Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/008162/XVJ/CE/C del 7
settembre 2017, i manufatti esplosivi denominati: «RIOHIT AL» e
«RIOHIT ST», gia' classificati nella II categoria dell'allegato «A»
al Reg. T.U.L.P.S., ai sensi dell'art. 19, punto 3, comma a), del
decreto 19 settembre 2002, n. 272, con decreto ministeriale n.
557/PAS.XVJ/6/37/2004-CE/21 del 24 febbraio 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 80 del 7 aprile 2005 ed il
manufatto esplosivo «RIOHIT XE», gia' classificato nella II categoria
dell'allegato «A» al Reg. T.U.L.P.S., ai sensi dell'art. 19, punto 3,
comma a), del decreto 19 settembre 2002, n. 272, con decreto
ministeriale n. 557/PAS.XVJ/4/39/2004 CE(28) del 26 novembre 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 5 dell'8
gennaio 2010, sono fabbricati anche dalla ditta «MAXAM POLSKA Sp.
Zo.o» con stabilimento in Duninow 3 59-140 Chocianow (Polonia).
A tal fine e' stato rilasciato il certificato di assicurazione
della qualita' «Modulo D» n. GIG 16 EXPQ 018 emesso in data 30 maggio
2016 dall'Organismo Notificato GIG (Głowny Instytut Gornictwa)
Central Mining Institute Certyfication Body.
Per i citati esplosivi il dott. Toso Roberto, titolare delle
licenze ex articoli 46 e 47 del T.U.L.P.S. in nome e per conto della
«PRAVISANI S.p.A.» con stabilimento in Sequals (PN) - localita' Prati
del Sbriss, ha inviato il sopraindicato certificato di assicurazione
della qualita' «Modulo D», rilasciato su richiesta della «MAXAM
POLSKA Sp. Zo.o» con stabilimento in Duninow 3 59-140 Chocianow
(Polonia).
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
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