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martedì 8 aprile 2025

- Per cinque giorni nel Cpr, per Corte d'appello è illegittimo

Per cinque giorni nel Cpr, per Corte d'appello è illegittimo Decisione a Torino, protagonista un siriano di 34 anni (ANSA) - TORINO, 08 APR - "Stavo andando a sposarmi con la mia fidanzata in Arabia Saudita. Ma mi ha fermato la polizia all'aeroporto di Malpensa e mi hanno portato qui". Inizia così il racconto, riportato dal quotidiano La Stampa, di un siriano di 34 anni, tra i primi reclusi del nuovo Cpr di Torino, ora libero, dopo che la Corte d'appello del capoluogo piemontese ha stabilito che il trattenimento nella struttura di corso Brunelleschi era "illegittimo". Ieri la settima sezione civile non ha convalidato il trattenimento disposto dal questore, perché sarebbe stato violato l'articolo 13 della Costituzione, che prevede che nessuno, in assenza della convalida di un giudice, possa essere trattenuto per oltre 96 ore dall'autorità di pubblica sicurezza. Ma non sarebbe questo l'unico errore commesso riguardo al siriano, che vive a Catania. Il fermo a Milano, secondo gli avvocati difensori Andrea Giovetti e Monica Grosso, sarebbe irregolare, in quanto, dicono, "non si può rinchiudere in un Cpr un rifugiato politico". In realtà la Commissione nazionale per il diritto di asilo, il 24 maggio scorso, ha stabilito la revoca del suo status di rifugiato ed è pendente il ricorso presentato dai legali. "Finché l'iter non è concluso - ricordano - e l'autorità giudiziaria non ha deciso, lui è un rifugiato e deve essere libero". Era stato il questore di Varese a stabilire che dovesse essere espulso. Ma la questura aveva mandato la richiesta di convalida al giudice di pace, ma la competenza era della Corte d'appello e così non c'è stata la convalida. La questura di Torino il 5 aprile dispone un nuovo trattenimento trasmettendo la richiesta questa volta alla Corte d'appello di Torino. Il 34enne è nel Cpr dal 2 aprile. Così i magistrati stabiliscono che "il successivo decreto di trattenimento emesso dalla questura di Torino, trasmesso a questa autorità giudiziaria oltre le 48 ore dalla iniziale privazione della libertà personale del trattenuto, è illegittimo e tardivo e non può essere convalidato". (ANSA)

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