Translate
martedì 2 agosto 2011
Circ. 4 luglio 2011, n. 17/2011 del Ministero dell'interno Ministero dell'interno Circ. 4-7-2011 n. 17/2011 Impugnazione dei decreti prefettizi in materia anagrafica. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.
Decreti prefettizi in materia anagrafica: no al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Circ. 4 luglio 2011, n. 17/2011 del Ministero dell'interno
Ministero dell'interno
Circ. 4-7-2011 n. 17/2011
Impugnazione dei decreti prefettizi in materia anagrafica.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.
Circ. 4 luglio 2011, n. 17/2011 (1).
Impugnazione dei decreti prefettizi in materia anagrafica.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.
Ai
Prefetti della Repubblica
Loro sedi
Al
Commissario del Governo per la provincia di Trento
38100 - Trento
Al
Commissario del governo per la provincia di Bolzano
39100 - Bolzano
Al
Presidente della regione autonoma Valle D’Aosta
Servizio affari di prefettura
Piazza della Repubblica, n. 15
11100 - Aosta
e, p.c.:
Al
Commissario dello Stato per la regione siciliana
90100 - Palermo
Al
Rappresentante del Governo per la regione Sardegna
09100 - Cagliari
All’
Ufficio di gabinetto del Sig. Ministro
Sede
All’
Ispettorato generale di amministrazione
Via Cavour, n. 6
00184 - Roma
All’
Istituto nazionale di statistica
Via Cesare Balbo, n. 16
00184 - Roma
All’
Associazione nazionale comuni italiani
Via dei Prefetti, n. 46
00186 - Roma
All’
Associazione nazionale ufficiali di stato civile ed anagrafe
Via dei Mille, n. 35 E/F
40024 - Castel San Pietro Terme (BO)
Alla
DE.A. - Demografici Associati
c/o Amministrazione comunale
V.le Comaschi, n. 1160
56021 - Cascina (PI)
In relazione a taluni quesiti pervenuti, si rappresentano le seguenti considerazioni in ordine alla disciplina recata dall’articolo 7 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo).
Il citato articolo 7, rubricato "Giurisdizione amministrativa", prevede, al comma 8, che il "ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa".
In proposito, si osserva che le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo, in quanto, come anche affermato dalla giurisprudenza formatasi in materia, l’ordinamento anagrafico della popolazione residente è predisposto non solo nell’interesse della p.a. alla certezza sulla composizione ed i movimenti della popolazione, ma anche nell’interesse dei singoli individui ad ottenere le certificazioni anagrafiche ad essi necessarie per l’esercizio dei diritti civili e politici. Inoltre - chiarisce ancora la giurisprudenza - tutta l’attività dell’ufficiale d’anagrafe è disciplinata in modo vincolato, essendo rigidamente definiti i presupposti per le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche, onde
l’amministrazione non ha altro potere che quello di accertare la sussistenza dei detti presupposti (Cass. Civ., Sezioni Unite n. 449/2000; più recentemente T.A.R. Piemonte n. 211/2011; T.A.R. Lombardia n. 1737/2010; T.A.R. Lazio n. 5172/2009; T.A.R. Campania n. 2181/2008; T.A.R. Marche n. 187/2008; T.A.R. Emilia Romagna n. 287/2008; T.A.R. Liguria n 1231/2007; T.A.R. Toscana n 31/2007; T.A.R. Veneto n. 2570/2003; T.A.R. Basilicata n. 666/2003).
Quindi, considerata la competenza del giudice ordinario in ordine alle controversie nella materia in esame, deve ritenersi che ai sensi dell’art. 7, comma 8 del D.Lgs. n 104/2010 il decreto prefettizio che decide un eventuale ricorso anagrafico (ivi compreso il ricorso in materia di certificazioni anagrafiche previsto dall’art. 36 del regolamento anagrafico) non potrà più indicare l’istituto del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica tra i rimedi giuridici esperibili avverso il decreto stesso. Pertanto l’unica autorità avanti alla quale sarà consentita l’impugnazione dei decreti prefettizi in parola rimane l’autorità giudiziaria ordinaria come anche confermato dall’Avvocatura Generale dello Stato, interpellata sul punto da questa Direzione centrale.
Per quanto invece riguarda il termine entro cui proporre la relativa azione da riportare in calce ai decreti stessi al fine di ottemperare al disposto di cui all’art. 3, comma 4 della L. n. 241/1990, si informa che l’Avvocatura Generale dello Stato ha condiviso l’orientamento espresso da questo Ufficio relativamente all’inserimento, in calce ai decreti di decisione dei ricorsi gerarchici, di una formula di carattere generale, quale: "nei tempi e con le modalità indicate dal codice di procedura civile", ritenendo che l’utilizzazione di tale clausola consenta - a fronte del termine di ordinaria prescrizione decennale previsto dall’art. 2946 c.c. - il pieno rispetto dell’obbligo prescritto dall’art. 3, comma 4, della L.n. 241/1990.
Il Direttore centrale
Menghini
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 7
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 36
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento