DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 145
Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e
dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di
confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016,
n. 170 - Legge di delegazione europea 2015. (17G00158)
(GU n.235 del 7-10-2017)
Vigente al: 22-10-2017
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 36 e 114 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante
attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE
concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei
prodotti alimentari e, in particolare, gli articoli 3, 11 e 18;
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti
generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita'
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare;
Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per
l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine
animale destinati al consumo umano;
Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n.
1924/2006 e n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e
abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva
90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione,
la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le
direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione ed il regolamento
CE n. 608/2004 della Commissione;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio e, in particolare, l'articolo 119;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, contenente norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in
particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2015 e, in
particolare, l'articolo 5;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 17 marzo 2017;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 20 aprile 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 15 settembre 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto reca disposizioni relative alla fornitura di
informazioni sugli alimenti ai consumatori conformemente al
regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 ottobre 2011, a garanzia della corretta e completa
informazione al consumatore e della rintracciabilita' dell'alimento
da parte degli organi di controllo, nonche' per la tutela della
salute.
2. Restano ferme le disposizioni recate dall'articolo 119 del
regolamento (UE) n. 1308/2013, in materia di etichettatura e
presentazione obbligatorie dei prodotti elencati nell'allegato VII,
parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, commercializzati
nell'Unione europea o destinati all'esportazione.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di
«alimento» di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, di «impresa
alimentare», «operatore del settore alimentare» e «consumatore
finale» di cui all'articolo 3, numeri 2), 3) e 18), del medesimo
regolamento e di «alimento preimballato» di cui all'articolo 2,
paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011.
Art. 3
Obbligo di indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di
produzione o, se diverso, di confezionamento
1. I prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore
finale o alle collettivita' devono riportare sul preimballaggio o su
un'etichetta ad esso apposta l'indicazione della sede dello
stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, fermo
restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del regolamento (UE)
n. 1169/2011.
2. I prodotti alimentari preimballati destinati alle collettivita'
per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati, nonche' i
prodotti preimballati commercializzati in una fase precedente alla
vendita al consumatore finale, possono riportare l'indicazione di cui
al comma 1 sui documenti commerciali, purche' tali documenti
accompagnino l'alimento cui si riferiscono o siano stati inviati
prima o contemporaneamente alla consegna.
Art. 4
Sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di
confezionamento
1. La sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di
confezionamento, di cui all'articolo l del presente decreto, e'
identificata dalla localita' e dall'indirizzo dello stabilimento.
2. L'indirizzo della sede dello stabilimento puo' essere omesso
qualora l'indicazione della localita' consenta l'agevole e immediata
identificazione dello stabilimento.
3. L'indicazione di cui al comma 1 puo' essere omessa nel caso in
cui:
a) la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di
confezionamento coincida con la sede gia' indicata in etichetta ai
sensi dell'articolo 9, paragrafo l, lettera h), del regolamento (UE)
n. 1169/2011;
b) i prodotti alimentari preimballati riportino il marchio di
identificazione di cui al regolamento n. (CE) 853/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 o la bollatura sanitaria
ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 29 aprile 2004;
c) il marchio contenga l'indicazione della sede dello
stabilimento.
4. Nel caso in cui l'operatore del settore alimentare responsabile
dell'informazione sugli alimenti dispone di piu' stabilimenti, e'
consentito indicare tutti gli stabilimenti purche' quello effettivo
sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno.
5. L'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se
diverso, di confezionamento e' riportata in etichetta secondo le
modalita' di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite
dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1169/2011.
Art. 5
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto
per legge, in violazione dell'articolo 3 del presente decreto, non
riporta sul preimballaggio o su un'etichetta a esso apposta o, nei
casi previsti dal comma 2 del predetto articolo, sui documenti
commerciali l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione
o, se diverso, di confezionamento dei prodotti alimentari
preimballati, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da 2.000 euro a 15.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto
per legge, in violazione dell'articolo 4, comma 4, del presente
decreto, nel caso in cui l'impresa disponga di piu' stabilimenti, non
evidenzia quello effettivo mediante punzonatura o altro segno e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da 2.000 euro a 15.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto
per legge, in violazione dell'articolo 4, comma 5, del presente
decreto, non riporta in etichetta l'indicazione della sede dello
stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, secondo
le modalita' di presentazione delle indicazioni obbligatorie
stabilite dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1169/2011 e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da 1.000 euro a 8.000 euro.
4. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 6
Autorita' competente
1. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e'
designato quale autorita' competente all'irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo.
Restano ferme le competenze spettanti, ai sensi della normativa
vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.
2. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente decreto e' effettuato presso le
Tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito
capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del
bilancio dello Stato.
3. Il 50 per cento dei proventi derivanti dal pagamento delle
sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul capitolo dell'entrata
del bilancio statale di cui al comma 2 e' riassegnato, per una quota
pari al 35 per cento, ad un apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e, per una quota del 15 per cento, ad un apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero della salute, per il
miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attivita' di
controllo e di vigilanza dei predetti Ministeri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7
Clausola di mutuo riconoscimento
1. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai
prodotti alimentari preimballati, in conformita' alle disposizioni
del regolamento (UE) n. 1169/2011, legalmente fabbricati o
commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in
Turchia o fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di
libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio
economico europeo (SEE).
Art. 8
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere
dal centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati in difformita'
dal presente decreto entro il termine di cui al comma 1 possono
essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte dei
predetti alimenti.
3. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, la lettera f) e' abrogata;
b) l'articolo 11 e' abrogato;
c) all'articolo 18, comma 3, la parola: «11» e' soppressa.
Art. 9
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 15 settembre 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Calenda, Ministro dello sviluppo
economico
Lorenzin, Ministro della salute
Martina, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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