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lunedì 1 agosto 2011

Agenzia delle Entrate Ris. 29-7-2011 n. 79/E Irap - Trattamento delle eccedenze pregresse e compilazione del modello Unico - Art. 1, comma 52, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti.


Ris. 29 luglio 2011, n. 79/E (1).
 Irap - Trattamento delle         eccedenze pregresse e compilazione del modello Unico - Art. 1, comma 52, L. 24         dicembre 2007, n. 244.     

(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti.


Sono pervenute alla scrivente richieste di         chiarimento in merito alle modalità di recupero del credito emergente dalla         dichiarazione Irap, richiesto in compensazione da parte di contribuenti non più         tenuti alla presentazione della predetta dichiarazione.      
In particolare, tenuto conto che, in base         all'articolo 1, comma 52, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal         periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la         dichiarazione annuale dell'imposta regionale sulle attività produttive non può         essere presentata in forma unificata, si chiede se il credito in parola possa         essere indicato nel modello di dichiarazione unificata.      
La sezione II del quadro RX della dichiarazione         unificata accoglie le eccedenze di imposta richieste in compensazione nella         dichiarazione precedente, per le quali nel periodo d'imposta successivo non è         più presente la relativa dichiarazione o il corrispondente quadro. Nella         sezione in parola può, pertanto, essere indicata anche l'eccedenza richiesta in         compensazione in sede di presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta         regionale sulle attività produttive da parte di contribuenti per i quali non         sussiste più l'obbligo di predisposizione della predetta dichiarazione.      
La circostanza che la dichiarazione annuale         dell'imposta regionale sulle attività produttive non possa essere presentata in         forma unificata non rileva, infatti, ai fini dell'esposizione nel modello Unico         dell'eccedenza spettante a un contribuente non più obbligato alla presentazione         della dichiarazione IRAP. Conseguentemente, l'eccedenza di imposta regionale         sulle attività produttive richiesta in compensazione nel periodo d'imposta         precedente da parte di un contribuente non più obbligato alla presentazione         della relativa dichiarazione può essere esposta nella sezione II del quadro RX         del modello Unico, con l'indicazione del codice tributo 3800.      
       
      
Il Direttore centrale      
Paolo Savini    



L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1,       comma 63



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