MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 30 giugno 2020
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A03561)
(GU n.165 del 2-7-2020)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'articolo 32;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'articolo 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l'articolo 1, comma 4;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale
della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19
e' stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
giugno 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato
nella Gazzetta ufficiale 11 giugno 2020, n. 147;
Considerato che l'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 prevede limitazioni agli
spostamenti da e per i Paesi diversi da quelli indicati dal comma 1
del medesimo articolo;
Considerato il protrarsi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia;
Vista la raccomandazione del Consiglio sulla limitazione temporanea
dei viaggi non essenziali nell'UE e sulla possibile revoca di tale
restrizione, del 29 giugno 2020, nella quale viene previsto che gli
Stati membri possono progressivamente revocare le restrizioni verso i
Paesi di cui all'allegato 1 della medesima raccomandazione;
Ritenuto che, anche alla luce delle misure adottate dai Paesi
dell'Unione europea e dell'area Schengen, si rende necessario, nelle
more dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del richiamato
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, adottare misure urgenti per la
limitazione della diffusione della pandemia a livello internazionale;
Sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti,
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo;
EMANA
la seguente ordinanza:
Art. 1
1. Le limitazioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 sono prorogate
fino al 14 luglio 2020. Sono consentiti anche gli spostamenti per
comprovate ragioni di studio.
2. Dal 1° al 14 luglio 2020, sono in ogni caso consentiti:
a) l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini degli Stati
di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, e dei loro familiari come
definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al
diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e
di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che
modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive
64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE,
90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
b) l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati
terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status
dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo,
nonche' di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di
residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale e
dei rispettivi familiari;
c) l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati
terzi residenti nei seguenti Stati e territori: Algeria, Australia,
Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda,
Ruanda, Serbia, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay.
3. Agli ingressi in Italia di cui al comma 2 da Stati o territori
esteri diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 si applica
l'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario con le
modalita' di cui agli articoli 4 e 5 del medesimo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Alle persone fisiche che fanno ingresso in Italia da Stati o
territori esteri diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 1,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020,
ovvero che abbiano ivi soggiornato nei quattordici giorni antecedenti
all'ingresso in Italia, si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 4 e 5 del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno
2020.
5. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione
della stessa.
La presenta ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 2020
Il Ministro: Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali, del Ministero della salute e del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1522
ORDINANZA 30 giugno 2020
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A03561)
(GU n.165 del 2-7-2020)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'articolo 32;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'articolo 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l'articolo 1, comma 4;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale
della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19
e' stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
giugno 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato
nella Gazzetta ufficiale 11 giugno 2020, n. 147;
Considerato che l'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 prevede limitazioni agli
spostamenti da e per i Paesi diversi da quelli indicati dal comma 1
del medesimo articolo;
Considerato il protrarsi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia;
Vista la raccomandazione del Consiglio sulla limitazione temporanea
dei viaggi non essenziali nell'UE e sulla possibile revoca di tale
restrizione, del 29 giugno 2020, nella quale viene previsto che gli
Stati membri possono progressivamente revocare le restrizioni verso i
Paesi di cui all'allegato 1 della medesima raccomandazione;
Ritenuto che, anche alla luce delle misure adottate dai Paesi
dell'Unione europea e dell'area Schengen, si rende necessario, nelle
more dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del richiamato
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, adottare misure urgenti per la
limitazione della diffusione della pandemia a livello internazionale;
Sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti,
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo;
EMANA
la seguente ordinanza:
Art. 1
1. Le limitazioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 sono prorogate
fino al 14 luglio 2020. Sono consentiti anche gli spostamenti per
comprovate ragioni di studio.
2. Dal 1° al 14 luglio 2020, sono in ogni caso consentiti:
a) l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini degli Stati
di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, e dei loro familiari come
definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al
diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e
di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che
modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive
64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE,
90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
b) l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati
terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status
dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo,
nonche' di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di
residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale e
dei rispettivi familiari;
c) l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati
terzi residenti nei seguenti Stati e territori: Algeria, Australia,
Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda,
Ruanda, Serbia, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay.
3. Agli ingressi in Italia di cui al comma 2 da Stati o territori
esteri diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 si applica
l'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario con le
modalita' di cui agli articoli 4 e 5 del medesimo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Alle persone fisiche che fanno ingresso in Italia da Stati o
territori esteri diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 1,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020,
ovvero che abbiano ivi soggiornato nei quattordici giorni antecedenti
all'ingresso in Italia, si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 4 e 5 del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno
2020.
5. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione
della stessa.
La presenta ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 2020
Il Ministro: Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali, del Ministero della salute e del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1522
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