LEGGE 5 giugno 2020, n. 40
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito
e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei
settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro,
di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00060)
(GU n.143 del 6-6-2020)
Vigente al: 7-6-2020
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in
materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche'
interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini
amministrativi e processuali, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
degli articoli 17, 49, 53, 62, comma 7, e 70 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 giugno 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8
APRILE 2020, N. 23
All'articolo 1:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «in conformita' con la
normativa» sono sostituite dalle seguenti: «in conformita' alla
normativa»;
al secondo periodo, dopo le parole: «liberi professionisti
titolari di partita IVA» sono inserite le seguenti: «nonche' le
associazioni professionali e le societa' tra professionisti» e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' alle garanzie
concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, anche alle cessioni di crediti con garanzia di
solvenza prestata dal cedente effettuate, dopo la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle imprese
di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai sensi della legge
21 febbraio 1991, n. 52, a banche e a intermediari finanziari
iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385. I limiti di importo del prestito di cui al
comma 2, lettera c), e le percentuali di copertura della garanzia di
cui al comma 2, lettera d), sono riferiti all'importo del
corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei crediti. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze possono essere stabiliti modalita' attuative e
operative nonche' ulteriori elementi e requisiti integrativi per
l'esecuzione delle operazioni di cui al presente comma. La procedura
e la documentazione necessaria per il rilascio della garanzia ai
sensi del presente comma sono ulteriormente specificate dalla SACE
S.p.A.
1-ter. Dalle garanzie per finanziamenti di cui al presente
articolo sono in ogni caso escluse le societa' che controllano
direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, una societa' residente in un Paese o in un territorio non
cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente
o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da
una societa' residente in un Paese o in un territorio non cooperativo
a fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali
si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista
UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con
conclusioni del Consiglio dell'Unione europea. La condizione di cui
al presente comma non si applica se la societa' dimostra che il
soggetto non residente svolge un'attivita' economica effettiva,
mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Ai
fini del presente comma, il contribuente puo' interpellare l'Agenzia
delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della
legge 27 luglio 2000, n. 212»;
al comma 2:
all'alinea, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
alla lettera a), le parole: «24 mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «36 mesi»;
alla lettera b), le parole: «come definite ai sensi della
normativa europea» sono sostituite dalle seguenti: «come rilevabili
dal soggetto finanziatore»;
dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) nella definizione del rapporto tra debito e
patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni
dall'impresa, che non puo' essere superiore a 7,5, come indicato dal
numero 1) della lettera e) del punto 18) dell'articolo 2 del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e
che costituisce un parametro indispensabile per la definizione di
"impresa in difficolta'", sono compresi nel calcolo del patrimonio i
crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei
confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi
dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, e le certificazioni richiamate al citato articolo 9, comma 3-ter,
lettera b), ultimo periodo, recanti la data prevista per il
pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica»;
alla lettera c), numero 1), la parola: «relativi» e'
sostituita dalla seguente: «relativo»;
alla lettera d):
all'alinea, le parole: «copre il» sono sostituite dalle
seguenti: «copre l'importo del finanziamento concesso nei limiti
delle seguenti quote percentuali»;
ai numeri 1) e 2), le parole: «dell'importo del
finanziamento» sono soppresse;
al numero 1), le parole: «con meno di 5000 dipendenti» sono
sostituite dalle seguenti: «con non piu' di 5000 dipendenti»;
al numero 2), le parole: «tra 1,5 miliardi e 5 miliardi»
sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 1,5 miliardi e fino a 5
miliardi»;
la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
«i) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno
che essa, nonche' ogni altra impresa con sede in Italia che faccia
parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle
soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima,
non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni
nel corso dell'anno 2020. Qualora le suddette imprese abbiano gia'
distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della
richiesta del finanziamento, l'impegno e' assunto dall'impresa per i
dodici mesi successivi alla data della richiesta»;
alla lettera n), dopo le parole: «costi del personale,» sono
inserite le seguenti: «canoni di locazione o di affitto di ramo
d'azienda,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e le
medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le
produzioni»;
dopo la lettera n) e' aggiunta la seguente:
«n-bis) il finanziamento di cui alla lettera n) deve essere
altresi' destinato, in misura non superiore al 20 per cento
dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute
o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31
dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente
impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia di COVID-19
o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della
stessa, a condizione che l'impossibilita' oggettiva del rimborso sia
attestata dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;
al comma 3, terzo periodo, le parole: «ovvero di altra garanzia
pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero da altra garanzia
pubblica»;
al comma 5, primo periodo, le parole: «derivanti dalle garanzie
disciplinate dal comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti
dalle garanzie disciplinate dai commi 1 e 1-bis»;
al comma 6:
all'alinea, le parole: «con meno di 5000 dipendenti» sono
sostituite dalle seguenti: «con non piu' di 5000 dipendenti», le
parole: «inferiore a» sono sostituite dalle seguenti: «fino a» e le
parole: «da bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «dal bilancio»;
alla lettera b), le parole: «e quest'ultima processa la
richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «la quale esamina la
richiesta stessa»;
al comma 13, primo periodo, le parole: «in conformita' con la
normativa» sono sostituite dalle seguenti: «in conformita' alla
normativa»;
al comma 14:
al secondo periodo, dopo le parole: «Al relativo onere» sono
inserite le seguenti: «, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno
2020,»;
al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«intestato alla SACE S.p.A., su cui sono versate le commissioni
incassate ai sensi del comma 2, lettera e), al netto dei costi di
gestione sostenuti dalla SACE S.p.A. per le attivita' svolte ai sensi
del presente articolo, risultanti dalla contabilita' della medesima
SACE S.p.A., salvo conguaglio a seguito dell'approvazione del
bilancio»;
dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:
«14-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidita' alle
imprese indicate al comma 1, la SACE S.p.A., fino al 31 dicembre
2020, concede garanzie, in conformita' alla normativa dell'Unione
europea in materia di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e
delle condizioni previsti nel presente articolo, in favore di banche,
istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti
che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di
debito emessi dalle suddette imprese a cui sia attribuita da parte di
una primaria agenzia di rating una classe almeno pari a BB- o
equivalente. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del
presente comma, unitamente a quelli assunti ai sensi del comma 1, non
devono superare l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di
euro.
14-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 14-bis,
qualora la classe di rating attribuita sia inferiore a BBB-, i
sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di
debito si obbligano a mantenere una quota pari almeno al 30 per cento
del valore dell'emissione per l'intera durata della stessa.
14-quater. Alle garanzie di cui ai commi 14-bis e 14-ter si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3, 4,
8, 9, 10, 11 e 12. Con riferimento al comma 2, lettera b), nel caso
di emissioni obbligazionarie organizzate da soggetti diversi da
banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali o altri
soggetti abilitati all'esercizio del credito, l'impresa emittente
fornisce alla SACE S.p.A. una certificazione attestante che alla data
del 29 febbraio 2020 la stessa non risultava presente tra le
esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai
sensi della normativa dell'Unione europea. Con riferimento al comma
9, i sottoscrittori dei prestiti obbligazionari o dei titoli di
debito nominano un rappresentante comune che fornisce un rendiconto
periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le
modalita' da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il
rispetto, da parte dell'impresa emittente e dei sottoscrittori, degli
impegni e delle condizioni previsti.
14-quinquies. Alle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti
dalle garanzie disciplinate dai commi 14-bis e 14-ter e' accordata di
diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso,
la cui operativita' sara' registrata dalla SACE S.p.A. con gestione
separata. La garanzia dello Stato e' esplicita, incondizionata,
irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento
degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle
commissioni ricevute per le medesime garanzie. La SACE S.p.A. svolge,
anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, le
attivita' relative all'escussione della garanzia e al recupero dei
crediti, che puo' altresi' delegare alle banche, alle istituzioni
finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti
abilitati all'esercizio del credito in Italia. La SACE S.p.A. opera
con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze possono essere impartiti alla SACE
S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attivita' di rilascio delle
garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia
dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi nonche' dei criteri
e delle condizioni previsti dal presente articolo.
14-sexies. Il rilascio delle garanzie di cui ai commi 14-bis
e 14-ter da parte della SACE S.p.A., con l'emissione del
corrispondente codice unico identificativo di cui al comma 6, lettera
b), nel caso di emissione di importo eguale o superiore a euro 100
milioni ovvero nel caso in cui sia richiesto, ai sensi del comma 8,
l'incremento della percentuale di copertura di cui al comma 2,
lettera d), e' subordinato alla decisione assunta con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello
sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa
dalla SACE S.p.A., tenendo anche in considerazione il ruolo che
l'impresa emittente svolge rispetto alle seguenti aree e profili in
Italia:
a) contributo allo sviluppo tecnologico;
b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
d) impatto sui livelli occupazionali e sul mercato del
lavoro;
e) rilevanza specifica nell'ambito di una filiera
produttiva strategica».
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1- bis (Dichiarazione sostitutiva per le richieste di
nuovi finanziamenti). - 1. Le richieste di nuovi finanziamenti
effettuati ai sensi dell'articolo 1 devono essere integrate da una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa
richiedente, sotto la propria responsabilita', dichiara:
a) che l'attivita' d'impresa e' stata limitata o interrotta
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti
dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima
emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di
continuita' aziendale;
b) che i dati aziendali forniti su richiesta
dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;
c) che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera n), il
finanziamento coperto dalla garanzia e' richiesto per sostenere costi
del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in
stabilimenti produttivi e attivita' imprenditoriali che sono
localizzati in Italia;
d) che e' consapevole che i finanziamenti saranno accreditati
esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono
contestualmente indicati;
e) che il titolare o il legale rappresentante istante nonche'
i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1 e 2, del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni
ostative previste dall'articolo 67 del medesimo codice di cui al
decreto legislativo n. 159 del 2011;
f) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante
non e' intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per
reati commessi in violazione delle norme per la repressione
dell'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di
cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74.
2. Non appena ricevuta l'autodichiarazione di cui al comma 1,
il soggetto al quale e' chiesto il finanziamento la trasmette
tempestivamente alla SACE S.p.A.
3. L'operativita' sul conto corrente dedicato di cui al comma
1, lettera d), e' condizionata all'indicazione, nella causale del
pagamento, della locuzione: "Sostegno ai sensi del decreto-legge n.
23 del 2020".
4. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali,
con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno,
il Ministero dell'economia e delle finanze e la SACE S.p.A. sono
disciplinati i controlli di cui al libro II del codice di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso
procedure semplificate. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla
normativa antiriciclaggio, per la verifica degli elementi attestati
dalla dichiarazione sostitutiva prevista dal presente articolo il
soggetto che eroga il finanziamento non e' tenuto a svolgere
accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto
dichiarato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche
alle dichiarazioni sostitutive allegate alle richieste di
finanziamento e di garanzia effettuate ai sensi dell'articolo 13.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, anche ai soggetti che svolgono, anche in forma
associata, un'attivita' professionale autonoma.
Art. 1-ter (Semplificazione delle procedure di liquidazione
degli aiuti alla pesca). - 1. Al fine di assicurare liquidita' alle
imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza
sanitaria derivante dal COVID-19, entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
per gli anni 2017 e 2018, ed entro novanta giorni dalla medesima
data, per l'anno 2019, sono concluse le procedure di erogazione degli
aiuti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del
regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, per le giornate di arresto temporaneo
obbligatorio dell'attivita'.
2. La presenza, all'interno della graduatoria adottata con
provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, dei soggetti ammessi e aventi diritto a seguito delle
verifiche operate dall'amministrazione da' diritto al beneficiario di
ricevere la liquidazione dell'aiuto concesso mediante ricorso al
sistema bancario, restando a carico dello stesso beneficiario il
pagamento delle spese e degli oneri relativi all'erogazione della
somma da parte del sistema bancario.
3. Sono altresi' concluse entro sessanta giorni dalla data di
presentazione delle domande le procedure di erogazione delle
indennita' per le giornate di sospensione delle attivita' di pesca a
causa dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19 per
l'annualita' 2020.».
All'articolo 2:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «e' inserito il seguente» sono
sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti» e dopo le
parole: «per l'Italia» sono inserite le seguenti: «. Ai fini
dell'internazionalizzazione sono da considerare strategici anche la
filiera agricola nazionale, i settori del turismo e
dell'agroalimentare italiano, il settore tessile, della moda e degli
accessori, lo sviluppo di piattaforme per la vendita on line dei
prodotti del made in Italy, le camere di commercio italiane
all'estero, le fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali,
rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il made
in Italy nei settori dello sport, della cultura, dell'arte, della
cinematografia, della musica, della moda, del design e
dell'agroalimentare»;
alla lettera b):
al capoverso 9-bis, secondo periodo, le parole: «in
conformita' con il presente articolo» sono sostituite dalle seguenti:
«in conformita' al presente articolo»;
al capoverso 9-ter, dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: «Il decreto del Ministro e' sottoposto al controllo
preventivo di legittimita' e alla registrazione della Corte dei
conti.»;
al capoverso 9-quinquies, lettera e), le parole: «e al
Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «e al Ministero»;
al capoverso 9-sexies:
al terzo periodo, le parole: «e del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali» sono sostituite dalle
seguenti: «e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali»;
al quinto periodo, dopo le parole: «pubblici e privati» e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «, »;
all'ottavo periodo, le parole: «assicura le funzioni» sono
sostituite dalle seguenti: «assicura lo svolgimento delle funzioni»;
il nono periodo e' sostituito dal seguente: «Ai componenti
del Comitato non spettano compensi, indennita' o emolumenti comunque
denominati, ne' rimborsi di spese»;
al decimo periodo, le parole: «per il suo funzionamento ci
si avvale delle risorse» sono sostituite dalle seguenti: «al suo
funzionamento si provvede con le risorse» e le parole: «iscritte in
bilancio» sono sostituite dalla seguente: «disponibili»;
al capoverso 9-septies, secondo periodo, le parole: «degli
limiti» sono sostituite dalle seguenti: «dei limiti»;
al capoverso 9-octies:
al primo periodo, la parola: «verificata» e' sostituita
dalla seguente: «verificati» e dopo le parole: «e alla convenzione»
sono inserite le seguenti: «di cui al comma 9-quinquies»;
il secondo periodo e' soppresso;
alla lettera c), capoverso 14-bis, quinto periodo, le parole:
«in conformita' con la normativa» sono sostituite dalle seguenti: «in
conformita' alla normativa» e le parole: «per conto del Ministero
dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «per
conto del Ministero dell'economia e delle finanze»;
al comma 3:
al secondo periodo, le parole: «legge 24 novembre 2003, n.
32» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 novembre 2003, n. 326»;
al terzo periodo, le parole: «1 gennaio 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2021» e dopo le parole: «n. 269 del 2003,
come» e' inserita la seguente: «modificato»;
al comma 4, alinea, le parole: «che costituisce parte
integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «al
presente decreto»;
al comma 5, lettera b), le parole: «cinque miliardi euro» sono
sostituite dalle seguenti: «cinque miliardi di euro»;
al comma 6:
al primo periodo, le parole: «e' stata comunicata» sono
sostituite dalle seguenti: «e' stato comunicato»;
al quarto periodo, la parola: «ammontare» e' sostituita dalle
seguenti: «l'ammontare»;
al comma 7, primo periodo, le parole: «convertito in legge, con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre
2003, n. 326» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».
All'articolo 3:
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. La Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3
del testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa
dei depositi e prestiti, di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n.
453, puo' avvalersi, d'intesa con i Presidenti delle Camere, delle
necessarie risorse strumentali a supporto delle funzioni ad essa
attribuite»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti».
All'articolo 4:
al comma 1, primo periodo, le parole: «mediante il proprio
indirizzo di posta elettronica» sono sostituite dalle seguenti:
«mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta
elettronica», le parole: «questi siano accompagnati» sono sostituite
dalle seguenti: «l'espressione del consenso sia accompagnata», le
parole: «facciano riferimento» sono sostituite dalle seguenti:
«faccia riferimento» e le parole: «siano conservati» sono sostituite
dalle seguenti: «sia conservata».
Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis (Inserimento di nuove attivita' nella lista di cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190). - 1.
All'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere a) e b) sono abrogate;
b) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
"i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;
i-quater) servizi ambientali, comprese le attivita' di
raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto
di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonche' le
attivita' di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi
alla gestione dei rifiuti".
Art. 4-ter (Obiettivi annuali di gestione di pneumatici fuori
uso) - 1. Alla luce della situazione emergenziale derivante dalla
pandemia di COVID-19 e delle misure adottate per contenerla, in
quanto incidenti sulle attivita' commerciali e sugli spostamenti
delle persone, gli obiettivi di gestione di quantitativi di
pneumatici fuori uso su base annuale, come fissati ai sensi
dell'articolo 228, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, pari a quelli immessi nel mercato e destinati alla vendita
nell'anno precedente, per l'anno in corso sono parametrati al biennio
2020-2021; conseguentemente, la verifica delle quantita' di
pneumatici fuori uso gestite dai soggetti obbligati e' eseguita
computando gli pneumatici immessi sul mercato e destinati alla
vendita nel biennio 2019-2020».
All'articolo 5:
al comma 1, capoverso, le parole: «il 1 settembre» sono
sostituite dalle seguenti: «il 1° settembre».
Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Disposizioni per il sostegno dei settori
alberghiero e termale). - 1. Al fine di sostenere i settori
alberghiero e termale, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i
principi contabili internazionali nella redazione del bilancio
possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad
ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i
beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I
della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili
alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' di
impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31
dicembre 2019.
2. La rivalutazione deve essere eseguita in uno o in entrambi i
bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di
cui al comma 1, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa
categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e
nella nota integrativa.
3. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti
in bilancio di cui al comma 2 non e' dovuta alcuna imposta
sostitutiva o altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni e
alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte
sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, a
decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione e'
eseguita.
4. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve
essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva
designata con riferimento al presente comma, con esclusione di ogni
diversa utilizzazione.
5. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato,
in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla societa' di
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella
misura del 10 per cento, da versare con le modalita' indicate
all'articolo 1, comma 701, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al
socio o di destinazione a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare
dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di
inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la
rivalutazione e' stata eseguita, ai fini della determinazione delle
plusvalenze o delle minusvalenze si considera il costo del bene prima
della rivalutazione.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile
2001, n. 162, del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475,
477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
8. Le disposizioni dell'articolo 14, comma 1, della legge 21
novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il
bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in
societa' ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi
dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo
corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento e'
vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali, che
puo' essere affrancata ai sensi del comma 5 del presente articolo.
9. Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1 del
presente articolo abbiano esercitato la facolta' di cui all'articolo
1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli
effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo
attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive si producono a decorrere dall'ultimo
bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31
dicembre 2020.
10. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo,
valutate in 0,85 milioni di euro per l'anno 2021, in 2,59 milioni di
euro per l'anno 2022, in 1,78 milioni di euro per l'anno 2023, in
1,87 milioni di euro per l'anno 2024 e in 1,81 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190».
All'articolo 7:
al comma 1, primo periodo, le parole: «del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, di seguito citato anche come "decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18"»;
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' facolta'
delle societa' cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice
civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il
30 settembre 2020"».
All'articolo 9:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I termini di adempimento dei concordati preventivi, degli
accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della
crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data
successiva al 23 febbraio 2020 sono prorogati di sei mesi»;
al comma 2, primo periodo, le parole: «Nei procedimenti per
l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di
ristrutturazione» sono sostituite dalle seguenti: «Nei procedimenti
di concordato preventivo e per l'omologazione degli accordi di
ristrutturazione» e la parola: «omologa» e' sostituita dalla
seguente: «omologazione»;
al comma 3, primo, terzo e quarto periodo, la parola: «omologa»
e' sostituita dalla seguente: «omologazione»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Il debitore che, entro la data del 31 dicembre 2021,
ha ottenuto la concessione dei termini di cui all'articolo 161, sesto
comma, o all'articolo 182-bis, settimo comma, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, puo', entro i suddetti termini, depositare un
atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un
piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera
d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel
registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla
pubblicazione medesima. Il tribunale, verificate la completezza e la
regolarita' della documentazione, dichiara l'improcedibilita' del
ricorso presentato ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o
dell'articolo 182-bis, settimo comma, del citato regio decreto n. 267
del 1942.
5-ter. Le disposizioni dell'articolo 161, decimo comma, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano ai ricorsi
presentati ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo
regio decreto n. 267 del 1942 depositati entro il 31 dicembre 2020».
All'articolo 10:
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano:
a) al ricorso presentato dall'imprenditore in proprio,
quando l'insolvenza non e' conseguenza dell'epidemia di COVID-19;
b) all'istanza di fallimento da chiunque formulata ai sensi
degli articoli 162, secondo comma, 173, secondo e terzo comma, e 180,
settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c) alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando
nella medesima e' fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui
all'articolo 15, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, o quando la richiesta e' presentata ai sensi dell'articolo 7,
numero 1), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942»;
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Quando alla dichiarazione di improcedibilita' dei ricorsi
presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito, entro il 30
settembre 2020, la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al
comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10, 64,
65, 67, primo e secondo comma, 69-bis e 147 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267».
All'articolo 11:
al comma 1, primo periodo, le parole: «30 aprile 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2020» e le parole: «della
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del presente
decreto»;
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9
marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 non sono trasmessi dai pubblici
ufficiali alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura; ove gia' pubblicati le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura provvedono d'ufficio alla loro
cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le
informative al prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della
legge 15 dicembre 1990, n. 386, e le iscrizioni nell'archivio
informatizzato di cui all'articolo 10-bis della medesima legge n. 386
del 1990, che, ove gia' effettuate, sono cancellate».
All'articolo 12:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 54, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "e ai liberi
professionisti" sono sostituite dalle seguenti: ", ai liberi
professionisti, agli imprenditori individuali e ai soggetti di cui
all'articolo 2083 del codice civile"»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Fino al 31 dicembre 2020, a fronte delle domande di
sospensione dei mutui pervenute alla banca a partire dal 28 marzo
2020 a valere sul Fondo di cui al comma 2 e delle quali la banca ha
verificato la completezza e la regolarita' formale, la banca avvia la
sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di
presentazione della domanda. Il gestore del Fondo, ricevuta dalla
banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei
presupposti e comunica alla banca, entro venti giorni, l'esito
dell'istruttoria. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si
ritiene comunque accolta. In caso di esito negativo dell'istruttoria
comunicato dal gestore, la banca puo' riavviare l'ammortamento del
mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data di
presentazione della domanda.
2-ter. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' inserita la seguente:
"a-bis) l'ammissione ai benefici del Fondo e' estesa alle
quote di mutuo relative alle unita' immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione
principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari che si
trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 479, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificato dal
presente articolo".
2-quater. Con regolamento adottato mediante decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni
di cui al comma 2-ter e, in particolare, quelle relative
all'individuazione della quota di mutuo da sospendere».
Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:
«Art. 12-bis (Rimborso alle imprese per mancata partecipazione
a fiere e manifestazioni commerciali internazionali). - 1. Il credito
d'imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
spetta, per l'anno 2020, anche per le spese sostenute dalle imprese
per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero
che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla
situazione epidemiologica in atto.
Art. 12-ter (Disposizioni in materia di beni di impresa). - 1.
La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni di cui
all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, alle condizioni ivi stabilite, puo' essere effettuata nel
bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al
31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021;
limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in
bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n.
342, si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal
periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2022, del 1°
dicembre 2023 o del 1° dicembre 2024.
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 6,9 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 11,8
milioni di euro per l'anno 2020, in 2 milioni di euro per l'anno 2021
e in 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si
provvede:
a) quanto a 10,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
utilizzo di una corrispondente quota del margine disponibile,
risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020
con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento,
presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre
2012, n. 243, e della relativa integrazione;
b) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni
di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190;
c) quanto a 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022
e 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate
derivanti dal presente articolo.
Art. 12-quater (Modifica all'articolo 66 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, in materia di detraibilita' dell'IVA sugli
acquisti dei beni oggetto di erogazioni liberali). - 1. Dopo il comma
3 dell'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
inserito il seguente:
"3-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gli
acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai
sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo si considerano effettuati
nell'esercizio dell'impresa, arte o professione ai fini della
detrazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"».
All'articolo 13:
al comma 1:
alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«. Resta fermo che la misura di cui alla presente lettera si applica,
alle medesime condizioni, anche qualora almeno il 25 per cento del
capitale o dei diritti di voto sia detenuto direttamente o
indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da piu'
enti pubblici;»;
alla lettera c), dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente:
«3-bis) per le imprese caratterizzate da cicli produttivi
ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A, sezioni A.1.d) e A.1.e),
dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12
febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019, i ricavi delle vendite e delle
prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in
corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019»;
alla lettera d), dopo le parole: «o da altro fondo di
garanzia» sono inserite le seguenti: «o dalle societa' cooperative
previste dall'articolo 112, comma 7, terzo periodo, del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385», dopo le parole:
«successivamente alla predetta autorizzazione» e' inserito il
seguente segno d'interpunzione: «,» e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «anche per durate superiori a dieci anni. La
garanzia del Fondo puo' essere cumulata con un'ulteriore garanzia
concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di
garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100
per cento del finanziamento concesso»;
alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«ovvero, per i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore in
data successiva alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, in misura pari ad almeno il 25 per
cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento
oggetto di rinegoziazione. Nei casi di cui alla presente lettera il
soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una
dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse
applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per
effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;»;
alla lettera f), la parola: «banche» e' sostituita dalle
seguenti: «le banche» e le parole: «in connessione degli effetti»
sono sostituite dalle seguenti: «in connessione agli effetti»;
la lettera g) e' sostituita dalle seguenti:
«g) fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 2,
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, e fatto
salvo quanto previsto per le operazioni finanziarie di cui alla
lettera m) del presente comma, la garanzia e' concessa senza
applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera
A, delle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere
generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di
cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27
febbraio 2019. Ai fini della definizione delle misure di
accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede di
ammissione della singola operazione finanziaria, la probabilita' di
inadempimento delle imprese e' calcolata esclusivamente sulla base
dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario del suddetto
modello di valutazione. Con frequenza bimestrale, in riferimento
all'insieme delle operazioni finanziarie ammesse alla garanzia, la
consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a valere sul
Fondo e' corretta in funzione dei dati della Centrale dei rischi
della Banca d'Italia, acquisiti dal Gestore del Fondo alla data della
presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia;
g-bis) la garanzia e' concessa anche in favore dei
beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della
garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore
classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute
e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B)
delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272
del 30 luglio 2008, purche' la predetta classificazione non sia stata
effettuata prima del 31 gennaio 2020;
g-ter) la garanzia e' altresi' concessa, con esclusione
della garanzia di cui alla lettera e), in favore di beneficiari
finali che presentano esposizioni che, prima del 31 gennaio 2020,
sono state classificate come inadempienze probabili o come
esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del
paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare
della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e che sono state
oggetto di misure di concessione. In tale caso, il beneficio della
garanzia e' ammesso anche prima che sia trascorso un anno dalla data
in cui sono state accordate le misure di concessione o, se
posteriore, dalla data in cui le suddette esposizioni sono state
classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo
47-bis, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, se, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, le citate esposizioni non
sono piu' classificabili come esposizioni deteriorate, non presentano
importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di
concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della
situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere
il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del
citato articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del regolamento
(UE) n. 575/2013;
g-quater) la garanzia e' concessa, anche prima che sia
trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di
concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono
state classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi
dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE)
n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno
2013, in favore delle imprese che, in data successiva al 31 dicembre
2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con
continuita' aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione
dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n.
267 del 1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67
del medesimo regio decreto, purche', alla data di entrata in vigore
del presente decreto, le loro esposizioni non siano classificabili
come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato
successivi all'applicazione delle misure di concessione e il soggetto
finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria
del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale
dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo 47-bis,
paragrafo 6, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono,
in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni
classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria
vigente»;
alla lettera h), le parole: «del decreto ministeriale 6 marzo
2017» sono sostituite dalle seguenti: «del citato decreto del
Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017»;
alla lettera i), dopo le parole: «turistico-alberghiero» sono
inserite le seguenti: «, compreso il settore termale,»;
alla lettera m), la parola: «percento» e' sostituita dalle
seguenti: «per cento», dopo le parole: «arti o professioni» sono
inserite le seguenti: «, di associazioni professionali e di societa'
tra professionisti nonche' di agenti di assicurazione, subagenti di
assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro
unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi», le parole:
«come da dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «, secondo
quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione», le parole:
«72 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «120 mesi », le parole:
« non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del
soggetto beneficiario » sono sostituite dalle seguenti: «non
superiore, alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi,
a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2)», le
parole: «, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio
2019,» sono soppresse, dopo le parole: «da altra idonea
documentazione,» e' inserita la seguente: «prodotta», le parole:
«25.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 euro», le
parole: «di esposizioni detenute» sono sostituite dalle seguenti:
«delle esposizioni detenute», dopo le parole: «nel caso di garanzia
diretta» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le
parole: «di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni
e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il
CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo
finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da
166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20
per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del rendimento medio dei
titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento,
maggiorato dello 0,20 per cento» e sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «La garanzia e' altresi' concessa in favore di beneficiari
finali che presentano esposizioni che, anche prima del 31 gennaio
2020, sono state classificate come inadempienze probabili o
esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi delle
avvertenze generali, parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272
del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, a condizione che le predette
esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano
piu' classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi
dell'articolo 47-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Nel caso
in cui le predette esposizioni siano state oggetto di misure di
concessione, la garanzia e' altresi' concessa in favore dei
beneficiari finali a condizione che le stesse esposizioni non siano
classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi del citato
articolo 47-bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad
eccezione di quanto disposto dalla lettera b) del medesimo
paragrafo;»;
dopo la lettera m) e' inserita la seguente:
«m-bis) per i finanziamenti di cui alla lettera m) concessi
fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, i soggetti beneficiari possono chiedere, con
riguardo all'importo finanziato e alla durata, l'adeguamento del
finanziamento alle nuove condizioni introdotte dalla legge di
conversione del presente decreto»;
alla lettera n), le parole: «come da dichiarazione» sono
sostituite dalle seguenti: «, secondo quanto attestato
dall'interessato mediante dichiarazione», le parole: «non superiore
al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario» sono sostituite
dalle seguenti: «non superiore, alternativamente, a uno degli importi
di cui alla lettera c), numeri 1) o 2)», le parole: «di esposizioni
detenute» sono sostituite dalle seguenti: «delle esposizioni
detenute», le parole: «del soggetto finanziato) le Regioni, i Comuni,
gli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto
finanziato. Le regioni, gli enti locali», le parole: «e gli enti di
riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «e agli enti di
riferimento» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e reti
d'impresa di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Nei finanziamenti di cui al periodo
precedente, la garanzia e' estesa esclusivamente alla quota di
credito incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Nei casi di
cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima
attivita' si considera, altresi', l'ammontare dei ricavi risultante
dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio
depositato dal cedente o dal locatore»;
dopo la lettera n) e' inserita la seguente:
«n-bis) previa autorizzazione della Commissione europea al
fine di rafforzare il supporto all'emergenza da COVID-19 prestato
dalle cooperative e dai confidi di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i soggetti di
cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico
3 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17
febbraio 2017, possono imputare al fondo consortile, al capitale
sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o
riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, con
esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali di cui alla
legge 7 marzo 1996, n. 108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019.
Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche
ai fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di
destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti
costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non
attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo ne' sono
computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del
calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le
deliberazioni dell'assemblea. La relativa deliberazione, da assumere
entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, e' di
competenza dell'assemblea ordinaria;»;
alla lettera p), le parole: «ed erogate dal» sono sostituite
dalle seguenti: «con l'erogazione da parte del»;
dopo la lettera p) e' aggiunta la seguente:
«p-bis) per i finanziamenti di importo superiore a 25.000
euro la garanzia e' rilasciata con la possibilita' per le imprese di
avvalersi di un preammortamento fino a ventiquattro mesi»;
al comma 2:
alla lettera f), le parole: «decreto interministeriale del 14
novembre 2017,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro
dello sviluppo economico 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2018,» e la parola: «percento»,
ovunque ricorre, e' sostituita dalle seguenti: «per cento»;
alla lettera g), la parola: « percento » e' sostituita dalle
seguenti: «per cento»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, anche tramite propri organismi consortili, con le
risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione
vigente, al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle
piccole e medie imprese, possono, anche con la costituzione di
appositi fondi, concedere contributi alle piccole e medie imprese in
conto commissioni di garanzia su operazioni finanziarie ammesse alla
riassicurazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di
contenere i costi delle garanzie concesse da soggetti garanti
autorizzati.
4-ter. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 4-bis non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
al comma 7, la parola: «percento» e' sostituita dalle seguenti:
«per cento»;
al comma 8, le parole: «in possesso del requisito di micro
piccola media impresa» sono sostituite dalle seguenti: «in possesso
del requisito per la qualificazione come micro, piccola o media
impresa» e la parola: «operazioni» e' sostituita dalla seguente:
«erogazioni»;
al comma 9, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate al
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 17 ottobre 2014, n. 176, le modificazioni necessarie per
adeguarlo alla disposizione di cui al primo periodo del presente
comma»;
al comma 11, le parole: «imprese agricole e della pesca» sono
sostituite dalle seguenti: «imprese agricole, forestali, della pesca
e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonche' dei consorzi di
bonifica e dei birrifici artigianali»;
dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
«12-bis. Fino al 31 dicembre 2020, le risorse del Fondo di
garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 100 milioni, sono
destinate all'erogazione della garanzia di cui al comma 1, lettera
m), del presente articolo in favore degli enti del Terzo settore,
compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti
attivita' di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o
prevalente o finalizzata all'autofinanziamento. Per le finalita' di
cui al presente comma, per ricavi si intende il totale dei ricavi,
rendite, proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti dal
bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente
competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 o, in mancanza,
dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente
competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018»;
al comma 13, le parole da: «Alla copertura» fino a: «per l'anno
2020» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivanti dal
presente articolo, pari a 1.829 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede, quanto a 1.580 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione
di cui al comma 12 e, quanto a 249 milioni di euro per l'anno 2020» e
dopo le parole: «all'articolo 56, comma 6,» e' inserita la seguente:
«del».
Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:
«Art. 13-bis (Fondo per la prevenzione del fenomeno
dell'usura). - 1. Per l'esercizio relativo all'anno 2020, in acconto
sul saldo di fine esercizio, e' riassegnato al Fondo per la
prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della
legge 7 marzo 1996, n. 108, previo versamento all'entrata del
bilancio dello Stato, il 20 per cento dell'attivo di esercizio del
Fondo di solidarieta' per le vittime dell'usura, di cui all'articolo
14 della medesima legge n. 108 del 1996, risultante alla data del 30
settembre 2020.
Art. 13-ter (Microcredito). - 1. All'articolo 112, comma 1,
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "I confidi di cui al presente articolo
possono detenere partecipazioni nei soggetti di cui all'articolo
111"».
All'articolo 14:
al comma 1, le parole: «iscritte al registro di cui all'» sono
sostituite dalle seguenti: «iscritte nel registro istituito ai sensi
dell'» e le parole: «d. lgs.» sono sostituite dalle seguenti:
«decreto legislativo»;
al comma 2, le parole: «iscritte nel registro di cui all'» sono
sostituite dalle seguenti: «iscritte nel registro istituito ai sensi
dell'» e le parole: «d. lgs.» sono sostituite dalle seguenti:
«decreto legislativo»;
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari, in
termini di saldo netto e di indebitamento netto, a 35 milioni di euro
per l'anno 2020 e pari, in termini di fabbisogno, a 5 milioni di euro
per il medesimo anno 2020, si provvede, quanto a 35 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56,
comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, quanto a 5
milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti
dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12 dell'articolo
13 del presente decreto».
Nel capo II, dopo l'articolo 14 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 14-bis (Proroga del Programma nazionale triennale della
pesca e dell'acquacoltura). - 1. Al fine di assicurare la continuita'
delle azioni previste dallo strumento programmatorio nazionale del
settore ittico nel periodo di emergenza da COVID-19, e' disposta la
proroga al 31 dicembre 2021 del Programma nazionale triennale della
pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma
5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, gia' prorogato al
31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 517, della legge 27 dicembre
2019, n. 160.
Art. 14-ter (Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e
amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico). -
1. Al fine di garantire la continuita' del servizio di pubblico
trasporto mediante impianti a fune, le scadenze relative alle
revisioni generali e speciali quinquennali nonche' quelle relative
agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei
loro attacchi di estremita' sono prorogate di dodici mesi, qualora
sia trasmessa prima delle suddette scadenze all'Autorita' di
sorveglianza, da parte del direttore o del responsabile
dell'esercizio, una dettagliata e completa relazione in merito ai
controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all'esito delle
verifiche e delle prove eseguite, contenente l'attestazione della
sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.
2. Ai fini di cui al comma 1, per l'anno 2020 non e'
obbligatoria la partecipazione dell'Autorita' di sorveglianza alle
verifiche e alle prove periodiche da effettuare da parte del
direttore o del responsabile dell'esercizio o dell'assistente
tecnico.
3. Le scadenze relative ai termini di inizio e di conclusione
delle opere di realizzazione di impianti a fune per le quali e' gia'
stata rilasciata l'approvazione dei progetti sono prorogate di dodici
mesi.
4. Le procedure per l'attuazione di quanto disposto dai commi
1, 2 e 3 sono stabilite mediante regolamento adottato con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
5. L'articolo 62-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
abrogato».
All'articolo 15:
al comma 1:
al capoverso 3, le parole: «sono soggetti» sono sostituite
dalle seguenti: «e' soggetto» e le parole: «nei settori di cui
all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), ivi
inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio e assicurativo,
del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nei settori di
cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), del
regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 marzo 2019, intendendosi compresi nel settore finanziario i
settori creditizio e assicurativo, e, nel settore sanitario, la
produzione, l'importazione e la distribuzione all'ingrosso di
dispositivi medicali, medico-chirurgici e di protezione individuale»;
al capoverso 3-bis:
alla lettera a), le parole: «ivi inclusi, nel settore
finanziario, quello creditizio ed assicurativo, ovvero individuati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
citato articolo 2, comma 1-ter,» sono sostituite dalle seguenti:
«intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e
assicurativo, nonche' le delibere, gli atti o le operazioni
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al citato articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del
2012,»;
alla lettera b), le parole: «e il valore complessivo» sono
sostituite dalle seguenti: «quando il valore complessivo» e dopo le
parole: «e 50 per cento» sono aggiunte le seguenti: «del capitale»;
al capoverso 3-quater:
al secondo periodo, le parole: «al termine di cui al» sono
sostituite dalle seguenti: «al termine del»;
al terzo periodo, le parole: «e relativi» sono sostituite
dalla seguente: «relativi», le parole: «ivi inclusi, nel settore
finanziario, quello creditizio ed assicurativo» sono sostituite dalle
seguenti: «intendendosi compresi nel settore finanziario i settori
creditizio e assicurativo» e dopo le parole: «dal medesimo articolo
2» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
All'articolo 16:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «e' aggiunto infine il seguente
periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi», dopo le parole: «la Presidenza del Consiglio» sono
inserite le seguenti: «dei ministri» e le parole: «previste dal
presente articolo,» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dal
presente articolo»;
alla lettera b), la parola: «elaborate» e' sostituita dalla
seguente: «elaborati»;
alla lettera c), numero 2), dopo le parole: «la Presidenza
del Consiglio» sono inserite le seguenti: «dei ministri» e la parola:
«previste» e' sostituita dalla seguente: «previsti»;
alla lettera d), capoverso 8-bis, dopo le parole: «la
Presidenza del Consiglio» sono inserite le seguenti: «dei ministri» e
la parola: «previste» e' sostituita dalla seguente: «previsti»;
alla lettera e), capoverso 3, le parole: «comma precedente»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 2» e dopo le parole: «puo'
stipulare» sono inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica,».
All'articolo 17, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Fino al 31 dicembre 2020, per i settori agroalimentare
e siderurgico le disposizioni del presente articolo e degli articoli
15 e 16 si applicano anche per perseguire l'ulteriore finalita' della
tutela del mantenimento dei livelli occupazionali e della
produttivita' nel territorio nazionale».
All'articolo 18:
al comma 6, le parole: «e Piacenza» sono sostituite dalle
seguenti: «, Piacenza, Alessandria e Asti»;
al comma 8, primo periodo, le parole: «dell'articolo 8, comma
1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e» sono soppresse e le
parole: «per i mesi» sono sostituite dalle seguenti: «e, per i mesi»;
dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. I termini per il versamento del prelievo erariale
unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e
b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone
concessorio in scadenza entro il 30 agosto 2020 sono prorogati al 22
settembre 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate
mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali
calcolati giorno per giorno; la prima rata e' versata entro il 22
settembre 2020 e le successive entro l'ultimo giorno del mese;
l'ultima rata e' versata entro il 18 dicembre 2020».
Dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente:
«Art. 18-bis (Sospensione del versamento dei canoni per l'uso
di beni immobili appartenenti allo Stato). - 1. Al fine di garantire
la continuita' delle imprese colpite dall'emergenza da COVID-19 e i
livelli occupazionali, il pagamento dei canoni dovuti per il periodo
dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2020 per l'uso, in regime di
concessione o di locazione, di beni immobili appartenenti allo Stato
ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, e' sospeso. Al pagamento dei
canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuare, anche
mediante rateazione, senza applicazione di interessi, entro il 31
ottobre 2020, si provvede secondo le modalita' stabilite
dall'autorita' concedente. Sono comunque fatti salvi i pagamenti gia'
eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto».
All'articolo 20:
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Metodo previsionale
per la determinazione degli acconti da versare nel mese di giugno».
L'articolo 25 e' soppresso.
All'articolo 27:
al comma 1, dopo le parole: «dello stesso decreto» sono
aggiunte le seguenti: «del Ministro della salute».
Dopo l'articolo 27 e' inserito il seguente:
«Art. 27-bis (Disposizioni in materia di distribuzione dei
farmaci agli assistiti). - 1. I farmaci di cui all'articolo 8, comma
1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,
erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle strutture
pubbliche, possono essere distribuiti agli assistiti, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, in regime
di distribuzione per conto, dalle farmacie convenzionate con il
Servizio sanitario nazionale con le modalita' e alle condizioni
stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto
previsto dalla citata lettera a) e fino alla cessazione dello stato
di emergenza epidemiologica determinato dal COVID-19».
All'articolo 28:
al comma 1:
alla lettera a), dopo le parole: «al comma 1,» e' inserita la
seguente: «alinea,»;
alla lettera b), le parole: «all'articolo 27, del decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 27 del decreto».
All'articolo 29:
al comma 1, le parole: « sono tenute » sono sostituite dalle
seguenti: «sono tenuti»;
al comma 2, le parole: «e' depositata» sono sostituite dalle
seguenti: «mediante deposito»;
al comma 3, le parole: «articolo 73, comma 1,» sono sostituite
dalle seguenti: «articolo 37, comma 1, del presente decreto».
Dopo l'articolo 29 e' inserito il seguente:
«Art. 29-bis (Obblighi dei datori di lavoro per la tutela
contro il rischio di contagio da COVID-19). - 1. Ai fini della tutela
contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro
pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del
codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute
nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli
ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e
le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli
altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonche' mediante l'adozione e il
mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino
applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute
nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni
sindacali e datoriali comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale».
Dopo l'articolo 30 e' inserito il seguente:
«Art. 30-bis (Norme in materia di rifiuti sanitari). - 1. Al
fine di contenere il rischio infettivo e favorire la sterilizzazione
dei rifiuti sanitari nelle strutture sanitarie, fino a trenta giorni
dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza
sanitaria, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a
procedimento di sterilizzazione, effettuato secondo le previsioni
dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254,
presso le strutture sanitarie pubbliche e private ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, del citato regolamento, sono sottoposti al
regime giuridico dei rifiuti urbani».
All'articolo 31:
al comma 1, le parole: «in relazione dall'emergenza sanitaria
Covid19» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione all'emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19» e le
parole: «dall'abrogazione di cui al comma 2» sono sostituite dalle
seguenti: «dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2»;
al comma 3, le parole: «dei monopoli, che provengono» sono
sostituite dalle seguenti: «dei monopoli che provengono» e le parole:
«del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.
447» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura
penale».
All'articolo 33:
al comma 1, le parole: «dell'epidemia COVID-19» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'epidemia di COVID-19»;
al comma 3, le parole: «"nonche' dei pagamenti di cui alla
lettera e-bis)", sono sostituite dalle seguenti: "nonche' dei
pagamenti di cui alle lettere c-bis) ed e-bis)"."» sono sostituite
dalle seguenti: «"dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1,
lettere a), b) e c)," sono sostituite dalle seguenti: "dei rendiconti
di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis),".».
All'articolo 36:
al comma 3, dopo le parole: «codice del processo
amministrativo» sono inserite le seguenti: «, di cui all'allegato 1
al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,».
Nel capo V, dopo l'articolo 37 e' aggiunto il seguente:
«Art. 37-bis (Sospensione temporanea delle segnalazioni a
sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni
creditizie). - 1. Fino al 30 settembre 2020, le segnalazioni a
sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi
della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994,
come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174
del 27 luglio 2012, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure
di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono sospese a decorrere dalla
data dalla quale tali misure sono state concesse.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di
informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul
credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari
partecipano su base volontaria».
All'articolo 38:
al comma 1, le parole: «e' riconosciuto l'adeguamento immediato
della quota capitaria/oraria ai Medici di Medicina Generale e ai
Pediatri di Libera Scelta ai contenuti economici» sono sostituite
dalle seguenti: «e' riconosciuto ai medici di medicina generale e ai
pediatri di libera scelta l'adeguamento immediato delle quote
capitaria e oraria ai contenuti economici»;
al comma 2, le parole: «cessano gli effetti di cui al comma 1»
sono sostituite dalle seguenti: «cessa l'applicazione delle
disposizioni del comma 1»;
al comma 6, le parole: «e' riconosciuto l'adeguamento immediato
del trattamento economico spettante agli specialisti ambulatoriali,
ai contenuti economici» sono sostituite dalle seguenti: «e'
riconosciuto agli specialisti ambulatoriali l'adeguamento immediato
del trattamento economico ai contenuti economici».
All'articolo 39:
al comma 1, le parole: «corredata dal benestare» sono
sostituite dalle seguenti: «corredata del benestare» e le parole:
«punti 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1) e 2)»;
al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite
le seguenti: «del presente articolo».
All'articolo 40:
al comma 2, le parole: «Commissione tecnico scientifica» sono
sostituite dalle seguenti: «Commissione consultiva
tecnico-scientifica» e le parole: «Comitato tecnico scientifico» sono
sostituite dalle seguenti: «Comitato tecnico-scientifico»;
al comma 5, le parole: «sito istituzionale» sono sostituite
dalle seguenti: «sito internet istituzionale»;
al comma 6, le parole: «non profit» sono sostituite dalle
seguenti: «senza scopo di lucro»;
al comma 7, le parole: «non derivano nuovi e maggiori oneri»
sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare nuovi o maggiori
oneri» e le parole: «sui propri bilanci» sono soppresse;
alla rubrica, la parola: «materia» e' sostituita dalle
seguenti: «in materia».
All'articolo 41:
al comma 1, le parole: «ai i lavoratori» sono sostituite dalle
seguenti: «ai lavoratori» e le parole: «dal 24 febbraio 2020 al 17
marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 24 febbraio 2020
e il 17 marzo 2020»;
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo,
valutate in 16 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, in
termini di saldo netto e di indebitamento netto, mediante
corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e, in termini di fabbisogno,
mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della
disposizione di cui al comma 12 dell'articolo 13 del presente
decreto»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo di nuova
imprenditoria in agricoltura, con decreto di natura non regolamentare
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le
modalita' per la concessione, da parte dell'Istituto di servizi per
il mercato agricolo alimentare, di mutui a tasso zero in favore di
iniziative finalizzate al sostegno di aziende agricole per la
ristrutturazione di mutui in essere, per la copertura di spese di
gestione o per investimenti nel settore agricolo e in quello della
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I mutui
sono concessi nel limite massimo di 200.000 euro, per la durata
massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento,
nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il
settore agricolo e per quello della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli. Costituiscono titoli
preferenziali per l'erogazione dei mutui l'avere costituito l'azienda
nel biennio 2019-2020, la dimensione della superficie utile agricola
e la produzione di prodotti agroalimentari tipici, sotto qualsiasi
forma tutelati. Per l'attuazione delle disposizioni del presente
comma, nello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e' istituito un fondo rotativo con
una dotazione finanziaria iniziale pari a 10 milioni di euro per
l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo e' autorizzata
l'apertura di un'apposita contabilita' speciale presso la tesoreria
dello Stato intestata al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili
connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto
delle PA, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5
febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 2020, n. 21.
4-ter. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 185, dopo le parole: "da non oltre sessanta mesi"
sono inserite le seguenti: "e nel caso di imprese agricole, anche di
nuova costituzione"».
All'articolo 42:
al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: «province autonome» sono
inserite le seguenti: «di Trento e di Bolzano»;
al secondo periodo, le parole: «al presidente, al direttore
generale ed al consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle
seguenti: «al presidente e al direttore generale,»;
al sesto periodo, le parole: «salva l'ipotesi di cumulo con
altro incarico per il quale gia' percepisca un compenso» sono
sostituite dalle seguenti: «tranne che nel caso di cumulo con altro
incarico per il quale gia' percepisca un compenso»;
al comma 2, le parole: «e alle successive integrazioni» sono
sostituite dalle seguenti: «e delle sue successive integrazioni», le
parole: «tecnico operativo» sono sostituite dalla seguente:
«tecnico-operativo» e le parole: «Covid-19 di cui all'articolo 18»
sono sostituite dalle seguenti: «COVID-19 ai sensi dell'articolo 18»;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «agli articoli 3 e 4» sono
sostituite dalle seguenti: «agli articoli 3, 4, 4-bis e 5-sexies» e
le parole: «cui al decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 e ad» sono
soppresse;
al capoverso, le parole: «Supporta altresi'» sono sostituite
dalle seguenti: «4. Il commissario coadiuva altresi'».
Dopo l'articolo 42 sono inseriti i seguenti:
«Art. 42-bis (Misure straordinarie per la progettazione e la
realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della citta' di
Siracusa). - 1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti
dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 nel
territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con
il presidente della Regione siciliana, e' nominato un Commissario
straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo
complesso ospedaliero della citta' di Siracusa, che deve essere
completato entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
2. La durata dell'incarico del Commissario straordinario e' di
un anno, prorogabile per un solo anno. L'incarico e' a titolo
gratuito.
3. Il Commissario straordinario opera nel rispetto delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea, degli obblighi internazionali e dei
principi e criteri previsti dagli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, e in deroga ad ogni altra disposizione di legge
diversa da quella penale.
4. Al fine di consentire la massima autonomia finanziaria per
la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero di cui
al comma 1, al Commissario straordinario e' intestata un'apposita
contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale, sulla quale
sono assegnate le risorse disponibili e possono confluire, inoltre,
le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare
alla progettazione e alla realizzazione del citato complesso
ospedaliero.
5. Per la progettazione e la realizzazione del complesso
ospedaliero di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a
valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 20 della legge
11 marzo 1988, n. 67, e assegnate alla Regione siciliana, ferma
restando la quota minima del finanziamento a carico della medesima
Regione e previa sottoscrizione di un accordo di programma tra il
Commissario straordinario, il Ministero della salute e il Ministero
dell'economia e delle finanze.
Art. 42-ter (Clausola di salvaguardia). - Le disposizioni del
presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con
riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
Alla tabella, al numero 2) - Operazioni di cui all'articolo 2,
comma 4, lettera b), alla prima riga e' premessa la seguente:
«
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegati
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23
Testo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (in Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 94 dell'8 aprile 2020), coordinato con la legge
di conversione 5 giugno 2020, n. 40 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di
accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri
speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di
salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali.». (20A03082)
(GU n.143 del 6-6-2020)
Vigente al: 6-6-2020
Capo I
Misure di accesso al credito per le imprese
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Misure temporanee per il sostegno
alla liquidita' delle imprese
1. Al fine di assicurare la necessaria liquidita' alle imprese con
sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche
e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE
S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformita' alla
normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei
criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di
banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli
altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per
finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli
impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non
superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di
cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie
imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea
n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi
professionisti titolari di partita IVA nonche' le associazioni
professionali e le societa' tra professionisti, che abbiano
pienamente utilizzato la loro capacita' di accesso al Fondo di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, nonche' alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, anche alle cessioni di crediti con garanzia di
solvenza prestata dal cedente effettuate, dopo la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle imprese
di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai sensi della legge
21 febbraio 1991, n. 52, a banche e a intermediari finanziari
iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385. I limiti di importo del prestito di cui al
comma 2, lettera c), e le percentuali di copertura della garanzia di
cui al comma 2, lettera d), sono riferiti all'importo del
corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei crediti. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze possono essere stabiliti modalita' attuative e
operative nonche' ulteriori elementi e requisiti integrativi per
l'esecuzione delle operazioni di cui al presente comma. La procedura
e la documentazione necessaria per il rilascio della garanzia ai
sensi del presente comma sono ulteriormente specificate dalla SACE
S.p.A.
1-ter. Dalle garanzie per finanziamenti di cui al presente articolo
sono in ogni caso escluse le societa' che controllano direttamente o
indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una
societa' residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a
fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o
indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una
societa' residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a
fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si
intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE
delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con
conclusioni del Consiglio dell'Unione europea. La condizione di cui
al presente comma non si applica se la societa' dimostra che il
soggetto non residente svolge un'attivita' economica effettiva,
mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Ai
fini del presente comma, il contribuente puo' interpellare l'Agenzia
delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della
legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Le garanzie di cui ai commi 1 e 1- bis sono rilasciate alle
seguenti condizioni:
a) la garanzia e' rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per
finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilita'
per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36
mesi;
b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella
categoria delle imprese in difficolta' ai sensi del Regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento
(UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n.
1388/2014 del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non
risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema
bancario, come rilevabili dal soggetto finanziatore;
b-bis) nella definizione del rapporto tra debito e patrimonio
netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'impresa, che
non puo' essere superiore a 7,5, come indicato dal numero 1) della
lettera e) del punto 18) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e che costituisce un
parametro indispensabile per la definizione di «impresa in
difficolta'», sono compresi nel calcolo del patrimonio i crediti non
prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e
appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni
richiamate al citato articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo
periodo, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante
l'apposita piattaforma elettronica;
c) l'importo del prestito assistito da garanzia non e' superiore
al maggiore tra i seguenti elementi:
1) 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa relativo al
2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione
fiscale;
2) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al
2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se
l'impresa non ha approvato il bilancio; qualora l'impresa abbia
iniziato la propria attivita' successivamente al 31 dicembre 2018, si
fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di
attivita', come documentato e attestato dal rappresentante legale
dell'impresa;
d) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra
garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del
finanziamento, copre l'importo del finanziamento concesso nei limiti
delle seguenti quote percentuali:
1) 90 per cento per imprese con non piu' di 5000 dipendenti in
Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
2) 80 per cento per imprese con valore del fatturato superiore
a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con piu' di 5000
dipendenti in Italia;
3) 70 per cento per le imprese con valore del fatturato
superiore a 5 miliardi di euro;
e) le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio
della garanzia sono le seguenti:
1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono
corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante
il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100
punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie
imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti
base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo
anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
f) la garanzia e' a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e
conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza
prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;
g) la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa
successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per
capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo
garantito;
h) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e
il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere
inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai
soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma
prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante
legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere
almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato
richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le
medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e
attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti,
ed il costo effettivamente applicato all'impresa;
i) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che
essa, nonche' ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte
del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette
alla direzione e al coordinamento da parte della medesima, non
approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel
corso dell'anno 2020. Qualora le suddette imprese abbiano gia'
distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della
richiesta del finanziamento, l'impegno e' assunto dall'impresa per i
dodici mesi successivi alla data della richiesta;
l) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a
gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del
rilascio del finanziamento coperto da garanzia l'ammontare
complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato
risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di
entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni
delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del
regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in
vigore del presente decreto;
n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato
a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di
ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in
stabilimenti produttivi e attivita' imprenditoriali che siano
localizzati in Italia, come documentato e attestato dal
rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, e le medesime
imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;
n-bis) il finanziamento di cui alla lettera n) deve essere
altresi' destinato, in misura non superiore al 20 per cento
dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute
o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31
dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente
impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia di COVID-19
o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della
stessa, a condizione che l'impossibilita' oggettiva del rimborso sia
attestata dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito
indicato dal comma 2, lettera c), si fa riferimento al valore del
fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da
parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa
appartenga ad un gruppo. L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare
alla banca finanziatrice tale valore. Ai fini della verifica del
suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di piu'
finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo
ovvero da altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti
si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo
quando la prima e' parte di un gruppo, siano beneficiari di piu'
finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, gli importi
di detti finanziamenti si cumulano.
4. Ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia
indicata dal comma 2, lettera d), si fa riferimento al valore su base
consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo,
qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa
richiedente e' tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale
valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera d) si applicano
sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del
finanziamento.
5. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie
disciplinate dai commi 1 e 1-bis e' accordata di diritto la garanzia
dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operativita'
sara' registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia
dello Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende
al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni
altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le
medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero
dell'economia e delle finanze le attivita' relative all'escussione
della garanzia e al recupero dei crediti, che puo' altresi' delegare
alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali
e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia.
SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a
SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attivita' di rilascio delle
garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia
dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e
condizioni previsti dal presente articolo.
6. Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in
favore di imprese con non piu' di 5000 dipendenti in Italia e con
valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati
risultanti dal bilancio ovvero di dati certificati con riferimento
alla data di entrata in vigore del presente decreto se l'impresa non
ha approvato il bilancio, si applica la seguente procedura
semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale e
documentale da SACE S.p.A., fermo quanto previsto dal comma 9:
a) l'impresa interessata all'erogazione di un finanziamento
garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore, che
puo' operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con
altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo
Stato;
b) in caso di esito positivo della delibera di erogazione del
finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi
trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. la
quale esamina la richiesta stessa, verificando l'esito positivo del
processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un
codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento
assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A.
7. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato
superiori alle soglie indicate dal comma 6, il rilascio della
garanzia e del corrispondente codice unico e' subordinato altresi'
alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla
base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in
considerazione il ruolo che l'impresa che beneficia della garanzia
svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:
a) contributo allo sviluppo tecnologico;
b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
e) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva
strategica.
8. Con il decreto di cui al comma 7 possono essere elevate le
percentuali di cui al comma 2, lettera d), fino al limite di
percentuale immediatamente superiore a quello ivi previsto,
subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in
capo all'impresa beneficiaria indicati nella decisione, in relazione
alle aree e ai profili di cui al comma 7.
9. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico a
SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalita' da
quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte
dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli
impegni e delle condizioni previsti ai sensi del presente articolo.
SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e
delle finanze.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono
essere disciplinate ulteriori modalita' attuative e operative, ed
eventuali elementi e requisiti integrativi, per l'esecuzione delle
operazioni di cui ai commi da 1 a 9.
11. In caso di modifiche della Comunicazione della Commissione
europea del 19 marzo 2020 recante un «Quadro temporaneo per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19», condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a 8 possono
essere conseguentemente adeguati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico.
12. L'efficacia dei commi da 1 a 9 e' subordinata all'approvazione
della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea.
13. Fermo restando il limite complessivo massimo di cui al comma 1,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere
concessa, in conformita' alla normativa dell'Unione europea, la
garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere da Cassa
depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) entro il 31 dicembre 2020
derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzie di prima
perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma,
da banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in
Italia alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una
riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da
«COVID-19» e che prevedano modalita' tali da assicurare la
concessione da parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti
in funzione dell'ammontare del capitale regolamentare liberato per
effetto delle garanzie stesse. La garanzia e' a prima richiesta,
incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti
previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della
migliore mitigazione del rischio.
14. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo a copertura delle garanzie
concesse ai sensi dei commi 5 e 13, nonche' di quelle concesse ai
sensi dell'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per
l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 1.000 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio
dello Stato, per un corrispondente importo, delle risorse disponibili
sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per la gestione del fondo e'
autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria
centrale intestato alla SACE S.p.A., su cui sono versate le
commissioni incassate ai sensi del comma 2, lettera e), al netto dei
costi di gestione sostenuti dalla SACE S.p.A. per le attivita' svolte
ai sensi del presente articolo, risultanti dalla contabilita' della
medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio a seguito dell'approvazione
del bilancio.
14-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidita' alle imprese
indicate al comma 1, la SACE S.p.A., fino al 31 dicembre 2020,
concede garanzie, in conformita' alla normativa dell'Unione europea
in materia di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle
condizioni previsti nel presente articolo, in favore di banche,
istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti
che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di
debito emessi dalle suddette imprese a cui sia attribuita da parte di
una primaria agenzia di rating una classe almeno pari a BB- o
equivalente. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del
presente comma, unitamente a quelli assunti ai sensi del comma 1, non
devono superare l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di
euro.
14-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 14-bis, qualora la
classe di rating attribuita sia inferiore a BBB-, i sottoscrittori
originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si
obbligano a mantenere una quota pari almeno al 30 per cento del
valore dell'emissione per l'intera durata della stessa.
14-quater. Alle garanzie di cui ai commi 14-bis e 14-ter si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3, 4,
8, 9, 10, 11 e 12. Con riferimento al comma 2, lettera b), nel caso
di emissioni obbligazionarie organizzate da soggetti diversi da
banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali o altri
soggetti abilitati all'esercizio del credito, l'impresa emittente
fornisce alla SACE S.p.A. una certificazione attestante che alla data
del 29 febbraio 2020 la stessa non risultava presente tra le
esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai
sensi della normativa dell'Unione europea. Con riferimento al comma
9, i sottoscrittori dei prestiti obbligazionari o dei titoli di
debito nominano un rappresentante comune che fornisce un rendiconto
periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le
modalita' da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il
rispetto, da parte dell'impresa emittente e dei sottoscrittori, degli
impegni e delle condizioni previsti.
14-quinquies. Alle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle
garanzie disciplinate dal presente articolo e' accordata di diritto
la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui
operativita' sara' registrata dalla SACE S.p.A. con gestione
separata. La garanzia dello Stato e' esplicita, incondizionata,
irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento
degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle
commissioni ricevute per le medesime garanzie. La SACE S.p.A. svolge,
anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, le
attivita' relative all'escussione della garanzia e al recupero dei
crediti, che puo' altresi' delegare alle banche, alle istituzioni
finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti
abilitati all'esercizio del credito in Italia. La SACE S.p.A. opera
con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze possono essere impartiti alla SACE
S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attivita' di rilascio delle
garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia
dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi nonche' dei criteri
e delle condizioni previsti dal presente articolo.
14-sexies. Il rilascio delle garanzie di cui ai commi 14-bis e
14-ter da parte della SACE S.p.A., con l'emissione del corrispondente
codice unico identificativo di cui al comma 6, lettera b), nel caso
di emissione di importo eguale o superiore a euro 100 milioni ovvero
nel caso in cui sia richiesto, ai sensi del comma 8, l'incremento
della percentuale di copertura di cui al comma 2, lettera d), e'
subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo
economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE
S.p.A., tenendo anche in considerazione il ruolo che l'impresa
emittente svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:
a) contributo allo sviluppo tecnologico;
b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
d) impatto sui livelli occupazionali e sul mercato del lavoro;
e) rilevanza specifica nell'ambito di una filiera produttiva
strategica.
Art. 1 - bis
Dichiarazione sostitutiva per le richieste
di nuovi finanziamenti
1. Le richieste di nuovi finanziamenti effettuati ai sensi
dell'articolo 1 devono essere integrate da una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'articolo 47 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il titolare o
il legale rappresentante dell'impresa richiedente, sotto la propria
responsabilita', dichiara:
a) che l'attivita' d'impresa e' stata limitata o interrotta
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti
dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima
emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di
continuita' aziendale;
b) che i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario
finanziario sono veritieri e completi;
c) che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera n), il
finanziamento coperto dalla garanzia e' richiesto per sostenere costi
del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in
stabilimenti produttivi e attivita' imprenditoriali che sono
localizzati in Italia;
d) che e' consapevole che i finanziamenti saranno accreditati
esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono
contestualmente indicati;
e) che il titolare o il legale rappresentante istante nonche' i
soggetti indicati all'articolo 85, commi 1 e 2, del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni
ostative previste dall'articolo 67 del medesimo codice di cui al
decreto legislativo n. 159 del 2011;
f) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non
e' intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per
reati commessi in violazione delle norme per la repressione
dell'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di
cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74.
2. Non appena ricevuta l'autodichiarazione di cui al comma 1, il
soggetto al quale e' chiesto il finanziamento la trasmette
tempestivamente alla SACE S.p.A.
3. L'operativita' sul conto corrente dedicato di cui al comma 1,
lettera d), e' condizionata all'indicazione, nella causale del
pagamento, della locuzione: «Sostegno ai sensi del decreto-legge n.
23 del 2020».
4. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con
protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il
Ministero dell'economia e delle finanze e la SACE S.p.A. sono
disciplinati i controlli di cui al libro II del codice di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso
procedure semplificate. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla
normativa antiriciclaggio, per la verifica degli elementi attestati
dalla dichiarazione sostitutiva prevista dal presente articolo il
soggetto che eroga il finanziamento non e' tenuto a svolgere
accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto
dichiarato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche
alle dichiarazioni sostitutive allegate alle richieste di
finanziamento e di garanzia effettuate ai sensi dell'articolo 13.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, anche ai soggetti che svolgono, anche in forma
associata, un'attivita' professionale autonoma.
Art. 1 - ter
Semplificazione delle procedure
di liquidazione degli aiuti alla pesca
1. Al fine di assicurare liquidita' alle imprese della pesca e
dell'acquacoltura colpite dall'emergenza sanitaria derivante dal
COVID-19, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, per gli anni 2017 e 2018,
ed entro novanta giorni dalla medesima data, per l'anno 2019, sono
concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui all'articolo
33, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, per le
giornate di arresto temporaneo obbligatorio dell'attivita'.
2. La presenza, all'interno della graduatoria adottata con
provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, dei soggetti ammessi e aventi diritto a seguito delle
verifiche operate dall'amministrazione da' diritto al beneficiario di
ricevere la liquidazione dell'aiuto concesso mediante ricorso al
sistema bancario, restando a carico dello stesso beneficiario il
pagamento delle spese e degli oneri relativi all'erogazione della
somma da parte del sistema bancario.
3. Sono altresi' concluse entro sessanta giorni dalla data di
presentazione delle domande le procedure di erogazione delle
indennita' per le giornate di sospensione delle attivita' di pesca a
causa dell'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19 per
l'annualita' 2020.
Art. 2
Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e
agli investimenti delle imprese
1. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti:
«SACE S.p.A. favorisce l'internazionalizzazione del settore
produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici
per l'economia italiana in termini di livelli occupazionali e
ricadute per il sistema economico del Paese, nonche' gli impegni per
operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia. Ai fini
dell'internazionalizzazione sono da considerare strategici anche la
filiera agricola nazionale, i settori del turismo e
dell'agroalimentare italiano, il settore tessile, della moda e degli
accessori, lo sviluppo di piattaforme per la vendita on line dei
prodotti del made in Italy, le camere di commercio italiane
all'estero, le fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali,
rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il made
in Italy nei settori dello sport, della cultura, dell'arte, della
cinematografia, della musica, della moda, del design e
dell'agroalimentare.»;
b) i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies,
9-septies e 9-octies sono sostituiti dai seguenti:
«9-bis. SACE S.p.A. assume gli impegni derivanti dall'attivita'
assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla
normativa dell'Unione Europea, di cui al comma 9, nella misura del
dieci per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il
novanta per cento dei medesimi impegni e' assunto dallo Stato in
conformita' al presente articolo, senza vincolo di solidarieta'. La
legge di bilancio definisce i limiti cumulati di assunzione degli
impegni da parte di SACE S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle
finanze, per conto dello Stato, sulla base del piano di attivita'
deliberato dal Comitato di cui al comma 9-sexies e approvato dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica.
9-ter. SACE S.p.A. rilascia le garanzie e le coperture
assicurative da cui derivano gli impegni di cui al comma 9-bis in
nome proprio e per conto dello Stato. Il rilascio delle garanzie e
delle coperture assicurative che sono in grado di determinare elevati
rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di
controparti connesse o paesi di destinazione, rispetto al portafoglio
complessivamente assicurato da SACE S.p.A. e dal Ministero
dell'economia e delle finanze, e' preventivamente autorizzato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Comitato per il sostegno pubblico all'esportazione istituito ai sensi
del comma 9-sexies. Il decreto del Ministro e' sottoposto al
controllo preventivo di legittimita' e alla registrazione della Corte
dei conti. Le garanzie e le coperture assicurative prevedono che la
richiesta di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza sono
rivolte unicamente a SACE S.p.A.
9-quater. A decorrere dall'anno 2020 nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo a
copertura degli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente
articolo. Tale fondo e' alimentato con i premi riscossi da SACE
S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, al
netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A., come determinate
dalla convenzione di cui al comma 9-quinquies. I premi di cui al
periodo precedente sono versati all'entrata del bilancio dello Stato
per la successiva riassegnazione in spesa al predetto fondo. La
gestione del fondo e' affidata a SACE S.p.A. che opera secondo
adeguati standard prudenziali di gestione del rischio. Il Ministero
dell'economia e delle finanze impartisce indirizzi a SACE S.p.A.
sulla gestione del fondo. Per la gestione del fondo e' autorizzata
l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.
9-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE
S.p.A. disciplinano con convenzione, di durata decennale, approvata
con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione
economica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, e sottoposta alla registrazione della Corte dei
conti:
a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell'attivita'
istruttoria delle operazioni da cui derivano gli impegni da assumere
ai sensi del comma 9-bis;
b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle
coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. quando non e' prevista
l'autorizzazione preventiva del Ministro dell'economia e delle
finanze ai sensi del comma 9-ter;
c) la gestione, anche per conto del Ministero dell'economia e
delle finanze, degli impegni in essere, ivi inclusi l'esercizio, a
tutela dei diritti di SACE S.p.A. e del Ministero dell'economia e
delle finanze, delle facolta' previste nella polizza di
assicurazione, nonche' la gestione delle fasi successive al pagamento
dell'indennizzo, incluse le modalita' di esercizio dei diritti nei
confronti del debitore e l'attivita' di recupero dei crediti;
d) le modalita' con le quali e' richiesto al Ministero
dell'economia e delle finanze il pagamento dell'indennizzo per la
quota di pertinenza e le modalita' di escussione della garanzia dello
Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonche' la
remunerazione della garanzia stessa;
e) le modalita' di informazione preventiva al Ministero
dell'economia e delle finanze e al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale in ordine alle deliberazioni
dell'organo competente di SACE S.p.A. relative agli impegni da
assumere o assunti, alle altre decisioni aziendali rilevanti ai fini
dell'assunzione di impegni, incluso il sistema aziendale di deleghe
decisionali, alla gestione degli impegni in essere e delle richieste
di indennizzo;
f) la trasmissione periodica e a richiesta di informazioni da
parte di SACE S.p.A. al Comitato di cui al comma 9-sexies e al
Comitato interministeriale per la programmazione economica, riguardo
all'andamento delle operazioni a cui si riferiscono gli impegni
assunti dallo Stato ai sensi del comma 9-bis;
g) ogni altra modalita' operativa rilevante ai fini
dell'assunzione e gestione degli impegni di cui al comma 9-bis;
h) le modalita' di gestione da parte di SACE S.p.A. del fondo
di cui al comma 9-quater e degli attivi in cui sono investite le
riserve tecniche, sulla base delle indicazioni del Ministero
dell'economia e delle finanze;
i) le modalita' di trasferimento al Ministero dell'economia e
delle finanze dei premi riscossi da SACE S.p.A. per conto di questo
ai sensi del comma 9-quater, al netto delle commissioni trattenute da
SACE S.p.A., e la determinazione delle suddette commissioni;
l) l'eventuale definizione di un livello di
patrimonializzazione minimo.
9-sexies. E' istituito presso il Ministero dell'economia e
delle finanze il Comitato per il sostegno finanziario pubblico
all'esportazione. Il Comitato e' copresieduto dal Direttore Generale
del Tesoro o da un suo delegato, e dal Direttore generale competente
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
ed e' composto da sei membri, oltre i copresidenti. I componenti del
Comitato, ed i rispettivi supplenti che, in caso di impedimento, li
sostituiscono, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate,
rispettivamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dal Ministero dell'interno, dal Ministero dello sviluppo economico,
dal Ministero della difesa e dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali. Ciascun componente partecipa alla riunione
con diritto di voto. Il presidente del Comitato puo' invitare a
partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, rappresentanti di
altri enti o istituzioni, pubblici e privati, secondo le materie
all'ordine del giorno. Per lo svolgimento delle proprie attivita', il
Comitato puo' avvalersi dell'ausilio delle amministrazioni componenti
il Comitato e puo' richiedere pareri all'IVASS su specifiche
questioni ed operazioni. Il funzionamento del Comitato e'
disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite le amministrazioni componenti il Comitato. Il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, Direzione VI
- assicura lo svolgimento delle funzioni di segreteria del Comitato.
Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennita' o
emolumenti comunque denominati, ne' rimborsi di spese.
Dall'istituzione del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica e al suo funzionamento si provvede con
le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
9-septies. Il Comitato di cui al comma 9-sexies, su proposta di
SACE S.p.A., delibera il piano annuale di attivita' di cui al comma
9-bis, che definisce l'ammontare progettato di operazioni da
assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori,
evidenziando l'importo delle operazioni da sottoporre
all'autorizzazione preventiva del Ministro dell'economia e delle
finanze ai sensi del comma 9-ter, nonche' il sistema dei limiti di
rischio (Risk Appetite Framework - "RAF"), che definisce, in linea
con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la
propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con particolare
riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi di
concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti
connesse o paesi di destinazione, le politiche di governo dei rischi
nonche' i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.
Il piano annuale di attivita' e il sistema dei limiti di rischio sono
approvati, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, con delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE).
9-octies. Il Comitato per il sostegno finanziario pubblico
all'esportazione, in aggiunta alle funzioni di cui al comma
9-septies, esprime il parere di competenza per l'autorizzazione da
rilasciarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
nei casi di cui al comma 9-ter, su istanza di SACE S.p.A., verificati
la conformita' dell'operazione deliberata da SACE S.p.A. e del
relativo impegno assicurativo al piano di attivita', al RAF e alla
convenzione di cui al comma 9-quinquies, nonche' il rispetto dei
limiti indicati al comma 9-bis. Il Comitato esamina ogni elemento
rilevante ai fini del funzionamento del sistema di sostegno pubblico
all'esportazione e all'internazionalizzazione, anche predisponendo
relazioni e formulando proposte.»;
c) dopo il comma 14, e' inserito il seguente: «14-bis. Ai fini
del sostegno e rilancio dell'economia, SACE S.p.A. e' abilitata a
rilasciare, a condizioni di mercato e in conformita' alla normativa
dell'Unione Europea, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse
controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni
finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti
abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti
sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro
l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. L'attivita' di
cui al presente comma e' svolta con contabilita' separata rispetto
alle attivita' di cui al comma 9. E' accordata di diritto per gli
impegni assunti ai sensi del presente comma la garanzia dello Stato a
prima richiesta a favore di SACE S.p.A. Non e' ammesso il ricorso
diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello Stato. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti criteri,
modalita' e condizioni del rilascio da parte di SACE S.p.A. delle
garanzie di cui al presente comma e dell'operativita' della garanzia
dello Stato, in conformita' alla normativa dell'Unione europea, e
sono altresi' individuate le attivita' che SACE S.p.A. svolge per
conto del Ministero dell'economia e delle finanze"».
2. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio di
amministrazione di SACE S.p.A. nonche' le garanzie rilasciate dallo
Stato prima della data di entrata in vigore del presente decreto
sulla base delle norme previgenti rispetto a quelle modificate dal
comma 1, lettera b), del presente articolo, e delle disposizioni
primarie e secondarie relative o collegate, restano regolate dalle
medesime norme e dalle medesime disposizioni, salvo quanto previsto
ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.
3. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio di
amministrazione di SACE S.p.A. nonche' le garanzie rilasciate dallo
Stato nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del
presente decreto e il 31 dicembre 2020, sono e restano regolate dalle
norme e dalle convenzioni vigenti alla data del 7 aprile 2020, salvo
quanto previsto ai commi 4, 5 e 7 del presente articolo. Il Comitato
di cui al comma 9-sexies dell'articolo 6 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, come modificato ai sensi del comma 1, una
volta completata la procedura di nomina dei suoi componenti con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sostituisce il
Comitato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 13 febbraio 2015, n. 3245 e successive modificazioni. A decorrere
dal 1° gennaio 2021 si applicano le disposizioni in base alle quali
gli impegni derivanti dall'attivita' assicurativa e di garanzia dei
rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea
sono assunti da SACE S.p.A. e dallo Stato nella misura
rispettivamente del dieci per cento e del novanta per cento del
capitale e degli interessi di ciascun impegno, secondo quanto
previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 269 del 2003, come
modificato dal comma 1 del presente articolo. Le risorse del fondo
istituito ai sensi del previgente articolo 6, comma 9-bis, del
decreto-legge n. 269 del 2003, confluiscono nel fondo istituito ai
sensi dell'articolo 6, comma 9-quater del decreto-legge n. 269 del
2003 come modificato dal comma 1 del presente articolo.
4. Per effetto della presente disposizione sono garantite dallo
Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, comma 9-bis
e seguenti, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come vigente
alla data del 6 aprile 2020, le seguenti operazioni nel settore
crocieristico, specificamente indicate nella tabella allegata al
presente decreto:
a) operazioni gia' autorizzate, ai sensi dell'articolo 2 della
delibera CIPE n. 75/2019;
b) operazioni ammissibili alla garanzia ai sensi dell'articolo
1, comma 2, della delibera CIPE n. 75/2019, le cui istanze sono state
gia' presentate da SACE S.p.A.;
c) ulteriori operazioni deliberate da SACE S.p.A., entro la
data di entrata in vigore del presente decreto-legge, fino
all'importo massimo di 2,6 miliardi di euro.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno 2020,
salvo quanto previsto dal comma 4, e' autorizzato a rilasciare la
garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A., di cui all'articolo 6,
comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come vigente
alla data del 6 aprile 2020, con concessione del limite speciale di
cui all'articolo 7.8 della Convenzione approvata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2014, entro i
seguenti limiti:
a) per il settore crocieristico, la garanzia dello Stato in
favore di SACE S.p.A. su nuove operazioni deliberate nel corso
dell'anno 2020, escluse quelle di cui alla lettera a) del comma 4 non
puo' eccedere l'importo massimo in termini di flusso di tre miliardi
di euro; il totale dell'esposizione cumulata conservata da SACE
S.p.A. e di quella ceduta allo Stato sul settore non puo' eccedere la
quota massima del 40 per cento dell'intero portafoglio rischi in
essere complessivamente conservato da SACE S.p.A. e ceduto allo
Stato;
b) per il settore difesa, la garanzia dello Stato in favore di
SACE S.p.A. su nuove operazioni, esclusivamente con controparte
sovrana, deliberate nel corso dell'anno 2020 non puo' eccedere
l'importo massimo in termini di flusso di cinque miliardi di euro; il
totale dell'esposizione cumulata conservata da SACE S.p.A. e di
quella ceduta allo Stato sul settore non puo' eccedere la quota
massima del 29 per cento dell'intero portafoglio rischi in essere
complessivamente conservato da SACE S.p.A. e ceduto allo Stato. La
garanzia dello Stato e' rilasciata, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su istanza di SACE S.p.A., previo
parere dell'IVASS - espresso entro 15 giorni dalla richiesta -
limitatamente alla congruita' del premio riconosciuto allo Stato, nel
principio della condivisione dei rischi e tenuto conto dei necessari
accantonamenti prudenziali alla luce del nuovo scenario di
rischiosita' sistemica e di una maggiore concentrazione, a valere
sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, vigente alla
data del 6 aprile 2020.
6. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, e'
riassicurato dallo Stato il novanta per cento degli impegni in essere
a tale data assunti da SACE S.p.A. derivanti dall'attivita'
assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla
normativa dell'Unione Europea, ad esclusione di quelli per i quali e'
gia' stata presentata la richiesta di indennizzo o per i quali e'
stato comunicato a SACE S.p.A. il verificarsi, o la minaccia che si
verifichi, un evento generatore di sinistro o un rischio incombente
di sinistro, nonche' di quelli per i quali e' stata rilasciata
garanzia dello Stato prima dell'entrata in vigore del presente
decreto- ovvero ai sensi dei commi 4 e 5. Il novanta per cento degli
attivi in cui sono investite le riserve tecniche e' trasferito da
SACE S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione
di tali attivi e' affidata a SACE S.p.A. che si attiene agli
indirizzi del Ministero dell'economia e delle finanze. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il
Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. possono
procedere ad una verifica della coerenza tra l'ammontare delle
riserve tecniche trasferite e la riassicurazione dello Stato, tenuto
conto dell'assenza di remunerazione di questa.
7. Il novanta per cento degli impegni assunti da SACE S.p.A. nel
periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente
decreto e il 31 dicembre 2020, ad esclusione di quelli di cui ai
commi 4 e 5, puo' essere riassicurato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, che approva altresi' la forma di
remunerazione concordata con SACE S.p.A., sentito il Comitato di cui
all'articolo 6, comma 9-sexies, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, come modificato dal comma 1 del presente articolo. La
remunerazione della riassicurazione di cui al periodo precedente e'
versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata
in spesa ed essere versata sul conto di tesoreria istituito dal
previgente articolo 6, comma 9-bis del decreto-legge n. 269 del
2003.».
8. Ai fini del calcolo della percentuale per la quale e' prevista
la riassicurazione ai sensi dei commi 6 e 7 si computa anche la quota
degli impegni garantiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, comma
9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, come vigente alla data del
6 aprile 2020, in modo che per ogni impegno, esclusa la quota
riassicurata da terzi, la riassicurazione di cui ai commi 6 e 7 sia
pari alla misura del novanta per cento degli impegni assunti da SACE
S.p.A.
9. Entro dieci giorni dalla data dell'entrata in vigore del
presente decreto, SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell'economia e
delle finanze una relazione dettagliata sul capitale e la dotazione
patrimoniale che si renderanno disponibili in seguito alle
disposizioni di cui al presente articolo, al fine della valutazione
sull'impiego di tali risorse per il sostegno alle imprese.
10. Ai fini della predisposizione dello schema di convenzione, il
Ministero dell'economia e delle finanze puo' affidare, con apposito
disciplinare, a societa' a totale partecipazione pubblica un incarico
di studio, consulenza, valutazione e assistenza. Al relativo onere
nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
11. L'articolo 53 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e'
abrogato.
Art. 3
SACE S.p.A. e Commissione per la vigilanza
sulla Cassa depositi e prestiti
1. SACE S.p.A. concorda con Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP
S.p.A.) le strategie industriali e commerciali al fine di
massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l'efficacia del
sistema di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione
delle imprese e di rilancio dell'economia.
2. In considerazione del ruolo strategico di SACE S.p.A. per
l'attuazione delle misure di sostegno all'esportazione e
all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio degli
investimenti:
a) CDP S.p.A. concorda preventivamente con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, l'esercizio dei diritti
di voto derivanti dalla partecipazione in SACE S.p.A.; per le
deliberazioni di nomina degli organi sociali, il Ministero
dell'economia e delle finanze agisce di concerto con il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
b) CDP S.p.A. consulta preventivamente il Ministero
dell'economia e delle finanze in merito ad operazioni di gestione
della partecipazione in SACE S.p.A. diverse da quella di cui alla
lettera a);
c) SACE S.p.A. non e' soggetta all'attivita' di direzione e
coordinamento di CDP S.p.A.;
d) SACE S.p.A. consulta preventivamente il Ministero
dell'economia e delle finanze in ordine alle decisioni aziendali
rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di rilancio
degli investimenti, con particolare riferimento alle decisioni
relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti;
e) SACE S.p.A. consulta preventivamente il Ministero
dell'economia e delle finanze e il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale in ordine alle decisioni aziendali
rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di sostegno
all'internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento
alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei
crediti;
f) SACE S.p.A., nella predisposizione del piano annuale di
attivita', tiene conto delle linee guida e di indirizzo strategico in
materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese assunte
dalla cabina di regia co-presieduta dal Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale e dal Ministro dello sviluppo
economico, di cui all'articolo 14, comma 18-bis del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111.
3. Restano fermi i poteri del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale nei confronti di Simest S.p.A., ai sensi
di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 21
settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132.
3-bis. La Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del
testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei
depositi e prestiti, di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453,
puo' avvalersi, d'intesa con i Presidenti delle Camere, delle
necessarie risorse strumentali a supporto delle funzioni ad essa
attribuite.
Capo II
Misure urgenti per garantire la continuità
delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19
Art. 4
Sottoscrizione contratti e comunicazioni
in modo semplificato
1. Ai fini degli articoli 117, 125-bis, 126-quinquies e
126-quinquiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei
contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti,
conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle
disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle
operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nel periodo compreso
tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine
dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in
data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia di
cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il
proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo
di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a
condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia
di un documento di riconoscimento in corso di validita' del
contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo
certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalita'
tali da garantirne la sicurezza, l'integrita' e l'immodificabilita'.
Il requisito della consegna di copia del contratto e' soddisfatto
mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del
contratto su supporto durevole; l'intermediario consegna copia
cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile
successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente puo' usare
il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al
contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla
legge.
Art. 4 - bis
Inserimento di nuove attivita' nella lista di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190
1. All'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere a) e b) sono abrogate;
b) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
«i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;
i-quater) servizi ambientali, comprese le attivita' di raccolta, di
trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di
trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonche' le attivita' di
risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione
dei rifiuti».
Art. 4 - ter
Obiettivi annuali di gestione di pneumatici fuori uso
1. Alla luce della situazione emergenziale derivante dalla pandemia
di COVID-19 e delle misure adottate per contenerla, in quanto
incidenti sulle attivita' commerciali e sugli spostamenti delle
persone, gli obiettivi di gestione di quantitativi di pneumatici
fuori uso su base annuale, come fissati ai sensi dell'articolo 228,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pari a quelli
immessi nel mercato e destinati alla vendita nell'anno precedente,
per l'anno in corso sono parametrati al biennio 2020-2021;
conseguentemente, la verifica delle quantita' di pneumatici fuori uso
gestite dai soggetti obbligati e' eseguita computando gli pneumatici
immessi sul mercato e destinati alla vendita nel biennio 2019-2020.
Art. 5
Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa
e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
14.
1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2021,
salvo quanto previsto al comma 2.».
Art. 6
Disposizioni temporanee in materia
di riduzione del capitale
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi
nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si
applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis,
commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo
stesso periodo non opera la causa di scioglimento della societa' per
riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484,
primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
Art. 6 - bis
Disposizioni per il sostegno
dei settori alberghiero e termale
1. Al fine di sostenere i settori alberghiero e termale, i soggetti
indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nei settori alberghiero
e termale che non adottano i principi contabili internazionali nella
redazione del bilancio possono, anche in deroga all'articolo 2426 del
codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in
materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla
sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad
esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio e'
diretta l'attivita' di impresa, risultanti dal bilancio
dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
2. La rivalutazione deve essere eseguita in uno o in entrambi i
bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di
cui al comma 1, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa
categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e
nella nota integrativa.
3. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in
bilancio di cui al comma 2 non e' dovuta alcuna imposta sostitutiva o
altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni e alle
partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, a
decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione e'
eseguita.
4. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve
essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva
designata con riferimento al presente comma, con esclusione di ogni
diversa utilizzazione.
5. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato, in
tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla societa' di
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella
misura del 10 per cento, da versare con le modalita' indicate
all'articolo 1, comma 701, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio
o di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni
rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio
successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata
eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle
minusvalenze si considera il costo del bene prima della
rivalutazione.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile
2001, n. 162, del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475,
477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
8. Le disposizioni dell'articolo 14, comma 1, della legge 21
novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il
bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in
societa' ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi
dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo
corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento e'
vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali, che
puo' essere affrancata ai sensi del comma 5 del presente articolo.
9. Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1 del presente
articolo abbiano esercitato la facolta' di cui all'articolo 1, commi
696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti
della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo
ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o
rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.
10. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate
in 0,85 milioni di euro per l'anno 2021, in 2,59 milioni di euro per
l'anno 2022, in 1,78 milioni di euro per l'anno 2023, in 1,87 milioni
di euro per l'anno 2024 e in 1,81 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
Art. 7
Disposizioni temporanee sui principi
di redazione del bilancio
1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31
dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della
continuazione dell'attivita' di cui all'articolo 2423-bis, comma
primo, n. 1), del codice civile puo' comunque essere operata se
risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data
anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui
all'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di seguito
citato anche come «decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18». Il criterio
di valutazione e' specificamente illustrato nella nota informativa
anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci
chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.
2-bis. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' facolta' delle
societa' cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile
di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30
settembre 2020"».
Art. 8
Disposizioni temporanee in materia
di finanziamenti alle societa'
1. Ai finanziamenti effettuati a favore delle societa' dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31
dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497-quinquies del
codice civile.
Art. 9
Disposizioni in materia di concordato preventivo
e di accordi di ristrutturazione
1. I termini di adempimento dei concordati preventivi, degli
accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della
crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data
successiva al 23 febbraio 2020 sono prorogati di sei mesi.
2. Nei procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione
degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio
2020 il debitore puo' presentare, sino all'udienza fissata per
l'omologazione, istanza al tribunale per la concessione di un termine
non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di
una nuova proposta di concordato ai sensi dell'articolo 161 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 o di un nuovo accordo di
ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267. Il termine decorre dalla data del decreto con cui
il Tribunale assegna il termine e non e' prorogabile. L'istanza e'
inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di
concordato preventivo nel corso del quale e' gia' stata tenuta
l'adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze
stabilite dall'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
3. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di
adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di
ristrutturazione deposita sino all'udienza fissata per l'omologazione
una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando
altresi' la documentazione che comprova la necessita' della modifica
dei termini. Il differimento dei termini non puo' essere superiore di
sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Nel procedimento per
omologazione del concordato preventivo il Tribunale acquisisce il
parere del Commissario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la
sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-bis del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, procede all'omologazione, dando
espressamente atto delle nuove scadenze.
4. Il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui
all'articolo 161, comma sesto, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, che sia gia' stato prorogato dal Tribunale, puo', prima della
scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore
proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui e' stato
depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. L'istanza
indica gli elementi che rendono necessaria la concessione della
proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il Tribunale, acquisito il
parere del Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga
quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati
motivi. Si applica l'articolo 161, commi settimo e ottavo, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267.
5. L'istanza di cui al comma 4 puo' essere presentata dal debitore
che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo
182-bis, comma settimo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il
Tribunale provvede in camera di consiglio omessi gli adempimenti
previsti dall'articolo 182-bis, comma settimo, primo periodo, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e concede la proroga quando
ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi e che
continuano a sussistere i presupposti per pervenire a un accordo di
ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all'articolo
182-bis, primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
5-bis. Il debitore che, entro la data del 31 dicembre 2021, ha
ottenuto la concessione dei termini di cui all'articolo 161, sesto
comma, o all'articolo 182-bis, settimo comma, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, puo', entro i suddetti termini, depositare un
atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un
piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera
d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel
registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla
pubblicazione medesima. Il tribunale, verificate la completezza e la
regolarita' della documentazione, dichiara l'improcedibilita' del
ricorso presentato ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o
dell'articolo 182-bis, settimo comma, del citato regio decreto n. 267
del 1942.
5-ter. Le disposizioni dell'articolo 161, decimo comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano ai ricorsi presentati
ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto
n. 267 del 1942 depositati entro il 31 dicembre 2020.
Art. 10
Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la
dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza.
1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30
giugno 2020 sono improcedibili.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano:
a) al ricorso presentato dall'imprenditore in proprio, quando
l'insolvenza non e' conseguenza dell'epidemia di COVID-19;
b) all'istanza di fallimento da chiunque formulata ai sensi degli
articoli 162, secondo comma, 173, secondo e terzo comma, e 180,
settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c) alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella
medesima e' fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui
all'articolo 15, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, o quando la richiesta e' presentata ai sensi dell'articolo 7,
numero 1), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942.
3. Quando alla dichiarazione di improcedibilita' dei ricorsi
presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito, entro il 30
settembre 2020, la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al
comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10, 64,
65, 67, primo e secondo comma, 69-bis e 147 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267.
Art. 11
Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito
1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di
scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31
agosto 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di
credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella
stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera
a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di
garanzia, salva la facolta' degli stessi di rinunciarvi
espressamente.
2. L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di
sospensione e' pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione
di cui al comma 1 opera su:
a) i termini per la presentazione al pagamento;
b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni
equivalenti;
c) i termini previsti all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b),
della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonche' all'articolo 9-bis,
comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990;
d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto
dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990.
3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo
2020 fino al 31 agosto 2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali
alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; ove
gia' pubblicati le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con
riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al
prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15
dicembre 1990, n. 386, e le iscrizioni nell'archivio informatizzato
di cui all'articolo 10-bis della medesima legge n. 386 del 1990, che,
ove gia' effettuate, sono cancellate.
Art. 12
Fondo solidarieta' mutui «prima casa»,
cd. «Fondo Gasparrini
1. Per lavoratori autonomi, ai sensi dell'articolo 54, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intendono i
soggetti di cui all'articolo 28, comma 1, del medesimo decreto-legge
n. 18 del 2020.
1-bis. All'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, le parole: «e ai liberi professionisti» sono
sostituite dalle seguenti: «, ai liberi professionisti, agli
imprenditori individuali e ai soggetti di cui all'articolo 2083 del
codice civile"».
2. Per un periodo di nove mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto, in deroga alla disciplina vigente, l'accesso ai benefici del
Fondo di cui all'articolo 2, commi 475 e seguenti della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e' ammesso anche nell'ipotesi di mutui in
ammortamento da meno di un anno.
2-bis. Fino al 31 dicembre 2020, a fronte delle domande di
sospensione dei mutui pervenute alla banca a partire dal 28 marzo
2020 a valere sul Fondo di cui al comma 2 e delle quali la banca ha
verificato la completezza e la regolarita' formale, la banca avvia la
sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di
presentazione della domanda. Il gestore del Fondo, ricevuta dalla
banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei
presupposti e comunica alla banca, entro venti giorni, l'esito
dell'istruttoria. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si
ritiene comunque accolta. In caso di esito negativo dell'istruttoria
comunicato dal gestore, la banca puo' riavviare l'ammortamento del
mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data di
presentazione della domanda.
2-ter. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' inserita la seguente:
«a-bis) l'ammissione ai benefici del Fondo e' estesa alle quote di
mutuo relative alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale e
alle relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino nelle
condizioni di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, come da ultimo modificato dal presente articolo».
2-quater. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui
al comma 2-ter e, in particolare, quelle relative all'individuazione
della quota di mutuo da sospendere.
Art. 12 - bis
Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e
manifestazioni commerciali internazionali
1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, spetta, per l'anno 2020, anche per le spese
sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e
manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in
ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto.
Art. 12 - ter
Disposizioni in materia di beni di impresa
1. La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni di
cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, alle condizioni ivi stabilite, puo' essere effettuata
nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021;
limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in
bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n.
342, si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal
periodo di imposta in corso alla data del 1o dicembre 2022, del 1o
dicembre 2023 o del 1o dicembre 2024.
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 6,9 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 11,8 milioni
di euro per l'anno 2020, in 2 milioni di euro per l'anno 2021 e in
6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:
a) quanto a 10,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo
di una corrispondente quota del margine disponibile, risultante a
seguito dell'attuazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con
le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento,
presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre
2012, n. 243, e della relativa integrazione;
b) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di
euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e
2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate
derivanti dal presente articolo.
Art. 12 - quater
Modifica all'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
in materia di detraibilita' dell'IVA sugli acquisti dei beni
oggetto di erogazioni liberali
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, e' inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gli acquisti dei
beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai sensi dei
commi 1 e 2 del presente articolo si considerano effettuati
nell'esercizio dell'impresa, arte o professione ai fini della
detrazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
Art. 13
Fondo centrale di garanzia PMI
1. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del
Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure:
a) la garanzia e' concessa a titolo gratuito;
b) l'importo massimo garantito per singola impresa e' elevato,
nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di
euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti
non superiore a 499. Resta fermo che la misura di cui alla presente
lettera si applica, alle medesime condizioni, anche qualora almeno il
25 per cento del capitale o dei diritti di voto sia detenuto
direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure,
congiuntamente, da piu' enti pubblici;
c) la percentuale di copertura della garanzia diretta e'
incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del
Fondo di garanzia, al 90 per cento dell'ammontare di ciascuna
operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione
Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'unione europea (TFUE), per le operazioni finanziarie con durata
fino a 72 mesi. L'importo totale delle predette operazioni
finanziarie non puo' superare, alternativamente:
1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario
(compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel
sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei
subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso
di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo
massimo del prestito non puo' superare i costi salariali annui
previsti per i primi due anni di attivita';
2) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel
2019;
3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per
costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e
medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con
numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno e'
attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445;
3-bis) per le imprese caratterizzate da cicli produttivi
ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A, sezioni A.1.d) e A.1.e),
dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12
febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019, i ricavi delle vendite e delle
prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in
corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019;
d) per le operazioni finanziarie aventi le caratteristiche di
durata e importo di cui alla lettera c), la percentuale di copertura
della riassicurazione e' incrementata, anche mediante il concorso
delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento
dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia o
dalle societa' cooperative previste dall'articolo 112, comma 7, terzo
periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la
percentuale massima di copertura del 90 per cento, previa
autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108
del TFUE, e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene
conto della remunerazione per il rischio di credito. Fino
all'autorizzazione della Commissione Europea e, successivamente alla
predetta autorizzazione, per le operazioni finanziarie non aventi le
predette caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c) e
alla presente lettera d), le percentuali di copertura sono
incrementate, rispettivamente, all'80 per cento per la garanzia
diretta di cui alla lettera c) e al 90 per cento per la
riassicurazione di cui alla presente lettera d) anche per durate
superiori a dieci anni. La garanzia del Fondo puo' essere cumulata
con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri soggetti
abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino
alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso;
e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia
diretta nella misura dell'80 per cento e per la riassicurazione nella
misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro
fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate
non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i
finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del
soggetto beneficiario, purche' il nuovo finanziamento preveda
l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo
in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito
accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione
ovvero, per i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore in
data successiva alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, in misura pari ad almeno il 25 per
cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento
oggetto di rinegoziazione. Nei casi di cui alla presente lettera il
soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una
dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse
applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per
effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;
f) per le operazioni per le quali le banche o gli intermediari
finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la
sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola
quota capitale, ovvero l'allungamento della scadenza dei
finanziamenti, in connessione agli effetti indotti dalla diffusione
del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la
durata della garanzia del Fondo e' estesa in conseguenza;
g) fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 2, del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, e fatto
salvo quanto previsto per le operazioni finanziarie di cui alla
lettera m) del presente comma, la garanzia e' concessa senza
applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera
A, delle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere
generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di
cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27
febbraio 2019. Ai fini della definizione delle misure di
accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede di
ammissione della singola operazione finanziaria, la probabilita' di
inadempimento delle imprese e' calcolata esclusivamente sulla base
dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario del suddetto
modello di valutazione. Con frequenza bimestrale, in riferimento
all'insieme delle operazioni finanziarie ammesse alla garanzia, la
consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a valere sul
Fondo e' corretta in funzione dei dati della Centrale dei rischi
della Banca d'Italia, acquisiti dal Gestore del Fondo alla data della
presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia;
g-bis) la garanzia e' concessa anche in favore dei beneficiari
finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia,
esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come
inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti
deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze
generali della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio
2008, purche' la predetta classificazione non sia stata effettuata
prima del 31 gennaio 2020;
g-ter) la garanzia e' altresi' concessa, con esclusione della
garanzia di cui alla lettera e), in favore di beneficiari finali che
presentano esposizioni che, prima del 31 gennaio 2020, sono state
classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute
e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B)
delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272
del 30 luglio 2008 e che sono state oggetto di misure di concessione.
In tale caso, il beneficio della garanzia e' ammesso anche prima che
sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le
misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le suddette
esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, ai
sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettera b), del regolamento
(UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013, se, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
le citate esposizioni non sono piu' classificabili come esposizioni
deteriorate, non presentano importi in arretrato successivi
all'applicazione delle misure di concessione e il soggetto
finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria
del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale
dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo 47-bis,
paragrafo 6, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013;
g-quater) la garanzia e' concessa, anche prima che sia trascorso un
anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione
o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state
classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo
47-bis, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, in favore
delle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state
ammesse alla procedura del concordato con continuita' aziendale di
cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi
dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942 o
hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo
regio decreto, purche', alla data di entrata in vigore del presente
decreto, le loro esposizioni non siano classificabili come
esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato
successivi all'applicazione delle misure di concessione e il soggetto
finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria
del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale
dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo 47-bis,
paragrafo 6, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono,
in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni
classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria
vigente;
h) non e' dovuta la commissione per il mancato perfezionamento
delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del
citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017;
i) per operazioni di investimento immobiliare nei settori
turistico-alberghiero, compreso il settore termale, e delle attivita'
immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a
euro 500.000,00, la garanzia del Fondo puo' essere cumulata con altre
forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
l) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti,
anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate
dall'emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento,
a specifici settori e filiere colpiti dall'epidemia, la quota della
tranche junior coperta dal Fondo puo' essere elevata del 50 per
cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di
intervento di ulteriori garanti;
m) previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi
dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo,
con copertura al 100 per cento sia in garanzia diretta che in
riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche,
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico
bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e
dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore
di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attivita'
di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di
societa' tra professionisti nonche' di agenti di assicurazione,
subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione
del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi
la cui attivita' d'impresa e' stata danneggiata dall'emergenza
COVID-19, secondo quanto attestato dall'interessato mediante
dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purche' tali
finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima
di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un
importo non superiore, alternativamente, anche tenuto conto di eventi
calamitosi, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o
2), come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima
dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia
ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante
autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non
superiore a 30.000 euro. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad
esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia,
l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei
confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare
delle esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del
presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni
intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento
contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del
presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto
finanziato. Nei casi di cessione o affitto di azienda con
prosecuzione della medesima attivita' si considera altresi'
l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei
redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente
applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di
garanzia diretta, o un premio complessivo di garanzia, nel caso di
riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi
di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque,
non superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici
(Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello
0,20 per cento. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento
del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese e'
concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il
soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia
del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei
requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da
parte del gestore del Fondo medesimo. La garanzia e' altresi'
concessa in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni
che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come
inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti
deteriorate ai sensi delle avvertenze generali, parte B), paragrafo
2, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, a
condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del
finanziamento non siano piu' classificabili come esposizioni
deteriorate ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 4, del
regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013. Nel caso in cui le predette esposizioni siano
state oggetto di misure di concessione, la garanzia e' altresi'
concessa in favore dei beneficiari finali a condizione che le stesse
esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate ai
sensi del citato articolo 47-bis, paragrafo 6, del regolamento (UE)
n. 575/2013, ad eccezione di quanto disposto dalla lettera b) del
medesimo paragrafo;
m-bis) per i finanziamenti di cui alla lettera m) concessi fino
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, i soggetti beneficiari possono chiedere, con
riguardo all'importo finanziato e alla durata, l'adeguamento del
finanziamento alle nuove condizioni introdotte dalla legge di
conversione del presente decreto;
n) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non
superiore a 3.200.000 euro, la cui attivita' d'impresa e' stata
danneggiata dall'emergenza COVID-19, secondo quanto attestato
dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000 n. 445, la garanzia di cui alla lettera c) puo' essere
cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o altri
soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse
proprie, sino alla copertura del 100 per cento del finanziamento
concesso. La predetta garanzia puo' essere rilasciata per prestiti di
importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui
alla lettera c), numeri 1) o 2). Si ha un nuovo finanziamento quando,
ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia,
l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei
confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare
delle esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del
presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni
intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento
contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del
presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto
finanziato. Le regioni, gli enti locali, le Camere di Commercio,
anche per il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni di settore,
anche unitamente alle associazioni e agli enti di riferimento,
possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di
sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche
a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa e reti
d'impresa di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Nei finanziamenti di cui al periodo
precedente, la garanzia e' estesa esclusivamente alla quota di
credito incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Nei casi di
cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima
attivita' si considera, altresi', l'ammontare dei ricavi risultante
dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio
depositato dal cedente o dal locatore;
n-bis) previa autorizzazione della Commissione europea al fine di
rafforzare il supporto all'emergenza da COVID-19 prestato dalle
cooperative e dai confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 3 gennaio 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2017, possono imputare
al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i
fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da
contributi pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle
attribuzioni annuali di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108,
esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse sono
attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai fini di
vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le
eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote
proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto
patrimoniale o amministrativo ne' sono computate nel capitale sociale
o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per
la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa
deliberazione, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione
del bilancio, e' di competenza dell'assemblea ordinaria;
o) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli
adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla
garanzia del Fondo;
p) la garanzia del Fondo puo' essere richiesta anche su
operazioni finanziarie gia' perfezionate con l'erogazione da parte
del soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di
presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31
gennaio 2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere
al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del
tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al
soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione
della garanzia;
p-bis) per i finanziamenti di importo superiore a 25.000 euro la
garanzia e' rilasciata con la possibilita' per le imprese di
avvalersi di un preammortamento fino a ventiquattro mesi.
2. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del
Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a) della legge 23
dicembre 1996, n. 662, per le garanzie su portafogli di
finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese
danneggiate dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20 per
cento da imprese aventi, alla data di inclusione dell'operazione nel
portafoglio, un rating, determinato dal soggetto richiedente sulla
base dei propri modelli interni, non superiore alla classe «BB» della
scala di valutazione Standard's and Poor's, sono applicate le
seguenti misure:
a) l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti e'
innalzato a euro 500 milioni;
b) i finanziamenti hanno le caratteristiche di durata e importo
previste dal comma 1, lettera c), e possono essere deliberati,
perfezionati ed erogati dal soggetto finanziatore prima della
richiesta di garanzia sul portafoglio di finanziamenti ma comunque in
data successiva al 31 gennaio 2020;
c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del
merito di credito da parte del Gestore del Fondo;
d) il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del
portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la
probabilita' di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base
dei propri modelli interni;
e) la garanzia e' concessa a copertura di una quota non superiore
al 90 per cento della tranche junior del portafoglio di
finanziamenti;
f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2018, non puo' superare il 15 per
cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero il 18
per cento, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto
finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di
ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;
g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio
garantito, il Fondo copre il 90 per cento della perdita registrata
sul singolo finanziamento;
h) i finanziamenti possono essere concessi anche in favore delle
imprese ubicate nelle regioni sul cui territorio e' stata disposta la
limitazione dell'intervento del predetto Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia dei
fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva.
3. All'articolo 18, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti
«fino al 10 aprile 2020».
4. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi
dell'articolo 108 del TFUE, la garanzia dei confidi di cui
all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria,
nazionale, regionale e camerale, puo' essere concessa sui
finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a copertura della
quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del Fondo
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica.
4-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, anche tramite propri organismi consortili, con le
risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione
vigente, al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle
piccole e medie imprese, possono, anche con la costituzione di
appositi fondi, concedere contributi alle piccole e medie imprese in
conto commissioni di garanzia su operazioni finanziarie ammesse alla
riassicurazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di
contenere i costi delle garanzie concesse da soggetti garanti
autorizzati.
4-ter. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 4-bis non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia per le piccole
e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996 n. 662, qualora il rilascio della
documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla
consultazione della banca dati nazionale unica prevista dall'articolo
96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'aiuto e'
concesso all'impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza
della documentazione medesima. Nel caso in cui la documentazione
successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause
interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia, e'
disposta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi
3 e 4, del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011 e
dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123,
mantenendo l'efficacia della garanzia.
6. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, dopo le parole «organismi pubblici» sono inserite le parole «e
privati».
7. Le garanzie di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, nonche' le garanzie su portafogli di minibond,
sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo,
assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di
risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su
singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85 per cento della
dotazione disponibile del Fondo.
8. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui
all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, in possesso del requisito per la
qualificazione come micro, piccola o media impresa, beneficiano, a
titolo gratuito e nella misura massima dell'80 per cento
dell'ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove imprese
costituite o che hanno iniziato la propria attivita' non oltre tre
anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente
valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, senza
valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari
finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi
operatori, di erogazioni di microcredito in favore di beneficiari
come definiti dal medesimo articolo 111 e dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176.
9. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, le parole «euro 25.000,00» sono sostituite
dalle seguenti: «euro 40.000,00». Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono apportate al regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014,
n. 176, le modificazioni necessarie per adeguarlo alla disposizione
di cui al primo periodo del presente comma.
10. Per le finalita' di cui al presente articolo, al Fondo di
garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 1.729 milioni di euro per
l'anno 2020.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto
compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all'articolo 17,
comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore
delle imprese agricole, forestali, della pesca e dell'acquacoltura e
dell'ippicoltura, nonche' dei consorzi di bonifica e dei birrifici
artigianali. Per le finalita' di cui al presente comma sono assegnati
all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette risorse
sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente
istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al
fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.
12. L'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e'
abrogato.
12-bis. Fino al 31 dicembre 2020, le risorse del Fondo di garanzia
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate
all'erogazione della garanzia di cui al comma 1, lettera m), del
presente articolo in favore degli enti del Terzo settore, compresi
gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attivita' di
impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o
finalizzata all'autofinanziamento. Per le finalita' di cui al
presente comma, per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite,
proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti dal bilancio
o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per
l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 o, in mancanza, dal bilancio o
rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per
l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.829
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 1.580 milioni
di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti
dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12 e, quanto a
249 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente
riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Art. 13 - bis
Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura
1. Per l'esercizio relativo all'anno 2020, in acconto sul saldo di
fine esercizio, e' riassegnato al Fondo per la prevenzione del
fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996,
n. 108, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il 20
per cento dell'attivo di esercizio del Fondo di solidarieta' per le
vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della medesima legge n.
108 del 1996, risultante alla data del 30 settembre 2020.
Art. 13 - ter
Microcredito
1. All'articolo 112, comma 1, del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I
confidi di cui al presente articolo possono detenere partecipazioni
nei soggetti di cui all'articolo 111"».
Art. 14
Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le
esigenze di liquidita' e concessione di contributi in conto
interessi sui finanziamenti
1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, puo' prestare garanzia, fino al 31 dicembre
2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo
o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidita' delle
Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate,
degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle
societa' sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
23 luglio 1999 n. 242. A tali fini, e' costituito un apposito
comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro
per l'anno 2020. Per la gestione di tale comparto del fondo e'
autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale
intestato all'Istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le
predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno
finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.
2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24
dicembre 1957, n. 1295, puo' concedere contributi in conto interessi,
fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per
il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di
liquidita' delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline
Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle
associazioni e delle societa' sportive dilettantistiche iscritte nel
registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, secondo le modalita'
stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto
per il Credito Sportivo. Per tale funzione e' costituito un apposito
comparto del Fondo dotato di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari, in termini di
saldo netto e di indebitamento netto, a 35 milioni di euro per l'anno
2020 e pari, in termini di fabbisogno, a 5 milioni di euro per il
medesimo anno 2020, si provvede, quanto a 35 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56,
comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, quanto a 5
milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti
dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12 dell'articolo
13 del presente decreto.
Art. 14 - bis
Proroga del Programma nazionale triennale della pesca
e dell'acquacoltura
1. Al fine di assicurare la continuita' delle azioni previste dallo
strumento programmatorio nazionale del settore ittico nel periodo di
emergenza da COVID-19, e' disposta la proroga al 31 dicembre 2021 del
Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura
2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2011, n. 10, gia' prorogato al 31 dicembre 2020
dall'articolo 1, comma 517, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Art. 14 - ter
Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi
relativi agli impianti a fune in servizio pubblico
1. Al fine di garantire la continuita' del servizio di pubblico
trasporto mediante impianti a fune, le scadenze relative alle
revisioni generali e speciali quinquennali nonche' quelle relative
agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei
loro attacchi di estremita' sono prorogate di dodici mesi, qualora
sia trasmessa prima delle suddette scadenze all'Autorita' di
sorveglianza, da parte del direttore o del responsabile
dell'esercizio, una dettagliata e completa relazione in merito ai
controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all'esito delle
verifiche e delle prove eseguite, contenente l'attestazione della
sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.
2. Ai fini di cui al comma 1, per l'anno 2020 non e' obbligatoria
la partecipazione dell'Autorita' di sorveglianza alle verifiche e
alle prove periodiche da effettuare da parte del direttore o del
responsabile dell'esercizio o dell'assistente tecnico.
3. Le scadenze relative ai termini di inizio e di conclusione delle
opere di realizzazione di impianti a fune per le quali e' gia' stata
rilasciata l'approvazione dei progetti sono prorogate di dodici mesi.
4. Le procedure per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1, 2
e 3 sono stabilite mediante regolamento adottato con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
5. L'articolo 62-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
abrogato.
Capo III
Disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica
Art. 15
Modifiche all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre
2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre
2019, n. 133
1. L'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019,
n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,
n. 133, e' sostituito dai seguenti:
«3. Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma
1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituito dal
comma 1, lettera c), numero 3), del presente articolo, fatta salva
l'applicazione degli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge, come
modificati dal presente articolo, e' soggetto alla notifica di cui al
comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012
l'acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in societa' che
detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4,
paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), del regolamento (UE)
2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019,
intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e
assicurativo, e, nel settore sanitario, la produzione, l'importazione
e la distribuzione all'ingrosso di dispositivi medicali,
medico-chirurgici e di protezione individuale.
3-bis. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e contenerne gli effetti negativi, fino al 31 dicembre 2020:
a) sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al comma 2
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, anche le delibere,
gli atti o le operazioni, adottati da un'impresa che detiene beni e
rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a),
b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452, intendendosi compresi
nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, nonche'
le delibere, gli atti o le operazioni individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2,
comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012, che abbiano per
effetto modifiche della titolarita', del controllo o della
disponibilita' di detti attivi o il cambiamento della loro
destinazione;
b) sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al comma 5
dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, in
relazione ai beni e ai rapporti di cui al comma 1 dell'articolo 2,
del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, nonche' ai beni e rapporti
nei settori indicati alla lettera a), ovvero individuati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo
2, comma 1-ter, del decreto- legge n. 21 del 2012, anche gli acquisti
a qualsiasi titolo di partecipazioni, da parte di soggetti esteri,
anche appartenenti all'Unione europea, di rilevanza tale da
determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione
dell'assunzione del controllo della societa' la cui partecipazione e'
oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, nonche' gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti
esteri non appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una
quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento,
tenuto conto delle azioni o quote gia' direttamente o indirettamente
possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o
superiore a un milione di euro, e sono altresi' notificate le
acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per
cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale;
c) la disposizione di cui all'articolo 2, comma 6, lettera a),
del decreto-legge n. 21 del 2012, si applica anche quando il
controllo ivi previsto sia esercitato da un'amministrazione pubblica
di uno Stato membro dell'Unione europea.
3-ter. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, commi 6 e
7, del citato decreto-legge n. 21 del 2012, come modificato dal
presente articolo.
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis aventi
vigenza fino al 31 dicembre 2020 si applicano nei confronti di
delibere, atti o operazioni, nonche' di acquisti di partecipazioni,
rilevanti ai fini degli obblighi di notifica di cui ai commi 2 e 5
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, per i quali tale
obbligo sia sorto nel predetto arco temporale, ancorche' la notifica
sia intervenuta successivamente o sia stata omessa. Restano validi,
anche successivamente al termine del 31 dicembre 2020, gli atti e i
provvedimenti adottati a seguito di esercizio dei poteri speciali in
applicazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis, e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
degli stessi atti e provvedimenti successivamente al decorso del
predetto termine. Fermo restando l'obbligo di notifica, i poteri
speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012
relativi a societa' che detengono beni e rapporti nei settori di cui
all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e e) del
regolamento (UE) 2019/452, intendendosi compresi nel settore
finanziario i settori creditizio e assicurativo, si applicano nella
misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato,
ovvero la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, previsti dal
medesimo articolo 2, non sia adeguatamente garantita dalla
sussistenza di una specifica regolamentazione di settore.».
Art. 16
Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con
modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56
1. Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 8-bis, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Nei casi di violazione degli obblighi di notifica
di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica di cui
ai commi 4 e 5, la Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avviare
il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al
comma 1, lettere a), b) e c). A tale scopo, trovano applicazione i
termini e le norme procedurali previsti dal presente articolo nonche'
dal regolamento di cui al comma 8. Il termine di quarantacinque
giorni di cui ai commi 4 e 5 decorre dalla conclusione del
procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di
notifica.»;
b) all'articolo 1-bis, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole
«l'integrita' e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano»
sono inserite le seguenti: «, compresi quelli individuati sulla base
dei principi e delle linee guida elaborati a livello internazionale e
dall'Unione europea»;
c) all'articolo 1-bis, comma 3-bis:
1) al decimo periodo, le parole «dall'ultimo periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «dall'undicesimo periodo»;
2) sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Nei casi di
violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo,
anche in assenza della notifica, la Presidenza del Consiglio dei
ministri puo' avviare il procedimento ai fini dell'eventuale
esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i
termini e le norme procedurali previsti dal presente comma. Il
termine di trenta giorni di cui al presente comma decorre dalla
conclusione del procedimento di accertamento della violazione
dell'obbligo di notifica.»;
d) all'articolo 2, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente
comma: «8-bis. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di
cui al presente articolo, anche in assenza della notifica di cui ai
commi 2, 2-bis e 5, la Presidenza del Consiglio dei ministri puo'
avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri
speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme
procedurali previsti dal presente articolo, nonche' dal regolamento
di cui al comma 9. Il termine di quarantacinque giorni di cui ai
commi 4 e 6 decorre dalla conclusione del procedimento di
accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.»;
e) all'articolo 2-bis sono aggiunti i seguenti commi:
«2. Al fine di raccogliere elementi utili all'applicazione
degli articoli 1, 1-bis e 2, il gruppo di coordinamento istituito ai
sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 6 agosto 2014 puo' richiedere a pubbliche amministrazioni,
enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi che ne siano
in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti.
3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, la Presidenza del
Consiglio puo' stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, convenzioni o protocolli di intesa con istituti o enti di
ricerca.».
Art. 17
Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58
1. All'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2-bis, le parole «ad elevato valore corrente di
mercato e» sono soppresse;
b) al comma 4-bis, e' aggiunto infine il seguente periodo: «La
CONSOB puo', con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli
investitori nonche' di efficienza e trasparenza del mercato del
controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un
limitato periodo di tempo, in aggiunta alle soglie indicate nel primo
periodo del presente comma una soglia del 5 per cento per societa' ad
azionariato particolarmente diffuso.».
1-bis. Fino al 31 dicembre 2020, per i settori agroalimentare e
siderurgico le disposizioni del presente articolo e degli articoli 15
e 16 si applicano anche per perseguire l'ulteriore finalita' della
tutela del mantenimento dei livelli occupazionali e della
produttivita' nel territorio nazionale.
Capo IV
Misure fiscali e contabili
Art. 18
Sospensione di versamenti tributari e contributivi
1. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o
professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non
superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di
almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso
mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020
rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono
sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i
termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i
predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta;
b) all'imposta sul valore aggiunto.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresi', per i
mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria.
3. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o
professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori
a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno
subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il
50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del
precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo
stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi,
rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei
versamenti in autoliquidazione relativi:
a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i
predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta;
b) all'imposta sul valore aggiunto.
4. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresi', per i
mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria.
5. I versamenti di cui ai commi da 1 a 4 sono sospesi anche per i
soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno
il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel
territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attivita' di impresa,
di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019. I
versamenti di cui alle lettere a) dei predetti commi 1 e 3 nonche'
quelli di cui ai commi 2 e 4 sono altresi' sospesi per gli enti non
commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi
civilmente riconosciuti, che svolgono attivita' istituzionale di
interesse generale non in regime d'impresa.
6. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto
si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal
volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai
soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno
il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle
province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria e
Asti, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato
o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020
rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese
di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo
d'imposta.
7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono
effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica
soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un
massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo
mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia'
versato.
8. Per i soggetti aventi diritto restano ferme, per il mese di
aprile 2020, le disposizioni dell'articolo 61, commi 1 e 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e, per i mesi di aprile 2020 e
maggio 2020, le disposizioni dell'articolo 61, comma 5, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La ripresa della riscossione dei
versamenti sospesi resta disciplinata dall'articolo 61, commi 4 e 5,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
8-bis. I termini per il versamento del prelievo erariale unico
sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b),
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio in
scadenza entro il 30 agosto 2020 sono prorogati al 22 settembre 2020.
Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari
importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per
giorno; la prima rata e' versata entro il 22 settembre 2020 e le
successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata e' versata
entro il 18 dicembre 2020.
9. L'INPS, l'INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994,
n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, comunicano all'Agenzia delle
entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la
sospensione del versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria di cui ai
commi precedenti. L'Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli
adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente,
comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri
effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui
corrispettivi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 con modalita' e termini
definiti con accordi di cooperazione tra le parti. Analoga procedura
si applica con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 62, comma
2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Art. 18 - bis
Sospensione del versamento dei canoni per l'uso
di beni immobili appartenenti allo Stato
1. Al fine di garantire la continuita' delle imprese colpite
dall'emergenza da COVID-19 e i livelli occupazionali, il pagamento
dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2020
per l'uso, in regime di concessione o di locazione, di beni immobili
appartenenti allo Stato ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, e'
sospeso. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo,
da effettuare, anche mediante rateazione, senza applicazione di
interessi, entro il 31 ottobre 2020, si provvede secondo le modalita'
stabilite dall'autorita' concedente. Sono comunque fatti salvi i
pagamenti gia' eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
Art. 19
Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle
provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di
mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento
d'affari
1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o
la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi
non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a
quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi
percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio
2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli
articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a
condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per
prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si
avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita
dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono
soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono
a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal
sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante
rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a
decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e
interessi.
2. Il comma 7, dell'articolo 62, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18 e' abrogato.
Art. 20
Metodo previsionale per la determinazione degli acconti da versare
nel mese di giugno
1. Le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il
caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul
reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento delle
somme dovute se l'importo versato non e' inferiore all'ottanta per
cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla
base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente
agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2019.
Art. 21
Rimessione in termini per i versamenti
1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di
cui all'articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono
considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.
Art. 22
Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione
telematica della Certificazione Unica 2020
1. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 4, comma
6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, e' prorogato al 30 aprile.
2. Per l'anno 2020, la sanzione per la tardiva trasmissione delle
certificazioni uniche di cui all'articolo 4, comma 6-quinquies, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, non
si applica se le certificazioni uniche di cui al comma 6-ter del
medesimo articolo 4 sono trasmesse in via telematica all'Agenzia
delle entrate entro il 30 aprile.
Art. 23
Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi nel mese di
febbraio 2020
1. I certificati previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi entro il 29
febbraio 2020, conservano la loro validita' fino al 30 giugno 2020.
Art. 24
Termini agevolazioni prima casa
1. I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della
Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonche' il
termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il
riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il
23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Art. 25
Soppresso
Art. 26
Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture
elettroniche
1. All'articolo 17 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Al fine di
semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento
dell'imposta di bollo puo' essere effettuato, senza applicazione di
interessi e sanzioni:
a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento
dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di
riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le
fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia
inferiore a 250 euro;
b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il
versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno
di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le
fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare
dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.».
Art. 27
Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole
1. La presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, non opera per
le cessioni gratuite di farmaci nell'ambito dei programmi ad uso
compassionevole, individuati dal decreto del Ministro della salute 7
settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 2017,
n. 256, autorizzate dal competente Comitato Etico, effettuate nei
confronti dei soggetti indicati dall'articolo 3 dello stesso decreto
del Ministro della salute.
2. I farmaci di cui al comma 1 non si considerano destinati a
finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo
85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 27 - bis
Disposizioni in materia di distribuzione
dei farmaci agli assistiti
1. I farmaci di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, erogati in
regime di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche,
possono essere distribuiti agli assistiti, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, in regime di
distribuzione per conto, dalle farmacie convenzionate con il Servizio
sanitario nazionale con le modalita' e alle condizioni stabilite
dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dalla
citata lettera a) e fino alla cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica determinato dal COVID-19.
Art. 28
Modifiche all'articolo 32-quater
del decreto-legge n. 124 del 2019
1. All'articolo 32-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.
157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole «di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,», le parole
«dalle societa' e dagli enti residenti di cui all'articolo 73, comma
1, lettere a), b) e c),» sono sostituite dalle seguenti: «dalle
societa' e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a),
b), c) e d),»;
b) al comma 1, lettera c), dopo le parole «sono soggetti a
tassazione con applicazione», le parole «di una ritenuta a titolo
d'imposta nella misura prevista dall'articolo 27, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»,
sono sostituite dalle seguenti: «della ritenuta di cui all'articolo
27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel
medesimo articolo 27»;
c) al comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:
«c-bis) per la quota imputabile ai soggetti di cui all'articolo 73,
comma 1, lettera c) del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, concorrono alla
formazione del reddito complessivo per l'intero ammontare; c-ter) per
la quota imputabile a soggetti non residenti nel territorio dello
Stato, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta
nella misura prevista dal medesimo articolo 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; per i soggetti
non residenti indicati nel comma 3-ter del citato articolo 27 la
misura della predetta ritenuta e' pari a quella stabilita dal
medesimo comma 3-ter.»;
d) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1- bis. Resta fermo
il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o
enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato individuati ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;
e) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Sugli utili
derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle
azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito da una
societa' di gestione accentrata, e' applicata, in luogo della
ritenuta di cui al comma 1, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo
27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel
medesimo articolo 27-ter. Le ritenute di cui al comma 1 del presente
articolo e l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente sono
operate sulla base delle informazioni fornite dalla societa'
semplice.»;
f) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2- bis. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai dividendi
percepiti a partire dal 1° gennaio 2020. In deroga alle disposizioni
di cui al periodo precedente, alle distribuzioni di utili derivanti
da partecipazioni in societa' ed enti soggetti all'imposta sul
reddito delle societa', formatesi con utili prodotti fino
all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 31
dicembre 2022, continua ad applicarsi la disciplina previgente a
quella prevista dall'articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge 27
dicembre 2017, n. 205.».
Art. 29
Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti
sanzionatori relativi al contributo unificato e attivita' del
contenzioso degli enti impositori
1. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti
iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e le parti assistite da un difensore abilitato
che si sono costituite in giudizio con modalita' analogiche, sono
tenuti a notificare e depositare gli atti successivi, nonche' i
provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalita'
telematiche stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi.
2. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
«1-ter. La sanzione irrogata, anche attraverso la comunicazione
contenuta nell'invito al pagamento di cui all'articolo 248, e'
notificata a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica
certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del
domicilio, mediante deposito presso l'ufficio.».
3. In deroga al termine fissato dall'articolo 67, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la proroga del termine di cui
all'articolo 37, comma 1, del presente decreto, si applica anche alle
attivita' del contenzioso degli enti impositori.
Art. 29 - bis
Obblighi dei datori di lavoro per la tutela
contro il rischio di contagio da COVID-19
1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19,
i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui
all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle
prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra
il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e
integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui
all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
nonche' mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi
previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni,
rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore
stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale.
Art. 30
Art. 30 bis
Norme in materia di rifiuti sanitari
1. Al fine di contenere il rischio infettivo e favorire la
sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle strutture sanitarie, fino
a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di
emergenza sanitaria, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo
assoggettati a procedimento di sterilizzazione, effettuato secondo le
previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n.
254, presso le strutture sanitarie pubbliche e private ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, del citato regolamento, sono sottoposti al
regime giuridico dei rifiuti urbani.
Art. 31
Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
1. Per l'anno 2020, al fine di consentire lo svolgimento di
maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni, in
considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle
attivita' di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane
interne in relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla
diffusione dell'epidemia di COVID-19, le risorse variabili del Fondo
risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono
incrementate di otto milioni di euro, a valere sui finanziamenti
dell'Agenzia stessa, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Alla compensazione degli effetti
finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a
4,12 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo
delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui
al comma 2.
2. L'articolo 70 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e'
abrogato.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i
dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che provengono
dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e quelli che
prestano servizio presso gli uffici dei Monopoli o presso qualsiasi
altro ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono
equiparati ai dipendenti provenienti dall'Agenzia delle dogane, nei
limiti del servizio prestato e delle attribuzioni ad esso connesse,
anche ai sensi di quanto disposto dagli articoli 324 e 325 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
dall'articolo 32 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
dall'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale, dagli
articoli 30 e 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, dagli articoli 18,
19 e 58 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Agli effetti
di cui al presente comma si provvede nell'ambito del fondo delle
risorse decentrate nei limiti degli importi complessivamente
disponibili a legislazione vigente.
Art. 32
Art. 33
Proroga organi e rendiconti
1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, per
gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Citta' metropolitane,
delle Province, dei Comuni, delle Comunita' montane e dei loro
consorzi e associazioni, ed altresi' con esclusione delle Societa',
che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del
Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono tenuti al rinnovo
degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo,
i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto- legge 16
maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine
dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione.
Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi
pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al
rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono
sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con
contestuale proroga degli organi.
2. Limitatamente all'anno 2020, i rendiconti suppletivi previsti
dall'articolo 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
relativi all'esercizio 2019, sono presentati entro il termine dello
stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri
del 31 gennaio 2020.
3. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123,
comma 1, dopo la lettera c), e' inserita la lettera «c-bis)
rendiconti di contabilita' speciale concernenti i pagamenti degli
interventi europei o della programmazione complementare di cui
all'articolo 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, dello stesso decreto
legislativo n. 123 del 2011, le parole: «dei rendiconti di cui
all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c),» sono sostituite dalle
seguenti: «dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere
a), b), c) e c-bis),».
Art. 34
Art. 35
Pin Inps
1. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e per l'intero periodo
ivi considerato, l'Inps e' autorizzato a rilasciare le proprie
identita' digitali (PIN INPS) in maniera semplificata acquisendo
telematicamente gli elementi necessari all'identificazione del
richiedente, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto,
ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l'attuale
situazione emergenziale.
Capo V
Disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali
Art. 36
Termini processuali in materia di giustizia civile, penale,
amministrativa, contabile, tributaria e militare
1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1
e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e' prorogato all'11
maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo
previsto dal comma 6 del predetto articolo e' fissato al 12 maggio
2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83
del decreto-legge n. 18 del 2020.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti
penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di
procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.
3. Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo,
di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi,
esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, dello stesso
codice.
4. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, si
applica altresi' a tutte le funzioni e attivita' della Corte dei
conti, come elencate nell'articolo 85 del decreto legge 17 marzo
2020, n. 18. Conseguentemente il termine iniziale del periodo
previsto dal comma 5 del predetto articolo 85 e' fissato al 12 maggio
2020.
Art. 37
Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti
amministrativi in scadenza
1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5
dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e'
prorogato al 15 maggio 2020;
Art. 37 - bis
Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale
dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie
1. Fino al 30 settembre 2020, le segnalazioni a sofferenza
effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca
d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2012, riguardanti le
imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui
all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono sospese a decorrere dalla data dalla quale tali misure sono
state concesse.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di
informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul
credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari
partecipano su base volontaria.
Capo VI
Disposizioni in materia di salute e di lavoro
Art. 38
Disposizioni urgenti in materia contrattuale
per la medicina convenzionata
1. In considerazione della temporanea sospensione delle trattative
in corso per la definizione contrattuale dell'accordo collettivo
nazionale 2016-2018 per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera
Scelta, per le necessita' connesse al contenimento dell'emergenza
pandemica da COVID-19, per tutta la durata dell'emergenza e salvo
quanto previsto dal comma 2, e' riconosciuto ai medici di medicina
generale e ai pediatri di libera scelta l'adeguamento immediato delle
quote capitaria e oraria ai contenuti economici previsti dall'Atto di
indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della
medicina convenzionata, approvato dal Comitato di settore
regioni-sanita' in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019 su proposta
della Conferenza delle regioni e delle province autonome e parere
positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il
2018, nonche' i relativi arretrati.
2. Le parti contrattuali, si impegnano a concludere le trattative
per l'accordo collettivo nazionale 2016-2018 entro sei mesi dalla
fine dell'emergenza secondo le procedure ordinarie, anche tenendo
conto dei compiti di cui al comma 3, rinegoziati coerentemente con la
parte normativa prevista dal medesimo Atto di indirizzo. Nel caso in
cui non si provveda alla conclusione delle trattative nei termini
previsti cessa l'applicazione delle disposizioni del comma 1.
3. Il trattamento economico di cui al comma 1 viene erogato anche
per garantire la reperibilita' a distanza dei medici per tutta la
giornata, anche con l'ausilio del personale di studio, in modo da
contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di
contagio dei medici e del personale stesso.
4. I medici di Medicina generale e i pediatri di libera scelta si
dotano, con oneri a proprio carico, di sistemi di piattaforme
digitali che consentano il contatto ordinario e prevalente con i
pazienti fragili e cronici gravi, e collaborano a distanza, nel caso
in cui non siano dotati di dispositivi di protezione individuale
idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle Regioni, per
la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in
fase di guarigione dimessi precocemente dagli ospedali.
5. Le regioni possono impegnare il 20 per cento dei fondi ripartiti
di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che
permettano, previa consegna al paziente se necessario, la valutazione
a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca
durante il videoconsulto. Il medico si avvarra' delle fasi di
osservazione e dei segni riscontrati, come dei sintomi riferiti dal
paziente, per un orientamento che definisca le successive azioni
cliniche necessarie in accordo con i percorsi definiti a livello
regionale.
6. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 e' riconosciuto agli
specialisti ambulatoriali l'adeguamento immediato del trattamento
economico ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per
il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina
convenzionata, approvato dal Comitato di settore regioni-sanita' in
data 9 luglio 2019 su proposta della Conferenza delle regioni e delle
province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale
incrementale previsto per il 2018.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Art. 39
Procedure semplificate per le pratiche e attrezzature
medico-radiologiche
1. Il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza per la tutela
dei lavoratori e della popolazione dai rischi di esposizione alle
radiazioni ionizzanti a seguito delle nuove pratiche
medico-radiologiche avviate ai fini della gestione dell'emergenza
presso le strutture sanitarie, comprese le aree e strutture di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
ovvero eseguite mediante attrezzature radiologiche portatili presso
il domicilio del paziente affetto da COVID-19, incluse le residenze
assistite, e' assolto con l'osservanza delle disposizioni di cui ai
capi VIII e IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e con
la trasmissione, agli organi di cui all'articolo 22, comma 1 dello
stesso decreto legislativo, di una comunicazione di avvio
dell'attivita', corredata del benestare dell'esperto qualificato,
comprensivo delle valutazioni e indicazioni di radioprotezione di cui
all'articolo 61, comma 2, e dell'esito della prima verifica di cui
all'articolo 79, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), del medesimo
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
2. L'utilizzo e il movimento nei diversi ambienti e luoghi di
pertinenza della medesima struttura sanitaria, comprese le aree e
strutture di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, di attrezzature medico-radiologiche mobili, ai fini
dello svolgimento di pratiche mediche per le quali alla data di
entrata in vigore del presente decreto sia gia' stata inoltrata agli
organi competenti la comunicazione preventiva di cui all'articolo 22
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non sono oggetto della
comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo e restano
soggetti al solo benestare dell'esperto qualificato, che la struttura
acquisisce agli atti.
3. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 26 maggio
2000, n. 187, in materia di protezione dei pazienti contro i pericoli
delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si
applicano fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19, dichiarata con la
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
Art. 40
Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per
l'emergenza epidemiologica da COVID
1. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla
delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, ferme
restando le disposizioni vigenti in materia di sperimentazione
clinica dei medicinali, al fine di migliorare la capacita' di
coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili
sui medicinali, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) puo' accedere a
tutti i dati degli studi clinici sperimentali, osservazionali e dei
programmi di uso terapeutico compassionevole, per pazienti con
COVID-19.
2. I protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di
fase I, II, III e IV, degli studi osservazionali sui farmaci e dei
programmi di uso terapeutico compassionevole sono preliminarmente
valutati dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS)
dell'AIFA, che ne comunica gli esiti anche al Comitato
tecnico-scientifico dell'Unita' di crisi del Dipartimento della
protezione civile, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.
Relativamente agli studi di fase I la CTS dell'AIFA si avvale del
parere della Commissione di cui all'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439.
3. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla
delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, il
Comitato etico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive
Lazzaro Spallanzani di Roma, quale comitato etico unico nazionale per
la valutazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso
umano, degli studi osservazionali sui farmaci, dei programmi di uso
terapeutico compassionevole per pazienti con COVID-19, esprime il
parere nazionale, anche sulla base della valutazione della CTS
dell'AIFA.
4. Il Comitato etico di cui al comma 3 acquisisce dai promotori
tutta la documentazione necessaria unitamente ai protocolli degli
studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV,
degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso
terapeutico compassionevole per la cura dei pazienti con COVID-19,
nonche' eventuali emendamenti. Alle valutazioni relative alle singole
richieste di usi terapeutici nominali si applicano le disposizioni
gia' vigenti in materia.
5. Il Comitato etico di cui al comma 3 comunica il parere all'AIFA,
e quest'ultima cura la pubblicazione del parere e del protocollo
approvato sul proprio sito internet istituzionale. Al fine di
fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e limitatamente al periodo di
cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020,
in deroga alle vigenti procedure in materia di acquisizione delle
domande di sperimentazione clinica, l'AIFA, sentito il Comitato etico
nazionale di cui al comma 3, pubblica entro 10 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto una circolare che indica le
procedure semplificate per la menzionata acquisizione delle domande
nonche' per le modalita' di adesione agli studi.
6. Per gli studi sperimentali senza scopo di lucro di cui al
presente articolo non e' richiesta la stipula di una specifica
polizza assicurativa.
7. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente
articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente.
8. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto
l'articolo 17 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e' abrogato.
Art. 41
Disposizioni in materia di lavoro
1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24
febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24
febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.
3. Le domande presentate ai sensi del comma 4 dell'articolo 22 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono esenti dall'imposta di
bollo.
4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in
16 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, in termini di saldo
netto e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione
delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, e, in termini di fabbisogno, mediante utilizzo
delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui
al comma 12 dell'articolo 13.
4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo di nuova imprenditoria in
agricoltura, con decreto di natura non regolamentare del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le
modalita' per la concessione, da parte dell'Istituto di servizi per
il mercato agricolo alimentare, di mutui a tasso zero in favore di
iniziative finalizzate al sostegno di aziende agricole per la
ristrutturazione di mutui in essere, per la copertura di spese di
gestione o per investimenti nel settore agricolo e in quello della
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I mutui
sono concessi nel limite massimo di 200.000 euro, per la durata
massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento,
nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il
settore agricolo e per quello della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli. Costituiscono titoli
preferenziali per l'erogazione dei mutui l'avere costituito l'azienda
nel biennio 2019-2020, la dimensione della superficie utile agricola
e la produzione di prodotti agroalimentari tipici, sotto qualsiasi
forma tutelati. Per l'attuazione delle disposizioni del presente
comma, nello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e' istituito un fondo rotativo con
una dotazione finanziaria iniziale pari a 10 milioni di euro per
l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo e' autorizzata
l'apertura di un'apposita contabilita' speciale presso la tesoreria
dello Stato intestata al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili
connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto
delle PA, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5
febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 2020, n. 21.
4-ter. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 185, dopo le parole: «da non oltre sessanta mesi» sono
inserite le seguenti: «e nel caso di imprese agricole, anche di nuova
costituzione».
Art. 42
Disposizioni urgenti per disciplinare il Commissariamento
dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.
1. Per le esigenze di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei
ministri 31 gennaio 2020, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e' nominato un commissario
straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali. Il commissario assume, per il periodo in cui e' in carica,
tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che lo
statuto dell'Agenzia, approvato con decreto del Ministro della salute
in data 18 maggio 2018, attribuisce al presidente e al direttore
generale, che decadono automaticamente con l'insediamento del
commissario. Il commissario e' scelto tra esperti di riconosciuta
competenza in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione,
gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla
pubblica amministrazione. Il mandato del commissario cessa alla
conclusione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri in data 31 gennaio 2020, o alla scadenza delle eventuali
proroghe. Qualora il commissario, al momento della nomina, abbia
altro incarico in corso, puo' continuare a svolgerlo, per la durata
del mandato di cui al presente comma, in deroga alle disposizioni di
cui agli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.
39. Al commissario e' corrisposto un compenso determinato con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, tranne che nel caso di cumulo con altro incarico per
il quale gia' percepisca un compenso.
2. Nell'assolvimento dei compiti istituzionali di ricerca e
supporto tecnico-operativo alle regioni, come previsto dall'articolo
2 dello statuto dell'Agenzia, il commissario collabora all'azione di
potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale, al
fine di assicurare la piu' elevata risposta sanitaria all'emergenza,
monitorando l'adozione, l'aggiornamento e l'attuazione dei piani
adottati in applicazione della circolare del Ministero della salute
prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020 e delle sue successive
integrazioni; assicura il necessario supporto tecnico-operativo e
giuridico-amministrativo alle regioni, anche per superare le
eventuali criticita' riscontrate e per garantire, nella fase
emergenziale, i livelli essenziali di assistenza e la effettivita'
della tutela del diritto alla salute; verifica che gli atti, i piani
e le azioni di competenza del commissario straordinario di cui
all'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
siano attuati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano in modo tempestivo ed efficace e fornisce a tale fine ogni
supporto richiesto dalle Regioni e dal commissario straordinario, in
coerenza con i programmi operativi che le regioni predispongono per
l'emergenza COVID-19 ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
3. Il commissario, in considerazione del ruolo di raccordo fra il
Ministero della salute e le regioni svolto dall'Agenzia, supporta,
attraverso l'esercizio delle attivita' istituzionali proprie
dell'Agenzia, indicate al comma 2, la tempestiva attuazione delle
direttive del Ministro della salute finalizzate alla gestione
dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con particolare riferimento
agli articoli 3, 4, 4-bis e 5-sexies del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, al potenziamento delle reti ospedaliere e territoriali, ai
rapporti con gli erogatori pubblici e privati, nonche' alle
disposizioni di ogni ulteriore atto normativo ed amministrativo
generale adottato per fronteggiare l'emergenza, come recepito e
delineato per ciascuna regione nei Programmi operativi per
l'emergenza COVID-19 di cui al richiamato articolo 18, comma 1.
4. Il commissario coadiuva altresi' le direzioni generali del
Ministero e le Regioni nel perseguimento di ogni ulteriore obiettivo
indicato dal Ministro della salute mediante l'adozione di direttive,
nell'esercizio della funzione di indirizzo e di controllo del sistema
sanitario nazionale. Resta fermo il ruolo di coordinamento del Capo
del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'ordinanza del
Capo del Dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n.
630.
Art. 42 - bis
Misure straordinarie per la progettazione e la realizzazione del
nuovo complesso ospedaliero della citta' di Siracusa
1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza
sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 nel territorio
nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, d'intesa con il presidente
della Regione siciliana, e' nominato un Commissario straordinario per
la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero
della citta' di Siracusa, che deve essere completato entro due anni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
2. La durata dell'incarico del Commissario straordinario e' di un
anno, prorogabile per un solo anno. L'incarico e' a titolo gratuito.
3. Il Commissario straordinario opera nel rispetto delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea, degli obblighi internazionali e dei
principi e criteri previsti dagli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, e in deroga ad ogni altra disposizione di legge
diversa da quella penale.
4. Al fine di consentire la massima autonomia finanziaria per la
progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero di cui al
comma 1, al Commissario straordinario e' intestata un'apposita
contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale, sulla quale
sono assegnate le risorse disponibili e possono confluire, inoltre,
le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare
alla progettazione e alla realizzazione del citato complesso
ospedaliero.
5. Per la progettazione e la realizzazione del complesso
ospedaliero di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a
valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 20 della legge
11 marzo 1988, n. 67, e assegnate alla Regione siciliana, ferma
restando la quota minima del finanziamento a carico della medesima
Regione e previa sottoscrizione di un accordo di programma tra il
Commissario straordinario, il Ministero della salute e il Ministero
dell'economia e delle finanze.
Art. 42 - ter
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
Art. 43
Disposizioni finanziarie
1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Ove necessario, il Ministero dell'economia e
delle finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria,
la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Art. 44
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Allegato 1
TABELLA operazioni garantite dallo Stato ai sensi dell'articolo 2,
comma 4 del decreto-legge
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegati
- Allegato 1
- Allegato 1
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