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mercoledì 11 ottobre 2017

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 20 settembre 2017 Modifica del decreto 13 dicembre 2016 concernente direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate - anno 2017. (17A06803) (GU n.237 del 10-10-2017)



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 20 settembre 2017

Modifica  del  decreto  13  dicembre  2016  concernente  direttive  e
calendario per le limitazioni alla circolazione  stradale  fuori  dai
centri abitati per i veicoli con massa superiore a 7,5  tonnellate  -
anno 2017. (17A06803)

(GU n.237 del 10-10-2017)


                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI

  Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della  strada,  approvato
con  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni;
  Viste le relative disposizioni attuative contenute nell'art. 7  del
regolamento di esecuzione e di  attuazione  del  nuovo  codice  della
strada, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina  le
limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai  centri  abitati
in particolari giorni e per particolari veicoli;
  Visto il decreto ministeriale n. 439  in  data  13  dicembre  2016,
recante la direttiva e relativo calendario per  le  limitazioni  alla
circolazione stradale fuori dai centri abitati per i veicoli  adibiti
al trasporto di cose, aventi massa superiore a 7,5 tonnellate, emesso
in applicazione dei richiamati art.  6  del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285 ed art. 7 del  regolamento  di  esecuzione  e  di
attuazione del nuovo codice della strada, approvato con  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
  Considerato che avverso l'art. 1, l'art. 3, comma  2  e  l'art.  4,
comma 1, lettera c), del predetto decreto, e' stato proposto  ricorso
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, da  parte  del
Codacons;
  Vista l'ordinanza n. 2427 del  18  maggio  2017  con  la  quale  il
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha richiesto elementi
istruttori per la trattazione dell'istanza cautelare;
  Vista la successiva ordinanza n. 3164 del 22 giugno  2017,  con  la
quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio  ha  sospeso
l'efficacia dei suddetti articoli,  ai  fini  del  riesame  da  parte
dell'amministrazione delle parti oggetto di impugnazione, nei  limiti
di cui in motivazione;
  Vista la nota prot. n. 4964 del 4  agosto  2017  con  la  quale  la
Direzione generale per la sicurezza stradale ha  fornito  chiarimenti
istruttori a seguito dell'istanza per le modalita'  di  esecuzione  e
contestuale diffida ad adempiere ex art. 112 del Codice del  processo
amministrativo formulata dal soggetto ricorrente, al fine di  avviare
le attivita' di riesame in ottemperanza al provvedimento cautelare;
  Vista l'ordinanza n. 4462 del 31  agosto  2017,  con  la  quale  il
Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Lazio,   a   riscontro
dell'istanza inoltrata dal  soggetto  ricorrente  ed  a  seguito  dei
chiarimenti formulati dall'amministrazione ha evidenziato  in  ultima
analisi la sola necessita' di fornire  agli  organi  periferici,  nel
caso specifico ai prefetti, criteri puntuali in tema di  rilascio  di
deroghe ai divieti di circolazione  dei  mezzi  pesanti  valevoli  su
tutto il territorio nazionale, assegnando il termine del 30 settembre
2017 per ottemperare a tale prescrizione;
  Ritenuto a tal fine necessario procedere all'integrazione dell'art.
6, comma 1, del decreto ministeriale n. 439  del  13  dicembre  2016,
fornendo le disposizioni circa le condizioni e modalita' di esercizio
del potere di deroga prefettizio, ferma restando la  piena  efficacia
di quanto gia' disposto dalle restanti clausole del decreto medesimo;

                              Decreta:

                               Art. 1

  All'art. 6 del decreto ministeriale n. 439  del  13  dicembre  2016
dopo il comma 2 e' previsto ed inserito il seguente comma:
  «2-bis. Nei casi di cui  ai  commi  1  e  2,  le  prefetture-uffici
territoriali  del  Governo,  nell'ambito  dei  relativi  procedimenti
istruttori  dovranno,  altresi',   verificare   che   l'esigenza   di
circolazione in deroga alle  previste  limitazioni,  prospettata  dai
richiedenti risponda ad effettive esigenze di  vita  delle  comunita'
sia nazionale che locali in quanto:
  e' funzionale a soddisfare nell'immediato i fabbisogni di  primaria
importanza  delle  comunita'  alle  quali  sono  destinate  le  merci
trasportate ovvero  e'  finalizzata  allo  svolgimento  di  attivita'
pubbliche o di pubblico interesse o di utilita' sociale;
  e' indifferibile per gli usi di cui sopra, poiche' e'  collegata  a
termini essenziali ovvero ad una impossibilita'  di  svolgimento  del
trasporto nei giorni non protetti dai divieti;
  non sussistano particolari  situazioni  di  rischio  connesse  alle
specifiche   modalita'   del    trasporto,    alle    caratteristiche
dell'itinerario da percorrere nonche' alla tipologia di traffico  con
cui va ad interferire.
  Dette circostanze dovranno  essere  espressamente  e  adeguatamente
evidenziate   nelle   motivazioni    dei    relativi    provvedimenti
autorizzatori.».
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 settembre 2017

                                                  Il Ministro: Delrio

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare,
registro n. 1, foglio n. 3999

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