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martedì 2 agosto 2011

Circ. 4 luglio 2011, n. 17/2011 del Ministero dell'interno Ministero dell'interno Circ. 4-7-2011 n. 17/2011 Impugnazione dei decreti prefettizi in materia anagrafica. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.


Decreti prefettizi in materia anagrafica: no al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Circ. 4 luglio 2011, n. 17/2011 del Ministero dell'interno
Ministero dell'interno
Circ. 4-7-2011  n. 17/2011
Impugnazione dei decreti prefettizi in materia anagrafica.
Emanata  dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.
Circ. 4 luglio 2011, n. 17/2011 (1).
 Impugnazione dei decreti         prefettizi in materia anagrafica.     

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni  e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.


          
                           
Ai                          
Prefetti della Repubblica             
                                        
Loro sedi  
                           
Al                          
Commissario del Governo per la provincia di               Trento  
                                        
38100 - Trento  
                           
Al                          
Commissario del governo per la provincia di               Bolzano  
                                        
39100 - Bolzano             
                           
Al                          
Presidente della regione autonoma Valle               D’Aosta  
                                        
Servizio affari di prefettura             
                                        
Piazza della Repubblica, n. 15             
                                        
11100 - Aosta  
                         
e, p.c.:                          
Al                          
Commissario dello Stato per la regione               siciliana  
                                        
90100 - Palermo             
                           
Al                          
Rappresentante del Governo per la regione               Sardegna  
                                        
09100 - Cagliari             
                           
All’                          
Ufficio di gabinetto del Sig.               Ministro  
                                        
Sede  
                           
All’                          
Ispettorato generale di               amministrazione  
                                                   
Via Cavour, n. 6             
                                        
00184 - Roma  
                           
All’                          
Istituto nazionale di statistica             
                                        
Via Cesare Balbo, n. 16             
                                        
00184 - Roma  
                           
All’                          
Associazione nazionale comuni               italiani  
                                        
Via dei Prefetti, n. 46             
                                        
00186 - Roma  
                           
All’                          
Associazione nazionale ufficiali di stato               civile ed anagrafe  
                                                   
Via dei Mille, n. 35 E/F             
                                        
40024 - Castel San Pietro Terme (BO)             
                           
Alla                          
DE.A. - Demografici Associati             
                                        
c/o Amministrazione comunale             
                                        
V.le Comaschi, n. 1160             
                                        
56021 - Cascina (PI)                       



              



In relazione a taluni quesiti pervenuti, si         rappresentano le seguenti considerazioni in ordine alla disciplina recata         dall’articolo 7 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo         amministrativo).      
Il citato articolo 7, rubricato "Giurisdizione         amministrativa", prevede, al comma 8, che il "ricorso straordinario è ammesso         unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione         amministrativa".      
In proposito, si osserva che le controversie in         materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione         coinvolgono situazioni di diritto soggettivo, in quanto, come anche affermato         dalla giurisprudenza formatasi in materia, l’ordinamento anagrafico della         popolazione residente è predisposto non solo nell’interesse della p.a. alla         certezza sulla composizione ed i movimenti della popolazione, ma anche         nell’interesse dei singoli individui ad ottenere le certificazioni anagrafiche         ad essi necessarie per l’esercizio dei diritti civili e politici. Inoltre -         chiarisce ancora la giurisprudenza - tutta l’attività dell’ufficiale d’anagrafe         è disciplinata in modo vincolato, essendo rigidamente definiti i presupposti         per le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche, onde
l’amministrazione         non ha altro potere che quello di accertare la sussistenza dei detti         presupposti (Cass. Civ., Sezioni Unite n. 449/2000; più recentemente T.A.R.         Piemonte n. 211/2011; T.A.R. Lombardia n. 1737/2010; T.A.R. Lazio n. 5172/2009;         T.A.R. Campania n. 2181/2008; T.A.R. Marche n. 187/2008; T.A.R. Emilia Romagna n.         287/2008; T.A.R. Liguria n 1231/2007; T.A.R. Toscana n 31/2007; T.A.R. Veneto n.         2570/2003; T.A.R. Basilicata n. 666/2003).      
Quindi, considerata la competenza del giudice         ordinario in ordine alle controversie nella materia in esame, deve ritenersi         che ai sensi dell’art. 7, comma 8 del D.Lgs. n 104/2010 il decreto prefettizio         che decide un eventuale ricorso anagrafico (ivi compreso il ricorso in materia         di certificazioni anagrafiche previsto dall’art. 36 del regolamento anagrafico)         non potrà più indicare l’istituto del ricorso straordinario al Presidente della         Repubblica tra i rimedi giuridici esperibili avverso il decreto stesso.         Pertanto l’unica autorità avanti alla quale sarà consentita l’impugnazione dei         decreti prefettizi in parola rimane l’autorità giudiziaria ordinaria come anche         confermato dall’Avvocatura Generale dello Stato, interpellata sul punto da         questa Direzione centrale.      
Per quanto invece riguarda il termine entro cui         proporre la relativa azione da riportare in calce ai decreti stessi al fine di         ottemperare al disposto di cui all’art. 3, comma 4 della L. n. 241/1990, si         informa che l’Avvocatura Generale dello Stato ha condiviso l’orientamento         espresso da questo Ufficio relativamente all’inserimento, in calce ai decreti         di decisione dei ricorsi gerarchici, di una formula di carattere generale,         quale: "nei tempi e con le modalità indicate dal codice di procedura civile",         ritenendo che l’utilizzazione di tale clausola consenta - a fronte del termine         di ordinaria prescrizione decennale previsto dall’art. 2946 c.c. - il pieno         rispetto dell’obbligo prescritto dall’art. 3, comma 4, della L.n. 241/1990.      
       
      
Il Direttore centrale      
Menghini    



D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art.       7
L. 7 agosto 1990, n. 241, art.       3
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art.       36


Cassazione "...tutela della salute in ambiente ospedaliero..Funzioni che devono essere svolte da un infermiere e l'onere della vigilanza e di eventuale intervento da parte del medico di turno"

“Lavoro e salute: un rapporto complesso”, (Fonte: Ispesl)

“Lavoro e salute: un rapporto complesso”, a cura del Prof. Francesco S. Violante (Medicina del Lavoro - Alma Mater Studiorum Università di Bologna), intervento al convegno nazionale "Il Sistema di Sorveglianza Nazionale MALPROF", versione testuale (formato PDF), versione video (formato WMV).

lunedì 1 agosto 2011

ROMA: UCCISO DURANTE INSEGUIMENTO SU GRA, INDAGATO AGENTE

ROMA: UCCISO DURANTE INSEGUIMENTO SU GRA, INDAGATO AGENTE =

Roma, 1 ago. - (Adnkronos) - E' indagato per eccesso colposo in
uso legittimo di armi l'agente della polizia che due giorni fa, con un
colpo di pistola esploso nel corso di un inseguimento sul grande
raccordo anulare di Roma, ha ucciso Bernardino Budroni, l'uomo di 40
anni.

La vittima sabato scorso si era presentata a casa della ex e
aveva tentato di sfondare la porta della sua abitazione. La ragazza a
quel punto aveva avvisato il 113 e poco dopo una volante aveva
intercettato il 40enne a bordo della sua auto. Poi era scattato
l'inseguimento sul raccordo anulare, finito tragicamente.

(Rre/Col/Adnkronos)
01-AGO-11 17:24

NNNN

TAR "...istanza di distacco per assistenza al parto...Violazione dell'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27 maggio 2001 n. 176....Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria a prot. 128509 del 26 maggio 2010 e il provvedimento della stessa Amministrazione di cui al fono n. 128509141 GDAP 03422452010 del 19 agosto 2010. Condanna il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria al pagamento di Euro 1.000,00 per spese di giustizia ed onorari a favore del ricorrente..."



T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-07-2011, n. 6053
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con  ricorso notificato al Ministero della Giustizia in data 17 giugno 2010 e  depositato il successivo 1° luglio 2010 il ricorrente, in atto agente scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di ####################, espone che a seguito della nascita del suo secondo figlio, dopo una prima istanza di distacco per assistenza al parto, presentava altre istanze di distacco temporaneo presso la sede dell'O.P.G. di #################### con decorrenza dal 5 febbraio 2010 fino al 5 aprile 2010, prorogato fino al 5 maggio 2010 e poi fino al 5 giugno 2010.
Espone, altresì, che successivamente in data 21 maggio 2010 ritenendo sussistenti i presupposti di legge il ricorrente formulava istanza di assegnazione temporanea ex art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 2001 per un periodo di tre anni presso l'O.P.G. di #################### ovvero presso la Casa Circondariale di #################### #################### in #################### #################### quali sedi più vicine alla residenza del proprio nucleo familiare, vedendosi tuttavia notificare il provvedimento di diniego impugnato.
Avverso tale atto egli oppone:
1. Violazione degli articoli 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, eccesso di potere per difetto assoluto, carenza e perplessità della motivazione.
2. Violazione degli articoli 7, 8, 9, 10 e 10 bis della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell'azione amministrativa, ingiustizia manifesta, sviamento.
3. Violazione dell'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27 maggio 2001 n. 176.
Conclude con istanza cautelare e chiedendo l'accoglimento del ricorso.
L'Amministrazione della Giustizia si è costituita in giudizio ed ha rassegnato conclusioni opposte a quelle del ricorrente.
Con decreto del 5 luglio 2010 è stata accolta l'istanza cautelare, confermata anche alla successiva Camera di Consiglio del 13 luglio 2010.
Con motivi aggiunti del 3 ottobre 2010 l'interessato impugna anche il provvedimento con il quale l'Amministrazione penitenziaria, a seguito del riesame richiesto con il decreto cautelare, si è nuovamente pronunciato negativamente in ordine all'istanza di assegnazione provvisoria ex art. 42 bis del T.U. n. 151/2001, riprendendo la giurisprudenza contraria in materia.
Avverso tale ulteriore provvedimento l'interessato deduce:
1. violazione di legge per elusione del giudicato, eccesso di potere per irragionevolezza e sviamento dell'agire  amministrativo, per ingiustizia manifesta.
2. Violazione degli articoli 3 e 97 Cost.
Conclude anche i motivi aggiunti con istanza cautelare e chiedendo l'accoglimento degli stessi.
Alla Camera di Consiglio del 21 dicembre 2010 l'istanza cautelare è stata rinunziata.
Il ricorso, infine, è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 31 marzo 2011.Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Con esso l'interessato, in atto agente scelto in servizio presso la Casa Circondariale di ####################, impugna il provvedimento con il quale il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria non ha accolto la sua richiesta di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
Con successivi motivi aggiunti impugna l'atto con  il quale l'Amministrazione ha nuovamente negato l'assegnazione temporanea, ma nella considerazione dei turni feriali presso l'O.P. di #################### gli ha concesso un periodo di assegnazione temporanea ex art. 7 del d.P.R. n. 245 del 1999 presso quella sede fino al 15 ottobre 2010.
2. Avverso tali provvedimenti il ricorrente sostanzialmente lamenta, in ordine al primo, che esso è affetto da carenza assoluta di motivazione, non rinvenendosene le ragioni atte a comprendere l'iter logico giuridico che ha condotto l'amministrazione ad  adottarlo. L'Amministrazione si è limitata ad asserire che il mancato accoglimento dell'istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 2001 sia da riportarsi alla circostanza che tale trasferimento comporterebbe  "all'ufficio di appartenenza un concreto, effettivo ed irrimediabile disagio, tale da ritenere che le esigenze di servizio debbano avere la priorità rispetto alla tutela della maternità e della paternità". Tale motivazione finisce in sostanza per essere apodittica.
Lamenta che se fosse stato preavvertito del rigetto avrebbe rappresentato l'esatta situazione dell'ufficio presso il  quale è in servizio e che se è vero che vi sono carenze organiche nei ruoli del Corpo di Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale di  #################### altrettanto vi sono presso l'O.P. di #################### e presso la C.C. di #################### #################### in #################### ####################.
Osserva ancora che l'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176 ha oramai efficacia diretta ed immediata nell'ordinamento interno, e a seguito della ratifica della ridetta Convenzione, la posizione del minore, già di per sé rilevante sotto il profilo costituzionale, acquista forza e rilievo di diritto soggettivo, sicché del tutto illegittimo appare pure sotto tale profilo il provvedimento con il quale  è negato il distacco al genitore.
Con i motivi aggiunti l'interessato lamenta che ancorché il provvedimento in esame abbia disposto, all'esito della Camera di Consiglio del 13 luglio 2010, un ulteriore periodo di assegnazione temporanea per il periodo di ferie in corso in quel momento, al contempo ha disconosciuto l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 42 bis alle Forze di Polizia, contrariamente a quanto affermato dall'ordinanza cautelare n. 3111/2010. Manca una congrua motivazione in ordine alla circostanza per cui nella sede di servizio del ricorrente - la Casa Circondariale di #################### - la carenza di personale  sia tale da non consentire neppure l'assegnazione temporanea richiesta,  laddove i margini di discrezionalità consentiti all'Amministrazione nell'esecuzione dei provvedimenti del giudice sono minimi, se non del tutto inesistenti.
Il provvedimento apparirebbe quale escamotage per  spezzare il legame tra dipendente/padre e la sua famiglia, legame cui invece la norma di cui all'art. 42 bis /d.lgs. n. 151 presiede.
L'interessato osserva che la norma di cui all'art. 42 bis/d.lgs. n. 151 rientra fra le norme dettate a tutela di valori costituzionalmente garantiti, inerenti la famiglia e la cura dei figli minori fino a tre anni di età. Una discriminazione, sotto tale profilo del personale militare e degli appartenenti delle Forze di Polizia presenterebbe evidenti problemi di costituzionalità ex art. 3 Cost. Nel prosieguo del motivo la difesa di parte ricorrente analizza i motivi per i quali la disposizione in parola non offrirebbe possibilità diverse da quelle di una interpretazione estensiva anche al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, che a seguito pure della Legge di Riforma dell'Amministrazione Penitenziaria n. 395 del 1990 non è più una  Forza Armata, ma una forza di polizia come la Polizia di Stato ed il Corpo Forestale dello Stato.
3. Meritano accoglimento la prima censura proposta col ricorso principale e con i motivi aggiunti con le quali parte ricorrente fa valere sostanzialmente il difetto di motivazione e l'apoditticità di essa nel provvedimento principalmente gravato e l'ultima censura, proposta con i motivi aggiunti, di violazione degli articoli 3 e 97 Cost. dalla quale conviene iniziare.
Non può, infatti, che concordarsi con l'orientamento espresso più recentemente dai Tribunali Amministrativi Regionali, teso ad una interpretazione costituzionalmente orientata della norma di cui all'art. 42 bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151,  anche per le Forze di Polizia disciplinate da proprie norme ordinamentali e sottratte al d.lgs. 31 marzo 2001, n. 165 concernente il  rapporto di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni.
La norma di cui è questione e che, secondo la motivazione recata dal provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, sarebbe inapplicabile alle Forze di Polizia nonché alle ipotesi di mobilità interna, testualmente reca: "Il genitore con figli minori fino a  tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in  modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve  essere
motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.".
La norma subordina la concessione dei periodi di assegnazione temporanea alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva nella sede dove il genitore richiede di essere assegnato ed all'assenso della amministrazione ricevente e di quella cedente.
L'elemento che sembrerebbe escludere l'applicabilità della norma al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria è costituito dal riferimento al d.lgs. n. 165 del 2001,  il cui articolo 3 conferma che resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti, tra gli altri, il rapporto di lavoro del personale delle Forze di Polizia, cui appartiene anche la Polizia Penitenziaria.
E tuttavia la norma va raccordata con l'art. 1 del d.lgs. n. 151 del 2001 che non pare contenere alcuna limitazione in ordine alla sua applicazione a tutto il personale, a qualunque amministrazione esso appartenga, rivestendo quale unica condizione quella genitoriale: "Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità." (art. 1, comma 1 d.lgs. n. 151/2001)  introducendo, piuttosto, l'ipotesi di ampliamento delle posizioni degli  interessati, in presenza di norme di maggior favore stabilite da leggi,  da regolamenti, contratti collettivi, o da ogni altra disposizione.
Non recando la norma principale disciplinatrice della fattispecie alcuna limitazione alla sua applicazione in ordine al tipo di personale cui essa si rivolge, l'interpretazione offertane dall'amministrazione penitenziaria, pur confortata da giurisprudenza di alcuni TAR e del massimo consesso, laddove sostiene che l'art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 2001 è inapplicabile alle Forze di Polizia, appare del tutto impraticabile, non riposando nella lettera della norma.
D'altra parte l'intero testo unico a sostegno della maternità e della paternità è improntato alla tutela di valori costituzionalmente garantiti dagli articoli 29 e 30 della Costituzione,  sicchè ogni interpretazione delle norme poste a salvaguardia di tali valori difforme da essi non può essere seguita dal giudice che della coniugazione tra fattispecie normativa e fattispecie sostanziale è il principale garante secondo la regola per cui "nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore" (art. 12 Disposizioni sulla legge in generale).
E la ratio della norma di cui all'art. 42 bis è quella di tutelare valori costituzionalmente garantiti, inerenti la famiglia e in particolare la cura dei figli minori fino a tre anni di età, con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa.
La differente interpretazione praticata dall'Amministrazione penitenziaria appare discriminatoria, sotto tale profilo, del personale appartenente a tale Forza e oltre a non sussistere nella norma, presenterebbe problemi di costituzionalità, in quanto indurrebbe a trattare in maniera differente situazioni identiche -  la paternità o la maternità - per il fatto che il soggetto che ne è titolare appartiene ad un ordinamento piuttosto che ad un altro, con conseguente rilevata violazione dei parametri interpretativi offerti dal  principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.
Ma pure se si volesse seguire l'interpretazione offerta dal Consiglio di Stato, (Consiglio di Stato, sezione VI, 14 ottobre 2010, n. 7506) e cioè che "il beneficio del trasferimento temporaneo è inapplicabile al personale delle Forze di Polizia, in quanto si rapporta al particolare status giuridico di quel personale, le  cui specifiche funzioni giustificano un regime differenziato, del quale, per questa stessa ragione, è indubbia la copertura costituzionale.", posizione alla quale chiaramente è sotteso il canone interpretativo costituzionale del "pari trattamento delle situazioni uguali e di differente trattamento delle situazioni differenti", tuttavia appare che tale interpretazione non consenta un bilanciamento di valori congrui tra loro, non essendo paragonabile la situazione di un  dipendente di Polizia penitenziaria normale, rispetto a quella di un suo collega pari grado
titolare di situazioni familiari, che in quanto tali sono riconosciute e tutelate espressamente dalla Costituzione.
Di conseguenza vanno accolti i motivi esaminati, con particolare riferimento alla dedotta violazione degli articoli 3 e 97 Cost. recata dalla interpretazione che l'Amministrazione fa dell'art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001.  In ordine al difetto di motivazione, sostanzialmente dedotto con la prima censura del ricorso principale e dei motivi aggiunti occorre pure conclusivamente osservare che, ancorché parzialmente corretto dall'Amministrazione col provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, tuttavia esso appare ancora sussistente, atteso che la ridetta motivazione non è condivisibile per le ragioni sopra esposte.
4. Ritenuta l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 2001,  va di conseguenza respinta la censura relativa al mancato preavviso di provvedimento negativo. Infatti dal momento che la ridetta disposizione stabilisce che al dipendente interessato alla assegnazione temporanea deve essere comunicato l'assenso o il dissenso dell'Amministrazione entro trenta giorni dalla domanda ed effettivamente, poiché la domanda è  stata presentata dall'interessato in data 21 maggio 2010 acquisita a protocollo n. 1234 la risposta gli risulta notificata in data 4 giugno 2010 nei termini dunque di legge.
5. In ordine poi alla prospettata violazione dell'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27 maggio 1991 n. 176 parte ricorrente rileva che quest'ultima ha oramai efficacia diretta ed  immediata nell'ordinamento interno, a seguito proprio della sua ratifica, per cui la posizione del minore, già di per sé rilevante sotto  il profilo costituzionale, acquista forza e rilievo di diritto soggettivo, sicché del tutto illegittimo appare pure sotto tale profilo il provvedimento con il quale è negato il distacco al genitore.
Non può non concordarsi anche con tale profilo di  doglianza, dal momento che con la ratifica della Convenzione dei diritti del fanciullo, concordata a New York nel 1989, lo Stato italiano, tra gli altri, si è impegnato a rispettare i diritti enunciati  nella Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla sua giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza (art. 2 comma 1 della Convenzione di  New York).
Ma quel che più interessa ai fini della presente controversia è che, con detta norma internazionale, gli Stati parti si impegnano a rimuovere ogni discriminazione nei confronti del fanciullo derivante, tra le altre, dalle attività dei suoi genitori, (articolo 2, comma 2 della Convenzione citata), con la conseguenza che una diversa interpretazione dell'articolo 42 bis, come è quella prospettata dall'Amministrazione, appare vieppiù non condivisibile, anche sotto l'enunciato profilo, in quanto appare discriminatoria nei confronti di genitori che svolgono una determinata attività quale è quella di Polizia  Penitenziaria, rispetto a genitori che non la svolgono e che quindi sarebbero avvantaggiati nell'occuparsi del fanciullo, potendo usufruire più facilmente dei distacchi temporanei o di altre forme di cura parentale.
6. Merita una particolare seppure sintetica trattazione anche l'aspetto della motivazione del secondo provvedimento con il quale l'Amministrazione pone in rilievo che mentre presso la Casa  Circondariale di #################### vi è una carenza di organico di - 32% nella Casa Circondariale di #################### #################### in #################### #################### vi è una carenza del 3%, mentre nell'Ospedale Psichiatrico di #################### vi è addirittura un esubero di personale.
Tali osservazioni non esonerano l'Amministrazione  penitenziaria dall'operare il bilanciamento di valori costituzionali di  cui è portatore il ricorrente rispetto ad altre situazioni di colleghi,  che magari non sono titolari di posizioni aventi la stessa rilevanza, nella considerazione che oltre tutto l'interessato non ha chiesto l'assegnazione temporanea presso l'Ospedale Psichiatrico di ####################, dove  c'è l'esubero, ma ha indicato anche la Casa Circondariale di #################### #################### in #################### ####################, laddove se l'Amministrazione avesse dovuto seguire le sue stesse considerazioni, avrebbe dovuto distaccarlo da subito presso la sede con minor personale, proprio perché vi era una carenza di agenti da colmare, anche se minore di quella esistente nella sede di provenienza del ricorrente.
Tale incongruità rende anche insostenibile la posizione dell'Amministrazione, dove si rileva che le esigenze di servizio della sede di #################### rendono impossibile proseguire nei distacchi  già concessi al ricorrente, dal momento che se esiste un'altra sede con  carenze di personale e che consente al genitore di avvicinarsi al piccolo nato ciò consentirebbe almeno di colmare la lacuna di tale sede (C.C. di S. #################### in #################### ####################), mentre l'Amministrazione del tutto inopinatamente ha assegnato provvisoriamente il ricorrente in una sede con esuberi.
Sotto questi profili non può, dunque, non concordarsi anche con le doglianze di eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza nell'azione amministrativa, poste in rilievo sia col ricorso principale che con i motivi aggiunti.
7. La censura di elusione del cd. giudicato cautelare, formatosi a seguito del riesame disposto dal tribunale con l'ordinanza n. 3311/2010 è destinata a perdere di significato con l'accoglimento della principale doglianza proposta, nella considerazione  dell'efficacia interinale del provvedimento cautelare che non può mai pregiudicare l'esito del merito del ricorso.
8. Per le superiori considerazioni il ricorso principale ed i motivi aggiunti vanno accolti e per l'effetto vanno annullati i provvedimenti del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria a prot. 128509 del 26 maggio 2010 e il provvedimento della stessa Amministrazione di cui al fono n. 128509141 GDAP 03422452010 del 19 agosto 2010.
9. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.P.Q.M.
Il  Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria a prot. 128509 del 26 maggio 2010 e il provvedimento della stessa Amministrazione di cui al fono n. 128509141 GDAP 03422452010 del 19 agosto 2010.
Condanna il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria al pagamento di Euro 1.000,00 per spese di giustizia ed onorari a favore del ricorrente ####################.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



TAR "...Il ricorrente, agente scelto della Polizia di Stato, in servizio presso l'Ufficio Scorte Servizi e Vigilanza di #################### ####################, ha proposto ricorso ex art. 8 della L. 205/2000 ed art. 633 c.p.c. per ottenere ingiunzione di pagamento nei confronti del Ministero dell'Interno, per l'ammontare di Euro.793,60 a titolo di compensi per lavoro straordinario emergente, autorizzato e non pagato, né altrimenti recuperato, relativo all'anno 2007...."


INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER)
T.A.R. #################### #################### #################### Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 503
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il ricorrente, agente scelto della Polizia di Stato, in servizio presso l'Ufficio Scorte Servizi e Vigilanza di #################### ####################, ha proposto ricorso ex art. 8 della L. 205/2000 ed art. 633 c.p.c. per ottenere ingiunzione di pagamento nei confronti del Ministero dell'Interno, per l'ammontare di Euro.793,60 a titolo di compensi per lavoro straordinario emergente, autorizzato e non pagato, né altrimenti recuperato, relativo all'anno 2007.
In accoglimento del ricorso e sulla base della documentazione prodotta, è stato emanato il D.I. nr. n. 429/08.
Il Ministero intimato ha proposto rituale opposizione, deducendo il difetto assoluto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, l'infondatezza della pretesa e chiedendo l'annullamento o la revoca del decreto ingiuntivo. In subordine, essendo  stato successivamente autorizzato il pagamento per una parte delle prestazioni rese, chiede pronunciarsi la cessazione della materia del contendere relativamente a tale importo, meglio precisato in atti.
Alla pubblica udienza del 4 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminare è l'esame dell'eccezione di difetto assoluto di giurisdizione formulata dall'Avvocatura, basata sulla natura  mancanza dell' autorizzazione.
Essa è infondata in quanto trattasi di eccezione fondata sulla contestazione di uno dei presupposti per il riconoscimento  del diritto, afferendo, invece, la valutazione in concreto della sussistenza dell'autorizzazione, su cui l'Avvocatura fonda la propria eccezione, al merito.
Peraltro, in punto di giurisdizione, si è in presenza di controversia relativa a rapporto di lavoro di personale in regime di diritto pubblico, rispetto alla quale deve aversi riguardo alla formulazione astratta della domanda, cioè alla prospettazione, con la quale il ricorrente sostiene la spettanza del proprio diritto, ritenendone sussistenti tutti i presupposti.
Per essa sussiste la giurisdizione esclusiva del G.A. (v. art. 3 d.lgs 165/2001 ed ora anche art. 133 c.p.a.).
Nel merito l'opposizione è fondata sulla mancanza  di preventiva (e neppure postuma) autorizzazione alla prestazione del lavoro straordinario. Essa è infondata e, nel merito, va respinta.
I.1) Secondo le deduzioni dell'Avvocatura di Stato, lo straordinario emergente non sarebbe stato autorizzato dall'unico ufficio avente competenza in tal senso, ossia il Servizio T.E.P. e Spese Varie del Ministero dell'Interno.
In fatto, si osserva che, relativamente alla fattispecie in esame, è stata prodotta in giudizio l'attestazione del Dirigente della Questura di #################### #################### - Ufficio Servizi d'Istituto  Ufficio Scorte, secondo cui "le ore di straordinario emergente cui si fa riferimento, regolarmente autorizzate, non sono state commutate in riposi compensativi"; né, peraltro è contestata l'avvenuta autorizzazione in sede locale della prestazione, essendo la difesa dell'Avvocatura di Stato incentrata sulla necessità di una (mancante) autorizzazione specifica degli uffici centrali, interessati alla pianificazione ed alla ripartizione delle risorse per lavoro straordinario tra le Forze di Polizia su scala nazionale.
Pertanto, la decisione sul presente giudizio dipende esclusivamente dalla valutazione in ordine a quale sia il livello dirigenziale competente ad autorizzare lo straordinario in eccedenza del personale della Polizia di Stato,  ai fini del pagamento delle relative competenze, ossia se sia sufficiente una autorizzazione in sede locale, da parte del Dirigente competente al servizio, o se sia necessaria l'autorizzazione alla spesa resa in sede centrale, da parte (nel caso di specie) del Servizio T.E.P.  e Spese Varie del Ministero dell'Interno.
I.2) Sebbene, sul punto, la giurisprudenza non sia uniforme, il Collegio ritiene che per il personale della Polizia di Stato adibito al servizio scorte, la disposizione di servizio che obbliga allo straordinario in eccedenza sia necessariamente da considerarsi anche come autorizzazione alla prestazione, ad ogni fine ed effetto di contratto, e che le relative ore prestate siano da retribuirsi a titolo di lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 63 della l. 121/1981.
A tal proposito, è stato recentemente ritenuto, con argomenti che il Collegio condivide, che "il limite generale, vale, come precisa la nota ministeriale prot. 333G/2.1.84/PS del 16.12.2009 su  scala nazionale per tutte le Forze di Polizia, ma nella specie trattasi  di lavoro straordinario emergente da maggiori esigenze, per il quale nulla è precisato e l'art. 63 L. n. 121/1981,  stabilisce l'obbligo a "prestare servizio anche in eccedenza all'orario  normale, con diritto al compenso per il lavoro straordinario, senza limitazioni...". Gli organi centrali, pertanto, hanno la potestà di un'autorizzazione "su scala nazionale per tutte le Forze di Polizie" e questa funziona come disposizione generale per i dirigenti locali, cui in concreto compete l'utilizzazione del personale dipendente, in relazione alle obiettive circostanze"; tutto ciò, dopo aver premesso che  "il personale
appartenente al corpo della Polizia di Stato (P.S.) ha un suo "status" particolare che, in relazione alla prontezza dei compiti da svolgere quotidianamente, deve attenersi puntualmente agli ordini di servizio che stabiliscono le concrete modalità di svolgimento delle prestazioni; essi sono, invero, dei peculiari provvedimenti di organizzazione per la più proficua esecuzione dell'attività di polizia e, costituiscono, pertanto, atti formali per lo  svolgimento, da parte del dipendente, delle dovute prestazioni lavorative, sia ordinarie, sia straordinarie. Ciò è pienamente coerente col principio di buona amministrazione, che, diversamente sarebbe solo teorico e materialmente frustrato" (cfr. T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I,  12 maggio 2010, n. 313).
I.3) Aderendo all'impostazione ermeneutica appena  richiamata, è dirimente ai fini della disciplina della fattispecie, la norma di cui al IV comma dell'art. 63 della l. 121/1981,  ai sensi del quale "Quando le esigenze lo richiedano gli ufficiali, gli  agenti di pubblica sicurezza e il personale che svolge la propria attività nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario normale, con diritto a compenso per il lavoro straordinario senza le limitazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, per il personale con qualifica inferiore a quella dirigenziale, dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e dalla legge 22 luglio 1978, n. 385, per il personale con qualifica dirigenziale".
Chiaro è il riferimento, nella legge, alla obbligatorietà della prestazione del servizio in eccedenza e dell'altrettanto inderogabile diritto alla retribuzione: pertanto non appaiono in alcun modo giustificabili limitazioni del compenso per le ore di straordinario imposte da obiettive esigenze di servizio (aspetto quest'ultimo che è disvelato dalla incontestata esistenza di specifica autorizzazione in sede locale) per motivi di pianificazione "centrale" della spesa e la conseguente dissociazione tra capacità del Dirigente locale ad ordinare la prestazione, ma ai soli fini di servizio e senza conseguenze sul piano contrattuale.
In questo senso, va ritenuto che la ripartizione delle risorse destinate a finanziare le prestazioni rese in regime di straordinario in eccedenza vale come limite e come parametro organizzativo che incide sulla responsabilità dei singoli dirigenti, che  saranno valutati, nel loro rendimento e negli standards di risultato, anche in base all'uso dello straordinario (quantitativamente, ossia in relazione al monte ore complessivamente utilizzato e qualitativamente, ossia in relazione alla sua ripartizione tra il personale in organico). Lo straordinario in eccedenza, infatti, è uno degli strumenti di governo  del personale che, in relazione alle esigenze di ufficio, spetta al Dirigente utilizzare, sia pure nel rispetto della necessaria procedura autorizzativa e contabile, ed è dunque corretto che il rendimento di quest'ultimo sia confrontato con i parametri qualitativi di riferimento,  tra
i quali assume rilievo il rispetto della pianificazione della spesa  a livello centrale.
Tuttavia, in presenza di una chiara disposizione quale quella dell'art. 63 cit., non può non ritenersi che la necessaria procedura contabile ed autorizzativa da parte dell'ufficio centrale ed i  relativi aspetti inerenti l'osservanza della ripartizione delle risorse  su base nazionale, attengono ad aspetti e condizioni organizzative che incidono solo sul rapporto tra il Dirigente e l'Amministrazione, e che, dunque, non possono condizionare l'obbligo di pagamento del compenso al personale che è stato utilizzato da quest'ultima per l'assolvimento di compiti di istituto oltre il normale orario di servizio.
In questo senso, va dunque affermato che l'autorizzazione da parte degli Uffici centrali dell'Amministrazione, nella specie, il Servizio T.E.P. e Spese Varie del Ministero dell'Interno, non ha valore ed effetto costitutivo dell'obbligazione al pagamento dello straordinario in eccedenza per il personale della Polizia di Stato, che si fonda direttamente sull'art. 63 della l. 121/1981 e che trova il proprio titolo amministrativo e costitutivo nell'autorizzazione al servizio che è resa in sede locale dal competente  Dirigente. Le eventuali eccedenze di ricorso allo straordinario, rispetto al budget derivante dalla pianificazione centrale, potranno quindi solamente essere valutate ai fini della responsabilità di quest'ultimo (relativamente alla effettiva necessità delle ore prestate ed alla capacità organizzativa del Dirigente medesimo) e dovranno, comunque, concorrere al migliore
apprezzamento da parte dell'Ufficio competente alla ripartizione delle risorse in sede centrale, in modo da garantire una costante e permanente verifica e, se del caso, revisione, dei criteri di pianificazione di spesa.
I.4) Milita in favore della soluzione esposta, la  considerazione che dissociare il potere organizzativo da quello dell'impegno della corrispondente spesa da parte del Dirigente, collide strutturalmente con i principi di efficienza e di trasparenza dell'organizzazione della PA e con la stessa disciplina della posizione del Dirigente che verrebbe ad essere fortemente svalutata, riducendo la sua capacità effettiva di disporre efficacemente e con responsabilità delle risorse professionali attribuitegli in dotazione.
Peraltro, la pianificazione a livello centrale risente di necessarie limitazioni di natura economica e finanziaria e difficilmente si può prestare ad una effettiva aderenza alle diverse e multiformi insorgenze di necessità di servizio nelle diverse sedi locali  e periferiche, come proprio il servizio Scorte dimostra: è impensabile che, dovendo assicurare l'incolumità delle persone sotto protezione, il cui agire non può essere ovviamente condizionato oltre misura, il personale addetto alle scorte debba sottostare ad una autorizzazione centrale, a pena di intuibili rigidità del servizio che ne comprometterebbero del tutto l'efficienza.
Né, d'altronde, risponde a giustizia il risolvere  tale antinomia con quel sacrificio ulteriore del suddetto personale che  deriverebbe dal negare il compenso dello straordinario in cambio di un generico riposo compensativo (che, peraltro, nelle note situazioni di sottodimensionamento d'organico, finisce per l'essere meramente nominale).
Sotto diverso aspetto, non sono neppure condivisibili le preoccupazioni contabili circa il possibile abuso dello  straordinario da parte del personale militare, che hanno spinto gran parte della giurisprudenza a sposare la linea interpretativa più rigorosa, circa la necessità dell'autorizzazione in sede centrale.
Infatti, l'appello alla necessità di evitare tale  tipo di rischio appare essenzialmente una petizione di principio, attesa la particolare organizzazione delle Forze di Polizia, la cui professionalità, qualificazione gerarchica, peculiarità dei compiti di istituto, rendono del tutto improbabile ed inverosimile la possibilità effettiva di un abuso (senza contare la garanzia che deriva all'Amministrazione dalla peculiare posizione di responsabilità dei Dirigenti).
Quest'ultima ipotesi, peraltro, ove si dovesse verificare, ben potrebbe (e dovrebbe) costituire uno specifico argomento  di difesa da dedursi con idonea dimostrazione dell'illegittimità della prestazione e della relativa autorizzazione resa in sede locale, per inutilità della prestazione o per sviamento di potere e dunque l'Amministrazione verrebbe pur sempre tutelata dalle opportune azioni correttive, sia in sede di controlli interni e verifiche di responsabilità, che in sede di giudizio, mediante le necessarie e conseguenti eccezioni. In questo senso, nella odierna fattispecie (così come condivisibilmente dedotto dalla difesa di parte ricorrente sostanziale), le autorizzazioni allo straordinario rese in sede locale non sono state revocate, né impugnate, né contestate, così come non risulta revocata in dubbio la necessità delle ore prestate, la loro effettiva utilità o la loro
conformità agli inderogabili doveri di Istituto, specie in considerazione del delicato ruolo disimpegnato dal personale del servizio Scorte.
II) Quanto alla circostanza, esposta dall'Avvocatura, che parte della spesa relativa allo straordinario del ricorrente sarebbe stata successivamente autorizzata, nelle more di giudizio, il Tribunale osserva che non v'è prova di un avvenuto pagamento parziale, sicchè non può adottarsi la invocata pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo deve essere integralmente confermato.
Tuttavia, avvalendosi della previsione di cui all'art. 34, comma 2, let. "c" del c.p.a., il Tribunale può prescrivere che, secondo buona fede, ove sia effettivamente avvenuto il pagamento nei termini di quanto autorizzato, il decreto ingiuntivo dovrà essere eseguito dall'Amministrazione intimata per la sola parte residua, compresi gli accessori con i necessari computi e decorrenze, e con obbligo per il ricorrente di non eseguirlo per la differenza.
III) Per tutte queste ragioni, il ricorso in opposizione va respinto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La sussistenza di differenti orientamenti giurisprudenziali, tuttavia, costituisce giusto motivo per disporre la compensazione delle spese quanto alla fase di opposizione del presente giudizio.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la #################### Sezione Staccata di #################### ####################
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



TAR "...In materia di rapporti di lavoro instaurati con lo Stato o con altre pubbliche amministrazioni, per determinare, "quoad tempus", ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17, (oggi D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7),  la giurisdizione con riferimento ad atti del datore di lavoro, si deve avere riguardo al momento della verificazione dei fatti costitutivi del diritto rivendicato..."


IMPIEGO PUBBLICO
T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, Sent., 25-05-2011, n. 457
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Ricorre  il sig. ####################, dipendente del Ministero intimato a riposo dal 3.4.1994, per avversare il provvedimento con il quale gli è stata negato il riconoscimento di causa di servizio delle infermità denunciate, meglio descritte negli atti di causa.
Espone, in fatto, che gli veniva riconosciuta una  invalidità civile del 39% con provvedimento della Commissione provinciale invalidi civili di Reggio Calabria in data 12/10/1972; la Commissione medica periferica per l'invalidità civile riconosceva l'aggravamento dell'invalidità civile nella misura del 75% il 2/8/1991; l'1/9/1992 veniva sottoposto ad accertamenti sanitari presso l'O.M. di Messina che lo giudicava permanentemente non idoneo al servizio a causa delle infermità denunciate; l'11/3/1994 veniva sottoposto a nuovi accertamenti sanitari dalla Commissione medica dell'USL 11 di Reggio Calabria che lo giudicava all'unanimità permanentemente inidoneo ad ogni  proficuo lavoro ed entrava in quiescenza il 3/4/1994.
In relazione alle infermità denunciate presentava  istanza di riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio (per avere sempre prestato servizio in luoghi malsani) già in data 24/12/1990; l'istanza veniva respinta con PDG del 26.5.1999 nr. ####################; il sig. C. in data 9/2/2000 presentava ricorso di fronte a questo TAR per avversare tale provvedimento di diniego; con sentenza nr. #################### del 26 giugno 2006 veniva accolto il ricorso ed annullato il provvedimento impugnato; con verbale nr. ####################85/06 il Comitato di verifica per le cause di servizio esprimeva parere contrario al riconoscimento; su tale parere veniva emesso il provvedimento impugnato con il quale veniva respinta la richiesta di concessione dell'equo indennizzo.
Avverso il rinnovato diniego deduce articolate ragioni di censura, tendenti a farne valere l'illegittimità per eccesso di potere sotto svariati profili (illogicità manifesta, contraddittorietà con precedenti manifestazioni, difetto di motivazione,  travisamento dei fatti, disparità di trattamento).
Si è costituito il Ministero intimato che resiste al ricorso che chiede essere respinto per inammissibilità ed infondatezza.
Alla pubblica udienza del 18 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
I) Preliminarmente va esaminata la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla odierna controversia, che va ritenuta.
In materia di rapporti di lavoro instaurati con lo Stato o con altre pubbliche amministrazioni, per determinare, "quoad tempus", ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17, (oggi D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7),  la giurisdizione con riferimento ad atti del datore di lavoro, si deve avere riguardo al momento della verificazione dei fatti costitutivi del diritto rivendicato; se però il regime del rapporto preveda che la giuridica rilevanza di quei fatti sia assoggettata ad un preventivo apprezzamento dell'amministrazione medesima ed alla conseguente declaratoria della sua volontà al riguardo, deve farsi riferimento al momento in cui interviene siffatta declaratoria. Pertanto, con riguardo a  controversia concernente la domanda di equo indennizzo per infermità contratta a causa di servizio deve farsi riferimento al momento terminale del procedimento, costituito
dalla delibera dell'amministrazione sull'istanza (Cass. Sez. un. 7581/2006 cit. Cass. Sezioni Unite 10 luglio 2006 n. 15619, 23 gennaio 2004 n. 1234, 7 marzo 2003 n. 3438); il secondo principio risulta enunciato in relazione a fattispecie di rapporti proseguiti dopo il discrimine temporale del 30 giugno 1998 nel nuovo assetto contrattualizzato sottoposto alla giurisdizione del giudice ordinario. Viceversa nei caso di rapporti esauriti prima della suddetta data e, quindi, di provvedimento di liquidazione postumo, si deve affermare la giurisdizione del giudice del  rapporto, che permane quello amministrativo (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 09 febbraio 2010, n. 123, che ha ritenuto la giurisdizione in relazione ad una fattispecie nella quale il ricorrente risultava cessato dal servizio nel 1995, ed il provvedimento impugnato era costituito da un atto di rideterminazione dell'equo
indennizzo concesso con delibera del 1996 successivo al 1998).
Nella fattispecie all'esame odierno del Tribunale, il provvedimento impugnato è stato emanato in ottemperanza alla statuizione del TAR nr. ####################/06 richiamata ed in sede di riesame dell'originario diniego, manifestato anteriormente al 1998 e che, quindi, radica la giurisdizione di fronte al giudice amministrativo. In questo senso, il primo provvedimento di diniego ha conseguito l'effetto di cristallizzare la fattispecie, ed il relativo assetto di interessi, in data anteriore al mutamento della giurisdizione, perché il successivo  provvedimento (emanato in forza dell'annullamento del precedente), sebbene sia evidentemente il frutto di una rinnovata valutazione della PA, retroagisce al momento in cui il rapporto si era compiuto.
II) Ritenuta la giurisdizione, il ricorso è fondato e come tale va accolto.
In linea di principio, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che "in sede di liquidazione dell'equo indennizzo secondo la disciplina previgente, l'Amministrazione è tenuta a recepire e  a far proprio il parere del CPPO, unico organo consultivo al quale, nel  procedimento preordinato alla verifica dei presupposti per la liquidazione dell'equo indennizzo, spetta il compito di esprimere il giudizio finale sul nesso eziologico (professionale o meno) dell'infermità sofferta dal pubblico dipendente. Conseguenza della particolare efficacia del parere - obbligatorio - espresso da tale organo è la sua idoneità, ove non vi siano elementi comprovanti la sua inattendibilità, a fungere da unica motivazione per il provvedimento finale, mentre solo nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di non potervi aderire sorge un obbligo specifico di motivazione in capo alla stessa" (da ultimo,
Consiglio Stato, sez. VI, 29 gennaio 2010, n. 378; cfr anche le sentenze di questo TAR nr. 463 del 12 settembre 2008 e 30 dicembre 2009, nr. 1371).
In questo senso, il provvedimento impugnato, nel richiamare, trascrivere e fare proprio il parere del CPPO afferma che tale pronunciamento è esente da vizi logici e come tale va condiviso.
Tuttavia, nello specifico caso in esame, appare evidente che il parere del CPPO non è esente da vizi logici, perché non riferisce di alcuna considerazione in ordine al principale fattore causale delle patologie riscontrate che il ricorrente, nella propria istanza, ha puntualmente evidenziato.
Infatti, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento di una specifica patologia polmonare e respiratoria, che ha poi generato ulteriori disfunzioni, in conseguenza alla denunciata permanenza dello stesso in luoghi di lavoro caratterizzati da una forte presenza di fumatori e della conseguente insalubrità dell'aria.
Sulla esistenza di tale contesto di fumo passivo,  non sussistono effettivi dubbi, essendo stata riconosciuta sia dalle relazioni di servizio, che, soprattutto, dal verbale della CMO ove si legge che "risulta documentato agli atti che (il sig. C.).. in tutti questi anni fu esposto all'azione nociva del fumo passivo...che  pur essendo stato assunto come invalido civile perché affetto da...(la patologia denunciata)...non si può disconoscere che i suddetti fattori negativi presenti nell'ambiente di lavoro abbiano potuto aggravare la patologia respiratoria di cui era affetto l'interessato fino alla comparsa di un cuore polmonare cronico"; peraltro, il contesto di fumo passivo non è stato oggetto di contestazione difensiva.
Nonostante le evidenze istruttorie, nel suo parere il CPPO non affronta neppure in minima parte l'esame della possibilità che il fumo passivo abbia influito sulle condizioni di salute del ricorrente e da ciò emerge una carenza contenutistica e logica di immediata e palese evidenza.
Anche secondo la giurisprudenza più rigorosa che riconosce a carico di chi invoca tutela ai fini dell'istituto in esame l'onere di fornire dimostrazione del nesso eziologico tra contesto di lavoro e patologia denunciata (cfr. TAR Reggio Calabria, ord. nr. 349 del 20 aprile 2011, e sent. nr. 353 del 10 marzo 2011), il ricorso è dunque fondato e da accogliersi perché le censure di parte ricorrente sono sorrette dagli stessi atti e provvedimenti di provenienza dalla parte pubblica.
Per le esposte ragioni il ricorso è fondato ed è da accogliersi, conseguendone l'annullamento del provvedimento impugnato  e l'obbligo di ripronunciarsi sulla istanza del ricorrente con delibera  motivata e con preciso accertamento dell'incidenza del fumo passivo sulle patologie denunciate, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione della presente sentenza o sua notifica a cura di parte.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in  epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato e condanna l'Amministrazione a pronunciarsi nuovamente sulla istanza di parte ricorrente nei limiti e con le modalità di cui in parte  motiva.
Condanna parte resistente alle spese di lite che liquida in euro 2.500,00 oltre IVA, CPA, importo del contributo unificato e delle spese di notifica, oltre spese generali come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa e manda alla Segreteria giurisdizionale di comunicarne copia alle parti.



Estate: farmaci mai in macchina, sotto ombrellone e in bagagli imbarcati

ESTATE: FARMACI MAI IN MACCHINA, SOTTO OMBRELLONE E IN BAGAGLI IMBARCATI =

Roma, 1 ago. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Pillole, sciroppi,
fiale, supposte. Prodotti che potrebbero essere danneggiati
dall'eccessivo calore estivo, dai cambi repentini di temperatura o
dalla luce in caso di cattiva conservazione. In particolare se mancano
le necessarie attenzioni nel trasporto se si dimenticano le confezioni
in auto o se si lasciano, quando si parte per le vacanze, nei bagagli
che poi finiranno nella stiva dell'aereo. Contro i rischi di
ritrovarsi ad utilizzare medicinali che potrebbero essere inefficaci o
addirittura dannosi il dipartimento per l'assistenza farmaceutica
della Asl 4 di Terni ha promosso una campagna di sensibilizzazione per
promuovere una corretta conservazione del farmaco.

"L'obiettivo e' divulgare in modo capillare alcune semplici
regole - spiega il direttore del dipartimento Fausto Bartolini - dato
che conservare bene il prodotto ne garantisce il corretto ed efficace
funzionamento". Queste le regole da ricordare:

1) Ogni farmaco, per essere efficace, deve essere utilizzato
all'interno della data di scadenza e deve essere ben conservato. La
data di scadenza si riferisce al medicinale in confezione integra.
Dopo la prima apertura, il medicinale e' ancora utilizzabile, per un
periodo prestabilito, solo se correttamente conservato. (segue)

(Ram/Zn/Adnkronos)
01-AGO-11 14:27

NNNNESTATE: FARMACI MAI IN MACCHINA, SOTTO OMBRELLONE E IN BAGAGLI IMBARCATI (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - 2) Un medicinale e'
'correttamente conservato' se non e' stato esposto a fonti di calore,
a temperature elevate, alla luce solare, all'umidita' eccessiva e se
sono state rispettate eventuali condizioni di temperatura indicata (ad
es. la conservazione in frigorifero). Il troppo caldo (ma anche il
troppo freddo), la luce, l'umidita', sono fattori che possono rovinare
i farmaci. Il medicinale rischia cosi' di perdere di efficacia e non
garantire piu' l'effetto terapeutico atteso fino ad arrivare, per
degradazione chimica, alla formazione di sostanze tossiche per
l'organismo.

3) Normalmente i farmaci devono essere conservati a temperatura
ambiente, sotto ai 30°. Il medicinale non va riposto in frigorifero se
non esplicitamente riportato sulla confezione. Alcuni farmaci vanno
invece conservati a una temperatura tra 4 e 8° (fermenti lattici,
insulina, etc). In questi casi e' necessario attrezzarsi in modo
adeguato per il loro trasporto (prevedendo l'utilizzo di borse frigo)
per poi sistemarli in frigorifero una volta giunti a destinazione. Va
evitato il congelamento dei medicinali. L'insulina, ad esempio, deve
essere conservata in frigorifero ma non si deve congelare, se cio'
dovesse accadere bisogna eliminare il flacone.

5) Quando si e' in viaggio, non lasciare i farmaci all'interno
dell'auto per molto tempo, perche' gli sbalzi di temperatura e di
umidita' possono essere tali da alterarne l'efficacia. In aereo
portare sempre i farmaci nel bagaglio a mano perche' le stive degli
aerei non sono termoregolate. (segue)

(Ram/Zn/Adnkronos)
01-AGO-11 14:34

NNNNESTATE: FARMACI MAI IN MACCHINA, SOTTO OMBRELLONE E IN BAGAGLI IMBARCATI (3) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - 6) Mai esporre farmaci alla luce
del sole: alcuni principi attivi sono fotosensibili e la luce tende a
decomporli. Tra questi ricordiamo la ticlopidina, la nifedipina (ad
es. le gocce di nifedipina, esposte alla luce, hanno una stabilita' di
soli 14 minuti), l'adrenalina.

7) La regola generale, comunque, e' di leggere sempre
attentamente il foglio illustrativo del medicinale, dove sono
riportate tutte le informazioni di cui si ha bisogno. Se necessario,
chiedere consigli e chiarimenti al medico, al farmacista o presso le
strutture dell'azienda sanitaria.

(Ram/Zn/Adnkronos)
01-AGO-11 14:43

NNNN

Scienziati, Perugia, sclerosi KO se si controlla 'IDO'

SALUTE: SCIENZIATI PERUGIA, SCLEROSI KO SE SI CONTROLLA 'IDO' =
(AGI) - Perugia, 1 ago. - Dalla ricerca scientifica un nuovo
importante traguardo per la cura delle malattie autoimmunitarie
come il diabete e la sclerosi multipla. A raggiungerlo il
gruppo di lavoro dei professori Ursula Grohmann, Paolo Puccetti
e Francesca Fallarino del Dipartimento di Medicina Sperimentale
e Scienze Biochimiche dell'Universita' di Perugia. Il gruppo di
ricercatori perugini, protagonista gia' in passato di altri
preziosi risultati, ha infatti fornito un contributo
determinante alla scoperta del meccanismo biologico regolato da
una molecola, l'enzima indolamina 2,3-diossigenasi (IDO),
all'origine del controllo delle patologie autoimmunitarie
croniche. Una scoperta che apre la strada a nuovi studi mirati
a identificare terapie efficaci nella cura del diabete
giovanile e della sclerosi multipla. Lo studio, che vede la
dottoressa Maria Teresa Pallotta quale principale giovane
protagonista, ha anche ricevuto un significativo riconoscimento
con la pubblicazione nella rivista scientifica americana Nature
Immunology. E' l'ottava volta, si legge in una nota, che il
gruppo di scienziati perugini vede pubblicato un proprio lavoro
in una rivista della serie Nature, tra le piu' prestigiose a
livello internazionale in ambito immunologico/terapeutico.
L'evoluzione della ricerca. In condizioni fisiologiche normali
- si legge sempre nella nota - il sistema immunitario non
attacca i nostri organi e tessuti, ma li "tollera" perche' non
li considera estranei, come fa invece per batteri e virus. Un
meccanismo che diventa ancora piu' importante nella gravidanza,
dove il sistema immunitario della madre si trova a dover
"tollerare" un organismo estraneo come il feto. Gia' da alcuni
anni vari gruppi di ricerca, incluso quello perugino, hanno
intuito come una molecola importante per controllare questi
processi e' l'enzima IDO.(AGI)
Com/Mav (Segue)
011426 AGO 11

NNNNSALUTE: SCIENZIATI PERUGIA, SCLEROSI KO SE SI CONTROLLA 'IDO' (2)=
(AGI) - Perugia, 1 ago. - Fino ad oggi era chiaro che tale
enzima, particolarmente attivo in gravidanza, svolgesse le sue
funzioni di "vigile" del sistema immunitario degradando
l'aminoacido triptofano (fondamentale per la moltiplicazione
dei globuli bianchi) e producendo molecole di scarto (le
chinurenine) capaci di interrompere molteplici funzioni di
difesa. Riassumendo, mentre questo meccanismo riesce a spiegare
l'effetto di spegnimento immediato di una risposta immunitaria
acuta, come nel caso di un'infiammazione, non da' ragione della
"tolleranza" a lungo termine nei confronti dell'embrione/feto
da parte della madre per nove mesi oppure verso i propri
tessuti per tutta la vita. Da qui l'importanza di tale lavoro
che ha evidenziato come IDO non sia solo un diretto "esecutore"
del controllo del sistema immunitario, ma che sia capace anche
di coinvolgere altre molecole "riprogrammando" cosi' a lungo
termine la cellula dendritica, regista delle difese
immunitarie. Quindi il controllo di IDO diventa determinante
per riuscire a rimodulare l'organismo immunitario e le sue
risposte.(AGI)
Com/Mav
011426 AGO 11

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Idrocolonterapia sotto accusa, pochi benefici e tanti rischi

SALUTE: IDROCOLONTERAPIA SOTTO ACCUSA, POCHI BENEFICI E TANTI RISCHI =
STUDIO, IN PARTICOLARE SE EFFETTUATA DA PERSONALE SENZA
FORMAZIONE SPECIFICA

Roma, 1 ago. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) -
L'idrocolonterapia, metodo in voga per migliorare il benessere
generale dell'organismo grazie alla pulizia del tratto finale
dell'apparato digerente, potrebbe essere nociva: lo assicurano i
medici dell'Universita' di Georgetown (Usa), secondo cui non ci sono
prove a sostegno dei benefici apportati da questa tecnica. Non solo:
la revisione della letteratura scientifica pubblicata sul 'Journal of
Family Practice' dimostra che l'irrigazione del colon puo' causare
effetti collaterali, che vanno da 'semplici' crampi a grave
insufficienza renale.

La procedura, che consiste in un lavaggio con acqua e sostanze
chimiche attraverso un tubo inserito nel retto, ha origini antiche, ma
fu screditata dall'American Medical Association all'inizio del 1900.

Negli ultimi anni, pero', ha trovato nuovi sostenitori. Eppure,
"ci possono essere conseguenze gravi per coloro che si sottopongono a
pulizia del colon, soprattutto se in una spa o in casa", dice l'autore
principale dello studio, Ranit Mishori, medico di medicina generale
presso la Georgetown University School of Medicine. (segue)

(Bdc/Zn/Adnkronos)
01-AGO-11 14:44

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SALUTE: IDROCOLONTERAPIA SOTTO ACCUSA, POCHI BENEFICI E TANTI RISCHI (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Mishori e i suoi colleghi hanno
esaminato 20 studi pubblicati sulla tecnica dell'idrocolonterapia
negli ultimi dieci anni: i risultati di queste ricerche mostrano
scarse evidenze sui benefici, mentre c'e' un'abbondanza di studi che
sottolineano gli effetti collaterali subiti dai pazienti in seguito
all'uso di prodotti per la pulizia del colon, tra cui crampi,
gonfiore, nausea, vomito e insufficienza renale. "Alcuni preparati a
base di erbe - aggiunge l'esperto - sono stati associati con anemia e
tossicita' epatica".

La 'chiave' del problema, per gli esperti, e' che la pulizia del
colon viene offerta sempre piu' spesso nelle stazioni termali o in
cliniche, da medici che si definiscono 'igienisti del colon', ma non
hanno alcuna formazione specifica. Mishori conclude sottolineando che
ci sono modi molto migliori per migliorare il benessere: ad esempio
"una dieta equilibrata, esercizio fisico regolare, sei-otto ore di
sonno e check-up regolari dal medico".

(Bdc/Zn/Adnkronos)
01-AGO-11 14:45

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Ricerca: studio, stress col pancione fa invecchiare prima il figlio

RICERCA: STUDIO, STRESS COL PANCIONE FA INVECCHIARE PRIMA IL FIGLIO =
TELOMERI PIU' CORTI DI 3,5 ANNI PER LUI E 5 PER LEI

Roma, 1 ago. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - (EMBARGO ALLE 21.00)
- Chi a trent'anni ha un aspetto da cinquantenne da oggi puo'
prendersela davvero con la mamma. Secondo uno studio americano,
infatti, l'esposizione prenatale allo stress ci 'regala' un
invecchiamento accelerato. Tanto che i giovani le cui madri hanno
vissuto un trauma psicologico durante i nove mesi di attesa mostrano
nel Dna chiari segni di un invecchiamento piu' rapido, rispetto ai
coetanei. Parliamo di una media di 3,5 anni per gli uomini e di ben
cinque anni per le donne.

I ricercatori dell'Universita' della California a Irvine (Usa)
spiegano, su 'Pnas', che proprio l'esposizione prenatale allo stress
influenza lo sviluppo delle regioni dei cromosomi che controllano
l'invecchiamento. Si tratta di una ricerca che, ancora una volta,
evidenzia l'importanza del benessere e della salute materna in
gravidanza. (segue)

(Mal/Col/Adnkronos)
01-AGO-11 17:08

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RICERCA: STUDIO, STRESS COL PANCIONE FA INVECCHIARE PRIMA IL FIGLIO (2) =

(Adnkronos/Adnkronos salute) - "Le nostre ricerche precedenti
sullo stress prenatale mostravano gli effetti a lungo termine sulla
funzione metabolica, immunitaria, endocrina e cognitiva - spiega
Pathik Wadhwa, autore della ricerca - Ma questa e' la prima volta in
cui si dimostra l'impatto dello stress materno sull'invecchiamento
cellulare nell'uomo".

Il team ha esaminato un gruppo di giovani uomini e donne di 25
anni, tutti nati da madri che in gravidanza hanno vissuto forme di
stress psicosociale: eventi traumatici importanti come la morte o
un'improvvisa grave malattia di uno stretto parente. Test del sangue
hanno rivelato cosi' che i globuli bianchi dei volontari mostravano in
media tre anni e mezzo in piu' - ben cinque anni per le donne -
rispetto a quelli di soggetti di controllo, nati dopo gravidanze
tranquille. (segue)

(Mal/Col/Adnkronos)
01-AGO-11 17:14

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RICERCA: STUDIO, STRESS COL PANCIONE FA INVECCHIARE PRIMA IL FIGLIO (3) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Questo invecchiamento accelerato
e' stato evidenziato anche dai telomeri piu' corti, ovvero i
'pezzetti' terminali dei cromosomi che si accorciano a ogni
replicazione e controllano la stabilita' cellulare. Da tempo gli
scienziati hanno scoperto che piu' corti sono i telomeri, piu' rapido
e' l'invecchiamento della cellula.

Ebbene, secondo i ricercatori i telomeri 'tronchi' scoperti nei
globuli bianchi dei partecipanti possono essere 'spia' di futuri
problemi di salute. "Questi risultati indicano che l'esposizione allo
stress in utero e' un fattore importante nel predire la lunghezza dei
telomeri degli adulti", spiega Sonja Entringer, prima autrice dello
studio. Dunque lo stress materno in gravidanza puo' avere numerosi
effetti sulla salute fisica e mentale dei figli, influendo sulla loro
longevita'.

(Mal/Col/Adnkronos)
01-AGO-11 17:21

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Ricerca: scienziati USA crano 'bio-dischi' contro mal di schiena

RICERCA: SCIENZIATI USA CREANO 'BIO-DISCHI' CONTRO MAL DI SCHIENA =
FINO A OGGI DI METALLO E PLASTICA, ORA A BASE DI POLIMERI

Roma, 1 ago. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - (EMBARGO ALLE 21) -
Mal di schiena, un'insidia per milioni di persone in tutto il mondo:
si stima che circa la meta' della popolazione adulta ne soffra, con
forme piu' o meno gravi. Con l'intento di alleviare il dolore e di
offrire una nuova opportunita' a chi si deve operare per risolvere il
problema, ingegneri della Cornell University di Ithaca e medici del
Weill Cornell Medical College di New York (Usa) hanno creato un nuovo
impianto biologico per la spina dorsale: una sorta di 'disco
intervertebrale', testato e impiantato con successo su modello
animale, spiega la rivista 'Proceedings of the National Academy of
Sciences'.

"Abbiamo progettato dei 'dischi' che hanno le stesse componenti
strutturali e si comportano proprio come quelli umani - dicono gli
esperti - la speranza e' che questa promettente ricerca porti a dischi
ingegnerizzati da impiantare in pazienti con danni alla schiena". Il
laboratorio di Lawrence Bonassar, docente di Ingegneria biomedica e
meccanica e 'mente' dell'esperimento, si concentra sul recupero e
l'analisi del tessuto muscolo-scheletrico.

Lo scienziato ha pensato di progettare dischi artificiali
partendo da due polimeri: il collagene, che avvolge l'esterno, e un
idrogel chiamato alginato, al centro. Gli impianti sono poi stati
ricoperti di cellule per ripopolare la struttura con nuovo tessuto.
(segue)

(Bdc/Col/Adnkronos)
01-AGO-11 17:16

NNNNRICERCA: SCIENZIATI USA CREANO 'BIO-DISCHI' CONTRO MAL DI SCHIENA (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Sorprendentemente, al contrario
delle protesi artificiali che si degradano nel tempo, gli scienziati
sono riusciti in questo modo a crearne un tipo che 'matura' nel corpo,
proprio grazie alla crescita delle cellule.

Se la procedura chirurgica attualmente piu' usata per trattare
le malattie discali consiste nel rimuovere il disco completamente e
nel sostituirlo con un impianto costituito da una combinazione di
metallo e plastica, dal punto di vista biologico i nuovi dischi
potrebbero assicurare quindi un vantaggio in piu': si integrano e
maturano con le vertebre invece di essere un semplice 'corpo
estraneo'. Risultato: l'intervento chirurgico diventerebbe meno
invasivo, piu' sicuro e con meno effetti collaterali. A confermarlo
dovranno essere dei test sull'uomo.

(Bdc/Col/Adnkronos)
01-AGO-11 17:18

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Staminali: ricercatore italiano in GB, speranze da trial per sclerosi

STAMINALI: RICERCATORE ITALIANO IN GB, SPERANZE DA TRIAL PER SCLEROSI =
PAOLO MURARO, RICEVUTE CENTINAIA DI EMAIL E CHIAMATE DA PAZIENTI

Roma, 1 ago. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Da quando si e'
diffusa la notizia dell'avvio in Gran Bretagna di un importante trial
clinico internazionale per verificare l'effetto delle cellule
staminali come terapia della sclerosi multipla, Paolo Muraro,
scienziato italiano che guidera' la sperimentazione Oltremanica, ha
ricevuto centinaia di email e telefonate: "Sono pazienti che chiedono
di essere inclusi nello studio: non potremo accontentare tutti. Ma ci
aspettiamo di raggiungere buoni risultati e di fare un passo avanti
nella lotta a questa malattia". A dirlo all'Adnkronos Salute e' Muraro
stesso, che vive e fa ricerca a Londra dal 2006.

"Dal 2001 al 2006 ho lavorato negli Stati Uniti - racconta
Muraro - per poi spostarmi a Londra. Non mi definirei un 'cervello in
fuga', piuttosto un 'cervello in cerca': non ho nessuna preclusione
sia nei confronti dell'ipotesi di tornare in Italia, sia di spostarmi
altrove. Semplicemente il mio percorso professionale si e' sviluppato
all'estero. Ma sicuramente le difficolta' nel nostro Paese esistono e
sono croniche, in particolare per i neolaureati e per chi deve
risalire i primi scalini accademici. E ci sono validissimi ricercatori
che rimangono precari fino a 40 anni. Molti si perdono per strada
proprio per questo motivo: non possono permettersi di fare questo
lavoro".

"Spero comunque che essere un ricercatore italiano attivo
all'estero dia lustro alla nostra ricerca, piuttosto che far pensare a
un cervello in fuga". (segue)

(Bdc/Col/Adnkronos)
01-AGO-11 17:59
vSTAMINALI: RICERCATORE ITALIANO IN GB, SPERANZE DA TRIAL PER SCLEROSI (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Allo studio internazionale sulla
sclerosi multipla cui partecipa Muraro "aderiranno anche strutture di
numerosi altri Paesi - tiene a precisare lo studioso - fra cui
l'Italia con i centri specializzati guidati da Antonio Uccelli
all'universita' di Genova, Gianvito Martino all'universita'
Vita/Salute San Raffaele di Milano e Bruno Bonetti all'universita' di
Verona. I malati di sclerosi che saranno inclusi nello studio in
doppio cieco riceveranno iniezioni di staminali mesenchimali prelevate
dal loro stesso midollo osseo e opportunamente trattate. I risultati
che ci aspettiamo sono la riduzione delle lesioni attive provocate
dalla sclerosi e l'arresto del deterioramento neurologico".

In Inghilterra saranno trattati "circa 14 pazienti - spiega il
ricercatore - mentre a livello internazionale saranno arruolati circa
150 malati. E' uno studio triennale, partira' concretamente a fine
anno e i risultati non arriveranno dunque prima del 2015. Ma e' il
primo studio che mira a verificare l'efficacia di queste staminali: in
precedenza ci sono stati tre piccoli trial che ne hanno testato la
sicurezza. Queste cellule sono risultate prive di rischi, non hanno
problemi di natura etica perche' sono autologhe e hanno un buon
potenziale" per dare una speranza in piu' a chi e' colpito da sclerosi
multipla.

(Bdc/Col/Adnkronos)
01-AGO-11 18:05

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Bioortopedia per curare traumi e artrosi

SALUTE: BIOORTOPEDIA PER CURARE TRAUMI E ARTROSI

(ANSA)- ROMA, 1 AGO- Recuperare con un'iniezione indolore l'uso
di un arto in pochissimo tempo dopo un forte trauma, come una
caduta o un incidente motociclistico. E' possibile se
l'infiltrazione eseguita e' a base del cosiddetto PRP, cioe' il
plasma ricco di piastrine. E' questa la nuova frontiera della
cosiddetta bio-ortopedia, che sfrutta le capacita' dei fattori
di crescita capaci di riparare i danni alle cartilagini degli
arti, prevenendo lo sviluppo di complicanze, alleviando il
dolore e accelerando il recupero funzionale, con costi ridotti
rispetto alle tecniche tradizionali come l'impianto di protesi
articolari. "Si tratta di un nuovo approccio non invasivo, ma
molto efficace che utilizziamo gia' da diversi anni per curare
atleti e pazienti con tendinopatie persistenti, lesioni
muscolari di varia entit…, ed anche l'artrosi, quando la
ginnastica e il controllo del peso non bastano - spiega il
dottor Alberto Gobbi, fondatore di Oasi (Orthopaedic
Arthroscopic Surgery International), centro internazionale di
studio delle cartilagini, dell'invecchiamento articolare e delle
lesioni da sport con sede a Milano, che pratica la
bio-ortopedia."Queste nuove tecniche, altre a portare concreti
vantaggi per il paziente, consentono una drastica riduzione dei
costi, perche' evitano interventi chirurgici molto costosi per
il servizio sanitario nazionale con tempi di recupero molto pi—
brevi" .

Y09-MRB
01-AGO-11 17:51 NNNN

Agenzia delle Entrate Ris. 29-7-2011 n. 79/E Irap - Trattamento delle eccedenze pregresse e compilazione del modello Unico - Art. 1, comma 52, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti.


Ris. 29 luglio 2011, n. 79/E (1).
 Irap - Trattamento delle         eccedenze pregresse e compilazione del modello Unico - Art. 1, comma 52, L. 24         dicembre 2007, n. 244.     

(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti.


Sono pervenute alla scrivente richieste di         chiarimento in merito alle modalità di recupero del credito emergente dalla         dichiarazione Irap, richiesto in compensazione da parte di contribuenti non più         tenuti alla presentazione della predetta dichiarazione.      
In particolare, tenuto conto che, in base         all'articolo 1, comma 52, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal         periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la         dichiarazione annuale dell'imposta regionale sulle attività produttive non può         essere presentata in forma unificata, si chiede se il credito in parola possa         essere indicato nel modello di dichiarazione unificata.      
La sezione II del quadro RX della dichiarazione         unificata accoglie le eccedenze di imposta richieste in compensazione nella         dichiarazione precedente, per le quali nel periodo d'imposta successivo non è         più presente la relativa dichiarazione o il corrispondente quadro. Nella         sezione in parola può, pertanto, essere indicata anche l'eccedenza richiesta in         compensazione in sede di presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta         regionale sulle attività produttive da parte di contribuenti per i quali non         sussiste più l'obbligo di predisposizione della predetta dichiarazione.      
La circostanza che la dichiarazione annuale         dell'imposta regionale sulle attività produttive non possa essere presentata in         forma unificata non rileva, infatti, ai fini dell'esposizione nel modello Unico         dell'eccedenza spettante a un contribuente non più obbligato alla presentazione         della dichiarazione IRAP. Conseguentemente, l'eccedenza di imposta regionale         sulle attività produttive richiesta in compensazione nel periodo d'imposta         precedente da parte di un contribuente non più obbligato alla presentazione         della relativa dichiarazione può essere esposta nella sezione II del quadro RX         del modello Unico, con l'indicazione del codice tributo 3800.      
       
      
Il Direttore centrale      
Paolo Savini    



L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1,       comma 63



Immigrazione: Bari, Silp, basta scaricabarile Governo

IMMIGRAZIONE: BARI; SILP, BASTA SCARICABARILE GOVERNO
SOLIDARIETA' AD AGENTI FERITI
(ANSA) - ROMA, 1 AGO - Condanniamo le violenze di questa
mattina a Bari contro le forze dell'ordine ed esprimiamo
solidariet… agli agenti feriti ma stigmatizziamo al contempo lo
scaricabarile del governo sulle forze di polizia sul tema
dell'immigrazione''. E' quanto afferma in una nota il segretario
del Silp-Cgil Claudio Giardullo sottolineando che quella
dell'immigrazione e' questione ''che andrebbe affrontata innanzi
tutto sul piano delle politiche sociali e non dell'ordine
pubblico''.
''E invece - prosegue - il governo, mentre da una parte
decide l'estensione a 180 giorni della permanenza nei Cie,
dall'altra non affronta il tema delle strutture, in particolare
per i richiedenti asilo, e taglia alle forze di polizia risorse
per altri 500 milioni di euro''.
''Gli operatori di polizia impegnati a supplire le mancanze
della politica, alle inconsistenti dichiarazioni di solidariet…
di governo e maggioranza - conclude Giardullo - preferirebbero
un'attenzione concreta al tema della vivibilit… nei Cie e nei
Cara ed al tema della maggiore sicurezza nelle loro condizioni
di lavoro''.(ANSA).

GUI
01-AGO-11 17:40 NNNN

"Polizia senza rinforzi ma i politici in ferie ci chiedono la scorta"



TAR "...Con  Decreto Ingiuntivo n. 4/2010 emesso in data 2.08.2010, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ingiungeva al Ministero dell'Interno, in persona del Ministro protempore, il pagamento della somma pari ad Euro 184,60, al lordo delle ritenute di legge, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo e spese di lite liquidate in Euro 149,00 oltre a LPF 12,5%, IVA e spese di notifica  del decreto, a titolo di pagamento delle ore di lavoro straordinario emergente anno 2007 non corrisposti al ricorrente per decreto ingiuntivo.....Condanna l'Amministrazione opponente al pagamento  in favore della parte opposta di spese ed onorari del giudizio che liquida in euro 1000 (mille)...."



T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 06-07-2011, n. 742
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con  Decreto Ingiuntivo n. 4/2010 emesso in data 2.08.2010, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ingiungeva al Ministero dell'Interno, in persona del Ministro protempore, il pagamento della somma pari ad Euro 184,60, al lordo delle ritenute di legge, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo e spese di lite liquidate in Euro 149,00 oltre a LPF 12,5%, IVA e spese di notifica  del decreto, a titolo di pagamento delle ore di lavoro straordinario emergente anno 2007 non corrisposti al ricorrente per decreto ingiuntivo.
Il decreto ingiuntivo veniva regolarmente notificato al Ministero dell'Interno.
Avverso il decreto ingiuntivo veniva notificato ricorso in opposizione.
Con tale ricorso l'amministrazione opponente chiedeva dichiararsi nullo ed improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo opposto, con favore di spese.
Il ricorrente per decreto ingiuntivo si è costituito nel procedimento instaurato dal Ministero dell'Interno ed hatestatoe domande, eccezioni, deduzioni ed affermazioni tutte proposte dal ricorrente in opposizione.
Non merita accoglimento che eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Tra i rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, ricadenti nella giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63 comma 4 d.lg. n. 165, rientrano quelli relativi al "personale militare e alle forze di polizia di Stato". Nel personale della polizia di Stato sono compresi anche i c.d. ruoli tecnici; pertanto, la controversia avente ad oggetto il trattamento economico da corrispondere a personale in regime di diritto pubblico rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo su ogni aspetto del rapporto di lavoro (Consiglio  Stato, sez. VI, 29 maggio 2006, n. 3253).
Il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo non è fondato.
Nel caso per cui è causala Pubblica Amministrazione opponente non ha contestato il numero di ore di lavoro straordinario svolte dal ricorrente, né la quantificazione monetaria, né  la loro qualificazione quali straordinari, tanto più che tale conteggio  è stato effettuato sulla base del prospetto per il compenso del lavoro straordinario spettante al personale delle Polizia di Stato fornito dalla stessa Amministrazione, già prodotto unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo opposto.
Sostiene il Ministero opponente che la richiesta di pagamento avanzata dal ricorrente si riferisce a "prestazioni di lavoro effettuate senza la preventiva autorizzazione" in eccesso rispetto al monte ore assegnato all'ufficio di appartenenza e che non vennero nemmeno in seguito ratificate dal competente ufficio contabile.
Osserva il Collegio che le prestazioni di lavoro straordinario della Polizia di Stato sono disciplinate dalla L. 121/1981 e dall'Accordo Nazionale Quadro del 15.05.2000 siglato tra il Ministro dell'Interno e le rappresentanze sindacali delle Forze di Polizia.
L'art 63 TV co. della L. 121/1981 rubricato "Orario di servizio" recita: "Quando le esigenze lo richiedano gli ufficiali, gli agenti di pubblica sicurezza e il personale che svolge la propria attività nell'ambito dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario normale, con diritto a compenso per il lavoro straordinario senza le limitazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1977, n. 422, (...)". Da ciò si evince come gli appartenenti alla Polizia di Stato abbiano l'obbligo giuridico di prestare lavoro straordinario qualora lo richiedano le circostanze contingenti.
Il medesimo articolo prevede come tali prestazioni di lavoro straordinario debbano essere retribuite senza le limitazioni previste per le altre categorie di pubblici dipendenti, e ciò nell'ottica di prioritaria centralità che si è voluta assegnare alla  pubblica sicurezza, da cui discende quale logico corollario il dovere degli appartenenti alla Polizia di Stato di lavorare oltre il normale orario di servizio e senza limite alcuno.
Detta retribuzione del lavoro straordinario prestato, come esplicitato nello stesso art. 63 dove parla di "diritto al compenso", senza alcuna limitazione od eccezione.
Il lavoro straordinario a cui si riferisce il citato art. 63 L. 121/1981 viene comunemente definito quale "straordinario non programmato" proprio in virtù della sua natura "emergente".
Per tale ragione questo tipo di straordinario non  presenta limitazione alcuna e non richiede preventive autorizzazioni da  parte degli uffici di appartenenza e tantomeno da parte degli uffici contabili.
Oltre allo straordinario di cui sopra, è stato introdotto dall'A.N.Q. del 12.06.1997 ed ora confermato dall'art 13 del già citato A.N.Q. del 15.05.2000, un nuovo istituto contrattuale denominato "straordinario programmato". Detto art 13 così dispone: "1. Presso gli Uffici, Reparti e Istituti, sono programmati turni di lavoro straordinario nella misura del 20% del monte ore assegnato, diretti a consentire ai dirigenti responsabili di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio. Nel caso in cui ne ravvisi la necessità il Dirigente può provvedere alla programma 7ione di  ulteriori quote percentuali di lavoro straordinario. 2. I turni di lavoro straordinario di cui al comma I sono stabiliti dal responsabile dell'Ufficio, Reparto o Istituto previa informazione alle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo Nazionale
recepito con Decreto del Presidente della Repubblica 16 Marzo 1999, n. 254, in conformità a quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del medesimo D.P.R. n. 254/1999,  nel rispetto dei seguenti criteri: a) la programmazione dei turni di lavoro straordinario deve essere predisposta all'inizio di ciascun trimestre in relazione alle prevedibili esigenze di servizio tenuto conto delle disponibilità finanziarie assegnate a ciascun ufficio, reparto o istituto per prestazioni di lavoro straordinario; b) nei turni  di lavoro straordinario i dipendenti da impegnarsi nei singoli programmi devono essere individuati secondo criteri di rotazione; c) tra  il turno di lavoro obbligatorio ordinario ed il turno di straordinario programmato deve essere assicurato al personale un intervallo di almeno 60 minuti per la consumazione del pasto ed il recupero delle energie psicofisiche; e) i turni di lavoro
straordinario sono programmati, in ogni caso, su base volontaria e sono disposti con formali ordini di servizio e debbono risultare da apposita documentazione; f) il personale  non può essere impiegato in turni di lavoro straordinario nelle giornate di riposo ed in quelle di giorno libero sia che i turni di servizio siano articolati in sei giorni, che in cinque giorni."
Dalla lettura di tale articolo emerge in sostanza  la programmazione trimestrale con indicazione delle specifiche necessità a cui si vuole fare fronte, la rotazione del personale interessato nell'ottica di una sua omogenea distribuzione ed infine, ma non certo per importanza, la volontarietà della prestazione da cui discende che il singolo appartenente possa scegliere se aderire o meno al programma proposto dal dirigente.
Detta distinzione tra "straordinario programmato"  e "straordinario non programmato" viene ripresa anche dall'art 15 IV co. A.N.Q. il quale prevede che lo straordinario programmato, possa essere commutato in giorni di riposo compensativo dietro espressa richiesta del dipendente interessato, individuando quali ipotesi di conversione d'ufficio in due soli casi: a) il monte ore a disposizione dell'Ufficio sia stato completamente utilizzato; b) qualora il dipendente superi il limite massimo previsto ovvero, in altre parole, ove la somma tra ore "emergenti" e "programmate" superi il limite massimo, potrà esservi conversione in riposi compensativi dalle sole ore  imputabili alla fattispecie "straordinario programmato".
Conseguentemente lo straordinario programmato è finalizzato alla "copertura" di determinate situazioni predeterminate e comunicate trimestralmente alle organizzazioni sindacali, mentre lo straordinario emergente deve essere necessariamente svolto dagli operatori di Polizia con conseguente intangibile diritto al compenso, c-  qualora si superi il monteore assegnato, le ore di straordinario programmato possono (non devono) essere convertite in riposi compensativi.
L'Amministrazione non ha contestato il numero di ore di lavoro straordinario svolte dalla parte ricorrente né l'ammontare  del compenso dovuto, conseguentemente il lavoro straordinario ha caratteristiche non dissimili da quello prestato durante il normale orario di lavoro e norme interne o regolamentari non possano limitare la  dovutezza dei compensi spettanti per il lavoro straordinario eventualmente prestato.
Le ore straordinarie per le quali il ricorrente richiede il pagamento, riguardano esclusivamente straordinario non programmato, come si evince dal dettaglio del prospetto contabile reso dall'U.A.C., e già allegato al decreto ingiuntivo opposto.
Quindi, per espresso riconoscimento del datore di  lavoro/debitore, le ore maturate - e non pagate - sono tutte qualificabili come "Straordinario Emergente", e quindi come prestazioni di lavoro straordinario ricadenti sotto la previsione dell'art. 63 L. 121/1981 e dell'art. 15 - comma 1 A.N.Q..
Per tale ragione nessun taglio o commutazione in riposi compensativi può essere effettuato d'ufficio.
L'amministrazione opponente non ha mai contestato  l'effettuazione delle ore di straordinario da parte del ricorrente, né la quantificazione monetaria, né la loro qualificazione quali straordinari né avrebbe potuto da momento che la loro contabilizzazione è  stata effettuata, si ribadisce, sulla base del prospetto fornito dalla Questura di Torino, Ufficio Amministrativo Contabile II Sezione.
Il pagamento, a copertura delle ore di straordinario, è stato effettuato spontaneamente dalla Pubblica Amministrazione ed il suo mancato "completamento" è stato esclusivamente  causato della limitatezza delle risorse disponibili, come d'altronde ammesso dalla stessa controparte quando afferma che la Pubblica Amministrazione "non ha potuto autorizzare il pagamento degli ulteriori compensi per cui è causa, per indisponibilità di fondi", non certo perché il diritto alla retribuzione delle ore di straordinario fosse contestato.
Questo "TAR ha già avuto modo di pronunciarsi in materia con sentenze passate in giudicato confermando il diritto del lavoratore alla percezione delle somme imputabili allo straordinario emergente non programmato (si vedano a titolo di esempio: sentenza "TAR Piemonte n. 2139/09 in rigetto del ricorso in opposizione avverso il D.I. n. 78/08; sentenza "TAR Piemonte n. 2160/09 in rigetto del ricorso in opposizione avverso il D.I. n.120/2008; sentenza "TAR Piemonte n. 2131/09 in rigetto del ricorso in opposizione avverso il D.I. n.57/2008;  sentenza "TAR Piemonte n. 2155/09 in rigetto del ricorso in opposizione  avverso il D.I. n.107/2008; sentenza "TAR Piemonte n. 2132/09 in rigetto del ricorso in opposizione avverso il D.I. n.58/2008 e molte altre, tutte passate in giudicato).
Il ricorso per decreto ingiuntivo va, pertanto, rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.P.Q.M.
Il  Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, come in epigrafe proposto, lo rigetta; dichiara l'efficacia e  l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente condanna il Ministero dell'Interno, nella persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente quanto in esso indicato oltre agli interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo.
Condanna l'Amministrazione opponente al pagamento   in favore della parte opposta di spese ed onorari del giudizio che liquida in euro 1000 (mille).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


 

Consiglio di Stato "...Il ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato,  impugnava dinanzi al Tar Emilia Romagna, sede staccata di Parma, il decreto del Ministero dell'Interno n. -- del 14/11/2008, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e relativo equo indennizzo, nonché il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio..."


GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. III, Sent., 11-07-2011, n. 4148
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.Il ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato,  impugnava dinanzi al Tar Emilia Romagna, sede staccata di Parma, il decreto del Ministero dell'Interno n. -- del 14/11/2008, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e relativo equo indennizzo, nonché il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, posizione n. --, in data 27/09/2007.
2. Il Tar dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione ritenendo questa appartenente al giudice ordinario.
3. Avverso la sentenza del Tar ha proposto l'odierno appello il Ministero dell'Interno rilevando la erroneità della  sentenza del primo giudice, in primis, quanto alla giurisdizione: infatti essendo stata la causa proposta da un dipendente della Polizia di Stato, la stessa è sottratta alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
4. La doglianza merita accoglimento.
Per effetto dell'art. 63 del d.lgs. 165 del 2001 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche che ha sostituito il d.lgs. 3.2.1993 n.29, sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubbliche amministrazioni ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4.
Tale comma 4 statuisce che restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi; nel sopradetto articolo 3 viene ricompreso, tra l'altro, il personale delle Forze di Polizia di Stato.
Con l'effetto che la presente causa, in quanto promossa da un appartenente alla Polizia di Stato, è sottratta ex artt. 63 comma 4 e 3 del d.lgs. 165 del 2001 alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro e rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
5. In conclusione la censura in punto di giurisdizione avanzata dal Ministero appellante merita accoglimento, l'appello deve essere accolto e la sentenza appellata deve essere annullata senza ulteriore trattazione della causa che deve essere rinviata al giudice di primo grado in applicazione dell'art. 105 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104.P.Q.M.
Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo  accoglie e per l'effetto annulla la sentenza con rinvio al medesimo Tar  Emilia Romagna.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Circ. 5-7-2011 n. 16122 Validità delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci per l’anno 2011 rilasciate ai Paesi non appartenenti all'Unione Europea. Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per il trasporto modale e per l’intermodalità.


Circ. 5 luglio 2011, n. 16122 (1).
Validità delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci per l’anno 2011 rilasciate ai Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per il trasporto modale e per l’intermodalità.



 
Al
Ministero dell’interno
 
Dipartimento della pubblica sicurezza
 
Direzione  centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato - Servizio polizia stradale
 
Roma
 
Al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri
 
II Reparto - Ufficio operazioni
 
Roma
 
All’
Agenzia delle dogane - Area centrale
 
Verifiche e controlli tributi doganali e accise
 
Roma
 
Al
Comando generale della guardia di finanza
 
II Reparto - Ufficio operazioni
 
Roma
 
Al
Comando generale del corpo delle capitanerie di porto
 
Roma
 
Al
Ministero dell'interno
 
Dipartimento della pubblica sicurezza
 
Ufficio di coordinamento e pianificazione delle
 
Forze di polizia - Servizio I
 
Roma
 
Alla
Direzione generale territoriale del Nord-Est
 
Mestre (VE)
 
Alla
Direzione generale territoriale del Nord-Est
 
Via dell’Industria, n. 13
 
40138 - Bologna (BO)
 
Alla
Direzione generale territoriale del Nord-Ovest
 
Milano (MI)
 
Alla
Direzione generale territoriale del Centro-Nord
 
Roma
 
Alla
Direzione generale territoriale del Centro-Sud e Sardegna
 
Napoli (NA)
 
Alla
Direzione generale territoriale del Sud e Sicilia
 
Modugno (BA)

e, p.c.:
Alla
Direzione generale per la sicurezza stradale
 
Sede
 
Alla
Direzione generale per la motorizzazione
 
Divisione 4 - Magazzino stampati
 
Sede
 
Alle
Divisioni 4 e 5
 
Sede







Si  fa seguito alle note di pari oggetto n. 2034, n. 10794 e n. 12693 rispettivamente del 25 gennaio 2011, del 29 aprile 2011 e del 20 maggio 2011, per trasmettere, ad integrazione delle stesse, l'elenco delle autorizzazioni italiane al trasporto internazionale di merci per l'anno 2011, ulteriormente scambiate/concesse con alcuni Paesi non appartenenti  all'Unione Europea (cfr. Tabella l).
Si allega copia dei modelli delle autorizzazioni internazionali di cui all'elenco indicato nella Tabella 1.


Il Dirigente
Ing. Marcello Paolucci



Allegati


Tabella 1




Descrizione
Codifica Modello
Misurazione
Tipo di applicazione (2)

Croazia
73/A31
da n. 15001 al n. 3000
Destinazione

75/A4/J
Da n. 751 al n. 1500
Destinazione

73/A10/1
Da n. 1001 al n. 2000
Destinazione

73/A24/1
Da n. 501°al n. 1000
Destinazione

73/B1/1
Da n. 1251 al n. 2500
Destinazione

Principato di Monaco
73/ARIS
Da n. 17146 al n. 17495
Destinazione

Russia
73/C8/1
Da n. 9001 al n. 14000
Destinazione

73/C9/1
Da n. 241 al n. 500
Destinazione

73/C24/1
Da n. 501 al n. 1000
Destinazione

73/C29/1
Da n. 251 al n. 500
Destinazione

Ucraina
73/C18/1
Da n. 10001 al n. 10300
Destinazione






(2) Testo della quarta colonna non leggibile alla fonte.


Modelli autorizzazioni internazionali (3)

(3) Si omette il testo dei modelli autorizzazioni internazionali in quanto non leggibile alla fonte.