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martedì 3 novembre 2015

CORTE DEI CONTI DECRETO 21 ottobre 2015 Prime regole tecniche ed operative per l'utilizzo della posta elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti. (15A08182) (GU n.256 del 3-11-2015)



 CORTE DEI CONTI
DECRETO 21 ottobre 2015

Prime  regole  tecniche  ed  operative  per  l'utilizzo  della  posta
elettronica certificata nei giudizi dinanzi  alla  Corte  dei  conti.
(15A08182)

(GU n.256 del 3-11-2015)




                 IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

  Visto l'art. 20-bis del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
concernente  l'informatizzazione  delle  attivita'  di  controllo   e
giurisdizionali della Corte dei conti;
  Vista la Sezione VI del medesimo decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.
179, in materia di «Giustizia digitale»;
  Visto  l'art.  43  del  decreto-legge  24  giugno  2014,   n.   90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
concernente disposizioni in tema di  informatizzazione  del  processo
contabile;
  Visti gli articoli 19 e 20-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132;
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
  Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei  conti,  approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
  Visto il Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla  Corte
dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038;
  Visto il decreto-legge 15 novembre 1993, n.  453,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  gennaio  1994,   n.   19,   recante
«Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti»;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio  2001,
n. 123, recante «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti
informatici  e  telematici  nel   processo   civile,   nel   processo
amministrativo e nel processo dinanzi  alle  sezioni  giurisdizionali
della Corte dei conti»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2005,
n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della
posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27  della  legge  16
gennaio 2003, n. 3»;
  Visti  gli  articoli  16,  comma  10,  e  16-bis,  comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2,  concernenti  gli
elenchi degli indirizzi di posta elettronica certificata;
  Vista la legge  21  gennaio  1994,  n.  53,  recante  «Facolta'  di
notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli
avvocati e procuratori legali»;
  Vista la legge 20 novembre 1982, n. 890, recante «Notificazioni  di
atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse  con  la
notificazione di atti giudiziari»;
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
  Visto il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli
uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali  e
di supporto alle attribuzioni della Corte dei  conti,  approvato  con
deliberazione delle Sezioni riunite n. 1 del 25 gennaio  del  2010  e
adottato dal Consiglio di Presidenza  nella  seduta  del  27  gennaio
2010;
  Sentite le Sezioni Riunite  in  sede  consultiva  della  Corte  dei
conti, che si sono espresse nell'adunanza del 12 settembre 2014;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

                              Decreta:

                               Art. 1


                       Ambito di applicazione

  1.  Il  presente  decreto  stabilisce  prime  regole  tecniche   ed
operative in materia di utilizzo della posta elettronica  certificata
nell'ambito dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti, ivi incluse  le
comunicazioni e notificazioni e il deposito di atti o documenti.
  2. Per quanto non previsto dal presente decreto  restano  ferme  le
disposizioni sul processo civile e  quelle  della  legge  21  gennaio
1994, n. 53, in quanto siano applicabili e non siano modificate dalle
disposizioni speciali sui giudizi dinanzi alla Corte dei conti.
  3. E' fatta salva la  disciplina  delle  comunicazioni  tra  uffici
delle pubbliche  amministrazioni  mediante  sistemi  di  cooperazione
applicativa di cui al capo VIII del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82.

                               Art. 2


                             Definizioni

  1.  Ai  fini  delle  presenti  regole  tecniche  si  applicano   le
definizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82  e  nel  Regolamento  per
l'utilizzo della posta elettronica certificata di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.  68,  nonche'  nelle
relative regole tecniche definite ai sensi dell'art.  71  del  Codice
stesso.

                               Art. 3


                    Comunicazioni e notificazioni

  1. Tutte le comunicazioni e notificazioni a cura  delle  Segreterie
delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti  sono  effettuate
esclusivamente  per  via  telematica  secondo  le  disposizioni   del
presente decreto, salvo che sia diversamente disposto dal Giudice per
uno specifico atto o procedimento e salvo quanto previsto all'art. 4.
  2. Le comunicazioni e le notificazioni per via telematica avvengono
mediante invio di un messaggio dall'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata   della   Segreteria   della   Sezione    giurisdizionale
all'indirizzo di  posta  elettronica  certificata  del  destinatario,
salvo quanto previsto al comma 7. Ai  fini  delle  comunicazioni,  il
testo che si intende comunicare e' trascritto nel messaggio ovvero e'
allegato mediante copia informatica  al  messaggio  stesso;  ai  fini
delle notificazioni, l'atto che si intende notificare e' allegato  al
messaggio in forma  integrale  quale  documento  informatico  firmato
digitalmente.
  3. Il pubblico ministero puo' effettuare direttamente a mezzo della
posta   elettronica    certificata    le    notificazioni    previste
dall'ordinamento, secondo le regole tecniche ed  operative  stabilite
per le Segreterie  delle  Sezioni  giurisdizionali  con  il  presente
decreto, ai sensi dell'art. 43 del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
114.
  4. La comunicazione  e  la  notificazione  per  via  telematica  si
intendono perfezionate, per il destinatario, nel momento in cui viene
generata la ricevuta di avvenuta consegna da  parte  del  gestore  di
posta elettronica certificata del destinatario e,  per  il  mittente,
nel momento in cui viene generata la  ricevuta  di  accettazione  del
messaggio da parte del gestore di posta elettronica  certificata  del
mittente.
  5. Nel caso in cui l'atto o documento allegato  sia  illeggibile  o
mancante o vi siano altre anomalie il destinatario e' tenuto a  darne
immediata  comunicazione  al  mittente  a  mezzo  posta   elettronica
certificata.
  6. Gli avvocati abilitati ai sensi della legge 21 gennaio 1994,  n.
53,  possono  avvalersi  della  posta  elettronica  certificata   per
l'effettuazione di notificazioni relative a procedimenti dinanzi alla
Corte dei conti  applicando  le  regole  tecniche  stabilite  per  il
processo civile,  in  quanto  compatibili  con  quelle  del  presente
decreto. Alle necessarie attestazioni di conformita'  provvedono  gli
avvocati medesimi.
  7. Qualora sia espressamente disposta la notificazione di un atto a
mezzo di ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti
del codice di procedura civile, da parte  delle  segreterie  o  delle
procure, l'atto e' rimesso  all'Ufficio  notificazioni  esecuzioni  e
protesti mediante la posta elettronica certificata. La  relazione  di
notificazione puo' essere restituita all'ufficio richiedente mediante
posta elettronica certificata.

                               Art. 4


Impossibilita' di effettuazione delle comunicazioni  e  notificazioni
                          in via telematica

  1. Qualora l'impossibilita' della comunicazione o  notificazione  a
mezzo della posta elettronica certificata dipenda da causa imputabile
alla parte destinataria o al suo rappresentante o difensore, la parte
interessata ove  costituita  si  intende  domiciliata  in  Segreteria
secondo quanto previsto all'art. 8.
  2. Qualora l'impossibilita' non dipenda da  causa  imputabile  alla
parte  destinataria  o  al  suo  rappresentante  o  difensore  ovvero
riguardi soggetti diversi dalle  parti  costituite  si  procede  alla
comunicazione  o   alla   notificazione   secondo   le   disposizioni
rispettivamente degli articoli 136, terzo comma, e 137 e seguenti del
codice di procedura civile.

                               Art. 5


     Utilizzo generalizzato della posta elettronica certificata

  1. Oltre che per le comunicazioni e notificazioni di  cui  all'art.
3, le Sezioni giurisdizionali e le Procure della Corte dei  conti  si
avvalgono della posta elettronica certificata anche per l'invio e per
la ricezione  di  atti  processuali,  pre-processuali  o  istruttori,
purche' sottoscritti o dichiarati conformi  all'originale  con  firma
digitale o con firma elettronica qualificata, nonche' in generale per
la trasmissione di documenti  e  per  ogni  altra  comunicazione  che
necessiti di una ricevuta di invio o di  una  ricevuta  di  consegna,
fatto salvo l'utilizzo dei sistemi di cooperazione applicativa di cui
all'art. 1, comma 3.
  2. Gli atti e i  documenti  trasmessi  mediante  posta  elettronica
certificata  nonche'  le  relative  ricevute  e  avvisi  di  consegna
conservano il regime giuridico e  probatorio  loro  proprio,  secondo
quanto stabilito dalla legge.
  3. Il giudice  o  il  pubblico  ministero  titolare  del  fascicolo
possono disporre che per uno  specifico  atto  o  procedimento  siano
utilizzate particolari modalita'  di  comunicazione  o  trasmissione,
anche non telematiche.
  4. La trasmissione per via telematica si intende perfezionata,  per
il destinatario, nel momento in cui viene  generata  la  ricevuta  di
avvenuta  consegna  da  parte  del  gestore  di   posta   elettronica
certificata del destinatario e, per il mittente, nel momento  in  cui
viene generata la ricevuta di accettazione del messaggio da parte del
gestore di posta elettronica certificata del mittente.
  5. I messaggi  di  posta  elettronica  certificata  si  considerano
pervenuti  alle  segreterie  delle  sezioni  giurisdizionali  o  alle
Procure nel giorno di ricezione del messaggio, qualora la ricevuta di
consegna sia generata entro le ore 24:00 di una giornata di  apertura
al pubblico  degli  uffici  stessi,  o  il  primo  giorno  lavorativo
seguente,  se  la  ricevuta  di  consegna  e'  generata   in   orario
posteriore.
  6. Nel caso di trasmissione  di  atti  processuali  mediante  posta
elettronica certificata, la procura alle liti contenuta in  documento
separato si  considera  congiunta  all'atto  a  condizione  che  essa
contenga riferimenti univoci al giudizio cui si riferisce e  che  sia
allegata, mediante copia informatica, allo stesso messaggio di  posta
elettronica  certificata  mediante  il  quale  l'atto  e'  trasmesso;
l'autografia  della  sottoscrizione  e  la  conformita'  della  copia
informatica all'originale  analogico  possono  essere  attestate  dal
difensore mediante apposizione della propria firma digitale  o  firma
elettronica qualificata, se espressamente previsto nella procura.
  7. Nel caso in cui l'atto o documento allegato  sia  illeggibile  o
mancante o vi siano altre anomalie il destinatario e' tenuto a  darne
immediata  comunicazione  al  mittente  a  mezzo  posta   elettronica
certificata.
  8. Nel caso di deposito di atti o  documenti  processuali  a  mezzo
posta   elettronica   certificata   le   Segreterie   delle   Sezioni
giurisdizionali confermano al mittente  entro  il  giorno  lavorativo
successivo, a mezzo posta elettronica certificata, il relativo numero
di protocollo e l'avvenuta presa in carico dell'atto o documento.

                               Art. 6


           Conversione da cartaceo a digitale e viceversa

  1. Ai fini dell'applicazione del  presente  decreto  le  Segreterie
delle Sezioni giurisdizionali e le Procure provvedono ad  effettuare,
ove  occorra,  una  copia  informatica  per  immagine  degli  atti  o
documenti cartacei da comunicare ovvero da notificare. Nel caso delle
notificazioni, l'attestazione di conformita' prevista  dall'art.  22,
comma 2, del codice dell'amministrazione  digitale,  e'  sottoscritta
con firma  digitale  o  firma  elettronica  qualificata  ed  inserita
nell'atto  o  nel  documento  dichiarati  conformi  o   in   apposita
dichiarazione facente parte del medesimo file in cui e' contenuto  il
documento sottoscritto.
  2. Le ricevute  di  avvenuta  consegna  o  gli  avvisi  di  mancata
consegna vengono stampati  e  conservati  nel  fascicolo  processuale
cartaceo, previa sottoscrizione da parte del  funzionario  incaricato
agli effetti di  cui  all'art.  23  del  codice  dell'amministrazione
digitale, a cura delle Segreterie e delle Procure interessate.
  3.  In  caso  di  trasmissione  alle   Segreterie   delle   Sezioni
giurisdizionali  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  di   atti
processuali di parte, il relativo originale, se cartaceo,  ovvero  la
copia cartacea conforme all'originale informatico, sono depositati in
Segreteria entro la prima udienza utile o, in mancanza, entro  cinque
giorni lavorativi, ai fini dell'inserimento  nei  relativi  fascicoli
processuali.  Alle  attestazioni  di  conformita'  che   si   rendano
necessarie provvedono le parti interessate ovvero i  loro  difensori.
Decorso inutilmente il termine, o anche su richiesta della parte,  vi
provvedono le Segreterie  delle  Sezioni,  con  addebito  alla  parte
interessata dei relativi diritti di copia.
  4. In caso di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata di
documenti, ai fini del deposito in  giudizio,  la  relativa  nota  di
deposito o comunque l'elenco dei documenti depositati sono stampati e
inseriti  nel  fascicolo  cartaceo  a  cura  delle  Segreterie,   con
l'annotazione  che  i  corrispondenti  documenti   informatici   sono
memorizzati nei sistemi informativi della Corte dei conti. Nelle more
dell'attivazione  del  servizio  di  accesso  telematico  diretto  al
fascicolo processuale informatico, la Segreteria garantisce l'accesso
al fascicolo stesso con le modalita' piu' idonee, ivi incluso l'invio
di un messaggio di posta elettronica.
  5. Per gli atti o  documenti  di  terzi  le  Segreterie  provvedono
all'inserimento nei fascicoli cartacei  secondo  quanto  previsto  ai
commi 3 e 4.

                               Art. 7


      Requisiti della casella di posta elettronica certificata

  1.  Le  caselle   di   posta   elettronica   certificata   indicate
facoltativamente come domicilio, ai sensi dell'art.  8  del  presente
decreto,  o  comunque  utilizzate  nei  rapporti   con   le   Sezioni
giurisdizionali e le Procure della  Corte  dei  conti  devono  essere
dotate  di  idonei  sistemi  di  protezione  dall'invio  di  messaggi
indesiderati e da  eventuali  altre  minacce  informatiche  e  devono
possedere i requisiti dimensionali e tecnici minimali  stabiliti  con
le istruzioni di cui all'art. 10.

                               Art. 8


             Indirizzo di posta elettronica certificata

  1. In fase di prima applicazione, le comunicazioni e  notificazioni
nonche' la trasmissione in via telematica di atti  o  documenti  sono
effettuate all'indirizzo di posta  elettronica  certificata  indicato
dalle parti medesime o dai loro rappresentanti o difensori nei propri
atti processuali, indirizzo telematico presso il quale  si  intendono
domiciliate a tutti gli effetti ai fini del procedimento.
  2.  L'eventuale  cambiamento  di  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata produce effetto nei confronti  della  competente  Sezione
giurisdizionale, ai fini delle comunicazioni e notificazioni  di  cui
al presente decreto, entro il secondo giorno lavorativo successivo  a
quello della formale comunicazione alla Sezione medesima.
  3. Le parti costituite per le quali la legge preveda  l'obbligo  di
avvalersi di un indirizzo di posta elettronica certificata ma che non
abbiano  provveduto  a  indicarlo  nei  propri  atti  processuali  si
intendono domiciliate presso la Segreteria della Sezione.
  4. Le parti costituite si considerano altresi'  domiciliate  presso
la  Segreteria  della  Sezione  nei  casi  di  mancata  consegna  del
messaggio di posta elettronica certificata per  cause  imputabili  al
destinatario.
  5. Le comunicazioni e le notificazioni nei confronti di  terzi,  di
parti non ancora costituite in giudizio o di parti che, non essendovi
obbligate,  non  hanno  indicato  il  proprio  indirizzo   di   posta
elettronica certificata, possono essere effettuate agli indirizzi  di
posta  elettronica  certificata  risultanti  da  pubblici  elenchi  o
registri accessibili agli interessati; in caso di impossibilita',  si
applica l'art. 4, comma 2.
  6. Gli indirizzi di posta elettronica certificata  utilizzabili  ai
fini della trasmissione e del  deposito  di  atti  e  documenti  alle
Segreterie delle Sezioni giurisdizionali o alle Procure  della  Corte
dei conti sono quelli  pubblicati  nel  sito  Internet  istituzionale
della Corte dei conti.
  7. Ai fini della trasmissione di atti  e  documenti  le  Segreterie
delle Sezioni giurisdizionali e le Procure utilizzano, in mancanza di
indicazione degli interessati o  qualora  si  renda  necessario,  gli
indirizzi di posta elettronica  certificata  risultanti  da  pubblici
elenchi   o   registri   comunque    accessibili    alle    pubbliche
amministrazioni o agli uffici giudiziari.

                               Art. 9


                           Dati sensibili

  1. Le comunicazioni, le notificazioni e il deposito o lo scambio di
atti e documenti in via telematica,  se  contenenti  dati  sensibili,
sono effettuati con strumenti tali da assicurare la riservatezza  dei
dati trasmessi  e  l'accesso  esclusivo  ai  medesimi  da  parte  del
destinatario.

                               Art. 10


                    Istruzioni tecnico-operative

  1. La Direzione generale per i  servizi  informativi  automatizzati
emana  le  istruzioni  tecnico-operative  concernenti  l'applicazione
delle disposizioni di cui al presente decreto.
  2. Con le istruzioni sono stabilite,  tra  l'altro,  le  specifiche
tecniche di dettaglio relative alla dimensione massima dei  messaggi,
ai formati ammissibili, al contenuto e all'oggetto dei messaggi, alle
modalita' di accesso ai messaggi contenenti dati sensibili.
  3. Le istruzioni e i successivi aggiornamenti sono  pubblicati  sul
sito Internet della Corte dei conti, con indicazione  della  relativa
decorrenza.

                               Art. 11


                   Servizi sperimentali accessori

  1. Possono essere istituiti, in via sperimentale, servizi accessori
di  informazione  e  di  avviso  nonche'  forme  di   semplificazione
procedurale,   gestiti    anche    mediante    sistemi    informativi
automatizzati, in  favore  delle  parti  che  abbiano  comunicato  la
propria  domiciliazione  presso  una  casella  di  posta  elettronica
certificata.
  2. Le comunicazioni inviate nell'ambito  dei  servizi  sperimentali
non  comportano  agli  effetti  processuali  alcuna  responsabilita',
decadenza o remissione in termini in  caso  di  malfunzionamento  dei
sistemi informativi e di errato, omesso o incompleto invio di dati.

                               Art. 12


                  Accertamento della funzionalita'

  1.  L'applicazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto  e'
subordinata,  per  ciascuna  Sezione   giurisdizionale   e   Procura,
all'accertamento della funzionalita'  dei  servizi  di  comunicazione
presso l'Ufficio stesso e decorre dalla data  indicata  nell'apposito
provvedimento adottato dal Presidente della Corte dei conti,  sentito
il Segretario Generale, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  e  nel
sito Internet della Corte dei conti.

                               Art. 13


                      Disposizioni transitorie

  1. Con successivi decreti si provvedera' a stabilire  le  ulteriori
regole tecniche ed operative necessarie  allo  svolgimento,  mediante
utilizzo delle tecnologie dell'informazione  e  della  comunicazione,
dei giudizi innanzi alla Corte dei conti, per i quali  continuano  ad
applicarsi in via transitoria, per quanto non previsto  dal  presente
decreto, le vigenti disposizioni  processuali  in  materia  di  atti,
documenti, registri, comunicazioni e notificazioni non digitali.
  2. Fino all'attivazione di un sistema informativo dedicato, i conti
giudiziali e i relativi atti  o  documenti  ricevuti  a  mezzo  posta
elettronica certificata  sono  memorizzati  nei  sistemi  informativi
della Corte dei conti, salvo  diversa  disposizione  del  Giudice;  i
relativi fascicoli cartacei sono costituiti a cura delle  Segreterie,
con le modalita' di  cui  all'art.  6  e  senza  addebito  di  spese,
esclusivamente nel caso di iscrizione del giudizio a ruolo  d'udienza
ai sensi dell'art. 33 del Regolamento  di  procedura  per  i  giudizi
innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto  13  agosto
1933, n. 1038.
  3. Per le comunicazioni e le notificazioni nonche' per il  deposito
e la trasmissione di atti e documenti di cui al presente decreto,  le
Sezioni giurisdizionali e le Procure possono avvalersi, nei  rapporti
tra  loro,  in  alternativa  all'utilizzo  della  posta   elettronica
certificata, dei  sistemi  informativi  della  Corte  dei  conti  che
garantiscano  gli  stessi  requisiti  di  certezza,   integrita'   ed
autenticita' della trasmissione.

                               Art. 14


           Assolvimento degli obblighi fiscali e pagamenti

  1. La regolarita' fiscale degli atti, il pagamento  delle  spese  e
l'assolvimento degli altri oneri previsti  in  materia  di  spese  di
giustizia sono attestati con idonea documentazione anche  informatica
e con indicazione negli atti stessi delle modalita' di assolvimento.

                               Art. 15


                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto acquista efficacia  il  sessantesimo  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    Roma, 21 ottobre 2015

                                             Il Presidente: Squitieri


Avvertenza:

    Le istruzioni tecnico-operative  relative  al  Regolamento,  sono
consultabili  sul  sito   istituzionale   della   Corte   dei   conti
all'indirizzo http://www.corteconti.it/utilita/normativa/

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