DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 5 giugno 2018
Istituzione del corso di formazione e addestramento per il personale
marittimo in servizio su navi soggette al Polar Code. (18A04140)
(GU n.137 del 15-6-2018)
IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita
umana in mare SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con
legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione
alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento,
certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a
Londra il 7 luglio 1978 Standard of Training Certification and
Watchkeeping for Seafarers (Convenzione STCW' 78), nella sua versione
aggiornata, e sua esecuzione;
Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78 nella sua versione
aggiornata;
Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della
guardia dei marittimi (Code STCW'95, di seguito nominato Codice STCW)
adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei paesi aderenti
all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra
il 7 luglio del 1995, come emendato;
Vista la Risoluzione A.1024(26) del 2 dicembre 2009 recante linee
guida per le navi che operano in acque polari;
Vista la risoluzione MSC.385(94) del 21 novembre 2014 che ha
adottato il Codice Internazionale per le navi che operano in acque
polari (Polar Code);
Vista la risoluzione MEPC.264(68) del 15 maggio 2015 che ha
adottato il codice internazionale per le navi che operano in acque
polari (Polar Code);
Vista la risoluzione MSC.416(97) del 25 novembre 2016 che ha
emendato il Capitolo I regole I/1.1 e I/11 dell'annesso alla
convenzione STCW ed ha introdotto la regola V/4 per l'addestramento
dei comandanti, primi ufficiali di coperta e ufficiali di guardia in
navigazione che prestano servizio su navi soggette al Polar Code;
Vista la risoluzione MSC.417(97) del 25 novembre 2016, che ha
emendato il codice STCW Capitolo I Regole I/11 parte A ed ha
introdotto la sezione A-V/4 e relativa ai requisiti minimi
obbligatori per l'addestramento dei comandanti, primi ufficiali di
coperta e ufficiali di guardia in navigazione che prestano servizio
su navi soggette al Polar Code;
Vista la regola I/6 dell'annesso alla convenzione sopra richiamata
e la corrispondente sezione A-I/6 del codice STCW, relativa ai
requisiti minimi obbligatori di formazione degli istruttori e dei
valutatori;
Vista la regola I/8 dell'annesso alla convenzione sopra richiamata
e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai
requisiti di qualita' dell'addestramento fornito;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione
della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE,
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare»
con particolare riguardo ai contenuti dell'art. 5;
Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura
d'idoneita' allo svolgimento dei corsi di addestramento per il
personale marittimo»;
Considerata la necessita' di dare piena attuazione alla sopra
citata regola V/4 dell'annesso alla convenzione, alla corrispondente
sezione A-V/4 e alle tabelle A-V/4-1 e A-V/4-2 del codice STCW;
Visto il parere della direzione generale per la vigilanza sulle
Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3° - con nota prot.
n. 13625 del 22 maggio 2018;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto istituisce il corso di formazione e di
addestramento di base ed avanzato per gli ufficiali di navigazione in
servizio su navi che operano in acque polari e soggette al relativo
codice (Polar Code).
2. Il corso definisce le conoscenze e l'addestramento necessari per
acquisire le competenze in materia di condotta in sicurezza della
navigazione nelle acque polari, gestione e operativita' degli ausili
alla navigazione, nonche' la conoscenza degli aspetti di sicurezza,
di emergenza e di protezione ambientale correlati alla navigazione
nelle acque polari, in conformita' a quanto previsto dalla regola V/4
dell'annesso alla Convenzione STCW'78, nella sua versione aggiornata
ed alla corrispondente sezione A-V/4 del relativo codice.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai comandanti, ai primi ufficiali
di coperta ed ufficiali di coperta responsabili di una guardia in
navigazione che prestano servizio a bordo di navi che operano in
acque polari in relazione alla concentrazione dei ghiacci ed alla
tipologia di unita' in accordo al capitolo 12, paragrafo 12.3 del
Polar Code e come di seguito riportato:
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 3
Conseguimento dell'Addestramento di base
1. Comandanti, primi ufficiali di coperta e Ufficiali di coperta
responsabili di una guardia in navigazione, per poter prestare
servizio a bordo di una nave che opera in acque polari devono essere
in possesso di un certificato di addestramento di base come stabilito
al precedente art. 2.
2. Ogni candidato per ottenere il certificato di addestramento di
base di cui al comma 1 deve aver completato favorevolmente
l'addestramento di base per il personale in servizio su navi che
operano in acque polari in accordo alle disposizioni di cui alla
sezione A-V/4, paragrafo 1 del codice STCW e riportate al successivo
art. 5.
Art. 4
Conseguimento dell'Addestramento avanzato
1. I Comandanti e i primi ufficiali di coperta per poter prestare
servizio a bordo di una nave che opera in acque polari devono essere
in possesso di un certificato di addestramento avanzato come
stabilito al precedente art. 2.
2. Ogni candidato per ottenere il certificato di addestramento
avanzato di cui al comma 1, deve soddisfare i seguenti requisiti:
2.1 essere in possesso di un certificato di addestramento di base
di cui all'art. 3;
2.2 aver effettuato almeno due mesi di navigazione in acque
polari ovvero in navigazione equivalente come definita al successivo
punto 3, in servizio di coperta a livello direttivo ovvero in
servizio di guardia in navigazione a livello operativo;
2.3 aver completato favorevolmente l'addestramento avanzato in
accordo alle disposizioni di cui alla sezione A-V/4, paragrafo 2 del
codice STCW come riportate al successivo art. 6.
3. Per navigazione equivalente di cui al precedente punto 2.2, si
intende la navigazione effettuata al di sopra del 58° parallelo Nord
come da cartina in annesso 1.
4. La navigazione equivalente e' considerata accettabile
esclusivamente quale avvio del sistema di certificazione e fino al 1°
settembre 2019.
Art. 5
Organizzazione dell'addestramento di base
1. Il corso di addestramento di base di cui all'art. 3, ha una
durata non inferiore alle trentadue ore, articolate in quattro
giorni, di cui sette ore per lo svolgimento dell'attivita' pratica
relativa alle conoscenze di base e capacita' di operare e manovrare
la nave nei ghiacci.
2. Al corso possono essere ammessi i marittimi di cui all'art. 3,
comma 1, in numero non superiore a 8 (otto) e, comunque, non
superiore al numero massimo ammissibile in base alle dimensioni
dell'aula a tale scopo autorizzata, al numero degli istruttori e
delle attrezzature disponibili.
3. Il corso e' svolto da istituti, enti o societa' riconosciuti
idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando
generale del corpo delle capitanerie di porto, secondo il programma
contenuto nell'allegato A del presente decreto.
4. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma 3, gli
istituti, enti o societa', fermo restando ogni altra autorizzazione,
nulla osta o altro documento autorizzativo previsto da altre
Amministrazioni nel rispetto delle norme di legge in vigore, devono
essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico
conformi a quelli di cui all'allegato C al presente decreto e devono
stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di
gestione della qualita', conforme ai requisiti di cui alla norma
UNI/EN/ISO 9001, che identifichi tra l'altro, gli obiettivi
dell'addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di
capacita' professionale da conseguire.
5. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneita'
di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno
di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato D al
presente decreto.
Art. 6
Organizzazione dell'addestramento avanzato
1. Il corso di addestramento avanzato di cui all'art. 4, ha una
durata non inferiore alle 28 ore, articolate in quattro giorni, di
cui 12 ore per lo svolgimento dell'attivita' pratica relativa alla
conoscenza e capacita' di condurre e manovrare la nave nel ghiaccio.
2. Al corso possono essere ammessi i marittimi di cui all'art. 4,
comma 1, in numero non superiore a 8 (otto) e, comunque, non
superiore al numero massimo ammissibile in base alle dimensioni
dell'aula a tale scopo autorizzata, al numero degli istruttori e
delle attrezzature disponibili.
3. Il corso e' svolto da istituti, enti o societa' riconosciuti
idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando
generale del corpo delle capitanerie di porto, secondo il programma
contenuto nell'allegato B del presente decreto.
4. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma 3, gli
istituti, enti o societa', fermo restando ogni altra autorizzazione,
nulla osta o altro documento autorizzativo previsto da altre
amministrazioni nel rispetto delle norme di legge in vigore, devono
essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico
conformi a quelli di cui all'allegato C al presente decreto e devono
stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di
gestione della qualita', conforme ai requisiti di cui alla norma
UNI/EN/ISO 9001, che identifichi tra l'altro, gli obiettivi
dell'addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di
capacita' professionale da conseguire.
5. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneita'
di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno
di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato D al
presente decreto.
Art. 7
Accertamento delle competenze e rilascio
del certificato per l'addestramento di base
1. Al completamento del corso di addestramento di base, ogni
candidato sostiene un esame, consistente in una prova
teorico-pratica, che verra' svolta al termine del corso stesso,
dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale ovvero da un
sottufficiale del ruolo marescialli appartenente al Corpo delle
capitanerie di porto e da due membri costituiti dal direttore del
corso e da un istruttore che svolge anche le funzioni di segretario.
2. L'esame di cui al comma 1, relativo agli argomenti indicati
nell'allegato A, si articola in una prova scritta (test di 30 domande
a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta), della
durata non superiore a 60 minuti, ed una prova pratica nella quale il
candidato dovra' dimostrare di aver acquisito l'abilita' pratica alla
condotta della navigazione in acque polari.
Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta e' assegnato un punto
e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di
21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio di valutazione sara'
espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato E e si
intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto
nella scala numerica 6). L'esame e' superato se entrambe le prove
avranno esito favorevole.
3. Al candidato che supera l'esame, e' rilasciato un certificato,
secondo il modello indicato nell'allegato F del presente decreto.
Art. 8
Accertamento delle competenze e rilascio
dell'attestato per l'addestramento avanzato
1. Al completamento del corso di addestramento avanzato, ogni
candidato sostiene un esame, consistente in una prova
teorico-pratica, che verra' svolta al termine del corso stesso,
dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale ovvero da un
sottufficiale del ruolo marescialli appartenente al Corpo delle
capitanerie di porto e da due membri costituiti dal direttore del
corso e da un istruttore che svolge anche le funzioni di segretario.
2. L'esame di cui al comma 1, relativo agli argomenti indicati
nell'allegato B, si articola in una prova scritta (test di 30 domande
a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta), della
durata non superiore a 60 minuti, ed una prova pratica nella quale il
candidato dovra' dimostrare di aver acquisito l'abilita' pratica
nella direzione della navigazione in acque polari. Per la prova
scritta, ad ogni risposta esatta e' assegnato un punto e la prova si
intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30).
Per la prova pratica, il giudizio di valutazione sara' espresso
secondo la scala tassonomica riportata in allegato E e si intende
superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala
numerica 6). L'esame e' superato se entrambe le prove avranno esito
favorevole.
3. Al candidato che supera l'esame, e' rilasciato un certificato,
secondo il modello indicato nell'allegato G del presente decreto.
Art. 9
Mantenimento delle competenze
1. Il certificato di addestramento di base e il certificato di
addestramento avanzato hanno validita' quinquennale.
2. Per ottenere il rinnovo, entro la data di scadenza del
certificato, occorre dimostrare di aver mantenuto il livello di
addestramento richiesto, mediante:
a) la frequenza di un corso di aggiornamento (refresher training)
secondo le modalita' di cui al successivo art. 10; oppure
b) aver effettuato almeno due mesi di navigazione negli ultimi
cinque anni in acque polari svolgendo funzioni corrispondenti alla
certificazione posseduta.
3. Il rinnovo del certificato e' effettuato dall'Ufficio di
iscrizione del marittimo:
a) nel caso di cui al punto 2, lettera a) mediante l'annotazione
sul retro del certificato di addestramento di base o avanzato,
dell'estensione di validita' di ulteriori cinque anni, previa
acquisizione di copia dell'attestato di aggiornamento
dell'addestramento (refresher training) come da modello allegato I
per il base ed M per l'avanzato;
b) nel caso di cui al punto 2, lettera b) mediante l'annotazione
sul retro del certificato di addestramento di base o avanzato,
dell'estensione di validita' di ulteriori cinque anni, previa
acquisizione dell'estratto del giornale nautico - Parte II o
equivalente per navi straniere che attesti il periodo di navigazione
e copia del certificato internazionale Polar code della nave.
Art. 10
Aggiornamento dell'addestramento di base
e avanzato (refresher training)
1. L'aggiornamento dell'addestramento di base (refresher training),
della durata di almeno 15 ore, e' effettuato presso gli istituti,
enti o societa' riconosciuti idonei allo svolgimento del corso di
addestramento di base, secondo il programma di cui all'allegato H.
Allo stesso possono essere ammessi un numero massimo di 16 (sedici)
persone e, comunque, non superiore al numero massimo ammissibile in
base alle dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata, al numero
degli istruttori e delle attrezzature disponibili.
a) I soggetti di cui al comma 1 che intendono svolgere il corso
di aggiornamento devono darne comunicazione, volta per volta, al
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, nonche' alla
Capitaneria di porto competente per territorio secondo le
disposizioni in vigore relative all'organizzazione dei corsi di
addestramento.
b) Al termine del corso di aggiornamento di base, il direttore
del corso, responsabile dell'aggiornamento stesso, redige un verbale
dei partecipanti al corso e rilascia un attestato come da modello
allegato I ai corsisti risultati idonei.
2. L'aggiornamento dell'addestramento avanzato (refresher
training), della durata di almeno 14 ore, e' effettuato presso gli
istituti, enti o societa' riconosciuti idonei allo svolgimento del
corso di addestramento avanzato, secondo il programma di cui
all'allegato L. Allo stesso possono essere ammessi un numero massimo
di 16 (sedici) persone e, comunque, non superiore al numero massimo
ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a tale scopo
autorizzata, al numero degli istruttori e delle attrezzature
disponibili.
a) I soggetti di cui al comma 2 che intendono svolgere il corso
di aggiornamento devono darne comunicazione, volta per volta, al
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, nonche' alla
Capitaneria di porto competente per territorio secondo le
disposizioni in vigore relative all'organizzazione dei corsi di
addestramento.
b) Al termine del corso di aggiornamento avanzato, il direttore
del corso, responsabile dell'aggiornamento stesso, redige un verbale
dei partecipanti al corso e rilascia un attestato come da modello
allegato M ai corsisti risultati idonei.
Art. 11
Disposizioni transitorie
1. Fino al 1° settembre 2019, i comandanti, i primi ufficiali di
coperta e gli ufficiali di guardia in navigazione che abbiano
iniziato un servizio di navigazione nelle acque polari prima del 1°
luglio 2018 sono esentati dalla frequenza del corso di addestramento
di base di cui all'art. 3 del presente decreto a condizione che
alternativamente:
a) abbiano effettuato, entro il 1° luglio 2018, almeno tre mesi
di navigazione negli ultimi cinque anni in acque polari svolgendo
funzioni corrispondenti alla certificazione posseduta;
b) abbiano favorevolmente completato, entro il 1° luglio 2018, un
corso di addestramento in accordo alle linee guida di cui alla
sezione B-V/g del codice STCW.
2. Fino al 1° settembre 2019, i comandanti, i primi ufficiali di
coperta e gli ufficiali di guardia in navigazione che abbiano
iniziato un servizio di navigazione nelle acque polari prima del 1°
luglio 2018 sono esentati dalla frequenza del corso di addestramento
avanzato di cui all'art. 4 del presente decreto a condizione che
alternativamente:
a) abbiano effettuato, entro il 1° luglio 2018, almeno tre mesi
di navigazione negli ultimi cinque anni in acque polari svolgendo
funzioni corrispondenti alla certificazione posseduta;
b) abbiano favorevolmente completato, entro il 1° luglio 2018, un
corso di addestramento in accordo alle linee guida di cui alla
sezione B-V/g del codice STCW e abbiano effettuato almeno due mesi di
navigazione negli ultimi cinque anni in acque polari svolgendo
funzioni corrispondenti alla certificazione posseduta.
3. L'esenzione di cui ai commi 1. e 2. e' attestata dall'Ufficio di
iscrizione del marittimo mediante il rilascio dell'attestazione di
cui all'allegato N previa acquisizione:
a) dell'estratto del giornale nautico - Parte II o equivalente
per navi straniere che attesti il periodo di navigazione;
b) attestato di frequenza del corso di cui alla sezione B-V/g del
codice STCW.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 giugno 2018
Il comandante generale: Pettorino
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Allegato B
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Allegato C
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Allegato D
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Allegato E
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Allegato F
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Allegato G
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Allegato H
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Allegato I
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Allegato L
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Allegato M
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Allegato N
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Annesso 1
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