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mercoledì 8 maggio 2019

N. 106 SENTENZA 2 aprile - 2 maggio 2019 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Istruzione - Dirigenti scolastici - Speciale procedura selettiva di dirigenti scolastici riservata ad alcune categorie di aspiranti. - Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), art. 1, commi 87, 88, 89 e 90. - (GU n.19 del 8-5-2019 )

N. 106 SENTENZA 2 aprile - 2 maggio 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Istruzione - Dirigenti scolastici - Speciale procedura  selettiva  di
  dirigenti scolastici riservata ad alcune categorie di aspiranti.
- Legge 13 luglio 2015, n. 107  (Riforma  del  sistema  nazionale  di
  istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
  legislative vigenti), art. 1, commi 87, 88, 89 e 90.

(GU n.19 del 8-5-2019 )
 

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,
     
    ha pronunciato la seguente

                              SENTENZA

    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 87,
88, 89 e 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti), promossi dal Consiglio  di  Stato,
sezione  sesta,  con  quattro   ordinanze   del   21   giugno   2017,
rispettivamente iscritte ai numeri 173, 174, 175 e 176  del  registro
ordinanze 2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 49, prima serie speciale, dell'anno 2017.
    Visti gli atti di costituzione di  Anna  Maria  Farina  e  altri,
Mariacristina Montalbano e altri, Simona Rampello  e  altri,  Daniela
Rizzotto e altri, nonche' gli atti di intervento di Giuseppina Alaimo
e altri, Patrizia Alauria e altri, Mariafrancesca Maviglia  e  altri,
Rosaria Brusaferri e altri, Sabrina Pozzi, Maria Gabriella  Serino  e
altri, Giacinto Fabiano e altri, Rosalba Agenori  e  altri,  Floriana
Peracchia e altri, Mariaconcetta Del Prete, Luigi Tuccillo  e  altri,
Angelo Cornetta e altri, Luigi Orabona e  altri,  Giovanni  Acerra  e
altri e Rosaria Brusaferri e altra, e del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri;
    udito nella  udienza  pubblica  del  2  aprile  2019  il  Giudice
relatore Giuliano Amato;
    uditi gli avvocati Fortunato Niro per Giuseppina Alaimo e  altri,
Elena Giardina per Sabrina Pozzi e per Rosaria  Brusaferri  e  altri,
Massimo Vernola per Rosalba Agenori e altri, Massimo Valenza per Anna
Maria Farina e altri, per Mariacristina  Montalbano  e  altri  e  per
Simona Rampello e altri,  Salvatore  Mazza  per  Daniela  Rizzotto  e
altri, e l'avvocato dello Stato Federico Basilica per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.- Con quattro ordinanze di identico contenuto,  del  21  giugno
2017, emessa nel corso di altrettanti giudizi di  appello  instaurati
nei confronti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca (MIUR), il Consiglio di Stato, sezione sesta,  ha  sollevato,
in via principale, questioni di legittimita' costituzionale dell'art.
1, commi 87, 88, 89 e 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma
del sistema nazionale di istruzione e  formazione  e  delega  per  il
riordino delle disposizioni legislative vigenti), in riferimento agli
artt. 3, 51, primo comma, 97, quarto comma, e 117, primo comma, della
Costituzione, quest'ultimo in  relazione  all'art.  6,  paragrafo  1,
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle
liberta' fondamentali (CEDU), firmata a  Roma  il  4  novembre  1950,
ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n.  848;  e,  in
subordine, questione di legittimita' costituzionale del solo art.  1,
comma 88, della legge n. 107 del  2015,  in  riferimento  all'art.  3
Cost.
    1.1.- Il comma 87 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 prevede
una speciale procedura selettiva dei  dirigenti  scolastici,  indetta
con decreto del MIUR, realizzata  attraverso  lo  svolgimento  di  un
corso intensivo di formazione e della relativa  unica  prova  scritta
finale.
    La procedura e'  riservata  ad  alcune  categorie  di  aspiranti,
previste dal successivo comma  88.  Sono  ammessi  a  partecipare  al
concorso:
    «[...] a) i soggetti gia' vincitori  ovvero  utilmente  collocati
nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte  le
fasi di  procedure  concorsuali  successivamente  annullate  in  sede
giurisdizionale, relative al concorso  per  esami  e  titoli  per  il
reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  13
luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie  speciale,
n. 56 del 15 luglio 2011;
    b) i soggetti che abbiano avuto una  sentenza  favorevole  almeno
nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto,  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, alcuna  sentenza  definitiva,
nell'ambito  del  contenzioso  riferito  ai  concorsi  per  dirigente
scolastico   di   cui   al   decreto   direttoriale   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22  novembre  2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del  26
novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione  3
ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,
n. 76 del 6  ottobre  2006,  ovvero  avverso  la  rinnovazione  della
procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202».
    Il comma 89 stabilisce, a sua volta, che le graduatorie regionali
rimangono aperte in funzione degli esiti dei  percorsi  formativi  di
cui al precedente comma 87 nelle  Regioni  in  cui  sono  in  atto  i
contenziosi relativi al concorso indetto con decreto direttoriale del
MIUR 13 luglio 2011, recante «Concorso, per esami e  titoli,  per  il
reclutamento  di  dirigenti  scolastici  per  la   scuola   primaria,
secondaria di primo grado, secondaria di  secondo  grado  e  per  gli
istituti educativi» (d'ora in avanti: il concorso del 2011).
    Infine, il comma 90 prevede una sessione speciale di esame per  i
soggetti di cui al precedente comma 88, lettera a),  «che,  nell'anno
scolastico  2014/2015,  hanno  prestato  servizio  con  contratti  di
dirigente scolastico». Tale sessione  consiste  nell'espletamento  di
una prova orale  sull'esperienza  maturata  nel  corso  del  servizio
prestato.
    1.2.-  Ad  avviso  del  giudice  a  quo,  il  complesso  di  tali
disposizioni violerebbe gli artt. 3, 51, primo comma,  e  97,  quarto
comma, Cost., poiche'  la  speciale  procedura  di  reclutamento  ivi
prevista - non consentendo la partecipazione di  coloro  che  abbiano
impugnato gli atti del  concorso  del  2011  -  limiterebbe  in  modo
irragionevole l'accesso ai ruoli dei  dirigenti  scolastici;  inoltre
tale procedura sarebbe strutturata in modo non idoneo a garantire  la
selezione dei soggetti piu' meritevoli.
    Le disposizioni censurate si porrebbero altresi' in contrasto con
l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, paragrafo 1,
CEDU, poiche' si consentirebbe a  coloro  che  abbiano  in  corso  un
contenzioso non ancora definito relativo ai concorsi del 2004  e  del
2006 di partecipare, per cio' solo, alla procedura riservata. Ad essi
sarebbe permesso di conseguire il bene della vita  cui  aspirano  con
modalita' piu' agevoli di quelle ordinarie e senza riguardo all'esito
del giudizio, interferendo cosi' sul suo svolgimento.
    1.3.- In via subordinata, il giudice a quo censura il  solo  art.
1, comma 88, della stessa legge  n.  107  del  2015,  denunciando  la
violazione dell'art.  3  Cost.,  per  l'irragionevole  disparita'  di
trattamento fra i soggetti che hanno partecipato ai concorsi del 2004
e del 2006, i quali possono accedere alla procedura riservata per  il
solo fatto di aver presentato ricorso giurisdizionale, e  quelli  che
hanno partecipato al concorso del 2011,  i  quali  possono  accedervi
solo se abbiano superato le relative prove.
    2.- Nelle quattro ordinanze di rimessione, il Consiglio di  Stato
riferisce di essere chiamato a decidere  in  ordine  all'impugnazione
delle sentenze con le quali il Tribunale amministrativo regionale per
il Lazio ha respinto i ricorsi di  una  pluralita'  di  soggetti  per
l'annullamento del decreto del MIUR 20 luglio 2015, n.  499,  recante
«Modalita' di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della
relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo  1,  comma  87,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di
esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n.
107» (d'ora in avanti, anche: il concorso del 2015),  adottato  sulla
base delle disposizioni censurate.
    Il  giudice  a  quo  evidenzia  che  le  parti  appellanti  hanno
partecipato al concorso del 2011 e, non avendo superato  le  relative
fasi, ne hanno impugnato  l'esito,  nell'ambito  di  giudizi  tuttora
pendenti. Con ulteriori e successivi ricorsi, oggetto dei  giudizi  a
quibus,  essi  hanno,  inoltre,   denunciato   l'illegittimita'   del
richiamato d.m. n. 499 del 2015, nella parte in cui li esclude  dalla
successiva procedura di reclutamento.
    Ad avviso del Consiglio  di  Stato,  la  situazione  delle  parti
appellanti,  gia'  ricorrenti  avverso  gli  atti  di  una  procedura
concorsuale, in attesa di una risposta giudiziale, sarebbe  simile  a
quella dei soggetti contemplati dalla lettera b) del richiamato comma
88. Tuttavia essi non sono legittimati a partecipare  alla  procedura
straordinaria, avendo impugnato gli atti di un  concorso  diverso  da
quelli indicati nella menzionata lettera b).
    2.1.- Con riferimento al requisito della rilevanza, il rimettente
evidenzia come la disciplina dei commi da 87 a 90 dell'art.  1  della
legge n. 107 del 2015, pedissequamente recepita dal d.m. n.  499  del
2015,  precluda  ai  ricorrenti  la  partecipazione  alla   procedura
straordinaria. Essa non si limiterebbe a  regolare  le  modalita'  di
esercizio di un potere  preesistente,  ma  ne  costituirebbe  l'unica
fonte. Il  provvedimento  che  ne  fa  applicazione  dovrebbe  essere
dichiarato nullo d'ufficio dal giudice chiamato a decidere della  sua
impugnazione, a prescindere dal fatto che le parti abbiano articolato
una specifica censura sul punto.
    Il  giudizio  a  quo  non  potrebbe,  pertanto,  essere  definito
indipendentemente dalla soluzione  della  questione  di  legittimita'
costituzionale delle disposizioni dell'art. 1, commi 87, 88, 89 e 90,
della legge n. 107 del 2015.
    2.1.1.- La rilevanza  e'  affermata  anche  in  riferimento  alla
questione proposta in via subordinata, relativa al solo comma 88,  il
quale stabilisce i criteri per l'ammissione alla procedura riservata.
Infatti, se essa fosse accolta, gli  appellanti  avrebbero  titolo  a
partecipare alla procedura  del  2015,  e  quindi  il  loro  ricorso,
fondato unicamente su tale profilo di illegittimita', dovrebbe essere
accolto. Viceversa, se la questione fosse dichiarata non fondata, gli
appellanti non potrebbero partecipare a tale procedura, l'atto che li
esclude sarebbe  legittimo  e  i  loro  ricorsi  andrebbero,  quindi,
respinti.
    2.2.- Con  riferimento  alla  non  manifesta  infondatezza  della
questione di legittimita' costituzionale sollevata in via principale,
il giudice a quo denuncia il contrasto delle  disposizioni  censurate
con gli artt. 3, 51, primo comma, e 97, quarto comma, Cost.
    L'intervento normativo  in  esame  rientrerebbe  nella  categoria
delle leggi provvedimento, le quali incidono su un numero determinato
di destinatari e presentano  un  contenuto  particolare  e  concreto.
Infatti, sono  soggetti  alle  disposizioni  in  questione  solamente
coloro che hanno partecipato  alle  procedure  concorsuali  indicate,
conseguendo i risultati specificati nel comma  88.  In  teoria,  essi
potrebbero essere individuati nominativamente. Osserva il  rimettente
che leggi  di  questo  tipo  non  sono  di  per  se'  contrarie  alla
Costituzione, ma devono  sottostare  «ad  un  rigoroso  scrutinio  di
legittimita'  costituzionale  per  il  pericolo  di   disparita'   di
trattamento insito in previsioni di tipo particolare  e  derogatorio»
(e' citata la sentenza n. 275 del 2013).
    Nel richiamare la  giurisprudenza  costituzionale  in  ordine  ai
caratteri propri del concorso per l'accesso al pubblico  impiego,  il
Consiglio  di  Stato  evidenzia  la  necessita'  che   la   procedura
concorsuale sia aperta, nel senso che vi possa partecipare il maggior
numero possibile di cittadini, che sia di tipo comparativo, in quanto
volta  a  selezionare  i  migliori  fra  gli  aspiranti,  e  che  sia
«congrua», nel senso che  consenta  di  verificare  che  i  candidati
posseggano la professionalita'  necessaria  a  svolgere  le  mansioni
proprie del ruolo che aspirano a ricoprire.
    D'altra parte, osserva il Consiglio di Stato, le  eccezioni  alla
regola del pubblico concorso, oltre che rigorose e  limitate,  devono
rispondere    ad    una     «specifica     necessita'     funzionale»
dell'amministrazione, ovvero a «peculiari e straordinarie ragioni  di
interesse pubblico» (e' richiamata la sentenza n. 293  del  2009).  A
questi  fini,  non  rilevano  ne'  l'esigenza   di   consolidare   il
precariato, ne' quella di venire  incontro  a  personali  aspettative
degli aspiranti (e' citata la sentenza n. 81 del 2006). Al contrario,
un concorso riservato puo' giustificarsi solo  quando  si  tratti  di
consolidare  specifiche  professionalita'  che  non  possano   essere
acquisite all'esterno.
    Devono, inoltre, essere previsti accorgimenti idonei a  garantire
la professionalita' del personale assunto. Riguardo all'assunzione di
dirigenti,  sono  necessarie  procedure  imparziali  e  obiettive  di
verifica  dell'attivita'  svolta  e   dell'idoneita'   ad   incarichi
dirigenziali, volte ad assicurare la selezione dei migliori.
    2.2.1.- La procedura selettiva in esame  rappresenterebbe  dunque
un'eccezione  alla  regola  del  pubblico  concorso,  essendo  aperta
soltanto  a  soggetti  determinati,  e  non  alla  generalita'  degli
aspiranti in possesso dei requisiti di professionalita' per il  ruolo
da  ricoprire.  Essa,  tuttavia,  non  sarebbe  sorretta  da   alcuna
peculiare ragione di interesse pubblico idonea a giustificarla.
    Osserva il Consiglio di Stato che la procedura in esame riguarda,
anzitutto, i soggetti che abbiano superato le prove del concorso  del
2011 (comma 88, lettera a). Trattandosi di  risultato  risalente  nel
tempo,  non  sarebbe  garantita  la  professionalita'   attuale   dei
candidati, ne' si tratterebbe di una particolare professionalita' che
l'amministrazione non possa acquisire altrimenti.
    In base al comma 88, lettera b), alla  procedura  riservata  sono
altresi' ammessi coloro che abbiano in corso un contenzioso  relativo
ai concorsi del 2004 e del 2006. Tuttavia, la pendenza  dei  relativi
giudizi dipenderebbe da circostanze casuali, che  nulla  avrebbero  a
che vedere con la professionalita' dell'aspirante.
    D'altra parte,  sarebbe  indimostrata  la  maggiore  economicita'
della procedura in  esame  rispetto  al  reclutamento  ordinario.  Si
osserva  in  proposito  che  l'impatto  delle  decisioni  giudiziarie
sull'organizzazione amministrativa sarebbe fisiologico  nel  sistema,
cosi' da non richiederebbe interventi correttivi del legislatore.  Di
contro, la disciplina  censurata  sarebbe  ispirata  dall'intento  di
tutelare aspettative dei soggetti coinvolti, cio' che non varrebbe  a
legittimarla.
    Inoltre, non sarebbe garantita la selezione di soggetti idonei al
ruolo da ricoprire. Per la generalita' dei destinatari, le  prove  da
affrontare consistono in un «corso intensivo di formazione»  e  nella
«relativa prova scritta finale». Il corso di formazione ha la  durata
di ottanta ore complessive, ma puo'  essere  validamente  frequentato
anche per sole sessantacinque ore e da' accesso  ad  una  sola  prova
scritta, che consiste nella trattazione di un  argomento  fra  quelli
oggetto del concorso.
    Viceversa,  il  reclutamento  dei  dirigenti   scolastici,   come
disciplinato in via ordinaria dall'art. l, comma 618, della legge  27
dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»,
e  dal  d.P.R.  10  luglio  2008,  n.  140  (Regolamento  recante  la
disciplina per il reclutamento dei  dirigenti  scolastici,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296),
prevedeva una prova preselettiva, due prove scritte  e  un  colloquio
interdisciplinare su tutte le  materie  di  esame.  Analogamente,  il
vigente art. 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n.  104  (Misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca), convertito,
con modificazioni, nella legge 8 novembre 2013, n. 128,  prevede  una
eventuale prova preselettiva, una o piu' prove scritte  e  una  prova
orale, a cui segue la valutazione dei titoli.
    Il Consiglio di Stato  ritiene,  pertanto,  che  il  reclutamento
ordinario  comporti  prove  di  difficolta'  notevolmente   superiore
rispetto a quella prevista dalle disposizioni censurate. Tale rilievo
varrebbe soprattutto per la sessione speciale prevista dal comma  90.
Essa si limita ad una prova orale sull'esperienza maturata da  coloro
che abbiano gia' prestato servizio nell'amministrazione. Non sarebbe,
pertanto, assicurata un'adeguata valutazione  della  professionalita'
del dirigente.
    2.3.- Il Consiglio di Stato ritiene, inoltre, che  la  disciplina
dei commi da 87 a 90 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 si ponga
in contrasto con l'art. 6, paragrafo 1, della CEDU,  che  prevede  il
diritto ad un equo processo ed «assume rango costituzionale [...]  ai
sensi dell'art. 117 [primo comma] Cost.»
    Si consentirebbe a coloro che hanno in corso un  contenzioso  non
ancora definito, relativo  ai  concorsi  del  2004  e  del  2006,  di
partecipare per cio' solo alla procedura riservata, permettendogli di
conseguire il bene della vita cui essi aspirano  con  modalita'  piu'
agevoli di quelle ordinarie e senza riguardo all'esito del  giudizio,
interferendo cosi' sul suo svolgimento.
    Al riguardo, e' richiamata la giurisprudenza della Corte  europea
dei diritti dell'uomo, che ha ritenuto violato il diritto ad un  equo
processo  laddove  il  legislatore  nazionale  adotti  una  legge   a
contenuto interpretativo diretta ad influire su  di  un  procedimento
giurisdizionale in corso, senza che detto  intervento  normativo  sia
sorretto da motivi  imperativi  di  interesse  pubblico  (Corte  EDU,
sentenze 28 ottobre 1999, Zielinski  e  Pradal  &  Gonzalez  e  altri
contro Francia, e 7 giugno 2011, Agrati e altri contro Italia).
    Le  disposizioni  censurate  consentirebbero  a  chi   abbia   un
contenzioso pendente relativo a concorsi precedenti di partecipare  -
per cio' solo - alla procedura selettiva riservata. Viene  attribuita
la possibilita' di conseguire il bene della vita,  cui  i  ricorrenti
aspirano nel giudizio in corso, con modalita' piu' agevoli di  quelle
ordinarie, senza avere riguardo all'esito  del  giudizio  stesso.  In
cio' si realizzerebbe un'interferenza con la decisione giudiziale, in
assenza di alcun particolare motivo di interesse pubblico.
    3.- In tutti i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo - con atti di analogo contenuto - che  le  questioni
siano dichiarate non fondate.
    3.1.- Ad avviso dell'Avvocatura, le disposizioni  censurate,  nel
prevedere  una  procedura  straordinaria  per  il  reclutamento   dei
dirigenti scolastici, si sono poste l'obiettivo di intervenire  sulla
complessa situazione creatasi a  seguito  del  rilevante  contenzioso
giurisdizionale relativo a precedenti concorsi.  Esse  non  avrebbero
introdotto una modalita' di accesso alla dirigenza scolastica diversa
e alternativa rispetto a quella prevista in via generale dall'art. 29
del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche), come sostituito dall'art. 17, comma 1, del  d.l.  n.  104
del 2013, ma avrebbero inteso risolvere in modo uniforme,  a  livello
nazionale,  specifiche  situazioni  legate  a  procedure  concorsuali
precedenti.
    Le disposizioni censurate,  riconducibili  alla  categoria  delle
leggi-provvedimento, sarebbero volte a  regolarizzare  situazioni  di
portata generale  (in  considerazione  dell'annullamento  dell'intera
procedura  regionale),  ovvero  protratte  nel  tempo   (relative   a
contenziosi risalenti). Tali  situazioni  sarebbero  suscettibili  di
riflettersi  negativamente  sulla  corretta  gestione   del   sistema
scolastico e, piu' in generale, sul  buon  andamento  della  pubblica
amministrazione.
    3.2.- In particolare, la previsione di cui al comma  88,  lettera
a),  sarebbe  volta  a  definire  le  situazioni  di  soggetti,  gia'
vincitori o utilmente collocati nelle graduatorie  del  concorso  del
2011, specificamente delle Regioni Lombardia e  Toscana,  alcuni  dei
quali gia' inseriti  nei  ruoli  da  diversi  anni.  Si  tratterebbe,
dunque, di situazioni soggettive differenziate rispetto a quella  dei
ricorrenti nei giudizi a quibus, che hanno  partecipato  al  medesimo
concorso senza superare una o piu' fasi di esso.
    L'interveniente    evidenzia    inoltre    che,     a     seguito
dell'annullamento   in   sede   giurisdizionale    della    procedura
concorsuale, i soggetti che vantavano un'aspettativa sulla base della
propria  inclusione  nelle  graduatorie  nonche',  in   molti   casi,
dell'avvenuta immissione  in  ruolo,  hanno  intrapreso  un  cospicuo
contenzioso, il cui  esito  era  suscettibile  di  ripercuotersi  sul
sistema scolastico di alcune Regioni. Essi  avrebbero  dovuto  essere
riassegnati in soprannumero agli istituti di provenienza o a  diversa
scuola.  Cio'  avrebbe  reso  problematica  la   programmazione   dei
trasferimenti di dirigenti per l'anno scolastico  successivo,  mentre
gli istituti  scolastici  precedentemente  diretti  avrebbero  dovuto
essere assegnati in reggenza ad altro titolare.
    3.3.- La previsione di cui  al  comma  88,  lettera  b),  sarebbe
volta, invece, a dirimere un  contenzioso  numericamente  limitato  e
risalente. Esso ha ad oggetto procedure concorsuali del  2004  e  del
2006, che prevedevano requisiti di  ammissione  e  prove  concorsuali
differenti rispetto a quelli  del  successivo  concorso  bandito  nel
2011.
    Per la risoluzione di questo contenzioso anche in passato vi sono
state procedure riservate a specifiche categorie di  candidati  (art.
l, commi 605, 618 e 619, della legge  n.  296  del  2006).  Anche  in
questi casi le prove presentavano un livello di difficolta' inferiore
rispetto a quelle previste per i concorsi ordinari.
    Con riferimento al carattere selettivo della  procedura  prevista
dalle norme censurate, l'Avvocatura generale  dello  Stato  evidenzia
che il d.m. n. 499 del 2015 ha consentito l'immissione nei ruoli  dei
soli soggetti che abbiano riportato una  votazione  non  inferiore  a
ventuno trentesimi, soglia non raggiunta da circa ottanta candidati.
    3.4.-  D'altra  parte,  l'Avvocatura  ritiene   inconferente   il
riferimento all'art. 6, paragrafo 1, CEDU.  L'intervento  legislativo
in esame non  avrebbe  ad  oggetto  l'interpretazione  di  una  norma
precedente, ma avrebbe  introdotto  una  nuova  disciplina  che,  pur
traendo origine da fatti  pregressi,  sarebbe  autonoma  rispetto  ad
essi, dal momento  che  solo  in  caso  di  votazione  sufficiente  i
beneficiari  hanno  potuto  ottenere   la   nomina.   La   situazione
disciplinata dalla  legge  n.  107  del  2015  non  sarebbe,  dunque,
collegata alla pregressa vicenda contenziosa e  alla  fase  esecutiva
delle relative pronunce giudiziali.
    3.5.- Anche la questione relativa alla violazione dei principi di
eguaglianza e ragionevolezza non sarebbe fondata.
    Tra la situazione dei ricorrenti che hanno impugnato il bando del
2011 e quella dei soggetti previsti dalla lettera b) del comma 88 non
sarebbe riscontrabile  alcuna  disparita'  di  trattamento.  Infatti,
mentre la pendenza di  un  ricorso  relativo  al  concorso  del  2011
costituirebbe un evento naturale, connesso alla  normale  durata  dei
procedimenti giurisdizionali, invece, nel secondo  caso,  considerato
il notevole lasso di tempo trascorso dai  concorsi  del  2004  e  del
2006, la mancanza di una sentenza definitiva costituirebbe il sintomo
di una difficolta' nella definizione del relativo contenzioso.
    Si tratterebbe,  dunque,  di  una  disciplina  differenziata  per
situazioni  meritevoli  di  specifica   attenzione   da   parte   del
legislatore e non sussisterebbe, dunque, la violazione del  principio
di eguaglianza. D'altra parte, in relazione al  contenzioso  relativo
al 2011 non sussisterebbero quelle peculiari e straordinarie  ragioni
di pubblico interesse che hanno ispirato la disciplina censurata.
    La difesa dell'interveniente evidenzia,  inoltre,  che,  rispetto
alle poche decine di ricorrenti  contemplati  dalla  lettera  b)  del
comma 88, il numero dei soggetti che hanno  impugnato  gli  atti  del
concorso del 2011 sarebbe ben piu' cospicuo, tanto che, da soli, essi
potrebbero coprire l'intero fabbisogno  di  dirigenti  scolastici  da
reclutare con il prossimo concorso.
    4.- Nei giudizi dinanzi alla Corte si sono costituiti Anna  Maria
Farina e altri, Mariacristina Montalbano e altri, Simona  Rampello  e
altri, Daniela Rizzotto e altri, quali parti appellanti nei giudizi a
quibus.
    4.1.- In via preliminare, le parti costituite hanno  chiesto  che
la  questione  di  legittimita'  costituzionale  sollevata   in   via
principale e d'ufficio dal Consiglio di  Stato,  relativa  all'intero
corpus normativo dell'art. 1, commi 87, 88, 89 e 90, della  legge  n.
107 del 2015, sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.
    A sostegno di  tale  eccezione,  esse  fanno  rilevare  che,  nei
rispettivi giudizi a quibus,  il  d.m.  n.  449  del  2015  e'  stato
impugnato solo nella parte in cui esso, in applicazione dell'art.  1,
comma 88, della legge n. 107 del 2015, non ha consentito agli  stessi
appellanti di partecipare al corso di formazione ivi previsto.
    4.2.- Nel merito, le parti  chiedono  l'accoglimento  della  sola
questione di legittimita' costituzionale sollevata in via subordinata
dal Consiglio di Stato, relativa  alla  disposizione  del  comma  88,
nella parte in cui non  consente  la  partecipazione  alla  procedura
selettiva del 2015 anche ai soggetti che abbiano impugnato  gli  atti
del concorso del 2011.
    E' denunciato il carattere irragionevole  e  discriminatorio  dei
criteri per l'ammissione alla procedura riservata.  Quali  ricorrenti
avverso gli atti del concorso del 2011, essi si troverebbero  in  una
situazione del tutto assimilabile  a  quella  dei  soggetti  indicati
dall'art. l, comma 88,  lettera  b).  Questi  ultimi,  ancorche'  non
fossero   titolari   di   una   pretesa   giuridica   definitivamente
riconosciuta e consolidata, ne hanno ricavato  un'evidente  utilita',
rappresentata   dall'assunzione   in   ruolo    mediante    procedure
semplificate di reclutamento. La mera proposizione di un giudizio,  a
prescindere dalla fondatezza dei motivi di censura,  finirebbe  cosi'
con  il  legittimare  l'attribuzione  di  un  vantaggio  sostanziale,
aprendo la strada ad un percorso  eccezionale  di  accesso  al  ruolo
dirigenziale.
    5.-  Nei  giudizi  dinanzi  a  questa  Corte   sono   intervenuti
Giuseppina Alaimo e altri, Rosalba Agenori e altri, Mariaconcetta Del
Prete, Luigi Tuccillo e altri, Angelo Cornetta e altri, Luigi Orabona
e  altri,   deducendo   di   essere   parti   di   analoghi   giudizi
amministrativi, nei quali e' chiesto l'annullamento del d.m.  n.  499
del 2015. Essi riferiscono di avere, altresi', spiegato interventi ad
adiuvandum nei giudizi a quibus, successivamente  alle  ordinanze  di
rimessione.
    Sono,   inoltre,   intervenuti   Patrizia   Alauria   e    altri,
Mariafrancesca Maviglia e altri, Rosaria Brusaferri e altri;  Sabrina
Pozzi, Maria Gabriella Serino e  altri,  Giacinto  Fabiano  e  altri,
Floriana Peracchia e altri, Giovanni Acerra e altri, quali  parti  di
altri giudizi amministrativi nei quali sono impugnati  gli  atti  del
concorso di cui al d.m. n. 499 del 2015.
    5.1.- Le difese di  Giuseppina  Alaimo  e  altri,  Mariafrancesca
Maviglia e altri, Giacinto Fabiano e altri, Rosalba Agenori e  altri,
Mariaconcetta Del Prete, Luigi Tuccillo e altri,  Angelo  Cornetta  e
altri, Luigi Orabona e altri, chiedono l'accoglimento della questione
sollevata in via principale  e  d'ufficio  dal  Consiglio  di  Stato,
avente ad oggetto l'art. 1, commi da 87 a 90, della legge n. 107  del
2015.
    Gli   argomenti   svolti   dalle   difese   degli   intervenienti
ripercorrono quelli illustrati nelle ordinanze di rimessione.
    5.2.- Le difese di Patrizia Alauria e altri, Rosaria Brusaferri e
altri, Sabrina  Pozzi,  Maria  Gabriella  Serino  e  altri,  Floriana
Peracchia e altri, Giovanni Acerra e altri, invece, chiedono, in  via
preliminare,  che  sia  dichiarata  inammissibile,  o  comunque   non
fondata, la questione relativa all'intero corpus normativo  dell'art.
1, commi da 87 a 90, della legge n. 107 del 2015.
    Le stesse chiedono, invece,  l'accoglimento  della  questione  di
legittimita' costituzionale sollevata in via subordinata, relativa al
solo art. 1, comma 88, della stessa legge, nella  parte  in  cui  non
consente la partecipazione alla procedura selettiva del 2015 anche ai
soggetti che abbiano impugnato gli atti  del  concorso  del  2011.  A
sostegno di tale istanza, sono ribaditi  e  ulteriormente  illustrati
gli argomenti gia' svolti dal  Consiglio  di  Stato  in  ordine  alle
censure di illegittimita' costituzionale.
    6.- In  prossimita'  dell'udienza  pubblica  fissata  per  il  20
novembre  2018,  le   difese   di   Rosaria   Brusaferri   e   altri,
Mariafrancesca Maviglia e altri,  Maria  Gabriella  Serino  e  altri,
Daniela Rizzotto e altri hanno depositato memorie, per  reiterare,  e
ulteriormente argomentare, le rispettive conclusioni.
    7.- Su richiesta dell'Avvocatura generale dello  Stato,  avanzata
il 6 novembre 2018, e' stato disposto il rinvio a nuovo  ruolo  della
discussione dei presenti giudizi, gia' fissata nell'udienza  pubblica
del 20 novembre 2018.
    Con istanze rispettivamente depositate il  10  e  il  15  gennaio
2019, le difese di Daniela Rizzotto e altri, e quelle di  Anna  Maria
Farina e altri, Simona Rampello e  altri,  Rosalba  Agenori  e  altri
hanno chiesto che fosse fissata l'udienza di  discussione.  E'  stata
quindi nuovamente fissata l'udienza pubblica del 2 aprile 2019 per la
discussione dei presenti giudizi.
    8.- In prossimita' di tale udienza, l'Avvocatura  generale  dello
Stato ha depositato memoria nella quale  ha  ribadito  gli  argomenti
svolti nell'atto di intervento e ha in particolare fatto rilevare che
l'eventuale   accoglimento   della    questione    di    legittimita'
costituzionale  produrrebbe  effetti  distorsivi,  determinando   una
situazione  di  grave  incertezza  nell'organizzazione  del  servizio
scolastico, oltre ad esporre l'amministrazione al rischio  di  azioni
risarcitorie da parte dei dirigenti  gia'  immessi  in  servizio  per
effetto della disciplina censurata.
    Al riguardo,  si  fa  notare  che,  nell'ambito  del  contenzioso
originato  dal  concorso  del  2011,  in  alcuni   casi   i   giudici
amministrativi hanno rigettato la pretesa  risarcitoria  avanzata  da
concorrenti risultati vincitori all'esito  di  procedure  in  seguito
annullate, ritenendo la mancanza di  alcun  pregiudizio,  proprio  in
considerazione dell'ammissione  alla  speciale  procedura  riservata,
oggetto di censura nel presente giudizio.

                       Considerato in diritto

    1.- Con quattro  ordinanze  aventi  identico  contenuto,  del  21
giugno 2017, emesse nel  corso  di  altrettanti  giudizi  di  appello
instaurati   nei    confronti    del    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca  (MIUR),  il  Consiglio  di  Stato,
sezione  sesta,  ha  sollevato,  in  via  principale,  questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 87, 88, 89 e 90, della
legge 13 luglio 2015,  n.  107  (Riforma  del  sistema  nazionale  di
istruzione e formazione e delega per il riordino  delle  disposizioni
legislative vigenti), in riferimento agli artt. 3, 51,  primo  comma,
97,  quarto  comma,  e  117,   primo   comma,   della   Costituzione,
quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della  Convenzione
per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo   e   delle   liberta'
fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata  e
resa  esecutiva  con  legge  4  agosto  1955,  n.  848;  e,  in   via
subordinata, questione di legittimita' costituzionale del  solo  art.
1, comma 88, della legge n. 107 del 2015, in riferimento  all'art.  3
Cost.
    Il comma 87 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015  prevede  una
speciale procedura selettiva dei dirigenti  scolastici,  indetta  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca (MIUR), realizzata attraverso  lo  svolgimento  di  un  corso
intensivo di formazione e della relativa unica prova scritta finale.
    La procedura e'  riservata  ad  alcune  categorie  di  aspiranti,
previste dal successivo comma  88.  Sono  ammessi  a  partecipare  al
concorso:
    «[...] a) i soggetti gia' vincitori  ovvero  utilmente  collocati
nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte  le
fasi di  procedure  concorsuali  successivamente  annullate  in  sede
giurisdizionale, relative al concorso  per  esami  e  titoli  per  il
reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  13
luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie  speciale,
n. 56 del 15 luglio 2011;
    b) i soggetti che abbiano avuto una  sentenza  favorevole  almeno
nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto,  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, alcuna  sentenza  definitiva,
nell'ambito  del  contenzioso  riferito  ai  concorsi  per  dirigente
scolastico   di   cui   al   decreto   direttoriale   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22  novembre  2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del  26
novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione  3
ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,
n. 76 del 6  ottobre  2006,  ovvero  avverso  la  rinnovazione  della
procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202».
    Il comma 89 stabilisce, a sua volta, che le graduatorie regionali
rimangono aperte in funzione degli esiti dei  percorsi  formativi  di
cui al precedente comma 87, nelle Regioni  in  cui  sono  in  atto  i
contenziosi relativi al concorso indetto con decreto direttoriale del
MIUR 13 luglio 2011, recante «Concorso, per esami e  titoli,  per  il
reclutamento  di  dirigenti  scolastici  per  la   scuola   primaria,
secondaria di primo grado, secondaria di  secondo  grado  e  per  gli
istituti educativi» (d'ora in avanti: il concorso del 2011).
    Infine, il comma 90 prevede una sessione speciale di esame per  i
soggetti di cui al precedente comma 88, lettera a),  «che,  nell'anno
scolastico  2014/2015,  hanno  prestato  servizio  con  contratti  di
dirigente scolastico». Tale sessione  consiste  nell'espletamento  di
una prova orale  sull'esperienza  maturata  nel  corso  del  servizio
prestato.
    2.-  Ad  avviso  del  giudice  a  quo,  il  complesso   di   tali
disposizioni violerebbe gli artt. 3, 51, primo  comma,  e  97,  comma
quarto, Cost., poiche' la  speciale  procedura  di  reclutamento  ivi
prevista limiterebbe in modo irragionevole  l'accesso  ai  ruoli  dei
dirigenti scolastici; inoltre la stessa procedura sarebbe strutturata
in modo  non  idoneo  a  garantire  la  selezione  di  soggetti  piu'
meritevoli.
    Le disposizioni censurate si porrebbero altresi' in contrasto con
l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, paragrafo 1,
CEDU, poiche' si consentirebbe a  coloro  che  abbiano  in  corso  un
contenzioso non ancora definito relativo ai concorsi del 2004  e  del
2006 di partecipare, per cio' solo, alla procedura riservata. Ad essi
sarebbe permesso di conseguire il bene della vita  cui  aspirano  con
modalita' piu' agevoli di quelle ordinarie e senza riguardo all'esito
del giudizio, interferendo cosi' sul suo svolgimento.
    2.1.- In via subordinata, il giudice a quo censura il  solo  art.
1, comma 88, della stessa legge  n.  107  del  2015,  denunciando  la
violazione dell'art.  3  Cost.,  per  l'irragionevole  disparita'  di
trattamento fra i soggetti che hanno partecipato ai concorsi del 2004
e del 2006, i quali possono accedere alla procedura riservata per  il
solo fatto di aver presentato ricorso giurisdizionale, e  quelli  che
hanno partecipato al concorso del 2011,  i  quali  possono  accedervi
solo se abbiano superato le relative prove.
    3.-  Va  preliminarmente  rilevato  che  le  suddette  questioni,
ancorche' sollevate in distinti giudizi, hanno ad oggetto le medesime
disposizioni, censurate per  i  medesimi  profili  di  illegittimita'
costituzionale. I giudizi sono percio'  tra  loro  connessi  e  vanno
riuniti per essere congiuntamente  trattati  e  decisi  con  un'unica
pronuncia.
    4.- Per le ragioni esposte nell'ordinanza emessa all'udienza  del
2  aprile  2019,  allegata  alla  presente  sentenza,   deve   essere
confermata l'inammissibilita' degli interventi spiegati  da  Patrizia
Alauria e altri, da Mariafrancesca Maviglia  e  altri  e  da  Rosaria
Brusaferri e altri (nel giudizio r. o. n. 173 del 2017);  da  Sabrina
Pozzi e da Maria Gabriella Serino e altri (nel giudizio r. o. n.  174
del 2017); da Sabrina Pozzi (nel giudizio r. o.  n.  175  del  2017);
nonche', infine, da Floriana Peracchia e altri, da Giovanni Acerra  e
altri e da Rosaria Brusaferri e altra (nel giudizio r. o. n. 176  del
2017).
    I soggetti che hanno spiegato tali interventi  non  rivestono  la
qualita' di parti dei giudizi a quibus ma,  secondo  quanto  riferito
dagli stessi, di altri giudizi nei  quali  si  controverte  circa  la
legittimita' del decreto del MIUR 20 luglio  2015,  n.  499,  recante
«Modalita' di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della
relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo  1,  comma  87,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di
esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n.
107» (d'ora in avanti, anche: il concorso del 2015),  adottato  sulla
base delle disposizioni censurate.
    Secondo  il   costante   orientamento   di   questa   Corte,   la
partecipazione al giudizio incidentale di legittimita' costituzionale
e' circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo,  oltre  che
al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e,  nel  caso  di  legge
regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3  e  4  delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). A
tale  disciplina  e'  possibile  derogare  -  senza  contraddire   il
carattere incidentale del giudizio di costituzionalita' - soltanto  a
favore  di  soggetti  terzi  che  siano  titolari  di  un   interesse
qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale  dedotto
in giudizio e non semplicemente regolato,  al  pari  di  ogni  altro,
dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex  plurimis,  sentenze
n. 248, n. 217, n. 194, n.  153  e  n.  77  del  2018,  con  allegate
ordinanze dibattimentali).
    Non e' ammissibile dunque l'intervento,  nei  giudizi  davanti  a
questa Corte, dei titolari di interessi soltanto  analoghi  a  quelli
dedotti nel giudizio principale, dato il  carattere  incidentale  del
giudizio di legittimita' costituzionale, in quanto l'accesso di  tali
soggetti a questo giudizio avverrebbe senza la previa verifica  della
rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte
del giudice a quo (sentenze n. 35 del 2017 e  n.  71  del  2015,  con
allegate ordinanze dibattimentali, nonche' sentenza n. 119 del 2012).
    4.1.- I medesimi principi valgono in  relazione  agli  interventi
spiegati da Giuseppina Alaimo e altri, nel giudizio r. o. n. 173  del
2017, nonche' da Rosalba Agenori e altri, da Mariaconcetta Del Prete,
da Luigi Tuccillo e altri, da Angelo Cornetta  e  altri  e  da  Luigi
Orabona e altri, nel giudizio r. o. n. 176 del 2017.
    Si tratta di soggetti che, solo successivamente all'ordinanza  di
rimessione, sono intervenuti ad  adiuvandum  nei  giudizi  a  quibus,
allorche' questi erano gia' stati sospesi, dovendo quindi  escludersi
che gli stessi abbiano assunto la qualita' di parti in  tali  giudizi
(sentenze n. 223 del 2012 e n. 220 del 2007; ordinanze n.  393  e  n.
295 del 2008).
    4.2.- Va altresi' confermata  l'inammissibilita'  dell'intervento
di Giacinto Fabiano e altri nel giudizio r. o. n. 174 del 2017.
    L'atto di intervento e' stato  depositato  il  16  gennaio  2018,
oltre il termine di 20  giorni  dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio, previsto dall'art.  4,
comma 4, delle Norme integrative per i  giudizi  davanti  alla  Corte
costituzionale,  giacche'   la   pubblicazione   dell'ordinanza   del
Consiglio di Stato r. o. n. 174 del 2017 e' avvenuta  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 49 del 6 dicembre 2017.
    Secondo il costante orientamento  di  questa  Corte,  il  termine
previsto dal richiamato art. 4, comma 4, deve ritenersi perentorio  e
non ordinatorio, con la conseguenza che l'intervento avvenuto dopo la
sua scadenza e' inammissibile (ex plurimis, sentenze n. 99 del  2018,
n. 303 del 2010, n. 263 e n. 215 del 2009).
    5.-  In  via  preliminare,  vanno  dichiarate  inammissibili   le
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi  87,  88,
89 e 90, della legge n. 107 del  2015,  sollevate  dal  Consiglio  di
Stato in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, 97, quarto comma,
e 117, primo comma, Cost.,  quest'ultimo  in  relazione  all'art.  6,
paragrafo 1, CEDU.
    5.1.- Nelle ordinanze di rimessione e'  lo  stesso  Consiglio  di
Stato a riferire che, nei giudizi a quibus, il d.m. n. 499 del  2015,
con il quale e' stata data applicazione alle disposizioni  censurate,
non e' impugnato nella sua integralita', ma soltanto nella  parte  in
cui esso non ha consentito agli  appellanti  la  partecipazione  alla
procedura ivi bandita. In tali giudizi si controverte, dunque,  della
sola illegittimita'  dell'esclusione  dal  corso-concorso  del  2015,
mentre rimane estranea alle impugnazioni  devolute  al  Consiglio  di
Stato  la  complessiva  disciplina  che  istituisce  e  regola   tale
procedura.
    La motivazione del rimettente a sostegno  della  rilevanza  delle
questioni sollevate fa leva  sulla  natura  del  complesso  normativo
censurato, quale «unica  fonte»  del  potere  esercitato  con  l'atto
impugnato. Secondo questa prospettazione, l'invocata  caducazione  di
tale corpus normativo determinerebbe la radicale  nullita'  dell'atto
che di  esso  fa  applicazione.  Il  rimettente  sembra  ricostruire,
quindi,  le  conseguenze   dell'accoglimento   della   questione   di
legittimita' costituzionale in termini di nullita' del  d.m.  n.  499
del 2015 per difetto assoluto di  attribuzione,  ai  sensi  dell'art.
21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in  materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai  documenti
amministrativi).
    Tuttavia,  nel  regolare  le  modalita'   di   configurazione   e
svolgimento della  procedura  selettiva,  le  disposizioni  censurate
stabiliscono le specifiche condizioni per l'esercizio del  potere  di
indire il  concorso,  ma  non  ne  costituiscono  il  fondamento.  La
relativa violazione integra, dunque, un motivo di annullamento.
    In ogni caso,  alla  luce  del  principio  della  domanda  e  del
rispetto dei limiti segnati dai  motivi  di  ricorso,  gli  argomenti
spesi dal rimettente non risultano  idonei  a  sostenere  le  ragioni
della  rilevanza  delle  questioni  di  legittimita'   costituzionale
attinenti all'intero corpus normativo, che  istituisce  e  regola  la
procedura selettiva in  esame,  ed  e'  quindi  estraneo,  nella  sua
integralita', alla questione sottoposta al rimettente.
    6.- Deve essere parimenti dichiarata inammissibile  la  questione
di  legittimita'  costituzionale,  sollevata  in   via   subordinata,
relativa all'art. 1, comma 88, lettera a), della  legge  n.  107  del
2015.
    Questa  disposizione  consente  la  partecipazione  al   concorso
riservato in funzione dell'esito favorevole delle prove del  concorso
del 2011, a prescindere, quindi, dalla attuale pendenza  di  ricorsi.
La lettera a) contempla,  infatti,  i  vincitori  e  i  soggetti  che
abbiano  superato   positivamente   le   fasi   di   tale   concorso,
successivamente annullate in sede giurisdizionale.
    In considerazione  della  specifica  situazione  giuridica  fatta
valere dalle parti appellanti nei giudizi a quibus - quali ricorrenti
nell'ambito  di  giudizi  amministrativi  concernenti  gli  atti  del
concorso del  2011  -  la  denunciata  preclusione  all'accesso  alla
procedura riservata non discende da tale disposizione, ma  da  quella
della successiva lettera b). E' questa, infatti, la  norma,  dedicata
alla definizione del contenzioso ancora pendente  avverso  precedenti
concorsi,  della  quale  il  giudice  a  quo  e'  chiamato   a   fare
applicazione, poiche' e' questa che - non contemplando la  situazione
degli appellanti - ha inibito la loro partecipazione  alla  procedura
del 2015. Il requisito della rilevanza e' soddisfatto, pertanto, solo
rispetto alla questione avente ad oggetto tale disposizione.
    7.- Nel merito, non  e'  fondata  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 88, lettera b), della legge n.  107
del 2015, sollevata in via subordinata  dal  Consiglio  di  Stato  in
riferimento all'art. 3 Cost.
    7.1.- Nello stabilire i criteri  per  l'ammissione  al  concorso,
questa disposizione riconosce ad alcune  categorie  di  aspiranti  la
possibilita' di partecipare ad  un  corso  intensivo  di  formazione,
finalizzato all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici.
    E'  sulla  ragionevolezza  di  tali  criteri  identificativi  dei
beneficiari di questo speciale percorso formativo che si appuntano le
censure del rimettente e delle parti private costituite.
    Tali criteri  fanno  riferimento  al  contenzioso  relativo  alle
risalenti procedure  concorsuali  del  2004  e  del  2006,  le  quali
prevedevano requisiti di ammissione e  prove  concorsuali  differenti
rispetto  a  quelli  del  successivo  concorso  bandito   nel   2011.
Nell'ambito  di  quest'ultima  procedura,  infatti,   hanno   trovato
applicazione le disposizioni di cui al d.P.R. 10 luglio 2008, n.  140
(Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei  dirigenti
scolastici, ai sensi dell'articolo  1,  comma  618,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296).
    D'altra parte, lo svolgimento delle selezioni  concorsuali  aveva
dato luogo ad un contenzioso giurisdizionale, che in  alcune  Regioni
aveva portato all'annullamento della relativa procedura,  a  distanza
di alcuni anni dalla sua conclusione.
    Pertanto, anche in  passato,  il  legislatore  era  ripetutamente
intervenuto adottando disposizioni volte a definire la situazione dei
partecipanti a tali concorsi. Cio' era avvenuto dapprima  con  l'art.
1, commi 605 e 619, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge  finanziaria  2007)»,  e  in  seguito  con  l'art.
24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248  (Proroga  di
termini previsti da disposizioni legislative e  disposizioni  urgenti
in materia finanziaria), convertito, con modificazioni,  nella  legge
28 febbraio 2008, n. 31.
    Attraverso la previsione  di  canali  di  accesso  riservato  per
alcune categorie di candidati dei precedenti concorsi, si  e'  voluto
rispondere, allo stesso tempo, ad esigenze di certezza  dei  rapporti
giuridici  e  di  tempestivita'   nel   reclutamento   di   dirigenti
scolastici.
    7.2.- In linea di continuita' con  questi  precedenti  interventi
normativi, la disciplina introdotta dalla lettera b) si e'  prefissa,
dunque, l'obiettivo di regolare situazioni  meritevoli  di  specifica
attenzione da parte del legislatore, al fine di dare  una  definitiva
soluzione al  contenzioso  amministrativo  che  ha  investito  alcuni
concorsi, evitando che i relativi  effetti  continuassero  a  rendere
problematica  la  programmazione  del  servizio  e  aumentassero   il
fenomeno delle reggenze.
    La scelta effettuata dalla legge n.  107  del  2015  ha,  quindi,
consentito di sopperire tempestivamente  alle  carenze  di  organico,
tenendo nella debita considerazione la diversita' dello stato, sia  a
livello procedimentale, sia  giurisdizionale,  in  cui  versavano  le
procedure concorsuali che  si  sono  susseguite,  e  in  alcuni  casi
rinnovate, nel corso di oltre un decennio.
    Nel  raffronto  tra  la  situazione  dei  ricorrenti  che   hanno
impugnato gli atti del  concorso  del  2011  e  quella  dei  soggetti
contemplati dalla disposizione censurata sono altresi'  rilevanti  la
durata, nonche' la diversa consistenza -  anche  quantitativa  -  del
contenzioso scaturito dalle due  situazioni,  poiche'  e'  da  questi
stessi elementi che discende  il  prevedibile  impatto  sul  regolare
svolgimento del servizio scolastico.
    Il bilanciamento tra  i  contrapposti  interessi,  operato  dalla
legge n. 107 del 2015, accorda una particolare tutela  alle  esigenze
di  certezza  dei  rapporti  giuridici  e  di  efficacia  dell'azione
amministrativa, anche sotto il profilo  della  sua  tempestivita',  a
fronte di una compressione non irragionevole del diritto  di  accesso
all'impiego pubblico e del principio del pubblico concorso.
     

                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    riuniti i giudizi,
    1)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 87, 88, 89 e  90,  della  legge  13
luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale  di  istruzione  e
formazione e delega per il riordino  delle  disposizioni  legislative
vigenti),  sollevate  dal  Consiglio  di  Stato,  sezione  sesta,  in
riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, 97  e  117,  primo  comma,
della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art.  6,  paragrafo
1, della Convenzione per la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e
delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata  a  Roma  il  4  novembre
1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto  1955,  n.  848,
con le ordinanze indicate in epigrafe;
    2)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 88, lettera a), della legge n.  107
del 2015,  sollevata  dal  Consiglio  di  Stato,  sezione  sesta,  in
riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe;
    3)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 88, lettera b), della legge n.  107
del  2015  sollevata  dal  Consiglio  di  Stato,  sezione  sesta,  in
riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2019.

                                F.to:
                    Giorgio LATTANZI, Presidente
                      Giuliano AMATO, Redattore
                     Roberto MILANA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 2 maggio 2019.

                   Il Direttore della Cancelleria
                        F.to: Roberto MILANA

                                                            Allegato:
                        Ordinanza letta all'udienza del 2 aprile 2019

                              ORDINANZA

    Visti gli atti relativi ai giudizi di legittimita' costituzionale
promossi dal Consiglio di Stato, con ordinanze del 21 giugno 2017 (r.
o. n. 173, n. 174, n. 175  e  n.  176  del  2017),  pubblicate  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale,  del
2017.
    Rilevato che nel giudizio di legittimita' costituzionale r.o.  n.
173  del  2017  sono  intervenuti   Giuseppina   Alaimo   con   altre
quattrocentoundici  persone,  Patrizia  Alauria  con  altre   ventuno
persone, Mariafrancesca Maviglia con altre dieci  persone  e  Rosaria
Brusaferri con altre due persone;
    che nel giudizio di legittimita' costituzionale r.o. n.  174  del
2017 sono intervenuti Sabrina Pozzi  e  Maria  Gabriella  Serino  con
altre quindici persone,  Giacinto  Fabiano  con  altre  cinquantatre'
persone;
    che nel giudizio di legittimita' costituzionale r.o. n.  175  del
2017 e' intervenuta Sabrina Pozzi;
    che nel giudizio di legittimita' costituzionale r.o. n.  176  del
2017 sono intervenuti Rosalba Agenori  con  altre  centodue  persone,
Floriana Peracchia con altre  ventinove  persone,  Mariaconcetta  Del
Prete, Luigi Tuccillo con altre  sei  persone,  Angelo  Cornetta  con
altre  sessantadue  persone,  Luigi  Orabona  con  altre  trentasette
persone, Giovanni Acerra  con  altre  novantadue  persone  e  Rosaria
Brusaferri con un'altra persona.
    Considerato che gli intervenienti sopra indicati non  sono  parti
dei giudizi principali;
    che,  secondo  il  costante  orientamento  di  questa  Corte,  la
partecipazione al giudizio incidentale di legittimita' costituzionale
e' circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo,  oltre  che
al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e,  nel  caso  di  legge
regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3  e  4  delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale)  e
che a tale disciplina e' possibile derogare −  senza  contraddire  il
carattere incidentale del giudizio di costituzionalita' − soltanto  a
favore  di  soggetti  terzi  che  siano  titolari  di  un   interesse
qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale  dedotto
in giudizio e non semplicemente regolato,  al  pari  di  ogni  altro,
dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex  plurimis,  sentenze
n. 248 e relativa ordinanza dibattimentale del 23  ottobre  2018,  n.
217, n. 194 e relativa  ordinanza  dibattimentale  del  25  settembre
2018, n. 153 e relativa ordinanza dibattimentale del 20 giugno  2018,
n. 77 del 2018);
    che non e' ammissibile l'intervento, nei giudizi davanti a questa
Corte, dei titolari di interessi soltanto analoghi a  quelli  dedotti
nel giudizio principale, dato il carattere incidentale  del  giudizio
di legittimita' costituzionale, in quanto l'accesso di tali  soggetti
al detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza
e della non manifesta  infondatezza  della  questione  da  parte  del
giudice a quo (sentenze n. 35 del 2017, n. 71 del 2015, con  allegate
ordinanze dibattimentali, nonche' sentenza n. 119 del 2012);
    che, allo stesso modo, i medesimi principi valgono in relazione a
quelle parti che, solo successivamente all'ordinanza  di  rimessione,
sono intervenute ad adiuvandum nei giudizi a quibus, allorche' questi
erano gia' stati sospesi,  dovendo  escludersi  che  questi  soggetti
abbiano assunto la qualita' di parti in tali giudizi;
    che, d'altra parte, l'intervento  di  Giacinto  Fabiano  e  degli
altri cinquantatre' intervenienti e' tardivo,  in  quanto  depositato
oltre  il  termine  previsto  dall'art.  4,  comma  4,  delle   Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
    che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il termine
previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale, e'  ritenuto  perentorio,  con  la
conseguenza  che  l'intervento  spiegato  dopo  la  sua  scadenza  e'
inammissibile (ex plurimis, sentenze n. 99 del 2018, n. 250 del 2017,
con allegate ordinanze dibattimentali).

                          PER QUESTI MOTIVI
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara inammissibili gli interventi spiegati:
    nel giudizio di legittimita' costituzionale r.o. 173 n. del 2017,
da Giuseppina Alaimo con altre quattrocentoundici  persone,  Patrizia
Alauria con altre ventuno persone, Mariafrancesca Maviglia con  altre
dieci persone e Rosaria Brusaferri con altre due persone;
    nel giudizio di legittimita' costituzionale r.o. n. 174 del 2017,
da Sabrina Pozzi e Maria Gabriella Serino con altre quindici persone;
    nel giudizio di legittimita' costituzionale r.o. n. 175 del 2017,
da Sabrina Pozzi;
    nel giudizio di legittimita' costituzionale r.o. n. 176 del 2017,
da Rosalba Agenori con altre centodue persone, Floriana Peracchia con
altre ventinove persone, Mariaconcetta Del Prete, Luigi Tuccillo  con
altre sei persone, Angelo Cornetta  con  altre  sessantadue  persone,
Luigi Orabona con altre  trentasette  persone,  Giovanni  Acerra  con
altre novantadue persone e Rosaria Brusaferri con un'altra persona;
    nel giudizio di legittimita' costituzionale r.o. n. 174 del 2017,
da Giacinto Fabiano con altre cinquantatre' persone.

                 F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente

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