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lunedì 1 agosto 2011

Consiglio di Stato "...Il ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato,  impugnava dinanzi al Tar Emilia Romagna, sede staccata di Parma, il decreto del Ministero dell'Interno n. -- del 14/11/2008, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e relativo equo indennizzo, nonché il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio..."


GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. III, Sent., 11-07-2011, n. 4148
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.Il ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato,  impugnava dinanzi al Tar Emilia Romagna, sede staccata di Parma, il decreto del Ministero dell'Interno n. -- del 14/11/2008, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e relativo equo indennizzo, nonché il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, posizione n. --, in data 27/09/2007.
2. Il Tar dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione ritenendo questa appartenente al giudice ordinario.
3. Avverso la sentenza del Tar ha proposto l'odierno appello il Ministero dell'Interno rilevando la erroneità della  sentenza del primo giudice, in primis, quanto alla giurisdizione: infatti essendo stata la causa proposta da un dipendente della Polizia di Stato, la stessa è sottratta alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
4. La doglianza merita accoglimento.
Per effetto dell'art. 63 del d.lgs. 165 del 2001 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche che ha sostituito il d.lgs. 3.2.1993 n.29, sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubbliche amministrazioni ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4.
Tale comma 4 statuisce che restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi; nel sopradetto articolo 3 viene ricompreso, tra l'altro, il personale delle Forze di Polizia di Stato.
Con l'effetto che la presente causa, in quanto promossa da un appartenente alla Polizia di Stato, è sottratta ex artt. 63 comma 4 e 3 del d.lgs. 165 del 2001 alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro e rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
5. In conclusione la censura in punto di giurisdizione avanzata dal Ministero appellante merita accoglimento, l'appello deve essere accolto e la sentenza appellata deve essere annullata senza ulteriore trattazione della causa che deve essere rinviata al giudice di primo grado in applicazione dell'art. 105 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104.P.Q.M.
Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo  accoglie e per l'effetto annulla la sentenza con rinvio al medesimo Tar  Emilia Romagna.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


 

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