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martedì 3 novembre 2015

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 12 ottobre 2015 Riconoscimento dell'uso speciale dei veicoli delle autoscuole, ai sensi dell'art. 203 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. (15A08167) (GU n.256 del 3-11-2015)



 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 12 ottobre 2015

Riconoscimento dell'uso speciale dei  veicoli  delle  autoscuole,  ai
sensi dell'art. 203 del regolamento di esecuzione e di attuazione del
codice della strada. (15A08167)

(GU n.256 del 3-11-2015)




                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                    dei trasporti, la navigazione
                 gli affari generali ed il personale

  Visto l'art. 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e
successive modifiche e integrazioni concernente la  disciplina  delle
autoscuole;
  Visto l'art. 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  e
successive modifiche e integrazioni  concernente  la  classificazione
degli autoveicoli;
  Visto l'art. 56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  e
successive modifiche e integrazioni  concernente  la  classificazione
dei rimorchi;
  Visto l'art. 203 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche e integrazioni, che  al
comma 2, elenca i veicoli classificati per uso speciale  e,  inoltre,
alla lettera ii) stabilisce che oltre a quelli espressamente indicati
nella norma, possono essere  riconosciuti  anche  «altri  autoveicoli
dotati di attrezzature riconosciute idonee  per  l'uso  speciale  dal
Ministero dei trasporti e  della  navigazione  (ora  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti)»;
  Visto l'art. 204, comma 2, lettera a) del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive  modifiche  e
integrazioni;
  Visto l'art. 7-bis, comma 5 del decreto del Ministro dei  trasporti
e  della  navigazione  17  maggio  1995,   n.   317,   e   successive
modificazioni e integrazioni, che stabilisce che «I veicoli utili  al
conseguimento delle patenti di guida di categoria  C,  CE,  D  e  DE,
attrezzati conformemente  alle  disposizioni  emanate  dal  Capo  del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  ai
sensi dell'art. 203, comma 2, lettera ii), del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, oltre che ad uso esclusivo
di autoscuola, sono considerati ad uso speciale  ai  sensi  dell'art.
54, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.
285. Le disposizioni di cui al periodo  precedente  si  applicano  ai
veicoli utili al conseguimento delle patenti di  guida  di  categoria
C1, C1E, D1 e D1E, quando sono in dotazione ad un'autoscuola o ad  un
centro di istruzione automobilistica ...;
  Tenuto conto della necessita' di provvedere ad emanare disposizioni
conformi al disposto normativo di cui al citato art. 7-bis,  comma  5
del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti   e   della   navigazione
individuando le caratteristiche dei veicoli  delle  autoscuole  delle
categorie M2, M3, N2, N3, O2,  O3  e  O4  al  fine  di  classificarli
veicoli per uso speciale;

                              Decreta:

                               Art. 1


                     Caratteristiche dei veicoli
                     ad uso speciale autoscuola

  1. I veicoli per uso autoscuola sono classificati per uso speciale.
  2. Sono considerati per uso speciale  autoscuola  i  veicoli  delle
categorie M2, M3, N2 e N3, equipaggiati con doppi comandi almeno  per
la frizione e per  il  freno,  se  dotati  di  cambio  manuale  quale
definito dall'allegato  II,  lettera  B,  punto  5.1.1,  del  decreto
legislativo n. 59 del 2011, ovvero se equipaggiati con doppio comando
almeno per il freno nel caso in cui siano dotati di cambio automatico
quale definito dal punto 5.1.2 del predetto allegato. L'installazione
dei doppi comandi deve essere annotato nella carta di circolazione.
  3. Sulla carta di circolazione dei veicoli al comma 2  e'  annotata
l'installazione  dei  doppi  comandi  e  deve  essere  iscritto  «uso
speciale autoscuola».
  4. Sono considerati ad uso speciale i rimorchi delle categorie  O2,
O3 e O4 abbinati a veicoli di cui al comma 2.
  5. Sulla carta di circolazione dei veicoli al comma 4  deve  essere
indicato   «uso    speciale    autoscuola.    rimorchio    abbinabile
esclusivamente a veicolo uso speciale autoscuola».
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.

    Roma, 12 ottobre 2015

                                     Il Capo del Dipartimento: Fumero

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