MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 12 ottobre 2015
Riconoscimento dell'uso speciale dei veicoli delle autoscuole, ai
sensi dell'art. 203 del regolamento di esecuzione e di attuazione del
codice della strada. (15A08167)
(GU n.256 del 3-11-2015)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dei trasporti, la navigazione
gli affari generali ed il personale
Visto l'art. 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modifiche e integrazioni concernente la disciplina delle
autoscuole;
Visto l'art. 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modifiche e integrazioni concernente la classificazione
degli autoveicoli;
Visto l'art. 56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modifiche e integrazioni concernente la classificazione
dei rimorchi;
Visto l'art. 203 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche e integrazioni, che al
comma 2, elenca i veicoli classificati per uso speciale e, inoltre,
alla lettera ii) stabilisce che oltre a quelli espressamente indicati
nella norma, possono essere riconosciuti anche «altri autoveicoli
dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal
Ministero dei trasporti e della navigazione (ora Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti)»;
Visto l'art. 204, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche e
integrazioni;
Visto l'art. 7-bis, comma 5 del decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, e successive
modificazioni e integrazioni, che stabilisce che «I veicoli utili al
conseguimento delle patenti di guida di categoria C, CE, D e DE,
attrezzati conformemente alle disposizioni emanate dal Capo del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai
sensi dell'art. 203, comma 2, lettera ii), del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, oltre che ad uso esclusivo
di autoscuola, sono considerati ad uso speciale ai sensi dell'art.
54, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai
veicoli utili al conseguimento delle patenti di guida di categoria
C1, C1E, D1 e D1E, quando sono in dotazione ad un'autoscuola o ad un
centro di istruzione automobilistica ...;
Tenuto conto della necessita' di provvedere ad emanare disposizioni
conformi al disposto normativo di cui al citato art. 7-bis, comma 5
del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
individuando le caratteristiche dei veicoli delle autoscuole delle
categorie M2, M3, N2, N3, O2, O3 e O4 al fine di classificarli
veicoli per uso speciale;
Decreta:
Art. 1
Caratteristiche dei veicoli
ad uso speciale autoscuola
1. I veicoli per uso autoscuola sono classificati per uso speciale.
2. Sono considerati per uso speciale autoscuola i veicoli delle
categorie M2, M3, N2 e N3, equipaggiati con doppi comandi almeno per
la frizione e per il freno, se dotati di cambio manuale quale
definito dall'allegato II, lettera B, punto 5.1.1, del decreto
legislativo n. 59 del 2011, ovvero se equipaggiati con doppio comando
almeno per il freno nel caso in cui siano dotati di cambio automatico
quale definito dal punto 5.1.2 del predetto allegato. L'installazione
dei doppi comandi deve essere annotato nella carta di circolazione.
3. Sulla carta di circolazione dei veicoli al comma 2 e' annotata
l'installazione dei doppi comandi e deve essere iscritto «uso
speciale autoscuola».
4. Sono considerati ad uso speciale i rimorchi delle categorie O2,
O3 e O4 abbinati a veicoli di cui al comma 2.
5. Sulla carta di circolazione dei veicoli al comma 4 deve essere
indicato «uso speciale autoscuola. rimorchio abbinabile
esclusivamente a veicolo uso speciale autoscuola».
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 ottobre 2015
Il Capo del Dipartimento: Fumero
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