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lunedì 1 agosto 2011

TAR "...Con  Decreto Ingiuntivo n. 4/2010 emesso in data 2.08.2010, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ingiungeva al Ministero dell'Interno, in persona del Ministro protempore, il pagamento della somma pari ad Euro 184,60, al lordo delle ritenute di legge, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo e spese di lite liquidate in Euro 149,00 oltre a LPF 12,5%, IVA e spese di notifica  del decreto, a titolo di pagamento delle ore di lavoro straordinario emergente anno 2007 non corrisposti al ricorrente per decreto ingiuntivo.....Condanna l'Amministrazione opponente al pagamento  in favore della parte opposta di spese ed onorari del giudizio che liquida in euro 1000 (mille)...."



T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 06-07-2011, n. 742
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con  Decreto Ingiuntivo n. 4/2010 emesso in data 2.08.2010, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ingiungeva al Ministero dell'Interno, in persona del Ministro protempore, il pagamento della somma pari ad Euro 184,60, al lordo delle ritenute di legge, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo e spese di lite liquidate in Euro 149,00 oltre a LPF 12,5%, IVA e spese di notifica  del decreto, a titolo di pagamento delle ore di lavoro straordinario emergente anno 2007 non corrisposti al ricorrente per decreto ingiuntivo.
Il decreto ingiuntivo veniva regolarmente notificato al Ministero dell'Interno.
Avverso il decreto ingiuntivo veniva notificato ricorso in opposizione.
Con tale ricorso l'amministrazione opponente chiedeva dichiararsi nullo ed improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo opposto, con favore di spese.
Il ricorrente per decreto ingiuntivo si è costituito nel procedimento instaurato dal Ministero dell'Interno ed hatestatoe domande, eccezioni, deduzioni ed affermazioni tutte proposte dal ricorrente in opposizione.
Non merita accoglimento che eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Tra i rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, ricadenti nella giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63 comma 4 d.lg. n. 165, rientrano quelli relativi al "personale militare e alle forze di polizia di Stato". Nel personale della polizia di Stato sono compresi anche i c.d. ruoli tecnici; pertanto, la controversia avente ad oggetto il trattamento economico da corrispondere a personale in regime di diritto pubblico rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo su ogni aspetto del rapporto di lavoro (Consiglio  Stato, sez. VI, 29 maggio 2006, n. 3253).
Il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo non è fondato.
Nel caso per cui è causala Pubblica Amministrazione opponente non ha contestato il numero di ore di lavoro straordinario svolte dal ricorrente, né la quantificazione monetaria, né  la loro qualificazione quali straordinari, tanto più che tale conteggio  è stato effettuato sulla base del prospetto per il compenso del lavoro straordinario spettante al personale delle Polizia di Stato fornito dalla stessa Amministrazione, già prodotto unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo opposto.
Sostiene il Ministero opponente che la richiesta di pagamento avanzata dal ricorrente si riferisce a "prestazioni di lavoro effettuate senza la preventiva autorizzazione" in eccesso rispetto al monte ore assegnato all'ufficio di appartenenza e che non vennero nemmeno in seguito ratificate dal competente ufficio contabile.
Osserva il Collegio che le prestazioni di lavoro straordinario della Polizia di Stato sono disciplinate dalla L. 121/1981 e dall'Accordo Nazionale Quadro del 15.05.2000 siglato tra il Ministro dell'Interno e le rappresentanze sindacali delle Forze di Polizia.
L'art 63 TV co. della L. 121/1981 rubricato "Orario di servizio" recita: "Quando le esigenze lo richiedano gli ufficiali, gli agenti di pubblica sicurezza e il personale che svolge la propria attività nell'ambito dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario normale, con diritto a compenso per il lavoro straordinario senza le limitazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1977, n. 422, (...)". Da ciò si evince come gli appartenenti alla Polizia di Stato abbiano l'obbligo giuridico di prestare lavoro straordinario qualora lo richiedano le circostanze contingenti.
Il medesimo articolo prevede come tali prestazioni di lavoro straordinario debbano essere retribuite senza le limitazioni previste per le altre categorie di pubblici dipendenti, e ciò nell'ottica di prioritaria centralità che si è voluta assegnare alla  pubblica sicurezza, da cui discende quale logico corollario il dovere degli appartenenti alla Polizia di Stato di lavorare oltre il normale orario di servizio e senza limite alcuno.
Detta retribuzione del lavoro straordinario prestato, come esplicitato nello stesso art. 63 dove parla di "diritto al compenso", senza alcuna limitazione od eccezione.
Il lavoro straordinario a cui si riferisce il citato art. 63 L. 121/1981 viene comunemente definito quale "straordinario non programmato" proprio in virtù della sua natura "emergente".
Per tale ragione questo tipo di straordinario non  presenta limitazione alcuna e non richiede preventive autorizzazioni da  parte degli uffici di appartenenza e tantomeno da parte degli uffici contabili.
Oltre allo straordinario di cui sopra, è stato introdotto dall'A.N.Q. del 12.06.1997 ed ora confermato dall'art 13 del già citato A.N.Q. del 15.05.2000, un nuovo istituto contrattuale denominato "straordinario programmato". Detto art 13 così dispone: "1. Presso gli Uffici, Reparti e Istituti, sono programmati turni di lavoro straordinario nella misura del 20% del monte ore assegnato, diretti a consentire ai dirigenti responsabili di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio. Nel caso in cui ne ravvisi la necessità il Dirigente può provvedere alla programma 7ione di  ulteriori quote percentuali di lavoro straordinario. 2. I turni di lavoro straordinario di cui al comma I sono stabiliti dal responsabile dell'Ufficio, Reparto o Istituto previa informazione alle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo Nazionale
recepito con Decreto del Presidente della Repubblica 16 Marzo 1999, n. 254, in conformità a quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del medesimo D.P.R. n. 254/1999,  nel rispetto dei seguenti criteri: a) la programmazione dei turni di lavoro straordinario deve essere predisposta all'inizio di ciascun trimestre in relazione alle prevedibili esigenze di servizio tenuto conto delle disponibilità finanziarie assegnate a ciascun ufficio, reparto o istituto per prestazioni di lavoro straordinario; b) nei turni  di lavoro straordinario i dipendenti da impegnarsi nei singoli programmi devono essere individuati secondo criteri di rotazione; c) tra  il turno di lavoro obbligatorio ordinario ed il turno di straordinario programmato deve essere assicurato al personale un intervallo di almeno 60 minuti per la consumazione del pasto ed il recupero delle energie psicofisiche; e) i turni di lavoro
straordinario sono programmati, in ogni caso, su base volontaria e sono disposti con formali ordini di servizio e debbono risultare da apposita documentazione; f) il personale  non può essere impiegato in turni di lavoro straordinario nelle giornate di riposo ed in quelle di giorno libero sia che i turni di servizio siano articolati in sei giorni, che in cinque giorni."
Dalla lettura di tale articolo emerge in sostanza  la programmazione trimestrale con indicazione delle specifiche necessità a cui si vuole fare fronte, la rotazione del personale interessato nell'ottica di una sua omogenea distribuzione ed infine, ma non certo per importanza, la volontarietà della prestazione da cui discende che il singolo appartenente possa scegliere se aderire o meno al programma proposto dal dirigente.
Detta distinzione tra "straordinario programmato"  e "straordinario non programmato" viene ripresa anche dall'art 15 IV co. A.N.Q. il quale prevede che lo straordinario programmato, possa essere commutato in giorni di riposo compensativo dietro espressa richiesta del dipendente interessato, individuando quali ipotesi di conversione d'ufficio in due soli casi: a) il monte ore a disposizione dell'Ufficio sia stato completamente utilizzato; b) qualora il dipendente superi il limite massimo previsto ovvero, in altre parole, ove la somma tra ore "emergenti" e "programmate" superi il limite massimo, potrà esservi conversione in riposi compensativi dalle sole ore  imputabili alla fattispecie "straordinario programmato".
Conseguentemente lo straordinario programmato è finalizzato alla "copertura" di determinate situazioni predeterminate e comunicate trimestralmente alle organizzazioni sindacali, mentre lo straordinario emergente deve essere necessariamente svolto dagli operatori di Polizia con conseguente intangibile diritto al compenso, c-  qualora si superi il monteore assegnato, le ore di straordinario programmato possono (non devono) essere convertite in riposi compensativi.
L'Amministrazione non ha contestato il numero di ore di lavoro straordinario svolte dalla parte ricorrente né l'ammontare  del compenso dovuto, conseguentemente il lavoro straordinario ha caratteristiche non dissimili da quello prestato durante il normale orario di lavoro e norme interne o regolamentari non possano limitare la  dovutezza dei compensi spettanti per il lavoro straordinario eventualmente prestato.
Le ore straordinarie per le quali il ricorrente richiede il pagamento, riguardano esclusivamente straordinario non programmato, come si evince dal dettaglio del prospetto contabile reso dall'U.A.C., e già allegato al decreto ingiuntivo opposto.
Quindi, per espresso riconoscimento del datore di  lavoro/debitore, le ore maturate - e non pagate - sono tutte qualificabili come "Straordinario Emergente", e quindi come prestazioni di lavoro straordinario ricadenti sotto la previsione dell'art. 63 L. 121/1981 e dell'art. 15 - comma 1 A.N.Q..
Per tale ragione nessun taglio o commutazione in riposi compensativi può essere effettuato d'ufficio.
L'amministrazione opponente non ha mai contestato  l'effettuazione delle ore di straordinario da parte del ricorrente, né la quantificazione monetaria, né la loro qualificazione quali straordinari né avrebbe potuto da momento che la loro contabilizzazione è  stata effettuata, si ribadisce, sulla base del prospetto fornito dalla Questura di Torino, Ufficio Amministrativo Contabile II Sezione.
Il pagamento, a copertura delle ore di straordinario, è stato effettuato spontaneamente dalla Pubblica Amministrazione ed il suo mancato "completamento" è stato esclusivamente  causato della limitatezza delle risorse disponibili, come d'altronde ammesso dalla stessa controparte quando afferma che la Pubblica Amministrazione "non ha potuto autorizzare il pagamento degli ulteriori compensi per cui è causa, per indisponibilità di fondi", non certo perché il diritto alla retribuzione delle ore di straordinario fosse contestato.
Questo "TAR ha già avuto modo di pronunciarsi in materia con sentenze passate in giudicato confermando il diritto del lavoratore alla percezione delle somme imputabili allo straordinario emergente non programmato (si vedano a titolo di esempio: sentenza "TAR Piemonte n. 2139/09 in rigetto del ricorso in opposizione avverso il D.I. n. 78/08; sentenza "TAR Piemonte n. 2160/09 in rigetto del ricorso in opposizione avverso il D.I. n.120/2008; sentenza "TAR Piemonte n. 2131/09 in rigetto del ricorso in opposizione avverso il D.I. n.57/2008;  sentenza "TAR Piemonte n. 2155/09 in rigetto del ricorso in opposizione  avverso il D.I. n.107/2008; sentenza "TAR Piemonte n. 2132/09 in rigetto del ricorso in opposizione avverso il D.I. n.58/2008 e molte altre, tutte passate in giudicato).
Il ricorso per decreto ingiuntivo va, pertanto, rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.P.Q.M.
Il  Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, come in epigrafe proposto, lo rigetta; dichiara l'efficacia e  l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente condanna il Ministero dell'Interno, nella persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente quanto in esso indicato oltre agli interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo.
Condanna l'Amministrazione opponente al pagamento   in favore della parte opposta di spese ed onorari del giudizio che liquida in euro 1000 (mille).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


 

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