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domenica 7 giugno 2020

LEGGE 5 giugno 2020, n. 40 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00060) (GU n.143 del 6-6-2020) Vigente al: 7-6-2020



LEGGE 5 giugno 2020, n. 40

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  8  aprile
2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al  credito
e di adempimenti fiscali per  le  imprese,  di  poteri  speciali  nei
settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro,
di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00060)
(GU n.143 del 6-6-2020)
  Vigente al: 7-6-2020 


  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1

  1. Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in
materia di accesso  al  credito  e  di  adempimenti  fiscali  per  le
imprese,  di  poteri  speciali  nei   settori   strategici,   nonche'
interventi in materia di salute  e  lavoro,  di  proroga  di  termini
amministrativi  e  processuali,  e'  convertito  in  legge   con   le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono  fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla  base
degli articoli 17, 49, 53, 62, comma 7, e  70  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 5 giugno 2020

                             MATTARELLA

                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri

Visto, il Guardasigilli: Bonafede
                                                             Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI  CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  8
  APRILE 2020, N. 23

    All'articolo 1:
      al comma 1:
        al  primo  periodo,  le  parole:  «in  conformita'   con   la
normativa» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in  conformita'  alla
normativa»;
        al secondo periodo, dopo le  parole:  «liberi  professionisti
titolari di partita IVA»  sono  inserite  le  seguenti:  «nonche'  le
associazioni professionali e le societa' tra professionisti»  e  sono
aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,  nonche'  alle  garanzie
concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto  legislativo
29 marzo 2004, n. 102»;
      dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
        «1-bis. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano,
in quanto compatibili, anche alle cessioni di crediti con garanzia di
solvenza prestata dal cedente effettuate, dopo la data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle imprese
di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai sensi  della  legge
21 febbraio 1991,  n.  52,  a  banche  e  a  intermediari  finanziari
iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del  testo  unico  delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385. I limiti di importo del prestito di cui al
comma 2, lettera c), e le percentuali di copertura della garanzia  di
cui  al  comma  2,  lettera  d),  sono   riferiti   all'importo   del
corrispettivo pagato al cedente per  la  cessione  dei  crediti.  Con
decreto di natura non  regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze  possono  essere  stabiliti  modalita'   attuative   e
operative nonche' ulteriori  elementi  e  requisiti  integrativi  per
l'esecuzione delle operazioni di cui al presente comma. La  procedura
e la documentazione necessaria per  il  rilascio  della  garanzia  ai
sensi del presente comma sono ulteriormente  specificate  dalla  SACE
S.p.A.
        1-ter. Dalle garanzie per finanziamenti di  cui  al  presente
articolo sono in  ogni  caso  escluse  le  societa'  che  controllano
direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, una societa' residente in un Paese o  in  un  territorio  non
cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente
o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice  civile,  da
una societa' residente in un Paese o in un territorio non cooperativo
a fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini  fiscali
si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla  lista
UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali,  adottata  con
conclusioni del Consiglio dell'Unione europea. La condizione  di  cui
al presente comma non si applica  se  la  societa'  dimostra  che  il
soggetto  non  residente  svolge  un'attivita'  economica  effettiva,
mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi  e  locali.  Ai
fini del presente comma, il contribuente puo' interpellare  l'Agenzia
delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera  b),  della
legge 27 luglio 2000, n. 212»;
      al comma 2:
        all'alinea, le parole: «al comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
        alla lettera a), le parole: «24 mesi» sono  sostituite  dalle
seguenti: «36 mesi»;
        alla lettera b), le parole: «come  definite  ai  sensi  della
normativa europea» sono sostituite dalle seguenti:  «come  rilevabili
dal soggetto finanziatore»;
        dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
          «b-bis)  nella  definizione  del  rapporto  tra  debito   e
patrimonio  netto  contabile  registrato  negli   ultimi   due   anni
dall'impresa, che non puo' essere superiore a 7,5, come indicato  dal
numero 1)  della  lettera  e)  del  punto  18)  dell'articolo  2  del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e
che costituisce un parametro indispensabile  per  la  definizione  di
"impresa in difficolta'", sono compresi nel calcolo del patrimonio  i
crediti non prescritti, certi, liquidi  ed  esigibili,  maturati  nei
confronti delle amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  1,
comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  per
somministrazione,  forniture  e   appalti,   certificati   ai   sensi
dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, e le certificazioni richiamate al citato articolo 9, comma  3-ter,
lettera  b),  ultimo  periodo,  recanti  la  data  prevista  per   il
pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica»;
        alla  lettera  c),  numero  1),  la  parola:  «relativi»   e'
sostituita dalla seguente: «relativo»;
        alla lettera d):
          all'alinea, le parole: «copre  il»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «copre l'importo  del  finanziamento  concesso  nei  limiti
delle seguenti quote percentuali»;
          ai  numeri  1)  e  2),   le   parole:   «dell'importo   del
finanziamento» sono soppresse;
          al numero 1), le parole: «con meno di 5000 dipendenti» sono
sostituite dalle seguenti: «con non piu' di 5000 dipendenti»;
          al numero 2), le parole: «tra 1,5 miliardi  e  5  miliardi»
sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 1,5 miliardi e fino a  5
miliardi»;
        la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
          «i) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno
che essa, nonche' ogni altra impresa con sede in  Italia  che  faccia
parte del medesimo gruppo cui la prima  appartiene,  comprese  quelle
soggette alla direzione e al coordinamento da parte  della  medesima,
non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto  di  azioni
nel corso dell'anno 2020. Qualora le suddette  imprese  abbiano  gia'
distribuito  dividendi  o  riacquistato  azioni  al   momento   della
richiesta del finanziamento, l'impegno e' assunto dall'impresa per  i
dodici mesi successivi alla data della richiesta»;
        alla lettera n), dopo le parole: «costi del personale,»  sono
inserite le seguenti: «canoni di  locazione  o  di  affitto  di  ramo
d'azienda,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,  e  le
medesime  imprese  devono   impegnarsi   a   non   delocalizzare   le
produzioni»;
        dopo la lettera n) e' aggiunta la seguente:
          «n-bis) il finanziamento di cui alla lettera n) deve essere
altresi'  destinato,  in  misura  non  superiore  al  20  per   cento
dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti,  scadute
o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31
dicembre 2020, per le  quali  il  rimborso  sia  reso  oggettivamente
impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia di COVID-19
o delle misure dirette  alla  prevenzione  e  al  contenimento  della
stessa, a condizione che l'impossibilita' oggettiva del rimborso  sia
attestata dal  rappresentante  legale  dell'impresa  beneficiaria  ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;
      al comma 3, terzo periodo, le parole: «ovvero di altra garanzia
pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero da  altra  garanzia
pubblica»;
      al comma 5, primo periodo, le parole: «derivanti dalle garanzie
disciplinate dal comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti
dalle garanzie disciplinate dai commi 1 e 1-bis»;
      al comma 6:
          all'alinea, le parole: «con meno di 5000  dipendenti»  sono
sostituite dalle seguenti: «con non  piu'  di  5000  dipendenti»,  le
parole: «inferiore a» sono sostituite dalle seguenti: «fino a»  e  le
parole: «da bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «dal bilancio»;
          alla lettera b), le parole:  «e  quest'ultima  processa  la
richiesta» sono sostituite  dalle  seguenti:  «la  quale  esamina  la
richiesta stessa»;
      al comma 13, primo periodo, le parole: «in conformita'  con  la
normativa» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in  conformita'  alla
normativa»;
      al comma 14:
        al secondo periodo, dopo le parole: «Al relativo onere»  sono
inserite le seguenti: «, pari a 1.000  milioni  di  euro  per  l'anno
2020,»;
        al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«intestato alla SACE S.p.A.,  su  cui  sono  versate  le  commissioni
incassate ai sensi del comma 2, lettera e), al  netto  dei  costi  di
gestione sostenuti dalla SACE S.p.A. per le attivita' svolte ai sensi
del presente articolo, risultanti dalla contabilita'  della  medesima
SACE  S.p.A.,  salvo  conguaglio  a  seguito  dell'approvazione   del
bilancio»;
      dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:
        «14-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidita'  alle
imprese indicate al comma 1, la SACE  S.p.A.,  fino  al  31  dicembre
2020, concede garanzie, in  conformita'  alla  normativa  dell'Unione
europea in materia di aiuti di Stato e nel  rispetto  dei  criteri  e
delle condizioni previsti nel presente articolo, in favore di banche,
istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e  altri  soggetti
che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di
debito emessi dalle suddette imprese a cui sia attribuita da parte di
una primaria agenzia di  rating  una  classe  almeno  pari  a  BB-  o
equivalente. Gli impegni assunti  dalla  SACE  S.p.A.  ai  sensi  del
presente comma, unitamente a quelli assunti ai sensi del comma 1, non
devono superare l'importo complessivo  massimo  di  200  miliardi  di
euro.
        14-ter. Fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  14-bis,
qualora la classe di  rating  attribuita  sia  inferiore  a  BBB-,  i
sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli  di
debito si obbligano a mantenere una quota pari almeno al 30 per cento
del valore dell'emissione per l'intera durata della stessa.
        14-quater. Alle garanzie di cui ai commi 14-bis e  14-ter  si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3,  4,
8, 9, 10, 11 e 12. Con riferimento al comma 2, lettera b),  nel  caso
di emissioni  obbligazionarie  organizzate  da  soggetti  diversi  da
banche, istituzioni finanziarie nazionali e  internazionali  o  altri
soggetti abilitati all'esercizio  del  credito,  l'impresa  emittente
fornisce alla SACE S.p.A. una certificazione attestante che alla data
del 29  febbraio  2020  la  stessa  non  risultava  presente  tra  le
esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite  ai
sensi della normativa dell'Unione europea. Con riferimento  al  comma
9, i sottoscrittori dei  prestiti  obbligazionari  o  dei  titoli  di
debito nominano un rappresentante comune che fornisce  un  rendiconto
periodico alla  SACE  S.p.A.,  con  i  contenuti,  la  cadenza  e  le
modalita'  da  quest'ultima  indicati,  al  fine  di  riscontrare  il
rispetto, da parte dell'impresa emittente e dei sottoscrittori, degli
impegni e delle condizioni previsti.
        14-quinquies. Alle obbligazioni della SACE  S.p.A.  derivanti
dalle garanzie disciplinate dai commi 14-bis e 14-ter e' accordata di
diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e  senza  regresso,
la cui operativita' sara' registrata dalla SACE S.p.A.  con  gestione
separata. La  garanzia  dello  Stato  e'  esplicita,  incondizionata,
irrevocabile e si estende al  rimborso  del  capitale,  al  pagamento
degli interessi e ad ogni altro  onere  accessorio,  al  netto  delle
commissioni ricevute per le medesime garanzie. La SACE S.p.A. svolge,
anche per conto del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  le
attivita' relative all'escussione della garanzia e  al  recupero  dei
crediti, che puo' altresi' delegare  alle  banche,  alle  istituzioni
finanziarie  nazionali  e  internazionali  e  agli   altri   soggetti
abilitati all'esercizio del credito in Italia. La SACE  S.p.A.  opera
con la dovuta  diligenza  professionale.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze  possono  essere  impartiti  alla  SACE
S.p.A. indirizzi sulla  gestione  dell'attivita'  di  rilascio  delle
garanzie e sulla verifica, al  fine  dell'escussione  della  garanzia
dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi nonche' dei  criteri
e delle condizioni previsti dal presente articolo.
        14-sexies. Il rilascio delle garanzie di cui ai commi  14-bis
e  14-ter  da  parte  della  SACE   S.p.A.,   con   l'emissione   del
corrispondente codice unico identificativo di cui al comma 6, lettera
b), nel caso di emissione di importo eguale o superiore  a  euro  100
milioni ovvero nel caso in cui sia richiesto, ai sensi del  comma  8,
l'incremento della percentuale  di  copertura  di  cui  al  comma  2,
lettera d), e' subordinato alla decisione  assunta  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze,  sentito  il  Ministro  dello
sviluppo economico, adottato sulla  base  dell'istruttoria  trasmessa
dalla SACE S.p.A., tenendo  anche  in  considerazione  il  ruolo  che
l'impresa emittente svolge rispetto alle seguenti aree e  profili  in
Italia:
          a) contributo allo sviluppo tecnologico;
          b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
          c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
          d) impatto sui livelli  occupazionali  e  sul  mercato  del
lavoro;
          e)  rilevanza  specifica   nell'ambito   di   una   filiera
produttiva strategica».
    Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
      «Art. 1- bis (Dichiarazione sostitutiva  per  le  richieste  di
nuovi finanziamenti).  -  1.  Le  richieste  di  nuovi  finanziamenti
effettuati ai sensi dell'articolo 1 devono essere  integrate  da  una
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto   di   notorieta',   ai   sensi
dell'articolo 47 del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
la  quale  il  titolare  o  il  legale  rappresentante   dell'impresa
richiedente, sotto la propria responsabilita', dichiara:
        a) che l'attivita' d'impresa e' stata limitata  o  interrotta
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli  effetti  derivanti
dalle misure di prevenzione e  contenimento  connesse  alla  medesima
emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione  di
continuita' aziendale;
        b)   che   i   dati   aziendali    forniti    su    richiesta
dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;
        c) che, ai sensi dell'articolo 1, comma  2,  lettera  n),  il
finanziamento coperto dalla garanzia e' richiesto per sostenere costi
del  personale,  investimenti  o  capitale  circolante  impiegati  in
stabilimenti  produttivi  e  attivita'   imprenditoriali   che   sono
localizzati in Italia;
        d) che e' consapevole che i finanziamenti saranno accreditati
esclusivamente  sul  conto  corrente  dedicato  i   cui   dati   sono
contestualmente indicati;
        e) che il titolare o il legale rappresentante istante nonche'
i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1 e 2,  del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni
ostative previste dall'articolo 67 del  medesimo  codice  di  cui  al
decreto legislativo n. 159 del 2011;
        f) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante
non e' intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per
reati  commessi  in  violazione  delle  norme  per   la   repressione
dell'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul  valore
aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la  pena  accessoria  di
cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo  2000,
n. 74.
      2. Non appena ricevuta l'autodichiarazione di cui al  comma  1,
il soggetto  al  quale  e'  chiesto  il  finanziamento  la  trasmette
tempestivamente alla SACE S.p.A.
      3. L'operativita' sul conto corrente dedicato di cui  al  comma
1, lettera d), e' condizionata  all'indicazione,  nella  causale  del
pagamento, della locuzione: "Sostegno ai sensi del  decreto-legge  n.
23 del 2020".
      4. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali,
con protocollo d'intesa sottoscritto tra il  Ministero  dell'interno,
il Ministero dell'economia e delle finanze  e  la  SACE  S.p.A.  sono
disciplinati i controlli di cui al libro II  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  anche  attraverso
procedure semplificate. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
      5. Fermi restando gli obblighi di segnalazione  previsti  dalla
normativa antiriciclaggio, per la verifica degli  elementi  attestati
dalla dichiarazione sostitutiva prevista  dal  presente  articolo  il
soggetto  che  eroga  il  finanziamento  non  e'  tenuto  a  svolgere
accertamenti ulteriori  rispetto  alla  verifica  formale  di  quanto
dichiarato. Le disposizioni del presente  comma  si  applicano  anche
alle   dichiarazioni   sostitutive   allegate   alle   richieste   di
finanziamento e di garanzia effettuate ai sensi dell'articolo 13.
      6. Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano,  in
quanto compatibili, anche ai soggetti che svolgono,  anche  in  forma
associata, un'attivita' professionale autonoma.
      Art. 1-ter (Semplificazione  delle  procedure  di  liquidazione
degli aiuti alla pesca). - 1. Al fine di assicurare  liquidita'  alle
imprese  della  pesca  e  dell'acquacoltura  colpite   dall'emergenza
sanitaria derivante dal COVID-19, entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
per gli anni 2017 e 2018, ed  entro  novanta  giorni  dalla  medesima
data, per l'anno 2019, sono concluse le procedure di erogazione degli
aiuti  di  cui  all'articolo  33,  paragrafo  1,  lettera   c),   del
regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del  15  maggio  2014,  per  le  giornate   di   arresto   temporaneo
obbligatorio dell'attivita'.
      2. La presenza,  all'interno  della  graduatoria  adottata  con
provvedimento del Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, dei soggetti ammessi e  aventi  diritto  a  seguito  delle
verifiche operate dall'amministrazione da' diritto al beneficiario di
ricevere la liquidazione  dell'aiuto  concesso  mediante  ricorso  al
sistema bancario, restando a  carico  dello  stesso  beneficiario  il
pagamento delle spese e degli  oneri  relativi  all'erogazione  della
somma da parte del sistema bancario.
      3. Sono altresi' concluse entro sessanta giorni dalla  data  di
presentazione  delle  domande  le  procedure  di   erogazione   delle
indennita' per le giornate di sospensione delle attivita' di pesca  a
causa   dall'emergenza   sanitaria   derivante   dal   COVID-19   per
l'annualita' 2020.».
    All'articolo 2:
      al comma 1:
        alla lettera a), le parole: «e' inserito  il  seguente»  sono
sostituite dalle seguenti: «sono  inseriti  i  seguenti»  e  dopo  le
parole:  «per  l'Italia»  sono  inserite  le  seguenti:  «.  Ai  fini
dell'internazionalizzazione sono da considerare strategici  anche  la
filiera   agricola   nazionale,   i    settori    del    turismo    e
dell'agroalimentare italiano, il settore tessile, della moda e  degli
accessori, lo sviluppo di piattaforme per  la  vendita  on  line  dei
prodotti  del  made  in  Italy,  le  camere  di  commercio   italiane
all'estero, le fiere, i  congressi  e  gli  eventi,  anche  digitali,
rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il  made
in Italy nei settori dello sport,  della  cultura,  dell'arte,  della
cinematografia,   della   musica,   della   moda,   del   design    e
dell'agroalimentare»;
        alla lettera b):
          al  capoverso  9-bis,  secondo  periodo,  le  parole:   «in
conformita' con il presente articolo» sono sostituite dalle seguenti:
«in conformita' al presente articolo»;
          al capoverso 9-ter, dopo il secondo periodo e' inserito  il
seguente:  «Il  decreto  del  Ministro  e'  sottoposto  al  controllo
preventivo di legittimita'  e  alla  registrazione  della  Corte  dei
conti.»;
          al capoverso 9-quinquies, lettera  e),  le  parole:  «e  al
Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «e al Ministero»;
          al capoverso 9-sexies:
          al  terzo  periodo,  le  parole:  «e  del  Ministero  delle
politiche agricole, alimentari e  forestali»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e dal Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali»;
          al quinto periodo, dopo le parole: «pubblici e privati»  e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «, »;
          all'ottavo periodo, le parole: «assicura le funzioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «assicura lo svolgimento delle funzioni»;
          il nono periodo e' sostituito dal seguente: «Ai  componenti
del Comitato non spettano compensi, indennita' o emolumenti  comunque
denominati, ne' rimborsi di spese»;
          al decimo periodo, le parole: «per il suo funzionamento  ci
si avvale delle risorse» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «al  suo
funzionamento si provvede con le risorse» e le parole:  «iscritte  in
bilancio» sono sostituite dalla seguente: «disponibili»;
        al capoverso 9-septies, secondo periodo,  le  parole:  «degli
limiti» sono sostituite dalle seguenti: «dei limiti»;
        al capoverso 9-octies:
          al primo periodo, la  parola:  «verificata»  e'  sostituita
dalla seguente: «verificati» e dopo le parole: «e  alla  convenzione»
sono inserite le seguenti: «di cui al comma 9-quinquies»;
          il secondo periodo e' soppresso;
        alla lettera c), capoverso 14-bis, quinto periodo, le parole:
«in conformita' con la normativa» sono sostituite dalle seguenti: «in
conformita' alla normativa» e le parole:  «per  conto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle  seguenti:  «per
conto del Ministero dell'economia e delle finanze»;
      al comma 3:
        al secondo periodo, le parole: «legge 24  novembre  2003,  n.
32» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 novembre 2003, n. 326»;
        al terzo periodo, le parole: «1 gennaio 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2021» e dopo le parole: «n. 269 del 2003,
come» e' inserita la seguente: «modificato»;
      al  comma  4,  alinea,  le  parole:  «che   costituisce   parte
integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:  «al
presente decreto»;
      al comma 5, lettera b), le parole: «cinque miliardi euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «cinque miliardi di euro»;
      al comma 6:
        al primo periodo,  le  parole:  «e'  stata  comunicata»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' stato comunicato»;
        al quarto periodo, la parola: «ammontare» e' sostituita dalle
seguenti: «l'ammontare»;
      al comma 7, primo periodo, le parole: «convertito in legge, con
modificazioni, dall'articolo 1, comma  1,  della  legge  24  novembre
2003, n.  326»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».
    All'articolo 3:
      dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
        «3-bis. La Commissione di vigilanza prevista dall'articolo  3
del testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa
dei depositi e prestiti, di cui al regio decreto 2 gennaio  1913,  n.
453, puo' avvalersi, d'intesa con i Presidenti  delle  Camere,  delle
necessarie risorse strumentali a  supporto  delle  funzioni  ad  essa
attribuite»;
        alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «e
Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti».
    All'articolo 4:
      al comma 1, primo periodo,  le  parole:  «mediante  il  proprio
indirizzo di  posta  elettronica»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«mediante  comunicazione  inviata  dal  proprio  indirizzo  di  posta
elettronica», le parole: «questi siano accompagnati» sono  sostituite
dalle seguenti: «l'espressione del  consenso  sia  accompagnata»,  le
parole:  «facciano  riferimento»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«faccia riferimento» e le parole: «siano conservati» sono  sostituite
dalle seguenti: «sia conservata».
    Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
      «Art. 4-bis (Inserimento di nuove attivita' nella lista di  cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190). -  1.
All'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n.  190,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
        a) le lettere a) e b) sono abrogate;
        b) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
          "i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
          i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;
          i-quater) servizi  ambientali,  comprese  le  attivita'  di
raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per  conto
di terzi, di trattamento e di smaltimento  dei  rifiuti,  nonche'  le
attivita' di risanamento e di bonifica e gli altri  servizi  connessi
alla gestione dei rifiuti".
      Art. 4-ter (Obiettivi annuali di gestione di  pneumatici  fuori
uso) - 1. Alla luce della  situazione  emergenziale  derivante  dalla
pandemia di COVID-19 e  delle  misure  adottate  per  contenerla,  in
quanto incidenti sulle  attivita'  commerciali  e  sugli  spostamenti
delle  persone,  gli  obiettivi  di  gestione  di   quantitativi   di
pneumatici  fuori  uso  su  base  annuale,  come  fissati  ai   sensi
dell'articolo 228, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, pari a quelli immessi  nel  mercato  e  destinati  alla  vendita
nell'anno precedente, per l'anno in corso sono parametrati al biennio
2020-2021;  conseguentemente,  la   verifica   delle   quantita'   di
pneumatici fuori uso  gestite  dai  soggetti  obbligati  e'  eseguita
computando gli  pneumatici  immessi  sul  mercato  e  destinati  alla
vendita nel biennio 2019-2020».
    All'articolo 5:
      al comma  1,  capoverso,  le  parole:  «il  1  settembre»  sono
sostituite dalle seguenti: «il 1° settembre».
    Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
      «Art.  6-bis  (Disposizioni  per  il   sostegno   dei   settori
alberghiero  e  termale).  -  1.  Al  fine  di  sostenere  i  settori
alberghiero e termale, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
operanti nei  settori  alberghiero  e  termale  che  non  adottano  i
principi  contabili  internazionali  nella  redazione  del   bilancio
possono, anche in deroga all'articolo 2426 del  codice  civile  e  ad
ogni altra disposizione di legge vigente  in  materia,  rivalutare  i
beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I
della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad  esclusione  degli  immobili
alla cui produzione o  al  cui  scambio  e'  diretta  l'attivita'  di
impresa, risultanti  dal  bilancio  dell'esercizio  in  corso  al  31
dicembre 2019.
      2. La rivalutazione deve essere eseguita in uno o in entrambi i
bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello  di
cui al comma 1, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa
categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo  inventario  e
nella nota integrativa.
      3. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti
in  bilancio  di  cui  al  comma  2  non  e'  dovuta  alcuna  imposta
sostitutiva o altra imposta. Il maggior valore attribuito ai  beni  e
alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle  imposte
sui redditi e dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive,  a
decorrere  dall'esercizio  nel  cui  bilancio  la  rivalutazione   e'
eseguita.
      4. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve
essere imputato al capitale o accantonato  in  una  speciale  riserva
designata con riferimento al presente comma, con esclusione  di  ogni
diversa utilizzazione.
      5. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere  affrancato,
in tutto o in parte, con l'applicazione  in  capo  alla  societa'  di
un'imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi,   dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella
misura del 10  per  cento,  da  versare  con  le  modalita'  indicate
all'articolo 1, comma 701, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
      6. Nel caso di cessione a titolo oneroso,  di  assegnazione  al
socio  o  di  destinazione   a   finalita'   estranee   all'esercizio
dell'impresa   ovvero    al    consumo    personale    o    familiare
dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a  quella  di
inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui  bilancio  la
rivalutazione e' stata eseguita, ai fini della  determinazione  delle
plusvalenze o delle minusvalenze si considera il costo del bene prima
della rivalutazione.
      7. Si applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  degli
articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000,  n.  342,  del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle  finanze  13  aprile
2001, n.  162,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475,
477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
      8. Le disposizioni dell'articolo 14, comma 1,  della  legge  21
novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il
bilancio in base ai  principi  contabili  internazionali  di  cui  al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, anche con  riferimento  alle  partecipazioni,  in
societa' ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie  ai  sensi
dell'articolo 85, comma 3-bis, del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.   917.   Per   tali   soggetti,   per   l'importo
corrispondente  ai  maggiori  valori  oggetto  di  riallineamento  e'
vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini  fiscali,  che
puo' essere affrancata ai sensi del comma 5 del presente articolo.
      9. Nel caso in cui  i  soggetti  individuati  al  comma  1  del
presente articolo abbiano esercitato la facolta' di cui  all'articolo
1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  gli
effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del  saldo
attivo ai fini delle imposte sui  redditi  e  dell'imposta  regionale
sulle attivita'  produttive  si  producono  a  decorrere  dall'ultimo
bilancio o rendiconto  dell'esercizio  in  corso  alla  data  del  31
dicembre 2020.
      10.  Alle  minori  entrate  derivanti  dal  presente  articolo,
valutate in 0,85 milioni di euro per l'anno 2021, in 2,59 milioni  di
euro per l'anno 2022, in 1,78 milioni di euro  per  l'anno  2023,  in
1,87 milioni di euro per l'anno 2024 e in 1,81 milioni di euro  annui
a decorrere  dall'anno  2025,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190».
    All'articolo 7:
      al comma 1, primo periodo, le parole:  «del  decreto  legge  17
marzo 2020, n. 18» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, di seguito citato anche  come  "decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18"»;
      dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
        «2-bis. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E'  facolta'
delle societa' cooperative che applicano l'articolo 2540  del  codice
civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati  entro  il
30 settembre 2020"».
    All'articolo 9:
      il comma 1 e' sostituito dal seguente:
        «1. I termini di adempimento dei concordati preventivi, degli
accordi di ristrutturazione,  degli  accordi  di  composizione  della
crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza  in  data
successiva al 23 febbraio 2020 sono prorogati di sei mesi»;
      al comma 2, primo periodo, le  parole:  «Nei  procedimenti  per
l'omologazione  del  concordato  preventivo  e   degli   accordi   di
ristrutturazione» sono sostituite dalle seguenti:  «Nei  procedimenti
di concordato  preventivo  e  per  l'omologazione  degli  accordi  di
ristrutturazione»  e  la  parola:  «omologa»  e'   sostituita   dalla
seguente: «omologazione»;
      al comma 3, primo, terzo e quarto periodo, la parola: «omologa»
e' sostituita dalla seguente: «omologazione»;
      dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
        «5-bis. Il debitore che, entro la data del 31 dicembre  2021,
ha ottenuto la concessione dei termini di cui all'articolo 161, sesto
comma, o all'articolo 182-bis, settimo comma, del  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267, puo', entro i  suddetti  termini,  depositare  un
atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto  un
piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, terzo comma,  lettera
d), del medesimo regio  decreto  n.  267  del  1942,  pubblicato  nel
registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla
pubblicazione medesima. Il tribunale, verificate la completezza e  la
regolarita' della  documentazione,  dichiara  l'improcedibilita'  del
ricorso  presentato  ai  sensi  dell'articolo  161,  sesto  comma,  o
dell'articolo 182-bis, settimo comma, del citato regio decreto n. 267
del 1942.
        5-ter. Le disposizioni dell'articolo 161, decimo  comma,  del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  non  si  applicano  ai  ricorsi
presentati ai sensi dell'articolo  161,  sesto  comma,  del  medesimo
regio decreto n. 267 del 1942 depositati entro il 31 dicembre 2020».
    All'articolo 10:
      il comma 2 e' sostituito dal seguente:
        «2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano:
          a) al  ricorso  presentato  dall'imprenditore  in  proprio,
quando l'insolvenza non e' conseguenza dell'epidemia di COVID-19;
          b) all'istanza di fallimento da chiunque formulata ai sensi
degli articoli 162, secondo comma, 173, secondo e terzo comma, e 180,
settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
          c) alla richiesta presentata dal pubblico ministero  quando
nella medesima e' fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui
all'articolo 15, ottavo comma, del regio decreto 16  marzo  1942,  n.
267, o quando la richiesta e' presentata ai  sensi  dell'articolo  7,
numero 1), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942»;
      il comma 3 e' sostituito dal seguente:
        «3. Quando alla dichiarazione di improcedibilita' dei ricorsi
presentati nel periodo di cui al comma 1  fa  seguito,  entro  il  30
settembre 2020, la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui  al
comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10,  64,
65, 67, primo e secondo comma, 69-bis e  147  del  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267».
    All'articolo 11:
      al comma 1, primo periodo, le parole:  «30  aprile  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «31  agosto  2020»  e  le  parole:  «della
presente decreto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del  presente
decreto»;
      il comma 3 e' sostituito dal seguente:
        «3. I protesti o le constatazioni equivalenti  levati  dal  9
marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 non  sono  trasmessi  dai  pubblici
ufficiali  alle  camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
agricoltura; ove gia' pubblicati le camere di  commercio,  industria,
artigianato   e   agricoltura   provvedono   d'ufficio   alla    loro
cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo  sono  sospese  le
informative al prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della
legge 15  dicembre  1990,  n.  386,  e  le  iscrizioni  nell'archivio
informatizzato di cui all'articolo 10-bis della medesima legge n. 386
del 1990, che, ove gia' effettuate, sono cancellate».
    All'articolo 12:
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
        «1-bis.  All'articolo  54,   comma   1,   lettera   a),   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  le  parole:  "e  ai  liberi
professionisti"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  ",   ai   liberi
professionisti, agli imprenditori individuali e ai  soggetti  di  cui
all'articolo 2083 del codice civile"»;
      dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
        «2-bis. Fino al 31 dicembre 2020, a fronte delle  domande  di
sospensione dei mutui pervenute alla banca a  partire  dal  28  marzo
2020 a valere sul Fondo di cui al comma 2 e delle quali la  banca  ha
verificato la completezza e la regolarita' formale, la banca avvia la
sospensione dalla prima rata in  scadenza  successiva  alla  data  di
presentazione della domanda. Il gestore  del  Fondo,  ricevuta  dalla
banca  la  domanda  di  sospensione,  accerta  la   sussistenza   dei
presupposti e  comunica  alla  banca,  entro  venti  giorni,  l'esito
dell'istruttoria. Decorso inutilmente tale  termine,  la  domanda  si
ritiene comunque accolta. In caso di esito negativo  dell'istruttoria
comunicato dal gestore, la banca puo'  riavviare  l'ammortamento  del
mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data  di
presentazione della domanda.
        2-ter. Dopo la lettera a) del comma 1  dell'articolo  54  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' inserita la seguente:
          "a-bis) l'ammissione ai benefici del Fondo e'  estesa  alle
quote di mutuo relative alle  unita'  immobiliari  appartenenti  alle
cooperative edilizie a  proprieta'  indivisa  adibite  ad  abitazione
principale e alle relative pertinenze dei  soci  assegnatari  che  si
trovino nelle condizioni di cui  all'articolo  2,  comma  479,  della
legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  come  da  ultimo  modificato  dal
presente articolo".
        2-quater.  Con  regolamento  adottato  mediante  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze,  entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni
di  cui  al  comma  2-ter  e,   in   particolare,   quelle   relative
all'individuazione della quota di mutuo da sospendere».
    Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:
      «Art. 12-bis (Rimborso alle imprese per mancata  partecipazione
a fiere e manifestazioni commerciali internazionali). - 1. Il credito
d'imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
spetta, per l'anno 2020, anche per le spese sostenute  dalle  imprese
per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero
che siano  state  disdette  in  ragione  dell'emergenza  legata  alla
situazione epidemiologica in atto.
      Art. 12-ter (Disposizioni in materia di beni di impresa). -  1.
La rivalutazione dei beni d'impresa e  delle  partecipazioni  di  cui
all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27  dicembre  2019,
n. 160, alle condizioni ivi stabilite,  puo'  essere  effettuata  nel
bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso  al
31 dicembre 2019,  al  31  dicembre  2020  o  al  31  dicembre  2021;
limitatamente  ai  beni  immobili,  i  maggiori  valori  iscritti  in
bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre  2000,  n.
342, si considerano riconosciuti, rispettivamente,  con  effetto  dal
periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre  2022,  del  1°
dicembre 2023 o del 1° dicembre 2024.
      2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 6,9  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2022 e 2023.
      3. Agli oneri di cui al presente  articolo,  valutati  in  11,8
milioni di euro per l'anno 2020, in 2 milioni di euro per l'anno 2021
e in 6,9 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2022  e  2023,  si
provvede:
        a) quanto a 10,9 milioni di euro per  l'anno  2020,  mediante
utilizzo  di  una  corrispondente  quota  del  margine   disponibile,
risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020
con le risoluzioni di approvazione  della  relazione  al  Parlamento,
presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre
2012, n. 243, e della relativa integrazione;
        b) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni
di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190;
        c) quanto a 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni  2022
e 2023,  mediante  corrispondente  utilizzo  delle  maggiori  entrate
derivanti dal presente articolo.
      Art. 12-quater (Modifica all'articolo 66 del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n.  27,  in  materia  di  detraibilita'  dell'IVA  sugli
acquisti dei beni oggetto di erogazioni liberali). - 1. Dopo il comma
3  dell'articolo  66  del  decreto-legge  17  marzo  2020,   n.   18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  e'
inserito il seguente:
        "3-bis.  Ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,   gli
acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai
sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo si considerano effettuati
nell'esercizio  dell'impresa,  arte  o  professione  ai  fini   della
detrazione di cui all'articolo 19 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"».
    All'articolo 13:
      al comma 1:
        alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«. Resta fermo che la misura di cui alla presente lettera si applica,
alle medesime condizioni, anche qualora almeno il 25  per  cento  del
capitale  o  dei  diritti  di  voto  sia  detenuto   direttamente   o
indirettamente da un ente pubblico oppure,  congiuntamente,  da  piu'
enti pubblici;»;
        alla lettera c), dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente:
          «3-bis) per le imprese caratterizzate da  cicli  produttivi
ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A, sezioni A.1.d) e A.1.e),
dell'allegato al decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  12
febbraio  2019,  di  cui  al  comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019, i ricavi delle vendite e  delle
prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di  prodotti  in
corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019»;
        alla lettera d),  dopo  le  parole:  «o  da  altro  fondo  di
garanzia» sono inserite le seguenti: «o  dalle  societa'  cooperative
previste dall'articolo 112, comma 7, terzo periodo, del  testo  unico
delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto
legislativo  1°  settembre   1993,   n.   385»,   dopo   le   parole:
«successivamente  alla  predetta  autorizzazione»  e'   inserito   il
seguente segno d'interpunzione: «,» e  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole:  «anche  per  durate  superiori  a  dieci  anni.  La
garanzia del Fondo puo' essere  cumulata  con  un'ulteriore  garanzia
concessa da confidi o da altri  soggetti  abilitati  al  rilascio  di
garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla  copertura  del  100
per cento del finanziamento concesso»;
        alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«ovvero, per i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore  in
data successiva alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, in misura pari ad almeno il 25  per
cento dell'importo del debito accordato in essere  del  finanziamento
oggetto di rinegoziazione. Nei casi di cui alla presente  lettera  il
soggetto finanziatore deve  trasmettere  al  gestore  del  Fondo  una
dichiarazione  che  attesta  la  riduzione  del  tasso  di  interesse
applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario  per
effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;»;
        alla lettera f), la  parola:  «banche»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «le banche» e le parole:  «in  connessione  degli  effetti»
sono sostituite dalle seguenti: «in connessione agli effetti»;
        la lettera g) e' sostituita dalle seguenti:
          «g) fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 2,
del decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  6  marzo  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, e fatto
salvo quanto previsto per  le  operazioni  finanziarie  di  cui  alla
lettera  m)  del  presente  comma,  la  garanzia  e'  concessa  senza
applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera
A, delle condizioni di ammissibilita'  e  disposizioni  di  carattere
generale per l'amministrazione del  Fondo  di  garanzia  allegate  al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 12  febbraio  2019,  di
cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  49  del  27
febbraio  2019.  Ai  fini   della   definizione   delle   misure   di
accantonamento a titolo  di  coefficiente  di  rischio,  in  sede  di
ammissione della singola operazione finanziaria, la  probabilita'  di
inadempimento delle imprese e' calcolata  esclusivamente  sulla  base
dei dati contenuti  nel  modulo  economico-finanziario  del  suddetto
modello di valutazione.  Con  frequenza  bimestrale,  in  riferimento
all'insieme delle operazioni finanziarie ammesse  alla  garanzia,  la
consistenza degli accantonamenti prudenziali  operati  a  valere  sul
Fondo e' corretta in funzione dei  dati  della  Centrale  dei  rischi
della Banca d'Italia, acquisiti dal Gestore del Fondo alla data della
presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia;
          g-bis)  la  garanzia  e'  concessa  anche  in  favore   dei
beneficiari finali che presentano, alla data  della  richiesta  della
garanzia,  esposizioni  nei  confronti  del   soggetto   finanziatore
classificate come inadempienze probabili o come  esposizioni  scadute
e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della  parte  B)
delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272
del 30 luglio 2008, purche' la predetta classificazione non sia stata
effettuata prima del 31 gennaio 2020;
          g-ter) la garanzia e'  altresi'  concessa,  con  esclusione
della garanzia di cui alla  lettera  e),  in  favore  di  beneficiari
finali che presentano esposizioni che, prima  del  31  gennaio  2020,
sono  state  classificate  come   inadempienze   probabili   o   come
esposizioni  scadute  e/o  sconfinanti  deteriorate  ai   sensi   del
paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della  circolare
della Banca d'Italia n. 272 del 30  luglio  2008  e  che  sono  state
oggetto di misure di concessione. In tale caso,  il  beneficio  della
garanzia e' ammesso anche prima che sia trascorso un anno dalla  data
in  cui  sono  state  accordate  le  misure  di  concessione  o,   se
posteriore, dalla data in cui  le  suddette  esposizioni  sono  state
classificate come esposizioni  deteriorate,  ai  sensi  dell'articolo
47-bis, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, se, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, le citate esposizioni  non
sono piu' classificabili come esposizioni deteriorate, non presentano
importi in arretrato  successivi  all'applicazione  delle  misure  di
concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della
situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente  presumere
il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza,  ai  sensi  del
citato articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del regolamento
(UE) n. 575/2013;
          g-quater) la garanzia e'  concessa,  anche  prima  che  sia
trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di
concessione o, se posteriore, dalla data in cui le  esposizioni  sono
state   classificate   come   esposizioni   deteriorate,   ai   sensi
dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettera b), del  regolamento  (UE)
n. 575/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  26  giugno
2013, in favore delle imprese che, in data successiva al 31  dicembre
2019,  sono  state  ammesse  alla  procedura   del   concordato   con
continuita' aziendale di cui all'articolo 186-bis del  regio  decreto
16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato  accordi  di  ristrutturazione
dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n.
267 del 1942 o hanno presentato un piano ai  sensi  dell'articolo  67
del medesimo regio decreto, purche', alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, le loro esposizioni  non  siano  classificabili
come esposizioni deteriorate, non  presentino  importi  in  arretrato
successivi all'applicazione delle misure di concessione e il soggetto
finanziatore, sulla base dell'analisi  della  situazione  finanziaria
del debitore, possa ragionevolmente presumere il  rimborso  integrale
dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo  47-bis,
paragrafo 6, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono,
in  ogni  caso,  escluse  le  imprese  che   presentano   esposizioni
classificate come  sofferenze  ai  sensi  della  disciplina  bancaria
vigente»;
        alla lettera h), le parole: «del decreto ministeriale 6 marzo
2017»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del  citato  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017»;
        alla lettera i), dopo le parole: «turistico-alberghiero» sono
inserite le seguenti: «, compreso il settore termale,»;
        alla lettera m), la parola: «percento»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «per cento», dopo le  parole:  «arti  o  professioni»  sono
inserite le seguenti: «, di associazioni professionali e di  societa'
tra professionisti nonche' di agenti di assicurazione,  subagenti  di
assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del  Registro
unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi»,  le  parole:
«come da dichiarazione» sono sostituite dalle  seguenti:  «,  secondo
quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione», le parole:
«72 mesi» sono sostituite dalle seguenti:  «120  mesi »,  le  parole:
« non superiore  al  25  per  cento  dell'ammontare  dei  ricavi  del
soggetto  beneficiario »  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «non
superiore, alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi,
a uno degli importi di cui alla lettera  c),  numeri  1)  o  2)»,  le
parole: «, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il  1°  gennaio
2019,»  sono  soppresse,   dopo   le   parole:   «da   altra   idonea
documentazione,» e' inserita  la  seguente:  «prodotta»,  le  parole:
«25.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti:  «30.000  euro»,  le
parole: «di esposizioni detenute»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«delle esposizioni detenute», dopo le parole: «nel caso  di  garanzia
diretta» e' inserito  il  seguente  segno  d'interpunzione:  «,»,  le
parole: «di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni
e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il
CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo  quadro  per  l'anticipo
finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi  da
166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20
per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del rendimento medio  dei
titoli pubblici (Rendistato) con  durata  analoga  al  finanziamento,
maggiorato dello 0,20 per cento» e sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «La garanzia e' altresi' concessa in favore  di  beneficiari
finali che presentano esposizioni che, anche  prima  del  31  gennaio
2020,  sono  state  classificate  come   inadempienze   probabili   o
esposizioni  scadute  e/o  sconfinanti  deteriorate  ai  sensi  delle
avvertenze generali, parte B), paragrafo 2, della  circolare  n.  272
del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, a condizione che le predette
esposizioni alla data della richiesta  del  finanziamento  non  siano
piu'   classificabili   come   esposizioni   deteriorate   ai   sensi
dell'articolo 47-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE)  n.  575/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Nel  caso
in cui le predette esposizioni  siano  state  oggetto  di  misure  di
concessione,  la  garanzia  e'  altresi'  concessa  in   favore   dei
beneficiari finali a condizione che le stesse esposizioni  non  siano
classificabili come  esposizioni  deteriorate  ai  sensi  del  citato
articolo 47-bis, paragrafo 6, del regolamento (UE)  n.  575/2013,  ad
eccezione  di  quanto  disposto  dalla  lettera   b)   del   medesimo
paragrafo;»;
        dopo la lettera m) e' inserita la seguente:
          «m-bis) per i finanziamenti di cui alla lettera m) concessi
fino alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
presente  decreto,  i  soggetti  beneficiari  possono  chiedere,  con
riguardo all'importo finanziato  e  alla  durata,  l'adeguamento  del
finanziamento  alle  nuove  condizioni  introdotte  dalla  legge   di
conversione del presente decreto»;
        alla lettera n), le  parole:  «come  da  dichiarazione»  sono
sostituite   dalle   seguenti:   «,    secondo    quanto    attestato
dall'interessato mediante dichiarazione», le parole:  «non  superiore
al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario» sono sostituite
dalle seguenti: «non superiore, alternativamente, a uno degli importi
di cui alla lettera c), numeri 1) o 2)», le parole:  «di  esposizioni
detenute»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «delle   esposizioni
detenute», le parole: «del soggetto finanziato) le Regioni, i Comuni,
gli enti  locali»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del  soggetto
finanziato. Le regioni, gli enti locali», le parole: «e gli  enti  di
riferimento»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  agli  enti   di
riferimento» e sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «e  reti
d'impresa  di  cui  all'articolo  3,  commi  4-ter  e  seguenti,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Nei finanziamenti di cui al periodo
precedente, la  garanzia  e'  estesa  esclusivamente  alla  quota  di
credito incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Nei casi di
cessione  o  affitto  di  azienda  con  prosecuzione  della  medesima
attivita' si considera, altresi', l'ammontare dei  ricavi  risultante
dall'ultima  dichiarazione  dei  redditi   o   dall'ultimo   bilancio
depositato dal cedente o dal locatore»;
        dopo la lettera n) e' inserita la seguente:
          «n-bis) previa autorizzazione della Commissione europea  al
fine di rafforzare il supporto  all'emergenza  da  COVID-19  prestato
dalle  cooperative  e  dai  confidi  di  cui  all'articolo   13   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,  i  soggetti  di
cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo  economico
3 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  40  del  17
febbraio 2017, possono imputare  al  fondo  consortile,  al  capitale
sociale o ad apposita riserva i fondi rischi  e  gli  altri  fondi  o
riserve  patrimoniali  costituiti   da   contributi   pubblici,   con
esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali di cui alla
legge 7 marzo 1996, n. 108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019.
Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche
ai  fini  di  vigilanza,  dei  relativi  confidi,  senza  vincoli  di
destinazione.   Le   eventuali   azioni   o   quote    corrispondenti
costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non
attribuiscono alcun diritto patrimoniale o  amministrativo  ne'  sono
computate nel capitale sociale o nel fondo  consortile  ai  fini  del
calcolo  delle  quote  richieste  per  la  costituzione  e   per   le
deliberazioni dell'assemblea. La relativa deliberazione, da  assumere
entro  centottanta  giorni  dall'approvazione  del  bilancio,  e'  di
competenza dell'assemblea ordinaria;»;
        alla lettera p), le parole: «ed erogate dal» sono  sostituite
dalle seguenti: «con l'erogazione da parte del»;
        dopo la lettera p) e' aggiunta la seguente:
          «p-bis) per i finanziamenti di importo superiore  a  25.000
euro la garanzia e' rilasciata con la possibilita' per le imprese  di
avvalersi di un preammortamento fino a ventiquattro mesi»;
      al comma 2:
        alla lettera f), le parole: «decreto interministeriale del 14
novembre 2017,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro
dello sviluppo economico 14 novembre 2017, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 14 del  18  gennaio  2018,»  e  la  parola:  «percento»,
ovunque ricorre, e' sostituita dalle seguenti: «per cento»;
        alla lettera g), la parola: « percento » e' sostituita  dalle
seguenti: «per cento»;
      dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
        «4-bis. Le camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura,  anche  tramite  propri  organismi  consortili,  con  le
risorse umane, finanziarie e  strumentali  esistenti  a  legislazione
vigente, al fine di favorire l'accesso  al  credito  da  parte  delle
piccole e medie  imprese,  possono,  anche  con  la  costituzione  di
appositi fondi, concedere contributi alle piccole e medie imprese  in
conto commissioni di garanzia su operazioni finanziarie ammesse  alla
riassicurazione del Fondo di garanzia di cui  all'articolo  2,  comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  al  fine  di
contenere  i  costi  delle  garanzie  concesse  da  soggetti  garanti
autorizzati.
        4-ter. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 4-bis non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
      al comma 7, la parola: «percento» e' sostituita dalle seguenti:
«per cento»;
      al comma 8, le parole: «in  possesso  del  requisito  di  micro
piccola media impresa» sono sostituite dalle seguenti:  «in  possesso
del requisito per la  qualificazione  come  micro,  piccola  o  media
impresa» e la parola:  «operazioni»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«erogazioni»;
      al comma 9, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate  al
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 17 ottobre 2014, n.  176,  le  modificazioni  necessarie  per
adeguarlo alla disposizione di cui  al  primo  periodo  del  presente
comma»;
      al comma 11, le parole: «imprese agricole e della  pesca»  sono
sostituite dalle seguenti: «imprese agricole, forestali, della  pesca
e dell'acquacoltura  e  dell'ippicoltura,  nonche'  dei  consorzi  di
bonifica e dei birrifici artigianali»;
      dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
        «12-bis. Fino al 31 dicembre 2020, le risorse  del  Fondo  di
garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro  100  milioni,  sono
destinate all'erogazione della garanzia di cui al  comma  1,  lettera
m), del presente articolo in favore degli  enti  del  Terzo  settore,
compresi  gli  enti  religiosi  civilmente  riconosciuti,   esercenti
attivita' di impresa o commerciale, anche  in  via  non  esclusiva  o
prevalente o finalizzata all'autofinanziamento. Per le  finalita'  di
cui al presente comma, per ricavi si intende il  totale  dei  ricavi,
rendite, proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti dal
bilancio   o   rendiconto   approvato   dall'organo   statutariamente
competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 o, in mancanza,
dal  bilancio  o  rendiconto  approvato  dall'organo  statutariamente
competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018»;
      al comma 13, le parole da: «Alla copertura» fino a: «per l'anno
2020» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Agli  oneri  derivanti  dal
presente articolo, pari a 1.829 milioni di euro per l'anno  2020,  si
provvede, quanto a 1.580 milioni di euro per  l'anno  2020,  mediante
utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione
di cui al comma 12 e, quanto a 249 milioni di euro per l'anno 2020» e
dopo le parole: «all'articolo 56, comma 6,» e' inserita la  seguente:
«del».
      Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:
        «Art.  13-bis  (Fondo  per  la   prevenzione   del   fenomeno
dell'usura). - 1. Per l'esercizio relativo all'anno 2020, in  acconto
sul  saldo  di  fine  esercizio,  e'  riassegnato  al  Fondo  per  la
prevenzione del fenomeno dell'usura, di  cui  all'articolo  15  della
legge 7  marzo  1996,  n.  108,  previo  versamento  all'entrata  del
bilancio dello Stato, il 20 per cento dell'attivo  di  esercizio  del
Fondo di solidarieta' per le vittime dell'usura, di cui  all'articolo
14 della medesima legge n. 108 del 1996, risultante alla data del  30
settembre 2020.
        Art. 13-ter (Microcredito). - 1. All'articolo 112,  comma  1,
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: "I confidi di  cui  al  presente  articolo
possono detenere partecipazioni  nei  soggetti  di  cui  all'articolo
111"».
    All'articolo 14:
      al comma 1, le parole: «iscritte al registro di cui all'»  sono
sostituite dalle seguenti: «iscritte nel registro istituito ai  sensi
dell'» e  le  parole:  «d.  lgs.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«decreto legislativo»;
      al comma 2, le parole: «iscritte nel registro di cui all'» sono
sostituite dalle seguenti: «iscritte nel registro istituito ai  sensi
dell'» e  le  parole:  «d.  lgs.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«decreto legislativo»;
      il comma 3 e' sostituito dal seguente:
        «3. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo,  pari,  in
termini di saldo netto e di indebitamento netto, a 35 milioni di euro
per l'anno 2020 e pari, in termini di fabbisogno, a 5 milioni di euro
per il medesimo anno 2020, si provvede, quanto a 35 milioni di  euro,
mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56,
comma 6, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  e,  quanto  a  5
milioni  di  euro,  mediante  utilizzo   delle   risorse   rivenienti
dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12  dell'articolo
13 del presente decreto».
    Nel capo II, dopo l'articolo 14 sono aggiunti i seguenti:
      «Art. 14-bis (Proroga del Programma nazionale  triennale  della
pesca e dell'acquacoltura). - 1. Al fine di assicurare la continuita'
delle azioni previste dallo strumento  programmatorio  nazionale  del
settore ittico nel periodo di emergenza da COVID-19, e'  disposta  la
proroga al 31 dicembre 2021 del Programma nazionale  triennale  della
pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di  cui  all'articolo  2,  comma
5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, gia' prorogato al
31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 517, della legge 27  dicembre
2019, n. 160.
      Art. 14-ter (Proroga dei termini degli  adempimenti  tecnici  e
amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico). -
1. Al fine di garantire  la  continuita'  del  servizio  di  pubblico
trasporto  mediante  impianti  a  fune,  le  scadenze  relative  alle
revisioni generali e speciali quinquennali  nonche'  quelle  relative
agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento  dei
loro attacchi di estremita' sono prorogate di  dodici  mesi,  qualora
sia  trasmessa  prima  delle  suddette  scadenze   all'Autorita'   di
sorveglianza,   da   parte   del   direttore   o   del   responsabile
dell'esercizio, una dettagliata e completa  relazione  in  merito  ai
controlli effettuati, ai provvedimenti  adottati  e  all'esito  delle
verifiche e delle prove  eseguite,  contenente  l'attestazione  della
sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.
      2. Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  per  l'anno  2020  non  e'
obbligatoria la partecipazione dell'Autorita'  di  sorveglianza  alle
verifiche  e  alle  prove  periodiche  da  effettuare  da  parte  del
direttore  o  del  responsabile  dell'esercizio   o   dell'assistente
tecnico.
      3. Le scadenze relative ai termini di inizio e  di  conclusione
delle opere di realizzazione di impianti a fune per le quali e'  gia'
stata rilasciata l'approvazione dei progetti sono prorogate di dodici
mesi.
      4. Le procedure per l'attuazione di quanto disposto  dai  commi
1, 2 e 3 sono stabilite mediante regolamento adottato con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due  mesi  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto.
      5. L'articolo 62-bis del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  e'
abrogato».
    All'articolo 15:
      al comma 1:
        al capoverso 3, le parole: «sono  soggetti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e' soggetto»  e  le  parole:  «nei  settori  di  cui
all'articolo 4, paragrafo 1, lettere  a),  b),  c),  d)  ed  e),  ivi
inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio  e  assicurativo,
del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti:  «nei  settori  di
cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d)  ed  e),  del
regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 marzo  2019,  intendendosi  compresi  nel  settore  finanziario  i
settori creditizio e  assicurativo,  e,  nel  settore  sanitario,  la
produzione,  l'importazione  e  la  distribuzione   all'ingrosso   di
dispositivi medicali, medico-chirurgici e di protezione individuale»;
        al capoverso 3-bis:
          alla lettera a),  le  parole:  «ivi  inclusi,  nel  settore
finanziario, quello creditizio ed  assicurativo,  ovvero  individuati
con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  di  cui  al
citato articolo 2, comma  1-ter,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e
assicurativo,  nonche'  le  delibere,  gli  atti  o   le   operazioni
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di
cui al citato articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge  n.  21  del
2012,»;
          alla lettera b), le parole: «e il valore complessivo»  sono
sostituite dalle seguenti: «quando il valore complessivo» e  dopo  le
parole: «e 50 per cento» sono aggiunte le seguenti: «del capitale»;
        al capoverso 3-quater:
          al secondo periodo, le parole: «al termine di cui al»  sono
sostituite dalle seguenti: «al termine del»;
          al terzo periodo, le parole: «e relativi»  sono  sostituite
dalla seguente: «relativi», le  parole:  «ivi  inclusi,  nel  settore
finanziario, quello creditizio ed assicurativo» sono sostituite dalle
seguenti: «intendendosi compresi nel settore  finanziario  i  settori
creditizio e assicurativo» e dopo le parole: «dal  medesimo  articolo
2» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
    All'articolo 16:
      al comma 1:
        alla lettera a), le parole: «e' aggiunto infine  il  seguente
periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in  fine,  i
seguenti periodi», dopo le parole: «la Presidenza del Consiglio» sono
inserite le seguenti: «dei  ministri»  e  le  parole:  «previste  dal
presente articolo,» sono sostituite  dalle  seguenti:  «previsti  dal
presente articolo»;
        alla lettera b), la parola: «elaborate» e'  sostituita  dalla
seguente: «elaborati»;
        alla lettera c), numero 2), dopo le  parole:  «la  Presidenza
del Consiglio» sono inserite le seguenti: «dei ministri» e la parola:
«previste» e' sostituita dalla seguente: «previsti»;
        alla  lettera  d),  capoverso  8-bis,  dopo  le  parole:  «la
Presidenza del Consiglio» sono inserite le seguenti: «dei ministri» e
la parola: «previste» e' sostituita dalla seguente: «previsti»;
        alla lettera e), capoverso 3, le parole:  «comma  precedente»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 2» e  dopo  le  parole:  «puo'
stipulare» sono inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica,».
    All'articolo 17, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
      «1-bis. Fino al 31 dicembre 2020, per i settori  agroalimentare
e siderurgico le disposizioni del presente articolo e degli  articoli
15 e 16 si applicano anche per perseguire l'ulteriore finalita' della
tutela  del  mantenimento   dei   livelli   occupazionali   e   della
produttivita' nel territorio nazionale».
    All'articolo 18:
      al comma 6, le  parole:  «e  Piacenza»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, Piacenza, Alessandria e Asti»;
      al comma 8, primo periodo, le parole: «dell'articolo  8,  comma
1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n.  9,  e»  sono  soppresse  e  le
parole: «per i mesi» sono sostituite dalle seguenti: «e, per i mesi»;
      dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
        «8-bis. I termini per il  versamento  del  prelievo  erariale
unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e
b), del testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al
regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e  del  relativo  canone
concessorio in scadenza entro il 30 agosto 2020 sono prorogati al  22
settembre 2020. Le somme  dovute  possono  essere  versate  con  rate
mensili di pari importo,  con  applicazione  degli  interessi  legali
calcolati giorno per giorno; la prima rata e'  versata  entro  il  22
settembre 2020 e  le  successive  entro  l'ultimo  giorno  del  mese;
l'ultima rata e' versata entro il 18 dicembre 2020».
    Dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente:
      «Art. 18-bis (Sospensione del versamento dei canoni  per  l'uso
di beni immobili appartenenti allo Stato). - 1. Al fine di  garantire
la continuita' delle imprese colpite dall'emergenza da COVID-19  e  i
livelli occupazionali, il pagamento dei canoni dovuti per il  periodo
dal 1° marzo  2020  al  31  luglio  2020  per  l'uso,  in  regime  di
concessione o di locazione, di beni immobili appartenenti allo  Stato
ai sensi del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, e' sospeso.  Al  pagamento  dei
canoni sospesi ai sensi  del  primo  periodo,  da  effettuare,  anche
mediante rateazione, senza applicazione di  interessi,  entro  il  31
ottobre  2020,   si   provvede   secondo   le   modalita'   stabilite
dall'autorita' concedente. Sono comunque fatti salvi i pagamenti gia'
eseguiti alla data di entrata in vigore della  legge  di  conversione
del presente decreto».
    All'articolo 20:
      la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Metodo  previsionale
per la determinazione degli acconti da versare nel mese di giugno».
    L'articolo 25 e' soppresso.
    All'articolo 27:
      al comma  1,  dopo  le  parole:  «dello  stesso  decreto»  sono
aggiunte le seguenti: «del Ministro della salute».
    Dopo l'articolo 27 e' inserito il seguente:
      «Art. 27-bis (Disposizioni  in  materia  di  distribuzione  dei
farmaci agli assistiti). - 1. I farmaci di cui all'articolo 8,  comma
1,  lettera  a),  del  decreto-legge  18  settembre  2001,  n.   347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.  405,
erogati in regime di distribuzione diretta da parte  delle  strutture
pubbliche, possono essere distribuiti agli assistiti, senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale,  in  regime
di distribuzione per  conto,  dalle  farmacie  convenzionate  con  il
Servizio sanitario nazionale  con  le  modalita'  e  alle  condizioni
stabilite dagli  accordi  regionali  stipulati  ai  sensi  di  quanto
previsto dalla citata lettera a) e fino alla cessazione  dello  stato
di emergenza epidemiologica determinato dal COVID-19».
    All'articolo 28:
      al comma 1:
        alla lettera a), dopo le parole: «al comma 1,» e' inserita la
seguente: «alinea,»;
        alla lettera b), le parole: «all'articolo  27,  del  decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 27 del decreto».
    All'articolo 29:
      al comma 1, le parole: « sono tenute »  sono  sostituite  dalle
seguenti: «sono tenuti»;
      al comma 2, le parole: «e' depositata»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «mediante deposito»;
      al comma 3, le parole: «articolo 73, comma 1,» sono  sostituite
dalle seguenti: «articolo 37, comma 1, del presente decreto».
    Dopo l'articolo 29 e' inserito il seguente:
      «Art. 29-bis (Obblighi dei  datori  di  lavoro  per  la  tutela
contro il rischio di contagio da COVID-19). - 1. Ai fini della tutela
contro il rischio  di  contagio  da  COVID-19,  i  datori  di  lavoro
pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del
codice civile mediante l'applicazione  delle  prescrizioni  contenute
nel protocollo condiviso di  regolamentazione  delle  misure  per  il
contrasto e il  contenimento  della  diffusione  del  COVID-19  negli
ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il  Governo  e
le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e  negli
altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma  14,  del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonche' mediante l'adozione e il
mantenimento  delle  misure  ivi  previste.   Qualora   non   trovino
applicazione le predette prescrizioni, rilevano le  misure  contenute
nei protocolli o accordi di settore  stipulati  dalle  organizzazioni
sindacali e datoriali comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale».
    Dopo l'articolo 30 e' inserito il seguente:
      «Art. 30-bis (Norme in materia di rifiuti  sanitari). -  1.  Al
fine di contenere il rischio infettivo e favorire la  sterilizzazione
dei rifiuti sanitari nelle strutture sanitarie, fino a trenta  giorni
dopo  la  dichiarazione  di  cessazione  dello  stato  di   emergenza
sanitaria, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a
procedimento di sterilizzazione,  effettuato  secondo  le  previsioni
dell'articolo 2, comma 1, lettera  m),  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della  Repubblica  15  luglio  2003,  n.  254,
presso  le  strutture  sanitarie  pubbliche  e   private   ai   sensi
dell'articolo 7, comma 2, del citato regolamento, sono sottoposti  al
regime giuridico dei rifiuti urbani».
    All'articolo 31:
      al comma 1, le parole: «in relazione  dall'emergenza  sanitaria
Covid19» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione  all'emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19» e  le
parole: «dall'abrogazione di cui al comma 2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2»;
      al comma 3, le parole:  «dei  monopoli,  che  provengono»  sono
sostituite dalle seguenti: «dei monopoli che provengono» e le parole:
«del decreto del Presidente della Repubblica 22  settembre  1988,  n.
447»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del  codice  di  procedura
penale».
    All'articolo 33:
      al comma 1, le parole: «dell'epidemia COVID-19» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'epidemia di COVID-19»;
      al comma 3, le parole: «"nonche'  dei  pagamenti  di  cui  alla
lettera  e-bis)",  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "nonche'   dei
pagamenti di cui alle lettere c-bis) ed  e-bis)"."»  sono  sostituite
dalle seguenti: «"dei rendiconti di cui  all'articolo  11,  comma  1,
lettere a), b) e c)," sono sostituite dalle seguenti: "dei rendiconti
di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis),".».
    All'articolo 36:
      al  comma   3,   dopo   le   parole:   «codice   del   processo
amministrativo» sono inserite le seguenti: «, di cui  all'allegato  1
al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,».
    Nel capo V, dopo l'articolo 37 e' aggiunto il seguente:
      «Art.  37-bis  (Sospensione  temporanea  delle  segnalazioni  a
sofferenza alla Centrale dei rischi  e  ai  sistemi  di  informazioni
creditizie). - 1. Fino  al  30  settembre  2020,  le  segnalazioni  a
sofferenza effettuate dagli intermediari  alla  Centrale  dei  rischi
della  Banca  d'Italia,   di   cui   alla   delibera   del   Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio del  29  marzo  1994,
come modificata  dal  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  174
del 27 luglio 2012, riguardanti le imprese beneficiarie delle  misure
di  sostegno  finanziario  di  cui  all'articolo  56,  comma  2,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono  sospese  a  decorrere  dalla
data dalla quale tali misure sono state concesse.
      2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di
informazioni creditizie dei  quali  fanno  parte  altri  archivi  sul
credito gestiti da soggetti  privati  e  ai  quali  gli  intermediari
partecipano su base volontaria».
    All'articolo 38:
      al comma 1, le parole: «e' riconosciuto l'adeguamento immediato
della quota capitaria/oraria ai Medici  di  Medicina  Generale  e  ai
Pediatri di Libera Scelta ai  contenuti  economici»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e' riconosciuto ai medici di medicina generale e  ai
pediatri  di  libera  scelta  l'adeguamento  immediato  delle   quote
capitaria e oraria ai contenuti economici»;
      al comma 2, le parole: «cessano gli effetti di cui al comma  1»
sono  sostituite  dalle   seguenti:   «cessa   l'applicazione   delle
disposizioni del comma 1»;
      al comma 6, le parole: «e' riconosciuto l'adeguamento immediato
del trattamento economico spettante agli  specialisti  ambulatoriali,
ai  contenuti  economici»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «e'
riconosciuto agli specialisti ambulatoriali  l'adeguamento  immediato
del trattamento economico ai contenuti economici».
    All'articolo 39:
      al  comma  1,  le  parole:  «corredata  dal   benestare»   sono
sostituite dalle seguenti: «corredata del  benestare»  e  le  parole:
«punti 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1) e 2)»;
      al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1»  sono  inserite
le seguenti: «del presente articolo».
    All'articolo 40:
      al comma 2, le parole: «Commissione tecnico  scientifica»  sono
sostituite     dalle      seguenti:      «Commissione      consultiva
tecnico-scientifica» e le parole: «Comitato tecnico scientifico» sono
sostituite dalle seguenti: «Comitato tecnico-scientifico»;
      al comma 5, le parole:  «sito  istituzionale»  sono  sostituite
dalle seguenti: «sito internet istituzionale»;
      al comma 6, le  parole:  «non  profit»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «senza scopo di lucro»;
      al comma 7, le parole: «non derivano nuovi  e  maggiori  oneri»
sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare nuovi o maggiori
oneri» e le parole: «sui propri bilanci» sono soppresse;
      alla  rubrica,  la  parola:  «materia»  e'   sostituita   dalle
seguenti: «in materia».
    All'articolo 41:
      al comma 1, le parole: «ai i lavoratori» sono sostituite  dalle
seguenti: «ai lavoratori» e le parole: «dal 24 febbraio  2020  al  17
marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 24 febbraio  2020
e il 17 marzo 2020»;
      il comma 4 e' sostituito dal seguente:
        «4. Alle minori  entrate  derivanti  dal  presente  articolo,
valutate in 16 milioni di euro  per  l'anno  2020,  si  provvede,  in
termini  di  saldo  netto  e   di   indebitamento   netto,   mediante
corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e, in termini di  fabbisogno,
mediante utilizzo delle  risorse  rivenienti  dall'abrogazione  della
disposizione di  cui  al  comma  12  dell'articolo  13  del  presente
decreto»;
      dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
        «4-bis.  Al  fine  di   favorire   lo   sviluppo   di   nuova
imprenditoria in agricoltura, con decreto di natura non regolamentare
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente  decreto,  sono  definiti  i  criteri  e  le
modalita' per la concessione, da parte dell'Istituto di  servizi  per
il mercato agricolo alimentare, di mutui a tasso zero  in  favore  di
iniziative  finalizzate  al  sostegno  di  aziende  agricole  per  la
ristrutturazione di mutui in essere, per la  copertura  di  spese  di
gestione o per investimenti nel settore agricolo e  in  quello  della
trasformazione e commercializzazione di prodotti  agricoli.  I  mutui
sono concessi nel limite massimo  di  200.000  euro,  per  la  durata
massima di quindici anni comprensiva del periodo di  preammortamento,
nel rispetto della normativa in materia di  aiuti  di  Stato  per  il
settore   agricolo   e   per   quello    della    trasformazione    e
commercializzazione  dei  prodotti  agricoli.  Costituiscono   titoli
preferenziali per l'erogazione dei mutui l'avere costituito l'azienda
nel biennio 2019-2020, la dimensione della superficie utile  agricola
e la produzione di prodotti agroalimentari  tipici,  sotto  qualsiasi
forma tutelati. Per  l'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
comma, nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e' istituito un  fondo  rotativo  con
una dotazione finanziaria iniziale pari a  10  milioni  di  euro  per
l'anno 2020. Per  la  gestione  del  fondo  rotativo  e'  autorizzata
l'apertura di un'apposita contabilita' speciale presso  la  tesoreria
dello  Stato  intestata  al  Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari e  forestali.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  per   esigenze   indifferibili
connesse ad interventi non aventi  effetti  sull'indebitamento  netto
delle PA, di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  del  decreto-legge  5
febbraio 2020, n. 3, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
aprile 2020, n. 21.
        4-ter. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo  21
aprile 2000, n. 185, dopo le parole: "da  non  oltre  sessanta  mesi"
sono inserite le seguenti: "e nel caso di imprese agricole, anche  di
nuova costituzione"».
    All'articolo 42:
      al comma 1:
        al primo periodo, dopo le parole:  «province  autonome»  sono
inserite le seguenti: «di Trento e di Bolzano»;
        al secondo periodo, le parole: «al presidente,  al  direttore
generale ed al consiglio di amministrazione»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «al presidente e al direttore generale,»;
        al sesto periodo, le parole: «salva l'ipotesi di  cumulo  con
altro incarico  per  il  quale  gia'  percepisca  un  compenso»  sono
sostituite dalle seguenti: «tranne che nel caso di cumulo  con  altro
incarico per il quale gia' percepisca un compenso»;
        al comma 2, le parole: «e alle successive integrazioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «e delle sue successive integrazioni»,  le
parole:  «tecnico  operativo»   sono   sostituite   dalla   seguente:
«tecnico-operativo» e le parole: «Covid-19 di  cui  all'articolo  18»
sono sostituite dalle seguenti: «COVID-19 ai sensi dell'articolo 18»;
      al comma 3:
        al primo periodo, le parole:  «agli  articoli  3  e  4»  sono
sostituite dalle seguenti: «agli articoli 3, 4, 4-bis e  5-sexies»  e
le parole: «cui al decreto-legge 9 marzo  2020,  n.  14  e  ad»  sono
soppresse;
        al capoverso, le parole: «Supporta altresi'» sono  sostituite
dalle seguenti: «4. Il commissario coadiuva altresi'».
    Dopo l'articolo 42 sono inseriti i seguenti:
      «Art. 42-bis (Misure straordinarie per la  progettazione  e  la
realizzazione  del  nuovo  complesso  ospedaliero  della  citta'   di
Siracusa). -  1.  Al  fine  di  contrastare  gli  effetti   derivanti
dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione  del  COVID-19  nel
territorio nazionale, con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa  con
il presidente della Regione siciliana,  e'  nominato  un  Commissario
straordinario per la  progettazione  e  la  realizzazione  del  nuovo
complesso ospedaliero della  citta'  di  Siracusa,  che  deve  essere
completato entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
      2. La durata dell'incarico del Commissario straordinario e'  di
un anno, prorogabile  per  un  solo  anno.  L'incarico  e'  a  titolo
gratuito.
      3.  Il  Commissario  straordinario  opera  nel  rispetto  delle
disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
nonche'  dei   vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea, degli obblighi internazionali  e  dei
principi e criteri previsti dagli articoli 30, comma 1, 34 e  42  del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, e in deroga ad ogni altra disposizione  di  legge
diversa da quella penale.
      4. Al fine di consentire la massima autonomia  finanziaria  per
la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero di  cui
al comma 1, al Commissario  straordinario  e'  intestata  un'apposita
contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale, sulla quale
sono assegnate le risorse disponibili e possono  confluire,  inoltre,
le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate  o  da  destinare
alla  progettazione  e  alla  realizzazione  del   citato   complesso
ospedaliero.
      5. Per  la  progettazione  e  la  realizzazione  del  complesso
ospedaliero di cui al comma 1 del presente  articolo  si  provvede  a
valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 20  della  legge
11 marzo 1988, n. 67,  e  assegnate  alla  Regione  siciliana,  ferma
restando la quota minima del finanziamento a  carico  della  medesima
Regione e previa sottoscrizione di un accordo  di  programma  tra  il
Commissario straordinario, il Ministero della salute e  il  Ministero
dell'economia e delle finanze.
      Art. 42-ter (Clausola di salvaguardia). - Le  disposizioni  del
presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale  e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con  i
rispettivi statuti e le  relative  norme  di  attuazione,  anche  con
riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
    Alla tabella, al numero 2) - Operazioni di  cui  all'articolo  2,
comma 4, lettera b), alla prima riga e' premessa la seguente:
    «

              Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati











TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 

Testo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (in Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 94 dell'8 aprile 2020), coordinato con  la  legge
di conversione 5 giugno  2020,  n.  40  (in  questa  stessa  Gazzetta
Ufficiale - alla pag. 1), recante:  «Misure  urgenti  in  materia  di
accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri
speciali nei settori strategici, nonche'  interventi  in  materia  di
salute  e  lavoro,   di   proroga   di   termini   amministrativi   e
processuali.». (20A03082) 
(GU n.143 del 6-6-2020)
  Vigente al: 6-6-2020   
Capo I
Misure di accesso al credito per le imprese

 
Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Misure temporanee per il sostegno 
                    alla liquidita' delle imprese 
 
  1. Al fine di assicurare la necessaria liquidita' alle imprese  con
sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle  banche
e da altri  soggetti  autorizzati  all'esercizio  del  credito,  SACE
S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformita' alla
normativa europea in tema di  aiuti  di  Stato  e  nel  rispetto  dei
criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di
banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli
altri soggetti abilitati all'esercizio del  credito  in  Italia,  per
finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  alle  suddette  imprese.  Gli
impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi  del  presente  comma  non
superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi  di  euro,  di
cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole  e  medie
imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea
n.  2003/361/CE,  ivi  inclusi  i  lavoratori  autonomi  e  i  liberi
professionisti  titolari  di  partita  IVA  nonche'  le  associazioni
professionali  e  le  societa'  tra   professionisti,   che   abbiano
pienamente utilizzato la loro capacita' di accesso al  Fondo  di  cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662, nonche' alle garanzie concesse  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 
  1-bis. Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano,  in
quanto compatibili, anche alle cessioni di crediti  con  garanzia  di
solvenza prestata dal cedente effettuate, dopo la data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle imprese
di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai sensi  della  legge
21 febbraio 1991,  n.  52,  a  banche  e  a  intermediari  finanziari
iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del  testo  unico  delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385. I limiti di importo del prestito di cui al
comma 2, lettera c), e le percentuali di copertura della garanzia  di
cui  al  comma  2,  lettera  d),  sono   riferiti   all'importo   del
corrispettivo pagato al cedente per  la  cessione  dei  crediti.  Con
decreto di natura non  regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze  possono  essere  stabiliti  modalita'   attuative   e
operative nonche' ulteriori  elementi  e  requisiti  integrativi  per
l'esecuzione delle operazioni di cui al presente comma. La  procedura
e la documentazione necessaria per  il  rilascio  della  garanzia  ai
sensi del presente comma sono ulteriormente  specificate  dalla  SACE
S.p.A. 
  1-ter. Dalle garanzie per finanziamenti di cui al presente articolo
sono in ogni caso escluse le societa' che controllano direttamente  o
indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del  codice  civile,  una
societa' residente in un Paese o in un territorio non  cooperativo  a
fini  fiscali,  ovvero   che   sono   controllate,   direttamente   o
indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una
societa' residente in un Paese o in un territorio non  cooperativo  a
fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si
intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista  UE
delle giurisdizioni non cooperative  a  fini  fiscali,  adottata  con
conclusioni del Consiglio dell'Unione europea. La condizione  di  cui
al presente comma non si applica  se  la  societa'  dimostra  che  il
soggetto  non  residente  svolge  un'attivita'  economica  effettiva,
mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi  e  locali.  Ai
fini del presente comma, il contribuente puo' interpellare  l'Agenzia
delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera  b),  della
legge 27 luglio 2000, n. 212. 
  2. Le garanzie di cui ai commi 1 e  1-  bis  sono  rilasciate  alle
seguenti condizioni: 
    a) la garanzia e' rilasciata  entro  il  31  dicembre  2020,  per
finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con  la  possibilita'
per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36
mesi; 
    b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella
categoria delle imprese in difficolta' ai sensi del Regolamento  (UE)
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno  2014,  del  Regolamento
(UE) n. 702/2014 del  25  giugno  2014  e  del  Regolamento  (UE)  n.
1388/2014 del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020  non
risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso  il  sistema
bancario, come rilevabili dal soggetto finanziatore; 
    b-bis) nella definizione del rapporto  tra  debito  e  patrimonio
netto contabile registrato negli ultimi due  anni  dall'impresa,  che
non puo' essere superiore a 7,5, come indicato dal  numero  1)  della
lettera e) del punto 18) dell'articolo  2  del  regolamento  (UE)  n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e che costituisce  un
parametro  indispensabile  per  la   definizione   di   «impresa   in
difficolta'», sono compresi nel calcolo del patrimonio i crediti  non
prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture  e
appalti, certificati ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  3-bis,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni
richiamate al citato articolo 9,  comma  3-ter,  lettera  b),  ultimo
periodo, recanti la data prevista per il pagamento,  emesse  mediante
l'apposita piattaforma elettronica; 
    c) l'importo del prestito assistito da garanzia non e'  superiore
al maggiore tra i seguenti elementi: 
      1) 25 per cento del fatturato annuo  dell'impresa  relativo  al
2019,  come  risultante  dal  bilancio  ovvero  dalla   dichiarazione
fiscale; 
      2) il doppio dei costi del personale dell'impresa  relativi  al
2019, come risultanti dal bilancio  ovvero  da  dati  certificati  se
l'impresa non ha  approvato  il  bilancio;  qualora  l'impresa  abbia
iniziato la propria attivita' successivamente al 31 dicembre 2018, si
fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni  di
attivita', come documentato e  attestato  dal  rappresentante  legale
dell'impresa; 
    d) la  garanzia,  in  concorso  paritetico  e  proporzionale  tra
garante  e  garantito  nelle  perdite  per   mancato   rimborso   del
finanziamento, copre l'importo del finanziamento concesso nei  limiti
delle seguenti quote percentuali: 
      1) 90 per cento per imprese con non piu' di 5000 dipendenti  in
Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro; 
      2) 80 per cento per imprese con valore del fatturato  superiore
a 1,5 miliardi e fino a 5  miliardi  di  euro  o  con  piu'  di  5000
dipendenti in Italia; 
      3) 70 per  cento  per  le  imprese  con  valore  del  fatturato
superiore a 5 miliardi di euro; 
    e) le commissioni annuali dovute dalle imprese  per  il  rilascio
della garanzia sono le seguenti: 
      1)  per  i  finanziamenti  di  piccole  e  medie  imprese  sono
corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante
il primo anno, 50 punti base durante il secondo  e  terzo  anno,  100
punti base durante il quarto, quinto e sesto anno; 
      2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie
imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti
base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo
anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno; 
    f) la garanzia e' a prima richiesta, esplicita,  irrevocabile,  e
conforme  ai  requisiti  previsti  dalla   normativa   di   vigilanza
prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio; 
    g) la garanzia copre  nuovi  finanziamenti  concessi  all'impresa
successivamente all'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  per
capitale, interessi  ed  oneri  accessori  fino  all'importo  massimo
garantito; 
    h) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi  e
il  costo  dei  finanziamenti  coperti  dalla  garanzia  deve  essere
inferiore al costo che sarebbe stato richiesto  dal  soggetto  o  dai
soggetti eroganti per operazioni con le medesime  caratteristiche  ma
prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante
legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo  deve  essere
almeno  uguale  alla  differenza  tra  il  costo  che  sarebbe  stato
richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con  le
medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato  e
attestato dal rappresentante legale dei suddetti  soggetti  eroganti,
ed il costo effettivamente applicato all'impresa; 
    i) l'impresa che beneficia della garanzia  assume  l'impegno  che
essa, nonche' ogni altra impresa con sede in Italia che faccia  parte
del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette
alla direzione e  al  coordinamento  da  parte  della  medesima,  non
approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di  azioni  nel
corso dell'anno  2020.  Qualora  le  suddette  imprese  abbiano  gia'
distribuito  dividendi  o  riacquistato  azioni  al   momento   della
richiesta del finanziamento, l'impegno e' assunto dall'impresa per  i
dodici mesi successivi alla data della richiesta; 
    l) l'impresa che beneficia  della  garanzia  assume  l'impegno  a
gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali; 
    m) il soggetto finanziatore deve  dimostrare  che  ad  esito  del
rilascio  del   finanziamento   coperto   da   garanzia   l'ammontare
complessivo delle esposizioni nei confronti del  soggetto  finanziato
risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data  di
entrata in vigore del presente decreto,  corretto  per  le  riduzioni
delle esposizioni intervenute tra le  due  date  in  conseguenza  del
regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in
vigore del presente decreto; 
    n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere  destinato
a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto  di
ramo d'azienda,  investimenti  o  capitale  circolante  impiegati  in
stabilimenti  produttivi  e  attivita'  imprenditoriali   che   siano
localizzati   in   Italia,   come   documentato   e   attestato   dal
rappresentante  legale  dell'impresa  beneficiaria,  e  le   medesime
imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni; 
    n-bis) il finanziamento  di  cui  alla  lettera  n)  deve  essere
altresi'  destinato,  in  misura  non  superiore  al  20  per   cento
dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti,  scadute
o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31
dicembre 2020, per le  quali  il  rimborso  sia  reso  oggettivamente
impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia di COVID-19
o delle misure dirette  alla  prevenzione  e  al  contenimento  della
stessa, a condizione che l'impossibilita' oggettiva del rimborso  sia
attestata dal  rappresentante  legale  dell'impresa  beneficiaria  ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  3. Ai fini dell'individuazione  del  limite  di  importo  garantito
indicato dal comma 2, lettera c), si fa  riferimento  al  valore  del
fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia  da
parte dell'impresa  ovvero  su  base  consolidata  qualora  l'impresa
appartenga ad un gruppo. L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare
alla banca finanziatrice tale valore.  Ai  fini  della  verifica  del
suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di piu'
finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui  al  presente  articolo
ovvero da altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti
si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il  medesimo  gruppo
quando la prima e' parte di un  gruppo,  siano  beneficiari  di  piu'
finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, gli importi
di detti finanziamenti si cumulano. 
  4.  Ai  fini  dell'individuazione  della  percentuale  di  garanzia
indicata dal comma 2, lettera d), si fa riferimento al valore su base
consolidata del fatturato e  dei  costi  del  personale  del  gruppo,
qualora l'impresa beneficiaria sia  parte  di  un  gruppo.  L'impresa
richiedente e' tenuta a  comunicare  alla  banca  finanziatrice  tale
valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera d)  si  applicano
sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo  del
finanziamento. 
  5. Sulle obbligazioni  di  SACE  S.p.A.  derivanti  dalle  garanzie
disciplinate dai commi 1 e 1-bis e' accordata di diritto la  garanzia
dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la  cui  operativita'
sara' registrata da SACE S.p.A. con gestione  separata.  La  garanzia
dello Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile e  si  estende
al rimborso del capitale, al pagamento  degli  interessi  e  ad  ogni
altro onere accessorio, al netto delle commissioni  ricevute  per  le
medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze le  attivita'  relative  all'escussione
della garanzia e al recupero dei crediti, che puo' altresi'  delegare
alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e  internazionali
e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in  Italia.
SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a
SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attivita' di rilascio delle
garanzie e sulla verifica, al  fine  dell'escussione  della  garanzia
dello Stato, del rispetto dei suddetti  indirizzi  e  dei  criteri  e
condizioni previsti dal presente articolo. 
  6. Per il rilascio delle  garanzie  che  coprono  finanziamenti  in
favore di imprese con non piu' di 5000 dipendenti  in  Italia  e  con
valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati
risultanti dal bilancio ovvero di dati  certificati  con  riferimento
alla data di entrata in vigore del presente decreto se l'impresa  non
ha  approvato  il  bilancio,  si  applica   la   seguente   procedura
semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale  e
documentale da SACE S.p.A., fermo quanto previsto dal comma 9: 
    a)  l'impresa  interessata  all'erogazione  di  un  finanziamento
garantito da SACE S.p.A. presenta a  un  soggetto  finanziatore,  che
puo' operare ed eventualmente erogare anche in  modo  coordinato  con
altri finanziatori,  la  domanda  di  finanziamento  garantito  dallo
Stato; 
    b) in caso di esito positivo della  delibera  di  erogazione  del
finanziamento  da  parte  dei  suddetti   soggetti,   questi   ultimi
trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. la
quale esamina la richiesta stessa, verificando l'esito  positivo  del
processo deliberativo  del  soggetto  finanziatore  ed  emettendo  un
codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia; 
    c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento
assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A. 
  7. Qualora l'impresa  beneficiaria  abbia  dipendenti  o  fatturato
superiori alle  soglie  indicate  dal  comma  6,  il  rilascio  della
garanzia e del corrispondente codice unico  e'  subordinato  altresi'
alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla
base  dell'istruttoria  trasmessa  da   SACE   S.p.A.,   tenendo   in
considerazione il ruolo che l'impresa che  beneficia  della  garanzia
svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia: 
    a) contributo allo sviluppo tecnologico; 
    b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; 
    c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; 
    d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro; 
    e)  peso  specifico  nell'ambito  di   una   filiera   produttiva
strategica. 
  8. Con il decreto di cui al  comma  7  possono  essere  elevate  le
percentuali di cui  al  comma  2,  lettera  d),  fino  al  limite  di
percentuale  immediatamente  superiore   a   quello   ivi   previsto,
subordinatamente al rispetto di specifici  impegni  e  condizioni  in
capo all'impresa beneficiaria indicati nella decisione, in  relazione
alle aree e ai profili di cui al comma 7. 
  9. I soggetti finanziatori forniscono  un  rendiconto  periodico  a
SACE  S.p.A.,  con  i  contenuti,  la  cadenza  e  le  modalita'   da
quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il  rispetto  da  parte
dei soggetti finanziati e degli stessi  soggetti  finanziatori  degli
impegni e delle condizioni previsti ai sensi del  presente  articolo.
SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell'economia  e
delle finanze. 
  10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono
essere disciplinate ulteriori modalita'  attuative  e  operative,  ed
eventuali elementi e requisiti integrativi,  per  l'esecuzione  delle
operazioni di cui ai commi da 1 a 9. 
  11. In caso di  modifiche  della  Comunicazione  della  Commissione
europea del 19 marzo 2020 recante un «Quadro temporaneo per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19», condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a 8  possono
essere   conseguentemente   adeguati   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico. 
  12. L'efficacia dei commi da 1 a 9 e' subordinata  all'approvazione
della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea. 
  13. Fermo restando il limite complessivo massimo di cui al comma 1,
con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  puo'  essere
concessa, in  conformita'  alla  normativa  dell'Unione  europea,  la
garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da  assumere  da  Cassa
depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) entro  il  31  dicembre  2020
derivanti da  garanzie,  anche  nella  forma  di  garanzie  di  prima
perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma,
da banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito  in
Italia alle imprese  con  sede  in  Italia  che  hanno  sofferto  una
riduzione del fatturato  a  causa  dell'emergenza  epidemiologica  da
«COVID-19»  e  che  prevedano  modalita'  tali   da   assicurare   la
concessione da parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti
in funzione dell'ammontare del capitale  regolamentare  liberato  per
effetto delle garanzie stesse. La  garanzia  e'  a  prima  richiesta,
incondizionata, esplicita,  irrevocabile,  e  conforme  ai  requisiti
previsti dalla normativa  di  vigilanza  prudenziale  ai  fini  della
migliore mitigazione del rischio. 
  14.  E'  istituito  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo a  copertura  delle  garanzie
concesse ai sensi dei commi 5 e 13, nonche'  di  quelle  concesse  ai
sensi dell'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per
l'anno 2020. Al relativo onere, pari a  1.000  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio
dello Stato, per un corrispondente importo, delle risorse disponibili
sulla contabilita' speciale di cui  all'articolo  37,  comma  6,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.  Per  la  gestione  del  fondo  e'
autorizzata  l'apertura  di  apposito  conto  corrente  di  tesoreria
centrale  intestato  alla  SACE  S.p.A.,  su  cui  sono  versate   le
commissioni incassate ai sensi del comma 2, lettera e), al netto  dei
costi di gestione sostenuti dalla SACE S.p.A. per le attivita' svolte
ai sensi del presente articolo, risultanti dalla  contabilita'  della
medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio  a  seguito  dell'approvazione
del bilancio. 
  14-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidita' alle imprese
indicate al comma 1, la  SACE  S.p.A.,  fino  al  31  dicembre  2020,
concede garanzie, in conformita' alla normativa  dell'Unione  europea
in materia di aiuti di Stato e  nel  rispetto  dei  criteri  e  delle
condizioni previsti nel  presente  articolo,  in  favore  di  banche,
istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e  altri  soggetti
che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di
debito emessi dalle suddette imprese a cui sia attribuita da parte di
una primaria agenzia di  rating  una  classe  almeno  pari  a  BB-  o
equivalente. Gli impegni assunti  dalla  SACE  S.p.A.  ai  sensi  del
presente comma, unitamente a quelli assunti ai sensi del comma 1, non
devono superare l'importo complessivo  massimo  di  200  miliardi  di
euro. 
  14-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 14-bis, qualora la
classe di rating attribuita sia inferiore a  BBB-,  i  sottoscrittori
originari dei prestiti obbligazionari  o  dei  titoli  di  debito  si
obbligano a mantenere una quota pari  almeno  al  30  per  cento  del
valore dell'emissione per l'intera durata della stessa. 
  14-quater. Alle garanzie  di  cui  ai  commi  14-bis  e  14-ter  si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3,  4,
8, 9, 10, 11 e 12. Con riferimento al comma 2, lettera b),  nel  caso
di emissioni  obbligazionarie  organizzate  da  soggetti  diversi  da
banche, istituzioni finanziarie nazionali e  internazionali  o  altri
soggetti abilitati all'esercizio  del  credito,  l'impresa  emittente
fornisce alla SACE S.p.A. una certificazione attestante che alla data
del 29  febbraio  2020  la  stessa  non  risultava  presente  tra  le
esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite  ai
sensi della normativa dell'Unione europea. Con riferimento  al  comma
9, i sottoscrittori dei  prestiti  obbligazionari  o  dei  titoli  di
debito nominano un rappresentante comune che fornisce  un  rendiconto
periodico alla  SACE  S.p.A.,  con  i  contenuti,  la  cadenza  e  le
modalita'  da  quest'ultima  indicati,  al  fine  di  riscontrare  il
rispetto, da parte dell'impresa emittente e dei sottoscrittori, degli
impegni e delle condizioni previsti. 
  14-quinquies. Alle obbligazioni della SACE S.p.A.  derivanti  dalle
garanzie disciplinate dal presente articolo e' accordata  di  diritto
la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza  regresso,  la  cui
operativita'  sara'  registrata  dalla  SACE  S.p.A.   con   gestione
separata. La  garanzia  dello  Stato  e'  esplicita,  incondizionata,
irrevocabile e si estende al  rimborso  del  capitale,  al  pagamento
degli interessi e ad ogni altro  onere  accessorio,  al  netto  delle
commissioni ricevute per le medesime garanzie. La SACE S.p.A. svolge,
anche per conto del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  le
attivita' relative all'escussione della garanzia e  al  recupero  dei
crediti, che puo' altresi' delegare  alle  banche,  alle  istituzioni
finanziarie  nazionali  e  internazionali  e  agli   altri   soggetti
abilitati all'esercizio del credito in Italia. La SACE  S.p.A.  opera
con la dovuta  diligenza  professionale.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze  possono  essere  impartiti  alla  SACE
S.p.A. indirizzi sulla  gestione  dell'attivita'  di  rilascio  delle
garanzie e sulla verifica, al  fine  dell'escussione  della  garanzia
dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi nonche' dei  criteri
e delle condizioni previsti dal presente articolo. 
  14-sexies. Il rilascio delle garanzie di  cui  ai  commi  14-bis  e
14-ter da parte della SACE S.p.A., con l'emissione del corrispondente
codice unico identificativo di cui al comma 6, lettera b),  nel  caso
di emissione di importo eguale o superiore a euro 100 milioni  ovvero
nel caso in cui sia richiesto, ai sensi  del  comma  8,  l'incremento
della percentuale di copertura di cui al  comma  2,  lettera  d),  e'
subordinato  alla  decisione  assunta  con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla  SACE
S.p.A., tenendo  anche  in  considerazione  il  ruolo  che  l'impresa
emittente svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia: 
  a) contributo allo sviluppo tecnologico; 
  b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; 
  c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; 
  d) impatto sui livelli occupazionali e sul mercato del lavoro; 
  e)  rilevanza  specifica  nell'ambito  di  una  filiera  produttiva
strategica. 
                            Art. 1 - bis 
 
 
             Dichiarazione sostitutiva per le richieste 
                       di nuovi finanziamenti 
 
  1.  Le  richieste  di  nuovi  finanziamenti  effettuati  ai   sensi
dell'articolo  1  devono  essere  integrate  da   una   dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi  dell'articolo  47  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il titolare o
il legale rappresentante dell'impresa richiedente, sotto  la  propria
responsabilita', dichiara: 
  a)  che  l'attivita'  d'impresa  e'  stata  limitata  o  interrotta
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli  effetti  derivanti
dalle misure di prevenzione e  contenimento  connesse  alla  medesima
emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione  di
continuita' aziendale; 
  b) che i dati aziendali  forniti  su  richiesta  dell'intermediario
finanziario sono veritieri e completi; 
  c)  che,  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  2,  lettera  n),  il
finanziamento coperto dalla garanzia e' richiesto per sostenere costi
del  personale,  investimenti  o  capitale  circolante  impiegati  in
stabilimenti  produttivi  e  attivita'   imprenditoriali   che   sono
localizzati in Italia; 
  d) che e'  consapevole  che  i  finanziamenti  saranno  accreditati
esclusivamente  sul  conto  corrente  dedicato  i   cui   dati   sono
contestualmente indicati; 
  e) che il titolare o il legale  rappresentante  istante  nonche'  i
soggetti indicati all'articolo 85, commi 1  e  2,  del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni
ostative previste dall'articolo 67 del  medesimo  codice  di  cui  al
decreto legislativo n. 159 del 2011; 
  f) che nei confronti del titolare o del legale  rappresentante  non
e' intervenuta condanna definitiva, negli  ultimi  cinque  anni,  per
reati  commessi  in  violazione  delle  norme  per   la   repressione
dell'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul  valore
aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la  pena  accessoria  di
cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo  2000,
n. 74. 
  2. Non appena ricevuta l'autodichiarazione di cui al  comma  1,  il
soggetto  al  quale  e'  chiesto  il   finanziamento   la   trasmette
tempestivamente alla SACE S.p.A. 
  3. L'operativita' sul conto corrente dedicato di cui  al  comma  1,
lettera  d),  e'  condizionata  all'indicazione,  nella  causale  del
pagamento, della locuzione: «Sostegno ai sensi del  decreto-legge  n.
23 del 2020». 
  4. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con
protocollo d'intesa sottoscritto tra il  Ministero  dell'interno,  il
Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  la  SACE  S.p.A.  sono
disciplinati i controlli di cui al libro II  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  anche  attraverso
procedure semplificate. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. Fermi restando  gli  obblighi  di  segnalazione  previsti  dalla
normativa antiriciclaggio, per la verifica degli  elementi  attestati
dalla dichiarazione sostitutiva prevista  dal  presente  articolo  il
soggetto  che  eroga  il  finanziamento  non  e'  tenuto  a  svolgere
accertamenti ulteriori  rispetto  alla  verifica  formale  di  quanto
dichiarato. Le disposizioni del presente  comma  si  applicano  anche
alle   dichiarazioni   sostitutive   allegate   alle   richieste   di
finanziamento e di garanzia effettuate ai sensi dell'articolo 13. 
6. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano,  in  quanto
compatibili,  anche  ai  soggetti  che  svolgono,  anche   in   forma
associata, un'attivita' professionale autonoma. 
                            Art. 1 - ter 
 
 
                   Semplificazione delle procedure 
               di liquidazione degli aiuti alla pesca 
 
  1. Al fine di assicurare liquidita'  alle  imprese  della  pesca  e
dell'acquacoltura  colpite  dall'emergenza  sanitaria  derivante  dal
COVID-19, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, per gli anni 2017 e  2018,
ed entro novanta giorni dalla medesima data, per  l'anno  2019,  sono
concluse le procedure di erogazione degli aiuti di  cui  all'articolo
33, paragrafo 1, lettera c), del regolamento  (UE)  n.  508/2014  del
Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  15  maggio  2014,  per  le
giornate di arresto temporaneo obbligatorio dell'attivita'. 
  2.  La  presenza,  all'interno  della  graduatoria   adottata   con
provvedimento del Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, dei soggetti ammessi e  aventi  diritto  a  seguito  delle
verifiche operate dall'amministrazione da' diritto al beneficiario di
ricevere la liquidazione  dell'aiuto  concesso  mediante  ricorso  al
sistema bancario, restando a  carico  dello  stesso  beneficiario  il
pagamento delle spese e degli  oneri  relativi  all'erogazione  della
somma da parte del sistema bancario. 
  3. Sono altresi' concluse  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
presentazione  delle  domande  le  procedure  di   erogazione   delle
indennita' per le giornate di sospensione delle attivita' di pesca  a
causa   dell'emergenza   sanitaria   derivante   dal   COVID-19   per
l'annualita' 2020. 
                               Art. 2 
 
 
Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e
  agli investimenti delle imprese 
 
  1. All'articolo 6 del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 9, dopo il primo periodo, sono inseriti  i  seguenti:
«SACE   S.p.A.   favorisce   l'internazionalizzazione   del   settore
produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici
per  l'economia  italiana  in  termini  di  livelli  occupazionali  e
ricadute per il sistema economico del Paese, nonche' gli impegni  per
operazioni  destinate  a  Paesi  strategici  per  l'Italia.  Ai  fini
dell'internazionalizzazione sono da considerare strategici  anche  la
filiera   agricola   nazionale,   i    settori    del    turismo    e
dell'agroalimentare italiano, il settore tessile, della moda e  degli
accessori, lo sviluppo di piattaforme per  la  vendita  on  line  dei
prodotti  del  made  in  Italy,  le  camere  di  commercio   italiane
all'estero, le fiere, i  congressi  e  gli  eventi,  anche  digitali,
rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il  made
in Italy nei settori dello sport,  della  cultura,  dell'arte,  della
cinematografia,   della   musica,   della   moda,   del   design    e
dell'agroalimentare.»; 
    b)  i  commi  9-bis,  9-ter,  9-quater,  9-quinquies,   9-sexies,
9-septies e 9-octies sono sostituiti dai seguenti: 
      «9-bis. SACE S.p.A. assume gli impegni derivanti dall'attivita'
assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di  mercato  dalla
normativa dell'Unione Europea, di cui al comma 9,  nella  misura  del
dieci per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il
novanta per cento dei medesimi impegni  e'  assunto  dallo  Stato  in
conformita' al presente articolo, senza vincolo di  solidarieta'.  La
legge di bilancio definisce i limiti  cumulati  di  assunzione  degli
impegni da parte di SACE S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle
finanze, per conto dello Stato, sulla base  del  piano  di  attivita'
deliberato dal Comitato di cui al  comma  9-sexies  e  approvato  dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica. 
      9-ter.  SACE  S.p.A.  rilascia  le  garanzie  e  le   coperture
assicurative da cui derivano gli impegni di cui  al  comma  9-bis  in
nome proprio e per conto dello Stato. Il rilascio  delle  garanzie  e
delle coperture assicurative che sono in grado di determinare elevati
rischi  di  concentrazione  verso  singole  controparti,  gruppi   di
controparti connesse o paesi di destinazione, rispetto al portafoglio
complessivamente  assicurato  da  SACE   S.p.A.   e   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze,  e'  preventivamente  autorizzato  con
decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentito  il
Comitato per il sostegno pubblico all'esportazione istituito ai sensi
del  comma  9-sexies.  Il  decreto  del  Ministro  e'  sottoposto  al
controllo preventivo di legittimita' e alla registrazione della Corte
dei conti. Le garanzie e le coperture assicurative prevedono  che  la
richiesta di indennizzo e  qualsiasi  comunicazione  o  istanza  sono
rivolte unicamente a SACE S.p.A. 
      9-quater. A decorrere dall'anno 2020 nello stato di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un  fondo  a
copertura degli impegni assunti dallo Stato  ai  sensi  del  presente
articolo. Tale fondo e' alimentato  con  i  premi  riscossi  da  SACE
S.p.A. per conto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  al
netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A.,  come  determinate
dalla convenzione di cui al comma 9-quinquies.  I  premi  di  cui  al
periodo precedente sono versati all'entrata del bilancio dello  Stato
per la successiva riassegnazione  in  spesa  al  predetto  fondo.  La
gestione del fondo e'  affidata  a  SACE  S.p.A.  che  opera  secondo
adeguati standard prudenziali di gestione del rischio.  Il  Ministero
dell'economia e delle finanze  impartisce  indirizzi  a  SACE  S.p.A.
sulla gestione del fondo. Per la gestione del  fondo  e'  autorizzata
l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale. 
      9-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze e  SACE
S.p.A. disciplinano con convenzione, di durata  decennale,  approvata
con delibera del Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze  di
concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, e  sottoposta  alla  registrazione  della  Corte  dei
conti: 
        a) lo svolgimento da  parte  di  SACE  S.p.A.  dell'attivita'
istruttoria delle operazioni da cui derivano gli impegni da  assumere
ai sensi del comma 9-bis; 
        b) le procedure  per  il  rilascio  delle  garanzie  e  delle
coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. quando non e' prevista
l'autorizzazione  preventiva  del  Ministro  dell'economia  e   delle
finanze ai sensi del comma 9-ter; 
        c) la gestione, anche per conto del Ministero dell'economia e
delle finanze, degli impegni in essere, ivi  inclusi  l'esercizio,  a
tutela dei diritti di SACE S.p.A. e  del  Ministero  dell'economia  e
delle   finanze,   delle   facolta'   previste   nella   polizza   di
assicurazione, nonche' la gestione delle fasi successive al pagamento
dell'indennizzo, incluse le modalita' di esercizio  dei  diritti  nei
confronti del debitore e l'attivita' di recupero dei crediti; 
        d) le modalita'  con  le  quali  e'  richiesto  al  Ministero
dell'economia e delle finanze il  pagamento  dell'indennizzo  per  la
quota di pertinenza e le modalita' di escussione della garanzia dello
Stato relativa agli  impegni  assunti  da  SACE  S.p.A.,  nonche'  la
remunerazione della garanzia stessa; 
        e) le  modalita'  di  informazione  preventiva  al  Ministero
dell'economia e delle finanze e al Ministero degli  affari  esteri  e
della  cooperazione  internazionale  in  ordine  alle   deliberazioni
dell'organo competente  di  SACE  S.p.A.  relative  agli  impegni  da
assumere o assunti, alle altre decisioni aziendali rilevanti ai  fini
dell'assunzione di impegni, incluso il sistema aziendale  di  deleghe
decisionali, alla gestione degli impegni in essere e delle  richieste
di indennizzo; 
        f) la trasmissione periodica e a richiesta di informazioni da
parte di SACE S.p.A. al Comitato  di  cui  al  comma  9-sexies  e  al
Comitato interministeriale per la programmazione economica,  riguardo
all'andamento delle operazioni  a  cui  si  riferiscono  gli  impegni
assunti dallo Stato ai sensi del comma 9-bis; 
        g)  ogni  altra  modalita'  operativa   rilevante   ai   fini
dell'assunzione e gestione degli impegni di cui al comma 9-bis; 
        h) le modalita' di gestione da parte di SACE S.p.A. del fondo
di cui al comma 9-quater e degli attivi  in  cui  sono  investite  le
riserve  tecniche,  sulla  base  delle  indicazioni   del   Ministero
dell'economia e delle finanze; 
        i) le modalita' di trasferimento al Ministero dell'economia e
delle finanze dei premi riscossi da SACE S.p.A. per conto  di  questo
ai sensi del comma 9-quater, al netto delle commissioni trattenute da
SACE S.p.A., e la determinazione delle suddette commissioni; 
        l)    l'eventuale    definizione    di    un    livello    di
patrimonializzazione minimo. 
      9-sexies. E' istituito  presso  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze  il  Comitato  per  il  sostegno  finanziario  pubblico
all'esportazione. Il Comitato e' copresieduto dal Direttore  Generale
del Tesoro o da un suo delegato, e dal Direttore generale  competente
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
ed e' composto da sei membri, oltre i copresidenti. I componenti  del
Comitato, ed i rispettivi supplenti che, in caso di  impedimento,  li
sostituiscono, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e
delle   finanze,   sulla   base   delle   designazioni    effettuate,
rispettivamente, dal Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  dal
Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
dal Ministero dell'interno, dal Ministero dello  sviluppo  economico,
dal Ministero della difesa e dal Ministero delle  politiche  agricole
alimentari e forestali. Ciascun componente  partecipa  alla  riunione
con diritto di voto. Il  presidente  del  Comitato  puo'  invitare  a
partecipare alle riunioni, senza diritto di voto,  rappresentanti  di
altri enti o istituzioni, pubblici  e  privati,  secondo  le  materie
all'ordine del giorno. Per lo svolgimento delle proprie attivita', il
Comitato puo' avvalersi dell'ausilio delle amministrazioni componenti
il  Comitato  e  puo'  richiedere  pareri  all'IVASS  su   specifiche
questioni  ed  operazioni.   Il   funzionamento   del   Comitato   e'
disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
sentite le  amministrazioni  componenti  il  Comitato.  Il  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, Direzione VI
- assicura lo svolgimento delle funzioni di segreteria del  Comitato.
Ai componenti  del  Comitato  non  spettano  compensi,  indennita'  o
emolumenti   comunque   denominati,   ne'    rimborsi    di    spese.
Dall'istituzione del Comitato non devono derivare  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica e al suo funzionamento si provvede  con
le  risorse  umane,   finanziarie   e   strumentali   disponibili   a
legislazione vigente. 
      9-septies. Il Comitato di cui al comma 9-sexies, su proposta di
SACE S.p.A., delibera il piano annuale di attivita' di cui  al  comma
9-bis,  che  definisce  l'ammontare  progettato  di   operazioni   da
assicurare,  suddivise  per   aree   geografiche   e   macro-settori,
evidenziando    l'importo    delle    operazioni    da     sottoporre
all'autorizzazione preventiva  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze ai sensi del comma 9-ter, nonche' il sistema  dei  limiti  di
rischio (Risk Appetite Framework - "RAF"), che  definisce,  in  linea
con le migliori pratiche del  settore  bancario  e  assicurativo,  la
propensione al rischio, le  soglie  di  tolleranza,  con  particolare
riguardo alle operazioni che possono determinare  elevati  rischi  di
concentrazione  verso  singole  controparti,  gruppi  di  controparti
connesse o paesi di destinazione, le politiche di governo dei  rischi
nonche' i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.
Il piano annuale di attivita' e il sistema dei limiti di rischio sono
approvati, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze  di
concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, con delibera del Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica (CIPE). 
      9-octies. Il Comitato  per  il  sostegno  finanziario  pubblico
all'esportazione,  in  aggiunta  alle  funzioni  di  cui   al   comma
9-septies, esprime il parere di competenza  per  l'autorizzazione  da
rilasciarsi con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
nei casi di cui al comma 9-ter, su istanza di SACE S.p.A., verificati
la conformita'  dell'operazione  deliberata  da  SACE  S.p.A.  e  del
relativo impegno assicurativo al piano di attivita', al  RAF  e  alla
convenzione di cui al comma  9-quinquies,  nonche'  il  rispetto  dei
limiti indicati al comma 9-bis. Il  Comitato  esamina  ogni  elemento
rilevante ai fini del funzionamento del sistema di sostegno  pubblico
all'esportazione e  all'internazionalizzazione,  anche  predisponendo
relazioni e formulando proposte.»; 
    c) dopo il comma 14, e' inserito il seguente:  «14-bis.  Ai  fini
del sostegno e rilancio dell'economia, SACE  S.p.A.  e'  abilitata  a
rilasciare, a condizioni di mercato e in conformita'  alla  normativa
dell'Unione Europea, garanzie  sotto  qualsiasi  forma,  ivi  incluse
controgaranzie verso i confidi, in favore di banche,  di  istituzioni
finanziarie  nazionali  e  internazionali  e  degli  altri   soggetti
abilitati all'esercizio del  credito  in  Italia,  per  finanziamenti
sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro
l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. L'attivita' di
cui al presente comma e' svolta con  contabilita'  separata  rispetto
alle attivita' di cui al comma 9. E' accordata  di  diritto  per  gli
impegni assunti ai sensi del presente comma la garanzia dello Stato a
prima richiesta a favore di SACE S.p.A. Non  e'  ammesso  il  ricorso
diretto dei soggetti finanziatori  alla  garanzia  dello  Stato.  Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale  e
con il Ministro dello  sviluppo  economico,  sono  definiti  criteri,
modalita' e condizioni del rilascio da parte  di  SACE  S.p.A.  delle
garanzie di cui al presente comma e dell'operativita' della  garanzia
dello Stato, in conformita' alla  normativa  dell'Unione  europea,  e
sono altresi' individuate le attivita' che  SACE  S.p.A.  svolge  per
conto del Ministero dell'economia e delle finanze"». 
  2. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio  di
amministrazione di SACE S.p.A. nonche' le garanzie  rilasciate  dallo
Stato prima della data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto
sulla base delle norme previgenti rispetto a  quelle  modificate  dal
comma 1, lettera b), del  presente  articolo,  e  delle  disposizioni
primarie e secondarie relative o collegate,  restano  regolate  dalle
medesime norme e dalle medesime disposizioni, salvo  quanto  previsto
ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo. 
  3. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio  di
amministrazione di SACE S.p.A. nonche' le garanzie  rilasciate  dallo
Stato nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore  del
presente decreto e il 31 dicembre 2020, sono e restano regolate dalle
norme e dalle convenzioni vigenti alla data del 7 aprile 2020,  salvo
quanto previsto ai commi 4, 5 e 7 del presente articolo. Il  Comitato
di cui  al  comma  9-sexies  dell'articolo  6  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge  24
novembre 2003, n. 326, come modificato ai  sensi  del  comma  1,  una
volta completata la procedura  di  nomina  dei  suoi  componenti  con
decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  sostituisce  il
Comitato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 13 febbraio 2015, n. 3245 e successive modificazioni. A decorrere
dal 1° gennaio 2021 si applicano le disposizioni in base  alle  quali
gli impegni derivanti dall'attivita' assicurativa e di  garanzia  dei
rischi definiti non di mercato dalla  normativa  dell'Unione  Europea
sono  assunti  da  SACE   S.p.A.   e   dallo   Stato   nella   misura
rispettivamente del dieci per cento  e  del  novanta  per  cento  del
capitale  e  degli  interessi  di  ciascun  impegno,  secondo  quanto
previsto dall'articolo 6 del decreto-legge  n.  269  del  2003,  come
modificato dal comma 1 del presente articolo. Le  risorse  del  fondo
istituito ai sensi  del  previgente  articolo  6,  comma  9-bis,  del
decreto-legge n. 269 del 2003, confluiscono nel  fondo  istituito  ai
sensi dell'articolo 6, comma 9-quater del decreto-legge  n.  269  del
2003 come modificato dal comma 1 del presente articolo. 
  4. Per effetto della presente  disposizione  sono  garantite  dallo
Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, comma  9-bis
e seguenti, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come vigente
alla data del 6 aprile  2020,  le  seguenti  operazioni  nel  settore
crocieristico, specificamente  indicate  nella  tabella  allegata  al
presente decreto: 
      a) operazioni gia' autorizzate, ai sensi dell'articolo 2  della
delibera CIPE n. 75/2019; 
      b) operazioni ammissibili alla garanzia ai sensi  dell'articolo
1, comma 2, della delibera CIPE n. 75/2019, le cui istanze sono state
gia' presentate da SACE S.p.A.; 
      c) ulteriori operazioni deliberate da  SACE  S.p.A.,  entro  la
data  di  entrata  in  vigore  del   presente   decreto-legge,   fino
all'importo massimo di 2,6 miliardi di euro. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  per  l'anno  2020,
salvo quanto previsto dal comma 4, e'  autorizzato  a  rilasciare  la
garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A., di cui all'articolo 6,
comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come vigente
alla data del 6 aprile 2020, con concessione del limite  speciale  di
cui all'articolo 7.8 della  Convenzione  approvata  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  20  novembre  2014,  entro  i
seguenti limiti: 
      a) per il settore crocieristico, la  garanzia  dello  Stato  in
favore di SACE  S.p.A.  su  nuove  operazioni  deliberate  nel  corso
dell'anno 2020, escluse quelle di cui alla lettera a) del comma 4 non
puo' eccedere l'importo massimo in termini di flusso di tre  miliardi
di euro; il  totale  dell'esposizione  cumulata  conservata  da  SACE
S.p.A. e di quella ceduta allo Stato sul settore non puo' eccedere la
quota massima del 40 per  cento  dell'intero  portafoglio  rischi  in
essere complessivamente conservato  da  SACE  S.p.A.  e  ceduto  allo
Stato; 
      b) per il settore difesa, la garanzia dello Stato in favore  di
SACE S.p.A.  su  nuove  operazioni,  esclusivamente  con  controparte
sovrana, deliberate  nel  corso  dell'anno  2020  non  puo'  eccedere
l'importo massimo in termini di flusso di cinque miliardi di euro; il
totale dell'esposizione cumulata  conservata  da  SACE  S.p.A.  e  di
quella ceduta allo Stato sul  settore  non  puo'  eccedere  la  quota
massima del 29 per cento dell'intero  portafoglio  rischi  in  essere
complessivamente conservato da SACE S.p.A. e ceduto  allo  Stato.  La
garanzia  dello  Stato  e'  rilasciata,  con  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze, su  istanza  di  SACE  S.p.A.,  previo
parere dell'IVASS -  espresso  entro  15  giorni  dalla  richiesta  -
limitatamente alla congruita' del premio riconosciuto allo Stato, nel
principio della condivisione dei rischi e tenuto conto dei  necessari
accantonamenti  prudenziali  alla  luce   del   nuovo   scenario   di
rischiosita' sistemica e di una  maggiore  concentrazione,  a  valere
sulla dotazione del fondo di cui all'articolo  6,  comma  9-bis,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  vigente  alla
data del 6 aprile 2020. 
  6. Alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e'
riassicurato dallo Stato il novanta per cento degli impegni in essere
a  tale  data  assunti  da  SACE  S.p.A.   derivanti   dall'attivita'
assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di  mercato  dalla
normativa dell'Unione Europea, ad esclusione di quelli per i quali e'
gia' stata presentata la richiesta di indennizzo o  per  i  quali  e'
stato comunicato a SACE S.p.A. il verificarsi, o la minaccia  che  si
verifichi, un evento generatore di sinistro o un  rischio  incombente
di sinistro, nonche' di  quelli  per  i  quali  e'  stata  rilasciata
garanzia dello  Stato  prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente
decreto- ovvero ai sensi dei commi 4 e 5. Il novanta per cento  degli
attivi in cui sono investite le riserve  tecniche  e'  trasferito  da
SACE S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze.  La  gestione
di tali attivi  e'  affidata  a  SACE  S.p.A.  che  si  attiene  agli
indirizzi del Ministero dell'economia e delle finanze. Entro sei mesi
dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto-legge,  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  SACE  S.p.A.  possono
procedere ad  una  verifica  della  coerenza  tra  l'ammontare  delle
riserve tecniche trasferite e la riassicurazione dello Stato,  tenuto
conto dell'assenza di remunerazione di questa. 
  7. Il novanta per cento degli impegni assunti da  SACE  S.p.A.  nel
periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore  del  presente
decreto e il 31 dicembre 2020, ad esclusione  di  quelli  di  cui  ai
commi 4 e 5,  puo'  essere  riassicurato  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  che  approva  altresi'  la  forma  di
remunerazione concordata con SACE S.p.A., sentito il Comitato di  cui
all'articolo 6, comma 9-sexies, del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n. 326, come  modificato  dal  comma  1  del  presente  articolo.  La
remunerazione della riassicurazione di cui al periodo  precedente  e'
versata all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnata
in spesa ed essere versata  sul  conto  di  tesoreria  istituito  dal
previgente articolo 6, comma  9-bis  del  decreto-legge  n.  269  del
2003.». 
  8. Ai fini del calcolo della percentuale per la quale  e'  prevista
la riassicurazione ai sensi dei commi 6 e 7 si computa anche la quota
degli impegni garantiti dallo Stato ai sensi dell'articolo  6,  comma
9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, come vigente alla data  del
6 aprile 2020, in  modo  che  per  ogni  impegno,  esclusa  la  quota
riassicurata da terzi, la riassicurazione di cui ai commi 6 e  7  sia
pari alla misura del novanta per cento degli impegni assunti da  SACE
S.p.A. 
  9. Entro  dieci  giorni  dalla  data  dell'entrata  in  vigore  del
presente decreto, SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell'economia  e
delle finanze una relazione dettagliata sul capitale e  la  dotazione
patrimoniale  che  si  renderanno   disponibili   in   seguito   alle
disposizioni di cui al presente articolo, al fine  della  valutazione
sull'impiego di tali risorse per il sostegno alle imprese. 
  10. Ai fini della predisposizione dello schema di  convenzione,  il
Ministero dell'economia e delle finanze puo' affidare,  con  apposito
disciplinare, a societa' a totale partecipazione pubblica un incarico
di studio, consulenza, valutazione e assistenza.  Al  relativo  onere
nel limite massimo di 100.000  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
  11. L'articolo 53 del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  e'
abrogato. 
                               Art. 3 
 
 
             SACE S.p.A. e Commissione per la vigilanza 
                   sulla Cassa depositi e prestiti 
 
  1. SACE S.p.A. concorda con Cassa depositi e prestiti  S.p.A.  (CDP
S.p.A.)  le  strategie  industriali  e   commerciali   al   fine   di
massimizzare le  sinergie  di  gruppo  e  aumentare  l'efficacia  del
sistema di  sostegno  all'esportazione  e  all'internazionalizzazione
delle imprese e di rilancio dell'economia. 
  2. In considerazione  del  ruolo  strategico  di  SACE  S.p.A.  per
l'attuazione   delle   misure   di   sostegno   all'esportazione    e
all'internazionalizzazione  delle  imprese  e   di   rilancio   degli
investimenti: 
      a)  CDP  S.p.A.  concorda  preventivamente  con  il   Ministero
dell'economia e delle finanze,  sentito  il  Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, l'esercizio  dei  diritti
di voto  derivanti  dalla  partecipazione  in  SACE  S.p.A.;  per  le
deliberazioni  di  nomina  degli   organi   sociali,   il   Ministero
dell'economia e delle finanze agisce di  concerto  con  il  Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale; 
      b)   CDP   S.p.A.   consulta   preventivamente   il   Ministero
dell'economia e delle finanze in merito  ad  operazioni  di  gestione
della partecipazione in SACE S.p.A. diverse da  quella  di  cui  alla
lettera a); 
      c) SACE S.p.A. non e' soggetta  all'attivita'  di  direzione  e
coordinamento di CDP S.p.A.; 
      d)  SACE   S.p.A.   consulta   preventivamente   il   Ministero
dell'economia e delle finanze  in  ordine  alle  decisioni  aziendali
rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure  di  rilancio
degli  investimenti,  con  particolare  riferimento  alle   decisioni
relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti; 
      e)  SACE   S.p.A.   consulta   preventivamente   il   Ministero
dell'economia e delle finanze e il Ministero degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale in ordine alle decisioni  aziendali
rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure  di  sostegno
all'internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento
alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al  recupero  dei
crediti; 
      f) SACE S.p.A., nella  predisposizione  del  piano  annuale  di
attivita', tiene conto delle linee guida e di indirizzo strategico in
materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese  assunte
dalla cabina di regia co-presieduta dal Ministro degli affari  esteri
e della cooperazione internazionale e  dal  Ministro  dello  sviluppo
economico, di cui all'articolo 14, comma 18-bis del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111. 
  3. Restano fermi i poteri del Ministro degli affari esteri e  della
cooperazione internazionale nei confronti di Simest S.p.A., ai  sensi
di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10,  del  decreto-legge  21
settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132. 
  3-bis. La Commissione di vigilanza  prevista  dall'articolo  3  del
testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei
depositi e prestiti, di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n.  453,
puo'  avvalersi,  d'intesa  con  i  Presidenti  delle  Camere,  delle
necessarie risorse strumentali a  supporto  delle  funzioni  ad  essa
attribuite. 
Capo II
Misure urgenti per garantire la continuità
delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19

                               Art. 4 
 
 
              Sottoscrizione contratti e comunicazioni 
                        in modo semplificato 
 
  1.  Ai  fini  degli  articoli   117,   125-bis,   126-quinquies   e
126-quinquiesdecies del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di  conclusione  dei
contratti mediante strumenti informativi o telematici,  i  contratti,
conclusi  con  la  clientela  al  dettaglio   come   definita   dalle
disposizioni della Banca d'Italia in  materia  di  trasparenza  delle
operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nel  periodo  compreso
tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed  il  termine
dello stato di emergenza deliberato dal  Consiglio  dei  ministri  in
data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia  di
cui  all'articolo  20,  comma  1-bis,  primo  periodo,  del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  anche  se  il  cliente  esprime  il
proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo
di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo,  a
condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata  da  copia
di  un  documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita'   del
contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo
certo e sia conservata insieme al contratto  medesimo  con  modalita'
tali da garantirne la sicurezza, l'integrita' e  l'immodificabilita'.
Il requisito della consegna di copia  del  contratto  e'  soddisfatto
mediante la messa a disposizione del cliente di copia del  testo  del
contratto  su  supporto  durevole;  l'intermediario  consegna   copia
cartacea  del  contratto  al  cliente  alla  prima  occasione   utile
successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente puo' usare
il  medesimo  strumento  impiegato  per  esprimere  il  consenso   al
contratto anche per esercitare il diritto di recesso  previsto  dalla
legge. 
                            Art. 4 - bis 
 
 
Inserimento di nuove attivita' nella lista  di  cui  all'articolo  1,
            comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190 
 
  1. All'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012,  n.  190,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le lettere a) e b) sono abrogate; 
  b) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti: 
  «i-bis) servizi funerari e cimiteriali; 
  i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering; 
  i-quater) servizi ambientali, comprese le attivita' di raccolta, di
trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi,  di
trattamento e di smaltimento dei rifiuti,  nonche'  le  attivita'  di
risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla  gestione
dei rifiuti». 
                            Art. 4 - ter 
 
 
        Obiettivi annuali di gestione di pneumatici fuori uso 
 
  1. Alla luce della situazione emergenziale derivante dalla pandemia
di COVID-19  e  delle  misure  adottate  per  contenerla,  in  quanto
incidenti sulle  attivita'  commerciali  e  sugli  spostamenti  delle
persone, gli obiettivi di  gestione  di  quantitativi  di  pneumatici
fuori uso su base annuale, come fissati ai sensi  dell'articolo  228,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pari a quelli
immessi nel mercato e destinati alla  vendita  nell'anno  precedente,
per  l'anno  in  corso  sono  parametrati   al   biennio   2020-2021;
conseguentemente, la verifica delle quantita' di pneumatici fuori uso
gestite dai soggetti obbligati e' eseguita computando gli  pneumatici
immessi sul mercato e destinati alla vendita nel biennio 2019-2020. 
                               Art. 5 
 
 
Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi  d'impresa
  e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
  14. 
 
  1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Il presente decreto entra in vigore  il  1°  settembre  2021,
salvo quanto previsto al comma 2.». 
                               Art. 6 
 
 
                 Disposizioni temporanee in materia 
                      di riduzione del capitale 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi
nel corso degli  esercizi  chiusi  entro  la  predetta  data  non  si
applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo,  2447,  2482-bis,
commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice  civile.  Per  lo
stesso periodo non opera la causa di scioglimento della societa'  per
riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli  articoli  2484,
primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. 
                            Art. 6 - bis 
 
 
                    Disposizioni per il sostegno 
                  dei settori alberghiero e termale 
 
  1. Al fine di sostenere i settori alberghiero e termale, i soggetti
indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nei settori alberghiero
e termale che non adottano i principi contabili internazionali  nella
redazione del bilancio possono, anche in deroga all'articolo 2426 del
codice civile e ad  ogni  altra  disposizione  di  legge  vigente  in
materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla
sezione II del capo I della  legge  21  novembre  2000,  n.  342,  ad
esclusione degli immobili alla cui produzione o  al  cui  scambio  e'
diretta   l'attivita'   di   impresa,   risultanti    dal    bilancio
dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. 
  2. La rivalutazione deve essere eseguita in uno  o  in  entrambi  i
bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello  di
cui al comma 1, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa
categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo  inventario  e
nella nota integrativa. 
  3. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti  in
bilancio di cui al comma 2 non e' dovuta alcuna imposta sostitutiva o
altra  imposta.  Il  maggior  valore  attribuito  ai  beni   e   alle
partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle  imposte  sui
redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,  a
decorrere  dall'esercizio  nel  cui  bilancio  la  rivalutazione   e'
eseguita. 
  4. Il saldo attivo risultante  dalle  rivalutazioni  eseguite  deve
essere imputato al capitale o accantonato  in  una  speciale  riserva
designata con riferimento al presente comma, con esclusione  di  ogni
diversa utilizzazione. 
  5. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere  affrancato,  in
tutto o in  parte,  con  l'applicazione  in  capo  alla  societa'  di
un'imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi,   dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella
misura del 10  per  cento,  da  versare  con  le  modalita'  indicate
all'articolo 1, comma 701, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
  6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al  socio
o di destinazione a  finalita'  estranee  all'esercizio  dell'impresa
ovvero al consumo personale o familiare  dell'imprenditore  dei  beni
rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto  esercizio
successivo a quello  nel  cui  bilancio  la  rivalutazione  e'  stata
eseguita, ai fini della  determinazione  delle  plusvalenze  o  delle
minusvalenze  si  considera   il   costo   del   bene   prima   della
rivalutazione. 
  7. Si applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  degli
articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000,  n.  342,  del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle  finanze  13  aprile
2001, n.  162,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475,
477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
  8. Le disposizioni  dell'articolo  14,  comma  1,  della  legge  21
novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il
bilancio in base ai  principi  contabili  internazionali  di  cui  al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, anche con  riferimento  alle  partecipazioni,  in
societa' ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie  ai  sensi
dell'articolo 85, comma 3-bis, del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.   917.   Per   tali   soggetti,   per   l'importo
corrispondente  ai  maggiori  valori  oggetto  di  riallineamento  e'
vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini  fiscali,  che
puo' essere affrancata ai sensi del comma 5 del presente articolo. 
  9. Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1  del  presente
articolo abbiano esercitato la facolta' di cui all'articolo 1,  commi
696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  gli  effetti
della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del  saldo  attivo
ai fini delle imposte sui  redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive si producono a decorrere dall'ultimo bilancio  o
rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020. 
  10. Alle minori entrate derivanti dal presente  articolo,  valutate
in 0,85 milioni di euro per l'anno 2021, in 2,59 milioni di euro  per
l'anno 2022, in 1,78 milioni di euro per l'anno 2023, in 1,87 milioni
di euro per l'anno 2024 e in 1,81 milioni di euro annui  a  decorrere
dall'anno 2025, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. 
                               Art. 7 
 
 
                Disposizioni temporanee sui principi 
                      di redazione del bilancio 
 
  1. Nella redazione  del  bilancio  di  esercizio  in  corso  al  31
dicembre 2020, la valutazione  delle  voci  nella  prospettiva  della
continuazione dell'attivita'  di  cui  all'articolo  2423-bis,  comma
primo, n. 1), del codice  civile  puo'  comunque  essere  operata  se
risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in  data
anteriore al 23 febbraio 2020,  fatta  salva  la  previsione  di  cui
all'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.  27,  di  seguito
citato anche come «decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18».  Il  criterio
di valutazione e' specificamente illustrato  nella  nota  informativa
anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai  bilanci
chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati. 
  2-bis. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «E'  facolta'  delle
societa' cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice  civile
di convocare l'assemblea generale  dei  soci  delegati  entro  il  30
settembre 2020"». 
                               Art. 8 
 
 
                 Disposizioni temporanee in materia 
                   di finanziamenti alle societa' 
 
  1. Ai finanziamenti effettuati a favore delle societa'  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto e sino  alla  data  del  31
dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497-quinquies del
codice civile. 
                               Art. 9 
 
 
          Disposizioni in materia di concordato preventivo 
                  e di accordi di ristrutturazione 
 
  1. I  termini  di  adempimento  dei  concordati  preventivi,  degli
accordi di ristrutturazione,  degli  accordi  di  composizione  della
crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza  in  data
successiva al 23 febbraio 2020 sono prorogati di sei mesi. 
  2. Nei procedimenti di concordato preventivo e  per  l'omologazione
degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23  febbraio
2020 il  debitore  puo'  presentare,  sino  all'udienza  fissata  per
l'omologazione, istanza al tribunale per la concessione di un termine
non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di
una nuova proposta di concordato ai sensi dell'articolo 161 del regio
decreto  16  marzo  1942,  n.  267  o  di   un   nuovo   accordo   di
ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto  16
marzo 1942, n. 267. Il termine decorre dalla data del decreto con cui
il Tribunale assegna il termine e non e'  prorogabile.  L'istanza  e'
inammissibile  se  presentata  nell'ambito  di  un  procedimento   di
concordato preventivo nel  corso  del  quale  e'  gia'  stata  tenuta
l'adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte  le  maggioranze
stabilite dall'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
  3. Quando il debitore intende modificare unicamente  i  termini  di
adempimento   del   concordato   preventivo   o    dell'accordo    di
ristrutturazione deposita sino all'udienza fissata per l'omologazione
una memoria contenente l'indicazione dei nuovi  termini,  depositando
altresi' la documentazione che comprova la necessita' della  modifica
dei termini. Il differimento dei termini non puo' essere superiore di
sei mesi rispetto alle  scadenze  originarie.  Nel  procedimento  per
omologazione del concordato preventivo  il  Tribunale  acquisisce  il
parere del  Commissario  giudiziale.  Il  Tribunale,  riscontrata  la
sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180  o  182-bis  del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, procede all'omologazione,  dando
espressamente atto delle nuove scadenze. 
  4. Il debitore che ha ottenuto la concessione del  termine  di  cui
all'articolo 161, comma sesto, del regio decreto 16  marzo  1942,  n.
267, che sia gia' stato prorogato dal Tribunale,  puo',  prima  della
scadenza, presentare istanza per  la  concessione  di  una  ulteriore
proroga sino a novanta  giorni,  anche  nei  casi  in  cui  e'  stato
depositato ricorso per  la  dichiarazione  di  fallimento.  L'istanza
indica gli elementi  che  rendono  necessaria  la  concessione  della
proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti  per  effetto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il  Tribunale,  acquisito  il
parere del Commissario giudiziale se  nominato,  concede  la  proroga
quando ritiene che l'istanza  si  basa  su  concreti  e  giustificati
motivi. Si applica l'articolo 161, commi settimo e ottavo, del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
  5. L'istanza di cui al comma 4 puo' essere presentata dal  debitore
che ha ottenuto  la  concessione  del  termine  di  cui  all'articolo
182-bis, comma settimo, del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267.  Il
Tribunale provvede in camera  di  consiglio  omessi  gli  adempimenti
previsti dall'articolo 182-bis, comma  settimo,  primo  periodo,  del
regio decreto 16 marzo 1942, n.  267  e  concede  la  proroga  quando
ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi e che
continuano a sussistere i presupposti per pervenire a un  accordo  di
ristrutturazione dei debiti con le maggioranze  di  cui  all'articolo
182-bis, primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
  5-bis. Il debitore che, entro la data  del  31  dicembre  2021,  ha
ottenuto la concessione dei termini di cui  all'articolo  161,  sesto
comma, o all'articolo 182-bis, settimo comma, del  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267, puo', entro i  suddetti  termini,  depositare  un
atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto  un
piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, terzo comma,  lettera
d), del medesimo regio  decreto  n.  267  del  1942,  pubblicato  nel
registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla
pubblicazione medesima. Il tribunale, verificate la completezza e  la
regolarita' della  documentazione,  dichiara  l'improcedibilita'  del
ricorso  presentato  ai  sensi  dell'articolo  161,  sesto  comma,  o
dell'articolo 182-bis, settimo comma, del citato regio decreto n. 267
del 1942. 
  5-ter. Le disposizioni dell'articolo 161, decimo comma,  del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano ai ricorsi presentati
ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo  regio  decreto
n. 267 del 1942 depositati entro il 31 dicembre 2020. 
                               Art. 10 
 
 
Disposizioni temporanee in materia di  ricorsi  e  richieste  per  la
  dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza. 
 
  1. Tutti i ricorsi ai sensi degli  articoli  15  e  195  del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto  legislativo  8  luglio
1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9  marzo  2020  ed  il  30
giugno 2020 sono improcedibili. 
  2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano: 
  a) al  ricorso  presentato  dall'imprenditore  in  proprio,  quando
l'insolvenza non e' conseguenza dell'epidemia di COVID-19; 
  b) all'istanza di fallimento da chiunque formulata ai  sensi  degli
articoli 162, secondo comma, 173,  secondo  e  terzo  comma,  e  180,
settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
  c) alla richiesta presentata dal pubblico  ministero  quando  nella
medesima e' fatta domanda  di  emissione  dei  provvedimenti  di  cui
all'articolo 15, ottavo comma, del regio decreto 16  marzo  1942,  n.
267, o quando la richiesta e' presentata ai  sensi  dell'articolo  7,
numero 1), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942. 
  3.  Quando  alla  dichiarazione  di  improcedibilita'  dei  ricorsi
presentati nel periodo di cui al comma 1  fa  seguito,  entro  il  30
settembre 2020, la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui  al
comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10,  64,
65, 67, primo e secondo comma, 69-bis e  147  del  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267. 
                               Art. 11 
 
 
      Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito 
 
  1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2  e  3,  i  termini  di
scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo  2020  al  31
agosto 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri  titoli  di
credito emessi prima della data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, e ad ogni altro atto avente  efficacia  esecutiva  a  quella
stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione  opera
a favore dei debitori e obbligati anche  in  via  di  regresso  o  di
garanzia,   salva   la   facolta'   degli   stessi   di   rinunciarvi
espressamente. 
  2.  L'assegno  presentato  al  pagamento  durante  il  periodo   di
sospensione e' pagabile nel giorno di presentazione.  La  sospensione
di cui al comma 1 opera su: 
    a) i termini per la presentazione al pagamento; 
    b) i termini per la levata del  protesto  o  delle  constatazioni
equivalenti; 
    c) i termini previsti all'articolo 9, comma 2, lettere a)  e  b),
della legge 15 dicembre 1990, n.  386,  nonche'  all'articolo  9-bis,
comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990; 
    d) il termine per  il  pagamento  tardivo  dell'assegno  previsto
dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990. 
  3. I protesti o le constatazioni equivalenti  levati  dal  9  marzo
2020 fino al 31 agosto 2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali
alle camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura;  ove
gia' pubblicati le camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura  provvedono  d'ufficio  alla  loro   cancellazione.   Con
riferimento allo  stesso  periodo  sono  sospese  le  informative  al
prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi  1  e  2,  della  legge  15
dicembre 1990, n. 386, e le iscrizioni  nell'archivio  informatizzato
di cui all'articolo 10-bis della medesima legge n. 386 del 1990, che,
ove gia' effettuate, sono cancellate. 
                               Art. 12 
 
 
               Fondo solidarieta' mutui «prima casa», 
                        cd. «Fondo Gasparrini 
 
  1. Per lavoratori autonomi, ai sensi  dell'articolo  54,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  si  intendono  i
soggetti di cui all'articolo 28, comma 1, del medesimo  decreto-legge
n. 18 del 2020. 
  1-bis. All'articolo 54, comma 1, lettera a), del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, le parole:  «e  ai  liberi  professionisti»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «,  ai  liberi   professionisti,   agli
imprenditori individuali e ai soggetti di cui all'articolo  2083  del
codice civile"». 
  2. Per un periodo di nove mesi dall'entrata in vigore del  presente
decreto, in deroga alla disciplina vigente, l'accesso ai benefici del
Fondo di cui all'articolo 2, commi 475  e  seguenti  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e' ammesso  anche  nell'ipotesi  di  mutui  in
ammortamento da meno di un anno. 
  2-bis. Fino  al  31  dicembre  2020,  a  fronte  delle  domande  di
sospensione dei mutui pervenute alla banca a  partire  dal  28  marzo
2020 a valere sul Fondo di cui al comma 2 e delle quali la  banca  ha
verificato la completezza e la regolarita' formale, la banca avvia la
sospensione dalla prima rata in  scadenza  successiva  alla  data  di
presentazione della domanda. Il gestore  del  Fondo,  ricevuta  dalla
banca  la  domanda  di  sospensione,  accerta  la   sussistenza   dei
presupposti e  comunica  alla  banca,  entro  venti  giorni,  l'esito
dell'istruttoria. Decorso inutilmente tale  termine,  la  domanda  si
ritiene comunque accolta. In caso di esito negativo  dell'istruttoria
comunicato dal gestore, la banca puo'  riavviare  l'ammortamento  del
mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data  di
presentazione della domanda. 
  2-ter. Dopo  la  lettera  a)  del  comma  1  dell'articolo  54  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' inserita la seguente: 
  «a-bis) l'ammissione ai benefici del Fondo e' estesa alle quote  di
mutuo relative alle unita' immobiliari appartenenti alle  cooperative
edilizie a proprieta' indivisa adibite  ad  abitazione  principale  e
alle relative pertinenze dei soci assegnatari che  si  trovino  nelle
condizioni di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24  dicembre
2007, n. 244, come da ultimo modificato dal presente articolo». 
  2-quater. Con regolamento adottato mediante  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni  di  cui
al comma 2-ter e, in particolare, quelle relative  all'individuazione
della quota di mutuo da sospendere. 
                            Art. 12 - bis 
 
 
Rimborso  alle  imprese  per  mancata  partecipazione   a   fiere   e
              manifestazioni commerciali internazionali 
 
  1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58, spetta, per  l'anno  2020,  anche  per  le  spese
sostenute  dalle  imprese   per   la   partecipazione   a   fiere   e
manifestazioni commerciali all'estero che  siano  state  disdette  in
ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto. 
                            Art. 12 - ter 
 
 
             Disposizioni in materia di beni di impresa 
 
  1. La rivalutazione dei beni d'impresa e  delle  partecipazioni  di
cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti,  della  legge  27  dicembre
2019, n. 160, alle condizioni ivi stabilite, puo'  essere  effettuata
nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre  2020  o  al  31  dicembre  2021;
limitatamente  ai  beni  immobili,  i  maggiori  valori  iscritti  in
bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre  2000,  n.
342, si considerano riconosciuti, rispettivamente,  con  effetto  dal
periodo di imposta in corso alla data del 1o dicembre  2022,  del  1o
dicembre 2023 o del 1o dicembre 2024. 
  2. Il Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 6,9  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2022 e 2023. 
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 11,8 milioni
di euro per l'anno 2020, in 2 milioni di euro per l'anno  2021  e  in
6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede: 
  a) quanto a 10,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo
di una corrispondente quota del  margine  disponibile,  risultante  a
seguito dell'attuazione del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con
le  risoluzioni  di  approvazione  della  relazione  al   Parlamento,
presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre
2012, n. 243, e della relativa integrazione; 
  b) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020 e a  2  milioni  di
euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo  di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    c) quanto a 6,9 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2022  e
2023,  mediante  corrispondente  utilizzo  delle   maggiori   entrate
derivanti dal presente articolo. 
                          Art. 12 - quater 
 
 
Modifica all'articolo 66 del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,
  in materia  di  detraibilita'  dell'IVA  sugli  acquisti  dei  beni
  oggetto di erogazioni liberali 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'articolo  66  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gli acquisti  dei
beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura  ai  sensi  dei
commi  1  e  2  del  presente  articolo  si  considerano   effettuati
nell'esercizio  dell'impresa,  arte  o  professione  ai  fini   della
detrazione di cui all'articolo 19 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633». 
                               Art. 13 
 
 
                   Fondo centrale di garanzia PMI 
 
  1. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina  del
Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure: 
    a) la garanzia e' concessa a titolo gratuito; 
    b) l'importo massimo garantito per singola  impresa  e'  elevato,
nel rispetto della disciplina dell'Unione europea,  a  5  milioni  di
euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di  dipendenti
non superiore a 499. Resta fermo che la misura di cui  alla  presente
lettera si applica, alle medesime condizioni, anche qualora almeno il
25 per cento  del  capitale  o  dei  diritti  di  voto  sia  detenuto
direttamente  o  indirettamente   da   un   ente   pubblico   oppure,
congiuntamente, da piu' enti pubblici; 
    c)  la  percentuale  di  copertura  della  garanzia  diretta   e'
incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni  speciali  del
Fondo di  garanzia,  al  90  per  cento  dell'ammontare  di  ciascuna
operazione  finanziaria,  previa  autorizzazione  della   Commissione
Europea ai sensi dell'articolo 108  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'unione europea (TFUE), per le operazioni finanziarie con  durata
fino  a  72  mesi.  L'importo  totale   delle   predette   operazioni
finanziarie non puo' superare, alternativamente: 
      1) il doppio  della  spesa  salariale  annua  del  beneficiario
(compresi gli oneri sociali e il costo del personale che  lavora  nel
sito dell'impresa ma  che  figura  formalmente  nel  libro  paga  dei
subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel  caso
di imprese costituite  a  partire  dal  1°  gennaio  2019,  l'importo
massimo del prestito  non  puo'  superare  i  costi  salariali  annui
previsti per i primi due anni di attivita'; 
      2) il 25 per cento del fatturato totale  del  beneficiario  nel
2019; 
      3) il fabbisogno per costi del  capitale  di  esercizio  e  per
costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di  piccole  e
medie imprese, e nei successivi 12 mesi,  nel  caso  di  imprese  con
numero  di  dipendenti  non  superiore  a  499;  tale  fabbisogno  e'
attestato mediante apposita autocertificazione resa dal  beneficiario
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445; 
  3-bis)  per  le  imprese   caratterizzate   da   cicli   produttivi
ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A, sezioni A.1.d) e A.1.e),
dell'allegato al decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  12
febbraio  2019,  di  cui  al  comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019, i ricavi delle vendite e  delle
prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di  prodotti  in
corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019; 
    d) per le operazioni finanziarie  aventi  le  caratteristiche  di
durata e importo di cui alla lettera c), la percentuale di  copertura
della riassicurazione e' incrementata,  anche  mediante  il  concorso
delle sezioni speciali del  Fondo  di  garanzia,  al  100  per  cento
dell'importo garantito dai Confidi o da altro  fondo  di  garanzia  o
dalle societa' cooperative previste dall'articolo 112, comma 7, terzo
periodo,  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia   bancaria   e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
a condizione che le garanzie da questi  rilasciate  non  superino  la
percentuale  massima  di  copertura  del   90   per   cento,   previa
autorizzazione della Commissione Europea ai sensi  dell'articolo  108
del TFUE, e che non prevedano il pagamento di  un  premio  che  tiene
conto  della  remunerazione  per  il   rischio   di   credito.   Fino
all'autorizzazione della Commissione Europea e, successivamente  alla
predetta autorizzazione, per le operazioni finanziarie non aventi  le
predette caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c) e
alla  presente  lettera  d),  le  percentuali   di   copertura   sono
incrementate, rispettivamente,  all'80  per  cento  per  la  garanzia
diretta  di  cui  alla  lettera  c)  e  al  90  per  cento   per   la
riassicurazione di cui alla presente  lettera  d)  anche  per  durate
superiori a dieci anni. La garanzia del Fondo  puo'  essere  cumulata
con un'ulteriore garanzia concessa da confidi  o  da  altri  soggetti
abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie,  fino
alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso; 
    e) sono ammissibili alla garanzia  del  Fondo,  per  la  garanzia
diretta nella misura dell'80 per cento e per la riassicurazione nella
misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro
fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi  rilasciate
non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i
finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del
soggetto  beneficiario,  purche'  il  nuovo   finanziamento   preveda
l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito  aggiuntivo
in misura pari ad almeno il 10  per  cento  dell'importo  del  debito
accordato in  essere  del  finanziamento  oggetto  di  rinegoziazione
ovvero, per i finanziamenti deliberati dal soggetto  finanziatore  in
data successiva alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, in misura pari ad almeno il 25  per
cento dell'importo del debito accordato in essere  del  finanziamento
oggetto di rinegoziazione. Nei casi di cui alla presente  lettera  il
soggetto finanziatore deve  trasmettere  al  gestore  del  Fondo  una
dichiarazione  che  attesta  la  riduzione  del  tasso  di  interesse
applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario  per
effetto della sopravvenuta concessione della garanzia; 
    f) per le operazioni per le quali le banche  o  gli  intermediari
finanziari  hanno  accordato,  anche  di   propria   iniziativa,   la
sospensione del pagamento delle rate di ammortamento,  o  della  sola
quota   capitale,   ovvero   l'allungamento   della   scadenza    dei
finanziamenti, in connessione agli effetti indotti  dalla  diffusione
del COVID-19, su operazioni  ammesse  alla  garanzia  del  Fondo,  la
durata della garanzia del Fondo e' estesa in conseguenza; 
  g) fermo restando quanto previsto  all'articolo  6,  comma  2,  del
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  6   marzo   2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, e fatto
salvo quanto previsto per  le  operazioni  finanziarie  di  cui  alla
lettera  m)  del  presente  comma,  la  garanzia  e'  concessa  senza
applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera
A, delle condizioni di ammissibilita'  e  disposizioni  di  carattere
generale per l'amministrazione del  Fondo  di  garanzia  allegate  al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 12  febbraio  2019,  di
cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  49  del  27
febbraio  2019.  Ai  fini   della   definizione   delle   misure   di
accantonamento a titolo  di  coefficiente  di  rischio,  in  sede  di
ammissione della singola operazione finanziaria, la  probabilita'  di
inadempimento delle imprese e' calcolata  esclusivamente  sulla  base
dei dati contenuti  nel  modulo  economico-finanziario  del  suddetto
modello di valutazione.  Con  frequenza  bimestrale,  in  riferimento
all'insieme delle operazioni finanziarie ammesse  alla  garanzia,  la
consistenza degli accantonamenti prudenziali  operati  a  valere  sul
Fondo e' corretta in funzione dei  dati  della  Centrale  dei  rischi
della Banca d'Italia, acquisiti dal Gestore del Fondo alla data della
presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia; 
  g-bis) la garanzia e' concessa  anche  in  favore  dei  beneficiari
finali che presentano, alla  data  della  richiesta  della  garanzia,
esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come
inadempienze probabili o come  esposizioni  scadute  e/o  sconfinanti
deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle  avvertenze
generali della circolare della Banca d'Italia n. 272  del  30  luglio
2008, purche' la predetta classificazione non  sia  stata  effettuata
prima del 31 gennaio 2020; 
  g-ter) la garanzia  e'  altresi'  concessa,  con  esclusione  della
garanzia di cui alla lettera e), in favore di beneficiari finali  che
presentano esposizioni che, prima del 31  gennaio  2020,  sono  state
classificate come inadempienze probabili o come  esposizioni  scadute
e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della  parte  B)
delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272
del 30 luglio 2008 e che sono state oggetto di misure di concessione.
In tale caso, il beneficio della garanzia e' ammesso anche prima  che
sia trascorso un anno dalla data  in  cui  sono  state  accordate  le
misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le suddette
esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate,  ai
sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettera b), del  regolamento
(UE) n. 575/2013 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  26
giugno 2013, se, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
le citate esposizioni non sono piu' classificabili  come  esposizioni
deteriorate,  non  presentano   importi   in   arretrato   successivi
all'applicazione  delle  misure  di   concessione   e   il   soggetto
finanziatore, sulla base dell'analisi  della  situazione  finanziaria
del debitore, possa ragionevolmente presumere il  rimborso  integrale
dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo  47-bis,
paragrafo 6, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013; 
  g-quater) la garanzia e' concessa, anche prima che sia trascorso un
anno dalla data in cui sono state accordate le misure di  concessione
o, se posteriore,  dalla  data  in  cui  le  esposizioni  sono  state
classificate come esposizioni  deteriorate,  ai  sensi  dell'articolo
47-bis, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26  giugno  2013,  in  favore
delle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state
ammesse alla procedura del concordato con  continuita'  aziendale  di
cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,
hanno stipulato accordi  di  ristrutturazione  dei  debiti  ai  sensi
dell'articolo 182-bis del citato regio decreto  n.  267  del  1942  o
hanno presentato un piano ai  sensi  dell'articolo  67  del  medesimo
regio decreto, purche', alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto,  le  loro  esposizioni   non   siano   classificabili   come
esposizioni  deteriorate,  non  presentino   importi   in   arretrato
successivi all'applicazione delle misure di concessione e il soggetto
finanziatore, sulla base dell'analisi  della  situazione  finanziaria
del debitore, possa ragionevolmente presumere il  rimborso  integrale
dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo  47-bis,
paragrafo 6, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono,
in  ogni  caso,  escluse  le  imprese  che   presentano   esposizioni
classificate come  sofferenze  ai  sensi  della  disciplina  bancaria
vigente; 
    h) non e' dovuta la commissione per  il  mancato  perfezionamento
delle operazioni finanziarie di cui all'articolo  10,  comma  2,  del
citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017; 
    i)  per  operazioni  di  investimento  immobiliare  nei   settori
turistico-alberghiero, compreso il settore termale, e delle attivita'
immobiliari, con durata minima di 10 anni e di  importo  superiore  a
euro 500.000,00, la garanzia del Fondo puo' essere cumulata con altre
forme di garanzia acquisite sui finanziamenti; 
    l) per le garanzie  su  specifici  portafogli  di  finanziamenti,
anche senza piano  d'ammortamento,  dedicati  a  imprese  danneggiate
dall'emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60 per  cento,
a specifici settori e filiere colpiti dall'epidemia, la  quota  della
tranche junior coperta dal Fondo  puo'  essere  elevata  del  50  per
cento, ulteriormente incrementabile del  20  per  cento  in  caso  di
intervento di ulteriori garanti; 
    m) previa  autorizzazione  della  Commissione  Europea  ai  sensi
dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo,
con copertura al 100  per  cento  sia  in  garanzia  diretta  che  in
riassicurazione,  i   nuovi   finanziamenti   concessi   da   banche,
intermediari finanziari di  cui  all'articolo  106  del  Testo  Unico
bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993  n.  385  e
dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in  favore
di piccole e medie imprese e di persone fisiche  esercenti  attivita'
di impresa, arti o professioni, di associazioni  professionali  e  di
societa' tra  professionisti  nonche'  di  agenti  di  assicurazione,
subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva  sezione
del Registro unico degli intermediari assicurativi  e  riassicurativi
la  cui  attivita'  d'impresa  e'  stata  danneggiata  dall'emergenza
COVID-19,  secondo   quanto   attestato   dall'interessato   mediante
dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purche' tali
finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non  prima
di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e  un
importo non superiore, alternativamente, anche tenuto conto di eventi
calamitosi, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri  1)  o
2), come risultante dall'ultimo  bilancio  depositato  o  dall'ultima
dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di  garanzia
ovvero  da  altra  idonea  documentazione,  prodotta  anche  mediante
autocertificazione  ai  sensi  dell'articolo  47  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non
superiore a 30.000 euro. Si ha  un  nuovo  finanziamento  quando,  ad
esito  della  concessione  del  finanziamento  coperto  da  garanzia,
l'ammontare  complessivo  delle  esposizioni  del  finanziatore   nei
confronti del soggetto  finanziato  risulta  superiore  all'ammontare
delle esposizioni  detenute  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  corretto  per  le  riduzioni  delle   esposizioni
intervenute  tra  le  due  date  in   conseguenza   del   regolamento
contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore  del
presente  decreto  ovvero  per  decisione   autonoma   del   soggetto
finanziato.  Nei  casi  di  cessione  o  affitto   di   azienda   con
prosecuzione  della  medesima   attivita'   si   considera   altresi'
l'ammontare  dei  ricavi  risultante  dall'ultima  dichiarazione  dei
redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
In  relazione  alle  predette  operazioni,  il  soggetto  richiedente
applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di
garanzia diretta, o un premio complessivo di garanzia,  nel  caso  di
riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli  costi
di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque,
non superiore al tasso  del  rendimento  medio  dei  titoli  pubblici
(Rendistato) con durata analoga al  finanziamento,  maggiorato  dello
0,20 per cento. In favore di tali soggetti  beneficiari  l'intervento
del Fondo centrale di garanzia per le  piccole  e  medie  imprese  e'
concesso automaticamente, gratuitamente  e  senza  valutazione  e  il
soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto  dalla  garanzia
del Fondo, subordinatamente alla verifica formale  del  possesso  dei
requisiti, senza attendere  l'esito  definitivo  dell'istruttoria  da
parte del  gestore  del  Fondo  medesimo.  La  garanzia  e'  altresi'
concessa in favore di beneficiari finali che  presentano  esposizioni
che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono  state  classificate  come
inadempienze  probabili  o  esposizioni   scadute   e/o   sconfinanti
deteriorate ai sensi delle avvertenze generali, parte  B),  paragrafo
2, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia,  a
condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta  del
finanziamento  non  siano  piu'   classificabili   come   esposizioni
deteriorate  ai  sensi  dell'articolo  47-bis,   paragrafo   4,   del
regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 26 giugno 2013. Nel caso in cui  le  predette  esposizioni  siano
state oggetto di misure  di  concessione,  la  garanzia  e'  altresi'
concessa in favore dei beneficiari finali a condizione che le  stesse
esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate  ai
sensi del citato articolo 47-bis, paragrafo 6, del  regolamento  (UE)
n. 575/2013, ad eccezione di quanto disposto  dalla  lettera  b)  del
medesimo paragrafo; 
  m-bis) per i finanziamenti di cui alla  lettera  m)  concessi  fino
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto,  i  soggetti  beneficiari  possono  chiedere,  con
riguardo all'importo finanziato  e  alla  durata,  l'adeguamento  del
finanziamento  alle  nuove  condizioni  introdotte  dalla  legge   di
conversione del presente decreto; 
    n) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non
superiore a 3.200.000 euro,  la  cui  attivita'  d'impresa  e'  stata
danneggiata  dall'emergenza  COVID-19,   secondo   quanto   attestato
dall'interessato  mediante  dichiarazione  autocertificata  ai  sensi
dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000 n. 445, la garanzia di cui alla lettera c) puo'  essere
cumulata con  un'ulteriore  garanzia  concessa  da  confidi  o  altri
soggetti abilitati al rilascio  di  garanzie,  a  valere  su  risorse
proprie, sino alla copertura del  100  per  cento  del  finanziamento
concesso. La predetta garanzia puo' essere rilasciata per prestiti di
importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi  di  cui
alla lettera c), numeri 1) o 2). Si ha un nuovo finanziamento quando,
ad esito della concessione del  finanziamento  coperto  da  garanzia,
l'ammontare  complessivo  delle  esposizioni  del  finanziatore   nei
confronti del soggetto  finanziato  risulta  superiore  all'ammontare
delle esposizioni  detenute  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  corretto  per  le  riduzioni  delle   esposizioni
intervenute  tra  le  due  date  in   conseguenza   del   regolamento
contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore  del
presente  decreto  ovvero  per  decisione   autonoma   del   soggetto
finanziato. Le regioni, gli enti  locali,  le  Camere  di  Commercio,
anche per il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni  di  settore,
anche unitamente  alle  associazioni  e  agli  enti  di  riferimento,
possono conferire risorse al Fondo  ai  fini  della  costituzione  di
sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito,  anche
a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa e  reti
d'impresa  di  cui  all'articolo  3,  commi  4-ter  e  seguenti,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Nei finanziamenti di cui al periodo
precedente, la  garanzia  e'  estesa  esclusivamente  alla  quota  di
credito incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Nei casi di
cessione  o  affitto  di  azienda  con  prosecuzione  della  medesima
attivita' si considera, altresi', l'ammontare dei  ricavi  risultante
dall'ultima  dichiarazione  dei  redditi   o   dall'ultimo   bilancio
depositato dal cedente o dal locatore; 
  n-bis) previa autorizzazione della Commissione europea al  fine  di
rafforzare il  supporto  all'emergenza  da  COVID-19  prestato  dalle
cooperative e dai confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, i soggetti di cui all'articolo 3  del  decreto
del Ministro dello sviluppo  economico  3  gennaio  2017,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2017, possono imputare
al fondo consortile, al capitale sociale  o  ad  apposita  riserva  i
fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali  costituiti  da
contributi  pubblici,  con  esclusione  di  quelli  derivanti   dalle
attribuzioni annuali  di  cui  alla  legge  7  marzo  1996,  n.  108,
esistenti  alla  data  del  31  dicembre  2019.  Tali  risorse   sono
attribuite unitariamente  al  patrimonio  netto,  anche  ai  fini  di
vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli  di  destinazione.  Le
eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o  quote
proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun  diritto
patrimoniale o amministrativo ne' sono computate nel capitale sociale
o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste  per
la costituzione e per le deliberazioni  dell'assemblea.  La  relativa
deliberazione, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione
del bilancio, e' di competenza dell'assemblea ordinaria; 
    o) sono prorogati per tre mesi  tutti  i  termini  riferiti  agli
adempimenti amministrativi relativi alle operazioni  assistite  dalla
garanzia del Fondo; 
    p)  la  garanzia  del  Fondo  puo'  essere  richiesta  anche   su
operazioni finanziarie gia' perfezionate con  l'erogazione  da  parte
del  soggetto  finanziatore  da  non  oltre  3  mesi  dalla  data  di
presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva  al  31
gennaio 2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere
al gestore del Fondo una dichiarazione attestante  la  riduzione  del
tasso  di  interesse  applicata,  sul  finanziamento  garantito,   al
soggetto beneficiario  per  effetto  della  sopravvenuta  concessione
della garanzia; 
  p-bis) per i finanziamenti di importo superiore a  25.000  euro  la
garanzia  e'  rilasciata  con  la  possibilita'  per  le  imprese  di
avvalersi di un preammortamento fino a ventiquattro mesi. 
  2. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina  del
Fondo di cui all'articolo 2, comma  100,  lett.  a)  della  legge  23
dicembre  1996,  n.  662,  per   le   garanzie   su   portafogli   di
finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati  a  imprese
danneggiate dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20  per
cento da imprese aventi, alla data di inclusione dell'operazione  nel
portafoglio, un rating, determinato dal  soggetto  richiedente  sulla
base dei propri modelli interni, non superiore alla classe «BB» della
scala  di  valutazione  Standard's  and  Poor's,  sono  applicate  le
seguenti misure: 
    a)  l'ammontare  massimo  dei  portafogli  di  finanziamenti   e'
innalzato a euro 500 milioni; 
    b) i finanziamenti hanno le caratteristiche di durata  e  importo
previste dal comma  1,  lettera  c),  e  possono  essere  deliberati,
perfezionati  ed  erogati  dal  soggetto  finanziatore  prima   della
richiesta di garanzia sul portafoglio di finanziamenti ma comunque in
data successiva al 31 gennaio 2020; 
    c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la  valutazione  del
merito di credito da parte del Gestore del Fondo; 
    d) il punto di stacco e lo  spessore  della  tranche  junior  del
portafoglio  di  finanziamenti  sono   determinati   utilizzando   la
probabilita' di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base
dei propri modelli interni; 
    e) la garanzia e' concessa a copertura di una quota non superiore
al  90  per  cento  della   tranche   junior   del   portafoglio   di
finanziamenti; 
    f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo,  fatto  salvo
quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 14 novembre 2017, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2018, non  puo'  superare  il  15  per
cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero  il  18
per  cento,  nel  caso  in  cui  il  portafoglio  abbia  ad   oggetto
finanziamenti concessi a fronte della realizzazione  di  progetti  di
ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti; 
    g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel  portafoglio
garantito, il Fondo copre il 90 per cento  della  perdita  registrata
sul singolo finanziamento; 
    h) i finanziamenti possono essere concessi anche in favore  delle
imprese ubicate nelle regioni sul cui territorio e' stata disposta la
limitazione dell'intervento del predetto Fondo  di  garanzia  per  le
piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla  sola  controgaranzia  dei
fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva. 
  3. All'articolo 18, comma 2 del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite  dalle  seguenti
«fino al 10 aprile 2020». 
  4.  Previa  autorizzazione  della  Commissione  Europea  ai   sensi
dell'articolo  108  del  TFUE,  la  garanzia  dei  confidi   di   cui
all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, a valere sulle risorse dei fondi rischi di  natura  comunitaria,
nazionale,  regionale  e   camerale,   puo'   essere   concessa   sui
finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a copertura  della
quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia  del  Fondo
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica. 
  4-bis.  Le  camere   di   commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura,  anche  tramite  propri  organismi  consortili,  con  le
risorse umane, finanziarie e  strumentali  esistenti  a  legislazione
vigente, al fine di favorire l'accesso  al  credito  da  parte  delle
piccole e medie  imprese,  possono,  anche  con  la  costituzione  di
appositi fondi, concedere contributi alle piccole e medie imprese  in
conto commissioni di garanzia su operazioni finanziarie ammesse  alla
riassicurazione del Fondo di garanzia di cui  all'articolo  2,  comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  al  fine  di
contenere  i  costi  delle  garanzie  concesse  da  soggetti  garanti
autorizzati. 
  4-ter. Dall'attuazione  delle  disposizioni  del  comma  4-bis  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia per le  piccole
e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera  a),  della
legge  23  dicembre  1996  n.  662,   qualora   il   rilascio   della
documentazione antimafia  non  sia  immediatamente  conseguente  alla
consultazione della banca dati nazionale unica prevista dall'articolo
96 del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  l'aiuto  e'
concesso all'impresa sotto condizione  risolutiva  anche  in  assenza
della documentazione medesima. Nel  caso  in  cui  la  documentazione
successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una  delle  cause
interdittive  ai  sensi  della  medesima  disciplina  antimafia,   e'
disposta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi
3  e  4,  del  predetto  decreto  legislativo  n.  159  del  2011   e
dell'articolo 9 del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,
mantenendo l'efficacia della garanzia. 
  6. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, dopo le parole «organismi pubblici» sono  inserite  le  parole  «e
privati». 
  7. Le garanzie di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, nonche' le garanzie su portafogli di minibond,
sono  concesse  a  valere  sulla  dotazione  disponibile  del  Fondo,
assicurando la sussistenza, tempo  per  tempo,  di  un  ammontare  di
risorse libere del  Fondo,  destinate  al  rilascio  di  garanzie  su
singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85 per  cento  della
dotazione disponibile del Fondo. 
  8. Gli  operatori  di  microcredito  iscritti  nell'elenco  di  cui
all'articolo 111 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre  1993,  n.  385,  in  possesso   del   requisito   per   la
qualificazione come micro, piccola o media  impresa,  beneficiano,  a
titolo  gratuito  e  nella   misura   massima   dell'80   per   cento
dell'ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove  imprese
costituite o che hanno iniziato la propria attivita'  non  oltre  tre
anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e  non  utilmente
valutabili sulla base  degli  ultimi  due  bilanci  approvati,  senza
valutazione del merito di credito, della garanzia del  Fondo  di  cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n.  662,  sui  finanziamenti  concessi  da  banche   e   intermediari
finanziari  finalizzati  alla  concessione,  da  parte  dei  medesimi
operatori, di erogazioni di microcredito  in  favore  di  beneficiari
come definiti dal medesimo articolo 111 e dal  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176. 
  9. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del  decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385, le parole «euro 25.000,00» sono sostituite
dalle  seguenti:  «euro  40.000,00».   Con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze sono apportate al regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17  ottobre  2014,
n. 176, le modificazioni necessarie per adeguarlo  alla  disposizione
di cui al primo periodo del presente comma. 
  10. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo,  al  Fondo  di
garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sono  assegnati  1.729  milioni  di  euro  per
l'anno 2020. 
  11.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,  in  quanto
compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all'articolo 17,
comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  in  favore
delle imprese agricole, forestali, della pesca e dell'acquacoltura  e
dell'ippicoltura, nonche' dei consorzi di bonifica  e  dei  birrifici
artigianali. Per le finalita' di cui al presente comma sono assegnati
all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020.  Le  predette  risorse
sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente
istituito, intestato a  ISMEA,  per  essere  utilizzate  in  base  al
fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. 
  12. L'articolo 49 del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  e'
abrogato. 
  12-bis. Fino al 31 dicembre 2020, le risorse del Fondo di  garanzia
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, fino a un importo di euro 100 milioni,  sono  destinate
all'erogazione della garanzia di cui al  comma  1,  lettera  m),  del
presente articolo in favore degli enti del  Terzo  settore,  compresi
gli enti religiosi civilmente riconosciuti,  esercenti  attivita'  di
impresa o commerciale, anche in via  non  esclusiva  o  prevalente  o
finalizzata  all'autofinanziamento.  Per  le  finalita'  di  cui   al
presente comma, per ricavi si intende il totale dei ricavi,  rendite,
proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti dal bilancio
o rendiconto approvato  dall'organo  statutariamente  competente  per
l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 o, in mancanza, dal bilancio o
rendiconto  approvato  dall'organo  statutariamente  competente   per
l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. 
  13. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  1.829
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 1.580  milioni
di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle  risorse  rivenienti
dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12  e,  quanto  a
249  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante   corrispondente
riduzione  delle  somme  di  cui  all'articolo  56,  comma   6,   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 
                            Art. 13 - bis 
 
 
          Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura 
 
  1. Per l'esercizio relativo all'anno 2020, in acconto sul saldo  di
fine esercizio, e'  riassegnato  al  Fondo  per  la  prevenzione  del
fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996,
n. 108, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il 20
per cento dell'attivo di esercizio del Fondo di solidarieta'  per  le
vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della  medesima  legge  n.
108 del 1996, risultante alla data del 30 settembre 2020. 
                            Art. 13 - ter 
 
 
                            Microcredito 
 
  1. All'articolo 112, comma  1,  del  testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I
confidi di cui al presente articolo possono  detenere  partecipazioni
nei soggetti di cui all'articolo 111"». 
                               Art. 14 
 
 
Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito  Sportivo  per  le
  esigenze  di  liquidita'  e  concessione  di  contributi  in  conto
  interessi sui finanziamenti 
 
  1. Il Fondo di cui  all'articolo  90,  comma  12,  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289, puo' prestare garanzia, fino  al  31  dicembre
2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo
o da altro istituto bancario per  le  esigenze  di  liquidita'  delle
Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive  Associate,
degli  Enti  di  Promozione  Sportiva,  delle  associazioni  e  delle
societa' sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del  decreto  legislativo
23 luglio 1999 n.  242.  A  tali  fini,  e'  costituito  un  apposito
comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni  di  euro
per l'anno 2020. Per la  gestione  di  tale  comparto  del  fondo  e'
autorizzata l'apertura di un conto  corrente  di  tesoreria  centrale
intestato all'Istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le
predette  risorse  per  essere  utilizzate  in  base  al   fabbisogno
finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. 
  2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24
dicembre 1957, n. 1295, puo' concedere contributi in conto interessi,
fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per
il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le  esigenze  di
liquidita' delle Federazioni  Sportive  Nazionali,  delle  Discipline
Sportive  Associate,  degli  Enti  di  Promozione   Sportiva,   delle
associazioni e delle societa' sportive dilettantistiche iscritte  nel
registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 23 luglio  1999  n.  242,  secondo  le  modalita'
stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi  Speciali  dell'Istituto
per il Credito Sportivo. Per tale funzione e' costituito un  apposito
comparto del Fondo dotato di 5 milioni di euro per l'anno 2020. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari, in termini  di
saldo netto e di indebitamento netto, a 35 milioni di euro per l'anno
2020 e pari, in termini di fabbisogno, a 5 milioni  di  euro  per  il
medesimo anno 2020,  si  provvede,  quanto  a  35  milioni  di  euro,
mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56,
comma 6, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  e,  quanto  a  5
milioni  di  euro,  mediante  utilizzo   delle   risorse   rivenienti
dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12  dell'articolo
13 del presente decreto. 
                            Art. 14 - bis 
 
 
        Proroga del Programma nazionale triennale della pesca 
                         e dell'acquacoltura 
 
  1. Al fine di assicurare la continuita' delle azioni previste dallo
strumento programmatorio nazionale del settore ittico nel periodo  di
emergenza da COVID-19, e' disposta la proroga al 31 dicembre 2021 del
Programma  nazionale  triennale  della  pesca   e   dell'acquacoltura
2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-decies,  del  decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla  legge
26  febbraio  2011,  n.  10,  gia'  prorogato  al  31  dicembre  2020
dall'articolo 1, comma 517, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
                            Art. 14 - ter 
 
 
Proroga  dei  termini  degli  adempimenti  tecnici  e  amministrativi
  relativi agli impianti a fune in servizio pubblico 
 
  1. Al fine di garantire la continuita'  del  servizio  di  pubblico
trasporto  mediante  impianti  a  fune,  le  scadenze  relative  alle
revisioni generali e speciali quinquennali  nonche'  quelle  relative
agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento  dei
loro attacchi di estremita' sono prorogate di  dodici  mesi,  qualora
sia  trasmessa  prima  delle  suddette  scadenze   all'Autorita'   di
sorveglianza,   da   parte   del   direttore   o   del   responsabile
dell'esercizio, una dettagliata e completa  relazione  in  merito  ai
controlli effettuati, ai provvedimenti  adottati  e  all'esito  delle
verifiche e delle prove  eseguite,  contenente  l'attestazione  della
sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, per l'anno 2020 non  e'  obbligatoria
la partecipazione dell'Autorita' di  sorveglianza  alle  verifiche  e
alle prove periodiche da effettuare da  parte  del  direttore  o  del
responsabile dell'esercizio o dell'assistente tecnico. 
  3. Le scadenze relative ai termini di inizio e di conclusione delle
opere di realizzazione di impianti a fune per le quali e' gia'  stata
rilasciata l'approvazione dei progetti sono prorogate di dodici mesi. 
  4. Le procedure per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1,  2
e 3 sono stabilite mediante  regolamento  adottato  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due  mesi  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. 
  5. L'articolo 62-bis  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  e'
abrogato. 
Capo III
Disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica

                               Art. 15 
 
 
Modifiche all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre
  2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18  novembre
  2019, n. 133 
 
  1. L'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre  2019,
n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre  2019,
n. 133, e' sostituito dai seguenti: 
    «3. Fino alla data di entrata in vigore  del  primo  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui  all'articolo  2,  comma
1-ter, del decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituito dal
comma 1, lettera c), numero 3), del presente  articolo,  fatta  salva
l'applicazione degli articoli 1 e 2 del  citato  decreto-legge,  come
modificati dal presente articolo, e' soggetto alla notifica di cui al
comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge  n.  21  del  2012
l'acquisto a qualsiasi  titolo  di  partecipazioni  in  societa'  che
detengono  beni  e  rapporti  nei  settori  di  cui  all'articolo  4,
paragrafo 1, lettere a), b), c),  d)  ed  e),  del  regolamento  (UE)
2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19  marzo  2019,
intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio  e
assicurativo, e, nel settore sanitario, la produzione, l'importazione
e   la   distribuzione   all'ingrosso   di   dispositivi    medicali,
medico-chirurgici e di protezione individuale. 
    3-bis. Al  fine  di  contrastare  l'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 e contenerne gli effetti negativi, fino al 31 dicembre 2020: 
      a) sono soggetti all'obbligo di notifica  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, anche le  delibere,
gli atti o le operazioni, adottati da un'impresa che detiene  beni  e
rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere  a),
b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452, intendendosi compresi
nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo,  nonche'
le delibere, gli atti o le operazioni  individuati  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al  citato  articolo  2,
comma 1-ter, del decreto-legge  n.  21  del  2012,  che  abbiano  per
effetto  modifiche  della  titolarita',   del   controllo   o   della
disponibilita'  di  detti  attivi  o  il   cambiamento   della   loro
destinazione; 
      b) sono soggetti all'obbligo di notifica  di  cui  al  comma  5
dell'articolo 2  del  medesimo  decreto-legge  n.  21  del  2012,  in
relazione ai beni e ai rapporti di cui al comma  1  dell'articolo  2,
del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, nonche' ai beni e rapporti
nei settori indicati alla lettera a), ovvero individuati con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al  citato  articolo
2, comma 1-ter, del decreto- legge n. 21 del 2012, anche gli acquisti
a qualsiasi titolo di partecipazioni, da parte  di  soggetti  esteri,
anche  appartenenti  all'Unione  europea,  di   rilevanza   tale   da
determinare  l'insediamento  stabile   dell'acquirente   in   ragione
dell'assunzione del controllo della societa' la cui partecipazione e'
oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice  civile
e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58, nonche' gli acquisti di  partecipazioni,  da  parte  di  soggetti
esteri non appartenenti all'Unione  europea,  che  attribuiscono  una
quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento,
tenuto conto delle azioni o quote gia' direttamente o  indirettamente
possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari  o
superiore a un  milione  di  euro,  e  sono  altresi'  notificate  le
acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del  15  per
cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale; 
      c) la disposizione di cui all'articolo 2, comma 6, lettera  a),
del decreto-legge  n.  21  del  2012,  si  applica  anche  quando  il
controllo ivi previsto sia esercitato da un'amministrazione  pubblica
di uno Stato membro dell'Unione europea. 
      3-ter. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, commi 6  e
7, del citato decreto-legge n.  21  del  2012,  come  modificato  dal
presente articolo. 
      3-quater. Le disposizioni di cui ai  commi  3  e  3-bis  aventi
vigenza fino al 31  dicembre  2020  si  applicano  nei  confronti  di
delibere, atti o operazioni, nonche' di acquisti  di  partecipazioni,
rilevanti ai fini degli obblighi di notifica di cui ai commi  2  e  5
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, per  i  quali  tale
obbligo sia sorto nel predetto arco temporale, ancorche' la  notifica
sia intervenuta successivamente o sia stata omessa.  Restano  validi,
anche successivamente al termine del 31 dicembre 2020, gli atti  e  i
provvedimenti adottati a seguito di esercizio dei poteri speciali  in
applicazione delle disposizioni dei commi 3 e  3-bis,  e  sono  fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
degli stessi atti e  provvedimenti  successivamente  al  decorso  del
predetto termine. Fermo restando  l'obbligo  di  notifica,  i  poteri
speciali di cui all'articolo 2  del  decreto-legge  n.  21  del  2012
relativi a societa' che detengono beni e rapporti nei settori di  cui
all'articolo 4, paragrafo  1,  lettere  a),  b),  c),  d)  e  e)  del
regolamento  (UE)  2019/452,  intendendosi   compresi   nel   settore
finanziario i settori creditizio e assicurativo, si  applicano  nella
misura in cui la  tutela  degli  interessi  essenziali  dello  Stato,
ovvero la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, previsti dal
medesimo  articolo  2,  non   sia   adeguatamente   garantita   dalla
sussistenza di una specifica regolamentazione di settore.». 
                               Art. 16 
 
 
Modifiche al decreto-legge 15  marzo  2012,  n.  21,  convertito  con
  modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 
 
  1.  Al  decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) all'articolo  1,  comma  8-bis,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti periodi: «Nei casi di violazione degli obblighi di  notifica
di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica  di  cui
ai commi 4 e 5, la Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avviare
il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al
comma 1, lettere a), b) e c). A tale scopo,  trovano  applicazione  i
termini e le norme procedurali previsti dal presente articolo nonche'
dal regolamento di cui al  comma  8.  Il  termine  di  quarantacinque
giorni  di  cui  ai  commi  4  e  5  decorre  dalla  conclusione  del
procedimento  di  accertamento  della  violazione   dell'obbligo   di
notifica.»; 
    b) all'articolo 1-bis, comma 2, ultimo periodo,  dopo  le  parole
«l'integrita' e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano»
sono inserite le seguenti: «, compresi quelli individuati sulla  base
dei principi e delle linee guida elaborati a livello internazionale e
dall'Unione europea»; 
    c) all'articolo 1-bis, comma 3-bis: 
      1) al decimo periodo,  le  parole  «dall'ultimo  periodo»  sono
sostituite dalle seguenti: «dall'undicesimo periodo»; 
      2) sono aggiunti  infine  i  seguenti  periodi:  «Nei  casi  di
violazione degli obblighi di notifica di cui  al  presente  articolo,
anche in assenza della notifica,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  puo'  avviare  il  procedimento  ai   fini   dell'eventuale
esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano  applicazione  i
termini e le  norme  procedurali  previsti  dal  presente  comma.  Il
termine di trenta giorni di  cui  al  presente  comma  decorre  dalla
conclusione  del  procedimento  di  accertamento   della   violazione
dell'obbligo di notifica.»; 
    d) all'articolo 2, dopo il  comma  8,  e'  aggiunto  il  seguente
comma: «8-bis. Nei casi di violazione degli obblighi di  notifica  di
cui al presente articolo, anche in assenza della notifica di  cui  ai
commi 2, 2-bis e 5, la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  puo'
avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio  dei  poteri
speciali. A tale scopo, trovano applicazione i  termini  e  le  norme
procedurali previsti dal presente articolo, nonche'  dal  regolamento
di cui al comma 9. Il termine di  quarantacinque  giorni  di  cui  ai
commi  4  e  6  decorre  dalla  conclusione   del   procedimento   di
accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.»; 
    e) all'articolo 2-bis sono aggiunti i seguenti commi: 
      «2. Al fine  di  raccogliere  elementi  utili  all'applicazione
degli articoli 1, 1-bis e 2, il gruppo di coordinamento istituito  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 6 agosto 2014 puo' richiedere a  pubbliche  amministrazioni,
enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi che ne  siano
in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti. 
      3. Ai medesimi fini di  cui  al  comma  2,  la  Presidenza  del
Consiglio puo' stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, convenzioni o protocolli di intesa con istituti o  enti  di
ricerca.». 
                               Art. 17 
 
 
         Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 
                       24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. All'articolo 120 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 2-bis, le  parole  «ad  elevato  valore  corrente  di
mercato e» sono soppresse; 
    b) al comma 4-bis, e' aggiunto infine il  seguente  periodo:  «La
CONSOB puo', con provvedimento motivato da esigenze di  tutela  degli
investitori nonche' di  efficienza  e  trasparenza  del  mercato  del
controllo societario e del mercato dei capitali,  prevedere,  per  un
limitato periodo di tempo, in aggiunta alle soglie indicate nel primo
periodo del presente comma una soglia del 5 per cento per societa' ad
azionariato particolarmente diffuso.». 
  1-bis. Fino al 31 dicembre 2020, per  i  settori  agroalimentare  e
siderurgico le disposizioni del presente articolo e degli articoli 15
e 16 si applicano anche per perseguire  l'ulteriore  finalita'  della
tutela  del  mantenimento   dei   livelli   occupazionali   e   della
produttivita' nel territorio nazionale. 
Capo IV
Misure fiscali e contabili

                               Art. 18 
 
 
         Sospensione di versamenti tributari e contributivi 
 
  1.  Per  i  soggetti  esercenti   attivita'   d'impresa,   arte   o
professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio  dello  Stato  con  ricavi  o  compensi  non
superiori a 50 milioni di euro nel periodo di  imposta  precedente  a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di
almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020  rispetto  allo  stesso
mese del precedente periodo d'imposta  e  nel  mese  di  aprile  2020
rispetto allo stesso mese  del  precedente  periodo  d'imposta,  sono
sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di  maggio  2020,  i
termini dei versamenti in autoliquidazione relativi: 
    a) alle ritenute alla fonte di cui agli  articoli  23  e  24  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che  i
predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta; 
    b) all'imposta sul valore aggiunto. 
  2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresi',  per  i
mesi di aprile e  di  maggio  2020,  i  termini  dei  versamenti  dei
contributi  previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per
l'assicurazione obbligatoria. 
  3.  Per  i  soggetti  esercenti   attivita'   d'impresa,   arte   o
professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi  superiori
a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente  a  quello  in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che  hanno
subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il
50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto  allo  stesso  mese  del
precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto  allo
stesso  mese  del  precedente  periodo   d'imposta,   sono   sospesi,
rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei
versamenti in autoliquidazione relativi: 
    a) alle ritenute alla fonte di cui agli  articoli  23  e  24  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che  i
predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta; 
    b) all'imposta sul valore aggiunto. 
  4. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresi',  per  i
mesi di aprile e  di  maggio  2020,  i  termini  dei  versamenti  dei
contributi  previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per
l'assicurazione obbligatoria. 
  5. I versamenti di cui ai commi da 1 a 4 sono sospesi anche  per  i
soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno
il domicilio  fiscale,  la  sede  legale  o  la  sede  operativa  nel
territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attivita' di impresa,
di arte o professione,  in  data  successiva  al  31  marzo  2019.  I
versamenti di cui alle lettere a) dei predetti commi 1  e  3  nonche'
quelli di cui ai commi 2 e 4 sono altresi' sospesi per gli  enti  non
commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi
civilmente riconosciuti,  che  svolgono  attivita'  istituzionale  di
interesse generale non in regime d'impresa. 
  6. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul  valore  aggiunto
si applica per i mesi di aprile e  maggio  2020,  a  prescindere  dal
volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai
soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno
il domicilio fiscale, la  sede  legale  o  la  sede  operativa  nelle
province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria  e
Asti, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del  fatturato
o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo  2020
rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese
di aprile 2020 rispetto  allo  stesso  mese  del  precedente  periodo
d'imposta. 
  7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e  6  sono
effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in  un'unica
soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a  un
massimo di 5 rate mensili di pari importo a  decorrere  dal  medesimo
mese di giugno 2020. Non si fa  luogo  al  rimborso  di  quanto  gia'
versato. 
  8. Per i soggetti aventi diritto restano  ferme,  per  il  mese  di
aprile 2020, le disposizioni dell'articolo  61,  commi  1  e  2,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e, per i mesi di  aprile  2020  e
maggio  2020,  le  disposizioni  dell'articolo  61,  comma   5,   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La ripresa della riscossione  dei
versamenti sospesi resta disciplinata dall'articolo 61, commi 4 e  5,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 
  8-bis. I termini per il  versamento  del  prelievo  erariale  unico
sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a)  e  b),
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui  al  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio  in
scadenza entro il 30 agosto 2020 sono prorogati al 22 settembre 2020.
Le somme dovute possono essere  versate  con  rate  mensili  di  pari
importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per
giorno; la prima rata e' versata entro il  22  settembre  2020  e  le
successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata  e'  versata
entro il 18 dicembre 2020. 
  9. L'INPS, l'INAIL e gli enti  gestori  di  forme  obbligatorie  di
previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994,
n. 509 e 10 febbraio  1996,  n.  103,  comunicano  all'Agenzia  delle
entrate i dati identificativi dei soggetti che  hanno  effettuato  la
sospensione   del   versamento   dei   contributi   previdenziali   e
assistenziali e dei premi di assicurazione  obbligatoria  di  cui  ai
commi precedenti. L'Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli
adempimenti informativi fiscali  previsti  dalla  normativa  vigente,
comunica  ai  predetti  enti  previdenziali  l'esito  dei   riscontri
effettuati  sulla  verifica  dei  requisiti  sul  fatturato   e   sui
corrispettivi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 con modalita' e  termini
definiti con accordi di cooperazione tra le parti. Analoga  procedura
si applica con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 62,  comma
2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 
                            Art. 18 - bis 
 
 
           Sospensione del versamento dei canoni per l'uso 
              di beni immobili appartenenti allo Stato 
 
  1. Al fine  di  garantire  la  continuita'  delle  imprese  colpite
dall'emergenza da COVID-19 e i livelli  occupazionali,  il  pagamento
dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 luglio  2020
per l'uso, in regime di concessione o di locazione, di beni  immobili
appartenenti allo Stato ai sensi del regolamento di  cui  al  decreto
del Presidente  della  Repubblica  13  settembre  2005,  n.  296,  e'
sospeso. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo  periodo,
da effettuare,  anche  mediante  rateazione,  senza  applicazione  di
interessi, entro il 31 ottobre 2020, si provvede secondo le modalita'
stabilite dall'autorita' concedente.  Sono  comunque  fatti  salvi  i
pagamenti gia' eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. 
                               Art. 19 
 
 
Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo  e  sulle
  provvigioni  inerenti  rapporti  di  commissione,  di  agenzia,  di
  mediazione, di rappresentanza  di  commercio  e  di  procacciamento
  d'affari 
 
  1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale  o
la sede operativa nel territorio dello Stato con  ricavi  o  compensi
non superiori a euro 400.000 nel  periodo  di  imposta  precedente  a
quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi  e  i  compensi
percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e  il  31  maggio
2020 non sono  assoggettati  alle  ritenute  d'acconto  di  cui  agli
articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  600,  da  parte  del  sostituto  d'imposta,   a
condizione che nel mese precedente non abbiano  sostenuto  spese  per
prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si
avvalgono   della   presente    opzione,    rilasciano    un'apposita
dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e  compensi  non  sono
soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono
a versare  l'ammontare  delle  ritenute  d'acconto  non  operate  dal
sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio  2020  o  mediante
rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari  importo  a
decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di  sanzioni  e
interessi. 
  2. Il comma 7, dell'articolo 62, del decreto-legge 17  marzo  2020,
n. 18 e' abrogato. 
                               Art. 20 
 
 
Metodo previsionale per la determinazione degli  acconti  da  versare
                         nel mese di giugno 
 
  1. Le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi  per  il
caso  di  omesso  o  di  insufficiente   versamento   degli   acconti
dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,  dell'imposta  sul
reddito delle  societa'  e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento delle
somme dovute se l'importo versato non e'  inferiore  all'ottanta  per
cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di  acconto  sulla
base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano  esclusivamente
agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a  quello  in
corso al 31 dicembre 2019. 
                               Art. 21 
 
 
               Rimessione in termini per i versamenti 
 
  1. I versamenti nei confronti delle pubbliche  amministrazioni,  di
cui all'articolo 60 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  sono
considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020. 
                               Art. 22 
 
 
Disposizioni relative  ai  termini  di  consegna  e  di  trasmissione
             telematica della Certificazione Unica 2020 
 
  1. Per l'anno  2020,  il  termine  di  cui  all'articolo  4,  comma
6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, e' prorogato al 30 aprile. 
  2. Per l'anno 2020, la sanzione per la tardiva  trasmissione  delle
certificazioni uniche di cui all'articolo 4, comma  6-quinquies,  del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  322,  non
si applica se le certificazioni uniche di  cui  al  comma  6-ter  del
medesimo articolo 4 sono  trasmesse  in  via  telematica  all'Agenzia
delle entrate entro il 30 aprile. 
                               Art. 23 
 
 
Proroga dei certificati di cui  all'articolo  17-bis,  comma  5,  del
  decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  emessi  nel  mese  di
  febbraio 2020 
 
  1. I  certificati  previsti  dall'articolo  17-bis,  comma  5,  del
decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  emessi  entro  il  29
febbraio 2020, conservano la loro validita' fino al 30 giugno 2020. 
                               Art. 24 
 
 
                   Termini agevolazioni prima casa 
 
  1. I termini  previsti  dalla  nota  II-bis  all'articolo  1  della
Tariffa parte prima,  allegata  al  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti  l'imposta  di  registro,  approvato  con   decreto   del
Presidente della Repubblica  26  aprile  1986,  n.  131,  nonche'  il
termine previsto dall'articolo 7 della legge  23  dicembre  1998,  n.
448,  ai  fini  del  riconoscimento  del  credito  d'imposta  per  il
riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il
23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020. 
                               Art. 25 
 
 
                              Soppresso 
 
    
                               Art. 26 
 
 
Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture
                            elettroniche 
 
  1. All'articolo 17 del  decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
il comma 1-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  «1-bis.  Al  fine  di
semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento
dell'imposta di bollo puo' essere effettuato, senza  applicazione  di
interessi e sanzioni: 
    a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento
dell'imposta  relativa  al  secondo  trimestre  solare  dell'anno  di
riferimento, qualora  l'ammontare  dell'imposta  da  versare  per  le
fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno  sia
inferiore a 250 euro; 
    b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per  il
versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare  dell'anno
di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da  versare  per  le
fatture elettroniche emesse nel  primo  e  secondo  trimestre  solare
dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.». 
                               Art. 27 
 
 
         Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole 
 
  1. La presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, non  opera  per
le cessioni gratuite di farmaci  nell'ambito  dei  programmi  ad  uso
compassionevole, individuati dal decreto del Ministro della salute  7
settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre  2017,
n. 256, autorizzate dal competente  Comitato  Etico,  effettuate  nei
confronti dei soggetti indicati dall'articolo 3 dello stesso  decreto
del Ministro della salute. 
  2. I farmaci di cui al comma  1  non  si  considerano  destinati  a
finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi  dell'articolo
85, comma 2, del testo unico delle imposte sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
                            Art. 27 - bis 
 
 
              Disposizioni in materia di distribuzione 
                     dei farmaci agli assistiti 
 
  1. I farmaci di cui  all'articolo  8,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge  18   settembre   2001,   n.   347,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16  novembre  2001,  n.  405,  erogati  in
regime di distribuzione diretta da parte delle  strutture  pubbliche,
possono essere distribuiti agli assistiti,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale,  in  regime  di
distribuzione per conto, dalle farmacie convenzionate con il Servizio
sanitario nazionale con le  modalita'  e  alle  condizioni  stabilite
dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto  previsto  dalla
citata lettera a) e fino alla cessazione  dello  stato  di  emergenza
epidemiologica determinato dal COVID-19. 
                               Art. 28 
 
 
                  Modifiche all'articolo 32-quater 
                  del decreto-legge n. 124 del 2019 
 
  1. All'articolo 32-quater del decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,  n.
157, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, alinea, dopo le parole  «di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,»,  le  parole
«dalle societa' e dagli enti residenti di cui all'articolo 73,  comma
1, lettere a), b) e  c),»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dalle
societa' e dagli enti di cui all'articolo 73, comma  1,  lettere  a),
b), c) e d),»; 
    b) al comma 1, lettera  c),  dopo  le  parole  «sono  soggetti  a
tassazione con applicazione», le parole «di  una  ritenuta  a  titolo
d'imposta nella  misura  prevista  dall'articolo  27,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600»,
sono sostituite dalle seguenti: «della ritenuta di  cui  all'articolo
27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600, con la stessa aliquota e alle  stesse  condizioni  previste  nel
medesimo articolo 27»; 
    c) al comma 1, dopo la lettera c),  sono  inserite  le  seguenti:
«c-bis) per la quota imputabile ai soggetti di cui  all'articolo  73,
comma 1, lettera c) del citato testo unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  917  del  1986,  concorrono   alla
formazione del reddito complessivo per l'intero ammontare; c-ter) per
la quota imputabile a soggetti non  residenti  nel  territorio  dello
Stato, sono soggetti a tassazione con applicazione  di  una  ritenuta
nella misura prevista  dal  medesimo  articolo  27  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; per i soggetti
non residenti indicati nel comma 3-ter  del  citato  articolo  27  la
misura della  predetta  ritenuta  e'  pari  a  quella  stabilita  dal
medesimo comma 3-ter.»; 
    d) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1- bis. Resta  fermo
il regime fiscale applicabile agli utili  provenienti  da  imprese  o
enti residenti o localizzati in Stati o territori  a  regime  fiscale
privilegiato individuati ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 1,  del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»; 
    e) il comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Sugli  utili
derivanti dalle azioni e dagli  strumenti  finanziari  similari  alle
azioni, immessi nel sistema di deposito  accentrato  gestito  da  una
societa'  di  gestione  accentrata,  e'  applicata,  in  luogo  della
ritenuta di cui al comma 1, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo
27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste  nel
medesimo articolo 27-ter. Le ritenute di cui al comma 1 del  presente
articolo e l'imposta sostitutiva di cui al  periodo  precedente  sono
operate  sulla  base  delle  informazioni  fornite   dalla   societa'
semplice.»; 
    f) dopo  il  comma  2  e'  aggiunto  il  seguente:  «2-  bis.  Le
disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  ai  dividendi
percepiti a partire dal 1° gennaio 2020. In deroga alle  disposizioni
di cui al periodo precedente, alle distribuzioni di  utili  derivanti
da partecipazioni  in  societa'  ed  enti  soggetti  all'imposta  sul
reddito  delle  societa',   formatesi   con   utili   prodotti   fino
all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate  entro  il  31
dicembre 2022, continua ad  applicarsi  la  disciplina  previgente  a
quella prevista dall'articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge  27
dicembre 2017, n. 205.». 
                               Art. 29 
 
 
Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli  atti
  sanzionatori relativi  al  contributo  unificato  e  attivita'  del
  contenzioso degli enti impositori 
 
  1. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e  i  soggetti
iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, e le parti assistite da un difensore abilitato
che si sono costituite in giudizio  con  modalita'  analogiche,  sono
tenuti a notificare e  depositare  gli  atti  successivi,  nonche'  i
provvedimenti  giurisdizionali,  esclusivamente  con   le   modalita'
telematiche stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi. 
  2. All'articolo 16 del decreto del Presidente della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis  e'  aggiunto  il  seguente:
«1-ter. La  sanzione  irrogata,  anche  attraverso  la  comunicazione
contenuta nell'invito  al  pagamento  di  cui  all'articolo  248,  e'
notificata a cura dell'ufficio  e  anche  tramite  posta  elettronica
certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del
domicilio, mediante deposito presso l'ufficio.». 
  3. In deroga al termine fissato  dall'articolo  67,  comma  1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la proroga  del  termine  di  cui
all'articolo 37, comma 1, del presente decreto, si applica anche alle
attivita' del contenzioso degli enti impositori. 
                            Art. 29 - bis 
 
 
             Obblighi dei datori di lavoro per la tutela 
              contro il rischio di contagio da COVID-19 
 
  1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da  COVID-19,
i datori di lavoro pubblici e privati adempiono  all'obbligo  di  cui
all'articolo 2087 del codice  civile  mediante  l'applicazione  delle
prescrizioni contenute nel protocollo condiviso  di  regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione  del
COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra
il  Governo  e  le  parti  sociali,  e  successive  modificazioni   e
integrazioni,  e  negli  altri  protocolli  e  linee  guida  di   cui
all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio  2020,  n.  33,
nonche' mediante  l'adozione  e  il  mantenimento  delle  misure  ivi
previste. Qualora non trovino applicazione le predette  prescrizioni,
rilevano le misure contenute nei  protocolli  o  accordi  di  settore
stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale. 
                               Art. 30 
 
 
                                    
 
    
                             Art. 30 bis 
 
 
                Norme in materia di rifiuti sanitari 
 
  1. Al  fine  di  contenere  il  rischio  infettivo  e  favorire  la
sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle strutture sanitarie,  fino
a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione  dello  stato  di
emergenza sanitaria, i rifiuti  sanitari  a  solo  rischio  infettivo
assoggettati a procedimento di sterilizzazione, effettuato secondo le
previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  15  luglio  2003,  n.
254, presso le strutture  sanitarie  pubbliche  e  private  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 2, del citato regolamento, sono sottoposti  al
regime giuridico dei rifiuti urbani. 
                               Art. 31 
 
 
       Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli 
 
  1. Per l'anno  2020,  al  fine  di  consentire  lo  svolgimento  di
maggiori  prestazioni  lavorative  articolate   su   turnazioni,   in
considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'incremento  delle
attivita' di controllo presso i porti,  gli  aeroporti  e  le  dogane
interne  in  relazione  all'emergenza   sanitaria   derivante   dalla
diffusione dell'epidemia di COVID-19, le risorse variabili del  Fondo
risorse decentrate dell'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli  sono
incrementate di otto milioni di  euro,  a  valere  sui  finanziamenti
dell'Agenzia stessa, in deroga all'articolo 23, comma 2, del  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Alla compensazione  degli  effetti
finanziari in termini di fabbisogno e  indebitamento  netto,  pari  a
4,12 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede  mediante  utilizzo
delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione  di  cui
al comma 2. 
  2. L'articolo  70  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18  e'
abrogato. 
  3. A decorrere dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  i
dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  che  provengono
dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli  di  Stato  e  quelli  che
prestano servizio presso gli uffici dei Monopoli o  presso  qualsiasi
altro  ufficio  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli,   sono
equiparati ai dipendenti provenienti dall'Agenzia delle  dogane,  nei
limiti del servizio prestato e delle attribuzioni ad  esso  connesse,
anche ai sensi di quanto  disposto  dagli  articoli  324  e  325  del
decreto del Presidente della  Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43,
dall'articolo  32  del  decreto-legge  30  agosto   1993,   n.   331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,  n.  427,
dall'articolo 57, comma 3, del  codice  di  procedura  penale,  dagli
articoli 30 e 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, dagli articoli 18,
19 e 58 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Agli effetti
di cui al presente comma si  provvede  nell'ambito  del  fondo  delle
risorse  decentrate  nei  limiti   degli   importi   complessivamente
disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 32 
 
 
                                    
 
    
                               Art. 33 
 
 
                     Proroga organi e rendiconti 
 
  1. In considerazione della situazione  straordinaria  di  emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di  COVID-19,  per
gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma  2,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Regioni e  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Citta' metropolitane,
delle Province, dei  Comuni,  delle  Comunita'  montane  e  dei  loro
consorzi e associazioni, ed altresi' con esclusione  delle  Societa',
che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del
Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono  tenuti  al  rinnovo
degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e  controllo,
i termini di cui all'articolo 3,  comma  1,  del  decreto-  legge  16
maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente  prorogati  fino  al  termine
dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro  ricomposizione.
Fino al termine dello  stato  di  emergenza,  gli  enti  e  organismi
pubblici a base associativa che, in  tale  periodo,  sono  tenuti  al
rinnovo  degli  organi  di  amministrazione   e   controllo   possono
sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche  in  corso,  con
contestuale proroga degli organi. 
  2. Limitatamente all'anno 2020, i  rendiconti  suppletivi  previsti
dall'articolo 61  del  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,
relativi all'esercizio 2019, sono presentati entro il  termine  dello
stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri
del 31 gennaio 2020. 
  3. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.  123,
comma  1,  dopo  la  lettera  c),  e'  inserita  la  lettera  «c-bis)
rendiconti di contabilita' speciale  concernenti  i  pagamenti  degli
interventi  europei  o  della  programmazione  complementare  di  cui
all'articolo 1, comma 671, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190»;
conseguentemente, all'articolo 12,  comma  1,  dello  stesso  decreto
legislativo n. 123 del  2011,  le  parole:  «dei  rendiconti  di  cui
all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c),» sono sostituite dalle
seguenti: «dei rendiconti di cui all'articolo 11,  comma  1,  lettere
a), b), c) e c-bis),». 
                               Art. 34 
 
 
                                    
 
    
                               Art. 35 
 
 
                              Pin Inps 
 
  1.  Fino  al  termine  dello  stato  di  emergenza  deliberato  dal
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e per l'intero periodo
ivi considerato,  l'Inps  e'  autorizzato  a  rilasciare  le  proprie
identita' digitali (PIN  INPS)  in  maniera  semplificata  acquisendo
telematicamente  gli  elementi  necessari   all'identificazione   del
richiedente, ferma restando la verifica con  riconoscimento  diretto,
ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l'attuale
situazione emergenziale. 
Capo V
Disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali

                               Art. 36 
 
 
Termini  processuali  in  materia  di   giustizia   civile,   penale,
          amministrativa, contabile, tributaria e militare 
 
  1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1
e 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18  e'  prorogato  all'11
maggio  2020.  Conseguentemente  il  termine  iniziale  del   periodo
previsto dal comma 6 del predetto articolo e' fissato  al  12  maggio
2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano,  in  quanto
compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83
del decreto-legge n. 18 del 2020. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti
penali in cui i  termini  di  cui  all'articolo  304  del  codice  di
procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020. 
  3. Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo,
di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104,
sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio  2020  inclusi,
esclusivamente i termini per  la  notificazione  dei  ricorsi,  fermo
restando quanto previsto dall'articolo  54,  comma  3,  dello  stesso
codice. 
  4. La proroga del termine di cui al  comma  1,  primo  periodo,  si
applica altresi' a tutte le funzioni  e  attivita'  della  Corte  dei
conti, come elencate nell'articolo 85  del  decreto  legge  17  marzo
2020,  n.  18.  Conseguentemente  il  termine  iniziale  del  periodo
previsto dal comma 5 del predetto articolo 85 e' fissato al 12 maggio
2020. 
                               Art. 37 
 
 
Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia  degli  atti
                     amministrativi in scadenza 
 
  1. Il termine  del  15  aprile  2020  previsto  dai  commi  1  e  5
dell'articolo  103  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  e'
prorogato al 15 maggio 2020; 
                            Art. 37 - bis 
 
 
Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla  Centrale
  dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie   
 
  1.  Fino  al  30  settembre  2020,  le  segnalazioni  a  sofferenza
effettuate dagli intermediari alla Centrale dei  rischi  della  Banca
d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per  il
credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio  2012,  riguardanti  le
imprese beneficiarie delle misure  di  sostegno  finanziario  di  cui
all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono sospese a decorrere dalla data  dalla  quale  tali  misure  sono
state concesse. 
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano  anche  ai  sistemi  di
informazioni creditizie dei  quali  fanno  parte  altri  archivi  sul
credito gestiti da soggetti  privati  e  ai  quali  gli  intermediari
partecipano su base volontaria. 
Capo VI
Disposizioni in materia di salute e di lavoro

                               Art. 38 
 
 
            Disposizioni urgenti in materia contrattuale 
                    per la medicina convenzionata 
 
  1. In considerazione della temporanea sospensione delle  trattative
in corso per  la  definizione  contrattuale  dell'accordo  collettivo
nazionale 2016-2018 per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera
Scelta, per le necessita'  connesse  al  contenimento  dell'emergenza
pandemica da COVID-19, per tutta la  durata  dell'emergenza  e  salvo
quanto previsto dal comma 2, e' riconosciuto ai  medici  di  medicina
generale e ai pediatri di libera scelta l'adeguamento immediato delle
quote capitaria e oraria ai contenuti economici previsti dall'Atto di
indirizzo per il  rinnovo  dell'accordo  collettivo  nazionale  della
medicina   convenzionata,   approvato   dal   Comitato   di   settore
regioni-sanita' in data 9 luglio 2019 e 29 agosto  2019  su  proposta
della Conferenza delle regioni e delle  province  autonome  e  parere
positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il
2018, nonche' i relativi arretrati. 
  2. Le parti contrattuali, si impegnano a concludere  le  trattative
per l'accordo collettivo nazionale 2016-2018  entro  sei  mesi  dalla
fine dell'emergenza secondo le  procedure  ordinarie,  anche  tenendo
conto dei compiti di cui al comma 3, rinegoziati coerentemente con la
parte normativa prevista dal medesimo Atto di indirizzo. Nel caso  in
cui non si provveda alla conclusione  delle  trattative  nei  termini
previsti cessa l'applicazione delle disposizioni del comma 1. 
  3. Il trattamento economico di cui al comma 1 viene  erogato  anche
per garantire la reperibilita' a distanza dei  medici  per  tutta  la
giornata, anche con l'ausilio del personale di  studio,  in  modo  da
contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di
contagio dei medici e del personale stesso. 
  4. I medici di Medicina generale e i pediatri di libera  scelta  si
dotano, con  oneri  a  proprio  carico,  di  sistemi  di  piattaforme
digitali che consentano il contatto  ordinario  e  prevalente  con  i
pazienti fragili e cronici gravi, e collaborano a distanza, nel  caso
in cui non siano dotati  di  dispositivi  di  protezione  individuale
idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle  Regioni,  per
la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o  in
fase di guarigione dimessi precocemente dagli ospedali. 
  5. Le regioni possono impegnare il 20 per cento dei fondi ripartiti
di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, per l'acquisto e la fornitura ai medici  di  pulsiossimetri  che
permettano, previa consegna al paziente se necessario, la valutazione
a distanza della saturazione di ossigeno e della  frequenza  cardiaca
durante il  videoconsulto.  Il  medico  si  avvarra'  delle  fasi  di
osservazione e dei segni riscontrati, come dei sintomi  riferiti  dal
paziente, per un orientamento  che  definisca  le  successive  azioni
cliniche necessarie in accordo con  i  percorsi  definiti  a  livello
regionale. 
  6. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 e' riconosciuto agli
specialisti ambulatoriali  l'adeguamento  immediato  del  trattamento
economico ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo  per
il  rinnovo  dell'accordo   collettivo   nazionale   della   medicina
convenzionata, approvato dal Comitato di settore  regioni-sanita'  in
data 9 luglio 2019 su proposta della Conferenza delle regioni e delle
province autonome e parere positivo del Governo, riferiti  al  totale
incrementale previsto per il 2018. 
  7.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo   si   provvede
nell'ambito delle  risorse  finanziarie  disponibili  a  legislazione
vigente. 
                               Art. 39 
 
 
Procedure   semplificate   per    le    pratiche    e    attrezzature
                         medico-radiologiche 
 
  1. Il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza  per  la  tutela
dei lavoratori e della popolazione dai  rischi  di  esposizione  alle
radiazioni   ionizzanti    a    seguito    delle    nuove    pratiche
medico-radiologiche avviate ai  fini  della  gestione  dell'emergenza
presso le strutture sanitarie, comprese le aree e  strutture  di  cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
ovvero eseguite mediante attrezzature radiologiche  portatili  presso
il domicilio del paziente affetto da COVID-19, incluse  le  residenze
assistite, e' assolto con l'osservanza delle disposizioni di  cui  ai
capi VIII e IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,  e  con
la trasmissione, agli organi di cui all'articolo 22,  comma  1  dello
stesso  decreto  legislativo,   di   una   comunicazione   di   avvio
dell'attivita', corredata  del  benestare  dell'esperto  qualificato,
comprensivo delle valutazioni e indicazioni di radioprotezione di cui
all'articolo 61, comma 2, e dell'esito della prima  verifica  di  cui
all'articolo 79, comma 1, lettera b), numeri 1) e  2),  del  medesimo
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 
  2. L'utilizzo e il movimento  nei  diversi  ambienti  e  luoghi  di
pertinenza della medesima struttura sanitaria,  comprese  le  aree  e
strutture di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17  marzo
2020, n. 18, di  attrezzature  medico-radiologiche  mobili,  ai  fini
dello svolgimento di pratiche mediche  per  le  quali  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto sia gia' stata inoltrata  agli
organi competenti la comunicazione preventiva di cui all'articolo  22
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non sono oggetto della
comunicazione di cui al comma  1  del  presente  articolo  e  restano
soggetti al solo benestare dell'esperto qualificato, che la struttura
acquisisce agli atti. 
  3. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 26  maggio
2000, n. 187, in materia di protezione dei pazienti contro i pericoli
delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente  articolo  si
applicano fino alla data di cessazione dello stato di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19, dichiarata con  la
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. 
                               Art. 40 
 
 
Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per
  l'emergenza epidemiologica da COVID 
 
  1. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di  cui  alla
delibera del Consiglio dei Ministri in data 31  gennaio  2020,  ferme
restando  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di  sperimentazione
clinica dei  medicinali,  al  fine  di  migliorare  la  capacita'  di
coordinamento e di analisi delle  evidenze  scientifiche  disponibili
sui medicinali, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) puo' accedere a
tutti i dati degli studi clinici sperimentali, osservazionali  e  dei
programmi  di  uso  terapeutico  compassionevole,  per  pazienti  con
COVID-19. 
  2. I protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali  di
fase I, II, III e IV, degli studi osservazionali sui  farmaci  e  dei
programmi di uso  terapeutico  compassionevole  sono  preliminarmente
valutati  dalla  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica   (CTS)
dell'AIFA,  che   ne   comunica   gli   esiti   anche   al   Comitato
tecnico-scientifico  dell'Unita'  di  crisi  del  Dipartimento  della
protezione civile, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo  del
Dipartimento della protezione civile n.  630  del  3  febbraio  2020.
Relativamente agli studi di fase I la CTS  dell'AIFA  si  avvale  del
parere della Commissione  di  cui  all'articolo  7  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439. 
  3. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di  cui  alla
delibera del Consiglio dei Ministri  in  data  31  gennaio  2020,  il
Comitato etico dell'Istituto  nazionale  per  le  malattie  infettive
Lazzaro Spallanzani di Roma, quale comitato etico unico nazionale per
la valutazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per  uso
umano, degli studi osservazionali sui farmaci, dei programmi  di  uso
terapeutico compassionevole per pazienti  con  COVID-19,  esprime  il
parere nazionale,  anche  sulla  base  della  valutazione  della  CTS
dell'AIFA. 
  4. Il Comitato etico di cui al comma  3  acquisisce  dai  promotori
tutta la documentazione necessaria  unitamente  ai  protocolli  degli
studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II,  III  e  IV,
degli studi  osservazionali  sui  farmaci  e  dei  programmi  di  uso
terapeutico compassionevole per la cura dei  pazienti  con  COVID-19,
nonche' eventuali emendamenti. Alle valutazioni relative alle singole
richieste di usi terapeutici nominali si  applicano  le  disposizioni
gia' vigenti in materia. 
  5. Il Comitato etico di cui al comma 3 comunica il parere all'AIFA,
e quest'ultima cura la pubblicazione  del  parere  e  del  protocollo
approvato  sul  proprio  sito  internet  istituzionale.  Al  fine  di
fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e limitatamente  al  periodo  di
cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020,
in deroga alle vigenti procedure in  materia  di  acquisizione  delle
domande di sperimentazione clinica, l'AIFA, sentito il Comitato etico
nazionale di cui al comma 3, pubblica entro 10 giorni dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto una circolare  che  indica  le
procedure semplificate per la menzionata acquisizione  delle  domande
nonche' per le modalita' di adesione agli studi. 
  6. Per gli studi sperimentali  senza  scopo  di  lucro  di  cui  al
presente articolo non  e'  richiesta  la  stipula  di  una  specifica
polizza assicurativa. 
  7. Dall'applicazione del  presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente
articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili
a legislazione vigente. 
  8.  A  decorrere  dall'entrata  in  vigore  del  presente   decreto
l'articolo 17 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e' abrogato. 
                               Art. 41 
 
 
                  Disposizioni in materia di lavoro 
 
  1. Le disposizioni di cui  all'articolo  19  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24
febbraio 2020 e il 17 marzo 2020. 
  2. Le disposizioni di cui  all'articolo  22  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24
febbraio 2020 e il 17 marzo 2020. 
  3. Le domande presentate ai sensi del comma 4 dell'articolo 22  del
decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  sono  esenti  dall'imposta  di
bollo. 
  4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in
16 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, in termini di  saldo
netto e di indebitamento  netto,  mediante  corrispondente  riduzione
delle somme di cui all'articolo 56, comma  6,  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, e, in termini  di  fabbisogno,  mediante  utilizzo
delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione  di  cui
al comma 12 dell'articolo 13. 
  4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo di  nuova  imprenditoria  in
agricoltura, con decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari e  forestali,  previa  intesa  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  sono  definiti  i  criteri  e  le
modalita' per la concessione, da parte dell'Istituto di  servizi  per
il mercato agricolo alimentare, di mutui a tasso zero  in  favore  di
iniziative  finalizzate  al  sostegno  di  aziende  agricole  per  la
ristrutturazione di mutui in essere, per la  copertura  di  spese  di
gestione o per investimenti nel settore agricolo e  in  quello  della
trasformazione e commercializzazione di prodotti  agricoli.  I  mutui
sono concessi nel limite massimo  di  200.000  euro,  per  la  durata
massima di quindici anni comprensiva del periodo di  preammortamento,
nel rispetto della normativa in materia di  aiuti  di  Stato  per  il
settore   agricolo   e   per   quello    della    trasformazione    e
commercializzazione  dei  prodotti  agricoli.  Costituiscono   titoli
preferenziali per l'erogazione dei mutui l'avere costituito l'azienda
nel biennio 2019-2020, la dimensione della superficie utile  agricola
e la produzione di prodotti agroalimentari  tipici,  sotto  qualsiasi
forma tutelati. Per  l'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
comma, nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e' istituito un  fondo  rotativo  con
una dotazione finanziaria iniziale pari a  10  milioni  di  euro  per
l'anno 2020. Per  la  gestione  del  fondo  rotativo  e'  autorizzata
l'apertura di un'apposita contabilita' speciale presso  la  tesoreria
dello  Stato  intestata  al  Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari e  forestali.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  per   esigenze   indifferibili
connesse ad interventi non aventi  effetti  sull'indebitamento  netto
delle PA, di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  del  decreto-legge  5
febbraio 2020, n. 3, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
aprile 2020, n. 21. 
  4-ter. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 185, dopo le parole:  «da  non  oltre  sessanta  mesi»  sono
inserite le seguenti: «e nel caso di imprese agricole, anche di nuova
costituzione». 
                               Art. 42 
 
 
Disposizioni   urgenti   per   disciplinare    il    Commissariamento
  dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. 
 
  1. Per le  esigenze  di  contenimento  e  contrasto  dell'emergenza
epidemiologica COVID-19, di  cui  alla  delibera  del  Consiglio  dei
ministri 31 gennaio 2020, con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, su proposta  del  Ministro  della  salute,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, e' nominato un  commissario
straordinario  per  l'Agenzia  nazionale  per  i   servizi   sanitari
regionali. Il commissario assume, per il periodo in cui e' in carica,
tutti i poteri di ordinaria e straordinaria  amministrazione  che  lo
statuto dell'Agenzia, approvato con decreto del Ministro della salute
in data 18 maggio 2018, attribuisce  al  presidente  e  al  direttore
generale,  che  decadono  automaticamente  con   l'insediamento   del
commissario. Il commissario e' scelto  tra  esperti  di  riconosciuta
competenza in diritto sanitario, in  organizzazione,  programmazione,
gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei  alla
pubblica amministrazione.  Il  mandato  del  commissario  cessa  alla
conclusione dello stato di emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei
ministri in data 31 gennaio 2020, o  alla  scadenza  delle  eventuali
proroghe. Qualora il commissario,  al  momento  della  nomina,  abbia
altro incarico in corso, puo' continuare a svolgerlo, per  la  durata
del mandato di cui al presente comma, in deroga alle disposizioni  di
cui agli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 8 aprile  2013,  n.
39. Al commissario e' corrisposto un compenso determinato con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, tranne che nel caso di cumulo con altro incarico per
il quale gia' percepisca un compenso. 
  2.  Nell'assolvimento  dei  compiti  istituzionali  di  ricerca   e
supporto tecnico-operativo alle regioni, come previsto  dall'articolo
2 dello statuto dell'Agenzia, il commissario collabora all'azione  di
potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale, al
fine di assicurare la piu' elevata risposta sanitaria  all'emergenza,
monitorando l'adozione,  l'aggiornamento  e  l'attuazione  dei  piani
adottati in applicazione della circolare del Ministero  della  salute
prot. GAB  2627  in  data  1°  marzo  2020  e  delle  sue  successive
integrazioni; assicura il  necessario  supporto  tecnico-operativo  e
giuridico-amministrativo  alle  regioni,  anche   per   superare   le
eventuali  criticita'  riscontrate  e  per  garantire,   nella   fase
emergenziale, i livelli essenziali di assistenza  e  la  effettivita'
della tutela del diritto alla salute; verifica che gli atti, i  piani
e le azioni  di  competenza  del  commissario  straordinario  di  cui
all'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
siano attuati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e  di
Bolzano in modo tempestivo ed efficace e fornisce a  tale  fine  ogni
supporto richiesto dalle Regioni e dal commissario straordinario,  in
coerenza con i programmi operativi che le regioni  predispongono  per
l'emergenza  COVID-19  ai  sensi  dell'articolo  18,  comma   1   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 
  3. Il commissario, in considerazione del ruolo di raccordo  fra  il
Ministero della salute e le regioni  svolto  dall'Agenzia,  supporta,
attraverso  l'esercizio   delle   attivita'   istituzionali   proprie
dell'Agenzia, indicate al comma 2,  la  tempestiva  attuazione  delle
direttive  del  Ministro  della  salute  finalizzate  alla   gestione
dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con  particolare  riferimento
agli articoli 3, 4, 4-bis e 5-sexies del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, al potenziamento delle reti  ospedaliere  e  territoriali,  ai
rapporti  con  gli  erogatori  pubblici  e  privati,   nonche'   alle
disposizioni di  ogni  ulteriore  atto  normativo  ed  amministrativo
generale adottato  per  fronteggiare  l'emergenza,  come  recepito  e
delineato  per  ciascuna  regione   nei   Programmi   operativi   per
l'emergenza COVID-19 di cui al richiamato articolo 18, comma 1. 
  4. Il commissario  coadiuva  altresi'  le  direzioni  generali  del
Ministero e le Regioni nel perseguimento di ogni ulteriore  obiettivo
indicato dal Ministro della salute mediante l'adozione di  direttive,
nell'esercizio della funzione di indirizzo e di controllo del sistema
sanitario nazionale. Resta fermo il ruolo di coordinamento  del  Capo
del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'ordinanza del
Capo del Dipartimento della Protezione civile  3  febbraio  2020,  n.
630. 
                            Art. 42 - bis 
 
 
Misure straordinarie per la  progettazione  e  la  realizzazione  del
  nuovo complesso ospedaliero della citta' di Siracusa 
 
  1. Al fine di  contrastare  gli  effetti  derivanti  dall'emergenza
sanitaria  causata  dalla  diffusione  del  COVID-19  nel  territorio
nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, d'intesa con il presidente
della Regione siciliana, e' nominato un Commissario straordinario per
la progettazione e la realizzazione del nuovo  complesso  ospedaliero
della citta' di Siracusa, che deve essere completato entro  due  anni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
  2. La durata dell'incarico del Commissario straordinario e'  di  un
anno, prorogabile per un solo anno. L'incarico e' a titolo gratuito. 
  3.  Il  Commissario  straordinario   opera   nel   rispetto   delle
disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
nonche'  dei   vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea, degli obblighi internazionali  e  dei
principi e criteri previsti dagli articoli 30, comma 1, 34 e  42  del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, e in deroga ad ogni altra disposizione  di  legge
diversa da quella penale. 
  4. Al fine di consentire la massima autonomia  finanziaria  per  la
progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero di cui  al
comma  1,  al  Commissario  straordinario  e'  intestata  un'apposita
contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale, sulla quale
sono assegnate le risorse disponibili e possono  confluire,  inoltre,
le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate  o  da  destinare
alla  progettazione  e  alla  realizzazione  del   citato   complesso
ospedaliero. 
  5.  Per  la  progettazione  e  la   realizzazione   del   complesso
ospedaliero di cui al comma 1 del presente  articolo  si  provvede  a
valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 20  della  legge
11 marzo 1988, n. 67,  e  assegnate  alla  Regione  siciliana,  ferma
restando la quota minima del finanziamento a  carico  della  medesima
Regione e previa sottoscrizione di un accordo  di  programma  tra  il
Commissario straordinario, il Ministero della salute e  il  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
                            Art. 42 - ter 
 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione, anche con riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3. 
                               Art. 43 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Ove necessario, il Ministero dell'economia  e
delle finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria,
la cui regolarizzazione avviene tempestivamente  con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. 
                               Art. 44 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 

                                                           Allegato 1 
 
 
TABELLA operazioni garantite dallo Stato ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 4 del decreto-legge 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati

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