cosi'
con il legittimare l'attribuzione di un vantaggio sostanziale,
aprendo la strada ad un percorso eccezionale di accesso al ruolo
dirigenziale.
5.- Nei giudizi dinanzi a questa Corte sono intervenuti
Giuseppina Alaimo e altri, Rosalba Agenori e altri, Mariaconcetta Del
Prete, Luigi Tuccillo e altri, Angelo Cornetta e altri, Luigi Orabona
e altri, deducendo di essere parti di analoghi giudizi
amministrativi, nei quali e' chiesto l'annullamento del d.m. n. 499
del 2015. Essi riferiscono di avere, altresi', spiegato interventi ad
adiuvandum nei giudizi a quibus, successivamente alle ordinanze di
rimessione.
Sono, inoltre, intervenuti Patrizia Alauria e altri,
Mariafrancesca Maviglia e altri, Rosaria Brusaferri e altri; Sabrina
Pozzi, Maria Gabriella Serino e altri, Giacinto Fabiano e altri,
Floriana Peracchia e altri, Giovanni Acerra e altri, quali parti di
altri giudizi amministrativi nei quali sono impugnati gli atti del
concorso di cui al d.m. n. 499 del 2015.
5.1.- Le difese di Giuseppina Alaimo e altri, Mariafrancesca
Maviglia e altri, Giacinto Fabiano e altri, Rosalba Agenori e altri,
Mariaconcetta Del Prete, Luigi Tuccillo e altri, Angelo Cornetta e
altri, Luigi Orabona e altri, chiedono l'accoglimento della questione
sollevata in via principale e d'ufficio dal Consiglio di Stato,
avente ad oggetto l'art. 1, commi da 87 a 90, della legge n. 107 del
2015.
Gli argomenti svolti dalle difese degli intervenienti
ripercorrono quelli illustrati nelle ordinanze di rimessione.
5.2.- Le difese di Patrizia Alauria e altri, Rosaria Brusaferri e
altri, Sabrina Pozzi, Maria Gabriella Serino e altri, Floriana
Peracchia e altri, Giovanni Acerra e altri, invece, chiedono, in via
preliminare, che sia dichiarata inammissibile, o comunque non
fondata, la questione relativa all'intero corpus normativo dell'art.
1, commi da 87 a 90, della legge n. 107 del 2015.
Le stesse chiedono, invece, l'accoglimento della questione di
legittimita' costituzionale sollevata in via subordinata, relativa al
solo art. 1, comma 88, della stessa legge, nella parte in cui non
consente la partecipazione alla procedura selettiva del 2015 anche ai
soggetti che abbiano impugnato gli atti del concorso del 2011. A
sostegno di tale istanza, sono ribaditi e ulteriormente illustrati
gli argomenti gia' svolti dal Consiglio di Stato in ordine alle
censure di illegittimita' costituzionale.
6.- In prossimita' dell'udienza pubblica fissata per il 20
novembre 2018, le difese di Rosaria Brusaferri e altri,
Mariafrancesca Maviglia e altri, Maria Gabriella Serino e altri,
Daniela Rizzotto e altri hanno depositato memorie, per reiterare, e
ulteriormente argomentare, le rispettive conclusioni.
7.- Su richiesta dell'Avvocatura generale dello Stato, avanzata
il 6 novembre 2018, e' stato disposto il rinvio a nuovo ruolo della
discussione dei presenti giudizi, gia' fissata nell'udienza pubblica
del 20 novembre 2018.
Con istanze rispettivamente depositate il 10 e il 15 gennaio
2019, le difese di Daniela Rizzotto e altri, e quelle di Anna Maria
Farina e altri, Simona Rampello e altri, Rosalba Agenori e altri
hanno chiesto che fosse fissata l'udienza di discussione. E' stata
quindi nuovamente fissata l'udienza pubblica del 2 aprile 2019 per la
discussione dei presenti giudizi.
8.- In prossimita' di tale udienza, l'Avvocatura generale dello
Stato ha depositato memoria nella quale ha ribadito gli argomenti
svolti nell'atto di intervento e ha in particolare fatto rilevare che
l'eventuale accoglimento della questione di legittimita'
costituzionale produrrebbe effetti distorsivi, determinando una
situazione di grave incertezza nell'organizzazione del servizio
scolastico, oltre ad esporre l'amministrazione al rischio di azioni
risarcitorie da parte dei dirigenti gia' immessi in servizio per
effetto della disciplina censurata.
Al riguardo, si fa notare che, nell'ambito del contenzioso
originato dal concorso del 2011, in alcuni casi i giudici
amministrativi hanno rigettato la pretesa risarcitoria avanzata da
concorrenti risultati vincitori all'esito di procedure in seguito
annullate, ritenendo la mancanza di alcun pregiudizio, proprio in
considerazione dell'ammissione alla speciale procedura riservata,
oggetto di censura nel presente giudizio.
Considerato in diritto
1.- Con quattro ordinanze aventi identico contenuto, del 21
giugno 2017, emesse nel corso di altrettanti giudizi di appello
instaurati nei confronti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca (MIUR), il Consiglio di Stato,
sezione sesta, ha sollevato, in via principale, questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 87, 88, 89 e 90, della
legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti), in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma,
97, quarto comma, e 117, primo comma, della Costituzione,
quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e
resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; e, in via
subordinata, questione di legittimita' costituzionale del solo art.
1, comma 88, della legge n. 107 del 2015, in riferimento all'art. 3
Cost.
Il comma 87 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 prevede una
speciale procedura selettiva dei dirigenti scolastici, indetta con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca (MIUR), realizzata attraverso lo svolgimento di un corso
intensivo di formazione e della relativa unica prova scritta finale.
La procedura e' riservata ad alcune categorie di aspiranti,
previste dal successivo comma 88. Sono ammessi a partecipare al
concorso:
«[...] a) i soggetti gia' vincitori ovvero utilmente collocati
nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le
fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede
giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il
reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13
luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,
n. 56 del 15 luglio 2011;
b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno
nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di
entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva,
nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente
scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 novembre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26
novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3
ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,
n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della
procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202».
Il comma 89 stabilisce, a sua volta, che le graduatorie regionali
rimangono aperte in funzione degli esiti dei percorsi formativi di
cui al precedente comma 87, nelle Regioni in cui sono in atto i
contenziosi relativi al concorso indetto con decreto direttoriale del
MIUR 13 luglio 2011, recante «Concorso, per esami e titoli, per il
reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria,
secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli
istituti educativi» (d'ora in avanti: il concorso del 2011).
Infine, il comma 90 prevede una sessione speciale di esame per i
soggetti di cui al precedente comma 88, lettera a), «che, nell'anno
scolastico 2014/2015, hanno prestato servizio con contratti di
dirigente scolastico». Tale sessione consiste nell'espletamento di
una prova orale sull'esperienza maturata nel corso del servizio
prestato.
2.- Ad avviso del giudice a quo, il complesso di tali
disposizioni violerebbe gli artt. 3, 51, primo comma, e 97, comma
quarto, Cost., poiche' la speciale procedura di reclutamento ivi
prevista limiterebbe in modo irragionevole l'accesso ai ruoli dei
dirigenti scolastici; inoltre la stessa procedura sarebbe strutturata
in modo non idoneo a garantire la selezione di soggetti piu'
meritevoli.
Le disposizioni censurate si porrebbero altresi' in contrasto con
l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, paragrafo 1,
CEDU, poiche' si consentirebbe a coloro che abbiano in corso un
contenzioso non ancora definito relativo ai concorsi del 2004 e del
2006 di partecipare, per cio' solo, alla procedura riservata. Ad essi
sarebbe permesso di conseguire il bene della vita cui aspirano con
modalita' piu' agevoli di quelle ordinarie e senza riguardo all'esito
del giudizio, interferendo cosi' sul suo svolgimento.
2.1.- In via subordinata, il giudice a quo censura il solo art.
1, comma 88, della stessa legge n. 107 del 2015, denunciando la
violazione dell'art. 3 Cost., per l'irragionevole disparita' di
trattamento fra i soggetti che hanno partecipato ai concorsi del 2004
e del 2006, i quali possono accedere alla procedura riservata per il
solo fatto di aver presentato ricorso giurisdizionale, e quelli che
hanno partecipato al concorso del 2011, i quali possono accedervi
solo se abbiano superato le relative prove.
3.- Va preliminarmente rilevato che le suddette questioni,
ancorche' sollevate in distinti giudizi, hanno ad oggetto le medesime
disposizioni, censurate per i medesimi profili di illegittimita'
costituzionale. I giudizi sono percio' tra loro connessi e vanno
riuniti per essere congiuntamente trattati e decisi con un'unica
pronuncia.
4.- Per le ragioni esposte nell'ordinanza emessa all'udienza del
2 aprile 2019, allegata alla presente sentenza, deve essere
confermata l'inammissibilita' degli interventi spiegati da Patrizia
Alauria e altri, da Mariafrancesca Maviglia e altri e da Rosaria
Brusaferri e altri (nel giudizio r. o. n. 173 del 2017); da Sabrina
Pozzi e da Maria Gabriella Serino e altri (nel giudizio r. o. n. 174
del 2017); da Sabrina Pozzi (nel giudizio r. o. n. 175 del 2017);
nonche', infine, da Floriana Peracchia e altri, da Giovanni Acerra e
altri e da Rosaria Brusaferri e altra (nel giudizio r. o. n. 176 del
2017).
I soggetti che hanno spiegato tali interventi non rivestono la
qualita' di parti dei giudizi a quibus ma, secondo quanto riferito
dagli stessi, di altri giudizi nei quali si controverte circa la
legittimita' del decreto del MIUR 20 luglio 2015, n. 499, recante
«Modalita' di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della
relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di
esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n.
107» (d'ora in avanti, anche: il concorso del 2015), adottato sulla
base delle disposizioni censurate.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, la
partecipazione al giudizio incidentale di legittimita' costituzionale
e' circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che
al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge
regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). A
tale disciplina e' possibile derogare - senza contraddire il
carattere incidentale del giudizio di costituzionalita' - soltanto a
favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse
qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto
in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro,
dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis, sentenze
n. 248, n. 217, n. 194, n. 153 e n. 77 del 2018, con allegate
ordinanze dibattimentali).
Non e' ammissibile dunque l'intervento, nei giudizi davanti a
questa Corte, dei titolari di interessi soltanto analoghi a quelli
dedotti nel giudizio principale, dato il carattere incidentale del
giudizio di legittimita' costituzionale, in quanto l'accesso di tali
soggetti a questo giudizio avverrebbe senza la previa verifica della
rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte
del giudice a quo (sentenze n. 35 del 2017 e n. 71 del 2015, con
allegate ordinanze dibattimentali, nonche' sentenza n. 119 del 2012).
4.1.- I medesimi principi valgono in relazione agli interventi
spiegati da Giuseppina Alaimo e altri, nel giudizio r. o. n. 173 del
2017, nonche' da Rosalba Agenori e altri, da Mariaconcetta Del Prete,
da Luigi Tuccillo e altri, da Angelo Cornetta e altri e da Luigi
Orabona e altri, nel giudizio r. o. n. 176 del 2017.
Si tratta di soggetti che, solo successivamente all'ordinanza di
rimessione, sono intervenuti ad adiuvandum nei giudizi a quibus,
allorche' questi erano gia' stati sospesi, dovendo quindi escludersi
che gli stessi abbiano assunto la qualita' di parti in tali giudizi
(sentenze n. 223 del 2012 e n. 220 del 2007; ordinanze n. 393 e n.
295 del 2008).
4.2.- Va altresi' confermata l'inammissibilita' dell'intervento
di Giacinto Fabiano e altri nel giudizio r. o. n. 174 del 2017.
L'atto di intervento e' stato depositato il 16 gennaio 2018,
oltre il termine di 20 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio, previsto dall'art. 4,
comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, giacche' la pubblicazione dell'ordinanza del
Consiglio di Stato r. o. n. 174 del 2017 e' avvenuta nella Gazzetta
Ufficiale n. 49 del 6 dicembre 2017.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, il termine
previsto dal richiamato art. 4, comma 4, deve ritenersi perentorio e
non ordinatorio, con la conseguenza che l'intervento avvenuto dopo la
sua scadenza e' inammissibile (ex plurimis, sentenze n. 99 del 2018,
n. 303 del 2010, n. 263 e n. 215 del 2009).
5.- In via preliminare, vanno dichiarate inammissibili le
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 87, 88,
89 e 90, della legge n. 107 del 2015, sollevate dal Consiglio di
Stato in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, 97, quarto comma,
e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6,
paragrafo 1, CEDU.
5.1.- Nelle ordinanze di rimessione e' lo stesso Consiglio di
Stato a riferire che, nei giudizi a quibus, il d.m. n. 499 del 2015,
con il quale e' stata data applicazione alle disposizioni censurate,
non e' impugnato nella sua integralita', ma soltanto nella parte in
cui esso non ha consentito agli appellanti la partecipazione alla
procedura ivi bandita. In tali giudizi si controverte, dunque, della
sola illegittimita' dell'esclusione dal corso-concorso del 2015,
mentre rimane estranea alle impugnazioni devolute al Consiglio di
Stato la complessiva disciplina che istituisce e regola tale
procedura.
La motivazione del rimettente a sostegno della rilevanza delle
questioni sollevate fa leva sulla natura del complesso normativo
censurato, quale «unica fonte» del potere esercitato con l'atto
impugnato. Secondo questa prospettazione, l'invocata caducazione di
tale corpus normativo determinerebbe la radicale nullita' dell'atto
che di esso fa applicazione. Il rimettente sembra ricostruire,
quindi, le conseguenze dell'accoglimento della questione di
legittimita' costituzionale in termini di nullita' del d.m. n. 499
del 2015 per difetto assoluto di attribuzione, ai sensi dell'art.
21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi).
Tuttavia, nel regolare le modalita' di configurazione e
svolgimento della procedura selettiva, le disposizioni censurate
stabiliscono le specifiche condizioni per l'esercizio del potere di
indire il concorso, ma non ne costituiscono il fondamento. La
relativa violazione integra, dunque, un motivo di annullamento.
In ogni caso, alla luce del principio della domanda e del
rispetto dei limiti segnati dai motivi di ricorso, gli argomenti
spesi dal rimettente non risultano idonei a sostenere le ragioni
della rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale
attinenti all'intero corpus normativo, che istituisce e regola la
procedura selettiva in esame, ed e' quindi estraneo, nella sua
integralita', alla questione sottoposta al rimettente.
6.- Deve essere parimenti dichiarata inammissibile la questione
di legittimita' costituzionale, sollevata in via subordinata,
relativa all'art. 1, comma 88, lettera a), della legge n. 107 del
2015.
Questa disposizione consente la partecipazione al concorso
riservato in funzione dell'esito favorevole delle prove del concorso
del 2011, a prescindere, quindi, dalla attuale pendenza di ricorsi.
La lettera a) contempla, infatti, i vincitori e i soggetti che
abbiano superato positivamente le fasi di tale concorso,
successivamente annullate in sede giurisdizionale.
In considerazione della specifica situazione giuridica fatta
valere dalle parti appellanti nei giudizi a quibus - quali ricorrenti
nell'ambito di giudizi amministrativi concernenti gli atti del
concorso del 2011 - la denunciata preclusione all'accesso alla
procedura riservata non discende da tale disposizione, ma da quella
della successiva lettera b). E' questa, infatti, la norma, dedicata
alla definizione del contenzioso ancora pendente avverso precedenti
concorsi, della quale il giudice a quo e' chiamato a fare
applicazione, poiche' e' questa che - non contemplando la situazione
degli appellanti - ha inibito la loro partecipazione alla procedura
del 2015. Il requisito della rilevanza e' soddisfatto, pertanto, solo
rispetto alla questione avente ad oggetto tale disposizione.
7.- Nel merito, non e' fondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 88, lettera b), della legge n. 107
del 2015, sollevata in via subordinata dal Consiglio di Stato in
riferimento all'art. 3 Cost.
7.1.- Nello stabilire i criteri per l'ammissione al concorso,
questa disposizione riconosce ad alcune categorie di aspiranti la
possibilita' di partecipare ad un corso intensivo di formazione,
finalizzato all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici.
E' sulla ragionevolezza di tali criteri identificativi dei
beneficiari di questo speciale percorso formativo che si appuntano le
censure del rimettente e delle parti private costituite.
Tali criteri fanno riferimento al contenzioso relativo alle
risalenti procedure concorsuali del 2004 e del 2006, le quali
prevedevano requisiti di ammissione e prove concorsuali differenti
rispetto a quelli del successivo concorso bandito nel 2011.
Nell'ambito di quest'ultima procedura, infatti, hanno trovato
applicazione le disposizioni di cui al d.P.R. 10 luglio 2008, n. 140
(Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti
scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 27
dicembre 2006, n. 296).
D'altra parte, lo svolgimento delle selezioni concorsuali aveva
dato luogo ad un contenzioso giurisdizionale, che in alcune Regioni
aveva portato all'annullamento della relativa procedura, a distanza
di alcuni anni dalla sua conclusione.
Pertanto, anche in passato, il legislatore era ripetutamente
intervenuto adottando disposizioni volte a definire la situazione dei
partecipanti a tali concorsi. Cio' era avvenuto dapprima con l'art.
1, commi 605 e 619, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)», e in seguito con l'art.
24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti
in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge
28 febbraio 2008, n. 31.
Attraverso la previsione di canali di accesso riservato per
alcune categorie di candidati dei precedenti concorsi, si e' voluto
rispondere, allo stesso tempo, ad esigenze di certezza dei rapporti
giuridici e di tempestivita' nel reclutamento di dirigenti
scolastici.
7.2.- In linea di continuita' con questi precedenti interventi
normativi, la disciplina introdotta dalla lettera b) si e' prefissa,
dunque, l'obiettivo di regolare situazioni meritevoli di specifica
attenzione da parte del legislatore, al fine di dare una definitiva
soluzione al contenzioso amministrativo che ha investito alcuni
concorsi, evitando che i relativi effetti continuassero a rendere
problematica la programmazione del servizio e aumentassero il
fenomeno delle reggenze.
La scelta effettuata dalla legge n. 107 del 2015 ha, quindi,
consentito di sopperire tempestivamente alle carenze di organico,
tenendo nella debita considerazione la diversita' dello stato, sia a
livello procedimentale, sia giurisdizionale, in cui versavano le
procedure concorsuali che si sono susseguite, e in alcuni casi
rinnovate, nel corso di oltre un decennio.
Nel raffronto tra la situazione dei ricorrenti che hanno
impugnato gli atti del concorso del 2011 e quella dei soggetti
contemplati dalla disposizione censurata sono altresi' rilevanti la
durata, nonche' la diversa consistenza - anche quantitativa - del
contenzioso scaturito dalle due situazioni, poiche' e' da questi
stessi elementi che discende il prevedibile impatto sul regolare
svolgimento del servizio scolastico.
Il bilanciamento tra i contrapposti interessi, operato dalla
legge n. 107 del 2015, accorda una particolare tutela alle esigenze
di certezza dei rapporti giuridici e di efficacia dell'azione
amministrativa, anche sotto il profilo della sua tempestivita', a
fronte di una compressione non irragionevole del diritto di accesso
all'impiego pubblico e del principio del pubblico concorso.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 87, 88, 89 e 90, della legge 13
luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti), sollevate dal Consiglio di Stato, sezione sesta, in
riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, 97 e 117, primo comma,
della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo
1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre
1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848,
con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 88, lettera a), della legge n. 107
del 2015, sollevata dal Consiglio di Stato, sezione sesta, in
riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 88, lettera b), della legge n. 107
del 2015 sollevata dal Consiglio di Stato, sezione sesta, in
riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 maggio 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Allegato:
Ordinanza letta all'udienza del 2 aprile 2019
ORDINANZA
Visti gli atti relativi ai giudizi di legittimita' costituzionale
promossi dal Consiglio di Stato, con ordinanze del 21 giugno 2017 (r.
o. n. 173, n. 174, n. 175 e n. 176 del 2017), pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, del
2017.
Rilevato che nel giudizio di legittimita' costituzionale r.o. n.
173 del 2017 sono intervenuti Giuseppina Alaimo con altre
quattrocentoundici persone, Patrizia Alauria con altre ventuno
persone, Mariafrancesca Maviglia con altre dieci persone e Rosaria
Brusaferri con altre due persone;
che nel giudizio di legittimita' costituzionale r.o. n. 174 del
2017 sono intervenuti Sabrina Pozzi e Maria Gabriella Serino con
altre quindici persone, Giacinto Fabiano con altre cinquantatre'
persone;
che nel giudizio di legittimita' costituzionale r.o. n. 175 del
2017 e' intervenuta Sabrina Pozzi;
che nel giudizio di legittimita' costituzionale r.o. n. 176 del
2017 sono intervenuti Rosalba Agenori con altre centodue persone,
Floriana Peracchia con altre ventinove persone, Mariaconcetta Del
Prete, Luigi Tuccillo con altre sei persone, Angelo Cornetta con
altre sessantadue persone, Luigi Orabona con altre trentasette
persone, Giovanni Acerra con altre novantadue persone e Rosaria
Brusaferri con un'altra persona.
Considerato che gli intervenienti sopra indicati non sono parti
dei giudizi principali;
che, secondo il costante orientamento di questa Corte, la
partecipazione al giudizio incidentale di legittimita' costituzionale
e' circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che
al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge
regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) e
che a tale disciplina e' possibile derogare − senza contraddire il
carattere incidentale del giudizio di costituzionalita' − soltanto a
favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse
qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto
in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro,
dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis, sentenze
n. 248 e relativa ordinanza dibattimentale del 23 ottobre 2018, n.
217, n. 194 e relativa ordinanza dibattimentale del 25 settembre
2018, n. 153 e relativa ordinanza dibattimentale del 20 giugno 2018,
n. 77 del 2018);
che non e' ammissibile l'intervento, nei giudizi davanti a questa
Corte, dei titolari di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti
nel giudizio principale, dato il carattere incidentale del giudizio
di legittimita' costituzionale, in quanto l'accesso di tali soggetti
al detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza
e della non manifesta infondatezza della questione da parte del
giudice a quo (sentenze n. 35 del 2017, n. 71 del 2015, con allegate
ordinanze dibattimentali, nonche' sentenza n. 119 del 2012);
che, allo stesso modo, i medesimi principi valgono in relazione a
quelle parti che, solo successivamente all'ordinanza di rimessione,
sono intervenute ad adiuvandum nei giudizi a quibus, allorche' questi
erano gia' stati sospesi, dovendo escludersi che questi soggetti
abbiano assunto la qualita' di parti in tali giudizi;
che, d'altra parte, l'intervento di Giacinto Fabiano e degli
altri cinquantatre' intervenienti e' tardivo, in quanto depositato
oltre il termine previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il termine
previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale, e' ritenuto perentorio, con la
conseguenza che l'intervento spiegato dopo la sua scadenza e'
inammissibile (ex plurimis, sentenze n. 99 del 2018, n. 250 del 2017,
con allegate ordinanze dibattimentali).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili gli interventi spiegati:
nel giudizio di legittimita' costituzionale r.o. 173 n. del 2017,
da Giuseppina Alaimo con altre quattrocentoundici persone, Patrizia
Alauria con altre ventuno persone, Mariafrancesca Maviglia con altre
dieci persone e Rosaria Brusaferri con altre due persone;
nel giudizio di legittimita' costituzionale r.o. n. 174 del 2017,
da Sabrina Pozzi e Maria Gabriella Serino con altre quindici persone;
nel giudizio di legittimita' costituzionale r.o. n. 175 del 2017,
da Sabrina Pozzi;
nel giudizio di legittimita' costituzionale r.o. n. 176 del 2017,
da Rosalba Agenori con altre centodue persone, Floriana Peracchia con
altre ventinove persone, Mariaconcetta Del Prete, Luigi Tuccillo con
altre sei persone, Angelo Cornetta con altre sessantadue persone,
Luigi Orabona con altre trentasette persone, Giovanni Acerra con
altre novantadue persone e Rosaria Brusaferri con un'altra persona;
nel giudizio di legittimita' costituzionale r.o. n. 174 del 2017,
da Giacinto Fabiano con altre cinquantatre' persone.
F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente
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mercoledì 8 maggio 2019
N. 106 SENTENZA 2 aprile - 2 maggio 2019 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Istruzione - Dirigenti scolastici - Speciale procedura selettiva di dirigenti scolastici riservata ad alcune categorie di aspiranti. - Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), art. 1, commi 87, 88, 89 e 90. - (GU n.19 del 8-5-2019 )
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