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domenica 17 giugno 2018

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 5 giugno 2018 Istituzione del corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al Polar Code. (18A04140) (GU n.137 del 15-6-2018)



 DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 5 giugno 2018
Istituzione del corso di formazione e addestramento per il  personale
marittimo in servizio su navi soggette al Polar Code. (18A04140)
(GU n.137 del 15-6-2018)



                       IL COMANDANTE GENERALE
                DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

  Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della  vita
umana in mare SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa  esecutiva  con
legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;
  Vista la legge 21 novembre 1985,  n.  739,  concernente  l'adesione
alla Convenzione  internazionale  sugli  standard  di  addestramento,
certificazione e tenuta della guardia per  i  marittimi,  adottata  a
Londra il 7  luglio  1978  Standard  of  Training  Certification  and
Watchkeeping for Seafarers (Convenzione STCW' 78), nella sua versione
aggiornata, e sua esecuzione;
  Visto l'annesso  alla  Convenzione  STCW  '78  nella  sua  versione
aggiornata;
  Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta  della
guardia dei marittimi (Code STCW'95, di seguito nominato Codice STCW)
adottato con la risoluzione 2 della  conferenza  dei  paesi  aderenti
all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a  Londra
il 7 luglio del 1995, come emendato;
  Vista la Risoluzione A.1024(26) del 2 dicembre 2009  recante  linee
guida per le navi che operano in acque polari;
  Vista la risoluzione  MSC.385(94)  del  21  novembre  2014  che  ha
adottato il Codice Internazionale per le navi che  operano  in  acque
polari (Polar Code);
  Vista la  risoluzione  MEPC.264(68)  del  15  maggio  2015  che  ha
adottato il codice internazionale per le navi che  operano  in  acque
polari (Polar Code);
  Vista la risoluzione  MSC.416(97)  del  25  novembre  2016  che  ha
emendato  il  Capitolo  I  regole  I/1.1  e  I/11  dell'annesso  alla
convenzione STCW ed ha introdotto la regola V/4  per  l'addestramento
dei comandanti, primi ufficiali di coperta e ufficiali di guardia  in
navigazione che prestano servizio su navi soggette al Polar Code;
  Vista la risoluzione MSC.417(97)  del  25  novembre  2016,  che  ha
emendato il codice  STCW  Capitolo  I  Regole  I/11  parte  A  ed  ha
introdotto  la  sezione  A-V/4  e  relativa   ai   requisiti   minimi
obbligatori per l'addestramento dei comandanti,  primi  ufficiali  di
coperta e ufficiali di guardia in navigazione che  prestano  servizio
su navi soggette al Polar Code;
  Vista la regola I/6 dell'annesso alla convenzione sopra  richiamata
e la corrispondente  sezione  A-I/6  del  codice  STCW,  relativa  ai
requisiti minimi obbligatori di formazione  degli  istruttori  e  dei
valutatori;
  Vista la regola I/8 dell'annesso alla convenzione sopra  richiamata
e la corrispondente  sezione  A-I/8  del  codice  STCW,  relativa  ai
requisiti di qualita' dell'addestramento fornito;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n.  72,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art.  2
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
  Visto il decreto legislativo 12  maggio  2015,  n.  71  «Attuazione
della direttiva 2012/35/UE che  modifica  la  direttiva  2008/106/CE,
concernente i requisiti minimi di formazione per la  gente  di  mare»
con particolare riguardo ai contenuti dell'art. 5;
  Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura
d'idoneita' allo  svolgimento  dei  corsi  di  addestramento  per  il
personale marittimo»;
  Considerata la necessita'  di  dare  piena  attuazione  alla  sopra
citata regola V/4 dell'annesso alla convenzione, alla  corrispondente
sezione A-V/4 e alle tabelle A-V/4-1 e A-V/4-2 del codice STCW;
  Visto il parere della direzione generale  per  la  vigilanza  sulle
Autorita'  portuali,  le  infrastrutture  portuali  ed  il  trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3° - con  nota  prot.
n. 13625 del 22 maggio 2018;

                              Decreta:

                               Art. 1


                              Finalita'

  1. Il presente decreto istituisce  il  corso  di  formazione  e  di
addestramento di base ed avanzato per gli ufficiali di navigazione in
servizio su navi che operano in acque polari e soggette  al  relativo
codice (Polar Code).
  2. Il corso definisce le conoscenze e l'addestramento necessari per
acquisire le competenze in materia di  condotta  in  sicurezza  della
navigazione nelle acque polari, gestione e operativita' degli  ausili
alla navigazione, nonche' la conoscenza degli aspetti  di  sicurezza,
di emergenza e di protezione ambientale  correlati  alla  navigazione
nelle acque polari, in conformita' a quanto previsto dalla regola V/4
dell'annesso alla Convenzione STCW'78, nella sua versione  aggiornata
ed alla corrispondente sezione A-V/4 del relativo codice.
                               Art. 2


                        Campo di applicazione

  1. Il presente decreto si applica ai comandanti, ai primi ufficiali
di coperta ed ufficiali di coperta responsabili  di  una  guardia  in
navigazione che prestano servizio a bordo  di  navi  che  operano  in
acque polari in relazione alla concentrazione  dei  ghiacci  ed  alla
tipologia di unita' in accordo al capitolo  12,  paragrafo  12.3  del
Polar Code e come di seguito riportato:
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

                               Art. 3


              Conseguimento dell'Addestramento di base

  1. Comandanti, primi ufficiali di coperta e  Ufficiali  di  coperta
responsabili di  una  guardia  in  navigazione,  per  poter  prestare
servizio a bordo di una nave che opera in acque polari devono  essere
in possesso di un certificato di addestramento di base come stabilito
al precedente art. 2.
  2. Ogni candidato per ottenere il certificato di  addestramento  di
base  di  cui  al  comma  1  deve  aver   completato   favorevolmente
l'addestramento di base per il personale  in  servizio  su  navi  che
operano in acque polari in accordo  alle  disposizioni  di  cui  alla
sezione A-V/4, paragrafo 1 del codice STCW e riportate al  successivo
art. 5.
                               Art. 4


              Conseguimento dell'Addestramento avanzato

  1. I Comandanti e i primi ufficiali di coperta per  poter  prestare
servizio a bordo di una nave che opera in acque polari devono  essere
in  possesso  di  un  certificato  di  addestramento  avanzato   come
stabilito al precedente art. 2.
  2. Ogni candidato per  ottenere  il  certificato  di  addestramento
avanzato di cui al comma 1, deve soddisfare i seguenti requisiti:
    2.1 essere in possesso di un certificato di addestramento di base
di cui all'art. 3;
    2.2 aver effettuato almeno  due  mesi  di  navigazione  in  acque
polari ovvero in navigazione equivalente come definita al  successivo
punto 3, in  servizio  di  coperta  a  livello  direttivo  ovvero  in
servizio di guardia in navigazione a livello operativo;
    2.3 aver completato favorevolmente  l'addestramento  avanzato  in
accordo alle disposizioni di cui alla sezione A-V/4, paragrafo 2  del
codice STCW come riportate al successivo art. 6.
  3. Per navigazione equivalente di cui al precedente punto  2.2,  si
intende la navigazione effettuata al di sopra del 58° parallelo  Nord
come da cartina in annesso 1.
  4.  La   navigazione   equivalente   e'   considerata   accettabile
esclusivamente quale avvio del sistema di certificazione e fino al 1°
settembre 2019.
                               Art. 5


              Organizzazione dell'addestramento di base

  1. Il corso di addestramento di base di  cui  all'art.  3,  ha  una
durata non  inferiore  alle  trentadue  ore,  articolate  in  quattro
giorni, di cui sette ore per lo  svolgimento  dell'attivita'  pratica
relativa alle conoscenze di base e capacita' di operare  e  manovrare
la nave nei ghiacci.
  2. Al corso possono essere ammessi i marittimi di cui  all'art.  3,
comma 1, in  numero  non  superiore  a  8  (otto)  e,  comunque,  non
superiore al numero  massimo  ammissibile  in  base  alle  dimensioni
dell'aula a tale scopo autorizzata,  al  numero  degli  istruttori  e
delle attrezzature disponibili.
  3. Il corso e' svolto da istituti,  enti  o  societa'  riconosciuti
idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  -  Comando
generale del corpo delle capitanerie di porto, secondo  il  programma
contenuto nell'allegato A del presente decreto.
  4. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma  3,  gli
istituti, enti o societa', fermo restando ogni altra  autorizzazione,
nulla  osta  o  altro  documento  autorizzativo  previsto  da   altre
Amministrazioni nel rispetto delle norme di legge in  vigore,  devono
essere dotati di strutture,  equipaggiamenti  e  materiale  didattico
conformi a quelli di cui all'allegato C al presente decreto e  devono
stabilire, documentare, attuare e  mantenere  attivo  un  sistema  di
gestione della qualita', conforme ai  requisiti  di  cui  alla  norma
UNI/EN/ISO  9001,  che  identifichi  tra   l'altro,   gli   obiettivi
dell'addestramento, i livelli di cognizione, di  apprendimento  e  di
capacita' professionale da conseguire.
  5. La consistenza del corpo istruttori ed i  requisiti  d'idoneita'
di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di  ciascuno
di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato  D  al
presente decreto.
                               Art. 6


             Organizzazione dell'addestramento avanzato

  1. Il corso di addestramento avanzato di cui  all'art.  4,  ha  una
durata non inferiore alle 28 ore, articolate in  quattro  giorni,  di
cui 12 ore per lo svolgimento dell'attivita'  pratica  relativa  alla
conoscenza e capacita' di condurre e manovrare la nave nel ghiaccio.
  2. Al corso possono essere ammessi i marittimi di cui  all'art.  4,
comma 1, in  numero  non  superiore  a  8  (otto)  e,  comunque,  non
superiore al numero  massimo  ammissibile  in  base  alle  dimensioni
dell'aula a tale scopo autorizzata,  al  numero  degli  istruttori  e
delle attrezzature disponibili.
  3. Il corso e' svolto da istituti,  enti  o  societa'  riconosciuti
idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  -  Comando
generale del corpo delle capitanerie di porto, secondo  il  programma
contenuto nell'allegato B del presente decreto.
  4. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma  3,  gli
istituti, enti o societa', fermo restando ogni altra  autorizzazione,
nulla  osta  o  altro  documento  autorizzativo  previsto  da   altre
amministrazioni nel rispetto delle norme di legge in  vigore,  devono
essere dotati di strutture,  equipaggiamenti  e  materiale  didattico
conformi a quelli di cui all'allegato C al presente decreto e  devono
stabilire, documentare, attuare e  mantenere  attivo  un  sistema  di
gestione della qualita', conforme ai  requisiti  di  cui  alla  norma
UNI/EN/ISO  9001,  che  identifichi  tra   l'altro,   gli   obiettivi
dell'addestramento, i livelli di cognizione, di  apprendimento  e  di
capacita' professionale da conseguire.
  5. La consistenza del corpo istruttori ed i  requisiti  d'idoneita'
di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di  ciascuno
di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato  D  al
presente decreto.
                               Art. 7


              Accertamento delle competenze e rilascio
             del certificato per l'addestramento di base

  1. Al completamento  del  corso  di  addestramento  di  base,  ogni
candidato   sostiene   un   esame,   consistente   in    una    prova
teorico-pratica, che verra'  svolta  al  termine  del  corso  stesso,
dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale  ovvero  da  un
sottufficiale del  ruolo  marescialli  appartenente  al  Corpo  delle
capitanerie di porto e da due membri  costituiti  dal  direttore  del
corso e da un istruttore che svolge anche le funzioni di segretario.
  2. L'esame di cui al comma  1,  relativo  agli  argomenti  indicati
nell'allegato A, si articola in una prova scritta (test di 30 domande
a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta), della
durata non superiore a 60 minuti, ed una prova pratica nella quale il
candidato dovra' dimostrare di aver acquisito l'abilita' pratica alla
condotta della navigazione in acque polari.
  Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta e' assegnato un punto
e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di
21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio  di  valutazione  sara'
espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato  E  e  si
intende superata se si raggiunge il  giudizio  di  sufficiente  (voto
nella scala numerica 6). L'esame e' superato  se  entrambe  le  prove
avranno esito favorevole.
  3. Al candidato che supera l'esame, e' rilasciato  un  certificato,
secondo il modello indicato nell'allegato F del presente decreto.
                               Art. 8


              Accertamento delle competenze e rilascio
             dell'attestato per l'addestramento avanzato

  1. Al completamento  del  corso  di  addestramento  avanzato,  ogni
candidato   sostiene   un   esame,   consistente   in    una    prova
teorico-pratica, che verra'  svolta  al  termine  del  corso  stesso,
dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale  ovvero  da  un
sottufficiale del  ruolo  marescialli  appartenente  al  Corpo  delle
capitanerie di porto e da due membri  costituiti  dal  direttore  del
corso e da un istruttore che svolge anche le funzioni di segretario.
  2. L'esame di cui al comma  1,  relativo  agli  argomenti  indicati
nell'allegato B, si articola in una prova scritta (test di 30 domande
a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta), della
durata non superiore a 60 minuti, ed una prova pratica nella quale il
candidato dovra' dimostrare  di  aver  acquisito  l'abilita'  pratica
nella direzione della navigazione  in  acque  polari.  Per  la  prova
scritta, ad ogni risposta esatta e' assegnato un punto e la prova  si
intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di  21  (21/30).
Per la prova pratica,  il  giudizio  di  valutazione  sara'  espresso
secondo la scala tassonomica riportata in allegato  E  e  si  intende
superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala
numerica 6). L'esame e' superato se entrambe le prove  avranno  esito
favorevole.
  3. Al candidato che supera l'esame, e' rilasciato  un  certificato,
secondo il modello indicato nell'allegato G del presente decreto.
                               Art. 9


                    Mantenimento delle competenze

  1. Il certificato di addestramento di  base  e  il  certificato  di
addestramento avanzato hanno validita' quinquennale.
  2.  Per  ottenere  il  rinnovo,  entro  la  data  di  scadenza  del
certificato, occorre dimostrare  di  aver  mantenuto  il  livello  di
addestramento richiesto, mediante:
    a) la frequenza di un corso di aggiornamento (refresher training)
secondo le modalita' di cui al successivo art. 10; oppure
    b) aver effettuato almeno due mesi di  navigazione  negli  ultimi
cinque anni in acque polari svolgendo  funzioni  corrispondenti  alla
certificazione posseduta.
  3.  Il  rinnovo  del  certificato  e'  effettuato  dall'Ufficio  di
iscrizione del marittimo:
    a) nel caso di cui al punto 2, lettera a) mediante  l'annotazione
sul retro del  certificato  di  addestramento  di  base  o  avanzato,
dell'estensione  di  validita'  di  ulteriori  cinque  anni,   previa
acquisizione    di    copia    dell'attestato    di     aggiornamento
dell'addestramento (refresher training) come da  modello  allegato  I
per il base ed M per l'avanzato;
    b) nel caso di cui al punto 2, lettera b) mediante  l'annotazione
sul retro del  certificato  di  addestramento  di  base  o  avanzato,
dell'estensione  di  validita'  di  ulteriori  cinque  anni,   previa
acquisizione  dell'estratto  del  giornale  nautico -  Parte   II   o
equivalente per navi straniere che attesti il periodo di  navigazione
e copia del certificato internazionale Polar code della nave.
                               Art. 10


              Aggiornamento dell'addestramento di base
                   e avanzato (refresher training)

  1. L'aggiornamento dell'addestramento di base (refresher training),
della durata di almeno 15 ore, e'  effettuato  presso  gli  istituti,
enti o societa' riconosciuti idonei allo  svolgimento  del  corso  di
addestramento di base, secondo il programma di  cui  all'allegato  H.
Allo stesso possono essere ammessi un numero massimo di  16  (sedici)
persone e, comunque, non superiore al numero massimo  ammissibile  in
base alle dimensioni dell'aula a tale scopo  autorizzata,  al  numero
degli istruttori e delle attrezzature disponibili.
    a) I soggetti di cui al comma 1 che intendono svolgere  il  corso
di aggiornamento devono darne  comunicazione,  volta  per  volta,  al
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto,  nonche'  alla
Capitaneria  di  porto   competente   per   territorio   secondo   le
disposizioni in  vigore  relative  all'organizzazione  dei  corsi  di
addestramento.
    b) Al termine del corso di aggiornamento di  base,  il  direttore
del corso, responsabile dell'aggiornamento stesso, redige un  verbale
dei partecipanti al corso e rilascia un  attestato  come  da  modello
allegato I ai corsisti risultati idonei.
  2.   L'aggiornamento   dell'addestramento    avanzato    (refresher
training), della durata di almeno 14 ore, e'  effettuato  presso  gli
istituti, enti o societa' riconosciuti idonei  allo  svolgimento  del
corso  di  addestramento  avanzato,  secondo  il  programma  di   cui
all'allegato L. Allo stesso possono essere ammessi un numero  massimo
di 16 (sedici) persone e, comunque, non superiore al  numero  massimo
ammissibile  in  base  alle  dimensioni  dell'aula   a   tale   scopo
autorizzata,  al  numero  degli  istruttori  e   delle   attrezzature
disponibili.
    a) I soggetti di cui al comma 2 che intendono svolgere  il  corso
di aggiornamento devono darne  comunicazione,  volta  per  volta,  al
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto,  nonche'  alla
Capitaneria  di  porto   competente   per   territorio   secondo   le
disposizioni in  vigore  relative  all'organizzazione  dei  corsi  di
addestramento.
    b) Al termine del corso di aggiornamento avanzato,  il  direttore
del corso, responsabile dell'aggiornamento stesso, redige un  verbale
dei partecipanti al corso e rilascia un  attestato  come  da  modello
allegato M ai corsisti risultati idonei.
                               Art. 11


                      Disposizioni transitorie

  1. Fino al 1° settembre 2019, i comandanti, i  primi  ufficiali  di
coperta e  gli  ufficiali  di  guardia  in  navigazione  che  abbiano
iniziato un servizio di navigazione nelle acque polari prima  del  1°
luglio 2018 sono esentati dalla frequenza del corso di  addestramento
di base di cui all'art. 3  del  presente  decreto  a  condizione  che
alternativamente:
    a) abbiano effettuato, entro il 1° luglio 2018, almeno  tre  mesi
di navigazione negli ultimi cinque anni  in  acque  polari  svolgendo
funzioni corrispondenti alla certificazione posseduta;
    b) abbiano favorevolmente completato, entro il 1° luglio 2018, un
corso di addestramento in  accordo  alle  linee  guida  di  cui  alla
sezione B-V/g del codice STCW.
  2. Fino al 1° settembre 2019, i comandanti, i  primi  ufficiali  di
coperta e  gli  ufficiali  di  guardia  in  navigazione  che  abbiano
iniziato un servizio di navigazione nelle acque polari prima  del  1°
luglio 2018 sono esentati dalla frequenza del corso di  addestramento
avanzato di cui all'art. 4 del  presente  decreto  a  condizione  che
alternativamente:
    a) abbiano effettuato, entro il 1° luglio 2018, almeno  tre  mesi
di navigazione negli ultimi cinque anni  in  acque  polari  svolgendo
funzioni corrispondenti alla certificazione posseduta;
    b) abbiano favorevolmente completato, entro il 1° luglio 2018, un
corso di addestramento in  accordo  alle  linee  guida  di  cui  alla
sezione B-V/g del codice STCW e abbiano effettuato almeno due mesi di
navigazione negli  ultimi  cinque  anni  in  acque  polari  svolgendo
funzioni corrispondenti alla certificazione posseduta.
  3. L'esenzione di cui ai commi 1. e 2. e' attestata dall'Ufficio di
iscrizione del marittimo mediante il  rilascio  dell'attestazione  di
cui all'allegato N previa acquisizione:
    a) dell'estratto del giornale nautico - Parte  II  o  equivalente
per navi straniere che attesti il periodo di navigazione;
    b) attestato di frequenza del corso di cui alla sezione B-V/g del
codice STCW.
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 5 giugno 2018

                                    Il comandante generale: Pettorino



                                                           Allegato A

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato B

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato C

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato D

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato E

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato F

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato G

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato H

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato I

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato L

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato M

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato N

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                            Annesso 1

              Parte di provvedimento in formato grafico

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